Il 23 gennaio entra in vigore il nuovo regolamento sulle procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’applicazione del diritto antitrust.
Si tratta del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 2024 n. 214, che modifica il d.P.R. n. 217/1998, regolamento sui procedimenti relativi a intese, abusi di posizione dominante o economica, concentrazioni, indagini conoscitive).
In particolare, il d.P.R. 214/2024 ha aggiunto all’articolo 2 della L. 217/1998 il comma 1 bis, a mente del quale “Ai procedimenti di cui all’articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano gli articoli da 6 a 14, nonché gli articoli 18 e 19.”, legittimando AGCM a avviare una procedura istruttoria secondo le regole previste dal d.P.R. 217/1998.
Al fine di accertare la sussistenza di un’ipotesi di abuso di dipendenza economica, dunque, l’Autorità potrà avvalersi dei suoi poteri di indagine consistenti anche nella facoltà di richiedere informazioni alle imprese e in generale alle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’istruttoria.
L’abuso di dipendenza economica è definito dall’articolo 9 L.192/1998 come “la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.”
Possono ora partecipare al procedimento istruttorio condotto dall’Autorità non più soltanto le associazioni rappresentative dei consumatori, bensì “tutti i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati” cui possa derivare un pregiudizio dall’irrogazione delle infrazioni.
La novella legislativa prevede anche che l’istanza di partecipazione al procedimento sia adeguatamente motivata in merito allo “specifico interesse ad intervenire”.
Viene poi disciplinata l’attività di indagine che si articola in richieste di ostensione di documenti nell’ambito di ispezioni o audizioni; in alternativa, qualora i documenti richiesti non siano immediatamente disponibili, verrà fissato un termine (prorogabile ove necessario) entro cui ottemperare.
Infine, novità rilevanti hanno riguardato anche la materia del diritto di accesso ai documenti e atti in possesso dell’Autorità.
Il d.P.R. ha modificato l’articolo 13 del regolamento sul funzionamento di AGCM, sottraendo all’accesso i documenti inerenti ai rapporti tra l’Autorità e le istituzioni europee ovvero con altre Autorità nazionali europee per la concorrenza.
Sempre in materia d’accesso, l’art. 13, comma 7, d.P.R. 217/1998 prevede che l’interessato, chiamato a produrre documentazione in seno alla procedura istruttoria che lo coinvolge, può segnalare ragioni di tutela della privacy per sottrarre totalmente o parzialmente quei documenti all’accesso.
Il comma 10 dello stessa articolo disciplina infine il differimento dell’accesso ai documenti sino all’accertamento della loro rilevanza a fini probatori.