Giurdanella.it - Salvatore Gallo https://www.giurdanella.it/author/sgallo/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 27 Jan 2014 07:16:57 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Esiste ancora l’informativa antimafia atipica? https://www.giurdanella.it/2014/01/esiste-linformativa-antimafia-atipica/ Mon, 27 Jan 2014 07:45:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21064 La disciplina dell'informativa antimafia atipica

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Esiste ancora l’informativa antimafia atipica?

Le informative antimafia c.d. atipiche, come è noto, rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell’autotutela amministrativa al fine di prevenire le possibili ingerenze criminali nelle procedure ad evidenza pubblica.

Nella specie, le informative antimafia atipiche costituiscono l’espressione dell’esigenza, valutata positivamente dal legislatore, di anticipare la soglia di difesa sociale escludendo dalle procedure ad evidenza pubblica tutti quei soggetti che rappresentano, potenzialmente, un veicolo della criminalità organizzata.

L’effetto dell’informativa antimafia atipica consiste quindi nell’esclusione dell’imprenditore, che sia sospettato di legami o condizionamento da infiltrazioni mafiose, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici che presuppongono l’utilizzo di risorse della collettività.

Stante la loro natura atipica, le informative antimafia possono anche basarsi su elementi che costituiscono solo indizi, sebbene non debbano costituire semplici sospetti o congetture privi di riscontri fattuali, in ordine ad un possibile rischio di coinvolgimento associativo con la criminalità organizzata.

È opportuno premettere che l’informativa antimafia c.d. atipica, così come elaborata nella prassi, rinveniva il proprio fondamento normativo nel combinato disposto dell’art. 10, comma 9, d.P.R. n. 252/1998, dell’art. 1- septies, d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982 nonché nell’art. 10, comma 7, lett. c), d.P.R. n. 252/1998.

Attualmente, a seguito dell’articolo 9 del D.lgs n. 218/2012 (c.d. Codice Antimafia), il d.P.R. n. 252/98 è stato abrogato, venendo meno in tal modo la possibilità per le prefetture di emanare informative atipiche ex art. 10 d.P.R. n. 252; sicché in queste ipotesi il procedimento dovrà concludersi necessariamente o con un’informazione interdittiva o liberatoria.

L’abrogazione delle informative atipiche ex art. 10 d.P.R. n. 252, tuttavia, non ha comportato anche l’abrogazione delle informative atipiche, emesse sempre dal Prefetto, ma sulla base dell’art. 1- septies, d.l. n. 629/1982, conv. in l. n. 726/1982.

In particolare, l’art. 1- septies, d.l. n. 629/1982, tutt’ora in vigore, consente alle prefetture, quali autorità preposte all’ordine pubblico, di comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, gli elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni.

Sicché, nella prassi, le prefetture possono ancora continuare a fornire alle Stazioni appaltanti delle informative atipiche, le quali saranno sempre rimesse al discrezionale apprezzamento delle Stazioni appaltanti.

Detto altrimenti, in presenza di una informativa prefettizia antimafia c.d. atipica, ex art. 1 septies L. 629/1982, l’efficacia interdittiva può scaturire solo da una valutazione autonoma e discrezionale dell’amministrazione destinataria della stessa.

Appare utile aggiungere che, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, in tema di informative antimafia i legami di natura parenterale, in sé considerati, non possono essere ritenuti idonei a supportare autonomamente una informativa negativa, assumendo gli stessi rilievo solo qualora emerga un concreto condizionamento dell’impresa.

Di recente il TAR Milano, collocandosi nell’indirizzo appena detto, ha dichiarato l’illegittimità di una informativa antimafia atipica posta la: “totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, a fronte di una composizione degli organi direttivi aziendali modificata (nomina di nuovo amministratore unico) e della pronuncia del Tribunale del Riesame, che ha escluso, seppure in sede di valutazione cautelare, contatti diretti con esponenti della criminalità organizzata”

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Redditometro, 100 voci contro l’evasione https://www.giurdanella.it/2012/09/redditometro-100-voci-contro-levasione/ Mon, 24 Sep 2012 13:00:05 +0000 Sul redditometro stiamo lavorando “possiamo anche ritardare l’importante è raggiungere l’obiettivo, ovvero snidare l’evasione al di fuori del reddito d’impresa”.Questo, in breve, il motto con cui Attilio Befera, direttore Agenzia delle Entrate,  si appresta a varare il nuovo modello  di redditometro, basato sulle ormai note 100 voci.Con il termine redditometro si identifica il provvedimento ministeriale, […]

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Sul redditometro stiamo lavorando “possiamo anche ritardare l’importante è raggiungere l’obiettivo, ovvero snidare l’evasione al di fuori del reddito d’impresa”.
Questo, in breve, il motto con cui Attilio Befera, direttore Agenzia delle Entrate,  si appresta a varare il nuovo modello  di redditometro, basato sulle ormai note 100 voci.
Con il termine redditometro si identifica il provvedimento ministeriale, emesso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 600/73, in virtù del quale l’Agenzia delle Entrate può quantificare in via presuntiva il reddito delle persone fisiche.
In altre parole, in forza dello strumento in questione l’Amministrazione può procedere ad un accertamento sintetico riscontrando la maggiore capacità contributiva del contribuente.
Il reddito determinato in forza di tale accertamento sintetico, che rappresenta una vera e propria presunzione, può essere poi contestato dal contribuente innanzi al giudice tributario.
È bene precisare, tuttavia, che il contribuente non può liberarsi contestando direttamente le voci del redditometro, ma è onerato a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.
Ed infatti l’uso del redditometro non implica nessun accertamento fiscale sui redditi dichiarati dal contribuente, bensì consiste nel rivalutare ( in aumento) il reddito già dichiarato in quanto non coincide con il tenore di vita che lo stesso conduce.
Detto altrimenti: può un soggetto che guadagna diecimila euro all’anno comprarsi un’autovettura di lusso del valore di duecentomila euro?
In questa prospettiva, quindi, l’Agenzia delle Entrate non farà altro che “rideterminare” il reddito complessivo da attribuire al singolo contribuente sulla base di elementi indicativi della capacità di spesa.
L’uso del redditometro consente, pertanto, di stabilire gli indici e i coefficenti in virtù dei quali quantificare, per ognuno di essi, il reddito.
Ciò premesso, è ora possibile esaminare le novità allo studio.
Il nuovo modello prevede undici tipi di nuclei familiari e circa cento voci di spesa, articolate in sette categorie:
• abitazione
• mezzi di trasporto
• contributi e assicurazioni
• istruzione
•attività sportive e ricreative e cura della persona
• altre spese significative
• investimenti immobiliari e mobiliari netti.
Occorre inoltre precisare che la divergenza tra reddito presunto e dichiarato dovrà essere di almeno il 25% ripetuto per due annualità consecutive.
Pertanto, in assenza di questi requisiti, il contribuente non dovrebbe subire nessun accertamento sintetico.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 13 settembre 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/13/redditometro-stiamo-arrivando/

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Il Comune è legittimato ad emanare ordinanze che vietino la sosta sul litorale? https://www.giurdanella.it/2012/07/il-comune-e-legittimato-ad-emanare-ordinanze-che-vietino-la-sosta-sul-litorale/ Mon, 30 Jul 2012 11:30:08 +0000 Il Comune di Alassio vieta la sosta sulla battigia. Il motivo? Ostacola il transito dei bagnanti

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Una vicenda che ha dell’inverosimile!

Siamo ad Alassio, in provincia di Savona, e una donna al settimo mese di gravidanza, seduta sulla sabbia in riva al mare, viene fatta spostare in quanto ostacolo per il traffico dei bagnanti.

La motivazione, si fa per dire, addotta è che l'ordinanza n. 63 del 12 marzo 2012 del Comune di Alassio vieta ai bagnati di occupare la fascia di cinque metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza.

La questione è una delle più note; semmai questo è l'ultimo espediente!

Ed invero, tutti siamo consapevoli che impedire al bagnante di sostare sulla battigia equivale ad imporre allo stesso l'obbligo di affittare sedia, sdraia, lettino e ombrellone e quant'altro forniti, guarda caso, dall'apposito stabilimento balneare.

Tolto il giudizio in ordine al buon senso di tale ordinanza, sul quale ognuno giustamente ha diritto di esprimersi, va ora accertato se effettivamente il Comune abbia oppure no il potere di disporre un'ordinanza del genere.

In particolare, quello che ci si chiede è se il Comune sia legittimato o meno ad emanare ordinanze che vietino la sosta sul litorale ?

A tal fine appare necessario ripercorrere brevemente il complesso quadro normativo vigente in materia.

Il primo intervento legislativo, in tema di attribuzione di funzioni amministrative statali in materia di demanio marittimo alle Regioni si è avuto con l’emanazione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale ha specificamente delegato alle Regioni le funzioni «sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative».

In tale ottica, pertanto, è stato previsto che compete alle Regione e per esse ai Comuni la regolamentazione delle spiagge quando l'utilizzo delle stesse abbia finalità turistiche e ricreative.

Dall'altro il d.P.C.M del 21 dicembre 1995 ha, tuttavia, espressamente escluso le funzioni amministrative delle Regioni sulla battigia e sul litorale in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato.

In questo contesto, peraltro, la modifica del Titolo V della Costituzione non ha portato modifiche significative.

Ed invero, sebbene la generalità delle funzioni amministrative sia passata ai Comuni, resta fermo in ogni caso il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, della Costituzione).

Sintetizzando, dunque, è di competenza delle Regioni e per esse dei Comuni la regolamentazione dell'attività svolta sulla spiaggia, escluso la regolamentazione del litorale antistante al mare che rimane di competenza della Capitaneria di Porto.

Posta in questi termini la questione, appare ragionevole propendere per l'assoluta illegittimità dell'ordinanza in questione.

Ed invero, considerando che la competenza in ordine ai cinque metri prospicienti al mare è della Capitaneria di porto dovrebbe escludersi qualunque potere del Sindaco in ordine alla materia.

A maggior ragione, se poi l'ordinanza viene fatta rispettare dai bagnini del lido in veste di tutori della legge e dell'ordine pubblico.

Infine, ad onor di completezza, va detto che in ogni caso la Capitaneria di porto competente può con ordinanza stabilire i limiti della sosta sulla battigia o sul litorale antistante.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 23 luglio 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/07/23/tutti-al-mare-purche-non-si-sosti-sulla-battigia/

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Consiglio di Stato, tra mutamento della destinazione d’uso e lottizzazione abusiva https://www.giurdanella.it/2012/07/consiglio-di-stato-tra-mutamento-della-destinazione-duso-e-lottizzazione-abusiva/ Mon, 23 Jul 2012 11:31:59 +0000   “Sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio”. In forza di tale principio, enunciato dalla quarta sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 7 giugno 2012, n. 3381, ha ritenuto che anche un illegittimo mutamento della destinazione d'uso dei manufatti realizzati realizza un'ipotesi di lottizzazione abusiva. Tale […]

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“Sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio”.

In forza di tale principio, enunciato dalla quarta sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 7 giugno 2012, n. 3381, ha ritenuto che anche un illegittimo mutamento della destinazione d'uso dei manufatti realizzati realizza un'ipotesi di lottizzazione abusiva.

Tale conclusione, peraltro, è imposta proprio dalla formulazione dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001( T.U. Edilizia) il quale qualifica la lottizzazione abusiva quale intervento idoneo a stravolgere l'assetto del territorio preesistente determinando un diverso e maggiore carico urbanistico.

Ed invero, l'art 30 dispone: "si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati..nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti”.

In questa prospettiva, è da ritenere che sussista un'ipotesi di lottizzazione abusiva sia nel caso in cui vengano intraprese iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) quali ad esempio opere di frazionamento, sia nel caso in cui vengano realizzate delle nuove opere in violazione delle prescrizioni urbanistiche (c.d. lottizzazione materiale).

Ciò posto, ai fini di una maggiore chiarezza, appare utile descrivere brevemente una condotta tipica di lottizzazione abusiva.

Si pensi, ad es. al proprietario di un terreno a basso indice di fabbricabilità che, previo frazionamento, realizzi una vendita pro indiviso dello stesso a più acquirenti.

Il risultato pratico è quello di realizzare attraverso un'unica vendita pro indiviso del terreno una lottizzazione dello stesso.

Qual'è il motivo di questa operazione?

Semplice: il proprietario del terreno in questo modo può ottenere un prezzo maggiore rispetto al valore di mercato; dall'altro gli acquirenti possono realizzare un maggior carico urbanistico “in barba” alle previsioni del piano urbanistico vigente.

Ed invero, appare utile ricordare che per quanto riguarda i terreni a basso indice di fabbricabilità la realizzazione dell'attività edilizia è sempre subordinata all'ampia estensione del terreno.

In altre parole, chi vuole costruire su un terreno a basso indice di fabbricabilità è onerato a compare un'ampia estensione di terreno.

In questa prospettiva, aggirando il divieto di legge, si fa dunque apparire un unico proprietario sia del terreno che del relativo permesso di costruire, tuttavia in pratica l'obiettivo è quello di costruire tanti appartamenti quanti sono gli effettivi acquirenti.

È evidente che questo tipo di operazioni non solo “annientano” il potere programmatorio dell’Amministrazione, ma in più costringono la stessa a realizzare di opere di urbanizzazione aggiuntive.

A questo punto vi è da chiedersi se anche il cambio di destinazione d'uso è idoneo di per se a paralizzare il potere dell'Amministrazione di pianificazione del territorio.

La risposta del Consiglio di Stato sul punto è netta: “ il mutamento di destinazione d'uso di edifici già esistenti può influire sull'assetto urbanistico dei terreni sui quali essi insistono e può altresì comportare nuovi interventi di urbanizzazione”. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 giugno 2012, n. 3381).

Ciò che rileva, dunque, ai fini della lottizzazione abusiva non è tanto il concetto di "opera comportante trasformazione urbanistica ed edilizia" ma quello di "trasformazione urbanistica ed edilizia".

Ne discende, quindi, che anche il mutamento di destinazione d'uso di edifici già esistenti può influire sull'assetto urbanistico dei terreni e può comportare nuovi interventi di urbanizzazione.

In ogni caso rimane va verificato se effettivamente il cambio di destinazione abbia privato o meno l'Amministrazione del proprio potere di programmazione.

In questa prospettiva, dunque, in primo luogo andrà accertato se il cambio della destinazione d'uso del fabbricato si inserisca nell'ambito delle modificazioni astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, salvo poi verificare se l'effettiva opera realizzata si ponga o meno in contrasto con le prescrizioni del piano urbanistico.

Solo se si verificano le suddette condizioni si può configurare il reato di lottizzazione abusiva.

Ed invero, è stato ritenuto che ai fini della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva l'indagine va effettuata: “con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione,” bensì avendo a riguardo la “complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto” ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 7 giugno 2012, n. 3381).

In conclusione, dunque, commette il reato di lottizzazione abusiva chiunque proceda al cambio di destinazione d'uso anche di una costruzione legittimamente autorizzata a patto che tale cambio non sia ammesso dal piano urbanistico.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 16 luglio 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/07/16/lottizzazione-abusiva-e-cambio-di-destinazione-duso/

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Ristrutturazione o nuova costruzione? https://www.giurdanella.it/2012/07/ristrutturazione-o-nuova-costruzione/ Wed, 11 Jul 2012 11:29:21 +0000 La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato fa chiarezza sulla materia

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Di sicuro uno dei temi più dibattuti dalla giurisprudenza amministrativa è quello del confine  – assai incerto – tra ristrutturazione dell'edificio e nuova costruzione.

Il Consiglio di Stato, intervenuto di recente sull'argomento ha stabilito che “configura una costruzione, dopo la demolizione, di un corpo non avente la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, posto che l’insieme dei mutamenti … sostanzia comunque una sensibile alterazione della sagoma e della facciata dell’edificio”. ( cfr. sentenza n. 3570 del 19 giugno 2012 )

La distinzione tra ricostruzione e nuova costruzione ha peraltro immediati effetti pratici.
L'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ( Testo Unico Edilizia) qualifica espressamente “interventi di ristrutturazione edilizia” quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono, in sintesi, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio compresa l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Ricadono dunque nell'ambito della ristrutturazione gli interventi demolizione e ricostruzione purché venga fatta salva la stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

A norma del Testo Unico sull'Edilizia, pertanto,  l'opera di demolizione e ricostruzione può essere qualificata quale ristrutturazione purché la nuova opera  mantenga le caratteristiche planovolumetriche dell’edificio precedente.

Venendo ora agli “interventi di nuova costruzione” questi comprendono:
( i ) gli interventi di nuova costruzione;
( ii) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
( iii) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
( iv) gli interventi che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

In questa prospettiva, le attività edilizie consistenti nella demolizione e ricostruzione che comportino una modifica della volumetria e sagoma vanno qualificate nuove costruzioni, e come tali sono assoggettate al previo permesso di costruire.
Sul punto è stato, altresì, chiarito che anche la ricostruzione (dopo la demolizione) di un immobile diverso per volumi o anche solo per la sagoma ( a parità di volumi) va qualificato quale nuova costruzione.

Quello che le disposizioni citate non chiariscono è il limite in cui possono essere effettuate delle modifiche del nuovo fabbricato senza che ciò comporti una nuova costruzione.

La soluzione della questione riveste una importanza particolare, tenuto conto che solo in caso di ristrutturazione può derogarsi ai piani urbanistici vigenti.

In altre parole, in caso di ristrutturazione edilizia, trattandosi di interventi su edifici legittimamente costruiti, non occorre che vi sia la perfetta conformità con il piano regolatore generale vigente in quanto la successione nel tempo degli strumenti urbanistici non può interferire su opere già eseguite legittimamente.
In questa prospettiva, la sentenza in commento ha l'indubbio merito di specificare ulteriormente il concetto di “nuova costruzione”.

Pertanto,  solo in presenza di una costruzione che non rispetti né la volumetria né la sagoma precedente dell'edificio si sarà in presenza di una “nuova costruzione”,  in tutti gli altri casi l'intervento edilizio andrà  qualificato quale ristrutturazione.

Nel link che segue, il testo integrale della sentenza n. 3570/2012 del Consiglio di Stato.

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Oneri di urbanizzazione e piano casa Sicilia. Qual è la disciplina applicabile? https://www.giurdanella.it/2012/06/oneri-di-urbanizzazione-e-piano-casa-sicilia-qual-e-la-disciplina-applicabile/ Fri, 29 Jun 2012 16:47:22 +0000 La Regione siciliana con la legge 23 marzo 2010 n. 6 ha introdotto “norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”( c.d. piano casa). L'obiettivo prefissato è quello di rilanciare l'economia attraverso “misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico, nonché […]

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La Regione siciliana con la legge 23 marzo 2010 n. 6 ha introdotto “norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”( c.d. piano casa).

L'obiettivo prefissato è quello di rilanciare l'economia attraverso “misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o riduzione del rischio sismico e idrogeologico, nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio..”( cfr art. 1).

In questa prospettiva è stata, quindi, prevista una riduzione degli oneri concessori nella misura del 20 per cento.
Riduzione che è aumentata al 30 per cento nel caso di edificio destinato a prima abitazione, e del 50 per cento per le famiglie il cui nucleo è composto da più di cinque persone o se risultano aver a carico persone disabili.

Il problema che si pone ora è come calcolare gli oneri concessioni qualora il privato si sia impegnato ad eseguire, a scomputo degli stessi, opere di urbanizzazione.

L'art. 16, comma 2, del D.p.r. n. 380/2001 consente al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in alternativa al pagamento dei connessi oneri, con possibilità quindi di ottenerne poi lo scomputo da quanto deve pagare a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Tale facoltà, tuttavia, deve essere accettata dal Comune secondo le modalità e le garanzie dettate dal medesimo e previste in una convenzione o in un atto unilaterale d’obbligo.

L'ammissione allo scomputo costituisce, pertanto, oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'Amministrazione.

In questa prospettiva, il privato proponente può ottenere lo scomputo solo a patto che l'Amministrazione abbia accettato espressamente le opere di urbanizzazione poste in essere.

L'Amministrazione può infatti imporre detti oneri di urbanizzazione qualora gli stessi rispondano ad esigenze della collettività.
Gli oneri prescindono infatti dall'esistenza o meno delle opere di urbanizzazione e vengono determinati indipendentemente sia dall'utilità che il concessionario trae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare le opere.

La partecipazione del privato a tali spese, quando ottiene la concessione a costruire, trova giustificazione nel beneficio, economicamente rilevante in termini di valore del suolo, che il privato medesimo riceve per effetto della costruzione.

Orbene, tenuto conto della nuova normativa applicabile (l.r. sic. n. 6/2010) viene da chiedersi: quali sono le modalità e i criteri che le Amministrazioni devono seguire per la determinazione degli oneri concessori?

Si è già detto che lo scomputo degli oneri di urbanizzazione e la sua misura devono essere espressamente previsti nella convenzione che l'Amministrazione stipula col privato.

Va ora aggiunto che la convenzione non può essere modificata unilateralmente né da parte del soggetto onerato, né dalla stessa Amministrazione.

Ed infatti,  la determinazione degli oneri è il risultato di un calcolo materiale operato sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalla legge e dalle disposizioni applicative degli Enti territoriali competenti, che deve essere quantificato delle tariffe in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo.

Sulla base di queste premesse è da ritenere che i Comuni devono calcolare gli oneri delle nuove concessioni secondo quanto previsto dalla normativa  “Piano Casa Sicilia”.

In ogni caso va fatto salvo il principio del "tempus regit actum".

Pertanto, se l'Amministrazione non ha ancora calcolato la quota di tali contributi, da un lato, gli stessi dovranno essere determinati sulla base delle norme vigenti del Piano Casa, dall'altro, se la quota è stata già determinata ( ovverosia prima dell'entrata in vigore della l.r. Sic n. 6 /2010) la stessa dovrà restare immutata.

 

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V.I.A., il Consiglio di Stato esclude la sindacabilità del giudice amministrativo? https://www.giurdanella.it/2012/06/il-consiglio-di-stato-esclude-la-sindacabilita-del-giudice-amministrativo/ Mon, 11 Jun 2012 13:44:27 +0000 La sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione potrebbe costituire ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità...

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“La sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto”

Questo, in breve, il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1640 del 22 marzo 2012, in ordine ad una controversia avente ad oggetto la costruzione di un impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) per la produzione di energia elettrica.

Giova a questo punto soffermarsi, sia pur sinteticamente, sulla natura della procedura di Valutazione d’impatto ambientale (VIA) salvo poi destinare una specifica attenzione al tipo di sindacato esercitabile dal giudice amministrativo, e sulle relative conseguenze in ordine ai limiti dei suoi poteri.

La valutazione d’impatto ambientale, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente, rappresenta lo strumento attraverso cui l’Amministrazione verifica la compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio con i valori paesaggistici.

Non stupisce, dunque, il principio più volte affermato dalla giurisprudenza secondo cui in sede di V.I.A,l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale sia in ordine alle scelte effettuabili sia in ordine alla valutazione dei vari interessi coinvolti. (sv. da ultimo, Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; e Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367).

E’ stato, peraltro, più volte precisato che la valutazione d’impatto ambientale non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Tale potere assolutamente discrezionale fa sì, poi, che le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti degradano a interesse legittimo.

Sulla scorta di quanto detto il Consiglio di Stato nella pronuncia in commento ha, quindi, ritenuto che:

“ a) la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità..; b) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure; c) conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:.. deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa..”( cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1640 del 22 marzo 2012).

La sentenza, ovviamente, si presta a varie censure non fosse altro che per l’eccessivo spazio di manovra rimesso all’Amministrazione oltre che per l’errata interpretazione della teoria della separazione dei poteri.

In estrema sintesi, basti osservare che se per un verso è vero che il merito in quanto scelta rimessa esclusivamente all’Amministrazione risulta assolutamente insindacabile, non potendo l’autorità giudiziaria valutare l’opportunità della scelta, dall’altro, nondimeno, ciò non esclude che la scelta effettuata sia sempre una scelta predeterminata dalla legge e quindi sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere.

In altri termini, quindi, se è pur vero che il merito coincide con la scelta assolutamente discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla cura di un determinato interesse pubblico, dall’altro non può escludersi che tale scelta sia pur sempre sindacabile sotto il profilo del travisamento, o sviamento dei presupposti.

In questa prospettiva, pertanto, l’opportunità rappresenta sì una scelta discrezionale ma pur sempre vincolata e apprezzabile in relazione ai fini prefissati dalla legge.

Vi sarà, dunque, eccesso di potere tutte le volte in cui l’Amministrazione pur esercitando un proprio potere attribuito ecceda, tuttavia, nel perseguimento dell’interesse pubblico ovvero agisca in vista di una finalità diversa da quella tipica.

Venendo ora al caso in questione, appare evidente che la pronuncia in questione muta rispetto al passato il concetto di sindacabilità del provvedimento; più in particolare la pronuncia in oggetto ha l’indubbio demerito di estende l’area del merito rimesso all’Amministrazione fino a rendere insindacabili scelte che ben potrebbero essere sindacate sotto il profilo della ragionevolezza e razionalità, ovvero sotto il profilo della congruenza e logicità.

Per assurdo, dunque, se venisse confermato il ragionamento seguito dalla sentenza in commento ben potrebbe l’Amministrazione allocare una centrale di termovalorizzazione, ovvero una discarica, ovunque anche in prossimità di un centro abitato, storico, ovvero d’interesse paesaggistico.

Un cenno a parte merita il richiamo fatto dalla sentenza in commento alla teoria della divisione dei poteri.

Senza dilungarsi sull’argomento, basti osservare che anche ad ammettere che l‘attuale forma di Stato sia retta dalla divisione dei tre principali poteri (ovvero quello legislativo, esecutivo e giudiziario) ciò, nondimeno, non esclude che ognuno dei detti poteri sia comunque sottoposto ad un controllo giurisdizionale.

Detto altrimenti, il principio della separazione dei poteri non è violato dalla possibilità del giudice di valutare in concreto l’esercizio del potere, ovvero il suo cattivo esercizio ma, eventualmente, soltanto qualora lo stesso sostituisca la propria valutazione di opportunità a quella effettuata dall’Amministrazione.

Pertanto, se è assolutamente precluso al giudice amministrativo decidere sulle scelte d’opportunità effettuate dall’Amministrazione ( ad es. se costruire o meno un impianto di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti), dall’altro ciò non esclude che, una volta effettuata la scelta, la stessa sia sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e della congruità (ad es. è ragionevole e congruo rispetto ai fini che l’impianto sia costruito in prossimità di centri storici, o di interesse turistico ovvero paesaggistico? ).

In conclusione, quindi, anche ad ammettere che solo l’Amministrazione sia deputata a valutare l’interesse pubblico ciò non esclude che la stessa, in un regime sostanzialmente parlamentare, sia comunque sottoposta al sindacato giurisdizionale qualora sia ravvisabile, in concreto, una violazione di legge ovvero un eccesso rispetto ai fini prefissati.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica  LeggiOggi.it l'11 aprile 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/04/11/la-valutazione-di-impatto-ambientale-e-sindacabile-dal-giudice-amministrativo/

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