La legge finanziaria 2025 (30 dicembre 2024 n. 207), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha introdotto alcune importanti novità in materia di contributo unificato nel processo civile e di processo amministrativo.
Nei processi civili instaurati dal 1 gennaio 2025 non sarà più possibile iscrivere a ruolo senza il preventivo pagamento del contributo unificato (art. 1, comma 812, legge 207/2024).
Tuttavia, a temperamento del superiore principio, occorrerrà distinguere due ipotesi:
– nelle cause il cui contributo è pari o inferiore a 43 euro non sarà in effetti possibile iscrivere a ruolo senza pagare l’intero importo dovuto
– nelle cause in cui sia dovuto un contributo superiore a 43 euro, per iscrivere a ruolo sarà sufficiente versare 43 euro (subito) e, per la restante parte, verrà generata una parziale omissione, che potrà essere immediatamente posta in riscossione coattiva.
E’ previsto che, in caso di omesso pagamento entro 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal momento in cui sorge l’obbligo (e cioè dalla comunicazione di cancelleria con cui viene intimato il pagamento) il soggetto incaricato alla riscossione procederà direttamente all’iscrizione a ruolo tributario, addebitando interessi e sanzioni (art. 248 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla legge 207/2024).
Il legislatore ha infine specificato che questa disciplina troverà applicazione solo nei processi civili.
Per quanto riguarda il processo amministrativo, con la legge finanziaria è stato modificato l’art. 13 ter comma 5 delle norme di attuazione al Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010), prevedendo la possibilità di irrogare una sanzione, corrispondente all’aumento del contributo unificato previsto, in caso di superamento dei limiti dimensionali per gli atti processuali.
In particolare, la norma ora prevede che: “Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato“.
La sanzione (ad applicazione facoltativa, non obbligatoria) sarà correlata non al semplice superamento dei limiti dimensionali degli atti difensivi, ma al superamento senza preventiva autorizzazione da parte del Giudice.