Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 25 settembre 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/25/modifiche-alla-legge-pinto-oltre-al-danno-la-beffa/
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]]>A sostegno della decisione, gli Ermellini riprendono stralci di celebri sentenze della Sezione Lavoro , in cui si ricorda che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere “determinato non da una generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti”.
Certo, la sentenza in commento desta qualche perplessità.
In primis, il fatto che già la perdita di un solo cliente di uno studio professionale possa legittimare un licenziamento ex art.3 della legge 604/’66. Infatti, fermo il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata, le Corti hanno costantemente affermato una serie di importanti principi a tutela del lavoro e del lavoratore, ritenendo pacificamente che il recesso datoriale sia l’extrema ratio, giustificabile solo in virtù di situazioni economiche sfavorevoli, non occasionali, che incidano in modo decisivo sulla normale attività aziendale e giammai legittimato da esigenze di mero risparmio.
Dal corpo della decisione non emerge se, nel corso del giudizio, il datore di lavoro abbia dimostrato in che misura la perdita del cliente abbia negativamente influito nell’andamento economico dello studio professionale, adempiendo all’onere probatorio di dimostrare le reali esigenze produttivo-aziendali che rendono legittimo il licenziamento.
Ma la perpressità maggiore viene suscitata da un altro punto della sentenza, laddove il Collegio reputa opportuna la soppressione del posto di lavoro in ragione dell’affidamento delle mansioni della segretaria ai praticanti di studio!
Con la sentenza in epigrafe dunque, la Cassazione sembra sdoganare due principi:
il primo, esplicito, che consente al datore di lavoro di licenziare per g.m.o. la segretaria a causa della diminuzione degli incarichi lavorativi dello studio professionale;
il secondo, un po’ meno esplicito, in cui si legittima l’utilizzo dei praticanti di studio- più o meno pagati e/o rimborsati- come lavoratori subordinati in vece della segretaria!
Per chi gravita intorno agli studi personali, mala tempora currunt sed peiora parantur
Articolo pubblicato su LeggiOggi.it l’11 luglio 2013
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]]>Al di là delle comunicazioni dal sapore vagamente populistico e della legittima bile degli aspiranti – docenti , ci tocca-ahimè!- rammentatre che prima di intraprendere una qualsiasi azione giudiziale occorre trovare l’appiglio normativo che consenta di ottenere il rimborso da parte del Ministero!
Purtroppo ad oggi non esiste alcuna norma, regolamento, decreto che consenta l’ipotesi di rimborso per spese sostenute a causa di prove concorsuali rinviate: il rinvio disposto, causa maltempo, configurerebbe un interesse pubblico che rende legittimo e giustificato il rinvio!
In un ipotetico giudizio, molto probabilmente il Ministero la passerebbe liscia: sia perchè non c’è alcuna norma – nemmeno rinvenibile per analogia! – che tuteli il concorrente dinnanzi alla scelta dell’amministrazione di rinviare le prove concorsuali, sia perchè la scelta didcrezionale del Ministro è -almeno formalmente! – volta ad evitare rischi di scarsa e pericolosa mobilità e per agevolare la massima partecipazione dei concorrenti.
Cosa dire dunque? I partecipanti al Concorso possono inviare i moduli per il rimborso: non si sa mai che il Ministero- in un impeto di generosità- scelga di pagare!
In punto di diritto, però, è dovere di chi scrive, dirla franca: pare purtroppo che rinvio e spese inutili di viaggio configurino quasi un rischio tipico del concorsista!
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 15 febbraio 2013, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2013/02/15/biglietti-stracciati-causa-rinvio-un-rischio-tipico-del-concorsista/
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]]>Da un lato, la novella legislativa snellisce le modalità di ricorso: decide infatti, con decreto inaudita altera parte, un giudice monocratico di Corte d’Appello su una domanda modellata sulla forma del ricorso per ingiunzione di pagamento.
La riforma introduce inoltre parametri fissi sia sul quantum risarcitorio che sui tempi di durata ragionevole del giudizio: il giudice liquiderà infatti una somma compresa tra 500 euro e 1.500 euro, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, e che comunque non potrà mai essere superiore al valore della causa. Invece il danno sarà considerato integrato ed esistente solo se risultino superati i sei anni di durata del giudizio (tre anni in primo grado, due in secondo e uno nel giudizio di legittimità).
Viene ribadito il termine decadenziale della domanda: il ricorso può essere proposto esclusivamente entro sei mesi dal provvedimento giudiziale definitivo che conclude il procedimento, e non sarà più possibile invocare l’equa riparazione in pendenza di giudizio.
Da un’altra angolazione però, le modifiche normative apportate dilatano oltremodo la discrezionalità decisoria del Collegio rispetto alla verifica sulla esistenza stessa del danno. Il giudice infatti, nell’accertare la violazione il giudice valuta :
Peraltro, il decreto tipizza i casi in cui non è possibile chiedere e ottenere alcun indennizzo, ossia:
E, dulcis in fundo, al comma 5 quater, si manifesta la beffa: qualora infatti la domanda sia, agli occhi del giudicante, inammissibile o manifestamente infondata, il ricorrente potrà essere condannato al pagamento di una somma non inferiore a 1000 euro e non superiore a 10.000 euro in favore della Cassa delle Ammende!
Tutto “merito” del legislatore italiano, che – con un decreto legge!- è riuscito a trasformare un diritto tutelato dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo in un nuovo eventuale introito per le Casse dello Stato!!
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 25 settembre 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/25/modifiche-alla-legge-pinto-oltre-al-danno-la-beffa/
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]]>Il decreto Cresci Italia, nato per valorizzare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, è stato accolto con molto entusiasmo dai giovani professionisti.
All’art. 9 co.6 sancisce infatti che “il tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non PUO’ (n.d.r. l’utilizzo del verbo al tempo presente!) essere superiore a 18 mesi”.
A porre un freno allo smodata gioia dei giovani praticanti avvocati e non solo- per lo sconto del governo- in un’Italia dove per i giovani non c’è nulla di scontato- ha subito pensato il Ministro della Giustizia, in risposta ai dubbi interpretativi posti dal Consiglio Nazionale Forense, pungolato a sua volta dai Consigli dell’Ordine sparsi in Italia.
Infatti, notevoli dubbi sono sorti in materia di applicazione della legge nel tempo, ossia se la riduzione del tirocinio a 18 mesi vada applicata a tutti i giovani professionisti, indipendentemente dalla data di iscrizione agli albi dei praticanti o solo a coloro che siano stati ammessi al tirocinio all’indomani dell’entrata in vigore della legge, ossia dopo la fatidica data del 24 gennaio 2012.
Così, in attesa di un qualsiasi segnale di fumo, i Consigli dell’Ordine deliberavano autonomamente di applicare a TUTTI i praticanti iscritti la riduzione della pratica forense, in ossequio alla principio del rapido ingresso dei giovani nel mondo del lavoro (tanto declamato dal legislatore delegante, sic!!), consegnando su richiesta i certificati di compiuta pratica, necessari per partecipare ai bandi per le abilitazioni!
Ma dopo i soliti rimpalli all’italiana, il 14 maggio 2012 l,’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, pubblica l’infausto parere: la norma ha effetto solo per l’avvenire. Non è ancora periodo di saldi! La pratica ridotta a 18 mesi si applica solo a coloro che si siano iscritti all’albo speciale dei praticanti dopo l’entrata in vigore del provvedimento legislativo!
Tra un retromarche e l’altro dei Consigli dell’Ordini e i passaparola sul web infuocato, non si puo non riflettere sugli effetti paradossali, discriminatori ed irragionevoli che seguono dall’interpretazione restrittiva della noma. Ed infatti potrebbe accadere che un praticante iscritto il 23 gennaio 2012 faccia esami oltre un anno dopo il collega iscritto il 24 gennaio 2012, in spregio ad ogni principio di uguaglianza o ragionevolezza della legge.
In sottofondo le condivisibili parole del segretario dell’ANF "…questi giochetti nei riguardi dei giovani professionisti sono inaccettabili”.
Nulla di nuovo sotto il sole, dunque.
I soliti, tristi, giochetti all’italiana.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 2 giugno 2012 all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/06/02/le-promesse-tradite-del-cresci-italia/
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