L'articolo Concorso notarile: la correzione degli elaborati proviene da Giurdanella.it.
]]>La normativa di riferimento è quella di cui al d. lgs. 24 aprile 2006, n. 166, avente ad oggetto le “norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
L’art. 11 del d. lgs. n. 166/2006, rubricato “correzione delle prove scritte”, indica le modalità di correzione cui deve attenersi la Commissione in fase di correzione degli elaborati scritti, differenziando le regole a seconda che gli elaborati ottengano un giudizio di idoneità ovvero un giudizio di non idoneità nonché, per i soli casi di elaborati giudicati non idonei, a seconda che tali elaborati contengano “nullità o gravi insufficienze” o ne siano privi.
È utile riportare per intero il richiamato articolo 11, per ragioni di chiarezza e completezza espositiva: “1. La sottocommissione di cui all’articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova orale. 2. Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità. 3. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte. 4. In caso di idoneità, la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti. 5. Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione. 6. Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato. 7. Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.
Innanzitutto, un primo dato può darsi per pacifico: la correzione collegiale degli elaborati di ogni candidato ha la chiara finalità di condurre a un “giudizio complessivo di idoneità” e tale “giudizio complessivo di idoneità” è deliberato solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati.
Infatti, è solo dopo la lettura di tutti e tre gli elaborati che la Commissione, ove abbia dichiarato idoneo il candidato, deve attribuire a ciascuna prova un voto da un minimo di trentacinque a un massimo di cinquanta punti, dovendo, per converso, astenersi dall’attribuire un voto numerico nel caso in cui il giudizio complessivo sia di inidoneità.
In tale ultima ipotesi, la Commissione è tenuta unicamente a motivare con delle formulazioni standard già predisposte in sede di predeterminazione dei criteri di correzione.
V’è solo un caso, fatto salvo dal comma 2 dell’art. 11, in cui il “giudizio complessivo di idoneità” può subire anticipazioni temporali, ossia quello del cosiddetto errore ostativo di cui al comma 7: è il caso in cui emergano nullità o insufficienze così gravi da non consentire alla Commissione di procedere oltre nella correzione, ben potendo la predetta formulare un giudizio di non idoneità ancor prima della lettura di tutti e tre gli elaborati.
Tutto ciò premesso, la norma pone il serio problema di comprendere quale sia l’esatto momento in cui deve avvenire la valutazione ad opera della Commissione e se, eventualmente, vi siano diversi momenti valutativi con tempi, caratteristiche e obiettivi differenti.
In altre parole, quando la Commissione deve valutare gli elaborati di un candidato? Solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati?
La norma sembrerebbe voler suggerire di sì, per via del richiamo costante che viene fatto al “giudizio complessivo di idoneità” solo all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, ma se fosse (solo) così, allora alla Commissione non dovrebbe potersi riconoscere il potere di anticipare la valutazione di inidoneità al primo o al secondo elaborato, nel caso in cui emergano nullità o gravi insufficienze.
Ebbene, sembra piuttosto che la norma voglia individuare due differenti momenti valutativi, che si distinguono principalmente per l’obiettivo che si prefiggono:
a) un primo momento valutativo è quello esercitato di volta in volta, a seguito della lettura del primo e del secondo elaborato, teso a liberare il campo da nullità o gravi carenze che, costituendo errori insuperabili, ostano alla prosecuzione della correzione;
b) un secondo momento valutativo è quello esercitato solo a seguito della lettura di tutti e tre gli elaborati che, secondo quanto emerge dalla lettera della norma, ben potrebbe (ancora) condurre a un giudizio di idoneità o di non idoneità.
Dalle considerazioni che precedono emerge, pertanto, che il giudizio complessivo di idoneità non è precluso dalla presenza di qualche errore nei tre elaborati, rilevando soltanto che non vi siano errori ostativi, perché quelli sì che impedirebbero in radice la formulazione di un giudizio di idoneità finale.
Del resto, se si provasse ad ammettere il contrario, se si provasse cioè a negare che un giudizio complessivo di idoneità può discendere anche dalla valutazione di elaborati che contengano qualche errore, non avrebbe senso prevedere un sistema di correzione che impone alla Commissione di non procedere oltre solo se si rileva un errore ostativo nei primi due elaborati.
La possibilità stessa di procedere oltre nella correzione, in mancanza di errori ostativi, ha come corollario che si possa deliberare l’idoneità di un candidato pur in presenza di errori non gravi.
Quanto esposto fin qui non vuole essere un ragionamento sterile e senza alcuna utilità concreta.
Infatti, la riflessione si impone per comprendere in che modo un candidato che si reputi leso da un giudizio di inidoneità finale, emesso dunque all’esito della lettura di tutti e tre gli elaborati, debba formulare un’eventuale domanda di annullamento in giudizio.
Costui ben potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare integralmente il verbale di correzione delle sue prove e di condannare la Commissione ad effettuare ex novo una correzione di tutti e tre gli elaborati predisposti.
In alternativa, potrebbe chiedere all’Autorità giudiziaria di annullare solo parzialmente il verbale di correzione e di condannare la Commissione, fermo il giudizio sui primi due elaborati, ad effettuare una nuova correzione solo del terzo e ultimo elaborato nonché a formulare un nuovo giudizio complessivo di idoneità.
È facile notare che il relativo onere della prova sarà diversamente distribuito a seconda che dinanzi al giudice si prospetti l’una o l’altra domanda: nel primo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà più gravoso, atteso che egli dovrà dimostrare la piena legittimità di tutti e tre gli elaborati, mentre nel secondo caso, l’onere della prova in capo al ricorrente sarà decisamente meno gravoso.
In quest’ultima eventualità il ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dovrà fornire la piena prova della legittimità del terzo elaborato, chiedendo che la Commissione si pronunci solo su di esso e che pervenga, in definitiva, ad un giudizio complessivo di idoneità.
Certo, a questo punto l’Amministrazione potrebbe sempre difendersi affermando che, anche all’esito di una nuova correzione del terzo elaborato e finanche nel caso in cui questo appaia esente da errori, il “giudizio complessivo di idoneità” è comunque precluso.
Rimane incontestato, infatti, che le valutazioni della Commissione in sede concorsuale sono caratterizzate da un’elevata discrezionalità tecnica: è, infatti, un principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “il giudizio della Commissione […] attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 4 marzo 2022, n. 2580; cfr. altresì, ex multis, CdS, sez. IV, sentenza n. 172 del 2006; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sentenza 6 settembre 2013, n. 4626).
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]]>L'articolo Albi professionali per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici: pubblicata la legge in G.U. proviene da Giurdanella.it.
]]>All’articolo 1 del testo di legge, il pedagogista viene definito come “lo specialista dei processi educativi” con un ruolo di coordinamento e verifica degli interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale.
L’articolo 3, invece, qualifica l’educatore professionale socio-pedagogico come “professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica”. L’educatore professionale opera in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario e si occupa di mettere a punto progetti di intervento a favore di soggetti che versano in condizioni di disagio e difficoltà, collaborando con altre figure professionali.
L’istituzione degli albi relativi a queste due tipologie di operatori sancisce il definitivo riconoscimento del ruolo fondamentale che svolgono pedagogisti ed educatori socio-pedagogici all’interno della società.
Peraltro, è da sottolineare che si tratta di categorie professionali assai numerose, solo per gli educatori, si contano 250mila professionisti e di 12mila neolaureati che ogni anno escono da 42 corsi di laurea in Scienze dell’Educazione.
La legge elenca i requisiti necessari ai fini dell’esercizio delle professioni e ammette la contemporanea iscrizione ai due albi professionali; entrambe le categorie sono soggette all’obbligo di segreto professionale.
Gli iscritti agli albi professionali costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, ente pubblico non economico -istituito su base regionale- che “agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”.
Infine, la legge riconosce come equipollenti i titoli di studi conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.
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]]>Saranno valutate esclusivamente le candidature di studenti e laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 100/110.
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]]>L'articolo Esame Avvocato 2017: ecco la traccia dell’atto di amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>In data 9/6/2015 il comune di Alfa rilascia a Tizio, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rese nella domanda e nella documentazione allegata, il permesso di costruire per la realizzazione di una piscina a sfioro da interrare nel proprio giardino.
Tizio acquista tutti i materiali per la realizzazione della piscina, sostenendo una spesa pari a 27mila euro.
In data 25/6/2016 , su ricorso di Caio, proprietario di un immobile confinante, il Tar di Beta annulla il predetto permesso di costruire, rilevando all’esito di una più apprezzabile istruttoria e sulla scorta di un CTU, l’illegittimità del titolo abitativo emesso in favore di Tizio. la sentenza passa in giudicato. A questo punto Tizio, con ricorso presentato dinnanzi al medesimo Tar, chiede la condanna del comune di Alfa al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’annullamento del citato provvedimento abitativo a sé favorevole.
Ricevuta la notifica del ricorso, la giunta del comune di Alfa delibera di resistere in giudizio conferendo l’incarico ad un avvocato del libero foro.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune di Alfa, rediga memoria di costituzione in giudizio, facendo valere le ragioni del proprio assistito in punto sia di giurisdizione sia di merito.
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]]>L'articolo Esame Avvocato 2017: ecco la traccia dell’atto di penale proviene da Giurdanella.it.
]]>All’uscita di una discoteca Tizio, già condannato con sentenza irrevocabile per delitti di rapina aggravata commessi nel 2009 e di furto commesso nel 2015, urta involontariamente Caio che, per tutta risposta, reagisce colpendolo al viso. Ne nasce tra i due una violenta colluttazione nel corso della quale Tizio, afferrato all’improvviso un tubo di ferro rinvenuto casualmente a terra, colpisce Caio più volte alla testa. Caio si accascia a terra privo di sensi cominciando a perdere molto sangue, mentre Tizio si allontana per andarsi a sedere poco più in là.
Trasportati entrambi al più vicino nosocomio, mentre a Tizio vengono diagnosticate plurime ecchimosi, a Caio vengono diagnosticate, oltre a plurime ecchimosi, anche una ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra nonché la frattura dell’avambraccio destro e del setto nasale, con prognosi riservata.
Sottoposto a procedimento penale, Tizio viene condannato per il delitto di tentato omicidio con recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 15 così determinata: pena base anni 9, aumentata di anni 6 per la recidiva.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto di appello avverso la sentenza di condanna.
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]]>L'articolo Esame Avvocato 2017: ecco la traccia dell’atto di civile proviene da Giurdanella.it.
]]>Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. Nel settembre del 2015, l’associato, Tizio, agendo in nome dell’associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso l’abitazione del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l’attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre.
Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all’associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l’importo concordato di euro 8.000,00. Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie contro l’associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l’udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.
L'articolo Esame Avvocato 2017: ecco la traccia dell’atto di civile proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame Avvocato 2017: possibile soluzione seconda traccia del parere penale proviene da Giurdanella.it.
]]>Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove. La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.
***
La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda i reati configurabili o meno a carico di Tizio, nonché in ordine alla procedibilità dell’azione penale e alla possibile applicazione di misure cautelari.
A tal proposito due sono le fattispecie di reato configurabili nel caso di specie, ossia il reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. e quella di furto in abitazione, ai sensi dell’art. 624-bis.
Ai sensi dell’art. 640 c.p., “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro”.
Perché possa realizzarsi la fattispecie di reato, l’errore della vittima del raggiro deve avere come conseguenza contemporanea sia il profitto dell’agente sia il danno dell’offeso, tra i quali sussiste una inevitabile connessione. Mentre il danno deve avere necessariamente carattere patrimoniale, il profitto può avere anche natura morale o affettiva, in grado così di avvantaggiare l’agente o un terzo.
Dunque, nel caso di specie, Tizio, con artifici e raggiri, presentandosi alla vittima, Mevio, come amico del figlio di quest’ultimo, e rappresentando di vantare un credito di euro 500,00 proprio nei confronti del figlio, di trovarsi in momentanee ristrettezze economiche e di essere intenzionato ad agire in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, è riuscito a convincere l’anziano signore a consegnargli tale somma.
E v’è di più: nel caso in esame, è ascrivibile a Tizio persino la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. (fatto commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61 n.5 c.p.), in quanto il reato è stato posto in essere approfittando dell’età avanzata della vittima.
Su tale punto è intervenuta altresì la Suprema Corte, la quale ha affermato che “la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all’età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l’agente trae consapevolmente vantaggio” (Cass. Pen., Sez. V, 10 novembre 2016, n. 47545).
La seconda questione da esaminare concerne, invece, l’ascrivibilità in capo a Tizio del reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. e se, nel caso oggetto della nostra disamina, possa applicarsi anche l’aggravante della destrezza, così come sancito dall’art. 625, comma 1, n. 4, c.p.
Come ormai chiarito dalla giurisprudenza, la fattispecie di furto in abitazione costituisce un’autonoma figura di reato. Ciò che rileva è che il furto avviene “mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa”, intendendosi per privata dimora “qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio, atti della loro vita privata” (Cass. Pen., Sez. V, 22725/2010).
Nel caso di specie Tizio ha posto in essere la condotta tipica del furto in abitazione, essendosi impossessato dell’ulteriore somma di euro 300,00 rinvenuta nell’abitazione di Mevio.
Di tale somma Tizio si è impadronito frugando in un cassetto del soggiorno di Mevio e beneficiando di una momentanea distrazione di quest’ultimo. Tale condotta deve essere valutata ai fini dell’applicabilità o meno dell’aggravante della destrezza.
Sul punto è intervenuta per dirimere un vivace contrasto giurisprudenziale la Cassazione a Sezioni Unite, la quale con un’importante sentenza, ha statuito che “se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria.” (Cass. Pen. Sez. Unite, Sent. 12 luglio 2017, n. 34090).
Tale pronuncia escluderebbe l’applicabilità dell’aggravante della destrezza nei confronti di Tizio. Tuttavia, valgono le considerazioni svolte in precedenza per l’applicabilità della circostanza aggravante della “minorata difesa” ex art. 61, n. 5, c.p.
Ultima questione da affrontare è quella della procedibilità dell’azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari.
Tizio, infatti, pluripregiudicato per reati specifici, ragione per cui è da applicarsi la fattispecie contenuta all’art. 99, comma 2, n. 1, c.p. (recidiva, in quanto il nuovo delitto non colposo è della stessa indole).
E ancora: la presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e la possibilità concreta dell’identificazione di Tizio costituiscono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Tizio, apparendo sussistente anche il pericolo di fuga di quest’ultimo. Ciò giustifica a pieno titolo l’applicazione di misure cautelari nei suoi riguardi.
Per quanto sopra esposto, si può così concludere:
1) a Tizio potrebbero essere ascritti il reati di truffa ex art. 640, comma 2, e il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. in concorso materiale tra gli stessi (ex art. 81, comma 2, c.p.)
2) ad entrambi i reati può essere applicata la circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p. in considerazione dell’età di Mevio, vittima del raggiro e del furto subiti;
3) l’applicabilità nei confronti di Tizio della circostanza aggravante ex art. 61, n. 5, c.p., nonché di quella della recidiva ex art. 99 c.p., fanno sì che ambedue i reati siano procedibili d’ufficio e non su querela di parte.
4) è possibile l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
L'articolo Esame Avvocato 2017: possibile soluzione seconda traccia del parere penale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Esame Avvocato 2017: possibile soluzione prima traccia del parere penale proviene da Giurdanella.it.
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La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda la configurabilità o meno nei confronti di Caia del reato di abbandono di persone incapaci previsto dall’art. 591 c.p.
L’ipotesi di reato in questione era stata formulata dalla Procura della Repubblica in considerazione del fatto che in data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco erano entrati d’urgenza nell’appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all’interno dell’abitazione, e che, proprio a causa di tale vicenda, il Giudice Tutelare aveva revocato la nomina di Caia come amministratrice di sostegno di Tizio.
Prima di procedere alla disamina della posizione di Caia, occorre svolgere alcune premesse circa il reato di abbandono di persone incapaci.
Così recita l’art. 591, comma 1, c.p.: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Come affermato costantemente da dottrina e giurisprudenza, costituisce abbandono qualsiasi azione od omissione che contrasti con l’obbligo della custodia e della cura e da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto incapace. La norma in questione si pone a tutela della persona contro determinate situazioni di pericolo.
Pertanto, perché si integri la fattispecie di reato è sufficiente la coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione.
Alla luce delle brevi considerazioni generali svolte sugli elementi della fattispecie di reato di cui all’art. 591 c.p. è possibile analizzare la posizione di Caia, nei cui confronti è stata formulata l’ipotesi di reato di cui sopra.
In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa aveva nominato Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer. Il decreto di nomina prevedeva in capo a Caia esclusivamente il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest’ultimo, un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.
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Articoli di riferimento
art. 640 c.p.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
art. 624-bis, comma 1, c.p. (Furto in abitazione)
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a tre a sei anni e con la multa da 927 euro a 1.500 euro.
art. 61, numero 5), c.p. (Circostanza aggravante della “minorata difesa”)
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) (…); 2) (…); 3) (…); 4) (…);
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) (…); 7) (…); 8) (…); 9) (…); 10) (…); 11) (…); 11-bis) (…); 11-ter) (…); 11-quater) (…); 11-quinquies) (…).
Se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria.
Cass. Pen., Sez. V, sentenza 6 luglio 2011, n. 26259
Perché possa configurarsi il reato di furto in un appartamento, ex art. 624-bis c.p., è necessario che l’introduzione nell’appartamento stesso sia avvenuta furtivamente o carpendo il consenso del proprietario con l’inganno.
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