Redazione Bruxelles, Autore a Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/author/rbruxelles/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 20 Jun 2018 11:44:45 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 WIFI4EU: il flop del click day Europeo https://www.giurdanella.it/2018/06/wifi4eu-il-flop-del-click-day-europeo/ Thu, 21 Jun 2018 11:42:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37100 WiFI4EU: tutto da rifare. L'annuncio è arrivato ai partecipanti tramite mail

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Nonostante l’enorme successo in termini di numero di domande, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) della Commissione europea ha  deciso di annullare il primo bando di gara da 120 milioni di euro che intendeva dotare 8mila enti in tutta Europa di Wi-Fi gratuito negli spazi pubblici e che era stato lanciato lo scorso 15 maggio.

“In pochi secondi, oltre 5.000 comuni avevano già fatto domanda e, nel giro di poche ore, 11.000 avevano fatto lo stesso”, si legge nella nota ufficiale firmata dal Commissario Mariya Gabriel, in carica per la Digital Economy and Society. “Tuttavia, dopo alcune ore, abbiamo dovuto chiudere il portale WiFi4EU in risposta alle informazioni ricevute da una terza parte in merito a un problema tecnico”.

A quanto pare, a seguito di un’indagine approfondita, è emerso che un errore tecnico impediva ai candidati di partecipare a parità di condizioni.

Un nuovo bando per la richiesta dei voucher si svolgerà nell’autunno del 2018 (data ancora sconosciuta).

Unica nota positiva, se proprio la si vuole cogliere, è che i Comuni iscritti risultano ancora registrati sul portale e non dovranno più ricaricare i documenti per richiedere il voucher.

 

 

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Fondi Europei: l’Italia non riesce ancora a sfruttarli https://www.giurdanella.it/2018/04/fondi-europei-italia-incapace-di-gestirli/ Wed, 18 Apr 2018 15:12:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36157 L'Italia non riesce ancora a sfruttare i fondi europei a differenza delle altre nazioni europee

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Secondo quanto emerge dall’analisi degli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Ue relativi ai fondi strutturali europei le autorità nazionali e regionali italiane non stanno spendendo sul territorio quanto potrebbero.

In particolare, il tasso di spesa risulta bloccato fra il 5 e il 7% per i fondi di sviluppo regionale Fesr e sociale Fse (contro una media Ue del 9,7 e del 12%)  e tocca addirittura lo 0% per alcuni programmi regionali.

I dati migliori sulla spesa sono dell’Emilia-Romagna, che con il suo 17% è prima in Italia sul Fesr ed è terza per il Fse (20%). Il secondo e terzo posto spettano alla Valle d’Aosta (14%) e alla Toscana (10%) mentre il resto d’Italia tocca al massimo l’8%.

In particolare, il Mezzogiorno è nelle ultime posizioni: uniche eccezioni la Calabria (6%, settima in Italia insiema al Piemonte) e la Puglia (4%, nona con Marche e Provincia autonoma di Trento).

I dati peggiori invece, sono quelli che arrivano da Sicilia, Abruzzo e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con percentuali vicine allo zero e dove i ritardi sono legati anche ai ritardi dell’autorità di gestione.

Un vero peccato per l’Italia e in particolare per la Sicilia che, al contrario delle altre regioni europee, non stanno riuscendo a sfruttare le opportunità a loro disposizione per crescere.

Basta guardare ai nostri vicini di casa per renderci conto di quello che si potrebbe ottenere: opere pubbliche, musei, beni ambientali che producono ricchezza, lavoro e che vengono esibiti come risultati concreti ottenuti grazie alla dotazione finanziaria dell’Ue.

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WiFi4EU il bando che permette alle città di installare internet gratuitamente https://www.giurdanella.it/2018/03/wifi4eu-il-bando-che-permette-alle-citta-di-installare-internet-gratuitamente/ Sat, 24 Mar 2018 07:57:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=35970 Nell'ottica di promuovere la diffusione di Internet la Commissione Europea stanzia 120 milioni di euro per tutti i comuni d'Europa

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Una segnalazione inviata da Cesda, su una delle tante opportunità offerte dalla Commissione Europea per i Comuni.

A partire da questa settimana le città europee potranno contare su un finanziamento di 120 milioni per installare hotspot in grad di fornire l’accesso a internet senza costi per i cittadini.

La Commissione europea desidera promuovere la connettività Wi-Fi gratuita per cittadini e visitatori in spazi pubblici come parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei in tutta Europa attraverso WiFi4EU.

Sul portale web di WiFi4EU infatti, i comuni di tutta Europa potranno registrarsi per partecipare al primo bando per i progetti che partirà a maggio. Questa prima scadenza offre l’opportunità di iscriversi ad un primo lotto di 1.000 sul totale di 8.000 amministrazioni locali che beneficeranno di questo primo finanziamento.

Questa iniziativa si inquadra nel progetto della Commissione teso a favorire la digitalizzazione di tutta l’Europa.

La Commissione precisa che e reti finanziate da WiFi4EU saranno gratuite, prive di pubblicità e senza raccolta di dati personali.

Per saperne di più è possibile consultare il seguente link.

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Europa Creativa: EACEA stanzia 7,5 mln di euro per il sostegno alla formazione https://www.giurdanella.it/2018/03/europa-creativa-stanzia-7-mln-di-euro-per-sostegno-alla-formazione/ Fri, 09 Mar 2018 13:03:15 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=35789 Nel quadro del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato pubblicato il bando che prevede il sostegno alla formazione e che ha come obiettivo quello di migliorare le capacità e le competenze dei professionisti dell’audiovisivo compreso l'uso delle nuove tecnologie digitali

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Una segnalazione inviata da Cesda riguardante il sostegno al settore audiovisivo.

Nel quadro del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa è stato pubblicato il bando EACEA/09/2018 che prevede il sostegno alla formazione dei soggetti operanti all’interno del settore audiovisivo.

L’obiettivo della call è quello di facilitare l’acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze dei professionisti dell’audiovisivo, compreso l’uso delle nuove tecnologie digitali, in modo da garantire l’adattamento agli sviluppi del mercato e la sperimentazione di nuovi modi di narrazione, nuovi approcci di audience development e nuovi modelli di business.

Sono ammessi a partecipare al bando tutti gli organismi operanti nel settore audiovisivo (scuole di cinema e televisione, istituti specializzati di formazione, imprese private, associazioni e organizzazioni del settore audiovisivo) che siano stabiliti in uno dei Paesi ammissibili al sottoprogramma MEDIA.

I progetti da candidare possono riguardare:
1. azioni europee: azioni mirate all’acquisizione e al miglioramento di capacità e competenze che permettano ai professionisti di operare prevalentemente in Europa;
2. azioni internazionali: azioni mirate allo sviluppo di competenze, conoscenze e capacità che consentano ai professionisti europei di operare fuori dall’Europa attraverso lo sviluppo di reti e la collaborazione con professionisti non europei;
3. azioni regionali: azioni volte a rafforzare le capacità dei professionisti dei Paesi a bassa capacità di produzione.

Le azioni di formazione possono riguardare i seguenti campi:
– sviluppo del pubblico, marketing, nuove forme di distribuzione e sfruttamento, comprese quelle basate sulle tecnologie digitali più moderne, in particolare per intercettare il pubblico più giovane;
– gestione finanziaria e commerciale al fine di migliorare la capacità di accedere agli strumenti finanziari e a nuovi modelli di business;
– sviluppo e produzione di opere audiovisive, compresa l’innovazione nello sviluppo di contenuti (nuovo storytelling, nuovi format per tutte le piattaforme),  la condivisione delle conoscenze e la capacità di networking;
– capacità di integrare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per garantire l’adattamento agli sviluppi del mercato. 

Il contributo finanziario potrà coprire fino al 60% dei costi totali ammissibili del progetto nel caso di azioni europee, oppure fino all’80% in caso di azioni internazionali e regionali.

Il budget totale messo a disposizione dal bando ammonta a 7,5 milioni di euro.

La deadline è fissata per il 26 aprile 2018, ore 12:00.

Per approfondimenti, è possibile consultare il bando

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FAMI: in arrivo 4,5 milioni di euro dall’Unione Europea per la gestione dei flussi migratori https://www.giurdanella.it/2018/02/finanziamento-campagne-informazione-migrazione-illegale/ Tue, 27 Feb 2018 09:34:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=35426 Scade il 5 aprile il bando FAMI per i migranti, stanziati 4,5 milioni di euro per finanziare progetti di informazione e sensibilizzazione.

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Un articolo inviato da Cesda, che racconta brevemente alcuni ambiti di intervento giuridico europeo riguardo la gestione dei flussi migratori.

Il FAMI, “Fondo Asilo Migrazione e Integrazione“, è stato istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 (qui il PDF), con l’obiettivo di favorire una gestione integrata dei flussi migratori, intervenendo su tutti gli aspetti, dall’asilo, all’integrazione, al rimpatrio.

Il Regolamento evidenzia come “una componente essenziale della politica di asilo dell’Unione risiede nei partenariati e nella cooperazione con i paesi terzi per una gestione adeguata degli afflussi di richiedenti asilo o altre forme di protezione internazionale”.

Si osserva, in particolare, che gli Stati membri dovranno stabilire “strategie per l’organizzazione della migrazione legale che migliorino le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell’Unione. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori prassi e la coo­perazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri”.

Il FAMI ha ora pubblicato un bando da 4,5 milioni di euro, con lo scopo di finanziare progetti per campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione illegale (questo l’oggetto: “Invito a presentare proposte per sostenere campagne di sensibilizzazione e di informazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati paesi terzi“).

Si intende contribuire al cambiamento delle percezioni e dei comportamenti dei cittadini di paesi terzi che considerano la migrazione irregolare verso l’UE e i principali fattori che influenzano le loro decisioni.

I destinatari del bando sono: enti pubblici, organismi privati non-profit, enti privati for profit purchè operino senza scopo di lucro. I soggetti devono essere stabiliti in uno degli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo).

Ciascun progetto deve interessare un solo Paese, fra Algeria, Gambia, Guinea Conakry, Costa d’Avorio, Niger, Mali, Marocco, Senegal e Tunisia, al fine di prevenire la migrazione illegale e, in particolare, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Le attività di comunicazione devono essere indirizzate sia ai potenziali migranti sia alle principali figure di influenza, quali famiglie, leader religiosi o di comunità, insegnanti, migranti nei principali Paesi di transito e destinazione, migranti di ritorno e fornitori di servizi che facilitano la migrazione.

Queste le attività chiave dei progetti:

1. Ricerca preparatoria per lo sviluppo di una strategia di comunicazione su misura;

2. Una strategia di comunicazione personalizzata  basata sui risultati della ricerca preparatoria,

3. La produzione e attuazione della campagna di comunicazione;

4. Il monitoraggio e la valutazione dei risultati e dell’impatto della campagna;

5. Una strategia per la sostenibilità della campagna.

Il budget complessivo messo a disposizione è di 4,5 milioni di euro e la scadenza è il 5 aprile 2018, ore 17 (ora di Bruxelles).

Qui il link alla pagina (in inglese) della “Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third-countries (Invito a presentare proposte per sostenere campagne di sensibilizzazione e di informazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati paesi terzi)“.

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Progetti Europei: PAST, nuovo bando di mobilità Erasmus plus https://www.giurdanella.it/2015/03/progetti-europei-past-nuovo-bando-di-mobilita-erasmus-plus/ Sat, 21 Mar 2015 10:03:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27211 Nell’ambito dei bandi europei segnaliamo oggi il progetto PAST – PROVIDING ACTIVE SKILLS FOR TOURISM rivolto a tutti giovani diplomati residenti in Sicilia che vogliono inserirsi nel settore del turismo, della ristorazione, del marketing turistico e della promozione dei territori locali. Capofila del progetto è Send, un’organizzazione no profit palermitana che, in collaborazione con Iscom Formazione Modena e altri […]

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Nell’ambito dei bandi europei segnaliamo oggi il progetto PAST – PROVIDING ACTIVE SKILLS FOR TOURISM rivolto a tutti giovani diplomati residenti in Sicilia che vogliono inserirsi nel settore del turismo, della ristorazione, del marketing turistico e della promozione dei territori locali.

Capofila del progetto è Send, un’organizzazione no profit palermitana che, in collaborazione con Iscom Formazione Modena e altri partner europei, propone la partecipazione a tirocini professionali della durata di 13 settimane nelle città europee di Cork, Berlino, Lisbona, Praga e Siviglia.

Il progetto vedrà il coinvolgimento 40 ragazzi residenti nel territorio siciliano, a condizione che si siano diplomati entro i mesi di giugno/luglio 2014 e che abbiano avuto un percorso di formazione o un’esperienza pregressa di lavoro nel settore turistico.

Per candidarsi è necessario inviare entro il 10 aprile 2015 la scheda di candidatura unitamente agli altri documenti richiesti mediante raccomandata A/R o posta prioritaria a: Associazione Send – via Roma 194– 90133 Palermo.

 

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Le nuove Direttive Appalti pubblici e gli strumenti telematici https://www.giurdanella.it/2014/06/le-nuove-direttive-appalti-pubblici-gli-strumenti-telematici/ Mon, 09 Jun 2014 06:00:34 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23332 Estratto dell'ebook "Le Procedure Telematiche e la modalità di gestione dell’asta elettronica" di Giuseppina Squillace, Cesda editore, giugno 2014

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(…) La disciplina comunitaria, nell’ambito dell’e procurement pubblico, pone degli obiettivi che spingono chiaramente verso l’uso degli strumenti telematici.

In particolare, nelle nuove Direttive Appalti Pubblici, i concetti più richiamati sono quelli della semplificazione e della flessibilità delle procedure, nonchè quelli dell’efficacia e della trasparenza, laddove stabiliscono che l’uso dei mezzi elettronici:

“… dovrebbe diventare la norma per la comunicazione e lo scambio delle informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure di appalto nell’ambito del mercato interno … ” (c.f.r. Nuove Direttive Appalti Pubblici considerando 52).

La disciplina comunitaria prosegue con il considerando 73 nel richiamare l’obbligatorietà dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici, stabilendone con precisione i termini e i modi nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, laddove prevede che l’uso degli strumenti elettronici in tali procedure di appalto:

“ … deve essere reso obbligatorio per le Centrali di Committenza … e, successivamente, dopo un periodo di transizione di trenta mesi, lo stesso obbligo dovrà essere esteso a tutte le Stazioni Appaltanti”.

E’ di tutta evidenza l’orientamento di “favor” del legislatore comunitario verso l’uso di strumenti telematici nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

(…)

Estratto dell’ebook “Le Procedure Telematiche e la modalità di gestione dell’Asta elettronica” di Giuseppina Squillace, edizione Cesda, giugno 2014

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Corte Europea dei diritti dell’uomo: una Guida e le FAQ per i ricorsi https://www.giurdanella.it/2014/06/corte-europea-dei-diritti-delluomo-una-guida-e-le-faq-per-avvocati/ Thu, 05 Jun 2014 07:05:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23072 Guida pratica ai ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, a cura del Council of Bars and Law Societies of Europe di Bruxelles

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Il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE), Council of Bars and Law Societies of Europe, con sede in Bruxelles, ha realizzato una utilissima guida pratica, in forma di FAQ, per gli avvocati che rappresentano i ricorrenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

La guida contiene informazioni e consigli pratici per guidare gli avvocati nel procedimento dinanzi ai giudici nazionali prima del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel procedimento dinanzi alla Corte stessa, nonché nella fase di esecuzione delle sentenze della Corte.

Il testo rinvia poi alla consultazione dei testi di riferimento, in particolare a quelli disponibili sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int), della giurisprudenza degli organi di Strasburgo, e della letteratura in generale relativa al diritto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Di seguito, tutte le domande e le risposte (qui il testo in PDF della Guida):

1. Procedimento nazionale prima della presentazione di un caso alla Corte EDU

1. A che punto nel corso del procedimento dinanzi ai giudici nazionali devono essere invocate le violazioni dei diritti umani?

Le violazioni della Convenzione devono essere invocate immediatamente dinanzi al giudice nazionale, in modo tale che una potenziale doglianza alla Corte EDU possa essere preparata fin dall’inizio. Inoltre, in caso di violazioni dei diritti fondamentali, gli avvocati dovrebbero tentare di far costatare tali violazioni dal giudice nazionale: se il giudice rilevasse una tale violazione, un ulteriore ricorso alla Corte EDU sarebbe superfluo. Le violazioni degli articoli della Convenzione devono essere invocate quantomeno sul piano sostanziale in primo grado, tenendo conto degli articoli della Convenzione applicabili. È opportuno far valere le stesse doglianze di non conformità della Convenzione in appello e dinanzi la Corte di Cassazione, o dinanzi a qualsiasi altra corte suprema o costituzionale che agisca come giudice di ultima istanza. Il principio di sussidiarietà richiede che il giudice nazionale debba avere la possibilità di esaminare e porre rimedio alle presunte violazioni. Qualora ciò non accada, può essere presentato ricorso alla Corte.

2. È obbligatorio fare ricorso in ultimo grado prima di fare ricorso alla Corte EDU?

È necessario ricorrere alla corte suprema del proprio Stato, al fine di evitare il rischio che la Corte EDU dichiari il ricorso irricevibile a causa del mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne, come previsto dall’articolo 35, co. 1 della Convenzione. In alcuni Stati vi possono essere casi in cui non sia richiesta un’impugnazione alla corte di ultima istanza, per esempio, se tale giudice si sia già pronunciato sul medesimo principio di diritto. In tali circostanze l’avvocato investito della questione dovrebbe analizzare attentamente il diritto nazionale pertinente, la posizione del giudice interno di ultima istanza e la giurisprudenza della Corte EDU. La Convenzione richiede esclusivamente l’esaurimento delle vie di ricorso interne che siano efficaci, adeguate e disponibili, con riferimento alle presunte violazioni.

3. È importante esaurire tutte le vie di ricorso interne disponibili?

L’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne disponibili è essenziale. Il mancato ricorso a tutti i giudici nazionali, inclusa la corte di ultima istanza è una causa di irricevibilità di un ricorso alla Corte EDU, a norma dell’articolo 35 della Convenzione. Il sistema della Convenzione si fonda sul principio di sussidiarietà. Qualora il ricorrente non abbia previamente esaurito le vie di ricorso interne, la Corte EDU concluderà che il sistema giuridico nazionale è stato privato della possibilità di esaminare le presunte violazioni della Convenzione.

4. Come dovrebbe essere invocata una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo?

Ogni violazione della Convenzione deve essere invocata sul piano sostanziale. È altamente consigliabile far valere violazioni di articoli specifici della Convenzione, piuttosto che una generale o astratta violazione di principi giuridici. Allo stesso modo, la precisione è necessaria per le presunte conseguenze che la Corte è chiamata a trarre dalle violazioni. Ad esempio, qualora l’avvocato lamenti una violazione del diritto a un processo entro un termine ragionevole (articolo 6, co. 1 CEDU) nel contesto di un procedimento penale nazionale, è consigliabile esplicitare se si voglia ottenere la conclusione del procedimento o il riconoscimento di circostanze attenuanti, che sono i rimedi alternativi a una violazione del diritto a un processo equo indicati dalla giurisprudenza della Corte.

5. Come dovrebbe essere invocata la giurisprudenza della Corte EDU nel processo nazionale?

È opportuno citare la giurisprudenza della Corte EDU dinanzi ai giudici nazionali, e in tal modo richiamare i precedenti della Corte in materia di violazioni di uno o più articoli della Convenzione in questione. Le sentenze della Corte EDU concernenti tali violazioni devono essere citate con il riferimento preciso, in particolare, agli specifici paragrafi riguardanti le violazioni invocate nelle sentenze della Corte EDU in casi analoghi. Gli avvocati non dovrebbero limitarsi a considerare solo le sentenze della Corte EDU riguardanti il medesimo Stato convenuto. È consigliabile prendere in considerazione tutte le decisioni analoghe della Corte EDU riguardanti i paesi con un sistema giuridico similare.

6. Le violazioni dei diritti fondamentali dovrebbero essere sollevate sempre per iscritto?

È altamente consigliabile redigere e depositare dinanzi ai giudici interni note, e/o altre conclusioni scritte per presunte violazioni della Convenzione. In tal modo, l’invocazione di violazioni dei diritti umani non è più contestabile e i giudici dovranno pronunciarsi sulla questione. Inoltre, laddove le presunte violazioni siano state contestate per iscritto, l’avvocato potrà produrre tali documenti scritti in tutte le fasi del procedimento nazionale, nonché nella procedura dinanzi alla Corte EDU.

7. Che consigli dovrebbero essere dati a un cliente?

È importante che gli avvocati consiglino i propri clienti nel modo più completo e preciso possibile, individuando le questioni giuridiche rilevanti. Un’analisi troppo vaga dei problemi è inutile per il cliente e può portare prematuramente al fallimento dinanzi della Corte EDU. È pertanto necessario stabilire i fatti rilevanti con la massima precisione possibile in modo da non commettere imprecisioni o inesattezze nel riferimento agli articoli della Convenzione dei quali si contesti la violazione ed evitare confusione nelle decisioni dei giudici nazionali, che possono derivare da un’analisi semplicistica dei diritti presumibilmente violati.

8. Come dovrebbe essere presentata una violazione della CEDU?

Gli avvocati dovrebbero evitare di invocare una o più violazioni astratte dei diritti tutelati dalla Convenzione. Le presunte violazioni devono essere invocate con precisione, individuando la violazione di uno o più specifici diritti fondamentali tutelati dagli articoli della Convenzione o di uno dei suoi Protocolli. Sarà necessario citare passaggi specifici (sentenza, paragrafo e contesto) dei precedenti giurisprudenziali della Corte EDU, sottolineandone la rilevanza.

9. Come dovrebbe essere preparato un dossier durante il procedimento nazionale?

L’avvocato non deve dimenticare di costituire un fascicolo ben documentato, non appena il procedimento nazionale sia cominciato, aggiornandolo in ogni stato e grado del procedimento, al fine di avere un dossier completo quando il procedimento si concluderà davanti al giudice di ultima istanza. Il fascicolo dovrebbe includere le prove, tutti i documenti relativi ai giudizi interni (memorie, osservazioni scritte, provvedimenti, eccetera), e anche gli articoli della dottrina sui diritti umani, e le pertinenti sentenze nazionali e della Corte EDU.

10. Quale approccio dovrebbe essere adottato alla fine del procedimento nazionale?

Quando tutti i ricorsi dinanzi ai giudici nazionali siano stati esauriti, è opportuno che l’avvocato prepari un parere giuridico completo sulle possibilità di successo dinanzi della Corte EDU. Il parere dovrebbe chiaramente indicare il termine per il ricorso alla Corte, che è attualmente di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva (un periodo che sarà ridotto a quattro mesi, quando tutti gli Stati membri avranno ratificato il protocollo 15). Il parere dovrebbe inoltre includere una rassegna delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia, attraverso una ricerca nel database HUDOC della Corte EDU. L’avvocato deve attentamente e in maniera esaustiva esplicitare le chance di ricevibilità e le eventuali difficoltà prevedibili. Nel fare così, l’avvocato dovrebbe considerare e chiarire argomenti chiave quali la procedura del giudice unico, le statistiche d’irricevibilità, la durata dei procedimenti a Strasburgo, i costi stimati delle procedure e le norme in materia di equa soddisfazione. È importante sottolineare e ripetere al proprio cliente che la Corte EDU non è un giudice di quarta istanza. È necessario essere prudenti per quanto riguarda la scadenza esatta del termine per presentare un ricorso, ad esempio, se si cade in un fine settimana, in quanto le norme nazionali possono variare da quelle della Corte. Allo stesso modo, bisogna prestare attenzione alle questioni specifiche, quali il calcolo del termine per presentare un ricorso alla Corte nel caso di più periodi non consecutivi di detenzione cautelare (vedi Idalov c. Russia, ricorso n. 5826/03). Solo la presentazione di un ricorso completo con i relativi documenti interrompe il termine di sei mesi. L’invio di documenti via fax o e-mail non è sufficiente e non interrompe il termine predetto (vedi di seguito le domande 16 e 17).

11. Quali passi dovrebbero essere intrapresi quando un avvocato venga incaricato solo a seguito del completamento delle procedure nazionali?

Se un avvocato è consultato dopo la fine del procedimento nazionale, e riceve l’incarico su una causa in questa fase, l’intero fascicolo dovrebbe essere rivisto in modo che l’avvocato possa fornire un parere circostanziato sulle prospettive di successo dinanzi alla Corte EDU. Sarà necessario preparare e redigere in modo tempestivo i relativi documenti (procura, formulario di ricorso, ecc.) e assicurare un’effettiva competenza in quel settore del diritto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

12. Quali altri problemi possono sorgere in questi casi?

Gli avvocati devono essere pronti a discutere e informare il proprio cliente nel caso di problematiche specifiche, tra le quali le misure provvisorie, la procedura dinanzi alla Grande Camera, le sentenze pilota, l’esecuzione di una sentenza dopo la condanna, l’assistenza legale, le procedure elettroniche d’invio, la composizione amichevole, la richiesta di anonimato, le dichiarazioni unilaterali, o l’utilizzo di una certa lingua, o per problemi procedurali che 13 14 15 possano sorgere, come il coordinamento quando sono incaricati diversi avvocati, nonché le comunicazioni con la Corte e la rilevanza di altri procedimenti internazionali. Gli avvocati sono invitati a controllare il sito web della Corte EDU a cadenza regolare per assumere informazioni su casi comunicati, a consultare frequentemente la banca dati della Corte e la sua biblioteca, e a utilizzare la simulazione di compilazione del formulario presente sul sito internet della Corte. Infine, l’avvocato deve verificare le eventuali modifiche alla procedura della Corte. Qualora si verifichi una sostituzione tra avvocati, al fine di garantire la continuità della rappresentanza, l’avvocato sostituito dovrebbe trasferire il fascicolo al nuovo difensore, insieme a tutte le informazioni sul procedimento pendente dinanzi alla Corte EDU.

13. È possibile presentare ricorso alla Corte EDU per una violazione da parte di un atto dell’Unione europea?

Non è possibile ricorrere direttamente alla Corte EDU per una violazione derivante da una decisione o da un atto delle istituzioni dell’Unione europea. Spetta ai giudici nazionali di deferire alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) una questione pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità e interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. La Corte EDU può infine essere adita in caso di una violazione della Convenzione, anche dopo una sentenza della Corte di Lussemburgo sulla medesima questione giuridica (vedi, per esempio, la sentenza Bosphorus della Grande Camera del 30 giugno 2005, ricorso n. 45036/98). Tale situazione potrebbe cambiare quando l’Unione europea aderirà alla Convenzione.

14. Quanto è importante la formazione continua sui diritti dell’uomo?

La formazione continua in materia di diritti umani è fondamentale per gli avvocati. È fortemente consigliato frequentare corsi di formazione e seminari relativi a questioni sostanziali dei diritti umani, nonché seguire l’evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU. Allo stesso modo, la lettura di libri e dottrina specializzata è fortemente raccomandata. Esiste un programma europeo di formazione sui diritti umani per le professioni legali (il programma HELP), di cui il CCBE è uno dei partner. Questo programma supporta gli Stati membri del Consiglio d’Europa nell’attuazione della Convenzione a livello nazionale ed è indirizzato in particolare agli avvocati. Il sito HELP fornisce l’accesso online gratuito a materiali e strumenti di formazione sulla Corte EDU. Ogni utente interessato vi può accedere all’indirizzo seguente: https://www.coe.int/help. Infine, la padronanza delle lingue ufficiali della Corte è indispensabile per rappresentare e assistere adeguatamente un cliente.

15. Quali strumenti sono disponibili per le parti e per i loro avvocati?

Esistono numerosi strumenti per informare le parti e gli avvocati in merito alla procedura dinanzi alla Corte e sui diritti umani. Ad esempio il sito web della Corte EDU (https://www. echr.coe.int) fornisce una versione semplificata della Convenzione e dei suoi Protocolli, insieme all’accesso al database HUDOC, a note informative sulla giurisprudenza, a una guida pratica sull’ammissibilità e a molte altre risorse. Inoltre molti siti web nazionali forniscono informazioni sui diritti umani (cfr. domanda 28).

2. Procedimento dinanzi alla Corte EDU

16. Qual è il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte?

La Corte può essere adita entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva (articolo 35, co. 1). Da notare che il Protocollo 15, che entrerà in vigore dopo esser stato ratificato da tutti gli Stati Membri del Consiglio d’Europa, riduce la durata del termine da sei a quattro mesi. Tale periodo decorre dalla data della decisione definitiva della più alta istanza nazionale competente, in relazione all’esaurimento delle vie di ricorso interne. Il periodo di sei mesi decorre dal giorno nel quale il ricorrente o il suo avvocato abbiano avuto conoscenza del dispositivo della sentenza. Il dies a quo coincide con la data della decisione del giudice o con la data in cui la decisione è stata notificata al ricorrente e/o al suo avvocato. Il termine semestrale scade l’ultimo giorno del periodo di sei mesi, anche se questo giorno cade di domenica o in un giorno festivo. Idealmente, l’avvocato dovrebbe spedire il ricorso alla cancelleria della Corte EDU il più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine. Il computo del termine di sei mesi verrà sospeso solo a seguito dell’invio alla Corte di un ricorso che risponda ai parametri elencati all’articolo 47 del Regolamento della Corte. https://www.echr.coe.int/Documents/ Rule_47_of_the_Rules_of_Court_2014_1_ITA.pdf Verrà aperto un fascicolo solo quando la Corte riceverà un ricorso completo, che includa tutti i documenti necessari. È quindi vivamente consigliato inviare il formulario di ricorso alcune settimane prima della scadenza del periodo di sei mesi per consentire, ove necessario, integrazioni al formulario di ricorso o l’aggiunta di ulteriori documenti entro il termine ultimo di sei mesi, onde evitare il rischio del rigetto del ricorso senza un previo esame.

17. Che cosa dovrebbe essere incluso nel nuovo formulario di ricorso?

I formulari di ricorso sono forniti dalla cancelleria e sono disponibili in formato PDF nella sezione “ricorrenti” del sito web della Corte. L’articolo 47 del Regolamento (la cui nuova formulazione è entrata in vigore il 1 gennaio 2014) elenca le informazioni che devono essere incluse nel formulario di ricorso. Una nota scritta preparata dalla cancelleria chiarisce come compilare il formulario. I ricorsi possono essere compilati in una qualsiasi lingua ufficiale di uno Stato membro del Consiglio d’Europa. https://www.echr.coe.int/Documents/Notes_for_ Filling_in_the_Application_Form_2014_1_ITA.pdf (questa guida è disponibile nella maggior parte delle lingue ufficiali degli stati membri del Consiglio d’Europa) È essenziale rispondere con precisione e accuratezza a tutte le informazioni richieste, altrimenti il ricorso potrebbe non essere esaminato dalla Corte. Ove necessario, è possibile allegare al formulario un documento, che non superi le 20 pagine, con informazioni supplementari. 2 Procedimento dinanzi alla Corte EDU18 19 Il presidente della Corte ha pubblicato delle istruzioni pratiche sulla presentazione di un ricorso presso la Corte, in cui sono chiarite le formalità dei ricorsi individuali in virtù dell’articolo 34 della Convenzione. https://www.echr.coe.int/Documents/PD_institution_ proceedings_ENG.pdf (questa guida è disponibile nella maggior parte delle lingue ufficiali degli stati membri del Consiglio d’Europa). La procura fornita da un ricorrente al suo avvocato fa ora parte del formulario di ricorso e dovrà essere compilata, datata e firmata (in originale), dal ricorrente. Si prega di notare che un ricorso incompleto non sarà visionato né registrato dalla Corte e, pertanto, l’avvocato dovrà presentare un nuovo formulario di ricorso debitamente compilato, con i relativi allegati, ed entro il termine di sei mesi di cui all’articolo 35, co. 1.

18. Quali documenti devono essere allegati a un ricorso?

Al formulario di ricorso vanno allegate le copie (mai gli originali) dei provvedimenti dei giudici interni e dei documenti dai quali emerge il rispetto del termine di sei mesi (quali ad esempio la notifica formale della decisione interna definitiva). Inoltre, è necessario allegare copia degli atti dei vari gradi di giudizio, che dimostrino che la Convenzione è stata invocata dinanzi ai giudici interni, poiché, talvolta, nelle decisioni delle giurisdizioni interne non vengono riportate le eccezioni sollevate dagli avvocati relativamente alla Convenzione europea. Di tutti i documenti allegati al ricorso non è comunque richiesta la traduzione. Al ricorso possono essere allegati altri documenti relativi alle sentenze o ai provvedimenti contestati (quali, ad esempio, verbali, referti medici o di altra natura e dichiarazioni testimoniali). Delle copie di tutti questi documenti e sentenze va redatto un elenco numerato in ordine cronologico che faccia preciso riferimento alla loro epigrafe. Nelle eventuali note integrative (che non possono eccedere le 20 pagine di lunghezza) va fatto riferimento a tale numerazione degli allegati.

19. Come e a chi devono essere spediti il ricorso e la documentazione?

Il ricorso e i documenti allegati dovranno essere spediti, a mezzo posta, alla cancelleria della Corte. È altamente raccomandato l’utilizzo di servizi postali con avviso di ricevimento, così da avere prova scritta e ufficiale della data di presentazione del ricorso. L’invio tramite fax del formulario di ricorso non è considerato completo e non interrompe il termine di sei mesi, poiché la Corte deve ricevere l’originale firmato. Se un ricorrente o un avvocato introducono, per conto di più ricorrenti, ricorsi basati su fatti diversi, è necessario utilizzare un formulario di ricorso debitamente compilato per ogni singolo ricorrente, allegando i documenti relativi a ogni ricorrente al formulario corrispondente. Nel caso vi siano più di cinque ricorrenti, l’avvocato deve produrre – oltre ai formulari di ricorso e ai documenti – una tabella riepilogativa in formato Microsoft Excel nella quale figurino i nomi e i dati di ogni ricorrente. Tale tabella esemplificativa può essere scaricata dal sito web della Corte. Gli avvocati vengono informati tramite posta dell’iscrizione al ruolo del ricorso (qualora questo sia completo); inoltre, viene a essi comunicato il numero di ruolo del ricorso. Infine, per agevolare ulteriori comunicazioni con la cancelleria della Corte, agli avvocati vengono recapitate una serie di etichette con codice a barre da apporre sulla corrispondenza che intenderanno spedire alla stessa.

20. Come comunicare con la cancelleria?

La corrispondenza con la cancelleria deve avvenire esclusivamente per iscritto. Non è possibile comunicare verbalmente con la cancelleria in riferimento ad un caso. Tutte le domande, le richieste di informazioni, i documenti supplementari, o le variazioni d’indirizzo o di stato civile di un ricorrente devono essere comunicate alla cancelleria a mezzo posta. Allo stesso modo, la cancelleria comunica per iscritto all’avvocato tutte le richieste di documenti o di informazioni e tutti i chiarimenti relativi a un ricorso. Gli avvocati devono provvedere prontamente a rispondere alle domande della cancelleria. Il ritardo o l’assenza di una risposta possono essere interpretati dalla cancelleria come indicativi dell’intenzione dell’avvocato di non proseguire il ricorso e, quindi, possono determinarne la cancellazione del ricorso dal ruolo della Corte.

21. Come si possono ottenere misure cautelari?

Ai sensi dell’articolo 39 del proprio Regolamento, la Corte può indicare provvedimenti cautelari vincolanti per lo Stato in questione. Tali provvedimenti cautelari vengono adottati solo in casi eccezionali, in particolare in materia di espulsione e di estradizione. La Corte può anche chiedere allo Stato convenuto il differimento della misura di allontanamento del ricorrente. Le indicazioni pratiche rilasciate dal Presidente della Corte, così come modificate nel 2011 e annesse al Regolamento della Corte, contengono disposizioni dettagliate relativamente alle modalità con le quali richiedere provvedimenti cautelari: https://www.echr.coe.int/ Documents/PD_interim_measures_ENG.pdf Le richieste relative al rilascio di misure ad interim, formulate ex art. 39, sono presentate per iscritto. I provvedimenti di rigetto relativi al rilascio di misure cautelari, formulate ai sensi dell’articolo 39, non possono essere impugnati. Tali richieste devono essere motivate e devono indicare, in maniera dettagliata: le ragioni sulle quali si fondano i timori del ricorrente, la natura dei rischi presunti e le disposizioni della Convenzione delle quali si lamenta una violazione, attuale o potenziale. Affinché la richiesta sia esaminata dalla Corte, i provvedimenti dei giudici e delle altre autorità interne devono essere allegati alla richiesta. Le richieste per il rilascio di misure ad interim devono essere spedite, a mezzo fax o posta (non tramite posta elettronica), entro il più breve tempo possibile dalla pronuncia della decisione interna definitiva. Eccezionalmente, qualora la situazione sia critica, tali richieste possono essere presentate anche prima che la decisione interna definitiva venga emessa, di modo che la Corte abbia a disposizione il tempo sufficiente per esaminare la questione. La Corte ha creato un apposito numero di fax per la presentazione di richieste per il rilascio di misure cautelari: + 33 (0) 3 88 41 39 00, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00. Le richieste trasmesse dopo le 16.00 non vengono trattate nel corso dello stesso giorno. Gli avvocati che hanno presentato richiesta per il rilascio di misure ad interim devono provvedere a rispondere prontamente alle eventuali comunicazioni e domande della cancelleria del Corte. Ove possibile, gli avvocati devono informare la Corte in merito a data e ora in cui il provvedimento di espulsione, allontanamento o estradizione del ricorrente verrà attuato. Qualora la richiesta per il rilascio di misure cautelari venga rigettata, è necessario comunicare alla Corte se il ricorrente intende comunque procedere nel merito.

22. Quali sono i requisiti per la formulazione di osservazioni scritte (articolo 38 del Regolamento della Corte)?

Le osservazioni scritte saranno richieste soltanto qualora un ricorso non sia manifestamente irricevibile o non sia considerato essenzialmente identico a un precedente ricorso. Le osservazioni sulla ricevibilità e sul merito saranno richieste, anzitutto, al Governo convenuto. Quando queste osservazioni vengono ricevute dalla Camera, la cancelleria provvede a inoltrarle all’avvocato del ricorrente. Le osservazioni scritte possono essere compilate soltanto entro il termine stabilito dal Presidente della Camera o dal giudice relatore. Una guida pratica modificata nel settembre 2008 precisa le modalità di tali osservazioni. https://www.echr.coe.int/Documents/PD_written_pleadings_ENG.pdf Tutti i documenti e le osservazioni richiesti dalla Corte devono essere inviati in triplice copia a mezzo posta. È necessario rispettare una serie di formalità (cfr. articoli 10-13 della summenzionata guida pratica). Si noti che alle osservazioni che eccedano le 30 pagine deve essere allegata una breve sintesi. Per quanto riguarda il contenuto delle osservazioni, la Corte segue una procedura predefinita. È necessario rispondere con precisione alle richieste della Corte. In primo luogo, la Corte può interpellare l’avvocato del ricorrente e/o del governo convenuto in merito a determinate questioni fattuali. In secondo luogo, ove la Corte richieda osservazioni scritte, queste devono essere prodotte anzitutto dal governo convenuto; solo successivamente il difensore del ricorrente è invitato a replicare. Solitamente la Corte stabilisce un termine per la presentazione delle osservazioni. Le parti possono chiedere una proroga del termine, a condizione che la richiesta sia pervenuta entro la scadenza di tale termine. L’avvocato del ricorrente deve informare la Corte di ogni sviluppo giurisprudenziale o legislativo interno che riguardi la materia oggetto del ricorso. Gli avvocati devono rispondere tempestivamente alle eventuali lettere inviate dalla cancelleria della Corte. Qualsiasi ritardo od omissione nella risposta possono indurre la Corte a cancellare il ricorso dal ruolo, o a dichiararne l’irricevibilità. La mancata comunicazione alla Corte di fatti importanti può costituire un abuso del diritto al ricorso individuale.

23. Come deve essere presentata una richiesta di equa soddisfazione?

Le richieste di equa soddisfazione devono essere presentate al momento della produzione delle osservazioni scritte. Nonostante non sussista un obbligo in tal senso, alla luce dei criteri di eleggibilità relativi al pregiudizio, è consigliabile che i ricorrenti specifichino, nel formulario di ricorso, il danno patito. Un ricorso, infatti, può essere dichiarato irricevibile qualora la Corte ritenga che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante (cfr. art. 35 della Convenzione). Le richieste di equa soddisfazione devono essere presentare in conformità alle istruzioni pratiche pubblicate dal Presidente della Corte nel marzo 2007 (tali istruzioni sono in corso di riscrittura). https://www.echr.coe.int/Documents/PD_satisfaction_claims_ITA.pdf Le richieste di equa soddisfazione saranno accordate, se necessario, solo qualora il diritto interno dello Stato convenuto non permetta, se non in modo parziale, di rimuovere le conseguenze di una violazione. L’articolo 60 del Regolamento della Corte stabilisce il termine e le condizioni formali da rispettare per presentare una richiesta di equa soddisfazione. La Corte esige che le richieste di equa soddisfazione siano quantificate, suddivise per voci e accompagnate da tutti i documenti giustificativi. In mancanza di tali requisiti non sarà riconosciuto alcun ristoro. L’equa soddisfazione può essere accordata in virtù di tre tipi di danno e pregiudizio: danno patrimoniale, danno non patrimoniale (compensazione per l’ansia, disagio e l’incertezza derivante dalla violazione), e costi e spese. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte può decidere in via equitativa di non accordare l’intera riparazione per il pregiudizio sofferto. La Corte può anche attribuire un ristoro per il danno morale a una persona giuridica, quale il pregiudizio alla reputazione della società, l’incertezza nelle decisioni di pianificazione, i disturbi causati alla gestione aziendale, l’ansia e disagi dei membri degli organi direttivi di una società (cfr. Comingersoll c. Portogallo, ricorso n. 35382/97, sentenza del 6 aprile 2000). Un simile pregiudizio può constare di elementi soggettivi e oggettivi, e non si presta a quantificazione esatta. Il principio che si applica nelle richieste di equa soddisfazione è quello della restitutio in integrum: secondo il quale va ripristinata in capo al ricorrente la medesima situazione nella quale questi si sarebbe trovato qualora la violazione non si fosse verificata. Questo principio è enunciato nelle istruzioni pratiche. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, la Corte procederà a effettuare una valutazione in via equitativa. L’avvocato dovrà, quindi, valutare oggettivamente il compenso richiesto a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, ma deve essere consapevole che, anche quando il calcolo sia giustificato da documentazione che lo supporta, la Corte può concedere un importo inferiore alla somma richiesta. Quando non è stata presentata alcuna richiesta di equa soddisfazione, la Corte non accorderà alcun ristoro. Il risarcimento per danno non patrimoniale è esente da imposte. Viceversa, il risarcimento per danno pecuniario può essere soggetto a tassazione. Il ristoro per costi e spese è esente da tasse per il ricorrente, ma gli onorari ricevuti dagli avvocati possono essere soggetti a tassazione.

24. I costi e le spese possono essere rimborsati?

Il risarcimento per i costi e le spese è inoltre affrontato nelle istruzioni pratiche pubblicate dal Presidente della Corte. Tale risarcimento, che la Corte può decidere di accordare, è calcolato e corrisposto in Euro. Può includere i costi per l’assistenza legale, così come le spese legali, quali ad esempio le spese di iscrizione a ruolo. La Corte può ordinare il rimborso dei costi e delle spese sostenute dal ricorrente nel cercare di prevenire una violazione o di ottenere il risarcimento, sia nei procedimenti interni sia nel procedimento dinanzi alla Corte. Come stabilito nelle istruzioni pratiche, nel calcolare il rimborso per costi e spese la Corte è guidata da tre principi fondamentali. Le richieste saranno accolte solo ove i costi e le spese siano stati effettivamente sostenuti, ove siano stati necessari a impedire la violazione o a porvi rimedio, e qualora siano ragionevoli nel quantum e pienamente supportate da prove. Per quanto riguarda gli onorari degli avvocati, il ricorrente deve dimostrare che questi siano stati pagati o che gli stessi avrebbero dovuto esser corrisposti conformemente a quanto disposto per legge. La Corte ha un potere discrezionale in merito al rimborso degli onorari degli avvocati; ciò spesso determina una corresponsione inferiore rispetto a quella richiesto dal ricorrente, anche nel caso in cui le richieste siano provate e supportate da fatture o parcelle. La Corte non è vincolata dalla normativa interna per il calcolo degli onorari degli avvocati. È necessario presentare alla Corte le parcelle dettagliate e le fatture. La Corte non disporrà il rimborso delle somme versate da un ricorrente in relazione ai procedimenti nazionali che non abbiano alcun legame con la violazione accertata. Alla luce di quanto sopra, gli avvocati non dovrebbero essere sorpresi del fatto che la Corte riduca frequentemente i rimborsi corrisposti a tale titolo, anche qualora la domanda appaia fondata. Il pagamento del risarcimento di costi e spese accordato dalla Corte può essere effettuato direttamente sul conto bancario del ricorrente o su quello del suo avvocato, a seconda delle istruzioni inviate alla cancelleria della Corte.

25. Quando e in che modo si svolgono le udienze dinanzi alla Corte?

Le udienze hanno luogo solo in circostanze eccezionali. Nella maggior parte dei casi non vengono tenute udienze poiché i procedimenti dinanzi alla Corte sono condotti principalmente per iscritto. Tuttavia, in determinati casi tali udienze hanno luogo. Esse sono obbligatorie nei giudizi dinanzi alla Grande Camera. Gli articoli dal 63 al 70 del Regolamento della Corte illustrano le modalità con le quali tali udienze debbono svolgersi. In via di principio, le udienze sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste nelle summenzionate norme. Normalmente, le udienze hanno una durata di due ore. Non vi è alcun obbligo per il ricorrente di comparire di persona. Viene fornita una traduzione simultanea in francese e in inglese ma, previo il permesso della Corte, gli avvocati possono anche usare la lingua ufficiale di uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.27 26 Gli scritti o gli appunti ai quali si farà riferimento devono essere ricevuti dalla cancelleria non più tardi di 24 ore prima dell’udienza, di modo che questi possano essere trasmessi agli interpreti. Tali scritti non dovranno, tuttavia, essere seguiti alla lettera durante l’udienza. Non è prevista la possibilità di presentare commenti per iscritto durante le udienze, salvo che ciò non venga richiesto dalla Corte. La durata delle udienze è determinata dal Presidente, come concordato antecedentemente all’udienza. A ciascuna delle parti sono normalmente concessi fino a 30 minuti, e a entrambe vengono solitamente concessi ulteriori 10 minuti per la replica. Solitamente, vi è un’interruzione dell’udienza a seguito dell’esposizione delle parti e di ciascuna delle domande poste dai membri della Camera, di modo che agli avvocati abbiano il tempo di elaborare le proprie risposte. Agli avvocati non è imposto l’obbligo di indossare la toga ma possono farlo qualora lo desiderino. Le spese di viaggio del/dei ricorrente/i vengono rimborsate qualora la Corte condanni il Governo convenuto. Tutte le udienze sono registrate e possono essere riprodotte sia in diretta che successivamente.

26. È possibile chiedere che un caso venga rinviato alla Grande Camera, e se sì, in che modo?

Ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione, le richieste di rinvio alla Grande Camera sono analizzate da un collegio di cinque giudici della Grande Camera. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla sentenza della Camera. Le richieste saranno accolte solo ove il caso presenti almeno un aspetto di eccezionalità. Nel considerare le richieste di rinvio, il collegio valuta la sussistenza di requisiti previsti dall’art. 43, co. 2. Le decisioni della Camera in merito all’irricevibilità di un ricorso, l’apprezzamento dei fatti da parte della stessa e l’applicazione di una giurisprudenza consolidata, non possono essere oggetto di una richiesta di rinvio alla Grande Camera. Tra il 1 Novembre 1998 – quando il Protocollo n. 11 è entrato in vigore – e ottobre 2011, il collegio ha analizzato 2.129 richieste di rinvio. Di queste, soltanto 110 sono state accettate e hanno comportato il rinvio del caso alla Grande Camera. (cfr. “La prassi generale seguita dal collegio della Grande Camera nel decidere in merito alle richieste di rinvio a norma dell’articolo 43 della Convenzione”, pubblicato dalla Corte nell’ottobre 2011). https://www. echr.coe.int/Documents/Note_GC_ITA.pdf

27. È possibile per i ricorrenti ottenere il gratuito patrocinio nei procedimenti dinanzi alla Corte?

La Corte non offre il gratuito patrocinio nella fase iniziale del procedimento. Viceversa, nelle eventuali ulteriori fasi del procedimento, successivamente alla decisione della Corte di comunicare un ricorso al governo convenuto al fine di ottenere le osservazioni scritte dello stesso, i ricorrenti possono ottenere il gratuito patrocinio qualora non dispongano delle risorse economiche per assumere un avvocato e la Corte ritenga che sia necessario concedere tale patrocinio ai fini della buona conduzione della causa. Gli articoli dal 100 al 105 del Regolamento della Corte stabiliscono le modalità di tale patrocinio. Il presidente della Camera può concedere il gratuito patrocinio solo dopo che il governo 28 29 convenuto abbia presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla ricevibilità del ricorso. Il ricorrente deve compilare una dichiarazione, certificata dalle autorità interne autorizzate, che indichi le sue risorse, il suo capitale e gli impegni economici nei confronti delle persone a carico, o ogni altro obbligo finanziario. Il presidente della Camera può invitare il Governo convenuto a presentare osservazioni in merito alla richiesta di patrocinio gratuito. Il cancelliere informa le parti in merito alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio. Il cancelliere determina la tariffa degli onorari da versare e l’importo di eventuali ulteriori pagamenti per coprire le spese di trasferta e di soggiorno, così come le altre spese sostenute dal ricorrente. Va osservato che l’importo stanziato a titolo di gratuito patrocinio è esiguo e rappresenta solo un contributo alle spese legali. Qualsiasi importo ricevuto ai fini del gratuito patrocinio viene successivamente detratto dall’eventuale rimborso disposto a titolo di equa soddisfazione dei costi e delle spese.

28. È possibile ottenere una composizione amichevole delle controversie portate dinanzi alla Corte?

L’articolo 62 del Regolamento della Corte stabilisce le condizioni per il raggiungimento di un accordo fra il ricorrente e lo Stato convenuto ai fini della composizione della controversia. La Corte incoraggia sempre le parti a raggiungere una composizione amichevole. Le trattative per la composizione amichevole sono confidenziali e possono tradursi nel versamento di una somma di denaro, qualora la Corte ritenga che il rispetto dei diritti umani non giustifichi il prosieguo dell’esame del ricorso. Gli avvocati svolgono un ruolo fondamentale nelle trattative per la composizione amichevole. Essi dovrebbero essere in grado di consigliare i loro clienti relativamente all’accettazione dell’accordo di composizione amichevole della controversia, soprattutto per quanto riguarda l’entità di eventuali offerte presentate dal governo convenuto.

29. Cos’è una dichiarazione unilaterale?

Quando non si raggiunge un accordo sulla composizione amichevole della controversia, il governo convenuto può presentare una dichiarazione unilaterale alla Corte ai sensi dell’articolo 62A del Regolamento. Con tale dichiarazione, il governo convenuto riconosce che vi è stata una violazione della Convenzione e s’impegna a fornire al ricorrente un’adeguata riparazione. Solitamente, una dichiarazione unilaterale è presentata successivamente al fallimento delle trattative per la composizione amichevole di una controversia e può essere proposta nella fase del procedimento che riguarda l’equa soddisfazione. La presentazione di una dichiarazione unilaterale è pubblica (al contrario delle trattative per la composizione amichevole che sono, invece, riservate).

30. Quali pubblicazioni della Corte è utile consultare?

Il sito web della Corte EDU mette a disposizione numerose pubblicazioni che possono interessare gli avvocati per quanto riguarda la formulazione di un ricorso nonché i procedimenti dinanzi ai giudici interni.

a) Nota informativa sulla giurisprudenza

Questa pubblicazione mensile contiene una sintesi dei casi (sentenze, decisioni sull’irricevibilità, casi comunicati e casi pendenti dinanzi alla Grande Camera) considerati di particolare interesse. Ogni sintesi ha un’epigrafe ed è classificata in ragione agli articoli della Convenzione ai quali il caso fa riferimento, nonché sulla base di parole chiave. La nota informativa sulla giurisprudenza fornisce anche notizie in merito alla Corte e alle pubblicazioni della stessa.

b) Guida pratica sulla ricevibilità

Questa guida pratica sui criteri di ricevibilità è principalmente indirizzata ad avvocati che intendono introdurre un ricorso dinanzi alla Corte. Enuncia le condizioni per la ricevibilità di un ricorso.

c) I rapporti di ricerca sulla giurisprudenza della Corte

I rapporti di ricerca sono preparati dalla Divisione per la ricerca della Corte. Non sono vincolanti per la Corte e riguardano la giurisprudenza rilevante tanto per i casi pendenti, quanto per i casi già decisi.

d) Schede informative, guide e relazioni giurisprudenziali

Il servizio stampa della Corte redige delle schede informative tematiche sulla giurisprudenza della Corte e sui casi pendenti. Vi sono anche guide e rapporti di ricerca sulla giurisprudenza della Corte.

e) Pubblicazioni in collaborazione fra la Corte EDU e la FRA

• Manuale di diritto europeo in materia di non discriminazione Questo manuale, pubblicato nel 2010 in collaborazione tra la Corte EDU e l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), è la prima guida esauriente sulla normativa europea in materia di non discriminazione. Esso comprende la giurisprudenza della Corte rilevante in tale settore ed esamina il contesto, le diverse tipologie di discriminazione e le potenziali difese alle stesse e la portata della normativa europea con riferimento ai soggetti e alle categorie tutelate (orientamenti sessuali, disabilità, età, razza, nazionalità, ecc.). La giurisprudenza riportata nel manuale riguarda il periodo compreso fra luglio e dicembre 2011.

• Manuale di diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione Questo manuale, la seconda pubblicazione in collaborazione fra la Corte EDU e la FRA, è la prima guida esauriente sulla normativa europea in materia di asilo, frontiere e immigrazione. Si concentra, in particolar modo, sulla normativa che è rilevante per gli extra-comunitari che si trovano in Europa e copre una vasta gamma di argomenti, incluso l’accesso alle procedure di asilo, le deportazioni forzate, la detenzione e le restrizioni alla libertà di movimento.

• Manuale di diritto europeo in materia di protezione dei dati personali Questo manuale, che funge da fonte di riferimento primaria, è volto a diffondere e migliorare le conoscenze in ambito di protezione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa. È progettato per professionisti nel settore legale non specializzati, giudici, autorità nazionali per la protezione dei dati e altri soggetti che operano nel settore della protezione dei dati personali.

f) La biblioteca della Corte

Istituita nel 1966, la biblioteca contiene una vasta collezione di letteratura in materia di diritti umani. È possibile accedere alle risorse della biblioteca previo appuntamento.

g) Il database HUDOC disponibile sul sito della Corte https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c=eng

Il database HUDOC permette l’accesso alla giurisprudenza della Corte, della Commissione Europea per i Diritti Umani e del Comitato dei Ministri. Le questioni giuridiche poste da ciascun ricorso sono riassunte in una lista di parole chiave. Tali parole chiave sono scelte fra una serie di termini tratti dal testo della Convenzione e dei successivi Protocolli.

h) Il programma HELP (cfr. domanda14)

3. Contenuto ed esecuzione delle sentenze della Corte EDU in caso di ricorsi individuali e ricorsi avverso tali sentenze

31. È possibile impugnare le sentenze della Corte EDU?

Le decisioni in merito all’irricevibilità e le sentenze emanate dai Comitati o dalla Grande Camera non possono essere impugnate. Ad ogni modo, se una Camera ha emesso una sentenza, le parti possono chiedere che il caso sia rinviato alla Grande Camera affinché questa lo riesamini. Tale riesame ha carattere eccezionale (cfr. domanda 26).

32. Qual è il contenuto principale delle sentenze della Corte EDU?

Nelle proprie sentenze, la Corte EDU si pronuncia sulla condotta dello Stato convenuto stabilendo se vi è stata o meno una violazione e, in caso affermativo, indica quali articoli della Convenzione o dei Protocolli sono stati violati. Quando un ricorrente ha presentato richiesta di equa soddisfazione, la Corte EDU si pronuncia anche in merito a tale questione stabilendo se questi abbia diritto o meno a ricevere una forma di riparazione da parte dello Stato convenuto (solitamente una somma di denaro).

33. Cos’altro possono contenere le sentenze della Corte EDU?

In caso di violazioni sistemiche, tipicamente di natura legislativa, la Corte EDU può disporre che lo Stato convenuto emani, modifichi o abroghi una determinata normativa interna. In casi eccezionali, la Corte può fissare una scadenza per tale operazione. Quando legiferano, gli Stati sono vincolati dall’interpretazione della Convenzione dettata dalla Corte EDU, fatto salvo per il margine di apprezzamento loro concesso. Sempre eccezionalmente, la Corte EDU può disporre che uno Stato adotti determinate misure quali la cessazione della detenzione di un ricorrente o riconosca il diritto di un ricorrente a incontrare il minore del quale non ha la custodia. La Corte non è competente in merito alla cassazione di una sentenza dei giudici interni o all’abrogazione di una legge statale (cfr, domanda 36).

34. Cos’è una sentenza pilota?

La procedura della sentenza pilota si attiva quando la Corte riceve un numero significativo di ricorsi relativamente al medesimo caso, o quando i fatti di un ricorso rivelano l’esistenza di un problema strutturale o sistemico o di altre disfunzioni dello Stato convenuto, che potrebbero generare ulteriori ricorsi. La Corte può quindi selezionare uno o più ricorsi fra quelli da trattare in via prioritaria e rinviare l’esame dei rimanenti casi omogenei. Quando la Corte tratta i casi prioritari, essa cerca di trovare una soluzione che vada oltre il particolare caso in esame, così da poter riguardare più in generale tutti i casi omogenei che sollevano la medesima questione. Nel pronunciare le sentenze pilota, la Corte EDU dispone che lo Stato convenuto adegui la propria normativa interna ai dettami della Convenzione di modo che a tutti gli altri ricorrenti, attuali o potenziali, sia garantita giustizia. Qualora lo Stato non adotti adeguate misure, la Corte EDU lo condannerà in tutti i ricorsi dei quali aveva precedentemente disposto il rinvio. Durante la procedura delle sentenze pilota la Corte può decidere, in qualsiasi momento, di esaminare uno dei casi omogenei precedentemente rinviati qualora ciò sia nell’interesse della corretta amministrazione della giustizia. Se le parti di un caso pilota giungono a una composizione amichevole della loro controversia, tale accordo deve includere una dichiarazione dello Stato in merito all’attuazione delle misure generali indicate nella sentenza pilota, la quale specifichi la riparazione da accordare agli altri ricorrenti, attuali o potenziali.

35. Come s’instaura la procedura della sentenza pilota?

La Corte EDU decide ex officio se instaurare o meno la procedura della sentenza pilota. In ogni caso, un avvocato può presentare istanza alla Corte EDU affinché adotti una sentenza pilota, qualora il caso del ricorrente da lui assistito sia rappresentativo di una moltitudine di altri casi generati dal medesimo problema dell’ordinamento interno.

36. La Corte EDU può privare di efficacia le leggi interne o le decisioni dei giudici nazionali adottate in violazione della Convenzione?

No. La Corte EDU può soltanto affermare che certe azioni, omissioni, leggi o decisioni giudiziali di uno Stato violano la Convenzione. Essa non può privare di efficacia o annullare tali atti. Ad ogni modo, gli Stati sono vincolati dalle conclusioni della Corte EDU, nella misura in cui viene loro richiesto di assicurare, da un lato, che si ponga fine alle violazioni della Convenzione in corso e, dall’altro, che tali violazioni non si verifichino nel futuro.

37. Chi è responsabile per l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU?

Responsabile per l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU è lo Stato convenuto. Nel dare attuazione a tali sentenze, agli Stati è riconosciuto un certo margine di apprezzamento, a meno che la Corte non abbia disposto misure o azioni specifiche. In ogni caso, gli Stati sono tenuti a porre fine alle violazioni della Convenzione in corso e a impedire che le stesse si verifichino nuovamente in futuro (si veda «Esecuzione delle sentenze della Corte EDU» sul sito del Consiglio d’Europa).

38. Cosa deve fare uno Stato quando la Corte EDU conclude che una o più sentenze pronunciate dai giudici interni o determinati provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità nazionali violano la Convenzione?

Lo Stato membro deve garantire che la procedura, relativa a una sentenza interna definitiva o a un provvedimento amministrativo interno definitivo, possa essere riattivata qualora la violazione della Convenzione causata da tale decisione continui ad avere ripercussioni sul ricorrente, anche a seguito del ristoro disposto da una sentenza della Corte EDU. Molti Stati hanno già disposto regole procedurali per la riapertura di procedimenti amministrativi e giudiziari a seguito di sentenze di condanna della Corte EDU. Quando viene disposta la riapertura delle decisioni in merito all’emanazione di una sentenza o di un provvedimento amministrativo, i Tribunali nazionali e le altre autorità competenti devono conformarsi all’interpretazione della Convenzione dettata dalla Corte EDU. Se la violazione riguarda altri casi, allo Stato condannato viene richiesto di adottare misure generali per porre fine a tali violazioni, ad esempio riformando la propria normativa interna (cfr. domanda 30).

39. Quali azioni dovrà porre in essere uno Stato qualora la Corte EDU riscontri che legislazione domestica viola la Convenzione?

Lo Stato dovrà, anzitutto, considerare se la violazione della Convenzione possa essere evitata (nel caso di specie e in tutte le situazioni future) tramite un’interpretazione conforme alla Convenzione del diritto interno pertinente. Qualora il testo di legge non permetta quest’operazione ermeneutica, lo Stato deve riformare tale normativa alla luce della sentenza della Corte EDU.

40. Cosa deve fare uno Stato quando la Corte EDU concluda che la Costituzione dello stesso viola la Convenzione? 

Lo Stato dovrebbe emendare le relative disposizioni costituzionali, salvo che queste non possano essere interpretate in conformità con la Convenzione. Le leggi costituzionali nazionali devono essere conformi alla Convenzione indipendentemente dal rango che lo Stato in questione assegna a quest’ultima nella propria gerarchia delle fonti (ad esempio, indipendentemente dal fatto che lo Stato consideri la Convenzione superiore, pari livello o inferiore alla propria costituzione).

41. Chi si assicura che lo Stato dia attuazione alle sentenze della Corte EDU?

Il comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa supervisiona l’attuazione delle sentenze della Corte EDU.

42. Qual è l’approccio del Comitato dei Ministri in merito ai propri compiti di supervisione?

Il Comitato dei Ministri discute con lo Stato in questione e con il competente dipartimento del Consiglio d’Europa le modalità di esecuzione di una sentenza e le azioni da intraprendere affinché siano evitate ulteriori violazioni della Convenzione. A tal fine, possono anche venire indicate misure individuali. Il Comitato dei Ministri verificherà, poi, se tali misure sono state adottate e, in caso negativo, richiama lo Stato (per i casi in cui le difficoltà interpretative di una sentenza della Corte ne ostacolino l’esecuzione vedere la domanda 44).

43. Cosa si può fare se uno Stato non ottempera al proprio dovere di liquidare il risarcimento disposto?

L’avvocato deve riferire la questione al Comitato dei Ministri, il quale provvede a richiedere ufficialmente che lo Stato ottemperi al proprio dovere di pagare. Se tale richiesta non porta a un esito positivo, il Comitato dei Ministri, con la maggioranza di due terzi, può richiedere che la Corte EDU si pronunci in merito al rifiuto dello Stato in questione di eseguire una delle sue sentenze. Quest’opzione è stata introdotta nel 2010 dal Protocollo n. 14 ma, ad oggi, non è ancora stata impiegata.

44. Cosa si può fare se uno Stato non ha rimediato adeguatamente a una violazione della Convenzione o se l’esecuzione di una sentenza della Corte EDU è ostacolata da difficoltà interpretative in merito alla stessa?

Poiché gli Stati godono di un certo margine di apprezzamento in merito all’esecuzione delle sentenze della Corte EDU, la portata delle misure che uno Stato adotta può dipendere dall’interpretazione della sentenza. Quando vi è disaccordo fra il ricorrente e lo Stato convenuto relativamente all’interpretazione di una sentenza e alle conseguenze derivanti 46 47 45 della stessa, il ricorrente o il suo avvocato, entro un anno dalla pronuncia della sentenza, possono chiedere alla Corte EDU di fornirne l’interpretazione. Anche il Comitato dei Ministri, con decisione presa con una maggioranza di due terzi, può sottoporre alla Corte EDU una questione relativa all’interpretazione di una sentenza. Infatti, il diritto del Comitato dei Ministri di determinare se uno Stato ha dato attuazione o meno a una sentenza della Corte EDU si estende alla questione relativa all’adeguatezza e all’esaustività delle misure a tale proposito adottate.

45. Cosa si può fare se vi sono errori in un provvedimento o in una sentenza emanata dalla Corte?

La Corte può rettificare motu proprio o su richiesta della parte interessata, errori di trascrizione, di calcolo o altre inesattezze evidenti contenuti in un provvedimento o in una sentenza, a patto che tale richiesta sia presentata entro un mese dall’adozione del provvedimento o dalla pronuncia della sentenza. L’articolo 81 del Regolamento della Corte illustra la procedura da seguire per la correzione di eventuali errori contenuti in provvedimenti e sentenze.

46. È possibile per una delle parti chiedere la revisione di una sentenza?

L’articolo 80 del Regolamento della Corte illustra le circostanze nelle quali una delle parti può chiedere alla Corte la revisione di una sentenza in un caso sul quale si è già deciso. Una parte può esercitare tale facoltà qualora emerga un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto influenzare in modo decisivo l’esito di una causa già definita ma che, all’epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una delle parti.

47. È possibile che uno Stato si rifiuti di dare esecuzione ad una sentenza della Corte EDU sulla base del fatto che il giudice interno di ultima istanza o la Corte Costituzionale dello stesso sostenga che non sia intervenuta una violazione della legge costituzionale nazionale o della Convenzione?

Gli Stati sono tenuti a rispettare le sentenze in cui sono parti convenute; pertanto le loro Corti Costituzionali o Supreme sono vincolate dall’interpretazione della Convenzione dettata dalla Corte EDU, nonché dalle conclusioni della stessa in merito all’avvenuta violazione della Convenzione. In molti Stati la tutela dei diritti umani sancita dalla Convenzione va ben oltre quella disposta dalle costituzioni nazionali. Qualora la Corte EDU o le Corti Costituzionali o Supreme di uno Stato ritengano che la Costituzione di tale Stato viola la Convenzione (così come interpretata dalla Corte EDU), le Corti interne devono interpretare la Costituzione alla luce della Convenzione. Se e nella misura in cui ciò è possibile, lo Stato deve emendare la propria Costituzione per fare in modo che questa sia in linea con la Convenzione (così come interpretata dalla Corte EDU). Ciò deve avvenire anche quando la Costituzione nazionale di uno Stato è superiore alla Convenzione in base alla sua gerarchia delle fonti (cfr. domanda 40).

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La segnalazione dell’AVCP sulle direttive europee appalti https://www.giurdanella.it/2014/06/la-segnalazione-dellavcp-sulle-direttive-europee-appalti/ Thu, 05 Jun 2014 06:47:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23240 Chiesto a viva voce un recepimento delle direttive europee appalti con una "disciplina snella, essenziale, costituita da poche, chiare e stabili regole"

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Direttive europee appalti. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha formulato alcune osservazioni in merito alle tematiche strategiche ed ai profili innovativi contenuti nelle direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE  sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali  e n. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in vista del relativo recepimento.

La segnalazione arriva dopo l’audizione che l’Authority ha tenuto il 28 gennaio scorso (a cui aveva partecipato anche lo studio Giurdanella&Partners con due proposte sulla responsabilità solidale appalti e sul contributo unificato appalti).

Nella segnalazione, l’Avcp pone l’accento sulla semplificazione e snellimento delle procedure di aggiudicazione che impongono la creazione di alcuni importanti nuovi istituti e la revisione di altri già esistenti.

Altro obiettivo è facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici.

Importante ad avviso dell’Authority è  la concentrazione degli acquisti attraverso una riduzione del numero delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte per consentire l’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici,  ottenendo così economie di scala, attraverso prezzi e costi delle transazioni più bassi, nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti

In merito alle concessioni, l’Avcp segnala che si potrebbe optare per una soluzione che preveda la redazione di uno specifico testo normativo che disciplini, altresì, la fase della progettazione e programmazione nonché dell’esecuzione. Soluzione che sarebbe, peraltro, in piena sintonia con la misura contenute nel piano “Destinazione Italia”,  relativa allo sviluppo dei partenariati pubblico-privati (ppp) nel campo delle piccole e medie infrastrutture e che intende creare nell’ordinamento nazionale una disciplina speciale per il PPP, esterna al Codice dei contratti pubblici, composta da poche, chiare e stabili regole

In conclusione l’Autorità ritiene di porre in evidenza soprattutto la necessità di dar vita, in fase di recepimento, ad un corpus normativo che rechi una disciplina snella, essenziale, costituita da poche, chiare e stabili regole, sia in materia di appalti (ivi compresi i settori speciali) sia in materia di concessioni, attribuendo, nel contempo, un più ampio e specifico potere di regolazione all’Autorità, nei termini descritti in premessa.

Il testo integrale della segnalazione n. 3 del 21 maggio 2014

La proposta dello studio Giurdanella&Partners sul contributo unificato

La proposta dello studio Giurdanella&Partners sulla responsabilità solidale

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Direttive appalti. L’AVCP spiega come recepirle https://www.giurdanella.it/2014/05/direttive-appalti-lavcp-spiega-come-recepirle/ Thu, 29 May 2014 05:55:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23235 Il testo della segnalazione inviata al Parlamento ed al Governo in cui si auspica un recepimento "snello" delle nuove direttive appalti

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L’AVCP ha inviato al Parlamento ed al Governo, in virtù dei suoi poteri di segnalazione previsti dall’art. 6, comma 7, lettera f), del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006 n.  163), un apposito atto sulle modalità di recepimento in Italia delle nuove direttive europee sugli appalti pubblici.

L’Autorità auspica in particolare un “recepimento snello” delle direttive europee, osservando che:

“È opinione che il recepimento delle direttive possa costituire un importante punto di svolta nel modo in cui le pubbliche amministrazioni effettuano i propri acquisti. In tal senso si ritiene opportuno modificare l’attuale quadro normativo, prevedendo che nel recepimento delle direttive il legislatore si limiti ad individuare gli obiettivi che l’azione amministrativa deve conseguire, anche in conformità ai principi di cui all’art. 32, comma 1, lett. c), legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui ‘gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.

Di seguito, il testo della segnalazione.

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Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Atto di segnalazione n. 3 del 21 maggio 2014

Direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e n. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

 

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Sommario

I. Premessa
II. Direttiva appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e Direttiva utilities
1. Semplificazione
2. Orientamento alla qualità e all’innovazione
3. Favor per le piccole e medie imprese (PMI)
4. Tutela ambientale, sociale e del lavoro
5. Aggregazione della domanda: centralizzazione degli acquisti
III. Concessioni
1. Scopo della direttiva
2. Tratti distintivi della nuova disciplina
3. Recepimento: Codice delle concessioni
IV. Conclusioni

  

I. Premessa  

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità), nell’esercizio del potere di segnalazione al Governo ed al Parlamento di cui all’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (nel prosieguo, Codice), intende formulare alcune osservazioni in merito alle tematiche strategiche ed ai profili innovativi contenuti nelle direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici (nel prosieguo, direttiva Appalti), n. 2014/25/UE, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (nel prosieguo, direttiva Utilities) e n. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (nel prosieguo, direttiva Concessioni), in vista del relativo recepimento.
In seno alle direttive Appalti e Utilities emergono, in tutta evidenza, alcune fondamentali leve strategiche, essenzialmente riconducibili ai seguenti campi d’azione: maggiore semplificazione; maggiore incoraggiamento dell’orientamento alla qualità, all’innovazione, ivi compresa l’eco-innovazione; favor per le piccole e medie imprese (PMI); tutela ambientale, sociale e del lavoro, nell’ottica di assicurare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; maggiore impulso all’aggregazione della domanda, attraverso il potenziamento degli istituti di centralizzazione degli acquisti.
La direttiva Concessioni, dal canto suo, trae la sua ragion d’essere dalla necessità di superare la mancanza di certezza giuridica nel settore degli affidamenti delle concessioni che è alla base dei problemi e degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di un’effettiva concorrenza nel settore e di condizioni di parità tra gli operatori economici.
Senza entrare nel dettaglio delle disposizioni contenute nella direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, giova in questa sede evidenziare l’intendimento del legislatore comunitario di disciplinare l’istituto perseguendo le seguenti direttrici: certezza giuridica, pubblicità e trasparenza, snellezza e flessibilità procedurale, tutela giuridica. Come si evidenzierà nel prosieguo, con riferimento ad ognuna delle direttive di nuova emanazione, è possibile trarre spunti di riflessione sia in ordine al recepimento di alcuni fondamentali istituti, ovvero di alcune modifiche fondamentali apportate agli istituti preesistenti, sia in ordine al ruolo strategico che potrà svolgere l’Autorità nel nuovo contesto delineato dalle direttive de quibus.
Preme rimarcare, in via preliminare, che l’impianto complessivo delle nuove direttive, anche perché riconosce un ruolo centrale alle scelte delle amministrazioni aggiudicatrici, costituisce un approccio alla disciplina degli appalti e delle concessioni di tipo sostanzialmente diverso dal contesto normativo italiano, nel quale, mediante una regolamentazione molto puntuale, si è cercato di limitare la discrezionalità delle stazioni appaltanti, soprattutto in considerazione del condivisibile obiettivo di prevenire fenomeni di corruzione o di infiltrazioni criminali.
Per converso, una regolamentazione molto spinta ha prodotto forti incentivi al contenzioso, senza ottenere risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza; in proposito l’Autorità ha potuto constatare come spesso l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti venga rallentata dal contenzioso che origina dal presunto mancato rispetto di procedure puramente formali che possono non incidere sugli aspetti sostanziali dell’affidamento, con conseguente grave danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti alla e dalla pubblica amministrazione.
La scarsa efficienza che ne deriva per il sistema è testimoniata, tra l’altro, dai continui interventi che il legislatore si vede costretto ad effettuare sulla materia; interventi dovuti proprio alla eccessiva regolamentazione prodotta che necessita continuamente di essere modificata. Le continue modifiche normative, però, minano ulteriormente l’efficienza del sistema, in quanto, da un lato, la regolamentazione per via legislativa richiede tempi lunghi – sia per l’emanazione delle norme primarie che per il recepimento nella prassi – che potrebbero essere incompatibili con quelli necessari per risolvere i problemi del mercato e dall’altro, in quanto ciò impone continue modifiche nei comportamenti delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, irrigiditi dal rispetto di regole per la cui adozione di norma non vengono coinvolti.
È opinione, pertanto, che il recepimento delle direttive possa costituire un importante punto di svolta nel modo in cui le pubbliche amministrazioni effettuano i propri acquisti. In tal senso si ritiene opportuno modificare l’attuale quadro normativo, prevedendo che nel recepimento delle direttive il legislatore si limiti ad individuare gli obiettivi che l’azione amministrativa deve conseguire, anche in conformità ai principi di cui all’art. 32, comma 1, lett. c), legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui “gli atti di recepimento di direttive dell’Unione  europea  non possono prevedere l’introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
Nel contempo, quale risvolto di un recepimento snello, dovrebbe essere rafforzata la funzione di regolazione dell’Autorità nel senso indicato dall’art. 83, par. 4 della direttiva Appalti, secondo cui gli Stati Membri sono tenuti a provvedere: “a) che siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia, e b) che sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto”.
Le suddette funzioni (di assistenza e sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli operatori economici) sono, peraltro, già esercitate dall’Autorità attraverso i propri atti di Determinazione, oltre che attraverso le Deliberazioni di carattere generale, i Comunicati, secondo quanto prescritto dall’art. 8, comma 5 del Codice nonché attraverso i pareri di precontenzioso di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del Codice ed i Bandi-tipo di cui all’art. 64, comma 4-bis del medesimo Codice.
Tale funzione regolatoria dell’Autorità – svolta attraverso la soft regulation, che è più flessibile e, quindi, più facilmente adattabile alle esigenze del mercato e ai cambiamenti che si verificano nello stesso – potrebbe costituire, pertanto, l’asse portante nell’architettura di sistema di una disciplina snella ed essenziale attraverso cui dare recepimento alle direttive in materia di appalti e concessioni.
L’Autorità, infatti, ha già una serie di competenze che, se opportunamente sviluppate, potrebbero costituire strumenti essenziali per un efficientamento del mercato, sia sotto l’aspetto della soft regulation – le Determinazioni costantemente emanate dall’Autorità, che nel frattempo si è dotata anche di uno specifico Regolamento AIR, sono ormai comunemente citate e seguite sia nella prassi che dalla giurisprudenza amministrativa, ed analoga considerazione può essere fatta per i pareri di precontenzioso, – sia sotto il profilo di un costante e generale rilevamento delle disfunzioni di mercato, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa, effettuabile tramite l’uso delle banche dati a disposizione dell’Autorità: si pensi alla Banca dati nazionale dei contrati pubblici (BDNCP) – nonché ai vantaggi che derivano dall’ulteriore implementazione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti operata dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – e soprattutto alle potenzialità del sistema AVCPass, che non appena sarà pienamente operativo, consentirà di acquisire una mole di informazioni di rilevante interesse su tutti gli operatori economici di settore.
In altri termini, l’Autorità è già oggi in grado, da un lato, di fornire indicazioni per orientare il mercato ex ante e, dall’altro, di vigilarne i comportamenti ex post, anche tramite l’elaborazione dei dati contenuti nella BDNCP. In tale contesto l’Autorità è, evidentemente, l’organismo di riferimento più qualificato ed idoneo ad assolvere al ruolo di garante del controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici, potendo esercitare i compiti di vigilanza (referto)su violazioni specifiche o problemi sistemici (art. 83, par. 2, comma 2), di segnalazione alla Commissione delle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti (art. 83, par. 3, comma 2) nonché quello di raccolta dei dati di cui alla Relazione prevista dall’art. 84 (secondo quanto espressamente previsto al par. 3 del medesimo articolo) della direttiva Appalti. Queste ultime funzioni di raccolta dei dati relativi agli affidamenti pubblici sono, peraltro, già ampiamente svolte tramite l’azione dell’Osservatorio dei contratti pubblici. Con specifico riferimento alle attività di vigilanza, poi, che la direttiva prescrive, giova evidenziare come si tratti di compiti e funzioni già svolti ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. a), b), c), e), h), ma, soprattutto, dell’art. 6, comma 13 del Codice dei contratti.
L’Autorità potrebbe, altresì, essere chiamata a svolgere la funzione di “… punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici”, così come previsto dal medesimo art. 83, par. 5, come peraltro, già avviene attraverso la sua partecipazione al Public Procurement Network (PPN).
È evidente che le funzioni di vigilanza e regolazione, di gestione della Banca dati e di definizione dei costi standard(si pensi alla recente competenza attribuita dall’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, in tema di prezzi di riferimento di beni e servizi), alla luce delle direttive di recente emanazione, dovrebbero essere potenziate in capo all’Autorità, da individuarsi quale unico punto di riferimento, dotato della massima expertise in materia, per l’applicazione della normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, unitariamente considerati.
Ciò soprattutto nell’ottica di realizzare un’efficiente ed efficace azione su tutto il sistema degli appalti – che non contempla solo i lavori ma anche i servizi e le forniture –, attraverso lo svolgimento sinergico delle diverse funzioni sopra menzionate.
Ciò premesso, con l’intento di fornire un primo contributo all’attività di recepimento delle direttive di nuova emanazione, si ritiene utile porre in luce alcuni aspetti peculiari della nuova disciplina in ordine alle tematiche di seguito illustrate.

II. Direttiva appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e Direttiva utilities  

1. Semplificazione  

Nell’ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure di aggiudicazione si pongono alcuni importanti nuovi istituti e la revisione di altri già esistenti.
Ci si riferisce, innanzitutto, al nuovo impulso dato alle comunicazioni elettroniche (art. 22 dir. Appalti e 40 dir. Utilities), espressione di una forte volontà del legislatore comunitario di creare un sistema tendenzialmente basato sulla massima semplificazione, sull’immediatezza, sulla sicurezza e sulla standardizzazione dei processi comunicativo-informativi che involga anche la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione. Ne deriva un quadro in seno al quale l’utilizzo di mezzi elettronici costituisce la regola, cui fanno eccezione casi specificamente disciplinati.
In tale quadro si inserisce, altresì, l’utilizzo dei cataloghi elettronici (art. 36 dir. Appalti e art. 54 dir. Utilities) in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, ciò che consente un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica, soprattutto in termini di risparmi di tempo e denaro. Il recepimento di tali disposizioni, stante anche la previsione di un ampio lasso di tempo per provvedervi (art. 90 dir. Appalti e 106 dir. Utilities), necessita di una forte opera di sensibilizzazione delle diverse stazioni appaltanti e degli operatori, anche attraverso l’adozione di misure graduali volte a favorire ed incentivare il processo di informatizzazione, già in atto, per quanto riguarda la verifica dei requisiti, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’art. 6-bis del Codice.
Il ruolo di quest’ultima acquista un’indubbia rilevanza strategica anche nel contesto comunitario, alla luce dello spirito che informa le nuove direttive, soprattutto se si ha riguardo alle previsioni concernenti il sistema elettronico e-Certis (art. 61 dir. Appalti), il cui scopo è agevolare lo scambio di certificati e altri documenti probatori, spesso richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici dei diversi Stati membri (in proposito si rimarca il dichiarato intento di rendere tale sistema obbligatorio in una fase successiva, v. cons. 87 nonché combinato disposto degli artt. 61, par. 2 e 90, par. 5, dir. Appalti).
Il ruolo centrale della BDNCP acquista ancor più rilevanza se si ha riguardo, altresì, alla disciplina del documento di gara unico europeo (DGUE) (art. 59 dir. Appalti), fornito esclusivamente in forma elettronica, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dal comma 5, del richiamato art. 59, a tenore del quale “In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora e sempre che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company Dossier), un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione”. Il DGUE comporta una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori, anche in termini di minori oneri economici. In tale contesto normativo la BDNCP rappresenta il fulcro di una leva particolarmente vantaggiosa per la rimozione del peso burocratico degli adempimenti posti a carico degli operatori economici e delle stazioni appaltanti e si pone in perfetta sintonia con gli obiettivi di semplificazione della direttiva Appalti, costituendo, di fatto, un’anticipata realizzazione di quanto enucleato dal cons. 85 della medesima direttiva, che pone in capo alla Commissione l’obiettivo di rafforzare gli strumenti che offrono accesso ai fascicoli d’impresa virtuali, o mezzi per facilitare l’interoperabilità tra banche dati. A tale riguardo, anche nell’ottica di eventuali, future razionalizzazioni delle diverse banche dati, si ritiene necessario mantenere, in fase di recepimento, la centralità della BDNCP nel quadro della complessiva disciplina dettata in materia di appalti pubblici e di concessioni, garantendo, altresì, il ruolo assegnato all’Autorità nella complessiva gestione, giuridica e tecnica, della medesima.
Nel senso di una più agevole gestione delle attività relative sia alla “preparazione” che allo “svolgimento” dell’appalto, si pone, altresì, il nuovo istituto delle “consultazioni preliminari di mercato” (art. 40 dir. Appalti, art. 58 dir. Utilities). Esso costituisce una forma nuova di flessibilizzazione procedurale e sostanziale, attraverso la quale è espressamente prevista la possibilità di richiedere consulenze oltre che ad esperti anche ad autorità indipendenti. A tal fine è da ritenersi preminente il ruolo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, cui, nel recepimento delle norme richiamate potrà essere affidato un coinvolgimento preventivo rispetto all’indizione di specifiche procedure di gara – sulla falsariga di quello attualmente previsto dall’art. 69 del Codice (limitato alle condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell’invito) – in modo da estenderlo all’intero ciclo dell’appalto. Ciò potrebbe rivelarsi di grande utilità ai fini della riduzione del contenzioso in fase di gara, spesso originato dalla carenza di conoscenze adeguate per una corretta impostazione e definizione del disegno d’asta da parte delle stazioni appaltanti.
Nel quadro complessivo della definizione di procedure meno rigide un ruolo centrale deve essere riconosciuto anche alla nuova disciplina del soccorso istruttorio (art. 56, par. 3 dir. Appalti), laddove si consente alle amministrazioni aggiudicatrici, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la direttiva, di richiedere agli operatori economici interessati, non solo di chiarire e completare le informazioni o la documentazione presentata, ma anche di presentare e integrare documenti mancanti, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza. Si auspica che la legislazione nazionale, in fase di recepimento, venga orientata in quest’ultimo senso, con l’evidente beneficio che ne potrà derivare al maggiore effetto deflattivo che l’istituto svolge sul contenzioso. Anche in tal caso un ruolo centrale, nella definizione esatta dei documenti e delle informazioni suscettibili di soccorso istruttorio potrebbe essere affidato all’Autorità, in sede di redazione dei Bandi-tipo (art. 64, comma 4-bis, del Codice).
Infine, ma certamente non da ultimo, merita particolare attenzione la disposizione secondo cui nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64 dir. Appalti. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice, da verificare solo per l’aggiudicatario. Gli Stati membri possono escludere o limitare l’uso della procedura appena descritta per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche (art. 56, par. 2, commi 1 e 2, dir. Appalti; art. 76, par. 7, commi 1 e 2, dir. Utilities).
Riguardo all’esercizio del potere riconosciuto agli Stati membri, preme evidenziare che nell’ordinamento italiano la verifica dei requisiti generali (ex art. 38 del Codice) avviene sui concorrenti o mediante campionatura o sulla totalità degli stessi; il sistema è posto, in relazione a molte delle cause di esclusione contemplate dal Codice, a presidio della tutela di interessi che l’ordinamento considera irrinunciabili (si pensi alla regolarità contributiva e fiscale per es.). Le verifiche cui sono sottoposti i concorrenti, infatti, fungono da deterrente al rispetto di norme, in molti casi, poste a tutela di specifici interessi che prescindono dal singolo appalto.
Diverso è il caso della verifica dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari (disposta ex art. 48 ed effettuata con una procedura di sorteggio, oltre che sul primo e sul secondo classificato). Anche in questa ipotesi, tuttavia, le sanzioni applicabili ex art. 48 costituiscono un forte deterrente alla partecipazione a gare d’appalto di soggetti privi di idoneità tecnica ed economica che, se ammessi, falserebbero anche il libero gioco della concorrenza.  È evidente che l’ammissione della procedura in parola, con opportune limitazioni soggettive e oggettive (vale a dire solo per i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) potrebbe rappresentare una semplificazione a vantaggio soprattutto delle PMI (alla stessa stregua di quanto già previsto dal comma 4 dell’art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180).

2. Orientamento alla qualità e all’innovazione.  

L’obiettivo di incoraggiare maggiormente la qualità negli appalti passa, innanzitutto, per l’attribuzione di un ruolo centrale al criterio di aggiudicazione attualmente noto come “offerta economicamente più vantaggiosa” che risulta nettamente privilegiato (il cons. 89 della dir. Appalti parla di “concetto prioritario”) e diversamente denominato, vale a dire criterio del “miglior rapporto qualità/prezzo”. Nelle nuove direttive l’offerta economicamente più vantaggiosa è il criterio generale di aggiudicazione dell’appalto, ma secondo un diverso approccio prezzo/qualità “sulla base delprezzo o del costo, seguendo un approccio costo‐efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’art. 68 [ma che] può includere [anche] il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base dei criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali”; l’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (art. 67, par. 2, dir. Appalti e 82, par. 2, dir. Utilities).
Il legislatore comunitario ritiene che gli enti aggiudicatori dovrebbero essere incoraggiati a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità (cons. 92 dir. Appalti, cons. 97 dir. Utilities), e dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato (cons. 90 dir. Appalti, cons. 95 dir. Utilities).
La qualità dovrebbe essere, in ogni caso, suscettibile di valutazione sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione, qualora disposizioni nazionali determinino la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture. In tal caso si dovrebbero prendere in considerazione, per es. le condizioni di consegna e di pagamento ovvero aspetti legati al servizio post-vendita nonché o aspetti ambientali o sociali (cons. 93 dir. Appalti, cons. 98 dir Utilities).
Ne deriva che il criterio del massimo ribasso non è abolito formalmente, dal momento che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia (cons. 90 dir. Appalti, cons. 95 dir. Utilities), ma il suo utilizzo, in seno alle nuove direttive, ne risulta drasticamente ridimensionato.
In sostanza l’unico criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che contiene sempre un riferimento al prezzo o al costo (ma anche nel caso in cui sia utilizzato come unico elemento di valutazione quest’ultimo, deve essere seguito un approccio costo/efficacia nella valutazione) e che, di regola, è accompagnato da altri elementi di valutazione che attengono alla qualità e consentono un esame delle offerte sulla base di un rapporto prezzo/qualità.
Orbene, in tale nuovo contesto normativo, in fase di recepimento, non potrà non tenersi conto di questo nuovo approccio costo/efficacia, che andrà opportunamente valorizzato in sede di disciplina dei criteri d’aggiudicazione.
Si dovrà tener conto, altresì, dei rischi insiti nella completa abolizione del criterio del prezzo più basso (trattandosi di disposizione a recepimento facoltativo). Se è vero, infatti, che quest’ultimo costituisce il criterio che più di ogni altro consente il buon esito di eventuali accordi collusivi tra operatori, nella singola gara, è altrettanto vero che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (secondo la vecchia dizione) espone al maggior rischio di accordi illeciti tra operatori e stazioni appaltanti e ne assicura il buon esito. Da tale ultima considerazione non si potrà prescindere per una corretta valutazione dei risvolti negativi insiti nell’eventuale recepimento del divieto assoluto di utilizzare il criterio del prezzo più basso.
La centralità conferita alla qualità della prestazione involge anche la classica distinzione tra criteri soggettivi di selezione dei concorrenti e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, tant’è che “qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell’esecuzione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta” (cons. 94 dir. Appalti, cons. 99 dir. Utilities e rispettivamente art. 67, par. 2, lett. b) e 82, par. 2, lett. b).
Un ruolo fondamentale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale è attribuito anche all’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi; ciò che contribuisce ad ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società, ed a promuovere, in tal modo, una crescita economica sostenibile (cons. 47 dir. Appalti, cons. 57 dir. Utilities). A tal fine importanza fondamentale è attribuita ai partenariati per l’innovazione (art. 31 dir. Appalti, art. 49 dir. Utilities), in ordine ai quali è stabilito che “gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a partenariati per l’innovazione [e al dialogo competitivo] come disposto dalla presente direttiva” (art. 26, par. 3, dir. Appalti, art. 44, par. 3, dir. Utilities), non residuando, quindi, spazio alcuno per una facoltà di veto, contrariamente a quanto era previsto dall’art. 29, comma 1, dalla direttiva n. 18/2004 per l’adottabilità del dialogo competitivo, accordata agli Stati membri in termini di possibilità. Lo scopo precipuo del partenariato per l’innovazione è sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi per il successivo acquisto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partecipanti, senza bisogno di una procedura d’appalto distinta per l’acquisto.
In considerazione dell’importanza dell’innovazione, le direttive prevedono che occorra incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a consentire varianti, in sede di offerta, quanto più possibile; con tale finalità le disposizioni che recano la relativa disciplina non si limitano ad attribuire la facoltà, alle stazioni appaltanti, di autorizzarle ma anche di esigerle, richiederle, con la sola condizione che le amministrazioni aggiudicatrici menzionino nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione (art. 45 dir. Appalti, art. 64 dir. Utilities). Anche in tal caso, la scelta è integralmente rimessa alle amministrazioni aggiudicatrici, cui le dispozioni richiamate riconoscono direttamente la facoltà di autorizzare e/o esigere varianti in sede di offerta. Si auspica, pertanto, che il recepimento delle disposizioni appena richiamate avvenga in perfetta sintonia con laratio sottesa alle medesime, riconoscendo alle amministrazioni aggiudicatrici la libera e piena facoltà di scelta circa l’utilizzo dei citati istituti.

3. Favor per le piccole e medie imprese (PMI)  

Facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici è obiettivo che vede la sua realizzazione attraverso specifiche previsioni contenute nelle direttive Appalti e Utilities.
A tal fine e per rafforzare la concorrenza, entrambe le direttive prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici siano incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti (ma gli Stati membri possono estendere agli appalti di entità minore la portata dell’obbligo di esaminare se sia appropriato suddividerli in lotti). Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto (cons. 78, dir. Appalti, cons. 87, dir. Utilities). In quest’ottica è previsto l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di fornire una motivazione della decisione di non suddividere l’appalto in lotti ed è riconosciuta agli stati membri la facoltà di rendere obbligatoria la suddivisione in lotti in determinate condizioni (art. 46, par. 4, dir. Appalti, art. 65, par. 4, dir. Utilities). Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori.
Pur essendo già previsto nell’ordinamento italiano l’obbligo di motivazione della mancata suddivisione dell’appalto in lotti (come anche la possibilità di pagamento diretto ai subappaltatori), l’articolata disciplina dell’aggiudicazione degli appalti suddivisi in lotti rappresenta una novità di rilievo ed il suo recepimento, che si auspica possa avvenire in maniera puntuale, consentirà di superare le incertezza normative con cui la prassi fino ad oggi si è dovuta confrontare. Spesso accade, infatti, che, per specifiche esigenze tecniche, le amministrazioni aggiudicatrici, nell’esercizio della loro discrezionalità, facciano ricorso a clausole disciplinanti l’ammissibilità dell’offerta per alcuni o per tutti i lotti ovvero dell’aggiudicazione esclusiva o plurima dei medesimi, senza un chiaro riferimento normativo al riguardo, ciò che ha spesso generato contenzioso con riferimento alla legittimità delle clausole in argomento.
Anche la disciplina dei requisiti di fatturato, innegabilmente connessa alla possibilità di accedere alle gare d’appalto per le PMI, risente del favor espresso nei confronti di queste ultime. È previsto, infatti, che le amministrazioni aggiudicatrici possano esigere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo purché proporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto; il requisito non dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato dell’appalto e, in ogni caso risultare da motivazione espressa nei documenti di gara (cons. 83, art. 58, par. 3, comma 2, dir. Appalti). All’obbligo di motivazione, già espressamente previsto nell’ordinamento italiano (art. 41, comma 2, del Codice), si giustappone, pertanto, il divieto di fissare valori di fatturato superiori al doppio del valore dell’appalto, venendo codificato, in tal modo, un ben definito orientamento giurisprudenziale al riguardo.
Concorrono allo stesso fine di agevolare le PMI anche altri istituti. Si tratta del Documento di gara unico europeo (v. cons. 84 dir. Appalti), con tutte le implicazioni e connessioni con la BDNCP di cui all’art. 6-bis del Codice, come sopra illustrato; della facoltà che andrebbe riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici di gestire il sistema dinamico di acquisizione articolandolo in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi, per offrire alle PMI ulteriori possibilità di parteciparvi (a tal fine andrebbero fissati l’importo o il quantitativo massimo degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito della categoria o un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici devono essere eseguiti) (cons. 66 dir. Appalti); della disciplina dei termini che in ragionedella complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, possono essere più lunghi rispetto a quelli minimi previsti, per non creare, alle medesime PMI, indebiti ostacoli all’accesso alla gara.
Al riguardo, anche se alcune delle novità che recano le direttive costituiscono già diritto positivo nel nostro ordinamento (ci si riferisce all’obbligo di motivazione per i requisiti di fatturato e per la mancata suddivisione in lotti, al pagamento diretto ai subappaltatori, peraltro direttamente disposto dalla stazione appaltante e non su richiesta dell’appaltatore), il recepimento delle ulteriori e più penetranti misure adottate a livello di legislazione europea, se puntualmente effettuato, costituisce un sicuro rafforzamento delle misure volte a tutelare lo sviluppo delle PMI, cui sarà, in tal modo, maggiormente garantita la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche.

4. Tutela ambientale, sociale e del lavoro  

Entrambe le direttive, Appalti e Utilities, considerano che, in vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e del lavoro nelle procedure di appalto pubblico, sia particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro (cons. 37, dir. Appalti, cons. 52 dir. Utilities).
Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono ritenuti elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti (cons. 36, dir. Appalti, cons. 51 dir. Utilities). A tal fine è riconosciuto un ruolo significativo ai laboratori protetti e ad altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. La riserva della partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese è ritenuto lo strumento principe per consentire loro di ottenere accesso alle gare.
La disciplina di tale riserva (art. 20, dir. Appalti, art. 38 dir. Utilities) è stata innovata, rispetto a quella delle precedenti direttive, subendone un ampliamento soggettivo (non si citano solo i laboratori protetti ma anche le imprese sociali; non solo i disabili quindi ma anche persone svantaggiate) e oggettivo (la percentuale minima dei lavoratori con disabilità o svantaggiati è fissata al 30% del personale complessivo di impresa, in luogo della maggioranza).
All’interno dei nuovi parametri, definiti dalla nuova norma, possono rientrare, pertanto, anche le cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera b), della legge n. 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i., senza necessariamente accreditarsi quali laboratori protetti, anche perché la percentuale (fissata al 30%) di persone svantaggiate/disagiate richiesta dalla direttiva coincide perfettamente con quella stabilita nella norma da ultimo richiamata.
Anche il ricorso a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione, riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell’appalto pubblico, concernenti ogni loro aspetto e relativi a qualsiasi fase dei loro cicli di vita, rappresenta una facoltà, che se fosse riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici consentirebbe loro di realizzare una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto (cons. 97, dir. Appalti, cons. 102 dir. Utilities). A tal fine è espressamente previsto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa possa includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione (art. 67, par. 2, dir. Appalti, art. 82, par. 2, dir. Utilities). Tenuto conto del carattere esemplificativo dell’elenco contenuto agli artt. 67 e 82 citati, si ritiene oltremodo auspicabile che l’effettivo recepimento delle norme in questione sia fortemente informato dal contenuto dei considerando 97 e 99 della direttiva Appalti, 102 e 104 della direttiva Utilities. Analoga considerazione vale per quanto riguarda il recepimento delle disposizioni di cui agli artt. 70, della direttiva Appalti, e 87, della direttiva Utilities, entrambi relativi alle condizioni di esecuzione dell’appalto.
La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell’applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti, nell’applicare i criteri di esclusione e le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse (cons. 40, dir. Appalti, cons. 55, dir. Utilities); con riferimento a queste ultime, è auspicabile che, in fase di recepimento, venga allargata la casistica delle giustificazioni inammissibili (allo stato limitate agli oneri per la sicurezza ed ai trattamenti salariali minimi inderogabili) inserendovi anche quegli elementi posti a tutela dei valori illustrati nei considerando da ultimo richiamati unitamente ad un intervento che sia volto a semplificare la farraginosa procedura attualmente in vigore.

5. Aggregazione della domanda: centralizzazione degli acquisti.  

L’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici consente di ottenere economie di scala, attraverso prezzi e costi delle transazioni più bassi, nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Strumentale a tale obiettivo è la concentrazione degli acquisti attraverso una riduzione del numero delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte.
L’aggregazione della domanda attraverso la centralizzazione delle committenze può, tuttavia, essere foriera di un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto, con l’implicazione di un forte rischio di collusione, di riduzione della concorrenza a scapito proprio delle PMI (cons. 59, dir. Appalti, cons. 70, dir. Utilities), per altro verso ampiamente tutelate. Ciò, soprattutto, avuto riguardo sia alla fissazione dei requisiti di gara, che necessariamente risente dei maggiori volumi di spesa che l’aggregazione determina, sia ai maggiori importi della garanzia a corredo dell’offerta che inevitabilmente ne derivano, in base alla legislazione del nostro ordinamento.
Le centrali di committenza sono, innanzitutto, incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti pubblici/concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici, con o senza remunerazione (cons. 69, dir. Appalti, cons. 78, dir. Utilities).
Restano, pertanto, confermate le precedenti modalità operative: agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo o agire come intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 2, par. 14, lett. a) e b), dir. Appalti; art. 2, par. 10, lett. a) e b), dir. Utilities).
Si aggiungono, invece, quali novità, le attività di committenza ausiliarie che consistono nella prestazione di sostegno alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla concezione delle procedure di appalto; 3) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata (art. 2, par. 15, lett. a), b) e c) dir. Appalti; art. 2, par. 11, lett. a), b) e c), dir. Utilities).
La combinazione dell’utilizzo degli strumenti di e-procurement (mediante il riuso delle piattaforme informatiche) con il ricorso a forme di acquisto centralizzate consente un’amplificazione dei vantaggi in termini di efficacia e di efficienza della commessa pubblica.
Particolare notazione merita la previsione secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze; tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie (art. 37, par. 4, dir. Appalti; art. 55, par. 4, dir. Utilities). In ogni caso la direttiva non dovrebbe applicarsi alle ipotesi in cui le attività di centralizzazione delle committenze o le attività di committenza ausiliarie non siano effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della medesima direttiva (cons. 70, dir. Appalti; cons. 79, dir. Utilities).
Nel quadro sopra delineato, e tenendo conto dei rischi insiti nell’eccessiva aggregazione della domanda, deve essere inserito il recepimento delle norme che attribuiscono un nuovo ed amplificato ruolo alla centrale di committenza, apprestando gli opportuni accorgimenti volti ad evitare i fenomeni distorsivi strettamente connessi all’aggregazione, come sopra evidenziato.
A tal proposito, proprio in applicazione del nuovo istituto delle “consultazioni preliminari di mercato” (art. 40 dir. Appalti, art. 58 dir. Utilities), che rende possibile il coinvolgimento anche di autorità indipendenti nella definizione del disegno d’asta, in fase di recepimento, potrebbe essere attribuito uno specifico potere di “vigilanza preventiva” all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sulle gare bandite dalle centrali di committenza, al fine di assicurare che l’aggregazione della domanda non si riveli dannosa per la concorrenza e per l’accesso al mercato degli appalti delle PMI.

III. Concessioni  

1. Scopo della direttiva  

La direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione intende superare le significative differenze tra le varie discipline nazionali; si pensi, in particolare, ai requisiti di pubblicità e trasparenza, ai criteri di selezione e di aggiudicazione, per addivenire ad una convergenza delle legislazioni degli Stati membri ed alla parità di condizioni per tutti gli operatori economici nonché per integrare gli obblighi del trattato nel diritto derivato. Si è ritenuto necessario, infatti, a livello di Unione europea, applicare in maniera uniforme i principi del trattato in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze nell’interpretazione di tali principi nonché le persistenti distorsioni del mercato interno. Ciò al fine di favorire, altresì, l’efficienza della spesa pubblica, la parità di accesso e l’equa partecipazione delle PMI all’aggiudicazione dei contratti di concessione, sia a livello  locale che a livello dell’Unione, in modo da promuovere il conseguimento di obiettivi sostenibili delle politiche pubbliche (cons. 4, dir. Concessioni)
A ciò si aggiunga, inoltre, che l’insufficienza della tutela giuridica degli offerenti ha sempre costituito un elemento di ostacolo al mercato delle concessioni. Infatti, alle concessioni di servizi e, in certa misura, alle concessioni di lavori, non si applicavano le norme relative ai mezzi di ricorso previste per il settore degli appalti pubblici individuate dalla direttiva ricorsi.
L’incertezza normativa, infatti, è stata, spesso, alla base della mancata utilizzazione del potenziale apporto di capitale privato negli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici. È per tale ragione, quindi, che, nell’attuale congiuntura economica, che richiede l’utilizzo di strumenti che consentano di non gravare sui bilanci pubblici, la disciplina delle concessioni svolge un ruolo determinante.

2. Tratti distintivi della nuova disciplina  

Con il recepimento della direttiva i due istituti giuridici della concessione di lavori e della concessione di servizi dovranno essere assoggettati alla stessa disciplina normativa.
La direttiva introduce tre novità di rilievo: 1) l’esplicita previsione che l’affidamento di lavori o servizi in concessione comporta il trasferimento al concessionario del “rischio operativo” legato alla gestione dei lavori o dei servizi (di natura economica, che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori nella gestione dei lavori o dei servizi in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore)1 2) la puntuale definizione di tale grandezza economica e 3) l’esatta definizione dell’assunzione di tale rischio in capo al concessionario (conss. 18, 19, 20 ed art. 5, par. 1, lett. b), dir. Concessioni).
La direttiva delinea specificamente: (i) il “valore della concessione”; (ii) le caratteristiche del metodo di calcolo di detto valore; (iii) le grandezze economiche che ne debbono far parte (art. 8, dir. Concessioni).
Viene inoltre prevista l’estensione alle concessioni delle vigenti disposizioni in materia di procedure di ricorso valevoli per gli appalti nei settori ordinari e speciali (cons. 81, dir. Concessioni).
Quanto alle procedure per la scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzarle (art. 30, par. 1, dir. Concessioni), entro i limiti del rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (art. 3, dir. Concessioni).
A presidio dei principi di trasparenza e parità di trattamento è imposto l’obbligo di pubblicazione di un bando sulla GUCE recante l’intenzione di affidare una concessione di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 31, dir. Concessioni).
Oltre a ciò le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono comunque tenuti al rispetto di garanzie procedurali minime, individuate nell’art. 37 della dir. Concessioni.
In relazione ai criteri di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 41 della dir. Concessioni, non ne vengono indicati di specifici ma si prevede che quelli prescelti debbano avere uno stretto collegamento con l’oggetto del contratto da affidare.
Tra le garanzie procedurali spicca, in quanto espressione dell’estrema flessibilità di forma concessa dal legislatore, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di condurre negoziazioni con candidati ed offerenti, a condizione che l’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non siano modificati nel corso della negoziazione (art. 37, par. 6, dir. Concessioni). Si tratta di una disposizione fortemente innovativa rispetto alla disciplina attualmente dettata dal Codice dei contratti pubblici per le concessioni di lavori – che non prevede  procedure negoziate – e dunque meritevole di particolare attenzione in fase di recepimento.
L’esigenza di favorire la crescita sostenibile, l’occupazione e l’inclusione sociale si manifesta anche in seno alla direttive sull’aggiudicazione delle concessioni.
L’obiettivo finale di tutto l’impianto normativo posto a tutela delle esigenze ambientali, sociali e del lavoro (cons. 55 e cons. 64, dir. Concessioni) non solo assume un ruolo cardine nell’ambito della definizione delle condizioni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione (cons. 70, dir. Concessioni), del novero delle modalità di selezione mediante le quali può essere affidato un contratto (art. 41, par. 2, dir. Concessioni), e della definizione delle specifiche condizioni di esecuzione del contratto medesimo, ma riveste, altresì, un’importanza considerevole anche nell’ambito di tutti i possibili sub-affidamenti che il contraente (concessionario) può effettuare (cons. 72, dir. Concessioni). Gli Stati Membri sono chiamati ad adottare misure appropriate per assicurare che gli operatori economici (concessionari e loro sub-contraenti), nell’esecuzione del contratto rispettino le prescrizioni nel settore ambientale, sociale e di lavoro.
Proprio con riferimento alla disciplina dell’esecuzione delle concessioni, si rileva come, per esse, più che per gli appalti, la fase dell’esecuzione contrattuale può essere foriera di problematiche correlate alla durata nel tempo dell’affidamento ed alla possibilità della sopravvenienza di condizioni diverse ed inaspettate che determinano l’esigenza di una revisione delle clausole contrattuali, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione. Nella direttiva Concessioni, il legislatore europeo ha ritenuto di dover dettare alcune disposizioni proprio con riferimento alla fase dell’esecuzione (artt. 42-45, dir. Concessioni), applicabili indistintamente ai lavori e ai servizi.

3. Recepimento: Codice delle concessioni  

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare evidente l’importanza di avere individuato un quadro normativo chiaro e sistematico nonché di aver assoggettato allo stesso regime giuridico sia la concessione di lavori sia la concessione di servizi, al fine di ridurre l’incertezza giuridica, l’ampio contenzioso ed attrarre gli investitori.
Preme rilevare, tuttavia, che il quadro normativo, per quanto chiaro e sistematico, della sola fase di scelta del concessionario è da ritenere strumento inefficace alla realizzazione del fine di un effettivo controllo della spesa, di un reale incentivo alla cooperazione tra settore pubblico e settore privato nonché della maggiore certezza giuridica nel settore delle concessioni.
Appare, pertanto, essenziale che vengano disciplinate anche le fasi a monte della procedura selettiva – programmazione e progettazione – e la fase a valle, ossia l’esecuzione del contratto. In tale ottica, risulta necessaria, altresì, una puntuale disciplina delle modalità e della tempistica del monitoraggio e dei controlli da svolgersi durante l’intera durata del contratto nonché l’assoggettamento delle concessioni ad un efficiente sistema di raccolta ed elaborazione dati, alla stessa stregua di quanto accade per gli appalti, attraverso il ruolo svolto dall’Autorità.
A tal proposito giova rilevare come l’articolo 45 della direttiva Concessioni prevede che, al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione della medesima, l’Autorità competente per il monitoraggio metta a disposizione del pubblico, attraverso appropriati mezzi di informazione, i risultati delle attività effettuate, affinché le informazioni e gli orientamenti sulla interpretazione e applicazione delle norme dell’Unione per l’aggiudicazione dei contratti di concessione siano disponibili gratuitamente per aiutare le amministrazioni, gli enti aggiudicatori e gli operatori economici ad applicarle correttamente.
Detta disposizione integra le previsioni nazionali di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)  e di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che, in attuazione del principio comunitario e costituzionale di trasparenza, dispongono la pubblicità dei dati e la conoscibilità delle informazioni riguardanti operatori economici e stazioni appaltanti, e attribuiscono all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un ruolo  strategico per gli adempimenti allo scopo previsti.
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, in fase di recepimento, si potrebbe optare per una soluzione che, per quanto riguarda le concessioni, e più in generale per tutte le fattispecie di cui all’articolo 3, comma 15 ter, preveda la redazione di uno specifico testo normativo che disciplini, altresì, la fase della progettazione e programmazione nonché dell’esecuzione.
Ciò sarebbe, peraltro, in piena sintonia con l’iniziativa governativa denominata “Destinazione Italia”. Fra le misure in essa contenute, infatti, la n. 37, relativa allo sviluppo dei partenariati pubblico-privati (ppp) nel campo delle piccole e medie infrastrutture, intende creare nell’ordinamento nazionale una disciplina speciale per il PPP, esterna al Codice dei contratti pubblici, composta da poche, chiare e stabili regole2 ed applicare modelli giuridico-economici che siano “Eurostat compliant”, per evitare che complesse operazioni di finanza strutturata debbano poi essere riclassificate ai fini dei parametri di Maastricht.

Conclusioni  

Al di là delle specifiche considerazioni svolte in ordine alle direttrici fondamentali lungo le quali si muovono le nuove direttive in materia di appalti e di concessione – che si auspica saranno valorizzate anche in seno all’ordinamento interno –, nell’ottica di una semplificazione della disciplina di settore, si ritiene di porre in evidenza soprattutto la necessità di dar vita, in fase di recepimento, ad un corpus normativo che rechi una disciplina snella, essenziale, costituita da poche, chiare e stabili regole, sia in materia di appalti (ivi compresi i settori speciali) sia in materia di concessioni, attribuendo, nel contempo, un più ampio e specifico potere di regolazione all’Autorità, nei termini descritti in premessa.
L’Autorità, infatti, potrebbe essere chiamata a svolgere un ruolo determinante nella regolazione del mercato dei contratti pubblici, attraverso atti interpretativi delle norme esistenti,  in seno ai quali sarebbero agevolmente individuabili, altresì, le best practices di settore, in modo tale da essere proiettate sull’intero mercato attraverso atti di soft regulation3 opportunamente individuati, oltre che nelle determinazioni e nei bandi-tipo, in specifiche comunicazioni interpretative e raccomandazioni4, per orientare i comportamenti dei soggetti regolati.
In tal modo si realizzerebbe l’apprezzabile obiettivo di avere regole certe e snelle, introdotte dalla norma primaria di recepimento, la cui attuazione, anziché essere irrigidita dall’applicazione di norme di natura regolamentare (attuative e/o esecutive delle prime), avverrebbe attraverso l’esercizio di un dinamico potere regolatorio riconosciuto ad un’autorità amministrativa indipendente.
Da ultimo, per una migliore realizzazione degli obiettivi proposti, si ritiene che non possa prescindersi da un fattivo coinvolgimento dell’Autorità nella fase di recepimento delle direttive comunitarie, attraverso un’auspicata partecipazione attiva ai tavoli che saranno appositamente costituiti.
L’Autorità, infatti, per la centralità del ruolo svolto nell’ambito della contrattualistica pubblica è già depositaria di un patrimonio conoscitivo che ben potrà essere messo a disposizione quale utile ausilio ai fini delle modifiche di sistema che il recepimento delle direttive renderà necessarie.

 

Approvato dal Consiglio nella seduta del 21 maggio 2014

Il Consigliere relatore : Sergio Gallo

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 22 maggio 2014
Il Segretario: Maria Esposito

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1. L’applicazione di norme specifiche per la disciplina dell’aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sollevasse l’operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l’operatore economico deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi remunerati esclusivamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall’effettiva domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura (cons. 18, dir. Concessioni).

2. Sul tema, l’Autorità ha già, peraltro, preso posizione, rilevando come “Negli ultimi anni, il legislatore [abbia] dato vita a numerose modifiche normative in materia di partenariato. In particolare, con vari decreti legge, in considerazione dell’esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e di fornire un aiuto alla crescita nonché alla stabilizzazione patrimoniale delle imprese, il Governo ha cercato di dare impulso al settore delle iniziative in partenariato con specifico riferimento alle grandi infrastrutture. Le innovazioni alla disciplina dell’istituto tuttavia sono state introdotte in modo disomogeneo e frammentato. (v. Documento di consultazione “Finanza di progetto. Revisione della determinazione n. 1/2009, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. “terzo correttivo”, e della determinazione n. 2/2010, Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici, pubblicato sul sito dell’Autorità, www.avcp.it, nella sezione consultazioni).

3. Soft regulation che avrebbe luogo, in ogni caso, nel rispetto del principio del contraddittorio, della trasparenza, della motivazione e della pubblicità degli atti e con tutte le  garanzie procedimentali, quantomeno della consultazione preventiva dei soggetti interessati.

4. Alle determinazioni dovrebbe essere attribuita la funzione di individuare ed interpretare la normativa vigente, e l’idoneità a fornire orientamenti sostanzialmente regolamentari, previa audizione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Le comunicazioni interpretative svolgerebbero la medesima funzione ma prescindendo da preventive audizioni, laddove si tratti soltanto di interpretare le norme di settore ma non si ponga la necessità di audire il mercato. Le raccomandazioni dovrebbero avere la funzione di conformare l’agire dei soggetti vigilati in singoli casi concreti, in modo da costituire precedenti autorevoli per regolare anche in modo generale il comportamento degli Stakeholders.  

L'articolo Direttive appalti. L’AVCP spiega come recepirle proviene da Giurdanella.it.

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