L'articolo Indennizzo “vittima del dovere”: ininfluente parentela con membri della criminalità organizzata proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie il Ministero dell’Interno appellante aveva invocato tale legame di parentela non concedendo i benefici previsti per le c.d. “vittime del dovere“, in pretesa applicazione dell’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009.
Il Collegio ha affermato che l’art. 2-quinquies, d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, riguarda solo i familiari delle vittime ed ha carattere eccezionale e che, pertanto, non può avere estensione analogica anche alle stesse vittime che siano sopravvissute.
Per le vittime, infatti, non ci sono meccanismi ostativi legati alla semplice parentela, con la prova dell’insussistenza, in concreto del rischio che le somme riconosciute possano contribuire all’accrescimento di organizzazioni criminali.
Così i giudici di Palazzo Spada: “Ciò che l’avvocatura chiede non è quindi un’interpretazione estensiva della disposizione, ossia un’interpretazione funzionale che accerti un significato della norma più ampio di quello risultante dalla semplice interpretazione letterale, ma un’interpretazione analogica, ossia l’applicazione della lettera della disposizione a casi che non rientrano nel suo ambito ma che sono asseritamente accomunati dalla medesima ratio“.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha, infine, ribadito che “la vittima era del tutto estranea ad ambienti e logiche criminali, in quanto svolgeva, al momento dell’agguato, una funzione istituzionale di contrasto alle associazioni criminali (autista di un magistrato sottoposto a particolari misure di protezione), che lo ha messo in condizione di rischiare la propria vita, e lo ha altresì indotto a compiere azioni tali da salvare persino la vita altrui“.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 01/12/2017
N. 05641/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8096 del 2015, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Cepparulo, Enrico Tedeschi, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO – SEZIONE II n. 01371/2015, resa tra le parti, concernente diniego di concessione dei benefici di cui alla legge n. 302/1990.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Ugo Cepparulo, Enrico Tedeschi e l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 11/02/2011 il sig. -OMISSIS-, odierno appellante, presentava al Ministero degli Interni domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla normativa vigente per le c.d. “Vittime del Dovere”, in conseguenza dei fatti occorsi in data 13/09/1982 in Monteforte Irpino (AV), allorquando lo stesso veniva fatto oggetto di un agguato camorristico unitamente al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino, dr. Antonio Gagliardi, di cui era l’autista.
2. Con provvedimento n. 311 del 14/01/2015 il Ministero dell’Interno rigettava la domanda, in considerazione del fatto che due cugini del -OMISSIS-risultano aver riportato condanne ex art. 416 bis c.p.
Con ricorso al TAR Campania – Sezione Salerno, l’istante chiedeva l’annullamento del suddetto provvedimento, con condanna dell’Amministrazione convenuta al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 266/2005.
3. Con sentenza n. 1371 del 17 /06/2015 il TAR adito accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato.
4. Avverso tale sentenza propone ora appello il Ministero dell’Interno. A supporto del gravame deduce, in sintesi, la violazione del disposto di cui all’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009.
5. Nel giudizio si è costituito il sig. -OMISSIS-ed ha chiesto la reiezione del gravame.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 30 novembre 2017.
DIRITTO
1. Emerge dagli atti che l’appellante rimase vittima, unitamente al dott. Antonio Gagliardi – all’epoca dei fatti Procuratore della Repubblica di Avellino – di un gravissimo agguato camorristico, il 13 settembre 1982, mentre conduceva, nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali, l’autovettura blindata a bordo della quale viaggiava il Procuratore. La vettura venne raggiunta da un centinaio di colpi d’arma da fuoco. I due rimasero gravemente feriti.
Dagli atti emerge che proprio la condotta tenuta dal -OMISSIS-nel contesto specifico contribuì a salvare la vita allo stesso Procuratore.
Per il tentato omicidio vennero condannati, tra gli altri, -OMISSIS-, cugini dell’odierno appellato.
1.1. Proprio il legame di parentela da ultimo citato, ha costituito la ragione che ha indotto il Ministero a respingere i benefici per le c.d. “vittime del dovere”, in pretesa applicazione dell’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009.
1.2. La disposizione citata, rubricata “Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata” prevede che “1. Ferme le condizioni stabilite dall’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell’evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
2. Il Ministero, nell’atto di appello richiama la valenza ostativa di tale disposizione, finalizzata – come del resto correttamente osservato dal Tar – ad escludere il rischio che la morte di un soggetto, quale conseguenza di delitto perpetrato dalla criminalità organizzata, possa divenire l’occasione per procurare danaro alla stessa associazione criminale che lo stesso legislatore si propone di contrastare.
Secondo l’appellante, data la finalità, non vi sarebbe ragione alcuna per non estendere l’applicazione della norma ostativa, oltre che ai familiari superstiti della vittima, anche alla stessa vittima sopravvissuta, pena la frustrazione degli obiettivi che il legislatore si è posto nel combattere la pervasività delle associazioni mafiose. Una diversa interpretazione finirebbe per trattare diversamente situazioni di fatto analoghe, connotate dai medesimi rischi.
3.Ritiene il Collegio che non vi siano i margini per l’invocata interpretazione estensiva.
La legge n. 302/1990 prevede:
1. “una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa […]a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi […];
b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali […]” (art. 1);
2. una elargizione di euro 200.000 “ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all’articolo 1” (art. 4).
Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali sono richieste per la concessione dei benefici nei confronti di tutti i soggetti destinatari (art. 9-bis).
3.1. Nei confronti dei familiari superstiti l’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009, pone l’ulteriore condizione che “il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.
L’analisi testuale del combinato disposto, tuttavia, non lascia dubbi circa il fatto che l’ulteriore condizione ostativa sia stata individuata dal legislatore solo per i familiari superstiti. Ciò che l’avvocatura chiede non è quindi un’interpretazione estensiva della disposizione, ossia un’interpretazione funzionale che accerti un significato della norma più ampio di quello risultante dalla semplice interpretazione letterale, ma un’interpretazione analogica, ossia l’applicazione della lettera della disposizione a casi che non rientrano nel suo ambito ma che sono asseritamente accomunati dalla medesima ratio.
3.2. Com’è noto il procedimento interpretativo per analogia non si applica alle norme eccezionali (art. 14 disp. prel.). Questo già basterebbe a respingere la tesi dell’Avvocatura, posto che non può dubitarsi che una norma che lega al mero rapporto di parentela sino al quarto grado, con soggetti condannati o anche solo rinviati a giudizio per fatti di mafia, la presunzione di vicinanza agli ambienti delinquenziali, è norma di cautela eccezionale, autorizzata ad incidere sul diritto di difesa costituzionalmente protetto (la presunzione infatti è assoluta) nei soli casi espressamente contemplati dal legislatore, e non oltre.
3.3. Ma ciò che è più importante per la corretta soluzione della questione esegetica prospettata è proprio la ratio della norma. Essa ha, come sopra sottolineato, riguardo ai familiari della vittima e non già alle stesse vittime, perché: a) Il familiare è un danneggiato in via riflessa. Non coincidendo la sua posizione con quella della vittima “primaria”, soggetto al quale i criminali hanno tolto la vita in ragione del ruolo, delle funzioni o del comportamento serbato in rappresentanza o difesa delle istituzioni, della dignità personale e dei valori dell’onestà e della rettitudine, la legge impone condizioni eccezionali che valgano ad escludere anche il più lontano sospetto che i benefici economici possano ridondare in favore degli stessi ambienti criminali combattuti e osteggiati, sino al punto di “forzare” il diritto di difesa attraverso una presunzione iure et de iure di vicinanza, associata al mero legame di parentela o affinità; b. Nel caso della vittima primaria (superstite), l’indagine istruttoria e rigorosa circa l’estraneità del medesimo agli ambienti criminali prevista in via generale dalla norma base (comma 2 lett. b) dell’art. 1 della legge n. 302/1990), nonché l’accertamento dell’insussistenza di un concorso nella commissione del fatto delittuoso lesivo, sono fattori di per sè sufficienti, se considerati alla luce delle lesioni che il soggetto ha subito in ragione del ruolo rivestito o del comportamento serbato in opposizione alla criminalità, a garantire che non si inneschino fenomeni di sviamento o di speculazione; c) In ogni caso, anche se si volesse dare rilievo, come non irragionevolmente sostiene l’Avvocatura, al rischio che la vittima, apparentemente onesta ed esente da mende, stringa un pactum sceleris con un’associazione criminale per assicurarsi il prezzo, o parte del prezzo, del suo sacrificio, non potrebbe giammai negarsi alla vittima, nell’applicazione delle presunzioni de quibus, la possibilità di provare l’insussistenza di rapporti di commistione di interessi o di frequentazione, e più in generale l’insussistenza, in concreto, del rischio che il mero legame parentale possa dar luogo a traslazione di somme in favore degli ambienti criminali cui i parenti o gli affini appartengono. Pena l’insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
3.4. Nel caso di specie, la vittima, oltre ad essere totalmente estranea ad ambienti e logiche criminali, svolgeva, al momento dell’agguato, una funzione istituzionale di contrasto alle associazioni criminali (autista di un magistrato sottoposto a particolari misure di protezione), che lo ha messo in condizione di rischiare la propria vita, e lo ha altresì indotto a compiere azioni tali da salvare persino la vita altrui. 3.5. In nessun atto si adombrano sospetti di vicinanza agli ambienti mafiosi, né si indicano elementi concreti, o rapporti, che possano minimamente offuscare la limpidezza e la significatività del comportamento della vittima, prima, durante e dopo i fatti.
4. L’appello è pertanto respinto. Ne consegue l’obbligo per l’amministrazione di provvedere al riconoscimento dell’indennizzo ed alla liquidazione delle somme spettanti.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dal sig. -OMISSIS-per la propria difesa in giudizio, forfettariamente liquidate in €. 2.000 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giulio Veltri | Franco Frattini | |
IL SEGRETARIO
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]]>Ai sensi dell’art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue:
a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.
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]]>L'articolo Diffamazione a mezzo stampa: la Cassazione sul danno alla reputazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dalla sentenza: “In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. È pertanto sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d’altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non già, secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale”. (Cass. pen.,Sez. 5, Sentenze: nn. 2842 del 1999; 8935 del 2000; 6924 del 2000; 43382 del 2010).
Per quanto concerne, invece, la questione del riconoscimento del risarcimento del danno alla reputazione, la Suprema Corte ha statuito che “nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é “in re ipsa”, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014)”.
Nel caso di specie i mezzi di prova erano stati indicati, ragione per cui sono state respinte le doglianze di parte ricorrente.
Clicca qui per il testo della sentenza della Cassazione
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]]>L'articolo Compatibilità legge Pinto con normativa UE: il TAR Piemonte rimette questione alla CGUE proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stata rimessa alla Corte di giustizia U.E. la seguente questione interpretativa:
“Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa, sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall’art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall’art. 6, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con il principio rinveniente dall’articolo 67 TFUE, secondo cui l’Unione si fonda su uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché con il principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l’Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell’art. 5 sexies della L. n. 89/2001 (introdotto dalla legge n. 208 del 2015 – legge di stabilità 2016: n.d.r.), la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di “equa riparazione” per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l’“equa riparazione” sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l’Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento del titoli giudiziari”.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza di rimessione.
***
Pubblicato il 28/03/2017
N. 00418/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2016, proposto da:
Graziano Garavaldi, rappresentato e difeso dagli avvocati Dani Colapietro De Maria C.F. CLPDNA57R07E463J, Piergiorgio Castagna C.F. CSTPGR68A20L219T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Piergiorgio Castagna in Torino, corso Tassoni, 25;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
Per:
l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. 719/11 della Corte d’Appello di Torino, Sezione Civile I-bis, reso il 16 marzo 2011, depositato il 31 marzo 2011, munito di formula esecutiva il 17 maggio 2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2016/C 439/01; d’ora in poi anche “Raccomandazioni”) della Corte di Giustizia della Unione Europea;
Visti gli art. 19, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sulla Unione Europea (TUE) e 267 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE);
Visti lo Statuto ed il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia della Unione Europea;
Visti gli articoli 79 comma 1 e 112 e seguenti del Decreto legislativo n. 104 del 2010, Allegato 1 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giungo 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), recante il Codice del processo amministrativo;
Visto l’articolo 5 sexies della Legge n. 89 del 24 marzo 2001;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
A – Esposizione succinta dell’oggetto della controversia.
Con legge dello Stato n. 89 del 24 marzo 2001, art. 1, la Repubblica Italiana ha previsto che il soggetto che sia parte di un processo ha diritto ad esperire rimedi preventivi al fine di evitare che il processo stesso si svolga in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima. Alla parte che, pur avendo esperito i rimedi preventivi, abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa della irragionevole durata del processo, la norma citata riconosce il diritto ad ottenere una “equa riparazione” alle condizioni e nella misura stabilite negli articoli successivi della Legge.
L’art. 3 della Legge n. 89/2001, in particolare, stabilisce che la domanda finalizzata al riconoscimento della “equa riparazione” si propone con ricorso al presidente della Corte d’Appello nel cui distretto ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio di cui si lamenta la irragionevole durata.
Con decreto V.G. n. 1001/2010, pubblicato il 31/03/2011, la Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto il diritto del sig. Graziano Garavaldi, parte ricorrente nel presente giudizio, ad ottenere l’ ” equa riparazione” con riferimento alla eccessiva durata del procedimento fallimentare svoltosi innanzi al Tribunale di La Spezia, aperto con sentenza del 31/12/1994 dichiarativa del fallimento della Cantieri s.r.l. , nell’ambito del quale il sig. Garavaldi aveva chiesto la ammissione al passivo fallimentare per un credito di ragguardevole importo.
In particolare, con il decreto indicato al punto che precede la Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto a favore del sig. Garavaldi un equo indennizzo pari ad Euro 8.416,67, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo ed oltre a 2/3 delle spese del procedimento, liquidate in tale misura in complessive Euro 870,00, oltre ad accessori di legge. Per l’effetto la Corte d’Appello di Torino ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare a favore del ricorrente le somme indicate.
L’anzidetto decreto della Corte d’Appello di Torino è stato munito di formula esecutiva il 17/05/2011 ed è stato notificato al Ministero della Giustizia, in Roma, il 21 ottobre 2011.
Il decreto medesimo è quindi divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Il sig. Garavaldi, a mezzo del proprio difensore, con lettera raccomandata del 25/05/2012 ha chiesto al Ministero della Giustizia di dare esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Torino n. C.G. 1001/2010, chiedendo il pagamento di complessivi Euro 9.802,10.
La richiesta stragiudiziale di pagamento veniva rinnovata con lettere raccomandate del 25 gennaio e 21 giugno 2013, alle quali il Ministero intimato non ha dato alcun riscontro.
Il sig. Garavaldi, pertanto, ha introitato, innanzi questo Tribunale Amministrativo Regionale, il procedimento giurisdizionale disciplinato dagli articoli 112 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo italiano, finalizzato ad ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi ad una sentenza o ad un provvedimento equiparato del Giudice Ordinario passato in giudicato.
Il ricorso proposto innanzi questo Tribunale dal sig. Garavaldi, per ottenere dal Ministero della Giustizia l’attuazione degli obblighi stabiliti nel sopra citato decreto della Corte d’Appello di Torino, è stato depositato il 9 settembre 2016 ed è stato chiamato alla udienza dell’11 gennaio 2017, allorché il difensore del sig. Garavaldi ha insistito nella domanda , dando atto che nel frattempo non era intervenuto alcun pagamento da parte del Ministero: nella occasione il Collegio ha trattenuto il ricorso a decisione.
B. Il contenuto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione nel caso di specie ed il diritto della Unione Europea.
B.1.: Il diritto nazionale.
Gli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo italiano (Allegato 1 al D. L.vo n. 104 del 2010) disciplinano il procedimento c.d. di ottemperanza, che consente di ottenere, dal Giudice Amministrativo, l’attuazione degli obblighi che in una sentenza passata in giudicato siano stati accertati a carico di una pubblica amministrazione. Detta attuazione avviene, prima di tutto, fissando alla pubblica amministrazione un termine massimo entro il quale la stessa deve assumere spontaneamente i provvedimenti necessari a conformarsi al giudicato; in secondo luogo mediante nomina di un commissario ad acta, che ha l’autorità di adottare, in sostituzione dei funzionari della pubblica amministrazione, i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
Con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) sono state apportate modifiche alla L. n. 89 del 24 marzo del 2001. In particolare, nel corpo della legge è stato inserito l’art. 5 sexies il quale si legge come segue:
“1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge , il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1.Le amministrazione pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai comma precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. 8. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000,00 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all’incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento agli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Le dichiarazione già complete o regolari , già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto di cui ai commi 9 e 10.”
La disposizione suindicata introduce, in favore della pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 180 giorni aggiuntivi rispetto ai 120 giorni dall’avvenuta notificazione del titolo esecutivo già previsti dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30/97, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici dispongono di un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro. Ne deriva che il creditore non può procedere all’esecuzione forzata, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento, prima che sia decorso un termine complessivo di dieci mesi dalla formazione del titolo esecutivo.
E’ opinione del Collegio che la disposizione di legge contenuta nell’art. 5 sexies cit. deve essere interpretata nel senso che il soggetto al quale sia stato riconosciuto un indennizzo a titolo di “equa riparazione” per irragionevole durata di un procedimento giurisdizionale non può intraprendere alcuna azione giudiziaria esecutiva, finalizzata al recupero di tale indennizzo, se prima non abbia posto in essere tutti gli adempimenti previsti al comma 1 dell’art. 5 sexies L. 89/2001 e se non siano decorsi almeno sei mesi dal momento in cui i suddetti adempimenti si sono perfezionati, stante che entro tale termine il Ministero è tenuto ad effettuare il pagamento. In conseguenza della entrata in vigore della norma sopra riportata il Ministero debitore viene così di fatto a disporre, per effettuare il pagamento, di un termine dilatorio di sei mesi, e ciò a prescindere dal momento in cui è stato pronunciato il titolo giudiziale che riconosce ad un soggetto l’ “equa riparazione” per irragionevole durata di un processo: che si tratti di un credito riconosciuto nell’anno 2010 o di un credito riconosciuto nell’anno 2016 l’Amministrazione statale gode del suddetto ulteriore termine dilatorio per effettuare il pagamento. Occorre inoltre considerare che il termine semestrale entro il quale il Ministero è tenuto ad effettuare il pagamento, prima del cui decorso è precluso all’interessato di intraprendere azioni esecutive finalizzate al recupero del credito, decorre solo ove la documentazione indicata all’art. 5 sexies comma 1 sia assolutamente completa: pertanto qualsiasi inesattezza o dimenticanza di fatto comporta l’allungamento del termine dilatorio di cui si è detto, e ciò in assenza di qualsiasi onere, in capo all’Amministrazione, di segnalare tempestivamente la incompletezza o inesattezza della documentazione fornita. Infine si deve rilevare che l’autocertificazione, con cui l’interessato attesta di non aver ricevuto alcun pagamento dalla Amministrazione, ai sensi dell’art. 5 sexies comma 2 ha una durata semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della Amministrazione stessa; può quindi verificarsi, ove la documentazione inizialmente fornita dall’interessato venga successivamente integrata a causa di inesattezze o di incompletezza, che l’autocertificazione ex art. 5 sexies comma 1 prodotta in origine dall’interessato perda efficacia prima che sia decorso il termine semestrale assegnato all’Amministrazione per effettuare il pagamento, atteso che per la medesima il termine semestrale decorre solo dal momento in cui la documentazione è completa: ebbene, con riferimento ad una simile ipotesi è opinione del Collegio che la norma deve essere interpretata nel senso che la rinnovazione della autocertificazione di cui all’art. 5 sexies comma 1 comporta comunque che per l’Amministrazione il termine semestrale per effettuare il pagamento ricomincia a decorrere nuovamente dall’inizio, a prescindere dal fatto che una parte del termine semestrale possa essere già decorso nella vigenza dell’originaria autocertificazione prodotta dall’interessato; per effetto di tale meccanismo il termine semestrale assegnato alla Amministrazione per effettuare il pagamento può facilmente raggiungere una durata prossima a quella annuale, se non addirittura essere superiore.
B.2. Il diritto della Unione.
Premesso quanto sopra in ordine alle norme del diritto italiano rilevanti per il caso di specie, occorre a questo punto considerare che il rimedio della “equa riparazione” per irragionevole durata di un processo è stato introdotto nell’ordinamento italiano in esito alle numerose sentenze con le quali la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha condannato la Repubblica Italiana per violazione dell’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – ratificata dalla Repubblica Italiana ai sensi della L. 848/1955 -, in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole che deve essere osservato nella trattazione di qualsiasi procedimento giurisdizionale.
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Trattato sulla Unione Europea “I diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto della Unione in quanto principi generali”; pertanto anche il diritto affermato all’art. 6 paragrafo 1 della citata Convenzione, secondo cui “Ogni persona ha diritto a che la sua causa, sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole..” costituisce oggi principio generale del diritto della Unione Europea. Del resto anche nella Carta dei diritti fondamentali della Unione europea – alla quale l’art. 6 comma 1 del Trattato sulla Unione Europea annette lo stesso valore giuridico dei Trattati – all’art. 47 comma 2 viene riconosciuto il diritto di ogni persona “a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge…”.
L’art. 67 TFUE stabilisce al comma 1 che “L’Unione realizza uno spazio di libertà, di sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri”, ed al comma 4 soggiunge che “L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie in materia civile”.
Tale concetto è ribadito dagli artt. 81 e 82 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea. L’a 82 TFUE afferma che “1. L’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transazionali, fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario, al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:……e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili agli Stati membri……”. Anche l’art. 83 TFUE statuisce che “La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie…”.
C. Illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale.
Il Collegio non ignora che tanto le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea quanto quelle della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, non modificano le competenze della Unione europea come definite dai Trattati. In conseguenza di ciò una domanda di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE non potrebbe fondarsi unicamente sulla violazione di diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea o dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e ciò per la ragione che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, “la Corte può interpretare il diritto della Unione unicamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite” (ordinanza nella causa C-520/15, punto 18); correlativamente, “ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto della Unione, la Corte non è competente in merito e le disposizioni della Carta, eventualmente richiamate, non possono giustificare, di per sé, tale competenza” (ibidem, punto 20).
Il Collegio considera, tuttavia, che l’ “equa riparazione”, che la legge 89/2001 riconosce a colui che abbia subito una lesione per effetto della irragionevole durata di un procedimento giurisdizionale, in realtà costituisce un concreto strumento a mezzo del quale lo Stato italiano persegue lo scopo di contenere la durata nel tempo di qualsiasi procedimento giurisdizionale: ciò per la ragione che l’obbligo di indennizzare il soggetto leso dalla irragionevole durata di un processo induce lo Stato italiano ad implementare ed a mantenere misure organizzative, di vario tipo, idonee a contenere la durata dei procedimenti giudiziari. Del contenimento della durata dei procedimenti giurisdizionali beneficiano, evidentemente, anche le parti dei procedimenti che hanno ad oggetto controversie in materie di interesse per l’Unione Europea: ciò dicasi, a titolo di mero esempio, per le controversie che hanno ad oggetto l’adempimento di obbligazioni previste in contratti transazionali, in relazione ai quali sussista la giurisdizione del giudice italiano; lo stesso può affermarsi in relazione alle procedure di insolvenza che si svolgano innanzi le Autorità italiane e che vedano interessati soggetti creditori provenienti da altri Stati membri; o ancora in relazione alle cause risarcitorie che trovino causa in una illegittima decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico, ovvero nelle cause di diritto di famiglia in cui i coniugi siano cittadini o residenti di diversi Stati membri.
Rileva pertanto il Collegio che la legge 89/2001, perseguendo lo scopo di contenere la durata di qualsiasi procedimento giurisdizionale, indirettamente tutela anche gli scopi del diritto della Unione Europea quante volte una controversia abbia ad oggetto una materia che rientra nelle competenze della Unione Europea.
Del resto, che lo svolgimento delle procedure giudiziarie all’interno dei singoli Stati membri sia di interesse per l’Unione laddove esse abbiano ad oggetto materie transazionali, è testimoniato dagli artt. 67, 81 e 82 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, sopra ricordati. Benché l’ “equa riparazione” riconosciuta dallo Stato italiano per la irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali non possa essere considerata quale una misura obbligatoria ai sensi degli artt. 81 e 82 del Trattato FUE, ovvero ai sensi di un regolamento o di una direttiva specifica, tuttavia pare al Collegio che essa in concreto contribuisce a perseguire gli scopi della Unione nelle materie transazionali, in particolare contribuendo alla creazione di uno spazio di giustizia fondato sul rispetto dei principi fondamentali ed evitando di vanificare, con l’eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali, l’utilità del reciproco riconoscimento dei titoli giudiziari, sul quale si fonda nella Unione la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Lo Stato italiano, comunque, con la legge n. 89/2001 ha implicitamente riconosciuto la necessità di accordare un indennizzo per irragionevole durata del processo quale misura idonea ad indurre una maggior efficienza del sistema giudiziario italiano, efficienza che – come detto – è essenziale sia ai fini della cooperazione giudiziaria nell’ambito della Unione Europea, che si basa sul reciproco riconoscimento dei titoli giudiziari, sia al fine di garantire l’efficace applicazione giudiziaria delle norme europee, e con essa anche la creazione di uno spazio di giustizia comune ed il corretto funzionamento del mercato comune interno. Il Collegio dubita pertanto che nel momento in cui il medesimo Stato italiano implementa misure tali da paralizzare l’obbligo di corrispondere l’indennizzo dovuto per irragionevole durata di un processo, esso si pone, per questo solo fatto, in contrasto con gli scopi perseguiti dagli articoli 67, 81 e 82 TFUE e in generale dalle norme europee che disciplinano una certa materia avente rilevanza transnazionale.
L’art. 5 sexies della L. 89/2001, introdotto con la legge n. 208/2015, onerando il soggetto creditore della “equa riparazione” di una serie di adempimenti che costituiscono condizione imprescindibile affinché questi possa ottenere il pagamento della indennità già riconosciutagli ed allungando in maniera significativa il termine entro il quale lo Stato deve emettere il mandato di pagamento, di fatto, almeno in parte, vanifica gli effetti della L. 89/2001, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che al soggetto creditore viene imposto di attendere il pagamento per un significativo lasso di tempo senza poter, nel frattempo, intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria, così rimanendo privato sia della possibilità di invocare, in un secondo momento, l’ “equa riparazione” connessa alla irragionevole durata del procedimento esecutivo, sia del diritto di reclamare il danno connesso al ritardato pagamento dell’indennizzo, reso legale dall’art. 5 sexies L. 89/2001.
D. Formulazione del quesito.
Sulla base di quanto sino ad ora osservato il Collegio formula il seguente quesito interpretativo:
“Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa, sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall’art. 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e dall’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall’art. 6, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con il principio rinveniente dall’ articolo 67 TFUE, secondo cui l’Unione si fonda su uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché con il principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l’Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di “equa riparazione” per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l’ “equa riparazione” sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l’Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento del titoli giudiziari.”
E. Rilevanza della questione con riferimento al caso di specie.
Il sig. Garavaldi ha agito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte per ottenere il pagamento della “equa riparazione” che allo stesso è stata riconosciuta a causa della irragionevole durata di una procedura fallimentare, nella quale egli si era insinuato per ottenere la liquidazione di un credito di natura ingente: trattasi quindi di indennizzo riconosciuto in relazione alla irragionevole durata di un procedimento di insolvenza, la cui disciplina rientra nell’ambito delle competenze della Unione, tanto da essere stata fatta oggetto di plurimi regolamenti, e da ultimo dal Regolamento n. 848/2015.
Il ricorrente, tuttavia, pur avendo depositato il ricorso per ottemperanza dopo l’entrata in vigore dell’art. 5 sexies della L. 89/2001, non ha posto in essere gli adempimenti indicati al comma 1 di tale disposizione, ragione per cui il Collegio dovrebbe, per questo solo fatto, dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi del comma 7 della citata disposizione di legge. Non dovendo applicare al caso di specie il più volte citato articolo 5 sexies, invece, il ricorso potrebbe essere pianamente accolto.
F. – Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria.
Ai sensi delle Raccomandazioni si dispone che la Segreteria di questa Sezione trasmetta alla cancelleria della Corte di Giustizia, mediante plico raccomandato, il fascicolo di causa.
Visto l’art. 79 cod. proc. amm. e il punto 23 delle Raccomandazioni, il presente giudizio viene sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva, una volta ricevuta la notificazione della decisione emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. il punto 34 delle Raccomandazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
a) rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione;
b) dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della presente ordinanza e di copia degli atti indicati in motivazione, nonché di ogni ulteriore atto eventualmente richiesto, in futuro, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
c) sospende il presente giudizio fino alla notificazione a questo TAR, da parte della Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della decisione emessa dalla suddetta Corte.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Roberta Ravasio | Domenico Giordano | |
IL SEGRETARIO
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]]>La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal TAR dell’Abruzzo, nel procedimento vertente tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Il TAR dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l’effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.
La Consulta ha affermato che “Il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali; è di tutta evidenza che, in questa materia, non può sussistere violazione dell’art. 81 Cost. (parità di bilancio) che sarebbe frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice: è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
Da tale pronuncia emerge, pertanto, un elemento significativo, ossia che di fronte a diritti incomprimibili, specie trattandosi nel caso di specie di diritto allo studio e di educazione di alunni disabili, anche il principio di parità di bilancio, sebbene sancito in Costituzione, deve necessariamente subire un adeguamento.
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]]>Sul testo giunto al Senato il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Si ricorda che a partire da quest’anno la manovra di finanza pubblica è operata con la sola legge di bilancio, che ora ricomprende anche la ex legge di stabilità.
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]]>L'articolo Risarcimento danno all’immagine: la sentenza del CdS proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dalla sentenza: ” Ad avviso del Collegio, la prova del danno si può considerare realizzata nell’ultimo modo predettO, se soltanto si considerano il rilievo dato dai media al commissariamento dell’I.S.S. ed il giudizio di disvalore sull’operato degli amministratori che inevitabilmente ad esso si è associato nell’opinione pubblica, in relazione alla circostanza che l’appellante a suo tempo era stato selezionato quale componente del consiglio di amministrazione, in esito ad una valutazione dei curricula e delle professionalità e competenze, proprio in vista del raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed economicità previsti dalla riforma dell’ente di cui al d.lgs. 106/2012″.
Un punto interessante ribaditi dai giudici di Palazzo Spada è che nel caso di lesione del diritto all’immagine è risarcibile oltre all’eventuale danno patrimoniale (se verificatosi e se dimostrato) il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali il danneggiato si trovi ad interagire.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 03/11/2016
N. 04615/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3037 del 2016, proposto da:
Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
– Paolo Di Loreto, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Bartolini C.F. BRTNTN67T27G478L, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti 11 – anche appellante incidentale;
– Alessandro Cosimi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III QUATER, n. 00213/2016, resa tra le parti, concernente decadenza degli organi dell’Istituto Superiore di Sanità;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Paolo Di Loreto;
Visto l’appello incidentale di Paolo Di Loreto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato Filippo Degni su delega di Antonio Bartolini e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 10 luglio 2014 è stata disposta la decadenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità, ed è stato nominato un Commissario per l’espletamento dei compiti connessi al ripristino dell’equilibrio finanziario dell’Istituto.
2. Il commissariamento risulta disposto ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge 111/2011, ravvisandosi il presupposto, ivi contemplato, di un ente pubblico che “presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi”.
3. L’incarico commissariale è stato prorogato per ulteriori sei mesi con decreto in data 21 gennaio 2015.
4. Il provvedimento di commissariamento e la proroga sono stati impugnati dinanzi al TAR del Lazio dall’ing. Di Loreto e dal dott. Cosimi, due dei consiglieri di amministrazione (a suo tempo nominati per un quadriennio con decreto in data 28 marzo 2013 e) decaduti.
5. Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 1504/2015, ha disposto una verificazione volta ad accertare l’esistenza dei presupposti applicativi della misura decadenziale, ed in particolare della situazione di disavanzo di competenza così come definito dalle disposizioni vigenti, demandandone l’espletamento ad un professore di prima fascia esperto nella materia, nominato dal Rettore dell’Università La Sapienza.
6. Nella relazione depositata in data 23 luglio 2015, il verificatore, prof. Galeotti (ordinario di Economia aziendale), ha in particolare affermato che “il commissariamento presuppone profili di criticità dell’ente tali – sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale – da non poter essere recuperate con strumenti di gestione ordinari e la minaccia di dissesto concreta ed effettiva. Nel caso di ISS, in base alla valutazione complessiva delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie risultanti dai Rendiconti dell’Istituto per gli anni 2011 e 2012 non emerge una situazione di crisi tale da non poter assicurare l’assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero non consentire all’ente di fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi”, concludendo che “non appare quindi sussistere in capo all’Istituto Superiore di Sanità negli anni 2011 e 2012 la situazione di disavanzo di competenza così come definito dalle disposizioni normative vigenti e dalle circolari richiamate in atti quali presupposti applicativi della misura decadenziale ex art.15, comma 1 bis D.L. n.98/2011 convertito in L. n.111/2011”.
7. Con decreto in data 26 novembre 2015 è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione dell’ISS.
8. Il TAR del Lazio, con la sentenza appellata (III-quater, n. 213/2016), decisa in udienza cinque giorni dopo l’adozione di detto ultimo provvedimento:
(a) – ha dichiarato la domanda di annullamento improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo i ricorrenti impugnato il successivo provvedimento di nomina del nuovo consiglio di amministrazione;
(b) – ha quindi proceduto ad accertare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai fini risarcitori, e, “uniformandosi” alle conclusioni del verificatore, ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti sull’insussistenza dei presupposti del commissariamento ed ha ravvisato altresì la sussistenza della colpa dell’Amministrazione;
(c) – ai fini dell’individuazione delle voci di danno risarcibile, ha respinto ogni pretesa in relazione al danno all’immagine, ritenendo generica la sua prospettazione;
(d) – ai fini della quantificazione del lucro cessante, ha escluso che dovessero essere decurtati i guadagni che ciascun ricorrente aveva conseguito a seguito dello svolgimento di un’altra attività lavorativa nelle more del commissariamento, osservando che incombeva in capo a parte resistente dimostrare o l’incompatibilità di componente del Consiglio di amministrazione dell’ISS con lo svolgimento di altre attività lavorative ovvero che l’impegno richiesto per lo svolgimento delle funzioni de quibus era tale da precludere tout court per i ricorrenti lo svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa, e che detto onere probatorio non era stato assolto;
(e) – ha conseguentemente condannato i Ministeri soccombenti al risarcimento del danno, affermando che spettano ai ricorrenti i medesimi emolumenti che sarebbero stati loro corrisposti se non fossero stati adottati i provvedimenti di commissariamento e di proroga del commissariamento, da calcolare tenendo conto: i) della durata complessiva del commissariamento, comprensivo anche del periodo di proroga; ii) dell’indennità di componente del Consiglio di amministrazione che ciascun ricorrente avrebbe conseguito durante il predetto periodo; iii) dei gettoni di presenza che i suddetti ricorrenti avrebbero ottenuto considerando sempre per il periodo de quo due sedute al mese dell’organo di cui facevano parte; iv) che sulle somme di cui sopra dovranno essere altresì riconosciuti gli interessi legali dalla data di esigibilità fino al soddisfo.
9. La sentenza è stata appellata dai due Ministeri resistenti.
9.1. In ordine alla sussistenza dei presupposti del commissariamento, gli appellanti principali prospettano che:
– la norma si limita ad esigere che il bilancio dell’ente non presenti un disavanzo di competenza per due esercizi, e non autorizza alcuna valutazione discrezionale in merito all’indice di gravità della situazione di sofferenza contabile;
– la norma non esplicita su quale aspetto della gestione ci si deve soffermare e dunque per le amministrazioni vigilanti ha assunto rilievo la sola competenza finanziaria, che mostra indiscutibilmente per il 2011 e per il 2012 un disavanzo di gestione (cfr. anche i pareri della Ragioneria Generale dello Stato in ordine ai consuntivi, di cui alle note prot. 62210 in data 16 luglio 2012 e 50269 in data 11 giugno 2013);
– rispetto a detti dati, il verificatore ha opposto l’effetto attenuatore dell’esistenza di un avanzo di amministrazione capace di assorbire eventuali saldi negativi, ma il ragionamento è stato contestato dalle Amministrazioni resistenti (l’ipotetica idoneità dell’avanzo di amministrazione avrebbe richiesto una verifica circa l’effettiva esigibilità dei crediti, la presenza di una sufficiente liquidità di cassa, tenendo conto dell’inutilizzabilità ai fini della quantificazione dell’avanzo di talune voci contabili caratterizzate da vincoli specifici), senza che sul punto sia stata spesa una riga di motivazione
– tant’è che (dopo aver rilevato, con la circolare n. 33 in data 28 dicembre 2011, che “un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi non è sinonimo di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l’automatica applicazione della norma … qualora l’ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile”) la stessa R.G.S., nelle note prot. 7523 in data 27 gennaio 2014 e 19610 in data 6 marzo 2014, ha affermato che “l’avanzo di amministrazione dell’ente … non appare né effettivo né disponibile, tenuto conto dei saldi negativi, per entrambi gli esercizi, tra il fondo cassa e la massa dei residui passivi”;
– per quanto attiene alla valutazione del verificatore sulla insussistenza di profili di criticità tali da non poter essere recuperati con strumenti di gestione ordinari, la Corte dei Conti in sede di controllo enti ha rilevato che “…la presenza di una massa così elevata di residui appare sintomo di una insufficiente capacità di riscossione da parte dell’ente e di una non celere azione amministrativa contrassegnata da un divario temporale eccessivo fra impegni e gli effettivi pagamenti …” (determinazione n. 86 in data 15 ottobre 2016);
9.2. Per quanto concerne i presupposti del risarcimento, lamentano che, in ogni caso, in ragione delle difficoltà interpretative di una normativa relativamente nuova e di contenuto innegabilmente complesso, in mancanza di ausilio interpretativo da parte della giurisprudenza o della dottrina, ed in presenza delle valutazioni della R.G.S. e della Corte dei Conti nel senso della sussistenza dei presupposti per il commissariamento, appare evidente che avrebbe dovuto riconoscersi l’errore scusabile.
9.3. Circa la quantificazione del danno risarcibile, sostengono che:
– il gettone di presenza non va commisurato a due riunioni al mese, dato che il decreto 27 giugno 2001 (Regolamento sulle modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico) prevede che gli organi si riuniscono in seduta ordinaria una sola volta al mese;
– prima ancora, il gettone di presenza costituisce un corrispettivo per il concreto impegno profuso nella partecipazione alle sedute, e quindi non può essere riconosciuto laddove tale impegno in concreto non vi sia stato;
– a fini cautelativi, si aggiunge che l’appellato Cosimi non può chiedere danno curriculare, atteso che la sua nomina (d.m. 11 dicembre 2014) è addirittura successiva al commissariamento.
10. Si è costituito in giudizio uno soltanto degli appellati, l’ing. Di Loreto, ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto dell’appello principale.
11. L’ing. Di Loreto ha anche proposto appello incidentale.
11.1. In ordine alla erronea declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento, per sopravvenuta carenza di interesse, lamenta che il TAR non ha correttamente verificato la sussistenza dell’interesse ad agire, posto che non era affatto precluso il conseguimento del bene della vita cui mirava l’impugnazione, in quanto:
– con ricorso cumulativo, aveva impugnato il decreto di commissariamento anche il Dott. Alessandro Cosimi, il quale, al contrario dell’Ing. Di Loreto, veniva confermato nella carica di consigliere di amministrazione dell’I.S.S. dal nuovo decreto del 26 novembre 2015; pertanto, allo stesso non rimaneva altro che impugnare il decreto di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione con ricorso autonomo e non già con ricorso per motivi aggiunti essendo le posizioni sostanziali dei singoli ricorrenti relative al nuovo provvedimento tra loro incompatibili;
– in ogni caso, non potrebbe neanche farsi valere quale prova di rinuncia tacita all’impugnazione del decreto di nomina del nuovo organo e, quindi, idonea a dimostrarne la definitività, neppure la mancata impugnazione con ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del medesimo procedimento (anziché con separato ricorso, tempestivamente proposto – n. 1550/2016 – e tuttora pendente), posto che, ai sensi dell’art. 43 c.p.a., la proposizione di nuove domande mediante motivi aggiunti è una possibilità, non un onere;
11.2. In ordine al mancato riconoscimento a titolo di lucro cessante dell’indennità di carica per l’intera durata del mandato, lamenta che:
– nell’indicare alle amministrazioni resistenti i criteri in base ai quali quantificare il suddetto danno, il TAR stabiliva come periodo di riferimento, sulla base del quale calcolare l’indennità di carica ed i gettoni di presenza spettanti esclusivamente il periodo di “durata complessiva del commissariamento, comprensivo anche del periodo di proroga”, così erroneamente omettendo di considerare che il danno subito e subendo non si sarebbe arrestato di certo al momento di scadenza del commissariamento e della relativa proroga, bensì si sarebbe protratto per l’intero periodo di durata del mandato di consigliere di amministrazione (28 marzo 2017), mandato che l’odierno appellante incidentale non avrebbe potuto portare a termine a suo unico scapito e a prescindere da qualsivoglia sua responsabilità.
11.3. Al fine di dimostrare l’erroneità del rigetto della domanda di risarcimento del danno all’immagine, prospetta che:
– per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e del Giudice Amministrativo (si veda ex multis, Cass.civ., III, 28/09/2012 n. 16543, nonché Cons. Stato, V, 24 febbraio 2011, n.1195) la lesione di diritti attinenti alla personalità protetti dalla Costituzione comporta ex se un danno di autonoma rilevanza patrimoniale, suscettibile, in quanto tale, di riparazione per equivalente; la lesione di diritti della personalità invero determina una perdita comparabile per analogia a quella prevista dall’art. 1223 c.c., poiché comporta una diminuzione o privazione del valore, sebbene di natura non patrimoniale, della persona umana in quanto tale, in rapporto alla quale deve essere commisurato il risarcimento del relativo danno; il diritto all’immagine e alla reputazione personale sono diritti soggettivi perfetti riconosciuti e tutelati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione quali diritti della personalità alla cui lesione sorge il diritto del titolare al risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2043 c.c., e del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cc., e ciò senza che sia necessaria la prova dell’esistenza del danno una volta che sia stato già provato il fatto lesivo;
– in ogni caso, in ragione del rilievo dato dai media al commissariamento dell’I.S.S. e del giudizio di disvalore sull’operato degli amministratori, nonché della figura professionale dell’appellante, è fuor di dubbio che effettivamente la vicenda abbia arrecato un ingente danno all’immagine e alla reputazione — personale e professionale — dell’appellante, poiché allo stesso è stata del tutto illegittimamente attribuita, sebbene non possa essere ascritta al periodo di carica svolto, la responsabilità, quanto meno di fronte all’opinione pubblica, della situazione di declino dell’Istituto di cui era amministratore.
12. Le Amministrazioni appellanti principali non hanno ulteriormente controdedotto.
13. Ad avviso del Collegio, l’appello principale è infondato e deve pertanto essere respinto.
14. Ad avviso del Collegio, le considerazioni del verificatore nominato dal TAR non consistono in mere valutazioni discrezionali, come tali non sovrapponibili a quelle di segno contrario svolte dalla R.G.S. e sostanzialmente recepite nel provvedimento di commissariamento. Al contrario, il verificatore, muovendo dalla esposizione di quella che ha ritenuto essere una corretta applicazione dei principi contabili rilevanti (ed in particolare, di cosa debba intendersi per “disavanzo” ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1-bis, del d.l. 98/2011), così come declinati attraverso circolari ed atti del massimo organo ministeriale del settore, appunto la R.G.S., giungono motivatamente a conclusioni opposte a quelle presupposte dal commissariamento.
L’art. 15, comma 1-bis, del d.l. 98/2011 prevede l’adozione di misure straordinarie (decadenza degli organi dell’ente e contestuale commissariamento) al verificarsi, tra le altre, di una “situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi”, situazione che, così come interpretata in via autentica dalla citata circolare, “non è sintomo di per sé di squilibrio finanziario della gestione e non comporta l’automatica applicazione della norma in esame, qualora l’ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già effettivamente realizzato e disponibile”.
14.1. Quanto al predetto profilo dell’effettiva realizzazione degli avanzi di amministrazione, può richiamarsi quanto affermato dal verificatore nella relazione finale (pagg. 30-33): “gli elementi dimostrativi in ordine alla effettiva realizzazione e alla reale disponibilità delle risorse (avanzo di amministrazione dell’anno precedente) devono risultare dalle relazioni che accompagnano i documenti contabili; inoltre il Collegio dei revisori deve verificare l’effettiva sussistenza dell’equilibrio finanziario della gestione accertando quanto indicato (al riguardo) nelle relazioni che accompagnano i documenti contabili. Nel caso in esame gli avanzi di amministrazione 2010 e 2011 appaiono effettivamente realizzati in quanto sono stati accertati con i Rendiconti Generali degli esercizi 2010 e 2011, regolarmente deliberati ed approvati. […]Gli avanzi di amministrazione 2010 e 2011 sono stati applicati agli esercizi successivi con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Cfr. verbali del Collegio dei Revisori n. 182/2012 e n. 195/2013) previa specifica verifica, in particolare dei residui, come esposto nel seguente prospetto […].In questo quadro la procedura di riaccertamento dei residui, predisposta dal Direttore Generale, approvata dal Consiglio di Amministrazione e attestata dal Collegio dei Revisori (ai sensi dell’art. 41 c.5, 6 e 7 del Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile di ISS) certifica, in sede di approvazione del Rendiconto, l’effettiva realizzazione dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente.”.
14.2. Quanto al profilo attinente alla disponibilità degli avanzi di amministrazione, nella verificazione risulta affermato che gli avanzi di amministrazione, oltreché realizzati, erano da considerarsi anche disponibili, posto che dalla documentazione contabile analizzata emergeva con chiarezza la presenza, nelle casse dell’Istituto, di risorse liquide ampiamente sufficienti a far fronte agli impegni dell’Ente, con riferimento ad entrambi gli esercizi in questione (pagg. 35-36 della relazione finale); peraltro, il verificatore ha anche precisato che il requisito della disponibilità non sarebbe venuto meno neanche nel caso in cui si fossero sottratti agli avanzi di amministrazione la quota dei medesimi che risultava vincolata a finalità specifiche, e che quindi non era concretamente utilizzabile a copertura del disavanzo di competenza.
14.3. Il verificatore ha preso in considerazione il metodo adottato nelle note n. 7523/2014 e n. 19610/2014, invocate dalle Amministrazioni appellanti, ed ha precisato che “Il criterio utilizzato dal MEF, volto a ritenere utilizzabile l’avanzo solo se la cassa è superiore ai residui passivi non trova fondamento né giuridico né tecnico ed è soprattutto privo di motivazione. Ed anzi pare addirittura in contrasto con la normativa: infatti l’art.186 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che il Risultato contabile di amministrazione (avanzo di amministrazione) disponibile per la copertura del disavanzo finanziario di competenza <<è pari al fondo cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi>>” (pag. 36).
Come sottolinea l’appellato Di Loreto, va aggiunto in contrario che residui attivi potevano ben concorrere a costituire l’avanzo di amministrazione disponibile, specialmente nel caso dell’Istituto Superiore di Sanità, i cui residui attivi erano composti per il 90% da crediti verso lo Stato, i quali sono certi ed esigibili per definizione.
14.4. L’appellato sottolinea altresì che l’Amministrazione statale, in sede di contradditorio, con nota del 16 luglio 2015, proponeva un ulteriore e diverso criterio di valutazione in ordine alla disponibilità degli avanzi di amministrazione, vale a dire utilizzando il principio secondo il quale non possono essere utilizzate le risorse destinante a spese in conto capitale per la copertura di spese correnti; e che tale criterio veniva preso in esame e approvato dallo stesso verificatore il quale, tuttavia, rilevava che “il criterio in questione non è stato considerato dal MEF al momento del commissariamento e che la connessa analisi si fonda su dati e documenti oggi a disposizione del Ministero, quale soggetto vigilante su ISS, e come tali messi a disposizione in sede di Verificazione” (pag.39). Tale criterio, portava, in ogni caso, il Ministero a riconoscere il fatto che l’avanzo del 2010 era sufficiente a garantire l’equilibrio dell’esercizio 2011, mentre quello del 2011 non avrebbe potuto garantire l’equilibrio dell’esercizio 2012; queste conclusioni del MEF vengono così evidenziate dal verificatore: “Pertanto nel biennio oggetto di verificazione (2011 e 2012) la condizione per il commissariamento si sarebbe comunque realizzata solo in uno dei due prescritti esercizi” (pag. 39).
14.5. Quanto ai rilievi contenute nella determinazione della Corte dei Conti n. 86/2016, occorre osservare che una insufficiente capacità di riscossione non implica di per sé l’esistenza attuale di un disavanzo, e che comunque, in relazione alla capacità di riscossione, assume rilevanza la predetta natura della maggior parte dei crediti che l’Istituto non riesce a riscuotere tempestivamente.
15. Le valutazioni del verificatore si sottraggono alle censure dedotte, e di conseguenza resta fermo l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento operato dal TAR.
16. Anche in ordine alla mancanza dell’elemento della colpa, ai fini risarcitori, la tesi dell’appello, che sostiene la sussistenza di un errore scusabile, non può essere accolta.
Infatti, in primo grado, come rilevato dal TAR, la sussistenza di circostanze integranti gli estremi dell’errore scusabile non è stata prospettata, e pertanto la deduzione deve ritenersi preclusa in appello, ai sensi dell’art. 104, cod. proc. amm.
In ogni caso, non sembra possa ravvisarsi un errore scusabile, in presenza di un’interpretazione del concetto di “disavanzo” che non ha tenuto adeguatamente conto di quella, in qualche misura “autentica” per provenienza e forma dell’atto, contenuta nella circolare n. 33/2011, dalla stessa R.G.S. elaborata tre anni prima dell’adozione del provvedimento di commissariamento, nonché dell’avvenuta approvazione, senza condizioni, del consuntivo 2011 da parte del Ministero della salute con provvedimento prot. 5307-P del 19/09/12.
Tanto è sufficiente per respingere le censure in esame (senza dover considerare l’ipotesi dell’appellato, il quale, anche alla luce della circostanza secondo la quale il commissario è stato poi nominato presidente dell’Istituto, pone il commissariamento in diretta correlazione con il mutamento della compagine governativa e della volontà politica ministeriale).
17. Infine, le censure degli appellanti principali non possono inficiare neanche la delimitazione del danno risarcibile operata dal TAR.
Infatti, se è vero che il gettone di presenza costituisce un corrispettivo per la concreta partecipazione alle sedute, l’argomentazione degli appellanti trascura di considerare che la partecipazione non è potuta avvenire a causa del commissariamento e costituisce essa stessa il danno causato dal provvedimento illegittimo.
Né l’appello ha riproposto la compensatio lucri cum damno, motivatamente esclusa dal TAR in ragione dell’omessa dimostrazione dello svolgimento di attività alternative in regime di incompatibilità.
La commisurazione a due sedute mensili, pur in presenza della previsione del decreto 27 giugno 2002, appare corretta, in quanto il danno da lucro cessante segue una prognosi basata non soltanto sulle previsioni normative, ma anche sull’esperienza passata che sia ad essa conforme, e quindi, non essendo contestata la prassi di tenere, mediamente, due sedute mensili, è corretta la quantificazione che ne ha tenuto conto.
Quanto alla decorrenza del “danno curriculare” riconosciuto al dott. Cosimi, se con l’espressione si intende il danno all’immagine professionale, esso non è stato riconosciuto dalla sentenza appellata, essendo oggetto dell’appello incidentale proposto dal (solo) Di Loreto.
18. Il Collegio aggiunge che le considerazioni dell’appellato Di Loreto in ordine al quantum del risarcimento dovuto in base ai criteri stabiliti dal TAR, non possono essere valutate, in mancanza di certezza sugli importi dell’indennità di carica e del gettone di presenza stabiliti dalle norme organizzative dell’Istituto.
Pertanto, relativamente a dette voci di danno, la condanna non può assumere un carattere di maggiore specificità di quello assicurato dalla sentenza di primo grado, i cui criteri, peraltro, una volta accertati i parametri di partenza, sono suscettibili di mera applicazione algebrica.
19. L’appello incidentale dell’ing. Di Loreto è invece fondato, nei sensi e limiti appresso indicati.
20. Quanto alla pronuncia di improcedibilità, ha ragione l’appellante incidentale nel sostenere che l’individuazione della sopravvenuta carenza di interesse deve essere effettuata con criteri rigorosi e restrittivi per evitare che la preclusione dell’esame del merito della controversia si trasformi in un’inammissibile elusione dell’obbligo del giudice di provvedere sulla domanda (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, n. 1663/2014; IV, n. 4637/2013). Dovendosi, in particolare, ritenere che (a prescindere dalle ipotesi di sopravveniente costituite da modifiche normative o accadimenti di fatto) solo laddove vi sia stata l’adozione di provvedimenti sopravvenuti ormai non più utilmente impugnabili, il giudice possa dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai definitiva l’inconfigurabilità di qualsiasi possibile utilità discendente dalla favorevole definizione nel merito della controversia.
20.1. Pertanto, dall’accertamento dell’illegittimità del commissariamento avrebbe dovuto conseguire anche l’annullamento del provvedimento e di quello di proroga; salvi, ai fini del reinsediamento, gli effetti preclusivi della nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituto, la cui legittimità non può essere valutata in questa sede.
20.2. La pendenza del giudizio in ordine alla legittimità del provvedimento di nomina del nuovo consiglio di amministrazione fa sì che non sia determinabile il periodo di commisurazione del danno da lucro cessante subito dall’appellante incidentale (che, in caso di reiezione del relativo ricorso, potrebbe risultare limitato al periodo del commissariamento, già riconosciuto dal TAR; in caso di accoglimento, potrebbe protrarsi fino al reinsediamento dell’appellante o alla data di scadenza naturale del suo incarico, che cadrebbe a marzo 2017).
Del resto, la pretesa al mantenimento dell’interesse (azionato nel giudizio pendente dinanzi al TAR) alla riassunzione dell’incarico per il periodo residuo contraddice, allo stato, quella alla liquidazione del danno per tutta la durata del mandato.
In conclusione sul punto, in questa sede non può riconoscersi un maggiore periodo di riferimento per il danno da lucro cessante.
21. Resta da esaminare la pretesa al risarcimento del danno all’immagine, negato dal TAR.
21.1. La giurisprudenza riconosce che, nel caso di lesione del diritto all’immagine è risarcibile oltre all’eventuale danno patrimoniale (se verificatosi e se dimostrato) il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali il danneggiato abbia a interagire (cfr., in ultimo, Cass. civ., I, n. 8397/2016).
Precisa che Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (cfr., in ultimo, Cass. civ., III, n. 1225/2015; VI, n. 21865/2013). Nello stesso senso le pronunce del giudice amministrativo in materia di risarcimento del danno a seguito di illegittima revoca di incarichi istituzionali (cfr. Cons. Stato, VI, n. 8123/2010; TAR Abruzzo, n. 138/2016; TAR Sicilia, Catania, III, n. 385/2015).
A ben vedere, le pronunce invocate dall’appellante incidentale non affermano che si possa prescindere dalla prova del danno subito, ma soltanto, condivisibilmente, che la lesione di diritti della personalità protetti dalla Costituzione comporta un danno di autonoma rilevanza patrimoniale, suscettibile di riparazione per equivalente (Cons. Stato, V, n. 1195/2011) e che la prova del danno (in quel caso, da diffamazione) può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (Cass. civ., III, n. 16543/2012).
21.2. Anche nel caso in esame, ad avviso del Collegio, la prova del danno si può considerare realizzata nell’ultimo modo predetto (così come prospetta, in seconda battura, l’appellante incidentale), se soltanto si considerano il rilievo dato dai media al commissariamento dell’I.S.S. ed il giudizio di disvalore sull’operato degli amministratori che inevitabilmente ad esso si è associato nell’opinione pubblica, in relazione alla circostanza che l’appellante a suo tempo era stato selezionato quale componente del consiglio di amministrazione, in esito ad una valutazione dei curricula e delle professionalità e competenze, proprio in vista del raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed economicità previsti dalla riforma dell’ente di cui al d.lgs. 106/2012.
22. Va dunque riconosciuto all’ing. Di Loreto anche il risarcimento del danno da immagine, che può essere liquidato, in via equitativa, nella misura del 10% degli emolumenti illegittimamente non corrisposti (cfr. sent. n. 1159/2011, cit.).
23. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
– accoglie l’appello incidentale dell’ing. Di Loreto nei sensi e limiti indicati in parte motiva;
– respinge l’appello principale dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze;
-per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado anche per quanto concerne la domanda di annullamento ed annulla i provvedimenti impugnati e condanna i suddetti Ministeri al risarcimento in favore dell’ing. Di Loreto anche del danno all’immagine, secondo quanto indicato in parte motiva.
Condanna i suddetti Ministeri al pagamento in favore dell’ing. Di Loreto della somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge, per le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Pierfrancesco Ungari | Marco Lipari | |
IL SEGRETARIO
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]]>Con l’ordinanza in questione, il TAR Lazio ha rimesso di nuovo alla Consulta la disciplina che ha introdotto il tetto retributivo per i magistrati.
Nel caso di specie si verteva sulla retribuzione di un magistrato ordinario in servizio come Procuratore aggiunto della Repubblica.
Richiamando altre ordinanze precedenti, il giudice a quo ha ravvisato come la retribuzione dell’esercizio della funzione di giudice ordinario, nella specie di Procuratore aggiunto della Repubblica, risulti fortemente ridotta con una decurtazione del trattamento di fine servizio e pensionistico tale da comportare una violazione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost. e ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro prestato, con possibile violazione dell’art. 36, comma 1, Cost.
Ad avviso dei giudici della Prima sezione, assume particolare rilievo la questione per cui, con la riduzione della retribuzione, si configurerebbe una importante compromissione della tutela assistenziale ai sensi dell’art. 38 Cost.
Infine, nell’ordinanza in questione, è stata nuovamente rilevata la possibile lesione allo status di indipendenza ed autonomia dei magistrati, con conseguente richiamo alla nota sentenza n. 223 del 2012 resa dalla Consulta, secondo cui tale indipendenza si realizza la predisposizione di una serie di garanzie nei confronti dei componenti, anche attraverso la progressione in carriera ed il trattamento retributivo.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
***
N. 08358/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6647 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Franco Ionta, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini C.F. TDSFRC48A24H501P, Gianmaria Covino C.F. CVNGMR80S12H501O, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:
a) del provvedimento — di data e tenore sconosciuto — con il quale è stata disposta la riduzione del trattamento economico annuo del Dott. Franco Ionta ai sensi dell’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011;
b) del provvedimento — di data e tenore sconosciuto – con il quale è stata interrotta la corresponsione in favore del Dott. Franco Ionta dell’assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in applicazione dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, in particolare:
c.1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. del 16 aprile 2012 n. 89, avente ad oggetto il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali;
c.2) ove occorra, delle circolari n. 8/2012 e n. 3/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c.3) ove occorra, di tutti i successivi aggiornamenti del tetto ai trattamenti retributivi ex art. 23-ter del D.L n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico annuo nella sua interezza o — in via subordinata – nella misura ritenuta dovuta, spettantegli in virtù del proprio inquadramento nell’organico della Magistratura ordinaria e delle funzioni dallo stesso svolte, senza le riduzioni operate in pretesa applicazione dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. n. 214/2011, dell’art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in l. n. 89/2014;
con la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente al versamento e alla restituzione delle somme, nelle more indebitamente trattenute e/o recuperate, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e degli accantonamenti per il trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo;
nonché per la declaratoria
di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. n. 214/2011, dell’art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in l. n. 89/2014 per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 e 117 della Costituzione, anche in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto i profili sotto enunciati, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
nonché per l’annullamento del seguente atto impugnato con motivi aggiunti:
del provvedimento del 1° ottobre 2014 di cui alla nota prot. n. 48952 del 2 ottobre 2014, comunicato con nota prot. n. 66288 del 4 giugno 2015, con il quale è stata disposta l’interruzione, a decorrere dal 1° febbraio 2014, della corresponsione dell’assegno pensionabile ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto:
1 – Che il dott. Franco Ionta, odierno esponente, magistrato ordinario alla settima valutazione di professionalità attualmente in servizio come Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, rappresenta di aver diritto a percepire, oltre al trattamento economico annuale spettante ai magistrati ordinari alla suddetta valutazione di professionalità e all’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, anche la speciale indennità pensionabile di cui all’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, quest’ultima in ragione dell’incarico di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ricoperto dal ricorrente dal 4 agosto 2008 al 16 febbraio 2012.
Che con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la riduzione del trattamento economico annuo ai sensi dell’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, nonché il provvedimento con il quale è stata interrotta la corresponsione in favore del medesimo esponente dell’assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in applicazione dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; unitamente ad ogni altro atto annesso, connesso, presupposto o consequenziale.
Il ricorrente chiede inoltre l’accertamento del diritto a percepire, nella loro interezza, o – in via subordinata – nella misura ritenuta dovuta, il trattamento economico annuo spettantegli in virtù del proprio inquadramento nell’organico della Magistratura ordinaria e delle funzioni dallo stesso svolte, senza le riduzioni operate in pretesa applicazione dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. n. 214/2011, dell’art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in l. n. 89/2014, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al versamento ed alla restituzione delle somme nelle more indebitamente trattenute;
2 – Che il contenzioso in esame, avuto riguardo al primo motivo di gravame, concerne in primo luogo la vicenda applicativa conseguente all’adozione dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce, al comma 1, primo periodo, che, “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;
3 – Che, in attuazione della citata disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto 23 marzo 2012, in questa sede impugnato, il quale, all’art. 3, stabilisce che, “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza […] non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell’anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite”.
L’art. 1, commi 471 e 473, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, ha poi statuito quanto segue:
– comma 471: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo”;
– comma 473: “Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”.
Da ultimo l’art. 13 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha ridotto il tetto massimo fissato dal d.P.C.M. 23 marzo 2012, prevedendo che “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”.
4 – Che il contenzioso in esame, avuto riguardo al secondo motivo di gravame e all’atto di motivi aggiunti, riguarda la vicenda applicativa – contestuale seppure indipendente rispetto alla prima questione – conseguente all’adozione dell’art. 1, commi 458 e 459, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147 che hanno statuito quanto segue:
– comma 458: “L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”;
– comma 459: “Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5 – Che il ricorrente afferma l’illegittimità degli atti impugnati deducendo i motivi di ricorso di seguito sintetizzati:
5.1 ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 23-TER DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO IN L. N. 214/2011, DELL’ART. 1, COMMI 458, 459, 471 E 473, DELLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147, DELL’ART. 13, COMMA 1, DEL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO IN L. N. 89/2014 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 E 117 DELLA COSTITUZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 6 DELLA CEDU:
5.1.1 L’introduzione, ad opera dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, di un prelievo obbligatorio sulle retribuzioni (avente natura di “prelievo tributario”), in quanto limitato alla sola categoria dei dipendenti pubblici, sostanzierebbe una violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, che ha ritenuto che l’imposizione di un prelievo obbligatorio, con finalità di concorso alle pubbliche spese, ad un’unica categoria di soggetti, a parità di reddito lavorativo violi il principio “della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”; a giudizio della Corte, infatti, le disposizioni del D.L. n. 78/2010 – il quale, analogamente al prelievo disposto dall’art. 23-ter in contestazione, prevedeva che a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 “i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro” – si pongono in evidente contrasto con gli articoli 3, 36 e 53 della Costituzione, in quanto “l’introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”.
Nel caso di specie, l’art. 23-ter citato presenterebbe i medesimi elementi dell’imposta tributaria che sono stati ravvisati dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata, in quanto, in particolare, tale disposizione prevederebbe una decurtazione patrimoniale a carico dei soli dipendenti pubblici interessati e di natura definitiva, non essendo previsto un termine di durata del prelievo né la restituzione ai soggetti passivi delle somme prelevate.
Inoltre, la disposizione non modificherebbe in alcun modo il rapporto sinallagmatico di lavoro che intercorre tra i dipendenti pubblici e lo Stato, i quali – stando all’attuale indirizzo della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 223/2012) – non potrebbero ridurre la loro prestazione lavorativa in proporzione alla diminuita retribuzione.
Infine, l’art. 23-ter, con lo stabilire che le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al medesimo articolo siano annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, così manifestandone la destinazione a favore dell’Erario – come confermato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2012 a termini della quale il prelievo de quo serve a raggiungere gli “obiettivi generali della finanza pubblica” – evidenzierebbe il carattere tributario della misura di cui all’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, imposta in spregio ai principi di cui agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.
5.1.2 Secondo altro profilo di censura, tale decurtazione della remunerazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione, nonché con i principi di ragionevolezza e di irretroattività dei trattamenti in pejus, in quanto verrebbe a incidere “a posteriori” illegittimamente sulle retribuzioni e sulle indennità già maturate dai pubblici dipendenti, costituenti oramai diritti quesiti, compromettendo altresì il legittimo affidamento dell’odierno esponente, e tanto, in violazione dell’art. 6 CEDU e, quindi, dell’art. 117 della Costituzione.
Ciò comporterebbe una decurtazione sia del trattamento retributivo che di quello di fine servizio e pensionistico dei dipendenti pubblici coinvolti, derivante dall’accumulo del montante contributivo, e risulterebbe irragionevole, oltrepassando i limiti previsti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, in tema di interventi legislativi idonei ad incidere su diritti quesiti quali quello alla retribuzione e al trattamento pensionistico, di cui, rispettivamente, agli artt. 36 e 38 della Costituzione, ha affermato il principio per cui “nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto” (in tal senso, sentenza n. 264/2005; in senso conforme, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009).
Anche la Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che, sebbene i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento siano di derivazione comunitaria, cionondimeno essi non impediscono ai legislatori nazionali di intervenire sulla normativa vigente per introdurvi modifiche che comportino un riassetto delle condizioni economiche proprie dei rapporti di durata, tra l’altro, precisando che spetta al giudice nazionale stabilire se le modifiche introdotte siano effettivamente non irrazionali e prevedibili (cfr. Corte di Giustizia CE, 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, punti 46 e segg.; id., 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of Technological Industries, punto 34).
Tuttavia, l’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 non rispetterebbe le condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale affinché l’intervento modificativo del legislatore possa ritenersi razionale, in quanto detta disposizione inciderebbe in termini peggiorativi su un diritto soggettivo perfetto, non costituirebbe una misura graduale e progressiva ma un taglio della retribuzione improvviso e arbitrario, e non avrebbe una finalità perequativa o armonizzatrice dei trattamenti economici toccati, applicandosi unicamente ai dipendenti pubblici.
In merito alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della suddetta questione di legittimità, soggiunge il ricorrente che questa Sezione – seppur con riferimento ai magistrati contabili – si sarebbe già espressa in senso positivo (cfr. ordinanze nn. 5715, 5716, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727 del 17 aprile 2015 e nn. 5833, 5835, 5836 e 5839 del 21 aprile 2015).
5.1.3 Sotto un terzo profilo, la citata decurtazione della remunerazione determinerebbe, oltre alla violazione del diritto al lavoro e dell’obbligo di retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto ai sensi degli artt. 4 e 36 della Costituzione, anche un vulnus ai principi di indipendenza e autonomia dei magistrati previsti dagli artt. 100, 101, 104 e 108 della Costituzione.
Anche in merito a tale censura le recenti ordinanze del TAR Lazio avrebbero prospettato analoghi dubbi e pertanto il ricorrente chiede al Collegio di sollevare la medesima questione di legittimità costituzionale anche nel caso in esame.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23-TER DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO IN L. N. 214/2011, DELL’ART. 1, COMMI 458, 459, 471 E 473, DELLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147, DELL’ART. 13, COMMA 1, DEL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO IN L. N. 89/2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 MARZO 2012, PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 16 APRILE 2012 N. 89. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 E 117 DELLA COSTITUZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 6 DELLA CEDU. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INOSSERVANZA DI CIRCOLARI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, CARENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.
Ribadita l’incostituzionalità dell’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 sotto i vari profili sopra esposti, in seconda battuta il ricorrente contesta l’erronea soppressione delle indennità retributive di sua spettanza, operata in pretesa applicazione, oltretutto retroattiva, dell’art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Tali disposizioni non sarebbero applicabili al caso di specie, giacché farebbero esclusivo riferimento agli impiegati civili dello Stato, mentre i magistrati, pur rientrando nella categoria dei dipendenti pubblici intesa in senso lato, non svolgerebbero funzioni assimilabili in tutto a qualsiasi impiegato dello stato.
Erroneamente, dunque, il Dicastero intimato avrebbe applicato l’art. 1, commi 458 e 459, cit., all’odierno esponente, equiparandone la posizione a quella degli impiegati civili rientrati in ruolo e giungendo ad eliminare l’erogazione in suo favore dell’indennità di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981, quale indennità speciale di Capo della Polizia Penitenziaria.
6 – Che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per difendere la piena legittimità e doverosità del proprio operato a termini di legge, legge le cui disposizioni vengono altresì argomentatamente ritenute scevre dai dedotti vizi di legittimità costituzionale;
7. Che con atto di motivi aggiunti, il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento del 1° ottobre 2014, con il quale è stata interrotta la corresponsione in suo favore dell’assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, riproponendo e specificando le censure svolte con il secondo motivo di ricorso;
8 – Che alla camera di consiglio convocata per l’esame della domanda cautelare, con ordinanza n. 4261/2015 dell’8 ottobre 2015, è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati; che in sede di appello cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 308 del 29 gennaio 2016, ritenute favorevolmente apprezzabili le esigenze dell’appellante, ha accolto l’appello ai fini della fissazione dell’udienza di merito e, per l’effetto, ha ordinato la trasmissione dell’ordinanza medesima a questo Tribunale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., nella quale avrebbero potuto compiutamente delibarsi le questioni di incostituzionalità prospettate che, ad un sommario esame, al giudice di seconde cure apparivano rilevanti e non manifestamente infondate;
9 – Che all’esito dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2016 il ricorso è stato quindi introitato dal Collegio per la decisione;
10 – Che, ai fini della decisione delle complesse e delicate questioni evocate dall’odierno esponente, vanno tenute distinte le due vicende portate all’attenzione del Collegio: la prima, relativa all’applicazione dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e del successivo art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 – norme che hanno, rispettivamente, introdotto e ulteriormente ridotto il nuovo tetto economico agli emolumenti a carico delle finanze pubbliche – la cui stessa legittimità costituzionale viene posta in dubbio dal ricorrente; la seconda vicenda, legata all’applicazione dell’art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, disposizione che viene sostanzialmente contestata sul solo piano dell’applicabilità al caso concreto e non anche della legittimità;
11 – Che le suddette questioni riguardano entrambe l’odierno esponente in modo diretto e personale, andando ugualmente ad incidere –in pejus – sul suo trattamento retributivo ma che tuttavia discendono da disposizioni normative logicamente indipendenti e sono quindi suscettibili di essere trattate in modo disgiunto e autonomo, di tal che nessuna delle due assume carattere di pregiudizialità o di complementarità rispetto all’altra, mentre solo la prima questione, evocando dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, può formare oggetto di scrutinio nella presente sede; e che pertanto il Collegio rinvia ad altra sede la delibazione della seconda questione, per la decisione della quale, avendo ravvisato la necessità di maggiori ragguagli in ordine al titolo dell’originaria attribuzione al dott. Ionta dell’assegno personale pensionabile e non riassorbibile e alle modalità applicative del lamentato taglio dell’indennità suddetta, con ordinanza n. 7958 del 2016 ha posto a carico delle amministrazioni intimate l’esecuzione di incombenti istruttori;
12 – Che il Collegio deve dunque esaminare le plurime questioni di possibile illegittimità costituzionale, rispettivamente, dei ripetuti art. 23-ter del d.l. n. 201/2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014 – sollevate dal ricorrente ma altresì deducibili d’ufficio e in tal senso integrate anche dal decidente – per la possibile violazione degli artt. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 e 117 della Costituzione, anche in riferimento all’art. 6 della CEDU;
13 – Che la rilevanza delle indicate questioni di legittimità costituzionale per la decisione del giudizio a quo non appare dubbia alla luce dell’esposizione dei fatti di causa, atteso che i provvedimenti impugnati con il primo motivo di ricorso trovano un’indefettibile base normativa nei citati art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, di modo che il loro eventuale annullamento per illegittimità costituzionale comporterebbe l’illegittimità derivata di quegli atti, con il conseguente accoglimento, in parte qua, del ricorso;
14 – Che ben più complesso è il vaglio della “non manifesta infondatezza” dei numerosi profili di illegittimità costituzionale sopra indicati, riservato al giudice a quo.
Non fondata appare, in primo luogo, la censura riferita al possibile profilo di illegittimità dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011 e dell’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, per violazione del principio della tutela dell’affidamento, di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione e 6 della CEDU; come già nelle precitate ordinanze della Sezione, il Collegio osserva che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia ha espressamente chiarito che questo principio è fondamentale nell’ordinamento europeo (fra le altre, la sent. CGUE, 14 settembre 2006, cause riunite C-181/04 e C-183/04, ha sancito che “i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie”), mentre sul piano interno la migliore dottrina e la giurisprudenza gli annettono una valenza costituzionale alla stregua dei principi di legalità (art. 1 Cost.), e di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) in condizioni di eguaglianza davanti alla legge (artt. 3 e 97).
Al riguardo, riconosciuta la piena operatività nel nostro ordinamento del principio di tutela della certezza giuridica e del legittimo affidamento, il Collegio tuttavia osserva che il nuovo tetto economico in esame – introdotto dall’art. 23-ter e ulteriormente ridotto dall’art. 13, comma 1, citt. – risponde agli obiettivi d’interesse pubblico generale lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati quanto al contenimento, alla trasparenza ed alla congruità della spesa pubblica, nel quadro dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione e dei principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., mentre la Corte costituzionale ha più volte chiarito che, salvi i limiti in materia penale derivanti dall’art. 25, comma 2, Cost., non è in linea di principio precluso al legislatore intervenire per mutare la disciplina dei rapporti di durata in corso, anche con disposizioni che modificano in senso sfavorevole situazioni soggettive perfette, purché nel limite del rispetto del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e del principio di affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che non appaiono violati nella fattispecie in esame (in senso conforme, Corte Cost., sentt. n. 92 del 2013, n. 166 del 2012, n. 525 del 2000, n. 211 del 1997, n. 409 del 1995).
La questione in esame si rivela pertanto, a giudizio del Collegio, non fondata.
15 – Che ugualmente non fondata – salvo quanto si dirà al numero successivo – è, per consolidata opinione del Collegio, la possibile questione di legittimità per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. riferita all’effetto delle disposizioni in esame di trattenimento forzoso di una parte (ampia) della remunerazione dell’attività lavorativa, che corrisponderebbe all’imposizione di un prelievo fiscale speciale, ovvero di un prelievo di natura tributaria perché imposto a fini di finanza pubblica e incidente in beni materiali dei percossi, ma discriminatorio in quanto gravante solo sui dipendenti pubblici, lasciando indenne la posizione di coloro che prestino servizio alle dipendenze di un datore di lavoro privato o esercitino attività libero-professionale.
Infatti, considera il Collegio che le descritte finalità di contenimento, trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica determinano, non irragionevolmente, una progressiva decurtazione, disciplinata ex lege, dei possibili ulteriori redditi al raggiungimento del tetto prefissato, indifferenziatamente applicata a tutti i compensi comunque posti a carico della finanza pubblica, senza che ciò possa generare, proprio per la sua trasversalità, indebite disparità di trattamento, divenendo quindi non rilevante, ai fini del giudizio a quo, la sua invocata qualificazione quale imposizione fiscale, che sembra comunque doversi escludere, in quanto la legge, in estrema sintesi, pone un “tetto” a regime all’erogazione a chiunque di somme a titolo retributivo (e pensionistico) poste a carico della finanza pubblica, anziché imporre un prelievo forzoso sulle somme percepite dal singolo interessato oltre il tetto prefissato.
16 – Che a conclusioni più articolate – peraltro già sviluppate da questo Tribunale nelle ripetute ordinanze nn. 5715, 5716, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727 del 17 aprile 2015 e nn. 5833, 5835, 5836 e 5839 del 21 aprile 2015 nonché, più di recente, nelle ordinanze nn. 4153/2016 e 4250/2016 – si presta la questione di possibile illegittimità dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e dell’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, per violazione degli artt. 3, 4, 36 e 38 nonché dagli artt. 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, in quanto il meccanismo del tetto massimo degli emolumenti comporta che la remunerazione dell’esercizio della funzione di giudice ordinario, nella specie il servizio come Procuratore aggiunto della Repubblica, risulti fortemente ridotta con una corrispondente decurtazione del trattamento di fine servizio e pensionistico, sì da determinare una violazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro prestato oltre che un indebolimento delle garanzie di indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
17 – Che in tal modo la scelta dello Stato, mediante le disposizioni di legge in esame, di avvalersi del pieno apporto professionale del ricorrente (nulla la norma dicendo al riguardo, salve le sue eventuali dimissioni per evitare, in applicazione delle citate norme, di prestare attività lavorativa non adeguatamente retribuita) anziché disciplinare normativamente l’ipotesi in esame (ad esempio, prevedendo una opzione per funzioni più limitate e retribuite in minor misura, oppure del tutto onorarie e gratuite) e al tempo stesso di “di auto-esonerarsi” in parte dalla sua retribuzione (non ponendo alcuna deroga al tetto a tale riguardo, malgrado l’elevatissimo standard professionale raggiunto in ragione della delicatezza e dell’impegno delle funzioni da svolgere), appare costituzionalmente irragionevole, con la conseguente possibile violazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, quanto al diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità (oltreché alla qualità) del lavoro, nonché, indirettamente, dell’articolo 38 della Costituzione, in quanto la drastica riduzione della retribuzione – e quindi della relativa contribuzione – precludono la conseguente implementazione della tutela assistenziale e previdenziale garantita dall’ordinamento;
18 – Che a giudizio del Collegio sembra potersi parimenti dedurre la violazione dagli artt. 100, 101, 104 e 108 Cost., quanto al possibile vulnus allo status di indipendenza ed autonomia dei magistrati, protetto dalle predette disposizioni costituzionali. Infatti, la Corte costituzionale, nel decidere questioni concernenti norme aventi ad oggetto la retribuzione e la disciplina dell’adeguamento retributivo dei magistrati, ha affermato che l’indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche mediante l’ “apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti concernenti, fra l’altro, la progressione in carriera ed il trattamento economico (così, fra le altre, sentenza n. 1 del 1978) che, in un assetto costituzionale dei poteri dello Stato che vede la magistratura come ordine autonomo ed indipendente, non possono esaurirsi in un mero rapporto di lavoro, in cui il contraente-datore di lavoro possa al contempo essere parte e regolatore di tale rapporto” (Corte Cost., sent. n. 223 del 2012);
19 – Che l’accertata rilevanza e non manifesta infondatezza della predetta questione incidentale di legittimità costituzionale dei citati artt. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, nei termini sopra evidenziati, determina la necessità di rimettere gli atti di causa alla Corte Costituzionale sospendendo il presente giudizio fino alla sua decisione, per la parte relativa alla vicenda applicativa conseguente all’adozione delle disposizioni predette.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6647/2015, come in epigrafe proposto, visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia nel merito e sulle spese, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, meglio evidenziata in premessa, degli artt. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011 e 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, in relazione agli articoli 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione.
Dispone la sospensione parziale del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>Questi, in sintesi, gli aspetti principali.
Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’ufficiale dello Stato Civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare da essa discendono:
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
Prevista una delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.
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]]>Il Collegio ha osservato al riguardo che l’ Amministrazione gode di un’ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale sotto il profilo della integrazione economica e sociale, ma anche in ordine alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato.
Sotto tale ultimo aspetto possono assumere rilievo situazioni che – anche se non caratterizzate nell’immediato da concreta lesività nei confronti del su riferito interesse primario – possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo.
Nel caso di specie, il nucleo centrale della determinazione negativa era costituito dal riferimento alla circostanza che il ricorrente riveste la carica di segretario di un’ associazione che viene ritenuta vicina ad una ben nota organizzazione recentemente inserita nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. Il collegio spiega che la valutazione negativa di merito effettuata dall’ Amministrazione investe, quindi, le caratteristiche dell’Associazione, come valutate dalle informazioni degli organi di Polizia, dalla cui attività e scopi l’appellante (in relazione alla carica rivestita) non può dissociare la sua posizione, e tale giudizio di per se stesso risulta sufficiente per negare il riconoscimento della cittadinanza italiana all’interessato, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sia sulla sua condotta personale sia sulla eventualità che l’associazione in questione possa svolga in concreto attività associative, che sfocino in vicende illecite penalmente rilevanti .
Infine il Collegio evidenzia che si tratta, quindi, di una precauzione di profilo oggettivo, che si riconduce ai diversi elementi che l’ Amministrazione può prendere in considerazione in sede di concessione della cittadinanza, anche in base a informazioni attinte in via riservata.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
N. 01874/2016REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Mancinelli, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II N.18;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale delloStato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Questura di Ancona;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II QUA n. 15899/2010, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento della cittadinanza italiana di cui al decreto del Ministero dell’Interno 2.2.2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Avvocato Valeria Mancinelli e Avv. dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il cittadino iraniano meglio in epigrafe indicato, entrato in Italia in data 1.10.1983 con visto di ingresso per motivi di studio (rilasciato dal Consolato Italiano a Teheran), otteneva dapprima il permesso di soggiorno per studio e poi quello per motivi di lavoro subordinato fino a quando, a seguito dell’assassinio a Roma ( nel marzo 1993) di uno dei leader del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana in Italia, di cui era stretto collaboratore, fece istanza per ottenere lo status di Rifugiato alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che glielo riconobbe con decisione del 2.3.1995 .
Successivamente il cittadino iraniano in epigrafe, laureatosi in Ingegneria edile presso l’Università di Ancona, ed ottenuta l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona con decorrenza 2.9.1999, con istanza del 7 settembre 1999 avanzava richiesta di concessione della cittadinanza italiana alla Prefettura di Ancona, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) della legge n. 9 del 1992.
La domanda era respinta con decreto del Ministero dell’ Interno in data 21 dicembre 1999.
Il provvedimento di diniego, impugnato avanti al T.A.R. per le Marche, era annullato per difetto di motivazione con sentenza n. 75 del 2003.
1.1.L’Amministrazione dell’ Interno procedeva al riesame dell’istanza di naturalizzazione, ma con decreto 2 febbraio 2005 n.K10/40768/R la respingeva nuovamente, richiamando il parere contrario del Prefetto di Ancona nella nota 22.9.2004 con riferimento alle risultanze del rapporto della Questura di Ancona dal quale emergevano elementi tali da far “non ritenere opportuna la concessione ella cittadinanza”.
1.2.Avverso quest’ultimo provvedimento l’interessato proponeva nuovo ricorso avanti al T.A.R. Marche che – riassunto avanti al T.A.R. per il Lazio a seguito di regolamento di competenza – era respinto con sentenza n. 15899 del 2010.
Contro la sentenza di rigetto l’ ing. -OMISSIS- ha proposto l’appello in epigrafe ed ha contestato le conclusioni del primo giudice, insistendo, anche in sede di note conclusive, sull’insussistenza dei presupposti che hanno mosso il Ministero alla pronunzia negativa.
A suo dire, da un lato, il diniego di concessione di cittadinanza sarebbe viziato da carenza di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto erroneamente l’Amministrazione avrebbe sospettato che l’associazione “-OMISSIS-” (di cui dal 2003 è segretario l’interessato) fosse vicina al -OMISSIS-, organizzazione inserita (all’epoca della istanza) nell’elenco delle organizzazioni terroristiche, mentre, dall’altro, il TAR, in pratica, avrebbe posto a carico dello stesso richiedente la prova della mancanza di contatti con il -OMISSIS-, tralasciando, invece, qualsiasi considerazione positiva in ordine sia all’inserimento nel contesto socio-economico cittadino, visto che, laureatosi ad Ancona in ingegneria edile, viene chiamato spesso dalla stessa Questura di Ancona come interprete in quanto parla molto bene la lingua italiana, sia alla laboriosa vita lavorativa, considerato che in alcuni periodi ha lavorato anche come cameriere in alcuni ristoranti dell’area anconetana.
1.3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’ interno, che ha controdedotto in memoria ai motivi di impugnativa, insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 marzo 2015, sentiti difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. L’appello non è meritevole di accoglimento .
Il primo giudice ha correttamente posto in rilievo – con richiamo a pacifica e concorde giurisprudenza – che l’ Amministrazione gode di un’ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale sotto il profilo della integrazione economica e sociale, ma anche in ordine alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato.
Sotto tale ultimo aspetto possono assumere rilievo situazioni che – anche se non caratterizzate nell’immediato da concreta lesività nei confronti del su riferito interesse primario – possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo.
Inoltre, nel caso di specie, trattandosi di richiesta di cittadinanza collegata al dato strettamente oggettivo della residenza dello straniero in Italia da almeno dieci anni, all’Amministrazione va riconosciuto un potere ampiamente discrezionale nella determinazione conclusiva del procedimento, non sindacabile nei profili dell’opportunità della scelta, stante la natura concessoria del provvedimento, cui non corrisponde la sussistenza di un diritto soggettivo in capo al richiedente.
2.1.Nel caso di specie la statuizione di segno negativo si sottrae alle censure rinnovate in appello di eccesso di potere nei profili del travisamento dei fatti, errato apprezzamento delle prove documentali e carenza di motivazione.
In particolare, quanto all’ultimo profilo di doglianza, è evidente che la valutazione negativa del Ministero trova il suo fondamento nel parere del Prefetto di Ancona e nelle risultanze del rapporto informativo della Questura di Ancona del 30.3.2004, richiamati per relationem nella motivazione .
Tali atti – acquisiti in giudizio in via istruttoria dal giudice di primo grado – hanno posto in condizione l’interessato di ben comprendere le ragioni della statuizione dell’ Amministrazione a lui contraria e di contestarle a mezzo di motivi aggiunti di ricorso.
2.2. Il nucleo centrale della determinazione negativa è costituito dal riferimento alla circostanza che il ricorrente riveste la carica di segretario dell’ associazione -OMISSIS-, che viene “ritenuta vicina alla ben nota organizzazione del -OMISSIS- (-OMISSIS-), recentemente inserita nell’elenco delle organizzazioni terroristiche”(vedi nota Questura di Ancona 30.3.2004 cit.).
La valutazione negativa di merito dell’ Amministrazione investe, quindi, le caratteristiche dell’Associazione, come valutate dalle informazioni degli organi di Polizia, dalla cui attività e scopi l’appellante (in relazione alla carica rivestita) non può dissociare la sua posizione, e tale giudizio di per se stesso risulta sufficiente per negare il riconoscimento della cittadinanza italiana all’interessato, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sia sulla sua condotta personale sia sulla eventualità che l’associazione in questione possa svolga in concreto attività associative, che sfocino in vicende illecite penalmente rilevanti .
Infatti le informazioni di polizia, nella misura in cui rendono ipotizzabile il pericolo per la sicurezza pubblica, sono sufficienti a giustificare, sul piano dell’opportunità e della prevenzione dei pericolo alla sicurezza pubblica, una pronunzia di diniego di riconoscimento di cittadinanza, che si caratterizza per irreversibilità una volta assentito il definitivo ingresso dello straniero nella comunità nazionale.
Si tratta, quindi, di una precauzione di profilo oggettivo, che si riconduce ai diversi elementi che l’ Amministrazione può prendere in considerazione in sede di concessione della cittadinanza, anche in base a informazioni attinte in via riservata e che, nel caso di specie non escludevano una contiguità dell’associazione di cui era segretario l’immigrato con il -OMISSIS-, associazione che nel 2004 (all’epoca delle informazioni riservate) era inserita nell’elenco delle associazioni terroristiche.
2.3.Pur tenendo conto del fatto che, nel frattempo, il Tribunale di Roma con decreto 12 settembre 2005 archiviava il procedimento di indagine aperto nell’aprile 2004 dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell’ ing. -OMISSIS-, unitamente ad altri 15 cittadini iraniani, per il reati di cui agli artt. 270 bis e 270 ter c.p. e che il -OMISSIS- è stato cancellato a livello europeo dalla lista delle associazioni terroristiche, tuttavia, tali circostanze positive, in base al principio tempus regit actum, non sono sufficienti a neutralizzare la circostanza che l’Amministrazione, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (2 febbraio 2005), era tenuta a valutare un insieme di elementi indiziari e sintomatici dell’esistenza di una situazione di pericolo, anche solo potenziale, alla sicurezza dello Stato.
2.4. In conclusione la valutazione a suo tempo compiuta dal Ministero non appare viziata sotto i profili della carenza di istruttoria e della motivazione e non si discosta dai parametri di ragionevolezza, ove si consideri che, come già prima accennato, la concessione della cittadinanza determina l’ acquisizione in via definitiva di detto “status”, con la conseguenza che l’accertamento dell’ assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore intensità e rigore.
2.5. Peraltro il Collegio ritiene opportuno aggiungere che (come ha rilevato la stessa Amministrazione in giudizio) le invocate favorevoli circostanze sopravvenute potevano essere adeguatamente esposte dall’interessato, già nelle more del giudizio, a sostegno di una richiesta di riesame del diniego da parte dell’Amministrazione, così come, per il futuro, potrà fare l’interessato, ove ritenga di presentare una nuova domanda volta ad ottenere il beneficio cui aspira.
3. L’ appello va, quindi, respinto e, per l’ effetto, va confermata la sentenza impugnata.
In relazione agli specifici profili della controversi le spese del presente grado di giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l ‘appello .
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Dante D’Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'articolo Prevenzione Terrorismo: legittimo il diniego di cittadinanza a cittadino straniero proviene da Giurdanella.it.
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