Giurdanella.it - Laura De Francesco https://www.giurdanella.it/author/ldefrancesco/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Sat, 25 May 2013 14:58:16 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Tar Lazio, concorso Agenzia Entrate: respinto ricorso del Codacons https://www.giurdanella.it/2013/05/concorso-855-funzionari-agenzia-entrate-il-tar-lazio-respinge-il-ricorso-del-codacons/ https://www.giurdanella.it/2013/05/concorso-855-funzionari-agenzia-entrate-il-tar-lazio-respinge-il-ricorso-del-codacons/#comments Fri, 10 May 2013 09:11:06 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13071 La mancata simultaneità dell’inizio della prova non basta ad annullare l’intero concorso

L'articolo Tar Lazio, concorso Agenzia Entrate: respinto ricorso del Codacons proviene da Giurdanella.it.

]]>
È di ieri la notizia del deposito della sentenza n. 4548/2013 con cui il Tar Lazio ha chiuso innanzi a sé il giudizio sulle asserite illegittimità nello svolgimento della prima prova tecnico-professionale del concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate nel 2011. E il piccolo esercito di giovani partecipanti collocati in graduatoria in posizione utile per partecipare alla seconda prova attitudinale (peraltro già svoltasi il 19 aprile 2013 per effetto della revoca della sospensiva ad opera del Consiglio di Stato) può tirare un sospiro di sollievo, dopo quasi un anno di incertezze.

Già, solo fino ad oggi.

È infatti prevista per il 10 maggio 2013 la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi al tirocinio teorico pratico, penultimo step della procedura concorsuale, destinata a chiudersi con una prova orale finale.

La vicenda processuale prende le mosse dai fatti verificatisi l’8 giugno 2012 nelle varie sedi regionali di concorso, che hanno sollevato un vespaio di polemiche soprattutto per il disallineamento degli orari di inizio dello svolgimento della prova tra le varie sedi concorsuali.

Ebbene.

Il Tar Lazio, nella citata sentenza, dopo aver rilevato in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Codacons, la carenza di interesse a ricorrere tanto dell’associazione a tutela dei consumatori di Rienzi quanto dei singoli ricorrenti persone fisiche – la domanda introdotta con il ricorso infatti era volta ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura -, nonché il difetto di notificazione del ricorso a tutti i controinteressati (la notifica per pubblici proclami è avvenuta solo con riguardo ad alcuni concorrenti delle regioni Lombardia, Lazio e Toscana), con un eccesso di scrupolo valutativo, ha comunque esaminato il merito della controversia, dichiarandone l’infondatezza.

La principale censura mossa all’operato dell’Agenzia delle Entrate era quella relativa alla notevole distanza temporale con cui è iniziato lo svolgimento delle prove nelle varie sedi che, unitamente alla introduzione di telefoni cellulari nella sede d’esame, avrebbe reso possibili illecite comunicazioni dei candidati con l’esterno e tra di loro. Rispetto a ciò il Tar ha osservato che “le norme invocate dai ricorrenti (l’art. 6 del d.P.R. n. 686 del 1957, ovvero l’omologa previsione di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994) non stabiliscono che le prove debbano essere espletate in “sincrono” bensì soltanto che “All’ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all’appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro” per poi procedere alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti il questionario da somministrare.

“L’orario di effettivo inizio delle prove, nell’ambito del giorno stabilito, non può, invece, essere considerato perentorio” – continua il Tar – “principio (…) più volte affermato dal Consiglio di Stato (da ultimo, con sentenza n. 4136 del 28.6.2010, della VI^ sezione), relativamente allo svolgimento degli esami per l’ammissione a facoltà a numero chiuso, in particolare evidenziandosi come non vi sia alcuna previsione normativa che ciò stabilisca, e, in ogni caso, perché, sul piano logico, “va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi”.

Per quanto concerne poi il “passaparola” telefonico tra concorrenti “nessuna prova è stata realmente fornita circa le interferenze che si sarebbero verificate fra le varie sedi, o, comunque circa possibili illeciti consistenti in comunicazioni dei candidati con l’esterno, volte a conoscere anticipatamente il contenuto delle prove”. L’ultima sede (Padova Fiere) ha iniziato alle ore 12,22 mentre la prima ha finito alle 13,05 (Palermo, Istituto Duca degli Abruzzi), e anche volendo non avrebbero potuto comunicare con tutti gli altri candidati ancora isolati nelle rispettive sedi di esame, obbligati a depositare sul banco, spenti, i telefoni cellulari a pena di esclusione.

Da un lato, non esiste nessuna norma di legge o di regolamento che vieti l’introduzione nelle aule di esame di telefoni cellulari o simili dispositivi.

Dall’altro, nessuna valenza probatoria è stata riconosciuta alle dichiarazioni pubblicate sul blog dell’avv. Rienzi (alla cui autenticità e paternità è impossibile risalire), né al video e al materiale fotografico versato in atti (sempre per l’impossibilità di stabilire con certezza alle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati realizzati). L’unico materiale probatorio su cui si fonda la decisione è quello prodotto da controinteressati e Agenzia delle Entrate, i cui verbali non sono stati oggetto di querela di falso.

Morale della favola: se violazioni ci sono state, sono state violazioni di singoli candidati che hanno giustificato l’esclusione individuale dalla prova, ma insufficienti per argomentare illeciti generalizzati che conducano all’annullamento dell’intera procedura o per vulnerare in maniera significativa i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza del Tar Lazio, Sezione II, n. 4548 dell’8 maggio 2013.

 

Articolo pubblicato il 09/05/2013 su LeggiOggi.it

L'articolo Tar Lazio, concorso Agenzia Entrate: respinto ricorso del Codacons proviene da Giurdanella.it.

]]>
https://www.giurdanella.it/2013/05/concorso-855-funzionari-agenzia-entrate-il-tar-lazio-respinge-il-ricorso-del-codacons/feed/ 2
Scuola: il contratto collettivo nazionale coordinato a cura dell’ARAN https://www.giurdanella.it/2013/04/scuola-il-contratto-collettivo-nazionale-coordinato-a-cura-dellaran/ Wed, 24 Apr 2013 15:05:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12511 Per leggere il documento clicca qui

L'articolo Scuola: il contratto collettivo nazionale coordinato a cura dell’ARAN proviene da Giurdanella.it.

]]>
Per leggere il documento clicca qui

L'articolo Scuola: il contratto collettivo nazionale coordinato a cura dell’ARAN proviene da Giurdanella.it.

]]>
Magistrati fuori ruolo: il decreto approda in Consiglio dei Ministri https://www.giurdanella.it/2013/03/magistrati-fuori-ruolo-il-decreto-approda-consiglio-dei-ministri/ Fri, 08 Mar 2013 16:02:35 +0000 Attesa a breve l'approvazione dello schema di decreto legislativo relativo ai magistrati fuori ruolo, cioè a quei magistrati chiamati a ricoprire temporaneamente un incarico presso un ufficio diverso rispetto a quello di provenienza, fenomeno che secondo le stime attuali interessa 227 magistrati ordinari e 19 magistrati amministrativi.

L'articolo Magistrati fuori ruolo: il decreto approda in Consiglio dei Ministri proviene da Giurdanella.it.

]]>
Tra i decreti delegati al Governo dalla Legge anticorruzione (L. n. 190/2012) ve n’è uno, che potrebbe essere messo all’odg dell’odierno Consiglio dei Ministri, che ancor prima d’essere approvato ha già sollevato un vespaio di commenti e di osservazioni. Ci riferiamo allo schema di decreto legislativo relativo ai magistrati fuori ruolo, cioè a quei magistrati chiamati a ricoprire temporaneamente un incarico presso un ufficio diverso rispetto a quello di provenienza, fenomeno che secondo le stime attuali interessa 227 magistrati ordinari e 19 magistrati amministrativi.

Solitamente l’assunzione di questi incarichi consente di cumulare un nuovo stipendio senza perdere quello originario, con l’unico limite rappresentato dalla temporaneità della situazione, stante l’obbligo a ritornare al loro posto dopo 10 anni (soglia aumentata dalla L. 190/2012 a fronte degli originari 5 anni). Nulla quaestio chiaramente nel caso di dimissioni del magistrato che da libero cittadino sia investito di tali incarichi, ma non è questa l’ipotesi in esame.

All’interno di tale schema di decreto, approvato in via preliminare il 22 gennaio 2013 dal Cdm e già trasmesso il 29 gennaio alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti – la delega infatti scade il 28 marzo 2013 – è contemplata la possibilità di assumere incarichi non solo legislativi (ad esempio nell’ambito dei vari Ministeri, come Capo Gabinetto, in Autorità amministrative indipendenti, Presidenza del Consiglio etc..etc…) ma anche propriamente gestionali (e quindi direttore delle Agenzie Fiscali, capo dipartimento ministeriale, presidente di società come Eni, Finmeccanica, Enel o Rai…) che dovrebbero spettare in via esclusiva all’Esecutivo, essendo la magistratura organo terzo ed imparziale rispetto agli interessi pubblici da gestire. Il rischio, in buona sostanza, è quello di istituzionalizzare e legittimare una situazione di conflitto permanente di interessi tra organi dello Stato, cui il Governo ha replicato con Comunicato Stampa del 7 marzo 2013 , precisando che gli incarichi ivi indicati sarebbero solo quelli già consentiti dalle vigenti leggi senza ampliamento alcuno.

Altro aspetto contestato è quello della possibilità di superare il limite temporale dei 10 anni mediante collocamento in aspettativa senza assegni (cioè senza doppio stipendio, ma con al massimo una maggiorazione fino al 25%), aspettativa che per la legge anticorruzione non incontra alcun limite temporale. La norma infatti recita testualmente: “i magistrati ordinari contabili, amministrativi, militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato che ricoprono cariche apicali o semiapicali presso organi o enti partecipati o controllati dallo Stato sono comunque collocati obbligatoriamente in aspettativa senza assegni”.

Il neoeletto presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini, intervistato sull’argomento ha affermato “trovo che la situazione attuale sia abbastanza equilibrata perchè lascia all’organo di autogoverno la valutazione caso per caso. Invece, l’irrigidimento della normativa non mi trova molto d’accordo”, aggiungendo altresì che il limite temporale massimo di dieci anni, nonostante sia un aspetto ancora da esaminare, dovrebbe avere portata retroattiva e valere così anche per il passato.

Qui il testo del decreto approdato in Consiglio dei Ministri

Qui la relazione illustrativa al decreto

L'articolo Magistrati fuori ruolo: il decreto approda in Consiglio dei Ministri proviene da Giurdanella.it.

]]>