Europrogettazione Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/rivista/amministrativo/finanziamenti/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 01 Oct 2021 16:17:05 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 I regolamenti comunitari che disciplinano i 29 programmi di finanziamento europei per il settennato 2021-2027 https://www.giurdanella.it/2021/10/i-regolamenti-comunitari-che-disciplinano-i-29-programmi-di-finanziamento-europei-per-il-settennato-2021-2027/ Fri, 01 Oct 2021 16:17:03 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54994 Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tra maggio e luglio 2021 ecco qui di seguito, l’elenco dei programmi e dei relativi regolamenti istitutivi 1. Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) […]

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Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea tra maggio e luglio 2021 ecco qui di seguito, l’elenco dei programmi e dei relativi regolamenti istitutivi

1. Corpo europeo di solidarietà 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 202 dell’8 giugno 2021.

2. Dogana 2021 – 2027

Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 87 del 15 marzo 2021.

3. Erasmus: programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 189 del 28 maggio 2021.

4. EURATOM – Programma di ricerca e formazione 2021-2027

Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio del 10 maggio 2021 che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 167 del 12 maggio 2021.

5. Europa Creativa 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 189 del 28 maggio 2021.

6. Europa Digitale 2021-2021

Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 166 dell’11 maggio 2021

7. Fiscalis 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 188 del 28 maggio 2021

8. Fondo Asilo e migrazione 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 251 del 15 luglio 2021

9. Fondo europeo per la difesa 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 170 del 12 maggio 2021

10. Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 251 del 15 luglio 2021

11. Fondo per la sicurezza interna (ISF) 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 251 del 15 luglio 2021.

12. InvestEU 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 107 del 26 marzo 2021

13. LIFE: programma per l’ambiente e l’azione per il clima 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 – Gazzetta ufficiale serie L 172 del 17 maggio 2021

14. Meccanismo per collegare l’Europa 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 283/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Union europea, serie L 249 del 14 luglio 2021

15. Orizzonte Europa 2021-2027 – il programma quadro di ricerca e innovazione

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L170 del 12 maggio 2021

16. Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 156 del 5 maggio 2021

17. Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo “Pericle IV”

Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 186 del 27 maggio 2021

18. Programma Giustizia 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013

19. Programma per il Mercato Unico 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 ( 1 ) – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 153 del 3 maggio 2021

20. Programma per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi

Regolamento (Euratom) 2021/100 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2021 che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 34 del 25 gennaio 2021

21. Programma per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina in Lituania

REGOLAMENTO (Euratom) 2021/100 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2021 che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 34 del 25 gennaio 2021

22. Programma spaziale dell’UE 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 170 del 12 maggio 2021

23. Programma UE per la salute (EU4Health) 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 107 del 26 marzo 2021

24. RescEU – Meccanismo Unionale di Protezione Civile 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/836
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 185 del 26 maggio 2021

25. Strumento di assistenza preadesione 2021-2027 (IPA III)

Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

26. Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (Europa globale)

Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 209 del 14 giugno 2021

27. Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio del 27 maggio 2021 che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L209 del 14 giugno 2021

28.Strumento europeo per la pace

Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 – GUUE serie L 102 del 24 marzo 2021

29. Programma antifrode dell’UE 2021-2027

Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 – Gazzetta ufficiale serie L 172 del 17 maggio 2021

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Alma: al via da gennaio 2022 l’Erasmus dedicato ai NEET https://www.giurdanella.it/2021/09/alma-al-via-da-gennaio-2022-lerasmus-dedicato-ai-neet/ Sat, 25 Sep 2021 06:56:00 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54941 Secondo i dati pubblicati nel 2020 da Eurostat, in UE più di uno su sei giovani adulti di età compresa tra 20 e 34 anni (17,6 %) non era né occupato né impegnato nel settore dell’istruzione e della formazione (NEET), con un aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al 2019. Con questi numeri alla mano […]

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Secondo i dati pubblicati nel 2020 da Eurostat, in UE più di uno su sei giovani adulti di età compresa tra 20 e 34 anni (17,6 %) non era né occupato né impegnato nel settore dell’istruzione e della formazione (NEET), con un aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al 2019.

Con questi numeri alla mano e nel tentativo di provare a risolvere il problema, la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen ha annunciato, durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, il lancio del programma Alma un “Erasmus dei NEET”. “Dobbiamo intensificare il sostegno per coloro che cadono nei vuoti, coloro che non hanno alcun tipo di occupazione, istruzione o formazione”, ha sottolineato la presidente.

Il programma, che avrà il via nel mese di gennaio 2022, ha come obiettivo primario aiutare nella ricerca di nuove opportunità occupazionali quei giovani che non studiano e non lavorano e che dopo la pandemia fanno ancora più fatica a trovare delle possibilità concrete in campo professionale.

Alma sarà sviluppato in complementarità con l’Eures Targeted Mobility Scheme (TMS), il programma che affronta le sfide poste dalla mobilità all’interno dell’UE e sostiene le persone in cerca di occupazione o che necessitano di un’assistenza su misura per trovare un lavoro, un tirocinio o un apprendistato in un altro paese dell’UE, in Norvegia o in Islanda.

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L’Accordo di Parigi: un progetto di resilienza climatica https://www.giurdanella.it/2021/03/laccordo-di-parigi-un-progetto-di-resilienza-climatica/ Mon, 15 Mar 2021 15:37:00 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54353 A partire dal 30 novembre 2015 e fino all’11 dicembre 2015 si è tenuta a Parigi la ventunesima conferenza annuale, nota come COP21, dell’organo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change)[1]. Tale Convenzione è un trattato ambientale internazionale adottato durante la Conferenza sull’ambiente e lo […]

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A partire dal 30 novembre 2015 e fino all’11 dicembre 2015 si è tenuta a Parigi la ventunesima conferenza annuale, nota come COP21, dell’organo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change)[1]. Tale Convenzione è un trattato ambientale internazionale adottato durante la Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, entrata in vigore il 21 marzo 1994 e ratificata da 196 Paesi. 

La COP21 (la prima conferenza annuale dell’organo della citata Convenzione risale al 1995) ha avuto, da un lato, il precipuo obiettivo di tutte le COP tenutesi fino ad allora, cioè quello di discutere anno per anno le nuove strategie da adottare per contrastare il riscaldamento globale e per combattere i cambiamenti climatici, e, dall’altro lato, l’importante finalità di raggiungere un accordo mondiale, che mettesse d’accordo tutti i Paesi della comunità internazionale. 

Ed ecco che l’Accordo di Parigi[2] è stato raggiunto il 12 dicembre 2015, prevedendosi che esso sarebbe entrato in vigore una volta intervenuta la ratifica da parte di almeno 55 Paesi che rappresentassero il 55% stimato delle emissioni globali.

La strategia climatica contenuta al suo interno si riferisce al periodo successivo al 2020. 

Tale accordo, che è il primo trattato universale e giuridicamente vincolante in materia di cambiamenti climatici, altro non è che un piano d’azione comune, teso a limitare il riscaldamento globale, puntando a raggiungere la neutralità climatica entro la fine del secolo. 


L’Unione Europea ha ufficialmente ratificato l’Accordo di Parigi il 5 ottobre 2016, che a sua volta è entrato in vigore il 4 novembre 2016[4]. 

Le tre parole chiave che delimitano perfettamente il quadro all’interno del quale gli Stati dovranno operare sono, a nostro modesto avviso: sostegno, mitigazione e trasparenza. 

I Paesi maggiormente sviluppati si impegnano ad assumere un ruolo guida nei confronti di quelli in via di sviluppo, anche attraverso un supporto finanziario che li renda di volta in volta meno vulnerabili e sempre più efficienti in punto di lotta ai cambiamenti climatici. Fra le altre cose, grazie all’Accordo di Parigi, è stata ammessa la possibilità di ricevere contributi volontari di altre Parti, che vogliano rafforzare il processo di coesione. 

La mitigazione di cui si è appena detto punta ad una riduzione delle emissioni globalmente intese. E infatti i vari Governi hanno accettato di impegnarsi a mantenere l’aumento medio della temperatura mondiale al di sotto dei 2°C (obiettivo di lungo termine) e a limitare sempre di più l’aumento a 1,5°C, perché così facendo si otterrebbero risultati notevoli in termini di riduzione dell’impatto climatico. 

A questo proposito i Paesi, com’era previsto che facessero entro il 2020, hanno presentato i piani d’azione noti come NDC (nationally determined contributions), piani nazionali che includono strategie mirate per la riduzione di emissioni di gas e anidride carbonica in generale, per favorire l’abbassamento del surriscaldamento globale. 

Gli Stati sono poi invitati a redigere i cosiddetti LT-LEDS (long-term low greenhouse gas emission development strategies), piani di sviluppo non obbligatori, ma utili a chiarire il quadro entro cui intendono muoversi per ridurre nel complesso le emissioni di gas a effetto serra. 

Ed infine, gli Stati hanno concordato di riunirsi ogni cinque anni per verificare i progressi fatti da ognuno e, ove necessario, apportare modifiche ai piani nazionali di coloro che siano ancora un passo indietro: il tutto proprio al fine di rendere i rapporti quanto più trasparenti possibili.

A questo proposito, è previsto un apposito quadro per la trasparenza (ETF), che impegna gli Stati a riferire in modo limpido le azioni intraprese. Tutte le informazioni contenute in questo quadro confluiranno in una sorta di inventario, globale e comune a tutti, che darà atto dei progressi complessivi. Sulla scorta di quanto venga verificato ex post, agli Stati saranno indirizzate delle raccomandazioni ad hoc per suggerire azioni diverse a fronte di risultati poco soddisfacenti, ovvero azioni più ambiziose per via dei progressi registrati. 

L’Accordo di Parigi è parte integrante della politica green dell’Unione Europea: quest’ultima si sta impegnando, sia perché fortemente convinta che occorra agire tempestivamente per fronteggiare la situazione climatica ormai troppo critica, sia perché vincolata giuridicamente da tale Accordo, a predisporre dei Programmi comunitari per il Nuovo Settennato 2021-2027 che tengano ampiamente in considerazione gli impegni presi con l’Accordo di Parigi. 

Per tali motivi, i Programmi comunitari prediligeranno in larga parte le soluzioni a zero emissioni di carbonio in settori predominanti, quali l’energia, il trasporto, la gestione dei rifiuti. Più nel dettaglio, il Green Deal europeo è “figlio” dell’Accordo di Parigi e al contempo garante di quanto accettato in occasione della COP21.


[1]Si consulti, per maggiori informazioni, il sito: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change.  

[2] Per maggiori informazioni: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement.  

[4] Si consulti il sito: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it.   

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Il Green Deal Europeo https://www.giurdanella.it/2021/03/il-green-deal-europeo/ Tue, 02 Mar 2021 15:09:06 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54211 Il Green Deal europeo rappresenta la nuova “strategia di crescita”, che punta sulla trasformazione dell’economia dell’Unione Europea e mira a realizzare una piena ed effettiva transizione da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare.Ed invero, tale ultimo modello si fonda sulle nozioni di “riuso” e “riciclo”, due termini che stanno ad […]

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Il Green Deal europeo rappresenta la nuova “strategia di crescita”, che punta sulla trasformazione dell’economia dell’Unione Europea e mira a realizzare una piena ed effettiva transizione da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare.
Ed invero, tale ultimo modello si fonda sulle nozioni di “riuso” e “riciclo”, due termini che stanno ad indicare rispettivamente la riutilizzazione dei beni che non hanno ancora perso le loro funzionalità intrinseche e la trasformazione di quelli che, viceversa, hanno già perso le funzionalità per cui erano stati pensati, essendo divenuti propriamente dei -rifiuti-.

Al centro di un’economia circolare, dunque, si collocano i concetti di ecosostenibilità, contrasto al degrado ambientale e lotta ai cambiamenti climatici.
“Turning an urgent challenge into a unique opportunity”1: questo è quanto si legge nella Comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 – n. 640, per mezzo della quale è stato illustrato il Green Deal per l’Unione Europea, presentato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.


In questo senso, non v’è dubbio calzi a pennello l’espressione utilizzata dalla Commissione europea, poiché quella che appare come la più grande sfida nel panorama europeo attuale coincide con quella che si prospetta essere, a tutti gli effetti, “un’opportunità unica” per la nostra economia, anche in termini di competitività a livello mondiale. Com’è ovvio, tuttavia, non sarà sufficiente mettere nero su bianco delle proposte che si muovano in tale direzione, ma occorrerà attivarsi concretamente su più livelli, auspicando soprattutto che gli Stati membri si adoperino fattivamente, con impegno e consapevolezza, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi principali che il Green Deal si prefigge.


Pilastro fondamentale del Green Deal europeo è inoltre il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050: in questo quadro l’Unione Europea proporrà delle misure legislative che, ad esempio, mirino a ridurre le emissioni di CO2, oppure regolino l’utilizzo delle energie rinnovabili.
Le azioni che saranno intraprese avranno tutte come obiettivo quello di promuovere politiche green, che si concretizzino in interventi in svariati ambiti.

A questo proposito, l’Allegato della Comunicazione sul Green Deal europeo2 include una vera e propria “Tabella di marcia”, formata da “azioni chiave” e da un “calendario indicativo”, a riprova della serietà delle intenzioni dell’Unione Europea, che punta a
raggiungere un primato assolutamente lodevole.
Al centro di questa strategia, pertanto, abbiamo l’uso di energia pulita, la già citata economia circolare, una politica agricola comune più verde – da attuare, ad esempio, con l’introduzione di misure legislative che incentivino la strategia di vendita “dal produttore al consumatore” –, la salvaguardia e la tutela della biodiversità, il raggiungimento di un tasso di inquinamento pari a zero: queste sono soltanto alcune delle principali mission dell’Unione Europea, annunciate a partire dal dicembre 2019 e contenute anche nei Programmi comunitari del nuovo Settennato europeo 2021-2027.

The European Green Deal: immagine contenuta nella Comunicazione della Commissione europea dell’11/12/2019, n. 640. La versione ufficiale in lingua inglese è consultabile in
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640&qid=1614682926588.

E ancora, il Green Deal europeo punta a raggiungere due obiettivi fondamentali in materia ambientale entro il 2050: non generare emissioni nette di gas a effetto serra e dissociare la crescita economica complessiva dell’Unione Europea dall’utilizzo e dallo sfruttamento delle risorse. A ciò si affianca il processo di complessiva decarbonizzazione del sistema energetico (eliminazione del carbone e decarbonizzazione del gas), che sarà al centro delle politiche comunitarie fino al 2050, giacché rappresenta un presupposto fondamentale a garanzia dell’uso di fonti rinnovabili nonché del raggiungimento di ambiziosi risultati in materia climatica.


La transizione verso l’uso di un’energia pulita dovrà essere portata avanti dall’Unione Europea in sinergia con gli Stati membri, ma un ruolo di rilevanza tutt’altro che irrisoria avranno anche i singoli operatori economici.
Le misure legislative che saranno introdotte avranno ad oggetto la diminuzione del costo delle energie rinnovabili, la definizione di strumenti di sostegno agli Stati membri nonché ai singoli operatori economici, la diffusione di tecnologie innovative e infrastrutture
intelligenti, la trasformazione verde e digitale dell’industria, gli incentivi che favoriscano il riutilizzo dei beni in genere prima del loro riciclo nonché, specularmente, i disincentivi all’introduzione nel mercato di prodotti nocivi per l’ambiente, la riduzione dell’uso di
risorse plastiche, la riforma del mercato dell’edilizia e la valorizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione – cosiddetti rifiuti C&D –, e così via.
In altre parole, l’Unione Europea si prefigge di adottare delle normative che siano tutte preordinate al rispetto dell’ambiente, alla riduzione dell’inquinamento, all’introduzione di incentivi economici per una maggiore diffusione dell’intelligenza artificiale e per unamaggiore digitalizzazione e informatizzazione.


Nel corso del 2020 l’Unione Europea ha dovuto concentrarsi sull’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ma gli obiettivi contenuti nel Green Deal faranno da guida per l’intera politica successiva e per tutte le riforme legislative future.
Basti pensare, a tal riguardo, al nuovo Settennato europeo 2021-2027, costellato di Programmi comunitari tutti improntanti a principi di ecosostenibilità, economia circolare, “inquinamento zero”, innovazione digitale e intelligenza artificiale: tutti principi che
mirano alla realizzazione di una transizione giusta e “pulita”, in un quadro di riforme notevolmente ambiziose.

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1. The European Green Deal, Communication from the Commission, European Commission, Brussels, 11/12/2019 – n.
640, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0640&qid=1614682926588.

2. Allegato della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal europeo: Tabella di marcia – Azioni chiave, in https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF

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Il programma delle attività per il 2019 della Commissione Europea https://www.giurdanella.it/2018/11/il-programma-delle-attivita-per-il-2019-della-commissione-europea/ Wed, 28 Nov 2018 12:56:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38342 Come ogni anno, la Commissione Europea ha adottato un programma di lavoro nel quale vengono elencate le azioni che prevede di realizzare nell'anno successivo.

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Lo scorso 23 ottobre la Commissione Europea ha presentato il programma delle attività per il 2019.

Ogni anno, la Commissione adotta un programma di lavoro nel quale vengono elencate le azioni che prevede di realizzare nell’anno successivo. Questo programma, ha lo scopo di informare i cittadini e i colegislatori degli impegni politici in termini di presentazione di nuove iniziative, ritiro di proposte in sospeso e riesame della normativa europea vigente.

La stesura del programma di lavoro 2019 della Commissione è stata arricchita quest’anno con le consultazioni fatte sia con il Parlamento europeo che con il Consiglio, nel contesto dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” e dell’Accordo Quadro sulle relazioni tra Parlamento e Commissione.

Nel sottolineare il fatto che il 2019 sarà un anno incerto dovuto alle elezioni del Parlamento europeo che si terranno nel maggio prossimo e alla fine del mandato dell’attuale Commissione che avverrà a ottobre, la Commissione europea ha messo in particolare evidenza la necessità di portare a termine le iniziative legislative già in corso nonché di adottare nuove misure che tengano conto di una futura Europa a 27.

Alla luce di quanto detto sopra, il programma di lavoro 2019 prevede soltanto 15 nuove iniziative e 10 valutazioni REFIT finalizzate a rivedere la normativa esistente e garantire che sia ancora adeguata al suo scopo.

Nell’ottica di garantire risultati concreti, inoltre, il programma elenca 45 proposte prioritarie in sospeso nell’ambito della dichiarazione comune sulle priorità legislative di cui la Commissione europea sollecita l’adozione al Parlamento europeo e al Consiglio prima delle prossime elezioni europee.

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Appalti pubblici europei: la guida della Commissione https://www.giurdanella.it/2018/09/appalti-pubblici-europei-la-guida-della-commissione/ Thu, 13 Sep 2018 08:31:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37829 Gli appalti pubblici secondo il diritto europeo, nella nuova guida della Commissione

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In materia di appalti pubblici europei la Commissione ha pubblicato l’edizione in lingua Italiana per il 2018 della guida “Appalti pubblici, guida per i funzionari – Guida per evitare gli errori più frequenti e adottare le migliori pratiche nell’ambito degli appalti pubblici riguardanti progetti finanziati dai Fondi Strutturali e d’Investimento Europei”, relativa alle procedure collegate ai Fondi dell’Unione Europea per il 2014-2020(Qui il testo).

Il testo, con il nome di “Orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei”, ha lo scopo di suggerire le migliori pratiche in materia di appalti pubblici relativamente ai progetti finanziati da fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e oltre.

Si tratta di una guida all’applicazione delle direttive appalti del 2014 per la gestione dei 5 Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), ovvero del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e infine del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Non si tratta di un testo a carattere vincolante, ma di una guida sulle procedure da seguire in caso di progetti finanziati da fondi comunitari, contenente raccomandazioni sia generali che specifiche, con una serie di “suggerimenti” allo scopo di evitare la commissione degli errori più comuni nella gestione dei fondi.

La guida riguarda tutte le fasi di una procedura di appalto regolata dal diritto europeo, dalla preparazione all’esecuzione, e chiarisce quale deve essere la concreta applicazione delle direttive appalti del 2014 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Le fasi oggetto delle indicazioni della Commissione sono:
* Preparazione e pianificazione
* Pubblicazione e trasparenza
* Presentazione e selezione delle offerte
* Valutazione delle offerte e aggiudicazione
* Implementazione del contratto

In particolare la Commissione si concentra su tutte le circostanze che statisticamente possono ostacolare la corretta gestione di un fondo europeo, come l’inesistenza di offerte, le offerte abnormemente basse o le specificazioni tecniche con valenza escludente. Oggetto di particolare attenzione sono le pratiche di consultazione preliminari di mercato, che da un lato sono essenziali per l’ottimale preparazione della procedure, dall’altro possono distorcere la concorrenza.

Tra i vari aspetti interessanti viene sottolineata la necessità di distinguere i criteri di ammissione (chi deve essere escluso?) da quelli di selezione (chi è capace di eseguire il contratto?) e da quelli premiali (quale offerta porterà ai maggiori risultati?).

In allegato il testo integrale della Guida.

Guida al Public Procurement europeo – Italiano

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WIFI4EU: il flop del click day Europeo https://www.giurdanella.it/2018/06/wifi4eu-il-flop-del-click-day-europeo/ Thu, 21 Jun 2018 11:42:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37100 WiFI4EU: tutto da rifare. L'annuncio è arrivato ai partecipanti tramite mail

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Nonostante l’enorme successo in termini di numero di domande, l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) della Commissione europea ha  deciso di annullare il primo bando di gara da 120 milioni di euro che intendeva dotare 8mila enti in tutta Europa di Wi-Fi gratuito negli spazi pubblici e che era stato lanciato lo scorso 15 maggio.

“In pochi secondi, oltre 5.000 comuni avevano già fatto domanda e, nel giro di poche ore, 11.000 avevano fatto lo stesso”, si legge nella nota ufficiale firmata dal Commissario Mariya Gabriel, in carica per la Digital Economy and Society. “Tuttavia, dopo alcune ore, abbiamo dovuto chiudere il portale WiFi4EU in risposta alle informazioni ricevute da una terza parte in merito a un problema tecnico”.

A quanto pare, a seguito di un’indagine approfondita, è emerso che un errore tecnico impediva ai candidati di partecipare a parità di condizioni.

Un nuovo bando per la richiesta dei voucher si svolgerà nell’autunno del 2018 (data ancora sconosciuta).

Unica nota positiva, se proprio la si vuole cogliere, è che i Comuni iscritti risultano ancora registrati sul portale e non dovranno più ricaricare i documenti per richiedere il voucher.

 

 

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Finanziamenti Europei: Bando sul “Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’UE” https://www.giurdanella.it/2018/06/finanziamenti-europei-bando-sul-sostegno-a-misure-di-informazione-relative-alla-politica-di-coesione-dellue/ Fri, 01 Jun 2018 14:56:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36820 Pubblicato il bando per il sostegno alla produzione e diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE

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La Commissione Europea ha pubblicato il bando  per il sostegno a misure di informazione sulla politica di coesione dell’UE. Obiettivo primario della call è fornire sostegno alla produzione e diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, nel rispetto della completa autonomia editoriale dei beneficiari coinvolti.

Le proposte da candidare dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche dell’UE e nell’affrontare le sfide attuali e future che impegnano l’UE, gli Stati membri, le regioni e le amministrazioni locali. Più specificamente le proposte dovrebbero riguardare il contributo della politica di coesione al fine di:
– stimolare l’occupazione, la crescita e gli investimenti a livello regionale e nazionale, e migliorare la qualità di vita dei cittadini;
– contribuire alla realizzazione delle priorità dell’UE e degli Stati membri, che comprendono, oltre alla creazione di posti di lavoro e di crescita, anche la tutela dell’ambiente, la gestione dei cambiamenti climatici, la promozione della ricerca e dell’innovazione;
– migliorare la coesione economica, sociale e territoriale nell’UE riducendo le disparità tra i Paesi e le regioni dell’UE;
– aiutare le regioni a gestire correttamente la globalizzazione trovando la propria collocazione nell’economia mondiale;
– rafforzare il progetto europeo.

I progetti dovranno avere una durata di 12 mesi e sono ammesse a partecipare al bando persone giuridiche, stabilite in uno dei Paesi UE, quali:

– organizzazioni attive nel settore della comunicazione/agenzie di stampa (televisione, radio, stampa, mezzi di comunicazione online, nuovi mezzi di comunicazione e combinazione di diversi mezzi di comunicazione);
– organizzazioni senza scopo di lucro;
– università e istituti d’istruzione;
– centri di ricerca e gruppi di riflessione;
– associazioni di interesse europeo;
– soggetti privati;
– autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) che non siano Autorità di gestione.

Non sono ammissibili organismi appositamente costituiti con l’obiettivo di attuare progetti nell’ambito del presente bando.

Il bando dispone di un budget di 5 milioni di euro. Per ciascun progetto selezionato la sovvenzione UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili e sarà compresa tra 70mila e 300mila euro. La scadenza è il 28 giugno 2018 ore 15.00.

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Rating di legalità, come funziona nel Regolamento Attuativo dell’AGCM https://www.giurdanella.it/2018/05/rating-di-legalita-il-regolamento-attuativo-dellagcm/ Tue, 29 May 2018 09:30:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36689 Il Rating di Legalità secondo il nuovo regolamento dell'Antitrust

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Cos’è il Rating di Legalità, a cosa serve, quali sono i requisiti per ottenerlo e quali sono le procedure, secondo il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.  Il funzionamento secondo la Delibera n. 27165 dell’AGCM 15 maggio 2018.

Pubblicato in gazzetta la Delibera dell’AGCM, che regolamenta il rating di legalità, sostituendo così la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).

L’impresa che intende ottenere il rating deve presentare, in via telematica, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. Il valore del rating viene utilizzato per la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese

  • con sede operativa in Italia
  • che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge
  • che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.

Cos’è il Rating di legalità

Il Rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Al riconoscimento di un sufficiente livello di rating di legalità -convenzionalmente misurato in “stellette” – , l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.

Differenza tra rating di legalità e rating di impresa

Il rating di legalità, di competenza dell’AGCM, non deve essere confuso con il rating di impresa, gestito dall’ANAC.

Il Rating di Legalità è un istituto di applicazione generale, e quindi non limitato alla normativa appalti, volto a premiare e promuovere i principi di comportamento etico in ambito aziendale, traducendosi in una valutazione indicativa del rispetto della legalità e dal grado di attenzione riposto nella corretta gestione del business.

Al contrario, il rating di impresa, introdotto per la prima volta con il D.Lgs 50/ 2016, è di applicazione specifica al settore degli appalti pubblici.

Serve infatti a a valutare, promuovere e valorizzare la performance contrattuale degli operatori economici e la correttezza in fase di esecuzione, prevenendo così il rischio di cattiva esecuzione, con l’effetto di un tendenziale innalzamento della qualità e dell’efficienza del mercato dei contratti pubblici.

Come ottenere il Rating di legalità

L’imprese che vuole ottenere il rating di legalità deve presentare domanda all’Autorità Anti corruzione, mediante apposito formulario sul sito dell’autorità.

La domanda è accompagnata da un’autocertificiazione, laddove si dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative descritte all’art. 2 del Regolamento.

Le stellette del Rating di legalità

Il sistema del Rating funziona mediante un punteggio, corrispondente a delle “stelle”, e che va da una stella a tre stelle.

I regolamento chiarisce che per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a ★.

Rispettando gli ulteriori requisiti “premiali” del regolamento possono essere ottenuti dei segni +. Tre segni + corrispondono ad una ulteriore stella (★), per un massimo di tre stelle (★★★)

Requisiti per incrementare il rating di legalità

Il punteggio base sarà incrementato di un ulteriore segno + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;

b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;

e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);

f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;

g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.

Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo  l’impresa potrà conseguire un segno + ove dimostri di aver denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di, in questo caso è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

La riduzione del rating di legalità in caso di iscrizioni al casellario delle imprese

Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

L’accertamento non potrà in ogni caso determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).

Durata e modifica del Rating di Legalità

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all’articolo 2 del regolamento, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.

L’elenco dei reati e degli altri fattori che impediscono l’ottenimento del Rating di Legalità

Il Comma 2 del Regolamento prevede una serie di requisiti ulteriori, mancando i quali non potrà essere ottenuto il Rating.

In particolare vengono previsti, tra le varie ipotesi, una serie di condanne ai soggetti apicali dell’impresa o di misure cautelari, le misure antimafia, gli illeciti antitrust, la revoca di finanziamenti pubblici, le misure sanzionatorio dell’ANAC.

Non potrà essere richiesto il Rating di Legalità:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, del direttore tecnico e dei procuratori – qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli del titolare – non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori – qualora siano muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e tali da essere assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza – del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 e 629 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;

d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;

f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali;

g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.

Inoltre il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese:

a) destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità;

b) nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, ovvero di cui all’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento.

I riferimenti normativi

L’Art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, così recita: “Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito (…) di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

 

 

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Fondi Europei: l’Italia non riesce ancora a sfruttarli https://www.giurdanella.it/2018/04/fondi-europei-italia-incapace-di-gestirli/ Wed, 18 Apr 2018 15:12:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36157 L'Italia non riesce ancora a sfruttare i fondi europei a differenza delle altre nazioni europee

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Secondo quanto emerge dall’analisi degli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Ue relativi ai fondi strutturali europei le autorità nazionali e regionali italiane non stanno spendendo sul territorio quanto potrebbero.

In particolare, il tasso di spesa risulta bloccato fra il 5 e il 7% per i fondi di sviluppo regionale Fesr e sociale Fse (contro una media Ue del 9,7 e del 12%)  e tocca addirittura lo 0% per alcuni programmi regionali.

I dati migliori sulla spesa sono dell’Emilia-Romagna, che con il suo 17% è prima in Italia sul Fesr ed è terza per il Fse (20%). Il secondo e terzo posto spettano alla Valle d’Aosta (14%) e alla Toscana (10%) mentre il resto d’Italia tocca al massimo l’8%.

In particolare, il Mezzogiorno è nelle ultime posizioni: uniche eccezioni la Calabria (6%, settima in Italia insiema al Piemonte) e la Puglia (4%, nona con Marche e Provincia autonoma di Trento).

I dati peggiori invece, sono quelli che arrivano da Sicilia, Abruzzo e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con percentuali vicine allo zero e dove i ritardi sono legati anche ai ritardi dell’autorità di gestione.

Un vero peccato per l’Italia e in particolare per la Sicilia che, al contrario delle altre regioni europee, non stanno riuscendo a sfruttare le opportunità a loro disposizione per crescere.

Basta guardare ai nostri vicini di casa per renderci conto di quello che si potrebbe ottenere: opere pubbliche, musei, beni ambientali che producono ricchezza, lavoro e che vengono esibiti come risultati concreti ottenuti grazie alla dotazione finanziaria dell’Ue.

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