Giurdanella.it - Valeria Battaglia https://www.giurdanella.it/author/vbattaglia/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 18 Dec 2017 20:46:50 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Licenziamento dirigente, legittimo anche senza giustificato motivo oggettivo https://www.giurdanella.it/2012/11/licenziamento-dirigente-legittimo-anche-senza-giustificato-motivo-oggettivo/ Thu, 29 Nov 2012 11:36:57 +0000   Licenziamento del manager aziendale legittimo, anche senza crisi aziendale. A salvarne la legittimità, bastano infatti la non discriminazione del licenziamento e una ristrutturazione organizzativa in corso all’interno dell’azienda. Così ha deciso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 20856 del 26 novembre corso. Né assume rilevanza il fatto che le mansioni svolte dal manager licenziato (nel caso di specie, un […]

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Licenziamento del manager aziendale legittimo, anche senza crisi aziendale. A salvarne la legittimità, bastano infatti la non discriminazione del licenziamento e una ristrutturazione organizzativa in corso all’interno dell’azienda.

Così ha deciso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 20856 del 26 novembre corso.

Né assume rilevanza il fatto che le mansioni svolte dal manager licenziato (nel caso di specie, un direttore commerciale) siano state suddivise e in parte affidate ad un altro dirigente dell’azienda. Tutto lecito, per i giudici di Piazza Cavour, in quanto la riorganizzazione della pianta organica dell’azienda ha soppresso la posizione in questione.

Passa pertanto il principio secondo cui il requisito del giustificato motivo oggettivo non sia più necessario ai fini della legittimità del licenziamento, essendo sufficiente la “giustificatezza”.

Il licenziamento del dirigente in questione non sarebbe da attribuire, per la Cassazione, a non meglio precisati intenti ritorsivi dell’azienda: ed è proprio il principio di correttezza e buona fede che i giudici assumono come parametro in base al quale misurare la condotta del datore di lavoro. L’azienda, anche se non versava in una situazione di crisi aziendale, stava procedendo ad una riorganizzazione della pianta organica, assumendo nuovi impiegati “semplici” e sopprimendo figure con mansioni apicali. Inoltre, non è dirimente la circostanza che le mansioni svolte dal manager licenziato siano affidate ad altro dirigente in aggiunta a quelle sue proprie, in quanto quello che rileva è che presso l’azienda non esista più una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore licenziato.

Nessun licenziamento persecutorio, pretestuoso o arbitrario, dunque.

Qui il testo integrale della sentenza n. 20856/2012 della Cassazione

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 29 novembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/11/29/dirigente/

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No retribuzione per mansioni superiori all’assistente medico senza incarico formale https://www.giurdanella.it/2012/07/no-retribuzione-mansioni-superiori-allassistente-medico-senza-incarico-formale/ Fri, 27 Jul 2012 16:24:32 +0000 Non ha diritto a differenze retributive l'assistente medico che, in mancanza di formale conferimento dell'incarico, abbia di fatto svolto mansioni superiori a quelle del profilo funzionale di appartenenza Con sentenza n. 510/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. Catania ha deciso sul ricorso proposto da un ex assistente della Divisione Nefrologia e […]

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Non ha diritto a differenze retributive l'assistente medico che, in mancanza di formale conferimento dell'incarico, abbia di fatto svolto mansioni superiori a quelle del profilo funzionale di appartenenza

Con sentenza n. 510/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. Catania ha deciso sul ricorso proposto da un ex assistente della Divisione Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale M.P. Arezzo di Ragusa, il quale chiedeva la corresponsione delle differenze retributive dallo stesso pretese per aver di fatto espletato mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo funzionale di appartenenza.
In particolare, il ricorrente asseriva di aver svolto, di fatto e senza esserne stato formalmente incaricato da parte dell'Amministrazione ospedaliera, le funzioni di aiuto medico per un periodo di circa otto anni.

Il Giudice amministrativo ha rigettato il ricorso per non aver il ricorrente dato prova dell'espletamento delle mansioni superiori di aiuto.
In mancanza infatti di un atto di conferimento dell'incarico di aiuto da parte dell'Amministrazione, l'assistente medico che vanti una pretesa retributiva per l'espletamento delle mansioni superiori di aiuto, è tenuto a provare di avere effettivamente svolto dette mansioni.

La questione è già più volte affrontata in passato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che il principio per cui il riconoscimento di funzioni diverse da quelle proprie del profilo funzionale di appartenenza assume rilievo ai fini retributivi, indipendentemente da ogni atto organizzativo dell'Amministrazione, trova applicazione nella sola ipotesi in cui l'aiuto medico svolga le funzioni di primario.
L'assistente medico, invece, avrà diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni di aiuto eventualmente svolte soltanto nel caso in cui sia stato formalmente investito dell'incarico di aiuto, attraverso l'adozione da parte dell'Amministrazione di uno specifico atto di conferimento del predetto incarico (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2005, n. 2579).
Ciò in quanto, nell'ordinamento ospedaliero regolato dal D.P.R. n. 128/1969, in assenza del titolare del posto, le funzioni primariali devono necessariamente essere svolte da altri in via vicaria, mentre la mancanza dell'aiuto medico non implica necessariamente che l'assistente venga investito delle funzioni di quest'ultimo. 

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Art. 413 c.5 cpc: si applica il criterio del luogo di effettivo svolgimento del lavoro, anche in caso di lavoratore distaccato https://www.giurdanella.it/2012/07/art-413-c5-cpc-si-applica-il-criterio-del-luogo-di-effettivo-svolgimento-del-lavoro-anche/ Fri, 20 Jul 2012 13:32:24 +0000 Una recente pronuncia del Giudice del Lavoro di Ragusa (n. 411/2012) ha deciso sulla domanda di trasferimento ex art. 33, c. 5 L. n. 104/1992 avanzata da una dipendente del Ministero della Giustizia, per ragioni di assistenza alla propria madre disabile. Di particolare interesse è la questione preliminare sulla competenza del Giudice adìto, trovandosi la […]

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Una recente pronuncia del Giudice del Lavoro di Ragusa (n. 411/2012) ha deciso sulla domanda di trasferimento ex art. 33, c. 5 L. n. 104/1992 avanzata da una dipendente del Ministero della Giustizia, per ragioni di assistenza alla propria madre disabile.

Di particolare interesse è la questione preliminare sulla competenza del Giudice adìto, trovandosi la ricorrente – al momento della proposizione della domanda – temporaneamente distaccata presso la sede di lavoro nella quale la stessa chiedeva di essere trasferita.
Il Ministero resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice del Lavoro di Ragusa, sostenendo che competente a decidere della domanda di trasferimento del lavoratore distaccato sia il Giudice nella cui circoscrizione si trova l'ufficio al quale il dipendente è stabilmente ed organicamente assegnato, e non già quello in cui lo stesso risulti temporaneamente assegnato per effetto di un provvedimento di distacco.

Il Giudice di Ragusa ha disatteso la superiore eccezione: “…il chiaro disposto dell'art. 413 c.p.c., 5° comma (a tenore del quale “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”)…impone di valorizzare il criterio del luogo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, sia pure per effetto di distacco".

Come infatti chiarito dalla Cassazione, per “ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto” deve intendersi "la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" (Cass. Civ., sez. lav., 15 ottobre 2007, n. 21562).
Ciò in quanto ratio della disposizione, posta a favore del lavoratore, è quella di “garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria” (Cass. Civ., sez. lav., 7 agosto 2004, n. 15344).

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No alla conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato per i pubblici dipendenti https://www.giurdanella.it/2012/07/no-alla-conversione-dei-rapporti-di-lavoro-termine-rapporti-tempo-indeterminato-i-pubblici/ Wed, 04 Jul 2012 12:37:26 +0000 Con sentenza n. 654/2011, il Tribunale del Lavoro di Ragusa si è pronunciato sulla domanda proposta da un'ex dipendente del Comune di Vittoria al fine di ottenere la conversione del proprio rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nella specie, la ricorrente lamentava di aver stipulato con l'Amministrazione comunale diversi […]

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Con sentenza n. 654/2011, il Tribunale del Lavoro di Ragusa si è pronunciato sulla domanda proposta da un'ex dipendente del Comune di Vittoria al fine di ottenere la conversione del proprio rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nella specie, la ricorrente lamentava di aver stipulato con l'Amministrazione comunale diversi contratti a termine senza soluzione di continuità, per una durata complessiva di due anni e nove mesi, e di aver di fatto svolto – per altri quattro mesi – la medesima attività oggetto di quei contratti.

La stessa invocava, pertanto, l'applicazione dell'art. 558 della L. n. 206/2006 (finanziaria 2007), che richiede tre anni di servizio, anche non continuativi, ai fini della stabilizzazione.

La superiore sentenza ha rigettato la domanda.

In primo luogo, il Giudice di Ragusa, accogliendo le obiezioni di Giurdanella&Partenrs, intervenuti in difesa del Comune di Vittoria, ha chiarito che il meccanismo della conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato si applica ai soli rapporti di lavoro privato.

Diversamente, per i rapporti di lavoro pubblico, non può invocarsi “la conversione del rapporto ai sensi dell'art. 1, comma 2 d. lgs. 368/01 perchè a ciò osta il divieto di costituzione di rapporti a tempo indeterminato anche nei casi di violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori (art. 36, co. 5° d. lgs. 165/2001)”.

D’altra parte, il divieto di conversione è “coerente con la regola generale dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso, espressione dei princìpi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, che giustificano una disomogeneità parziale del regime dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato rispetto a quello del lavoro privato”.

In secondo luogo, l’eventuale attività svolta di fatto dalla ricorrente “resta priva di rilievo, atteso che la p.a. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme tipicamente regolate dal legislatore di talchè una volontà dell'ente pubblico manifestata in modo implicito o con comportamento concludente deve considerarsi inesistente”.

Pertanto, atteso che nel caso di specie la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione comunale per un periodo di due anni e nove mesi (e, quindi, per un periodo complessivamente inferiore a tre anni), non si applica la disciplina prevista dall’art. 558 della L. n. 296/2006.

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Cassazione, nuovo orientamento su giurisdizione pubblico impiego per domande a cavallo del 30 giugno 1998 https://www.giurdanella.it/2012/06/cassazione-nuovo-orientamento-su-giurisdizione-pubblico-impiego-domande-cavallo-del-30/ Thu, 28 Jun 2012 11:51:42 +0000 “Nel caso in cui l’attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi”. E’ quanto affermato dal Giudice del Lavoro di Modica che, […]

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“Nel caso in cui l’attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi”.

E’ quanto affermato dal Giudice del Lavoro di Modica che, con sentenza n. 206/2011, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo limitatamente alle domande relative al periodo precedente la data del 30 giugno 1998 (discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa stabilito dall’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) ed ha, invece, accolto le pretese riguardanti il periodo lavorativo successivo a tale data.

Con tale decisione, il Giudice di Modica ha confermato un principio espresso fino a quel momento dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Tuttavia, di recente, si è assistito ad un mutamento di orientamento in materia.

Con alcune pronunce del 2012, le stesse Sezioni Unite hanno infatti sancìto il diverso principio secondo cui, in una fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e di fatto, il protrarsi di una vicenda oltre la data del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sulla medesima vicenda si pronuncino due giudici diversi, con conseguente possibilità di decisioni differenti in relazione ad un’identica domanda.

In altri termini, la circostanza che una vicenda si collochi in parte prima del 30 giugno 1998 ed in parte dopo il 30 giugno 1998, non può comportare una scissione della tutela giurisdizionale, certamente dettata da esigenze di organizzazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale, ma pur sempre inidonea a realizzare la concentrazione e l’effettività della tutela giurisdizionale.

Nei link che segue, la sentenza n. 3183/2012 della Corte di Cassazione

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Tribunale lavoro, no qualifica dirigenziale per dipendente che svolge di fatto mansioni di direttore mercato https://www.giurdanella.it/2012/06/tribunale-lavoro-no-qualifica-dirigenziale-dipendente-che-svolge-di-fatto-mansioni-di/ Fri, 22 Jun 2012 16:06:02 +0000 Non ha diritto al riconoscimento della qualifica dirigenziale ed al trattamento economico dei dirigenti l'ex dipendente di mercato ortofrutticolo che abbia svolto di fatto le mansioni di Direttore del Mercato. E' quanto deciso dal Tribunale del Lavoro di Ragusa, con sentenza n. 119/2012, sul ricorso proposto da un ex dipendente del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, […]

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Non ha diritto al riconoscimento della qualifica dirigenziale ed al trattamento economico dei dirigenti l'ex dipendente di mercato ortofrutticolo che abbia svolto di fatto le mansioni di Direttore del Mercato.

E' quanto deciso dal Tribunale del Lavoro di Ragusa, con sentenza n. 119/2012, sul ricorso proposto da un ex dipendente del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, inquadrato nella VIII posizione funzionale (attuale categoria D5).

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale con decorrenza dalla sua prima assunzione in servizio ed il pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante ai dirigenti, per avere di fatto svolto le funzioni proprie di Direttore del Mercato.

Sulla prima domanda, il Giudice del Lavoro di Ragusa ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella amministrativa, posto che “esulano sicuramente dalla giurisdizione del g.o. le censure che parte ricorrente muove all'atto con cui al momento dell'assunzione ha ricevuto l'inquadramento nella VIII posizione funzionale anziché nel ruolo dirigenziale; trattasi infatti di atto che nel regime normativo anteriore alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego doveva essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo nell'ordinario termine di decadenza”.

Anche la seconda domanda, volta ad ottenere il trattamento economico proprio dei dirigenti, non ha trovato accoglimento.

Il Giudice del Lavoro di Ragusa non ha, infatti, accolto la tesi secondo cui l'art. 4 del D.M. 10/04/1970, contenente il regolamento tipo dei mercati all'ingrosso, avrebbe equiparato il trattamento economico dei direttori di mercato di città capoluogo e degli altri riconosciuti di particolare importanza economica a quello dei dirigenti: la norma in questione “deve ritenersi abrogata per effetto della riforma del pubblico impiego che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in aree e posizioni economiche; la disposizione richiamata da parte ricorrente è anteriore non solo all'introduzione di tale sistema, vigente dal 1998, ma anche al precedente assetto del pubblico impiego, fondato sulle qualifiche funzionali e disciplinato dalla l. n. 312/80…La determinazione del trattamento economico spettante al personale contrattualizzato, dirigenziale e non, è rimessa interamente alla contrattazione collettiva, come si evince dall'art. 2, comma 3 d. lgs. 165/01 che nella formulazione applicabile ratione temporis dispone che l'attribuzione di trattamenti economici possa avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali e che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessino di aver efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”.

Peraltro, la disposizione abrogata (art. 4 del D.M. 10/04/1970) equipara il trattamento economico dei direttori dei mercati all'ingrosso non già a quello dei dirigenti, bensì al trattamento economico dei “funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa”. Espressione, questa, che “trasposta nel sistema basato sulle qualifiche funzionali e in quello attuale organizzato in aree, si attaglia, più che ai dirigenti, sia ai funzionari delle tre più elevate qualifiche funzionali previste dalla l. 312/80 (7^ – 8^ – 9^) sia ai dipendenti oggi inquadrati nell'area C”.

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Borse di studio medici specializzandi anche per gli anni ’83-’91 https://www.giurdanella.it/2012/06/borse-di-studio-medici-specializzandi-anche-gli-anni-83-91/ Mon, 11 Jun 2012 15:42:59 +0000 Tutta colpa dello Stato. E del ritardo con cui si è adeguato alle direttive europee n. 75/363 e 82/76 in materia di specializzazioni mediche.

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Tutta colpa dello Stato. E del ritardo con cui si è adeguato alle direttive europee n. 75/363 e 82/76 in materia di specializzazioni mediche.

Con questa motivazione il Tribunale di Roma, sez. II civ., con la sentenza num. 8427 del 26 aprile 2012, ha riconosciuto il diritto alla retribuzione ai medici che durante gli anni 1983 – 1991 hanno frequentato le scuole di specialità delle Facoltà di Medicina e chirurgia in Italia senza ricevere la borsa di studio mensile.

I ricorrenti, che prima dell’anno accademico 1993/94 risultavano tutti iscritti a un corso di specializzazione, chiedevano la condanna della Presidenza del consiglio dei ministri alla corresponsione della remunerazione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991, ovvero al risarcimento dei danni per la mancata tempestiva attuazione delle direttive Cee o, in subordine, la condanna delle amministrazioni per ingiustificato arricchimento.

Il decreto n. 257/1991 aveva infatti disposto il diritto alla retribuzione a partire da quello stesso anno, senza riconoscere il dovuto per gli anni precedenti.

Punctum dolens della controversia era la tardiva attuazione delle norme comunitarie e, in particolare, i criteri minimi di coordinamento delle disposizioni amministrative degli Stati membri relative alla disciplina delle condizioni di accesso alla formazione dei medici specialisti e al conseguimento del relativo titolo professionale.

I giudici di primo grado hanno chiaramente affermato che “Il legislatore italiano stabilendo a favore dei medici specializzandi un diritto alla indennità, ha in realtà attuato la direttiva comunitaria (…). Solo che il legislatore nazionale lo ha fatto con ritardo, ed ha riconosciuto quel diritto a partire dal 1991, escludendo dal beneficio i medici ammessi alla specializzazione prima di quell’anno”.

Ed è proprio qui che si rinviene la violazione del diritto, cioè “nel ritardo con cui la norma interna ha recepito la direttiva comunitaria”. Pertanto il diritto all’indennità risulta leso per ritardo nell’attuazione della norma comunitaria.

Il Tribunale romano precisa anche che la domanda degli attori deve essere interpretata alla stregua di un’istanza di “risarcimento del danno extracontrattuale subito e, non già di adempimento di obbligo contrattuale”. Proprio per questo il giudice esclude la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti, ma non quella della Repubblica italiana. Sulla determinazione del danno, infine, si precisa che “il danno da risarcire è ovviamente pari alle retribuzioni che il medico avrebbe percepito se la regola comunitaria fosse stata tempestivamente introdotta nell’ordinamento italiano”.

Qui il testo integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 8427 del 26 aprile 2012

 

 

 

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