L'articolo Come stabilire l’equivalenza delle tutele fra due CCNL proviene da Giurdanella.it.
]]>“3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (tecnica) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.”
L’ANAC, nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 -“Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” – spiega come effettuare il controllo sull’equivalenza fra un CCNL indicato dall’operatore economico nella propria offerta tecnica e quello, diverso, indicato dalla stazione appaltante, vale a dire il controllo di equivalenza delle tutele fra due CCNL.
Il valore di raffronto deve essere annuale e dunque, dato che in genere i CCNL individuano una retribuzione tabellare mensile, questa dovrà essere apportata su base annuale tenendo conto di tutte le mensilità supplementari.
L’ANAC precisa, inoltre, che si dovranno considerare ulteriori indennità previste dai CCNL, quali le indennità economiche aggiuntive alla retribuzione tabellare che spetterebbero stabilmente ai lavoratori in ragione delle prestazioni previste dall’appalto.
La misura degli scatti di anzianità, invece, non rientra nel confronto.
Per questo secondo passaggio si fa riferimento ai seguenti 12 istituti tracciati dall’ANAC, che dovranno, con non poche difficoltà, essere oggetto di comparazione:
La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele normative in caso di scostamenti marginali e limitati a non più di due voci.
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]]>L'articolo Pubblico impiego: approvate le linee guida sul green pass e il decreto per il rientro in presenza proviene da Giurdanella.it.
]]>L’ulteriore novità di questi giorni è dovuta all’emanazione ufficiale del DPCM contenente le linee guida sul controllo del green pass all’interno delle PA e al decreto ministeriale sulle modalità organizzative per il rientro in presenza dei pubblici dipendenti.
Su entrambi i provvedimenti la Conferenza Unificata aveva già espresso parere favorevole nella seduta del 7 ottobre scorso, e adesso, dopo la rispettiva sottoscrizione, le relative disposizioni entrano in vigore, in tempo per consentire a tutte le PA il rispetto degli obblighi a partire dal 15 ottobre prossimo.
Cogliamo quindi l’occasione per un rapido commento delle principali novità contenute nei due provvedimenti sopra citati e per pubblicare i documenti e il materiale utile per ogni ulteriore approfondimento (i link al citato materiale – in costante aggiornamento – sono disponibili alla fine del presente articolo).
Linee guida sull’obbligo di possesso e di esibizione del green pass
Il DPCM appena firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi adotta le Linee guida elaborate di concerto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro della salute, in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale.
Si ricorda che l’art. 1 del d.l. 127 del 21 settembre 2021 ha previsto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche (salvo soggetti esenti dalla vaccinazione), per l’accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Le Linee guida precisano quindi che, al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo, a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita con vaccinazione, negatività al tampone o guarigione dal Covid) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale, con la specificazione che il possesso del green pass non può essere oggetto di autocertificazione.
Ne consegue che il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile; effetto di ciò è che al dipendente non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
L’obbligo di possesso ed esibizione si estende a tutti i soggetti che accedano all’ufficio pubblico (ad es. visitatori o partecipanti a incontri); l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.
Il soggetto preposto al controllo è individuato nel datore di lavoro, ossia il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, il quale può delegare con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate.
L’accertamento potrà essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici, con l’importante precisazione che non sarà comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.
Decreto del Ministro per la PA sul rientro in presenza dei pubblici dipendenti e sulle condizioni per lo smart working
Con un nostro precedente articolo avevamo già avuto modo di commentare il recente DPCM del 23 settembre 2021 – che è stato adesso pubblicato nella G.U. del 12 ottobre scorso – secondo il quale, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le amministrazioni pubbliche tornerà ad essere quella svolta in presenza (e non più quella del c.d. smart working, come previsto per tutto il periodo emergenziale).
In quella sede si era anticipato che le specifiche modalità per il rientro sarebbero state individuate da un successivo decreto del Ministro per la PA che, lo scorso 8 ottobre, è stato ufficialmente emanato ed è già stato inviato – come si apprende da un comunicato del Dipartimento della funziona pubblica, a Regioni, Province ed enti locali.
Ebbene, alla luce delle previsioni dei citati provvedimenti, dal 15 ottobre, in attesa dei rinnovi contrattuali e dell’adozione dei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), con cui le amministrazioni potranno garantire uno smart working strutturato, i dipendenti pubblici saranno tenuti a rientrare a lavorare in presenza.
A tal fine, il decreto ministeriale prevede che le pubbliche amministrazioni organizzino le attività dei propri uffici prevendo il rientro in presenza di tutto il personale e che, entro la fine di ottobre, adottino le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del decreto, assicurando comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all’utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza, e anche mediante l’ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni.
Secondo il decreto, poi, allo scopo di evitare che il personale si concentri nella stessa fascia oraria, possono essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi.
Per quanto riguarda lo smart working, la sua portata viene decisamente limitata dal decreto, secondo il quale, nelle more della specifica regolamentazione del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell’ambito del PIAO, l’accesso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa potrà essere autorizzato nel rispetto di una serie di condizioni.
In particolare, si prevede che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non debba mai pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti.
Inoltre, l’amministrazione dovrà garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza.
Sul piano delle concrete modalità di svolgimento dello smart working, si dispone che le PA debbano dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud per garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile, e debbano altresì fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.
Infine, il decreto ripristina l’obbligo di accordo individuale tra datore e lavoratore di cui all’art. 18 della legge 81/2017, prescrivendo che lo stesso accordo debba definire, come minimo, gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore e le modalità e i criteri di misurazione della prestazione.
Per un approfondimento, si rende disponibile, di seguito, tutta la documentazione utile, che verrà costantemente aggiornata.
Obbligo di green pass
Il testo ufficiale del DPCM contenente le Linee Guida
Le slides di approfondimento pubblicate dal Dipartimento della Funzione pubblica
Le note di lettura dell’ANCI
La scheda di lettura del d.l. 127/2021 a cura dell’Ufficio Studi del CNF, sull’accesso agli uffici giudiziari da parte degli avvocati
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Smart working e rientro in presenza dei lavoratori
Il testo ufficiale del decreto ministeriale
Le slides di approfondimento pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica
Le note di lettura dell’ANCI
Il nostro redazionale sul DPCM del 23 settembre 2021
Il testo del DPCM 23 settembre 2021, pubblicato in G.U.
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Link alle FAQ della Presidenza del Consiglio su green pass e lavoro nella PA
L'articolo Pubblico impiego: approvate le linee guida sul green pass e il decreto per il rientro in presenza proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Linee Guida ANAC su «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» proviene da Giurdanella.it.
]]>Lo schema in oggetto fa seguito ad una precedente bozza di linee guida, già sottoposta a delle prime consultazioni, che il Consiglio di Stato aveva però restituito all’Autorità Anticorruzione per un’opportuna revisione, previa stabilizzazione del quadro normativo di riferimento.
Ai seguenti link, si pubblica il materiale di riferimento e i documenti per approfondire l’argomento:
– Lo schema di linee guida attualmente in consultazione
– La relazione AIR allo schema
– Il nostro redazionale sulla nuova bozza di linee guida
– Il parere del Consiglio di Stato del 2019 sulla precedente versione
– La prima bozza di linee guida del 2019
– I contributi pervenuti nella precedente fase di consultazione
L'articolo Linee Guida ANAC su «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Conversione del d.l. semplificazioni bis proviene da Giurdanella.it.
]]>– Il testo coordinato (in vigore dal 31 luglio)
– I lavori preparatori alla Camera
– I lavori preparatori al Senato
L'articolo Conversione del d.l. semplificazioni bis proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Riforma appalti, il ddl delega proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Governo ha presentato in Parlamento, il 21 luglio, il disegno di legge recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (n. 2330 AS). Di seguito i link.
– Il testo normativo
– La relazione illustrativa
– I lavori preparatori al Senato
L'articolo Riforma appalti, il ddl delega proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Caso Superlega: incardinato il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia UE proviene da Giurdanella.it.
]]>Scontro che si è concretizzato anche in una serie di azioni legali, una delle quali ha visto la Superleague adire il Tribunale Commerciale di Madrid per accertare l’illegittimità dell’ingerenza della UEFA e della FIFA nella propria attività e nell’organizzazione della nuova manifestazione sportiva.
Il giudice spagnolo ha però deciso di rinviare la questione pregiudiziale alla CGUE, al fine di far accertare il presunto contrasto con le disposizioni europee in tema di divieto di pratiche concordate (101 TFUE) e di divieto di abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE).
Il giudizio è stato incardinato presso il giudice europeo con il numero C-333/21, tra i mesi di maggio e settembre.
In attesa dello sviluppo del giudizio, che seguiremo, pubblichiamo di seguito i principali documenti relativi alla causa:
– la scheda del giudizio innanzi alla CGUE;
– il testo della domanda di pronuncia pregiudiziale pubblicata nella GUUE;
– il documento di sintesi delle questioni giuridiche sollevate dal Tribunale commerciale di Madrid.
L'articolo Caso Superlega: incardinato il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia UE proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Permanenza del potere a provvedere della P. A. dopo la nomina del commissario ad acta nel giudizio sul silenzio proviene da Giurdanella.it.
]]>Se, nel giudizio proposto avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione su una istanza del privato a) la nomina del commissario ad acta, disposta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., oppure il suo insediamento comportino – per l’amministrazione soccombente nel giudizio proposto avverso il suo silenzio – la perdita del potere di provvedere sull’originaria istanza, e dunque se l’amministrazione possa provvedere ‘tardivamente’ rispetto al termine fissato dal giudice amministrativo, fino a quando il commissario ad acta eserciti il potere conferitogli (e, nell’ipotesi affermativa, quale sia il regime giuridico dell’atto del commissario ad acta, che non abbia tenuto conto dell’atto ‘tardivo’ ed emani un atto con questo incoerente);
b) per il caso in cui si ritenga che sussista – a partire da una certa data – esclusivamente il potere del commissario ad acta, quale sia il regime giuridico dell’atto emanato ‘tardivamente’ dall’Amministrazione.
L'articolo Permanenza del potere a provvedere della P. A. dopo la nomina del commissario ad acta nel giudizio sul silenzio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’aggiudicazione diventa definitiva solo dopo la verifica dei requisiti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’aggiudicazione diventa definitiva solo dopo la verifica dei requisiti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Conversione del decreto legge Milleproroghe proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Conversione del decreto legge Milleproroghe proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Abuso d’ufficio in caso di potere in astratto discrezionale divenuto in concreto vincolato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Abuso d’ufficio in caso di potere in astratto discrezionale divenuto in concreto vincolato proviene da Giurdanella.it.
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