Il TSO attuale è incostituzionale

Occorre il preventivo contraddittorio con l’interessato

Il TSO è un trattamento sanitario coattivo e pertanto richiede lo stesso contraddittorio previsto per le misure cautelari penali. Occorrerà dunque comunicare il provvedimento sindacale e notificare il decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, che andranno sentiti prima della convalida.

A settembre 2024 avevamo commentato l’ordinanza n. 24124/2024 con cui la Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (tso) in condizioni di degenza ospedaliera nella parte in cui non prevede la comunicazione dei relativi provvedimenti all’interessato (qui l’articolo).

Con la sentenza n. 76 del 30 maggio scorso la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione e ha annullato l’art. 35 l. n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

Il tso è adottato su proposta di un medico, poi convalidata da parte di un altro medico, dipendente pubblico (art. 34, quarto comma, l. n. 833/1978); il provvedimento del sindaco con cui viene disposto il tso in condizioni di degenza ospedaliera deve essere emanato entro quarantotto ore dalla convalida del secondo medico (art. 35, primo comma), e poi notificato al giudice tutelare (entro quarantotto ore dal ricovero), che provvede (nelle successive quarantotto ore) a convalidare o meno il provvedimento

La Corte ha ritenuto che il contraddittorio con l’interessato sia necessario per rendere effettive le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che, essendo il tso “un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica”, deve essere garantito il contraddittorio analogamente a quanto previsto per le misure cautelari penali.

D’altronde nel disegno della l. n. 833/1978 l’approccio verso la malattia mentale è mutato nel senso che è posto al centro dell’intervento pubblico il benessere dei malati e non più la tutela sociale contro i comportamenti devianti di essi; non si pone cioè l’esigenza di difendere la società dal malato ma di tutelare la persona dello stesso. Questa è stata la ricostruzione del sistema formulata nell’ordinanza della Corte di Cassazione di rimessione della questione di legittimità costituzionale e che è stata fatta propria dalla Corte Costituzionale.

Ecco quindi che – secondo la Corte Costituzionale – l’audizione in sede di convalida “assume la valenza di strumento di primo contatto, che consente di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”.

Interessante è la statuizione sulla capacità processuale della persona sottoposta a tso, che la legittima al contraddittorio. Qui la Corte ha richiamato il principio generale secondo il quale “la persona conserva la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire, come attestato dalle previsioni in tale direzione dettate per altri giudizi che coinvolgono persone con fragilità psichiche”.

In conclusione la Corta ha ritenuto che “l’omessa previsione della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, nonché l’omessa previsione dell’audizione della stessa persona interessata prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost.”.

Dario Sammartino

Svolge l’attività di avvocato soprattutto nel campo del diritto amministrativo. Ha così vissuto i rapporti con le pubbliche amministrazioni la professione sia dalla parte dei cittadini sia (in misura minore) da quella degli enti; rimane ottimista sulla funzione sociale dell’avvocato amministrativista.