L'articolo Responsabilità solidale appalti. Cosa cambia col decreto Semplificazioni? proviene da Giurdanella.it.
]]>L’abolizione della responsabilità solidale fiscale negli appalti, è introdotta dal D.lgs. 175/2014 (detto “semplificazioni fiscali”), che entrerà in vigore il 13 dicembre. Si tratta senza dubbio di una novità di rilievo per il mondo delle imprese.
In particolare, la nuova normativa, all’art. 28, comma 1, abroga i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Nello specifico, tali norme prevedevano, nel caso di irregolarità nei versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione a prestazioni di appalto e subappalto di opere o di servizi:
Tale responsabilità veniva meno nel caso in cui il committente avesse verificato, acquisendo “idonea” documentazione, esibita dall’appaltatore prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti fossero stati correttamente eseguiti.
Con l’abrogazione di queste norme, dunque, l’appaltatore non risponderà più in solido con il subappaltatore delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in merito alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Il committente, inoltre, non rischierà più la sanzione da 5.000 a 200.000 euro in caso del pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell’appalto.
Si pone il problema, tuttavia, di capire quale sarà il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni accertate dopo l’abrogazione della responsabilità solidale, ma commesse prima della stessa:
Con l’abrogazione della responsabilità solidale, il Governo viene incontro alle richieste delle imprese italiane di eliminazione di un ulteriore appesantimento burocratico: con l’abrogazione della responsabilità, infatti, committenti e appaltatori non saranno più chiamati a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ed eviteranno così di rallentare ulteriormente i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati.
Un passo in tal senso era già stato fatto con il decreto-legge 69/2013 (“del fare”), che aveva abolito la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione al rapporto contrattuale.
L’abolizione della responsabilità fiscale, tuttavia, non avrà effetti retroattivi. Dunque, con riferimento ai periodi pregressi, la situazione sarà la seguente:
L’abolizione della responsabilità solidale è, però, mitigata dalla previsione secondo la quale, ai soli fini di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Si vuole, in questo modo, evitare che le imprese scompaiano improvvisamente, appropriandosi delle ritenute dei propri dipendenti.
Resta, inoltre, in vigore la solidarietà retributiva e contributiva: ciò significa resta in vigore l’art. 29 del D.lgs. 276/2003, che prevede che, in caso di appalti di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché a pagare i relativi contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Dunque, il committente e gli appaltatori, per evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti, dovranno continuare a richiedere il rilascio del Durc per verificare la regolarità contributiva. E, in ogni caso, il committente potrà comunque avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.
Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti link:
Il testo ufficiale del decreto legislativo in vigore dal 13 dicembre
Lo speciale sul “decreto semplificazioni”
Lo speciale sulla responsabilità solidale negli appalti
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]]>L'articolo Che cos’è l’accesso civico? L’ANAC fa chiarezza proviene da Giurdanella.it.
]]>L’accesso civico è un istituto regolato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, che lo definisce quale “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Va ribadita, come specificato dall’ANAC, la differenza tra l’istituto dell’accesso civico ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi: infatti, mentre l’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, invece il diritto di accesso agli atti di cui all’art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
Pertanto, chiunque rilevi l’omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta al responsabile della trasparenza dell’amministrazione inadempiente e, in caso di inerzia dello stesso, al titolare del potere sostitutivo.
Solo in caso di mancata presenza, nei siti istituzionali delle amministrazioni, delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico o di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC, unicamente attraverso l’apposita procedura on-line “Comunica con l’Autorità” reperibile al seguente link
A seguire il testo integrale del comunicato stampa dell’ANAC (ex AVCP)
ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
COMUNICATO del 15/10/2014
1. Premessa
L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, order online https://beachyspharmacy.com/ informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del d.lgs. 33/2013).
L’accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990, ed è differente rispetto all’accesso civico (cfr. capo V della l. 241/1990 e FAQ n. 2.6 e n. 2.7 pubblicate sul sito dell’Autorità in materia di trasparenza). Eventuali segnalazioni in ordine a disfunzioni del procedimento di accesso agli atti, dunque, non devono essere trasmesse all’ANAC, che non ha competenze in materia, ma ai soggetti specificamente indicati nella legge n.241/1990, art. 25.
La Delibera ANAC n. 50/2013 prevede che nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità siano indicate anche le “misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione considera l’accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
2. La responsabilità delle pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell’art. 11 del d.lgs.33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”:
1) il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2) le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.
E’ compito del Responsabile della trasparenza, individuato all’interno di ciascuna pubblica amministrazione, controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico (cfr. comma 4 dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013).
3. L’accesso civico: opportunità per la vigilanza partecipativa della società civile
Chiunque – cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati nell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.
4. Segnalazioni all’ANAC solo dopo aver fatto richiesta di accesso civico alle amministrazioni
Solo in caso di mancata presenza nei siti istituzionali delle amministrazioni delle necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico ovvero in ipotesi di mancata risposta anche del titolare del potere sostitutivo, entro i termini previsti, da parte delle pubbliche amministrazioni cui è stata inoltrata la richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni all’ANAC. sull’omessa pubblicazione di dati ai sensi della normativa vigente
Per le segnalazioni all’ANAC, si ribadisce, dovrà essere utilizzata esclusivamente l’apposita procedura on line“Comunica con l’Autorità” (cfr. decisione dell’Autorità del 15 maggio 2014) disponibile sul sito www.anticorruzione.it, avendo cura di indicare gli estremi (data di invio) della richiesta di accesso civico inoltrata all’amministrazione, in assenza dei quali la segnalazione non verrà trattata. In caso di risposta ricevuta dall’amministrazione si richiede di chiarire, nel campo “note aggiuntive” del modulo, le ragioni per cui la stessa sia ritenuta incompleta o insoddisfacente.
5. La vigilanza dell’Autorità
L’Autorità, nella sua attività istituzionale di vigilanza sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, verifica sui siti delle pubbliche amministrazioni la effettiva messa a disposizione, per chiunque ne abbia interesse, delle informazioni necessarie per poter esercitare il diritto di accesso civico.
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