L'articolo Legge Pinto, niente indennizzo se la causa è infondata? proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ questo l’ultimo orientamento della VI sezione della Suprema Corte, che con la recentissima sentenza dell’ 11 marzo 2015 n. 4890 ha respinto il ricorso di un gruppo di poliziotti che si erano rivolti al giudice amministrativo per ottenere l’inserimento nella base di calcolo dell’indennità di fine servizio il 60% dell’indennità integrativa speciale.
Il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto la richiesta sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi negli anni successivi al deposito dei ricorsi. I ricorrenti però hanno invocato il diritto all’indennizzo per l’eccessiva durata del procedimento presso il Tar.
Ad avviso della Corte nel caso in esame, dopo la sentenza della Corte costituzionale 243/93 e l’emanazione della legge 87/94, era vana la speranza dei poliziotti di ottenere la liquidazione nella misura richiesta.
Quindi la Corte, pur non considerando pretestuoso il ricorso originario proposto davanti al giudice amministrativo, ha rilevato che la sopravvenuta sentenza della Consulta ha tolto ogni possibilità di successo del ricorso stesso.
Tale novità giurisprudenziale ha reso dunque scontato l’esito del giudizio, eliminando qualsiasi incertezza e sofferenza nei ricorrenti, presupposti del diritto al risarcimento.
Concludendo, alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione, non sussiste dunque «patema da ritardo» se la parte è consapevole dell’inconsistenza delle sue richieste.
L'articolo Legge Pinto, niente indennizzo se la causa è infondata? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo È ammissibile il ricorso al TAR notificato via PEC? proviene da Giurdanella.it.
]]>Ad avviso del Tar Lazio e del Tar Pescara i ricorsi sarebbero inammissibili. Di opinione del tutto opposta sono invece i giudici amministrativi del Tar Calabria e Tar Campania che concordano nel ritenere ammissibili i ricorsi.
La terza sezione del Tar Lazio, lo scorso 13 gennaio 2015, aveva infatti pronunciato, con sentenza n. 396/2015, l’inammissibilità del ricorso sulla base dell’assunto che nel processo amministrativo non è ancora consentito agli avvocati notificare l’atto introduttivo del giudizio con modalità telematiche, in mancanza di espressa autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.
L’interpretazione dei giudici amministrativi romani si basa sulla circostanza che il legislatore abbia esteso al giudizio amministrativo, in modo esplicito, soltanto la possibilità di effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria (art. 16, comma 17-bis del d.l. n. 179/2012). Al riguardo hanno richiamato l’ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33, con cui l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato pur muovendo dalla constatazione che “dalla rassegna delle norme dedicate a regolare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e professionisti che si sono succedute dal 2005 a oggi, si ricava […] l’impressione di un quadro legislativo frammentato e incoerente e, come tale, privo di quel coordinamento sistematico e di quella chiarezza lessicale che assicurerebbero parametri affidabili di identificazione del precetto di riferimento”, ha tuttavia riconosciuto, all’esito di articolate argomentazioni, la validità delle comunicazioni di segreteria a mezzo pec (quantomeno a far tempo dall’entrata in vigore dell’art. 136 c.p.a. e pure nei confronti del difensore che non avesse indicato il proprio indirizzo pec nell’atto introduttivo o nel primo atto difensivo).
Inoltre hanno rilevato che all’opzione interpretativa secondo cui la notificazione a mezzo pec potrebbe essere reputata possibile giusta l’art. 1 l. n. 53 del 1994, a tenore del quale l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata” si contrappone il disposto dell’art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12 cit., che nell’escludere l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni (innanzi riportate) idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento, pare averne chiarito la non esportabilità nel giudizio amministrativo.
Infine ad avviso del Tar Lazio per il processo amministrativo mancano ancora le specifiche tecniche – adottate invece per il processo civile – volte a disciplinare le modalità operative per effettuare le necessarie dichiarazioni di conformità correlate alla notifica per via telematica.
Dello stesso orientamento la prima sezione del Tar Abruzzo, Pescara, che con sentenza del 3 febbraio 2015 n. 49 ha dichiarato inammissibile il ricorso rinviando alle argomentazioni elaborate dal TAR Lazio nella sentenza su citata del 13 gennaio 2015.
Interpretazione totalmente opposta è stata data dai Tar Calabria e Campania.
Il Tar Calabria, il giorno seguente alla sentenza del Tar Abruzzo, con sentenza n. 183 del 4 febbraio 2015, ha invece espressamente affermato che “Nel processo amministrativo, è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell’art. 136, coma 2-bis c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 3-ter l. 21 gennaio1994, n. 53; costituirsi depositando, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53, copia analogica del messaggio di postaelettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte. A tali condizioni, il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida.”
Dello stesso avviso il Tar Campania, che qualche giorno dopo, con la sentenza n. 923 del 6 febbraio 2015, ha dichiarato “che la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata“.
Ad avviso del Tribunale, la mancata autorizzazione ex art. 52 CPA non può ritenersi ostativa atteso che la predetta norma si relazione a forme “speciali” di notificazione, laddove il processo amministrativo, nella sua interezza tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in processo amministrativo telematico; sul piano della economicità delle forme, i giudici hanno rilevato che l’autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica (verisimilmente) a mezzo PEC; che, in particolare, la legittimità della predetta notifica è comunque recuperabile ex art. 1 L. n. 53 del 21 gennaio 1994 secondo cui “1. L’avvocato o il procuratore legale (4), munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata;”.
Considerata la confusione in materia, sarebbe auspicabile un intervento chiarificato da parte del legislatore o del Consiglio di Stato. Nel frattempo gli avvocati non possono fare altro che adeguarsi all’orientamento seguito dal relativo Tribunale Amministrativo Regionale.
L'articolo È ammissibile il ricorso al TAR notificato via PEC? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Può il segretario comunale autenticare la procura ad litem? proviene da Giurdanella.it.
]]>Riguardo le funzioni del segretario comunale l’articolo 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al comma 4, lett. c) così come modificato dal D.L.24 giugno 2014, n. 90 recita: ‘roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente’.
Dal tenore della norma vanno esclusi pertanto dal novero degli atti autenticabili tutti quelli che non producono, per l’Ente, alcuna utilità o vantaggio: quindi, quelli, per esempio, attinenti ad atti negoziali tra soggetti privati.
Sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione civile, sezione terza, con sentenza n.19966 del 30/08/2013, ribadendo che l’autentica è di competenza del notaio al quale spetta, ex art.2703 cc, certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento della identità personale delle parti.
Si legge nella sentenza che: “La Corte ha avuto modo di occuparsi della procura alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal segretario comunale e ne ha escluso l’idoneità. In particolare, ha escluso che il potere di autenticazione, della scrittura privata contenente la procura, da parte del segretario comunale, potesse trovare fondamento: – nell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), concernente solo I’autenticazione di istanze da produrre ad organi amministrativi; nell’art. 89 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), concernente la possibilità per i segretari comunali di rogare, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, gli atti e i contratti «riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere». Ai fini della Idoneità della procura rilasciata con separata scrittura privata, avente natura negoziale, ha affermato che deve essere autenticata dal notaio, ai quale spetta, ai sensi dell’art. 2703 cod, civ., certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento della identità personale delle parti, non limitato al controllo dei documenti identificativi (Cass. 15 marzo 2001, n. 3757, Cass. 3 aprile 1998, n. 3426).
L'articolo Può il segretario comunale autenticare la procura ad litem? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo POS per i professionisti: è già obbligatorio? proviene da Giurdanella.it.
]]>In teoria il 1°gennaio 2014 è entrata in vigore la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 4, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 che prevede l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali di accettare pagamenti anche attraverso carte di credito, bancomat. Di conseguenza tali soggetti devono dotarsi di POS.
Tuttavia tale obbligo non trova ancora applicazione poichè il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora emanato, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 suddetto, i decreti con cui devono essere disciplinati importi minimi, modalità e termini di attuazione della disposizione di cui al comma 4.
Quindi finchè non verranno emanati i decreti attuativi e loro entrata in vigore, i professionisti non sono obbligati ad accettare i pagamenti con la carta di credito e quindi non sono nemmeno obbligati a dotarsi di POS
L'articolo POS per i professionisti: è già obbligatorio? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo INPS o Equitalia: chi decide sul DURC negli appalti? proviene da Giurdanella.it.
]]>Dopo il decreto del fare, l’INPS deve sempre rilasciare il Durc per le gare d’appalto, in presenza di rateazione concessa dall’Agente della Riscossione, fintanto che Equitalia non comunichi ufficialmente l’avvenuta decadenza dal beneficio.
E’ questo il tenore del messaggio inviato dall’INPS lo scorso 20 dicembre, in cui si dà atto che l’Ente previdenziale non può più valutare da sé il perdurare del titolo al pagamento rateale accordato dall’Agente di Riscossione. In definitiva, se il contribuente ha ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, l’eventuale irregolarità potrà essere attestata dall’INPS solo dopo formale trasmissione, da parte di Equitalia, dell’avvenuta decadenza del beneficio. Di seguito, il testo integrale del messaggio dell’INPS 21027/2013 (“Rilascio del Durc in presenza di rateazione concessa dall’Agente della Riscossione”).
. . .
Inps
Direttore Centrale Entrate
Messaggio n. 21027 del 20 dicembre 2013
Art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973. Rilascio del Durc in presenza di rateazione concessa dall’Agente della Riscossione.
L’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, nel disciplinare la dilazione del pagamento presso l’Agente della Riscossione, al comma 3, come da ultimo modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce che “in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione”.
In relazione a ciò, é stato necessario considerare gli effetti che da tale previsione discendono ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva in sede di emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), avuto riguardo alla formulazione dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 che, al comma 2, lett. a), dispone che la medesima regolarità sussiste “in caso di richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole”.
Con il presente messaggio, sulla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro… si provvede a chiarire che l’innovazione normativa operata dal citato “decreto del fare”, ancorando la decadenza dalla dilazione al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive nell’ambito di un piano di ammortamento la cui durata massima può essere di 72 rate c.d. “piano ordinario” ovvero di 120 rate c.d. “piano straordinario”, peraltro prorogabili di un corrispondente numero di rate, consente di poter affermare che solo allo scadere del termine di moratoria previsto dal comma 3 del citato art. 19 possa ritenersi non più operante la previsione di cui all’art. 5, comma 2, lett. a).
Considerata la complessa articolazione che l’applicazione della moratoria può presentare nel corso dello svolgimento della rateazione, di fatto, la valutazione in ordine al perdurare in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale accordato dall’Agente di Riscossione non può avvenire internamente all’Istituto.
Da ciò deriva che, in presenza di esposizioni debitorie per le quali il contribuente abbia richiesto ed ottenuto il beneficio del pagamento con modalità rateale, l’irregolarità potrà essere attestata in sede di verifica ai fini del rilascio del DURC, solo a seguito dell’intervenuta trasmissione, sui sistemi informatici di colloquio con Equitalia, della notizia della decadenza registrata dal competente Agente della Riscossione.
Il direttore centrale
Crudo
L'articolo INPS o Equitalia: chi decide sul DURC negli appalti? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il Tar Lazio ha annullato la gara per il Vittoriano di Roma: è anticoncorrenziale proviene da Giurdanella.it.
]]>Il complesso conosciuto soprattutto per l’ Altare della Patria, comprende oltre allo stesso il Sacrario delle bandiere, il Sacello del Milite ignoto e il Museo centrale del Risorgimento. Dal 2002 il complesso e con esso il traffico di turisti che visita l’opera, sono stati gestiti integralmente dall’organizzazione non lucrativa di utilità sociale “Comunicare Organizzando”, guidata da Alessandro Nicosia. Ma negli scorsi mesi la Regione Lazio aveva deciso di affidare i numerosi servizi in concessione attraverso una gara pubblica.
Ben sedici milioni e seicentomila euro il budget a disposizione dell’appalto che sarebbe dovuto durare 48 mesi e che comprendeva in toto i numerosi servizi che fanno da cornice al monumento: marketing, pianificazione, fund raising, pianificazione attività culturale e comunicazione, accoglienza, informazione, orientamento e vigilanza delle aree di competenza, realizzazione del servizio di noleggio audioguide; nonché visite guidate, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi e mostre per gli eventi culturali, assistenza e laboratori didattici, progettazione e gestione sito internet, progettazione e realizzazione materiale editoriale, progettazione e realizzazione di oggettistica, servizio di caffetteria.
La scadenza del bando era fissata al 4 aprile, ma già a marzo le quattro società ricorrenti hanno presentato il ricorso contro il MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) che ha in consegna il bene demaniale.
Le società ricorrenti lamentavano la presenza di clausole seriamente anticoncorrenziali, requisiti troppo elevati o non ben definiti .
Il Tar lazio ha accolto il ricorso, annullando il suddetto bando faraonico.
Tra le motivazioni depositate lo scorso giugno, il giudici del Tar Lazio rilevano come al bando di gara in questione, essendo relativo ad una procedura di affidamento in concessione di servizi al pubblico, debbano essere applicati sia i principi che derivano dal Trattato dell’Unione europea che le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (recante il Codice dei contratti pubblici) che ne costituiscono il precipitato normativo del nostro ordinamento giuridico in materia di affidamento di commesse pubbliche. E’ pertanto pacifico, che la scelta del concessionario debba essere conseguente ad una procedura competitiva e concorrenziale ispirata ai principi dettati dal Trattato istitutivo.
Principi, che ad avviso del Tar Lazio, invece sono stati violati dalla presenza di clausole troppo ristrettive ed anticoncorrenziali.
Tutto da rifare, dunque, per il MiBAC che subisce l’ennesima bocciatura e che dovrà indire un nuovo bando tenendo conto delle indicazioni del Tar, consentendo pertanto una maggiore concorrenza.
Articolo pubblicato su LeggiOggi.it il 12 agosto 2013
L'articolo Il Tar Lazio ha annullato la gara per il Vittoriano di Roma: è anticoncorrenziale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 35/2013: Parere dell’ANCI proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 35/2013: Parere dell’ANCI proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 35/2013: Parere della Conferenza Stato-Regioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 35/2013: Parere della Conferenza Stato-Regioni proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 35/2013: Parere CONFAPI proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 35/2013: Parere CONFAPI proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 35/2013: Parere dell’UPI proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DL 35/2013: Parere dell’UPI proviene da Giurdanella.it.
]]>