L'articolo Correttivo Cartabia: come cambia il processo civile proviene da Giurdanella.it.
]]>Le novità si applicano, dal 26 novembre 2024, a tutti i giudizi “post Cartabia”, dunque introitati dopo il 28 febbraio 2023.
Da una prima lettura del c.d. Correttivo che mette mano a numerosissime disposizioni (più di 150 articoli), oltre al (dichiarato) obiettivo di accelerare i tempi del processo civile, emerge l’intento di aggiornare le norme processuali, a seguito della digitalizzazione delle notifiche e del giudizio civile in generale, anche recependo, con apposita previsione, le prassi sperimentate negli ultimi due anni.
Si segnala, a tal proposito, il nuovo art. 125 c.p.c. che non contiene più l’obbligo di indicazione del numero di fax, l’art. 133 c.p.c. che prevede che la sentenza sia “resa pubblica mediante deposito telematico” e, infine, l’art. 136 c.p.c. secondo cui le comunicazioni di cancelleria avvengono sempre a mezzo pec.
Di rilievo, poi, il nuovo art. 163 bis, comma 3 che, per la comunicazione della nuova udienza fissata a seguito di istanza di anticipazione dell’udienza indicata dall’attore in citazione, prevede un nuovo termine: il decreto di fissazione della nuova udienza dovrà essere comunicato all’attore non più “almeno cinque giorni liberi prima” ma “almeno novanta giorni liberi prima”. In questo modo, viene garantita all’attore la possibilità di depositare memorie integrative nei termini di cui all’art. 171 ter c.p.c..
Importanti modifiche, poi, hanno interessato l’art. 171 bis c.p.c., la cui integrale sostituzione ha comportato che:
– Il giudice, scaduti i termini per la costituzione del convenuto, verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, ai sensi del comma 2, solo quando occorre, pronuncia i provvedimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e fissa nuova udienza per la comparizione delle stesse. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis. Fuori dalle ipotesi sopra indicate, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza ex art. 183 e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.
– L’art. 171 bis, al comma 4, recepisce quanto precedentemente previsto dall’abrogato art. 183bis, anticipando alla fase delle verifiche preliminari la possibilità, ove vi siano le condizioni, di passare dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies, mentre l’abrogato art. 183bis prevedeva tale possibilità solo dopo la prima udienza di comparizione.
– Infine, al quinto comma, si risolve una delle questioni aperte, dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, data la non chiarissima formulazione della prima versione della norma, e cioè il momento dal quale calcolare il decorso dei termini delle memorie integrative ex art. 171 ter, che viene fissato all’udienza indicata nell’atto di citazione o, ove sia stata differita dal giudice con decreto, da quest’ultima.
Altra importante novità riguarda l’ordinanza di accoglimento disciplinata dall’art. 183 ter c.p.c., che dopo il correttivo diventa titolo idoneo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Inoltre, sono stati estesi i casi in cui si può ricorrere al procedimento semplificato di cognizione. I nuovi commi 2 e 3 dell’art. 281 decies c.p.c. prevedono che il procedimento semplificato possa essere utilizzato:
• nei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1;
• nei casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, sempre, anche se non ricorrono le condizioni di cui al comma 1;
• nei casi di opposizione di cui agli artt. 615, comma 1, 617, comma 1 e 645 c.p.c..
Con la sostituzione integrale del primo comma dell’art. 281 undecies sono state introdotte indicazioni rispetto agli avvertimenti da inserire nel ricorso, allineati a quelli previsti dalla nuova formulazione del’art. 163 c.p.c. post-Cartabia.
Sempre al fine di accelerare i tempi processuali, con la sostituzione del primo comma dell’art. 281 terdecies, il legislatore, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, prevede ora che si proceda a norma dell’art. 275 bis non più automaticamente, ma solo su richiesta di almeno una delle parti, mentre in caso contrario si procede ai sensi dell’art. 281 sexies, dunque tramite discussione orale e rimessione diretta al collegio, senza assegnazione di termini per note di precisazione conclusioni e note conclusionali (come previsto invece dall’art. 275 bis).
Rispetto al procedimento dinanzi il Giudice di Pace, sono state riadattate alla riforma precedente le norme di cui agli artt. 318, 319 e 321 c.p.c.: da segnalare che la comunicazione della sentenza potrà essere fatta in udienza, come previsto dal 281 sexies.
Anche nel titolo III, relativo alle Impugnazioni, viene introdotta a livello normativo la prevalenza della notifica a mezzo pec per le impugnazioni (art. 330 c.p.c)
Con la sostituzione del testo dell’art. 347 c.p.c., viene modificato il termine di costituzione delle parti diverse dall’appellante: la precedente versione non distingueva le parti e richiamava i termini e le modalità del rito di primo grado, nella nuova formulazione l’art. 347 invece prevede:
– per l’appellante, lo stesso termine previsto dall’art. 165 per la costituzione nel giudizio di primo grado (10 giorni dalla notificazione della citazione);
– per le altre parti, un termine “almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349-bis”, dunque non più “almeno settanta giorni prima dell’udienza” come nella precedente formulazione (che richiamava quanto previsto per il giudizio davanti al tribunale dall’art. 166 c.p.c.).
Rispetto al termine per la presentazione del ricorso per revocazione per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell’Uomo, il nuovo art. 391 quater prevede che il ricorso debba essere proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea, eliminando la possibilità che il suddetto termine possa decorrere dalla comunicazione della stessa. In tal modo il termine è stato allineato a quello entro cui diviene definitiva la pronuncia della Cedu.
Infine, modifiche rilevanti hanno interessato l’art. 50 bis c.p.c. (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale) dal quale è stato eliminato il riferimento ai procedimenti in materia di Codice del consumo, e l’art. 70 c.p.c. che, nella nuova formulazione, al n. 3 bis, prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori.
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]]>L'articolo La proposta di aggiudicazione: natura e riflessi sul regime di notificazione del ricorso contro atti di gara proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel caso di specie, le parti del giudizio hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione del ricorso principale. In particolare, l’impresa aggiudicataria sottolineava il fatto che, ai tempi della proposizione dell’impugnazione, la stazione appaltante le avesse già indirizzato una proposta di aggiudicazione e che di ciò la ricorrente principale fosse a conoscenza.
Il collegio non ha ritenuto tale eccezione meritevole di condivisione, affermando che la proposta di aggiudicazione ha natura meramente endoprocedimentale, non concludendo il procedimento e, dunque, non attribuendo ancora il bene della vita. Dunque, correttamente la ricorrente principale, al momento dell’impugnazione dell’atto di esclusione della gara, non ha notificato alcunché all’altra impresa sino a quel momento non ancora aggiudicataria.
MASSIMA
La proposta di aggiudicazione non è un atto conclusivo del procedimento, ma meramente
endoprocedimentale, in quanto tale non (ancora) attributivo del bene della vita (cfr., Consiglio Stato n. 8622 del 7 ottobre 2022; TAR L’Aquila, 17 gennaio 2022 n. 23), sicché correttamente, al momento dell’impugnazione (con il ricorso introduttivo) della sola esclusione, la ricorrente principale non dovrà procedere a notificare il ricorso all’impresa non ancora aggiudicataria.
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]]>L'articolo Confermata la validità delle notifiche via PEC da parte degli avvocati proviene da Giurdanella.it.
]]>Tuttavia l’avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024, recante il “comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 […]”, ha provveduto a modificare il Decreto del 29 dicembre 2023, n. 217, che non prevede più l’abrogazione dei richiamati commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
I citati commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, rubricato “notificazioni per via telematica tra avvocati”, dettano delle disposizioni tecniche per l’effettuazione delle notifiche via PEC da parte degli avvocati:
a) il comma 4 dispone che l’avvocato, nell’estrarre copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, deve compiere l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale e deve inserire la dichiarazione di conformità all’originale ex 3-bis, comma 5, legge n. 53/1994;
b) il comma 5 specifica che “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato” e che questo vale anche quando la procura è rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica, anche per immagine;
c) il comma 6 chiarisce che la ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art. 3-bis, comma 3, legge n. 53/1994 è quella completa, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68/2005.
Oltretutto, va segnalato che l’iniziale abrogazione contenuta nel Decreto n. 217/2023, evidentemente frutto di un mero errore materiale, era in ogni caso inidonea a far venir meno, da un lato, il potere degli avvocati di notificare in proprio tramite PEC – dato che tale potere è riconosciuto nel nostro ordinamento dagli artt. 137 c.p.c. e 3-bis, legge n. 53/1994, disposizioni normative che non venivano intaccate neppure dall’eventuale abrogazione per esteso dell’art. 18, D.M. n. 44/2011 – e, dall’altro lato, la possibilità di considerare la procura alle liti validamente apposta in calce all’atto da notificare – possibilità già pacificamente sancita dal c.p.c., all’art. 83, comma 3.
Nondimeno, l’avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024 reca con sé il merito di fugare ogni dubbio operativo in materia di notificazioni tramite PEC: i commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, D.M. n. 44/2011 restano perfettamente efficaci e validi.
L'articolo Confermata la validità delle notifiche via PEC da parte degli avvocati proviene da Giurdanella.it.
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