L'articolo Intelligenza Artificiale e appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Per poter comprendere la portata di questa previsione e le sue implicazioni pratiche è necessario, anzitutto, definire cosa sia l’Intelligenza Artificiale. La Commissione Europea nel 2018 l’ha definita come “quei sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici”. In altri termini, i sistemi di intelligenza artificiale riescono ad adottare una decisione in maniera più o meno autonoma sulla base di determinati input che gli vengono forniti dall’uomo.
I principali problemi rispetto all’utilizzo di nuove tecnologie come l’I.A. riguardano il ruolo che ha l’uomo (e dunque il funzionario della P.A.) nell’adozione della decisione amministrativa, la comprensibilità di quest’ultima da parte dei suoi destinatari, la trasparenza e accessibilità dei dati su cui si basa, nonché la sua natura non discriminatoria.
Sebbene la piena applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 36/2023 sia ancora lontana nel tempo, è opportuno comprendere da subito quali siano le linee guida e gli indirizzi nazionali e sovranazionali in materia di Intelligenza Artificiale. A tal proposito, vengono in rilievo, in particolare, tre documenti:
-la Carta Etica per l’Intelligenza Artificiale nel sistema giustiziale, adottata dalla Commissione europea nel 2018;
–la Raccomandazione della Commissione europea del 2019, “Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica”;
–il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale del 2018 a cura della task force istituita in seno all’Agenzia per l’Italia Digitale.
Si tratta di tre documenti che non rappresentano atti vincolanti per i soggetti pubblici e privati impegnati nel processo di integrazione dell’I.A. nell’attività amministrativa, ma che tuttavia forniscono degli spunti preziosi per le pubbliche amministrazioni chiamate ad aprirsi a questa nuova
tecnologia.
La Carta Etica è un documento rivolto ad attori pubblici e privati incaricati di sviluppare strumenti di intelligenza artificiale al servizio di decisioni e dati giudiziari. Sebbene la Carta riguardi specificamente il settore della giustizia, essa fornisce spunti di riflessione trasversali e validi in generale per analizzare l’impiego dell’Intelligenza Artificiale.
Al suo interno vengono infatti enucleati i principi di: rispetto dei diritti fondamentali; non discriminazione; qualità, sicurezza e trasparenza, imparzialità ed equità, controllo da parte dell’utilizzatore. La Carta Etica richiede, in particolare, che la decisione algoritmica sia tradotta in un linguaggio chiaro e comprensibile per i suoi destinatari e, dall’altro lato, prevede che gli utilizzatori dei sistemi di I.A. possano anche modificare la decisione senza esserne vincolati.
Il secondo documento citato, ossia la Raccomandazione della Commissione europea del 2019, traduce con maggiore incisività l’idea antropocentrica dell’intelligenza artificiale, la quale è strumento e non sostituto dell’attività umana. I sistemi di I.A. devono essere pensati come mezzi al servizio delle esigenze dell’uomo, il quale non deve rimanere ingabbiato all’interno delle decisioni algoritmiche ma deve poterle controllare e, soprattutto, comprendere. Rispetto al tema del controllo, all’interno della Raccomandazione vengono delineate tre tipologie di sorveglianza sul processo decisionale algoritmico:
-human in the loop in cui l’uomo compartecipa alle attività svolte dalla I.A.;
-human on the loop in cui l’uomo svolge attività di mera sorveglianza;
-human in command che implica tanto un’attività di controllo da parte dell’uomo, quanto la stessa possibilità di valutare se avvalersi o meno della I.A.
La commissione mette al centro l’uomo inteso anche come destinatario delle decisioni algoritmiche (dunque come cittadino) e prevede che esse siano tracciabili e comprensibili, ossia che sia documentato il processo che ha generato tali decisioni, che siano individuati i dati di partenza (input) e che l’intero meccanismo di funzionamento dell’algoritmo si traduca in un linguaggio chiaro e comprensibile ai soggetti coinvolti nella decisione.
A livello nazionale, il Libro Bianco a cura dell’AgID si focalizza poi sull’utilizzo della I.A. proprio all’interno delle pubbliche amministrazioni, prestando attenzione alle criticità sollevate da questa nuova tecnologia. Il rischio più preoccupante è infatti quello della completa sostituzione dell’uomo ad opera dell’intelligenza artificiale; pericolo a cui deve farsi fronte munendo gli apparati amministrativi non solo di strumentazioni adeguate ma, soprattutto, di competenze in grado di avvalersi dell’intelligenza artificiale. Il Libro pone poi l’accento sulla necessità di investire sulla formazione e sulla ricerca per creare nuove competenze che superino quelle richieste dal processo di digitalizzazione già in atto nel paese.
L’introduzione dell’I.A. all’interno dei processi decisionali amministrativi solleva, inoltre, anche un problema di accountability: i provvedimenti adottati mediante tale tecnologia devono comunque essere ricondotti alla pubblica amministrazione, la quale deve essere in grado di motivarli; a valle, è poi necessario che tali provvedimenti siano intellegibili da parte del cittadino, che deve essere in grado di risalire ai dati di cui si è servito l’algoritmo per addivenire a una determinata decisione ed eventualmente poter riconoscere un possibile errore di calcolo. L’ulteriore sfida è dunque rappresentata dal maggiore grado di trasparenza e accessibilità che la pubblica amministrazione deve garantire ai cittadini.
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]]>L'articolo La strategia cloud all’interno del Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>La strategia cloud non rappresenta, dunque, solo l’adempimento delle indicazioni sia europee che statali, ma rappresenterebbe anche l’occasione per le pubbliche amministrazioni di avviare un processo di riorganizzazione interno e di efficientamento dell’erogazione dei servizi pubblici, in termini di qualità e sicurezza. Rispetto al tema della sicurezza, infatti, occorre sottolineare come uno degli obiettivi del Piano triennale è proprio quello di aumentare la resilienza delle pubbliche amministrazioni verso attacchi cyber, oggi sempre più probabili e capaci di mettere in serio pericolo i dati posseduti dalle amministrazioni.
Nell’ambito dell’attuazione normativa della Strategia Cloud Italia, l’articolo 33-septies del Decreto-Legge n.179/2021 ha prescritto il dovere delle amministrazioni centrali e locali di migrare i loro CED e i relativi sistemi informatici verso tre possibili destinazioni: verso il PSN, “verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei requisiti fissati [dal successivo Regolamento Agid], o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dal regolamento [Agid]”
è stata istituito il Polo Strategico Nazionale (PSN), l’infrastruttura promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale che fornisce alle amministrazioni gli strumenti per realizzare il percorso di migrazione.
Secondo quanto previsto dal piano triennale, le pubbliche amministrazioni devono presentare i loro “progetti di migrazione” entro il 28 febbraio 2023, per poi occuparsi della migrazione vera e propria da completare entro il 30 giugno 2026.
Un altro strumento di supporto per gli enti pubblici è il sito cloud.italia.it dove è possibile rinvenire manuali guida per l’intero percorso di migrazione e articoli tecnici dedicati a specifici argomenti cui prestare particolare attenzione durante la fase di transizione.
L’utilizzo del paradigma cloud dovrebbe garantire un risparmio economico, ma allo stesso rende maggiormente complessa la gestione di tutti i servizi erogati dalle amministrazioni. Per tale ragione è fondamentale che l’ufficio del Responsabile alla transizione digitale si munisca di infrastrutture agevoli capaci di gestire in maniera integrata una pluralità di servizi e che garantiscano anche l’interoperabilità con altri enti.
In definitiva, il Piano Triennale per l’informatica nella P.A. pone due obiettivi fondamentali:
-le amministrazioni devono impegnarsi concretamente nel programma di transizione, occupandosi degli aspetti relativi alla sostenibilità economico-finanziaria del processo, verificando anche il peso specifico di questo processo sui propri capitoli di bilancio;
-le amministrazioni sono responsabili della gestione dei servizi cloud per tutto il loro ciclo di vita e dovendo, dunque, munirsi di competenze specialistiche all’interno delle strutture operative interne responsabili per la transizione digitale.
Avevamo già parlato del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione qui.
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]]>L'articolo Il nuovo Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>Sin dalla sua prima edizione, il piano ha rappresentato il documento di supporto e orientamento nel percorso di innovazione tecnologica e digitale di tutto l’apparato amministrativo e ha lo scopo di:
L’architettura del Piano Triennale per l’informatica si basa su principi che rappresentano le linee direttrici della strategia che il documento si propone di mettere in atto.
I principi guida che ci apprestiamo a esaminare emergono dal quadro normativo e sono da tenere presenti ad ogni livello decisionale e in ogni fase di implementazione, naturalmente declinandoli nello specifico della missione istituzionale di ogni ente pubblico.
rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l’utilizzo di software con codice aperto o di e-service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l’amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche;
L'articolo Il nuovo Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Come accertare la disponibilità di piattaforme certificate da parte delle stazioni appaltanti proviene da Giurdanella.it.
]]>Con comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024, l’ANAC ha chiarito che per le stazioni appaltanti che non avessero provveduto, entro il 31 gennaio 2024, a comunicarle la disponibilità di piattaforme certificate, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel Registro ANAC delle piattaforme certificate.
Ai sensi dell’art. 62 del Codice appalti per le stazioni appaltanti e per le centrali di committenza che debbano affidare contratti di lavori d’importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti è necessaria la qualificazione, senza la quale l’ANAC non rilascia il CIG.
Sotto le suddette soglie, nonché per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza non necessitano della qualificazione e possono procedere direttamente ed autonomamente.
Le stazioni appaltanti non qualificate che debbano effettuare procedure di importo superiore alle suddette soglie, ai sensi dell’art. 62, comma 6 lett. a), procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza qualificata. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate e fanno domanda di svolgere la procedura di gara ad uno dei soggetti presenti in detto elenco (istituito ai sensi dell’art. 63). La domanda si intende accolta se non si riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base del livello necessario.
Ci siamo già occupati, in un nostro redazionale, della delibera n. 266/2023 con la quale ANAC stabilisce le regole per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.
Con l’art. 63 del Codice appalti viene specificato che vi sono vari livelli di qualificazione per i quali sono richiesti diversi requisiti e che ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori per i quali non si è qualificati si applica quanto detto ai sensi dell’art. 62, comma 6.
L’allegato II.4 disciplina infine i vari livelli di qualificazione e i rispettivi requisiti per raggiungerli.
Fra i requisiti che, obbligatoriamente, la stazione appaltante o la centrale di committenza deve avere per essere qualificata vi è la “disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del codice”, con ciò intendendosi la possibilità di uso permanente di piattaforme certificate in quanto di proprietà della stazione appaltante/centrale di committenza o messe a disposizione da parte di soggetti terzi per il tramite di contratti di servizio, altra tipologia di contratto o altro titolo idoneo. A titolo esemplificativo, costituiscono titoli idonei di disponibilità della piattaforma: modulo di formale richiesta di utilizzo, modulo di adesione ad un servizio messo a disposizione sulla base di regolamento regionale, possesso di credenziali idonee che consentano l’adesione al servizio mediante autenticazione.
L’art. 225, comma 3, specificava poi che tale requisito fosse richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2024, ovvero dal momento in cui avessero acquistato piena efficacia le norme dettate in tema di digitalizzazione appalti.
Con un primo avviso di fine dicembre 2023, l’ANAC comunica che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate in data anteriore al 31 dicembre 2023 avevano tempo fino al 31 gennaio 2024 per comunicarle la disponibilità delle piattaforme certificate.
In caso di mancata comunicazione la qualificazione sarebbe decaduta dal 1 febbraio 2024.
Come detto all’inizio del presente redazionale, con il Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024 l’ANAC fa un passo indietro: per le stazioni appaltanti/centrali di committenza che non avessero provveduto, entro quella data, a comunicarle la disponibilità di piattaforme certificate, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel Registro delle piattaforme certificate. Dunque, niente decadenza della qualificazione in caso di mancata comunicazione della disponibilità di piattaforme certificate.
L'articolo Come accertare la disponibilità di piattaforme certificate da parte delle stazioni appaltanti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Problemi applicativi in seguito alla delibera ANAC n. 582 del 13 Dicembre 2023 proviene da Giurdanella.it.
]]>Ma all’indomani della delibera sono sorte le prime problematiche applicative.
Pertanto l’ANAC, con un comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ha ritenuto necessario stabilire che “l’utilizzo dell’interfaccia web della piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme certificate. A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Restano valide le indicazioni di cui alla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 con riferimento alle spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500.”
Dunque, rispetto ai quattro casi previsti al punto 4 della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 per i quali è possibile, fino al 30 giugno 2024, acquisire il CIG utilizzando anche l’interfaccia web della PCP, si è ora aggiunto il quinto caso relativo agli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro.
Entro il 30 settembre 2024 occorre però mettere in campo una soluzione definitiva e coerente con la logica complessiva del Codice, predisponendo una procedura che eviti di equiparare i microaffidamenti ad affidamenti più rilevanti, richiedendo per i primi solo dati veramente essenziali al loro monitoraggio.
Le soluzioni che propone ANCI, e che ci si augura verranno recepite dall’ANAC, sono:
A ben vedere, quest’ultima proposta è stata già recepita da ANAC, che precisa di aver avviato, in raccordo con MIT, AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale e Unità di missione per il PNRR, un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti di ANCI e di altri Enti territoriali, per l’analisi delle criticità emerse dal sistema e per l’individuazione di possibili soluzioni.
Ci si aspetta comunque da ANAC che prenda in considerazioni le ulteriori proposte di ANCI, al fine di rendere questo radicale cambio del mondo dei contratti pubblici effettivamente funzionale allo scopo iniziale che, ricordiamolo, è quello di semplificare l’intera procedura di affidamento.
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]]>L'articolo Novità dal 1 gennaio in tema di digitalizzazione appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Ai sensi dell’art. 225 del nuovo codice, a partire dal 1 gennaio 2024, acquistano piena efficacia le norme dettate in tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, riferite a tutti i contratti sottoposti al codice (di appalto, di concessione, sopra e sotto soglia, nei settori ordinari e speciali) e al loro intero ciclo di vita (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, esecuzione). La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1 gennaio 2024.
Restano fuori dall’obbligo di digitalizzazione, dunque risultano esonerati dal ricorso agli strumenti di cui si dirà a breve, gli acquisti giornalieri di importo inferiore a € 1.500, in quanto non richiedono l’acquisizione del CIG.
Con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 l’ANAC chiarisce le modalità operative per le procedure pubblicate a partire dal 1 gennaio 2024 per l’avvio della digitalizzazione, soffermandosi principalmente su otto punti:
L'articolo Novità dal 1 gennaio in tema di digitalizzazione appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Nuovo Codice degli appalti – Novità in materia di contratti sottosoglia proviene da Giurdanella.it.
]]>La prima riflessione è che – rispetto alla precedente disciplina dei contratti sottosoglia, contenuta in disposizioni del Codice sparse e anche esterne ad esso – la volontà del legislatore è stata quella di compendiare in maniera unitaria l’insieme delle norme in materia. Ad esempio, il principio di rotazione ed il controllo sul possesso dei requisiti erano prima disciplinati dalle Linee Guida ANAC n. 4, mentre ora dagli articoli, rispettivamente, 49 e 52. Ciò al fine di consentire un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore rispetto della contrattualistica.
Altra novità risiede nella formulazione dell’art. 48 comma 2, in base al quale il R.U.P. segue la procedura dell’ordinaria gara concorrenziale quando il contratto, nonostante sia di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo. In altre parole il nuovo Codice permette l’utilizzo della procedura aperta, dunque della concorrenza massima, solo nel caso in cui effettivamente il RUP ne ravvisi l’oggettiva esigenza: la possibilità di avviare la procedura ordinaria non è più una libera scelta da parte di chi deve istruire e condurre la pratica, ma richiede particolari requisiti.
Inoltre, rispetto alla precedente disciplina, si sono operate alcune semplificazioni:
L’affidamento diretto viene, per la prima volta, definito come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente da stazione appaltante/ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lett. a) e b) e dei requisiti generali o speciali previsti dal codice”. Pertanto, anche se è stato procedimentalizzato prevedendo la (facoltativa) acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri e dei requisiti per la selezione degli O.E., l’affidamento diretto non costituisce una procedura di gara.
L’affidamento diretto viene previsto:
La procedura negoziata senza bando, invece, prevede l’obbligatoria consultazione di più operatori economici, ove esistenti.
Questa viene prevista:
La novità di cui all’art. 48 comma 2 porta a considerare che un’elevata percentuale di contratti pubblici potrebbe essere affidata senza l’ordinaria gara concorrenziale. Ci si chiede, dunque, quali garanzie valgano per tali contratti. La generica risposta a tale quesito viene data dall’art. 48, commi 1 e 4, in base ai quali nei contratti sottosoglia devono essere rispettati i principi di cui al Libro I, Parti I e II e si applicano se non derogate dallo stesso Libro II, Parte I, le disposizioni del codice.
In sintesi:
Altri articoli sul nuovo Codice degli appalti
Nuovo Codice degli appalti – Novità in materia di contratti di donazione con le P.A.
Nuovo Codice degli appalti – Novità sul rito speciale appalti di cui all’art. 120 c.p.a.
L'articolo Nuovo Codice degli appalti – Novità in materia di contratti sottosoglia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Nuovo Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle P.A. e sulle modalità di svolgimento delle forme di assunzione nei pubblici impieghi proviene da Giurdanella.it.
]]>È un d.p.r. che si inserisce all’interno del filone della riforma sul pubblico impiego prevista dal PNRR (Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione) e che modificando il Regolamento sulle procedure concorsuali.
Il d.p.r. in questione attua le previsioni dell’art. 3, comma 6, del d.l. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, che recita: “Con decreto del Presidente della Repubblica (…) si provvede all’aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo”.
Gli obiettivi principali della modifica – contenuti nell’art. 1 del d.p.r. recante, appunto, “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487” – sono quattro:
Ad esempio, se le prove orali non si possono svolgere in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, prevedendo comunque prove di recupero in caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale.
Ancora, quando alla velocizzazione: “Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L’inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica”.
Il meccanismo di partecipazione alle procedure concorsuali prevede l’utilizzo del Portale InPa che consente, all’amministrazione, un reclutamento veloce e trasparente e, ai partecipanti, di utilizzare un unico strumento per i vari adempimenti necessari alla partecipazione alla procedura.
Le amministrazioni centrali, le autorità indipendenti, le Regioni e gli enti locali devono pubblicare i propri bandi di concorso su InPa e sui loro siti istituzionali, non essendo più obbligatoria la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale.
“Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS”
“In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento (…). Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.”
Il Portale InPa, inoltre, consente ai partecipanti di reperire ogni informazione utile alla procedura in un unico strumento.
“Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.”
“Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale e sul sito dell’amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa”. Ciò al posto dell’attuale previsione della decorrenza dei termini dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Sempre quanto alla digitalizzazione delle procedure concorsuali, è previsto che “Gli elaborati (delle prove scritte) sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.”
Quanto alla parità di genere, queste misure sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione alle procedure concorsuali per le donne in gravidanza o allattamento. Si prevede, per la partecipazione alle prove, che se lo stato di gravidanza o allattamento le renda impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando, le amministrazioni assicurano prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. Si prevede, inoltre, che nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.
Quanto ai soggetti in situazioni di svantaggio, quali disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), le misure sono finalizzate anche alla rimozione di quelli che potrebbero costituire degli ostacoli. Si prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, ad esempio prevedendo la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura o calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte.
Si è valorizzato, quale titolo di preferenza, l’appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione: “il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30%, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5,comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato”, ovviamente a parità di titoli e merito. Tale disposizione, che garantisce l’equilibrio di genere, si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.
Sempre quanto ai titoli in questione si prevede, inoltre, “L’amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.”
Modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
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]]>L'articolo Nuovo regolamento ANAC sulle modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Tutti i bandi e gli avvisi ad oggetto di pubblicazione disciplinati nella Delibera sono elencati nell’Allegato I della delibera QUI consultabile.
Passiamo all’analisi del contenuto del provvedimento.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione. I medesimi termini e modalità, secondo quanto stabilito dal quinto articolo della Delibera n. 263, si applicano anche in materia di affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo.
Per quanto concerne le modalità di trasmissione degli atti oggetti ad obbligo di pubblicazione, l’ANAC fa un rimando al provvedimento adottato con la Delibera n. 261 del 2023 di cui ci siamo già occupati in QUESTA SEDE. La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sul sito Tenders Electronic Daily (la versione web del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea), il giorno stesso della data di presa in carico.
A livello nazionale, invece, la pubblicità degli atti è assicurata mediante la pubblicazione nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti.
Per quanto concerne la pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea questa viene garantita attraverso la pubblicazione nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La pubblicazione avviene in forma di estratto attraverso un collegamento ipertestuale previsto dall’art. 85, comma 4, del Codice degli appalti (le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto).
Similmente a quanto già disposto per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, l’ANAC opera nuovamente un rimando alla Delibera n. 261 del 2023 per quanto concerne le modalità di trasmissione dei bandi e degli avvisi alla BDNCP da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato.
Gli effetti giuridici degli atti finora analizzati iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione nella BDNCP. Inoltre, da tale momento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale” che abbiamo precedentemente menzionato, comunicato alla BDNCP, “garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto”.
L’art. 6 della Delibera n. 263 stabilisce che la BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati:
“a. nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;
b. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
c. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
d. nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni”.
Infine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione.
L'articolo Nuovo regolamento ANAC sulle modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
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]]>La Delibera n. 261 del 2023 dell’Autorità si occupa proprio di tali adempimenti. Il provvedimento è entrato in vigore il primo luglio del 2023 ma avrà efficacia solo dal primo gennaio del 2024.
Innanzitutto, è necessario fare chiarezza sulle funzioni e sulla struttura della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’art. 2 della Delibera n. 261 individua le sezioni nelle quali si articola la BDNCP, ovvero l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti, il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), il Casellario Informatico e, infine, l’Anagrafe degli operatori economici.
La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale e non aderiscono alla PDND interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.
L’art. 3 della Delibera n. 261 individua L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti come “l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012”. L’anagrafe opera secondo il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 63 del Codice. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC. I dati dell’AUSA sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale “per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.
L’ANAC si è riservata di “aggiornare le modalità di funzionamento dell’Anagrafe, i dati che la stessa acquisisce e le regole per l’aggiornamento degli stessi” attraverso dei successivi provvedimenti.
La Piattaforma Contratti Pubblici è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
L’art. 5 della Delibera n. 261 afferma che “la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice è garantita dalla Piattaforma per la pubblicità legale con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea”. Le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti sono state regolate dal provvedimento pubblicato nella Delibera n. 263 del 2023 dell’ANAC.
Il FVOE raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare “a comprova dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 e all’allegato II.12, per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici” (art. 6 Delibera ANAC n. 261/2023). Il funzionamento del FVOE è regolato dalla Delibera n. 262 del 30 giugno del 2023 dell’ANAC.
L’Anagrafe degli operatori economici censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. Gli operatori economici così individuati si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC. Egualmente a quanto già stabilito per l’AUSA, i dati dell’Anagrafe degli operatori economici sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale “per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono certificate dall’AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall’ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.
L’art. 8 della Delibera n. 261 individua le funzioni delle PAD. Attraverso esse le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “svolgono digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici; assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti; assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC di cui all’articolo 222, comma 9, del Codice; assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; garantiscono l’accesso agli atti di cui all’articolo 35 del Codice secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; inseriscono le notizie utili nel Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del Codice; utilizzano il FVOE con le modalità individuate nel provvedimento di cui all’articolo 24 del Codice”.
Nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono annotate “le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice”. I dati del Casellario confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti con riferimento alle notizie, alle informazioni e ai dati in esso annotati.
La Delibera n. 261 individua all’art. 10 le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP.
Si tratta delle informazioni che riguardano:
a) programmazione:
b) progettazione e pubblicazione:
c) affidamento:
d) esecuzione:
e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.
L’omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine, l’ANAC effettua apposita segnalazione all’AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti.
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