Segnaliamo la sentenza n. 21444/2024 del T.A.R. Lazio sui poteri di annotazione sul Casellario Informatico dei contratti pubblici di ANAC.
Secondo il previgente articolo 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, ma anche ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del nuovo codice appalti, ANAC gestisce il Casellario informatico in cui sono inserite informazioni riconducibili ai motivi di esclusione espressamente previsti dalla disciplina sui contratti pubblici, ma anche tutte quelle informazioni ritenute rilevanti dall’Autorità.
Se per la prima categoria di annotazioni rappresentano “atto dovuto”, rispetto alla seconda categoria, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito “l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia la sua utilità in concreto, quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico colpito dall’annotazione.”.
Nel caso concreto, un’azienda risultata aggiudicataria di un appalto, essendo decorso un considerevole lasso di tempo tra aggiudicazione e invito a stipulare, si è dichiarata indisponibile per via dell’eccessivo aumento dei prezzi che non rendevano economicamente conveniente l’esecuzione del contratto.
La Stazione appaltante, dal canto suo, ha avviato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione, mentre l’azienda ha richiesto a ANAC un parere in pre-contenzioso sulla vicenda.
L’Autorità ha escluso che la società potesse sciogliersi dall’obbligo di stipulare il contratto e, tuttavia, essa ha confermato di rinunciare a concludere il contratto.
Il Comune ha definitivamente revocato l’aggiudicazione, e ha segnalato la notizia all’Anac che, avviato il procedimento e svolta la relativa istruttoria, ha annotato la notizia, ritenendola utile ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/16.
La società ha deciso di impugnare la decisione di ANAC di procedere all’annotazione, contestando la carenza dell’attività istruttoria precedente all’annotazione, considerato che l’Autorità non aveva accolto la richiesta di audizione presentata dalla ricorrente e non aveva altresì compiuto un’adeguata valutazione della notizia segnalata dalla stazione appaltante.
Occorre sottolineare sin da ora che il caso oggetto della controversia rientra nei casi in cui ANAC può liberamente valutare se effettuare o meno l’annotazione, non trattandosi di informazioni che devono necessariamente essere inserite all’interno del Casellario.
Il T.A.R. Lazio ha rilevato che l’art. 8, co. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità include, tra le informazioni da annotare, “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a:
i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio;
ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo;
iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali”.
Teoricamente, la mancata conclusione del contratto da parte dell’operatore economico sarebbe stata suscettibile di rientrare tra le ipotesi in cui ANAC poteva procedere all’annotazione; sul punto, il Collegio ha richiamato giurisprudenza secondo cui “il rifiuto opposto dall’operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricade senz’altro nell’alveo applicativo dell’art. 1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale … che ben può essere annoverata tra le «altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico» ” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 28 dicembre 2023, n. 19991 nonché Consiglio di Stato, sez. V, 1 luglio 2024, n. 5781).
Tuttavia, come chiarito in più occasioni dal Consiglio di Stato, l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è comunque tenuta a “valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione.”.
Ebbene, sulla base di queste osservazioni preliminari, il T.A.R. ha ritenuto di accogliere il ricorso dell’azienda, poichè ANAC aveva condotto un’istruttoria ritenuta lacunosa, non tenendo in debita considerazione le circostanze di fatto che avevano portato la società a rinunciare alla stipula del contratto, tra cui il considerevole lasso temporale intercorso tra aggiudicazione e invito a stipulare, non addebitabile all’operatore economico.
In particolare, secondo il Collegio, ANAC ha mutuato le ragioni poste a fondamento dell’annotazione all’interno del Casellario dal parere pre-contenzioso richiesto dalla ricorrente prima che la Stazione appaltante revocasse l’aggiudicazione, senza, tuttavia, tenere conto delle differenze intercorrenti tra i due procedimenti.
Difatti, come ha sottolineato il Collegio, la ratio sottesa all’annotazione nel Casellario è quella di “fornire alle stazioni appaltanti notizie ‘utili’ e ‘conferenti’ sull’affidabilità dell’operatore economico con cui si apprestano a contrarre.”.
Il T.A.R., dunque, ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di annotazione di ANAC.
Per approfondire la disciplina del Casellario Informatico gestito da ANAC, rimandiamo al nostro precedente articolo “Nuovo regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture“.