L'articolo Chiude Postacertificat@: che fine fanno le caselle attive? proviene da Giurdanella.it.
]]>Come è noto, il mese scorso l’AgID ha posto fine al servizio di Postacertificat@ (già CEC-PAC), la posta certificata gratuita per il cittadino voluta nel 2009 dall’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta.
Si tratta di un sistema di posta elettronica certificata “minore”: il suo uso è infatti limitato alle sole comunicazioni tra cittadino e PA.
Si ricorda, inoltre, che dal 18 marzo 2015 tutti gli utenti CEC-PAC potranno richiedere una casella PEC, gratuita per un anno, tramite l’indirizzo richiestapec@agid.gov.it.
Nel frattempo al TAR Lazio è pendente il ricorso contro gli atti istitutivi
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]]>L'articolo Decreto-legge “taglia TAR”: stop agli emendamenti in Commissione proviene da Giurdanella.it.
]]>Giovedì in II Commissione Giustizia, si è concluso l’esame del provvedimento: nel dibattito, molto spazio ha avuto la questione della soppressione dei TAR. Alla fine è stato approvato il parere da trasmettere alla Commissione Affari Costituzionali (qui il testo integrale).
Sono state poste due condizioni alla soppressione dei TAR:
8) all’articolo 18, comma 1, sostituire le parole «1 ottobre 2014» con le seguenti «1 dicembre 2014».
9) all’articolo 18, comma 1, primo periodo, dopo le parole «le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle che si trovano in città sedi di Corti d’Appello e».
Riguardo la n. 8, nel parere si legge: “è necessario, in ogni caso, assicurare un maggior periodo per le operazioni di riorganizzazione territoriale spostando al 1 dicembre 2014 il termine attualmente previsto per il 1 ottobre 2014″.
Riguardo alla condizione n. 9, introdotta su proposta dell’On. Berretta, si legge: “occorre, inoltre, stabilire un criterio di razionalizzazione rispetto alla soppressione, indiscriminata, di tutte le sedi staccate: la presenza, nella sede, della Corte d’appello, già ponderata in seguito alla riforma del 2011, costituisce un valido indicatore per il mantenimento della sezione staccata”. Pertanto, se tale condizione fosse recepita, sarebbero soppresse solo le sezioni di Latina, Parma e Pescara.
Non è stato dunque adottato il criterio di salvaguardia delle sezioni distaccate TAR con un carico di lavoro maggiore rispetto alle corrispondenti sedi di capoluogo.
Si segnala, inoltre, tale passaggio del parere: “la giustizia amministrativa non potrà provvedere agli oneri finanziari inevitabilmente conseguenti alla soppressione delle sezioni staccate a causa delle esigue risorse riconosciutele, come dimostrato dal fatto che già nell’anno 2013 ha dovuto attingere al suo fondo di riserva e rischia di rimanere senza disponibilità di alcun tipo, se non le verranno trasferiti i fondi del contributo unificato (circa cinquantuno milioni) che per legge le spettano”.
Sempre giovedì, la I Commissione Affari Costituzionali della Camera ha contemporaneamente continuato le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui temi e le materie del DL n. 90. Tra l’altro, dopo la nostra formale dichiarazione di disponibilità a fornire elementi utili all’indagine, ieri la segreteria della Commissione ha chiesto ad Amministrativisti.it un contributo scritto, che abbiamo prontamente inviato.
Il termine per proporre emendamenti in Commissione è scaduto l’11 luglio 2014 alle ore 13.
Articolo pubblicato su amministrativisti.it
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]]>L'articolo Comunicazioni del processo amministrativo alla PEC degli avvocati: lo strano caso del domiciliatario “telematico” proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ questo l’ultimo approdo del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, che, con una circolare inviata alle segreterie di TAR e Cons. Stato il 23 aprile scorso – ed il relativo avviso agli avvocati – ha sancito il ruolo privilegiato della PEC come strumento di comunicazione delle cancellerie verso gli avvocati, relegando il tradizionale biglietto di cancelleria – inviato via fax o per posta – a strumento meramente residuale, utilizzabile solo ove la cancelleria stessa abbia accertato che la comunicazione via PEC non si sia perfezionata e che “non risulti tecnicamente possibile”.
La base normativa di tale novità consiste nel combinato disposto di cui all’art. 136 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo, ed all’art. 16-ter della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd.legge Stabilità 2013).
L’art. 136 comma 1, è la nota disposizione secondo cui “I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente”.
L’art. 16-ter della legge di stabilità 2013, rubricato “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, ha poi individuato i pubblici elenchi di PEC utilizzabili, “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale”, trai quali vi è anche l’indice INI-PEC (www.inipec.gov.it) contenente anche gli indirizzi PEC degli avvocati, provenienti dagli Ordini di appartenenza.
Da un punto di vista prettamente tecnico, inoltre, tale novità è state resa possibile dalle recenti modifiche apportate al sistema NSIGA contestualmente al lancio del nuovo portale della giustizia Amministrativa, che – come può leggersi nella circolare – “accordano alla Segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali, lo strumento tecnico per procedere a tutte le comunicazioni processuali a mezzo PEC”.
La circolare, in particolare, detta alcune istruzioni operative per le cancellerie, distinguendole in due gruppi: le istruzioni che si applicano ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (16 settembre 2010), e quelle che si applicano ai ricorsi depositati successivamente.
Con riferimento ai ricorsi, tutt’oggi pendenti, depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, poiché non sussisteva allora l’obbligo in capo al difensore costituito di indicare nel primo atto del processo l’indirizzo PEC a cui intendesse ricevere le comunicazioni del processo, in quei giudizi, dal prossimo 16 giugno le cancellerie dovranno inviare le comunicazioni comunque a mezzo PEC, e precisamente all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante da pubblici elenchi, oppure in caso di collegio difensivo, all’indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso risultante da pubblici elenchi.
Qualora, invece, sia stato eletto domicilio presso altro difensore, ai sensi dell’art.25 C.p.a. la comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del domiciliatario, risultante da pubblici elenchi; salvo che, in corso di giudizio, il difensore costituito dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC.
Attenzione: tale dichiarazione del difensore costituito sarà necessaria – al fine di ottenere le comunicazioni alla propria PEC e non a quella dell’avvocato domiciliatario – anche qualora egli abbia già indicato il suo indirizzo PEC all’atto del deposito del primo atto processuale, e ciò in quanto solo dopo l’entrata in vigore del CPA l’indicazione dell’indirizzo PEC poteva costituire dichiarazione giuridicamente vincolante ai sensi dell’art. 136 comma 1.
E fin qui, tutto torna.
Tuttavia, è con riferimento ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, che questa circolare non ci convince.
In particolare, solo le prime due istruzioni a lasciarci molto perplessi:
“1) la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC; 2) in mancanza di domiciliazione presso un difensore, la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso”.
Infatti, posto che i ricorsi “post CPA” – salvo isolate omissioni – già contengono la dichiarazione del difensore costituito (resa ex 136 comma 1) di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al proprio indirizzo PEC indicato, non si comprende per quale ragione il Segretario stabilisca, da un lato, che le comunicazioni debbano essere inviate di regola al domiciliatario, e non all’indirizzo PEC previamente indicato dal difensore costituito, dall’altro che costringa il difensore costituito che voglia ricevere direttamente le comunicazioni, di reiterare la medesima dichiarazione ex art. 136 comma 1, già precedentemente resa secondo legge.
Orbene, tale dictum, oltre ad essere molto probabilmente illegittimo – siamo di fronte, infatti, ad un atto amministrativo che disapplica una norma di rango primario qual è l’art. 136 CPA – comporta delle conseguenze illogiche ed irragionevoli: nei giudizi introitati dopo settembre 2010 accadrà infatti che le comunicazioni di cancelleria, fino ad oggi correttamente inviate agli indirizzi PEC indicati dai difensori nel primo atto difensivo, dal 16 giugno 2014 dovranno essere inviate alla PEC del domiciliatario, che le cancellerie evidentemente non troveranno negli atti processuali in precedenza prodotti, ma dovranno reperire, con inutile dispendio di energie, in INI-PEC.
Non solo.
Gli avvocati costituiti che vorranno ripristinare la situazione antecedente alla circolare oggi in commento, saranno costretti a depositare una nuova dichiarazione per ogni giudizio pendente in cui sia stato in precedenza eletto domicilio presso altro difensore; e ciò evidentemente, complicando ulteriormente le cose, presso TAR diversi da quello di propria pertinenza.
Quanto alle altre istruzioni, applicabili ai casi in cui non sia stato eletto domicilio presso altro difensore, non si scorge alcuna particolare sorpresa.
Un’ipotesi peculiare regolata dalla circolare in esame, riguarda il caso di collegio difensivo che abbia indicato nel primo atto più indirizzi PEC: in questo caso, la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che, anche in questo caso, il collegio difensivo dichiari con un successivo deposito in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi.
LA questione più rilevante, infine, è quella dell’eventuale contrasto tra l’indirizzo PEC indicato, e quello risultante dai pubblici elenchi: tale contrasto – precisa il Segretariato Generale – dovrà essere sempre risolto dalle cancellerie dando la prevalenza all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
Questa ci sembra una soluzione corretta, in quanto prima del 16 dicembre 2013 gli avvocati potevano indicare, ai fini delle comunicazioni ex art. 136 CPA, qualsiasi indirizzo PEC, anche diverso da quello comunicato nel 2009 al proprio Ordine Forense.
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]]>L'articolo Nuovo portale Giustizia Amministrativa: come monitorare le iscrizioni a ruolo? proviene da Giurdanella.it.
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SI AVVISANO GLI AVVOCATI DIFENSORI COSTITUITI IN GIUDIZIO CHE, UNA VOLTA ACCREDITATI AL “PORTALE DELL’AVVOCATO” ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE PROPRIE CREDENZIALI,TRAMITE LA FUNZIONE “RICORSI DEPOSITATI“ E’ POSSIBILE ACCEDERE AI DATI RELATIVI ALLE QUESTIONI PENDENTI CON RIFERIMENTO A TUTTI I RICORSI DEPOSITATI NEGLI ULTIMI 60 GIORNI E ALLE RELATIVE INFORMAZIONI.
Ecco, dunque, cosa è previsto adesso, a parziale sostituzione dell’accesso tramite firma digitale: gli avvocati accreditati al “portale dell’avvocato”, potranno visualizzare l’elenco di tutti i ricorsi depositati negli ultimi 60 giorni presso tutti i TAR, il Consiglio di Stato, ed il CGA.
Il sistema funziona, queste le caratteristiche essenziali.
E’ presente un unico criterio di ricerca, che consiste nel potere visualizzare solo i ricorsi depositati in determinati giorni.
Il risultato della ricerca è un elenco cronologico dei ricorsi depositati, che riporta, per ciascun ricorso, la data di deposito, il numero di iscrizione a ruolo, il nome del ricorrente, la sezione interna, data e tipo di udienza.
I limiti? Non è possibile accedere al dettaglio del ricorso, né è possibile visualizzare le altre parti del giudizio.
Una notazione: è errata la dicitura contenuta nell’avviso “gli avvocati difensori costituiti in giudizio”: il sistema, infatti, è previsto proprio per consentire agli avvocati di monitorare i depositi, al fine, per l’appunto, di costituirsi nei relativi giudizi.
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]]>L'articolo Diritto amministrativo Elettronico: dieci anni di DAE proviene da Giurdanella.it.
]]>Da allora, il DAE non si è più fermato. E’ cresciuto, fino a diventare un momento di incontro nevralgico per l’evoluzione tecnologica della pubblica amministrazione italiana.
Ci siamo riuniti presso le più belle sale congressi di Catania, per poi approdare a Roma: alla Camera, al Senato, al Consiglio di Stato.
Abbiamo ragionato sulle (tantissime) idee delle (pochissime) Università italiane che da tempo studiano l’amministrazione digitale.
Abbiamo analizzato le (pochissime) esperienze delle (tantissime) Istituzioni italiane a vario titolo competenti in materia.
Abbiamo ascoltato gli esperti del Consiglio d’Europa, e persino quelli del Sudamerica.
Abbiamo creduto in giovani giuristi rampanti, adesso riconosciuti esperti a livello internazionale.
Con molti di questi, sono nate forti amicizie e sodalizi proficui.
Abbiamo coniato nuovi istituti giuridici, ormai divenuti norme di legge.
Oggi, a più di dieci anni dall’avvio di questo progetto ambizioso, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli della decima edizione del DAE, che, con veste grafica rinnovata, si terrà a Roma, presso il TAR Lazio, il prossimo 12 dicembre 2013.
Ragioneremo concentrandoci su quattro macroaree: appalti pubblici, processo amministrativo telematico, codice dell’amministrazione digitale e procedimento, implementazione dell’agenda digitale per la PA.
Una festa, per celebrare uomini e amicizie, idee e progetti.
Una festa, sì. Ma non solo.
Come ogni volta, anche questa volta il DAE sarà occasione per discutere a 360 gradi dell’evoluzione digitale della nostra pubblica amministrazione, per dirci cosa va bene e cosa non va bene, dove abbiamo fatto passi avanti e dove invece si deve fare ancora molto. E, come sempre, per ideare e proporre insieme nuove soluzioni.
Una festa, sì, ma anche un’occasione.
Per approfondire, in quattro focus, con l’aiuto dei più esperti del settore – ma anche con chiunque abbia voglia di dire la sua – alcuni temi attualissimi, troppo sottovalutati ed a volte pure ostacolati dai nostri governanti, forse per paura verso le nuove tecnologie, forse perché non all’altezza di modernizzare il paese.
I focus, per essere precisi, saranno quattro:
– l’uso degli strumenti informatici nelle procedure ordinarie di gara ad evidenza pubblica;
– patologie e criticità del processo telematico: verso strategie di business continuity?;
– l’impatto del “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) sulla gestione digitale del procedimento amministrativo;
– il “sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale” come strumento chiave di attuazione dell’Agenda.
Una festa, sì, ma anche un raduno.
Per tutti quelli che hanno voglia di esserci, di sentirsi parte di una grande ambizioso progetto, di contribuire, ognuno a suo modo, ad una rinascita della Pubblica Amministrazione Italiana.
Perchè siamo convinti – oggi ancor più di quanto lo fossimo dieci anni fa – che diritto e informatica sono gli strumenti chiave per una gestione efficiente ed economica della res publicae, in definitiva, per la crescita del nostro Paese.
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]]>L'articolo Le nuove regole per la notifica via pec proviene da Giurdanella.it.
]]>Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, con particolare riferimento al processo amministrativo, evidenziando pregi e difetti, punti di forza e criticità della vecchia disciplina. Ma da oggi il nuovo sistema sembra essere abbastanza completo, non presentando più quelle lacune che lo rendevano rischioso per gli avvocati, enon affidabile per i tribunali.
E’ intanto opportuno tratteggiare brevemente il percorso svolto dal Legislatore nel prevedere e regolamentare le notifiche via posta elettronica certificata.
L’evoluzione normativa.
Passaggio cruciale è l’art. 25 della legge di stabilità 2012, che da gennaio del 2012 consentiva agli avvocati di effettuare notificazioni senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, non solo per mezzo degli uffici postali, ma anche per mezzo della posta elettronica certificata, adattando la disciplina contenuta nella risalente legge 21 gennaio 1994 n. 53, che consente agli avvocati di sostituirsi all’ufficiale giudiziario ed eseguire le notificazioni a mezzo del servizio postale. Secondo la legge 53, l’avvocato deve innanzi tutto ottenere, una tantum, la previa autorizzazione del proprio consiglio dell’ordine, e deve munirsi di un apposito registro cronologico dove annotare ogni singola notificazione. A quel punto, il legale abilitato, che già dal 1994 in tal modo può notificare da qualsiasi ufficio postale verso qualsiasi luogo del territorio italiano, dall’inizio del 2012, può notificare i suoi atti processuali via PEC.
Questo l’assunto della legge di stabilità 2012: “la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8″ (vecchio art. 1 comma 3-bis della legge n. 53, da oggi interamente soppresso).
Sono tuttavia sorte numerose problematiche applicative, che hanno indotto gli avvocati a procedere con molta cautela, di fatto rallentando l’operatività di questa potenziale rivoluzione telematica; ciò in particolare, a causa di alcune lacune nella regolamentazione tecnica, sulle modalità di redazione del messaggi di PEC, sui formati dei file da allegare, e sui documenti da depositare in giudizio.
Peranto, con l’art. 16-quater del DL 18 ottobre 2012 n. 179 (il cd. decreto Crescita 2.0) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il Governo ha voluto rilanciare tale strumento processuale, ridisegnando la disciplina in questione in un nuovo unico articolo della legge 53/94, l’art. 3-bis.
Pur mantenendola nel corpo della legge n. 53, dunque, ha tuttavia distinto nettamente tale disciplina da quella delle notifiche per mezzo del servizio postale, lasciando in comune solo il principio basilare di cui all’art. 6 della legge n. 53, secondo cui “l’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 … e’ considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”.
Vengono meno, tra l’altro, sia l’obbligo di assolvimento delle modalità di cui all’art. 149-bis cpc (che tornano ad essere esclusivamente riservate alle notifiche telematiche tramite ufficiale giudiziario), sia l’obbligo di detenere un registro cronologico (che rimane invece regola cardine delle notifiche per mezzo del servizio postale).
Il Decreto Crescita 2.0, proprio per ovviare alle suddette lacune di ordine tecnico, ha inoltre previsto l’adozione di un decreto del Ministro della Giustizia con cui venissero riscritte le regole tecniche sulla notifica telematica, già contenute all’art. 18 del DM Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, e che peraltro si riferivano solo alle notifiche “tra” avvocati.
Questi aggiornamenti sono stati emanati poche settimane fa con DM 3 aprile 2013 n. 48, che ha modificato esclusivamente l’art. 18 del DM 44/2011, tra l’altro rinominandolo “notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”.
Entrata in vigore e piena operatività anche per il processo amministrativo.
L’entrata in vigore di questa disciplina – che analizzeremo nel dettaglio da qui a poco – non ha seguito la legge di conversione del Decreto Crescita 2.0, in vigore dal 1 gennaio 2013, ma è rimasta subordinata all’adozione del suddetto Decreto Min. Giustizia: l’art. 16-quater, infatti, stabilisce che le novità si applicano “a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta” del detto decreto ministeriale. Il DM è stato pubblicato nella GU dello scorso 9 maggio, per cui, ai sensi del suddetto art. 16-quater comma 2 del DL n. 179/2012, la nuova disciplina, legislativa e regolamentare, della notifica via PEC, è pienamente vigente da oggi venerdi 24 maggio 2013.
Quanto all’operatività di queste norme, sia legislative che regolamentari, si ritiene che essa sia piena anche nel processo amministrativo, benchè le regole tecniche del Min. Giustizia riguardino solo il processo civile e penale: e infatti, l’art. 39 comma 2 del Codice del processo amministrativo così sancisce: “le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”.
Il nuovo procedimento di notifica via PEC: presupposti e condizioni.
Analizziamo le nuove norme, cercando di capire cosa bisogna fare per non incorrere in declaratorie di inammissibilità o improcedibilità.
Innanzi tutto, è sparita la necessità di annotare ogni notifica via PEC nel registro cronologico previsto dalla legge n. 53, come anche chiarito dal parere del Consiglio di Stato in sede consultiva sul nuovo DM. Tuttavia, tra i contenuti necessari della relata di notifica vi sono “gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo e’ iscritto”.
L’avvocato notificante, oltre che autorizzato dal suo Ordine, dovrà inoltre utilizzare esclusivamente la propria casella di PEC risultante da pubblici elenchi.
Anche con riferimento al destinatario, la notifica potrà effettuarsi solo ad indirizzi risultanti da pubblici elenchi.
Ora, l’elenco pubblico delle pubbliche amministrazioni è disponibile su www.indicepa.gov.it.
Per quanto riguarda imprese e professionisti, sono ormai tutti obbligati per legge – dal 30 giugno 2013 anche le ditte individuali – a dotarsi di un indirizzo PEC valido ed identificativo della propria attività. Peraltro, dal 19 giugno dovrebbe essere operativo l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, il cd. INI-PEC, liberamente consultabile da chiunque; in ogni caso, fino ad allora gli elenchi PEC di professionisti e imprese sono generalmente reperibili presso i siti web degli Ordini e collegi professionali e del Registro Imprese.
Per quanto concerne le persone fisiche, se non sussiste alcun obbligo di munirsi di PEC, tuttavia è stata da poco prevista la formazione di un elenco pubblico di pec facoltative dei cittadini: il nuovo art. 3-bis del CAD, introdotto dal Decreto Crescita 2.0, afferma che “è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale”. Tale indirizzo verrà “inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR“, che, ai sensi dell’art. 16-ter del medesimo Decreto, dal 15 dicembre 2013 potrà essere utilizzato quale pubblico lenco ai fini della notificazione degli atti processuali.
Quanto agli atti notificabili via PEC, dunque, vi rientrano pacificamente – oggi anche in base alle nuove regole tecniche dettate dal DM n. 48/2013 – tutti gli atti che vanno notificati alle parti costituite, e dunque da inviare alla PEC dell’avvocato costituito in giudizio (nel processo amministrativo, ad esempio, lo sono il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, le impugnazioni).
Quanto agli atti che vanno notificati alla parte personalmente, ciò sarà per il momento possibile solo nel caso in cui si tratti di professionisti, imprese o pubbliche amministrazioni: e la cosa, quanto meno nel processo amministrativo, è assai frequente.
Quale forma per l’atto processuale da notificare?
Posto che la notifica si esegue allegando l’atto al messaggio di posta elettronica certificata, va chiarito come tale file allegato debba essere formato.
La prima possibilità è che l’atto processuale non venga mai stampato fino a notifica avvenuta: è il caso in cui l’avvocato redige l’atto in modalità elettronica e lo sottoscrive con firma digitale. Lo sforzo informatico del legale, tuttavia, sarebbe vanificato da un procura ad litem analogica: pertanto anche la parte dovrebbe predisporre con un file separato la sua procura in forma elettronica, e sottoscriverla con firma digitale in presenza dell’avvocato, affinchè quest’ultimo possa autenticarla e sottoscriverla digitalmente ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (cd. CAD).
Per il perfezionamento della notifica, dunque, l’avvocato allegherà al messaggio PEC entrambi i documenti informatici, pienamente validi e rilevanti.
Si tratta, ictu oculi, dell’ipotesi maggiormente preferibile dai più, ma tuttavia allo stato assai remota.
L’ipotesi più comune, ancora per qualche tempo, sarà dunque quella della notifica telematica della copia informatica di un atto processuale formato su carta, già contenente la procura ad litem, a margine o in calce, autenticata con firma autografa: la copia informatica di un atto analogica è consentita dalla nuova disciplina anche “per immagine”, e cioè anche attraverso una semplice scansione che, sulla copia informatica così generata, non consente il riconoscimento informatico del testo dell’atto, allo stesso modo di una fotografia.
L’avvocato potrà dunque allegare al messaggio di PEC tale copia informatica, senza necessità di apporre su di essa la sua firma digitale, ma a condizione che ne attesti la conformità all’originale cartaceo nel corpo della relazione di notifica (con le modalità che vedremo meglio in seguito).
Per l’ipotesi in cui la procura ad litem sia stata rilasciata ed autenticata su foglio separato dall’atto a cui si riferisce, anche per essa, esattamente come per l’atto processuale, il nuovo art. 18 DM n. 44/2011 oggi in commento prevede la possibilità per l’avvocato di estrarne copia informatica, anche per immagine, ed attestarne la conformità nella relazione di notifica.
Anch’essa, infine – come la suddetta procura in forma elettronica – si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce se viene allegata al messaggio di PEC insieme all’atto da notificare (comma 5 del nuovo art. 18 DM 44/2011).
Quanto ai formati, in entrambi i casi suesposti (atto processuale informatico ab origine da un lato; copia informatica dell’originale cartaceo dall’altro) i relativi file allegati alla PEC dovranno essere privi di elementi attivi (ad esempio, macro e campi variabili).
Inoltre, dovranno essere redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche che il Ministero della Giustizia, in esecuzione dell’articolo 34 DM 44/2011, ha reso note il 18 luglio 2011: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .zip, .rar, .arj.
Come va predisposto il messaggio di PEC?
Di seguito il contenuto necessario e sufficiente del messaggio di posta elettronica certificata ai fini di una corretta notifica telematica.
In primis, esso deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994″.
Dovranno essere allegati quanto meno due documenti informatici: oltre all’atto processuale da notificare (nonchè la procura ad litem se separata dall’atto a cui si riferisce) andrà allegata anche la relazione di notificazione, che dunque non va più inserita nel corpo del messaggio di PEC, come prevedeva la vecchia disciplina.
La relazione di notificazione deve essere dunque redatta su documento informatico separato, ed obbligatoriamente sottoscritta con firma digitale. Questo il suo contenuto essenziale:
– il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
– gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;
– il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
– il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
– l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
– l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto;
– l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo, per le notificazioni effettuate in corso di procedimento;
– la già citata attestazione di conformità agli originali cartacei delle copie informatiche allegate alla PEC, a norma dell’articolo 22 comma 2 CAD; sebbene la norma non lo chiarisca, tale attestazione di conformità dovrà riguardare certamente l’atto processuale, ma anche l’eventuale – seppur insolita – procura cartacea separata.
Per i più appassionati di diritto dell’informatica, si noti che l’attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine di documenti formati su supporto analogico, ai sensi dall’art. 22 comma 2 CAD, serve a garantire alla copia informatica la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, e richiede la sussistenza di alcune condizioni:
– che la conformità sia attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale;
– che tale dichiarazione sia allegata al documento informatico a cui si riferisce;
– che sia asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 Cad.
Se i primi due requisiti erano rispettati già dalla previgente disciplina (ed oggi lo sono ancora, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 6, e dell’art. 3bis comma 5 della legge n. 53 del 1994), il requisito dell’asseverazione, a causa della mancata emanazione delle regole tecniche ivi richiamate, costituì uno degli intoppi principali alla diffusione dell’istituto.
La norma tecnica in vigore da oggi, invece, supera l’empasse sostituendosi – seppur limitatamente alle notifiche telematiche – alle regole mancanti previste dall’art. 71 Cad, precisando che l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD, si può compiere “inserendo la dichiarazione di conformità nella relazione di notificazione”.
Quando si perfeziona la notifica?
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del DPR 11 febbraio 2005 n. 68.
Per il destinatario, invece, essa si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del medesimo Dpr.
A tal proposito, la nuova norma tecnica precisa che tale ricevuta di avvenuta consegna dovrà essere quella completa di cui all’articolo 6 comma 4 del medesimo Dpr, e cioè dovrà essere “completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato”, compresi i file ad esso allegati.
A nostro avviso, la ricevuta completa rileva soltanto ai fini del corretto deposito in giudizio dell’atto notificato via PEC – come si dirà meglio appresso – e non ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario, per cui ci sembra sufficiente la ricevuta cd. “parziale”.
Come effettuare il deposito in giudizio?
Il nuovo art. 9 comma 1-bis si occupa delle ipotesi – allo stato quasi la totalità – in cui il processo non è ancora telematico, e di conseguenza l’atto notificato non potrà essere depositato con modalita’ telematiche.
L’avvocato in tal caso dovrà compiere l’ennesimo riversamento, questa volta dal digitale all’analogico: deve estrarre copia cartacea (a) del messaggio di posta elettronica certificata, (b) dei suoi allegati, cioè l’atto processuale, l’eventuale procura separata, la relazione di notificazione, (c) della ricevuta di accettazione, (d) e della ricevuta di avvenuta consegna; su tali copie cartacee dovrà attestare la loro conformita’ ai documenti informatici da cui sono state tratte ai sensi dell’articolo 23 comma 1 del Cad.
Come anticipato a proposito del perfezionamento della notifica, il nuovo art. 18 delle norme tecniche stabilisce che la ricevuta di avvenuta consegna deve essere quella completa: sarà dunque importante impostare in tal senso il proprio client di PEC.
L’intento può rinvenirsi in un passo della recentissima sentenza Tar Campania, n. 1756 del 3 aprile 2013, benchè riguardi l’applicazione della vecchia disciplina: “la ricevuta cd. breve di avvenuta consegna non restituisce l’intero allegato (cioè l’intero atto con firma digitale), ma solo un suo estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la P.E.C. all’atto notificato. Si rileva infatti che l’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all’originale informatico “in tutte le sue componenti”. … Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la irritualità della notifica del ricorso al Comune intimato”.
In conclusione, si tratta di una disciplina certamente complessa, ma forse finalmente esente da lacune e criticità: che sia la volta buona?
Articolo pubblicato su LeggiOggi.it il 24 maggio 2013
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]]>La III sezione del Tar Catania, con sentenza depositata il 27 febbraio 2013, conferma ancora una volta l’improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione in mancanza di ulteriore impugnazione della successiva aggiudicazione definitiva.
Nel corso del giudizio, dopo una pronuncia cautelare sfavorevole poi annullata dal CGA, l’impresa controinteressata aveva nel frattempo conseguito l’aggiudicazione definitiva nonchè stipulato il relativo contratto ed avviato il servizio, e pertanto, prima dell’udienza di merito, aveva chiesto una pronuncia d’improcedibilità del ricorso in ragione dell’omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Il Collegio – giudice relatore il Primo Referendario Agnese Anna Barone – ha rilevato la fondatezza di tale eccezione d’improcedibilità, richiamando la pacifica giurisprudenza stratificatasi sul punto, secondo cui “diviene improcedibile il ricorso avverso l’esclusione dalla gara se non è impugnata l’aggiudicazione definitiva, successivamente intervenuta nel corso del giudizio. La conseguenza dell’omessa impugnazione è l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione, da cui non potrebbe derivare alcuna rimozione dell’aggiudicazione definitiva. Pertanto, una volta impugnato in via autonoma il provvedimento di esclusione dalla gara, è onere della parte ricorrente estendere l’impugnazione agli ulteriori atti pregiudizievoli, fino all’aggiudicazione definitiva” (cfr., Cons Stato, sez. V, 31 gennaio 2012, n. 467 e Sez. VI, 26 febbraio 2011, n. 5367).
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]]>La III sezione del Tar Catania, con sentenza depositata il 18 febbraio 2013, conferma ancora una volta l’orientamento dei Giudici Amministrativi siciliani sulla natura e le caratteristiche delle referenze bancarie richieste dalle amministrazioni nelle procedure di gara d’appalto al fine di attestare il possesso dell’adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41, Codice Contratti Pubblici).
Nella vicenda in questione, l’impresa aggiudicataria, con ricorso incidentale, ha contestato l’idoneità delle referenze bancarie prodotte dall’impresa ricorrente – seconda classificata – dalle quali non risultava identificabile né il soggetto sottoscrittore, per firma illeggibile, né tanto meno i suoi poteri rappresentativi.
Il Collegio adito – Presidente Cons. Calogero Ferlisi, Estensore Cons. Agnese Anna Barone – ha ritenuto fondata la censura, ribadendo che l’espressione “attestazione di idoneo istituto bancario sulla solvibilità” richieda che il documento presenti requisiti di sostanza e di forma che consentano di riferirgli “connotati intrinseci ed estrinseci di una vera e propria certificazione di cui il dichiarante ne assume la responsabilità”. E’ evidente, pertanto, che in presenza di dichiarazioni in cui è assolutamente mancante l’identificabilità del dichiarante, non è possibile attribuire le referenze bancarie ad alcun soggetto, e pertanto, di conseguenza, “tali documenti avranno la connotazione di veri e propri <<atti nulli>> per mancanza di riferibilità a un soggetto determinato”.
Né, ad avviso del Collegio, risulta applicabile il rimedio della regolarizzazione documentale di cui all’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, non potendosi attribuire ai predetti documenti, in quanto sprovvisti di soggetto dichiarante, il valore di “idonea dichiarazione bancaria” espressamente richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis in conformità alla previsione normativa dell’art. 41 de D.Lgs. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959).
Si tratta di un orientamento ormai cristallizzatosi nella giurisprudenza amministrativa siciliana: si vedano in tal senso le sentenze nn. 2493/2011 e 1382/2009 dello stesso TAR Catania, nonchè la sentenza n. 1423 del 2 dicembre 2010 del CGA, peraltro citate dalla decisione oggi in commento.
Non prende piede, dunque, altro orientamento, per ora minoritario, secondo cui “la clausola che prevede, a pena di esclusione, la indicazione di nome, cognome e qualifica del funzionario di banca /intermediario che sottoscrive al referenza bancaria è ingiusta perché pone una grave sanzione a carico del concorrente (esclusione dalla gara) per l’inosservanza di una formalità da parte di un terzo estraneo al procedimento (banca/intermediario finanziario), il cui adempimento non rientra nella diretta disponibilità del concorrente” (TAR Campania, Napoli, 29.04.2011, n. 2399).
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 5 marzo 2013, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2013/03/05/referenze-bancarie-e-gare-dappalto-e-esclusione-senza-identificabilita-del-sottoscrittore/
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]]>Il provvedimento, che mira al contrasto del fenomeno mafioso negli appalti pubblici, incide in maniera importante sullo svolgimento delle procedure di appalto in cui la Regione Siciliana è stazione appaltante, aggiungendo alla procedure attualmente vigenti alcuni sub procedimenti integrativi.
La necessità – si legge nel provvedimento – è quella di “impartire ulteriori disposizioni in materia … in considerazione della notevole permeabilità del sistema economico siciliano rispetto alle aggressioni della criminalità organizzata di stampo mafioso, a danno anche della libera concorrenza”.
Ecco, dunque, tutte le innovazioni introdotte.
1) Tutte le nomine di competenza regionale dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla dichiarazione antimafia e dalla dichiarazione relativa a carichi pendenti.
2) L’amministrazione regionale dovrà acquisire sempre le informative antimafia anche nei casi previsti dal decreto legislativo n. 159/2011, di regola esclusi. Tale obbligo riguarda non solo la regione Siciliana ma anche le Società partecipate dalla Regione stessa.
3) Ove si acquisiscano informative tipiche, si dovrà procedere comunque all’immediata revoca dei rapporti secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia.
4) La prima innovazione di rilievo è quella secondo cui per i contratti pluriennali l’Amministrazione regionale dovrà acquisire le informative con cadenza semestrale, ed in ogni caso di modifica della compagine sociale dei contraenti. Si tratta certamente di un’integrazione che merita un plauso: un lievissimo aggravio nell’esecuzione dei contratti pluriennali, che però garantisce in tempo reale il controllo della Regione sull’estraneità ai fatti di mafia degli operatori economici con essa contraenti.
5) La novità principale è senza dubbio il sub procedimento di revoca di aggiudicazione in caso di acquisizione di un’informativa cd. atipica, che tra l’altro “vale anche per gli affidamenti in essere” alla data del 8 gennaio.
In tali ipotesi, infatti, i Dipartimenti regionali in qualità di stazioni appaltanti, “dovranno avviare obbligatoriamente il procedimento per l’eventuale revoca del contratto, assegnando alla ditta il termine di 15 giorni per eventuale presentazione di memorie e/o controdeduzioni”. La novità è costituita dunque dall’obbligatorietà del contraddittorio, che prima delibera in commento, l’amministrazione regionale – come ogni altra stazione appaltante – avrebbe potuto scegliere se attivare o meno, risultando invero obbligatoria solo la specifica valutazione in concreto circa gli effetti dell’informativa atipica sul singolo appalto.
Nessuna novità sul passaggio successivo: decorso il suddetto termine e valutate le eventuali osservazioni presentate, i Dipartimenti adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione.
Ulteriore novità – forse la più importante sotto il profilo dei suoi effetti concreti – è la seguente: qualora il Dipartimento regionale appaltante, alla luce del predetto contraddittorio, decida di confermare l’aggiudicazione malgrado l’informativa atipica, l’Assessore sarà obbligato a sottoporre tale intendimento alla Giunta regionale.
Quest’ultimo step, così formulato, rischia di ritardare la stipula dei relativi contratti, sia perchè la delibera non chiarisce quale debba essere la modalità di sottoposizione della conferma alla Giunta (trasmissione di tutti gli atti del procedimento o della sola delibera di conferma dell’aggiudicazione?), sia soprattutto perché non vengono specificati i relativi termini, né quello entro il quale l’Assessore dovrà effettuare la suddetta trasmissione, sia – ancor più pericoloso – il termine entro il quale la Giunta dovrà pronunciarsi.
Ora, ferme le prioritarie esigenze di contrasto alla mafia, sarebbe forse opportuno fissare termini più precisi e stringenti, atteso che la celerità delle procedure di gara costituisce un valore assoluto, ormai codificato dalla legge nazionale e comunitario, ai fini di un’effettiva tutela dell’interesse pubblico.
Giustamente dure, infine, le conseguenze di eventuali inadempimenti: nel caso in cui siano disattese le suddette deliberazioni, sarà avviato il procedimento disciplinare per la decadenza nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente competente.
Qui il provvedimento integrale.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 30 gennaio 2013, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2013/01/30/appalti-pubblici-e-mafia-nuovo-giro-di-vite-sicilia/
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