L'articolo Codice dei Contratti Pubblici: il commento e le novità da La Tribuna proviene da Giurdanella.it.
]]>L’opera, di agevole consultazione, contiene, per ogni articolo, un commento al testo normativo, evidenzia le novità rispetto alla disciplina previgente, indica la disciplina introdotta dall’articolo di riferimento.
Il testo presenta utili riferimenti alle Linee Guida ANAC, alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, nonché alla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del nuovo Codice.
L’opera, in particolare, è rivolta agli avvocati e agli operatori del settore e costituisce un valido strumento attraverso il quale poter operare un rapido inquadramento degli istituti.
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Recensione a cura dell’avv. Elena Zisa
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]]>L'articolo Mobbing nel rapporto di lavoro: cos’è il danno biologico da costrittività lavorativa? proviene da Giurdanella.it.
]]>Il danno biologico “di origine lavorativa” deve essere indennizzato.
Lo aveva previsto il decreto legislativo n. 38/2000 (disciplina sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali) che ha sancito l’indennizzabilità di questo particolare danno, a condizione che l’infortunio subito, nel corso del rapporto di lavoro, abbia causato un’invalidità permanente.
Ma andiamo con ordine, anzitutto, cos’è il danno biologico?
L’art. 13 lo definisce “la lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”.
E l’art. 10, comma 4 definisce malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 del TU (d.p.r. n. 1124/65) delle quali il lavoratore dimostri comunque l’origine professionale.
Tale principio, già sancito dalla Corte Costituzionale n. 179/88, che aveva appunto dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.p.r. 1124/65 nella parte in cui non prevedeva l’assicurazione obbligatoria anche per malattie diverse da quelle “tabellate”.
E, tra le malattie professionali, vanno indubbiamente ricomprese anche le patologie da stress dell’ambiente di lavoro, tra cui il “mobbing“.
Il D.M. 14 gennaio 2008 prevede tra “le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”, anche le “malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzione dell’organizzazione del lavoro”, consistenti nel disturbo dell’adattamento cronico (con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatiformi) e nel disturbo post-traumatico cronico da stress, derivanti da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro.
Dunque, le malattie psichiche e psicosomatiche rilevano ai fini assicurativi se ricollegabili a fattori di rischio, oggettivamente collegati all’organizzazione del lavoro.
Tra le ipotesi di costrittività organizzativa rientrano, a fini esemplificativi:
– la marginalizzazione dalla attività lavorativa;
– lo svuotamento delle mansioni;
– la mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata;
– la mancata assegnazione degli strumenti di lavoro;
– i ripetuti trasferimenti ingiustificati;
– la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto;
– la prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psicofisici;
– l’impedimento sistematico e strutturale all’accesso alle notizie;
– l’inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro;
– l’esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale;
– l’esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.
La categoria della costrittività organizzativa ricomprende anche il “mobbing strategico“, ossia l’insieme di azioni poste in essere nell’ambiente di lavoro con lo scopo di allontanare o emarginare il lavoratore.
Il diritto all’indennizzo richiede però la prova del nesso causale tra la patologia e la costrittività lavorativa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000, l’indennizzo del danno biologico viene erogato in forma capitale per gradi di invalidità pari o superiore al 6% ed inferiori al 16%; mentre viene erogato in forma di rendita per gradi di invalidità superiore al 16%.
Per gradi di invalidità inferiore al 6%, il danno biologico non è indennizzabile.
Entro quindici anni, se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo indennizzabile, dovessero aggravarsi in conseguenza della malattia professionale in misura da raggiungere la soglia di indennizzabilità (pari o superiore al 6%), l’assicurato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione dell’indennizzo secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 38/2000.
La misura della rendita (per gradi di invalidità superiore al 16%) può essere rivista o soppressa, nel caso di recupero dell’integrità psicofisica ovvero sostituita con l’indennizzo in capitale (art. 13, comma 7, d.lgs. n. 83/2000).
Nell’ipotesi in cui, a causa delle condizioni della lesione, non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale, l’istituto assicuratore potrà liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, con riserva di procedere a liquidazione definitiva (art. 13, comma 8, d.lgs. cit.)
Ricordiamo, infine che, nel caso in cui la malattia professionale sia causata dal comportamento del datore di lavoro o di un terzo, il lavoratore può esperire l’azione di risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello indennizzato, mentre l’ente assicuratore può esercitare l’azione surrogatoria nei confronti del datore di lavoro o del terzo ai fini del recupero, parziale o totale, dell’importo delle prestazioni erogate in favore del lavoratore.
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]]>Esso è costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture, il cui costo è comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell’opera completa e realizzata a perfetta regola d’arte.
In particolare, il prezzario riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute riferiti agli ultimi listini pubblicati e a valutazioni specifiche di mercato corrente.
La disciplina sull’aggiornamento annuale dei prezzari in tema di appalti è dettata dall’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, in forza del quale “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate”.
L’obbligo, per le stazioni appaltanti, di aggiornare annualmente i propri prezzari sussiste con riguardo a quelle voci di elenco di prodotti destinati alle costruzioni, che abbiano subito significative variazioni di prezzo, legate a particolari condizioni di mercato.
Il termine di validità dei prezzari è fissato al 31 dicembre di ogni anno, mentre, per i progetti posti a base di gara, la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, è consentito l’utilizzo dei prezzari fino al 30 giugno dell’anno successivo.
La ratio della norma si rinviene, da un lato, nella necessità di scongiurare uno scadimento della qualità delle prestazioni d’appalto, dall’altro, nell’esigenza di garantire la corretta concorrenza del mercato.
A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “l’istituto dell’adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è, difatti, rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell’offerta nel sistema degli appalti pubblici e la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato”.
Va, peraltro, rilevato che l’art. 133, comma 8 del d.lgs. n .163/2006, non indica le modalità, gli strumenti e le fonti attraverso i quali procedere all’aggiornamento dei prezzari.
Tale circostanza, secondo la giurisprudenza, rende legittimo il ricorso da parte delle amministrazioni appaltanti a qualunque sistema o metodo di aggiornamento del prezzo, purché basato su dati ufficiali e su elementi atti ad assicurare un sufficiente coefficiente di rispondenza alle variazioni di prezzo, tecnicamente rilevabili con grado di adeguata certezza.
Ciò implica l’utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, di procedure amministrative tipiche, non surrogabili, in via di fatto, con generiche analisi di mercato, non rese nelle pubbliche forme (T.A.R. Piemonte – Torino, Sezione I, Sentenza 26 ottobre 2009 n. 2330).
Nel settore dei pubblici appalti, dunque, “l’aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato, perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l’Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d’asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l’affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d’asta implica” (TAR Sardegna n.895/2011).
Un ruolo importante nell’aggiornamento dei prezzari è riconosciuto alla normazione regionale, “relativamente alle opere pubbliche indette da stazioni appaltanti generalmente operanti nell’ambito territoriale della Regione” (TAR Piemonte cit).
Difatti, ciascuna regione adotta un prezzario unico regionale per i lavori pubblici.
Va ricordato che, in passato, la giurisprudenza amministrativa era unanime nel ritenere “illegittimo il bando che imponga a base di gara un prezziario non aggiornato ai sensi dell’art. 133, comma 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non attualizzati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato come rilevabili dal tariffario regionale” (TAR Napoli, sez. I, n. 5130/2009; cfr. TAR Reggio Calabria, sez. I, n. 131/2009; TAR Veneto, sez. I, n. 670/2008; TAR Catania, sez. I, 2281/2008; TAR Umbria, n. 247/2008).
Tale posizione è stata successivamente superata, sull’assunto che“l’onere dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è una norma cogente, ma soltanto una indicazione alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le variazione dei prezzi secondo un costante aggiornamento. Ciò non significa, però, che le amministrazioni siano obbligate a porre a base del loro computo estimativo i suddetti prezzari, anche in considerazione della generale illegittimità comunitaria dei minimi tariffari inderogabili; le stazioni appaltanti possono scegliere una base di calcolo che ritengano più opportuna in ordine alle contingenze che riguardano l’appalto che va in gara, per cui, le imprese che valutano di non poter partecipare alla gara sulla base di quel computo estimativo, possono decidere di non presentare offerte, mentre mai possono imporre all’amministrazione una base d’asta che possa essere per loro maggiormente conveniente da un punto di vista economico”.
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