Avvocati Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/rivista/professioni/avvocati-professioni/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 29 Jan 2024 15:52:22 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Confermata la validità delle notifiche via PEC da parte degli avvocati https://www.giurdanella.it/2024/01/notificazioni-tramite-pec-piena-validita-dei-commi-4-5-e-6-dellart-18-del-d-m-n-44-2011-come-da-avviso-di-rettifica-pubblicato-nella-g-u-n-11-del-15-gennaio-2024/ Mon, 29 Jan 2024 14:18:35 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56239 L’art. 4 del Decreto n. 217/2023, recante il “Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia […]

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L’art. 4 del Decreto n. 217/2023, recante il “Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44”, aveva inizialmente disposto l’abrogazione dell’intero art. 18 del D.M. n. 44/2011, compresi i commi 4, 5 e 6.

Tuttavia l’avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024, recante il “comunicato relativo al decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 […]”, ha provveduto a modificare il Decreto del 29 dicembre 2023, n. 217, che non prevede più l’abrogazione dei richiamati commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

I citati commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, rubricato “notificazioni per via telematica tra avvocati”, dettano delle disposizioni tecniche per l’effettuazione delle notifiche via PEC da parte degli avvocati:

a) il comma 4 dispone che l’avvocato, nell’estrarre copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, deve compiere l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale e deve inserire la dichiarazione di conformità all’originale ex 3-bis, comma 5, legge n. 53/1994;

b) il comma 5 specifica che “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato” e che questo vale anche quando la procura è rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica, anche per immagine;

c) il comma 6 chiarisce che la ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art. 3-bis, comma 3, legge n. 53/1994 è quella completa, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68/2005.

Oltretutto, va segnalato che l’iniziale abrogazione contenuta nel Decreto n. 217/2023, evidentemente frutto di un mero errore materiale, era in ogni caso inidonea a far venir meno, da un lato, il potere degli avvocati di notificare in proprio tramite PEC – dato che tale potere è riconosciuto nel nostro ordinamento dagli artt. 137 c.p.c. e 3-bis, legge n. 53/1994, disposizioni normative che non venivano intaccate neppure dall’eventuale abrogazione per esteso dell’art. 18, D.M. n. 44/2011 – e, dall’altro lato, la possibilità di considerare la procura alle liti validamente apposta in calce all’atto da notificare – possibilità già pacificamente sancita dal c.p.c., all’art. 83, comma 3.

Nondimeno, l’avviso di rettifica pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024 reca con sé il merito di fugare ogni dubbio operativo in materia di notificazioni tramite PEC: i commi 4, 5 e 6 dell’art. 18, D.M. n. 44/2011 restano perfettamente efficaci e validi.

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Equo compenso, il commento https://www.giurdanella.it/2023/04/equo-compenso-il-commento/ Sun, 09 Apr 2023 16:08:07 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55679 Dal decreto Bersani, 223 del 2006, alla legge sull'equo compenso, sono passati quasi 18 anni. Le tariffe professionali abolite tornano, quantomeno nei rapporti con le grandi imprese, le P.A. e le partecipate pubbliche.

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EQUO COMPENSO
NOTA BREVE A CURA DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO (sul ddl 338-B AC)

Il testo, composto di 13 articoli, definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2); 

disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4); 

prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5); 

consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);

prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7); 

disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8); 

consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9); 

istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10); 

prevede una disposizione transitoria che esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11); 

Quadro normativo

La disciplina dell’equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti “forti”, individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI.

Sono stati infatti approvati in rapida successione l’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale), e l’art. 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell’ambito del lavoro autonomo.

In particolare, l’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 ha disciplinato il compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative, nonché con imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia regolato da una convenzione. Il legislatore ha introdotto una disciplina del compenso e ha richiesto che tale compenso sia equo, presupponendo che la convenzione sia stata predisposta unilateralmente dal cliente “forte” a svantaggio del professionista.

A tal fine, il decreto-legge ha introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l’articolo 13-bis, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definisce equo il compenso dell’avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia: «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell’avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. 

Il comma 2 dell’articolo 19-quaterdecies, inoltre, ha esteso il diritto all’equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti. 

Si ricorda, peraltro, che in data 24 novembre 2017 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, ha deliberato l’invio di una segnalazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel d.l. 148/2017 e nel DDL AC 4741 di conversione dello stesso, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie” (c.d. decreto fiscale). In primo luogo, è stata segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall’art. 19-quaterdecies in  tema di “equo compenso” per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle. 

Secondo l’Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l’equità del compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l’effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti c.d. “forti” e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione. 

L’Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. 

L’Autorità ha quindi concluso che “l’articolo 19- quaterdecies in quanto idoneo a reintrodurre nell’Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all’intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate”.

Si ricorda, infine che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sezione IV), nella sentenza 4 luglio 2019, caso C-377/17 ha affermato che in materia di compensi professionali, l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi. 

Nella vicenda oggetto della sentenza, la Commissione UE aveva chiesto alla Corte di verificare se, mantenendo tariffe obbligatorie per gli architetti e gli ingegneri, la Germania fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE nonché dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva le tariffe devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale. 

La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che le tariffe obbligatorie previste in Germania per i servizi di progettazione di base degli architetti e degli ingegneri violino il suddetto articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, in quanto non idonee a perseguire in modo coerente e sistematico i “motivi imperativi di interesse generale” addotti dalla Germania, quali in particolare la garanzia dell’elevata qualità delle prestazioni professionali e la tutela dei consumatori.

Contenuto del disegno di legge

L’articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

L’articolo 2, definisce, al comma 1, l’ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:

hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; 

sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Rispetto alla normativa vigente, la proposta amplia l’ambito applicativo della disciplina sull’equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l’impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente “forte”.
La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull’equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l’articolo 4, comma 1, della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria. 

L’articolo 2 (comma 3) estende altresì l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a. Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione ed è posto nel contempo a carico di questi ultimi – con una disposizione analoga a quella di cui al comma 4-bis dell’art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148 del 2017 – l’obbligo di garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo in ogni caso conto dell’eventuale ripetitività della pre- stazione richiesta.

L’articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all’art. 1. 

Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione: 

che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; 

che imponga allo stesso l’anticipazione di spese; 

che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: 

nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; 

nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; 

nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; 

nell’anticipazione delle spese a carico del professionista; 

nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; 

nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l’importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

nell’obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali.

Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l’intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d’ufficio.

Il comma 5 specifica che l’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto dell’opera effettivamente prestata.

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L’articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto; inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito.

L’articolo 5:

specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest’ultimo e le imprese di cui all’art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si ricorda che in base all’art. 1370 c.c. le clausole predisposte unilateralmente da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro;

stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l’impresa ovvero, in caso di plu- ralità di prestazioni rese a seguito di un’unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell’ultima prestazione (comma 2); 

prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all’art. 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3). Si ricorda che per quanto riguarda la professione forense, l’aggiornamento biennale, su proposta del CNF, è già previsto dall’art. 13 della legge n. 247 del 2012; 

attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4); 

demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L’articolo 6 consente alle imprese di cui all’art. 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L’articolo 7, comma 1 prevedeva nel testo approvato dalla Camera dei deputati la possibilità che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquistasse l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non avesse proposto opposizione ai sensi dell’articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. Nel corso dell’esame in Commissione è stata approvata, con riguardo a tale disposizione, una modifica, con la quale è stato sostituito il riferimento all’articolo 702-bis con il richiamo all’articolo 281-undecies c.p.c. Si tratta di una modifica legata alla abrogazione dell’articolo 702-bis c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), il quale ha sostituito il rito sommario con il rito semplificato disciplinato dal nuovo articolo 281-undecies c.p.c. a partire dal 28 di febbraio 2023. Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l’ordine o il collegio professionale che lo ha emesso.

L’articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo.

L’articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell’ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell’azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII- bis del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.

L’articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l’Osservatorio nazionale sull’e- quo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell’equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull’equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

L’osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, dovrà essere composto da:
un rappresentante designato dal Ministero del lavoro;
un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali;
due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all’art. 2 della legge n. 4 del 2013.
Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone, rimborso spese o altro emolumento.

L’articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

L’articolo 12 abroga: 

l’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, c.d. (legge professionale forense); 

l’art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017; 

l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. “decreto Bersani”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che a sua volta dispone l’abrogazione delle norme che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.
 
Si ricorda che l’abrogazione di disposizioni abrogative non provoca automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate, come affermato dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del presidente della Camera del 20 aprile 2001 e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 13 del 2012).
 
Con riguardo all’abrogazione delle disposizioni di abrogazione delle norme che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime occorre ricordare che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio.
 
Sulla materia è intervenuta la c.d. “legge Bersani” (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all’articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà dei minimi tariffari. 

Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell’art. 9 del DL n. 1 del 2012, che ha previsto l’abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all’importanza dell’opera.

Inoltre, l’art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia si fa riferimento al D.M. 20 luglio 2012, n. 140; per gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e, per le professioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, al D.M. 19 luglio 2016, n. 165.

Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012, art. 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

A richiesta, l’avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

L’art. 13 della legge professionale forense ha previsto l’aggiornamento ogni 2 anni dei parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF.

Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

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Equo compenso per i professionisti, la legge https://www.giurdanella.it/2023/04/equo-compenso-per-i-professionisti-la-legge/ Sun, 09 Apr 2023 16:02:33 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=55672 Equo compenso: la nuova legge si applica agli avvocati, a tutte le professioni regolate da Ordini o Collegi e anche alle professioni non riconosciute, disciplinate dalla legge 4 del 2013.

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Equo compenso per i professionisti. E’ ormai imminente l’approvazione definitiva alla Camera del disegno di legge n. 338-B AC, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali“.

Di seguito il testo (e qui un commento a cura del servizio studi del Senato)

Equo compenso per i professionisti

Art. 1. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all’atto del conferimento dell’in- carico professionale, la pattuizione di com- pensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3. (Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l’importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l’esito della gara, l’affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell’opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall’ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull’urgenza e sul pregio dell’attività prestata, sull’importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell’affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4. (Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

Art. 5. (Disciplina dell’equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all’articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa di cui all’articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell’ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all’articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6. (Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all’articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7. (Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8. (Prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9. (Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l’azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10. (Osservatorio nazionale sull’equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L’Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell’Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all’articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L’Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L’Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Covid-19: le regole per gli studi legali https://www.giurdanella.it/2020/05/covid-19-le-regole-per-gli-studi-legali/ Tue, 19 May 2020 08:40:27 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=53027 Le indicazioni pubblicate dalla Cassa Forense per il contrasto e il contenimento del Covid-19 all'interno degli studi legali

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Facendo seguito al  «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero della Salute e dalle parti sociali più rappresentative, la Cassa Forense ha, a sua volta, pubblicato specifiche indicazioni per gli studi legali.

Tali linee guida sono rivolte sia ad eventuali dipendenti e collaboratori, sia ai clienti che frequentano lo studio.

Le principali misure sono le seguenti:

A) OBBLIGHI INFORMATIVI:

Il titolare dello studio deve:

– predisporre una nota informativa con le norme di comportamento da consegnare all’ingresso dello studio o, laddove possibile, inviare la suddetta nota a terzi prima del loro arrivo all’interno dello studio;
– affiggere depliant informativi nei luoghi maggiormente frequentati dello studio;
– affiggere depliant informativi con le modalità di pulizia e regole igieniche nei locali igienici.

B) NORME DI COMPORTAMENTO:

1. Il titolare dello studio deve:

– fornire i dispositivi di protezione a eventuali collaboratori e dipendenti (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante, ecc);
– assicurare la pulizia dei locali e il ricambio d’aria almeno due volte al giorno;
– assicurare la sanificazione dei locali dello studio ex circolare Ministero della Salute n. 5443/2020.

2. Collaboratori e dipendenti devono:

– Soggiornare uno per stanza o, altrimenti, mantenere una distanza minima di 1,5 metri;
– Lavarsi o igienizzare frequentemente le mani;
– Indossare sempre la mascherina, a meno che non si trovino da soli nella stanza.

C) MODALITA’ DI ACCESSO DI TERZI

1. Prima di accedere allo studio:

– Invitare a verificare l’assenza di situazioni di pericolo (febbre, sintomi influenzali, ecc);
– Preavvisare del fatto che l’accesso allo Studio sarà autorizzato previa dichiarazione di assenza di situazioni di pericolo;
– Preavvisare del fatto che potrà accedere un’unica persona munita di mascherina.

2. Il personale addetto all’accoglienza deve:

– Provvedere all’accoglienza indossando la mascherina e mantenendo almeno 1.5 metri di distanza dal cliente;
– Vietare l’ingresso a terzi che non siano muniti di mascherina;
– Verichicare che i clienti indossino guanti usi e getta e in mancanza, fornirli;
– Vietare l’ingreso a terzi che non abbiano preso appuntamento.

3.  All’interno dei locali dello studio:

a. Il ricevimento dei clienti deve essere organizzato in modo che:
– Non si verifichi la compresenza di più di due persone in sala d’attesa;
– Le stesse prendano posto a una distanza minima di 1.5 metri tra loro.

b. I clienti devono:
– Mantenersi alla distanza di 1.5 metri dalla reception;
– Accomodarsi in sala d’attesa finche non saranno accompagnati nella stanza dell’appuntamento;
– Avere cura di mantenere la distanza interpersonale di 1.5 metri.
– Al momento dell’uscita dallo studio, gettare i guanti nell’apposito cestino.

A quanto scritto finora si aggiungono ulteriori indicazioni generali dedicate all’espletamento delle attività lavorative che devono essere svolte necessariamente fuori dallo studio professionale e che sono consultabili al seguente  link.

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Affidamento dei servizi legali, il parere del Consiglio di Stato https://www.giurdanella.it/2018/09/affidamento-dei-servizi-legali-il-parere-del-consiglio-di-stato/ Wed, 05 Sep 2018 05:02:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37797 Il Consiglio di Stato sulle disposizioni applicabili agli appalti legali e sulle procedure per la scelta della PA del professionista legale

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Nel parere 2017 del 3 agosto 2018, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle Linee guida predisposte dall’Anac per l’affidamento dei servizi legali.

Le Linee guida predisposte dall’Anac per l’affidamento dei servizi legali.

Le linee guida in esame dei giudici di Palazzo Spada sono state adottate dall’Autorità nell’esercizio del potere di regolazione riconosciutole dall’art. 213, comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): si tratta, dunque, di linee guida non vincolanti che hanno natura di provvedimenti amministrativi.

L’ANAC è intervenuto per l’esistenza di dubbi interpretativi insorti negli operatori del settore in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che ha profondamente innovato la materia dell’affidamento dei servizi legali, oltre che per la riscontrata disomogeneità dei procedimenti amministrativi seguiti dalle diverse amministrazioni per l’affidamento dei servizi in questione.

Tipologie di contratti che possono essere stipulati tra pubblica amministrazione e avvocati: la differenza tra servizio legale e patrocinio legale

In primo luogo, viene in rilievo il contratto d’opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.).

E’ questa l’ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. Il contratto tra avvocato e cliente, infatti, si caratterizza per il fatto che il primo esegue l’incarico assunto personalmente. La prevalenza del lavoro personale sull’organizzazione dei mezzi è ragione dell’intuitus personae che connota il contratto d’opera professionale: il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell’esecuzione della prestazione.

In secondo luogo, può venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l’appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655 cod. civ.).

I servizi legali, avendo riguardo alla funzione concreta perseguita dalle parti, possono essere resi anche in questo diverso contesto negoziale. Ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente stesso.

In questo caso si tratta di un vero e proprio “servizio”, vale a dire la messa a disposizione di una struttura imprenditorialmente organizzata destinata a soddisfare i bisogni del committente di volta in volta che essi si presentano. L’oggetto della prestazione, quindi, è predeterminato quanto alla sua natura giuridica (attività legale) ma il suo contenuto non è predeterminato al momento dell’affidamento del servizio, bensì si definisce al bisogno.

La pubblica amministrazione, in ragione delle sue dimensioni organizzative e delle attività che esercita, può avere necessità di ricorrere all’uno o all’altro degli indicati modelli contrattuali.

In particolare, una pubblica amministrazione, di dimensioni rilevanti, che esplica i suoi compiti in settori omogenei ben precisi e la cui attività può dar luogo a frequenti contenziosi, spesso di natura seriale, di regola avverte l’esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti, organizzato, che sia disponibile a trattare tutte le controversie nelle quali l’ente dovesse essere coinvolto. Si tratta dunque di un «incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulle base dei bisogni dell’ente» (Cons. Stato , sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730). Il che significa che «il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale».

Diversamente, una pubblica amministrazione, di dimensioni non rilevanti, che ha competenze in diversi settori e che solo raramente è coinvolta in vicende contenziose, avrà la necessità di conferire, quando ciò accada, un incarico singolo ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in quel giudizio (o per la consulenza in vista di quel preciso giudizio).

Le disposizioni applicabili ai contratti ad oggetto un servizio legale

In presenza di un contratto di appalto di servizi propriamente detto si applicano le “regole” poste dal Allegato IX del Codice Appalti che, rispetto a quelle generali del Codice, si caratterizzano per la previsione di forme procedimentali semplificate afferenti, in particolare, alle modalità di pubblicità.

In presenza di un contratto d’opera professionale, il Consiglio di Stato pone il problema della qualificazione giuridica del suddetto contratto come “escluso”, sottoposto al solo rispetto dei principi generali, ovvero come “estraneo”, non sottoposto a regole o principi.

La conclusione del Consiglio di Stato è che i contratti aventi ad oggetto servizi legali espressamente menzionati nell’art. 4, sono soggetti al rispetto dei principi generali del Codice anche quando non costituiscono appalti. Essi sono, pertanto, “esclusi” e non “estranei”, anche se non rappresentano un servizio legale vero e proprio.

Le procedure di affidamento dei servizi legali e l’applicazione del principio di rotazione

Le linee guida si occupano fondamentalmente delle procedure di affidamento dei servizi legali. A questo proposito l’indicazione proveniente dalle linee guida alle stazioni appaltanti è quella di predisporre un elenco di professionisti dal quale attingere al momento del conferimento dell’incarico, eventualmente suddivisi per settore di competenza e costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, resa pubblica mediante il sito istituzionale.

A tale proposito il Consiglio di Stato suggerisce la predisposizione di un elenco ristretto di professionisti o studi legali che sia, o notai, comunque, idoneo a garantire un effettivo confronto concorrenziale. Un elenco ampio sarebbe oneroso e complesso da gestire per l’amministrazione in contrasto con i principi di efficacia e economicità dell’azione amministrativa.

In secondo luogo, i criteri di selezione, secondo il Parere, devono muovere dalla valutazione del curriculum professionale e delle esperienze in relazione alla competenza funzionale dell’amministrazione. In questa ottica, appare utile che l’elenco – pubblicato sul sito istituzionale, sempre aperto e suscettibile di integrazione e modificazione – sia accompagnato da brevi schede che riassumano la storia professionale dell’aspirante affidatario.

Il Consiglio di Stato suggerisce di rivedere il punto 3.1.3. delle Linee Guida nella parte in cui è individuato quale criterio prioritario per l’individuazione del professionista già inserito nell’elenco quello di rotazione, solo contemperabile con «la necessità di tener conto delle specifiche competenze tecniche richieste per lo svolgimento dell’incarico».

Secondo Palazzo Spada il criterio della rotazione difficilmente può essere attuato «in modo da poter assicurare una scelta rispettosa delle competenze tecniche necessarie per il caso concreto o una scelta diretta di un professionista iscritto nell’elenco purché motivata».

Soltanto in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche per la loro eventualità serialità, è possibile coniugare il criterio della competenza con quello della rotazione.

Piuttosto ritiene la Sezione consultiva che sia opportuno introdurre il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione, ma permette l’attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista.

Le indicazioni del Consiglio di Stato sull’affidamento diretto di un servizio legale

Le linee guida dell’ANAC consentono l’ «affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici (…) solo in presenza di specifiche ragioni logico – motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre».

La previsione di una modalità eccezionale di affidamento del servizio legale denominata «affidamento diretto», differenziata da quella ordinariamente prevista per l’affidamento dei servizi legali, è condivisa dal Consiglio di Stato, secondo il quale in particolari circostanze, deve essere consentito all’amministrazione di affidare la trattazione di una controversia (o richiedere una consulenza in vista di una controversia) ad un professionista che non sia membro dello studio cui è stato affidato il contenzioso ovvero che non sia presente nell’elenco di professionisti predisposto dalla stesa amministrazione.

E’, però, necessario, affinché l’affidamento diretto sia rispettoso dei principi di cui all’art. 4 del Codice, che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell’avvocato.

Nelle linee guida si ha riguardo sostanzialmente  a due casi: a) «consequenzialità tra incarichi» / «complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento» e b) «l’affidamento diretto per ragioni di urgenza».

Secondo la Commissione consultiva si tratta di situazioni da ritenere marginali, alla luce dell’affidamento tendenziale ad un solo studio professionale di una pluralità di incarichi.

Il Consiglio di Stato in ogni caso conclude per ritenere che la particolarità che possa giustificare l’affidamento diretto deve essere diversa e strettamente collegata alla natura della controversia (si pensi, a solo titolo esemplificativo, ad una questione nuova non ancora esaminata dalla giurisprudenza).

 

In allegato il testo integrale del Parere

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Il Decreto Parametri Forensi 55/2014 aggiornato al 2018 (DM 37/2018) https://www.giurdanella.it/2018/05/il-decreto-parametri-aggiornato-dm-37-2018/ Tue, 29 May 2018 08:49:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36645 I compensi degli avvocati, con il Decreto Parametri coordinato con il DM 37 del 2018

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Il decreto parametri forensi 55/2014, per il calcolo del compenso dell’avvocato, aggiornato alla riforma dei compensi degli avvocati del 2018, con le modifiche apportate dal DM. 37/2018

Di seguito il D.M. 55/2014 sui parametri forensi in versione consolidata, dopo le modifiche intervenute con il DM. 37/2018

Si ricorda che i parametri forensi si utilizzano, ai sensi dell’’art. 13, comma 6, della legge 247/2012, nel caso in cui:

1) il cliente e professionista non hanno previamente determinato il compenso in forma scritta;

2) in ogni caso di mancata determinazione consensuale;

3) sia necessario provvedere alla liquidazione giudiziale del compenso;

4) la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi;

5) si tratti di prestazioni officiose previste dalla legge.

Per le la sintesi delle novità più importanti della riforma del 2018, clicca qui

 

D.M. 10 MARZO 2014, N. 55 (Ministro della giustizia)

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (G.U. 2 aprile 2014, n. 77)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 – Compensi e spese

1. Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3 – Applicazione analogica

1. Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II
Disposizioni concernenti l’attività giudiziale

Art. 4 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento (1).

1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto (2).

2. Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti(3).

3. Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto.

4. Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento (4).

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti (5).

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

(5) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. e), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

 

Art. 5 – Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), d.m. 8 marzo 2018, n. 37. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

(5) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. e), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

Art. 6 – Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7 – Giudizi non compiuti

1. Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 8 – Pluralità di difensori e società professionali

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9 – Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 10 – Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è di regola dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata (1).

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2

(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

Art. 11 – Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III
Disposizioni concernenti l’attività penale

Art. 12 – Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento (1).

2. Quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l’identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (2).

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa: l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

(2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), nn. 1), 2) e 3), d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

Art. 13 – Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l’avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla data di cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

Art. 14 – Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15 – Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato è liquidata un’indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16 – Parte civile

1. All’avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

 

Art. 17 – Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Capo IV
Disposizioni concernenti l’attività stragiudiziale

Art. 18 – Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare.

Art. 19 – Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento(9).

 

Art. 20 – Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella(1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, d.m. 8 marzo 2018, n. 37.

Art. 21 – Determinazione del valore dell’affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell’affare è determinato – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l’assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente.

5. Per l’assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 22 – Affari di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell’affare.

Art. 23 – Pluralità di difensori e società professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l’opera prestata.

2. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24 – Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 25 – Incarico non portato a termine

1. Per l’attività prestata dall’avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 26 – Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

Art. 27 – Trasferte

1. All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un’indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 28 – Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Parametri forensi: il D.M. n. 37/2018 sui compensi degli avvocati https://www.giurdanella.it/2018/04/parametri-forensi-il-d-m-8-marzo-2018-n-37-sui-compensi-degli-avvocati/ Fri, 27 Apr 2018 11:58:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=36225 In vigore dal 27 aprile 2018 il nuovo decreto parametri sui compensi degli avvocati, con la previsione di compensi minimi inderogabili nella liquidazione giudiziale

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Dal 27 aprile 2018 la liquidazione dei compensi degli avvocati deve essere conforme al Decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018 n. 37, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26.4.2018 n. 96, il c.d. “decreto parametri”.

Sull’argomento si segnala il Volume “I nuovi parametri forensi dopo il D.M. 37/2018” edito da Maggioli Editore, nella collana diretta da Giurdanella&Partners.

 

Si tratta del “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247″.

Il decreto quindi dà attuazione alla previsione di cui all’art.13, comma 6, della l.n.247/2012, prevedendo e disciplinando i parametri per la determinazione (e liquidazione) dei compensi agli avvocati, in parziale modifica di quanto contenuto al precedente d.m. 55/2014.

Con il d.m. 37/2018  viene finalmente concluso il lungo iter avviato con la proposta del C.n.f. del 26 maggio 2017, e viene modificato sostanzialmente il precedente sistema dei parametri previsto con il d.m. 55 del 2014, nell’ordine di migliorare la chiarezza e l’equità della normativa sui compensi degli avvocati.

La novità più importante: la previsione di minimi inderogabili nei compensi forensi

Mentre i precedenti decreti parametri, prevedevano che il giudice potesse, dandone opportuna motivazione, effettuare una riduzione del compenso anche oltre i minimi stabiliti dalle tabelle, il decreto del 2018 ha previsto delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base che sono inderogabili, cioè al di sotto delle quali il giudice non può mai scendere.

Il Ministero della giustizia ha espresso l’obiettivo di superare l’incertezza ingenerata dalla possibilità che il giudice liquidi il compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, così rendendo inadeguata la remunerazione. Con il parere del 27 dicembre 2017 n. 2703 reso sullo schema del decreto, il Consiglio di Stato ha ora condiviso tale impostazione, ed anzi ha suggerito al Governo, che ha accolto il suggerimento, di prevedere una diversa formulazione di talune disposizioni proprio per far emergere “con maggiore chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base”.

In questo modo il d.m.37 del 2018 si pone in continuità con le ultime riforme in senso di tutela della professione, e in particolare con quanto stabilito dall’art. 13 bis della legge n. 247 del 2012 – introdotto dal recente decreto legge n. 148 del 2017 e poi modificato dalla legge di bilancio 2018 – sull’equo compenso e sulle clausole vessatorie negli accordi tra clienti e professionisti forensi.

L’intento della novella del 2018, anche in questo caso, è di garantire un compenso che sia sufficiente e mai puramente simbolico, superando l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nel precedente sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale.

Alla luce dei principi citati e delle maggiori esigenze di proporzionalità e trasparenza, sono stati introdotti limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi. Allo stesso tempo il giudice conserva il potere di aumentare il compenso oltre il limite massimo previsto, poiché le percentuali massime di incremento sono sempre accompagnate dal suffisso “di regola”.

Il compenso non è riducibile oltre il minimo in ambito civile, tributario, amministrativo e penale

Il giudice, nella determinazione del compenso, deve tenere conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, nu- mero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati, di regola, fino all’80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%.

La nuova formulazione mantiene l’inciso “di regola” solo in relazione all’aumento del valore, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% per la diminuzione.

Analogamente per la fase istruttoria il giudice potrà aumentare i valori di regola fino al 100% e diminuirli in ogni caso non oltre il 70%.

Allo stesso modo, passando a quanto previsto in materia penale, non può ridurre il compenso in misura superiore al 50% (cfr. comma 1, art. 12, d.m. 55/2014).

Il giudice penale, in applicazione dei nuovi parametri, potrà aumentare i valori di regola fino all’80% ovvero diminuirli, ma  in ogni caso non oltre il 50%.

Il compenso maggiorato in presenza di più assistiti

L’obiettivo del d.m. 37 /2018  è quello di consentire una maggiorazione del com- penso dovuto all’avvocato, in tutti i tipi di giudizio, qualora questi assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l’incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre al primo, sia mediante l’innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato.

Ciò è avvenuto con apposite modifiche sia per quanto riguarda il giudizio civile /tributario /amministrativo, sia per quanto riguarda il giudizio penale.

Le novità nel processo amministrativo

Notevoli sono anche le novità in materia di compensi nel giudizio amministrativo.

La modifica di cui al d.m. 37/ 2018 consente, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l’avvocato propone motivi aggiunti. Si tratta di una voce non considerata nella precedente disciplina.

Al contrario sono rimaste prive di seguito le ulteriori richieste del CNF in ambito di processo amministrativo. In particolare, vengono considerati solo i motivi aggiunti, mentre la proposizione di un ricorso incidentale continua a non comportare alcun aumento del compenso, nonostante l’aggravamento dell’attività difensiva.

Continuano a non essere tenute in considerazione in forma autonoma le attività della fase cautelare, che il C.N.F. ipotizzava fosse considerata autonomamente.

Tuttavia, viene modificata dal Decreto la tabella sui giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato, con aumento dei compensi nella fase decisionale, equiparati a quelli giù previsti per i giudizi dinnanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali.

La maggiorazione del compenso per gli arbitri e il procedimento di mediazione e negoziazione assistita

I compensi sono stati modificati anche per gli arbitrati. La nuova norma specifica che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l’arbitrato è affidato ad un collegio, mentre precedentemente il compenso era unico e ripartito tra tutti gli arbitri.

Altra novità di rilievo, l’unica in materia stragiudiziale, è l’integrazione della disciplina parametrale mediante la specifica previsione di un compenso per l’attività svolta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e nei pro- cedimenti di negoziazione assistita, in accoglimento delle richieste del CNF. Le due procedure inserite nella tabella 25 bis, di recente introduzione, ven- gono così distinte dalle più generali prestazioni di assistenza stragiudiziale, i cui valori di riferimento sono previsti dalla tabella n. 25.

L’aumento del compenso per l’avvocato “telematico”

In extremis, a seguito delle indicazioni delle Commissioni parlamentari, è stato aggiunto all’art. 4 decreto parametri, in materia di parametri generali, anche il comma 1-bis, che nelle intenzioni del governo dovrebbe favorire l’utilizzo dei sistemi informatici più avanzati per aumentare l’efficienza del sistema giustizia

Il nuovo comma stabilisce che il compenso vada determinato applicando un aumento del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.

Si tratta, quantomeno nelle intenzioni, di valorizzare il criterio del pregio dell’attività prestata dal professionista quale generale elemento di determinazione del compenso, premiando l’avvocato per l’utilizzo di tecniche informatiche che, rendendo più semplice conservazione o la fruizione dei documenti, accelerano, in ultima analisi, la definizione del procedimento giudiziario.

Il campo di applicazione dei parametri forensi contenuti nel decreto ministeriale sui compensi dell’avvocato

Ai sensi dell’’art. 13, comma 6, della legge 247/2012 “i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del C.N.F., ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”

I parametri trovano, quindi, applicazione nel caso in cui:

1) il cliente e professionista non hanno previamente determinato il compenso in forma scritta;

2) in ogni caso di mancata determinazione consensuale;

3) sia necessario provvedere alla liquidazione giudiziale del compenso;

4) la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi;

5) si tratti di prestazioni officiose previste dalla legge.

***

Si allega di seguito il testo del Decreto 37/2018 e le nuove tabelle introdotte.

Tabella sul Procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita

Tabella sui giudizi dinnanzi al Consiglio di Stato

Il Decreto Parametri Forensi 55/2014 aggiornato al 2018 (DM 37/2018)

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018, n. 37

Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00062)

(GU n.96 del 26-4-2018) Vigente al: 27-4-2018

Art. 1
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. All’articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e’ di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita’ telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonche’ la navigazione all’interno dell’atto»;

c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»;

d) al comma 4 le parole «e’ di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e’ ridotto in misura non superiore al 30 per cento»;

e) dopo il comma 10 e’ aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e’ di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».

Art. 2
Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro e’» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto».

Art. 3
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attivita’ penale

1. All’articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»;

2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»;

2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e’ sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro piu’ parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro piu’ soggetti»;

3) al terzo periodo: dopo le parole «l’identita’ di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e’ sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e’ di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e’ ridotto in misura non superiore al 30 per cento».

Art. 4
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attivita’ stragiudiziale

1. All’articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

Art. 5
Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonche’ modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato

1. All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: «1-bis. L’attivita’ svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e’ di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.».

2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e’ sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e’ aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.

Art. 6
Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 marzo 2018

Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 816

 

Si veda anche l’Analisi del Consiglio Nazionale Forense

Il Parere del Consiglio di Stato 

 

 

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Esame Avvocato 2017: ecco la traccia dell’atto di amministrativo https://www.giurdanella.it/2017/12/esame-avvocato-2017-la-traccia-dellatto-amministrativo/ Thu, 14 Dec 2017 11:18:43 +0000 http://www.giurdanella.it?p=34762&preview=true&preview_id=34762 Dai vari forum on line sembrerebbe questa la traccia dell’atto di amministrativo dell’esame avvocato 2017 in corso di svolgimento. In data 9/6/2015 il comune di Alfa rilascia a Tizio, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rese nella domanda e nella documentazione allegata, il permesso di costruire per la realizzazione di una piscina a sfioro da […]

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Dai vari forum on line sembrerebbe questa la traccia dell’atto di amministrativo dell’esame avvocato 2017 in corso di svolgimento.

In data 9/6/2015 il comune di Alfa rilascia a Tizio, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rese nella domanda e nella documentazione allegata, il permesso di costruire per la realizzazione di una piscina a sfioro da interrare nel proprio giardino.
Tizio acquista tutti i materiali per la realizzazione della piscina, sostenendo una spesa pari a 27mila euro.
In data 25/6/2016 , su ricorso di Caio, proprietario di un immobile confinante, il Tar di Beta annulla il predetto permesso di costruire, rilevando all’esito di una più apprezzabile istruttoria e sulla scorta di un CTU, l’illegittimità del titolo abitativo emesso in favore di Tizio. la sentenza passa in giudicato. A questo punto Tizio, con ricorso presentato dinnanzi al medesimo Tar, chiede la condanna del comune di Alfa al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’annullamento del citato provvedimento abitativo a sé favorevole.
Ricevuta la notifica del ricorso, la giunta del comune di Alfa delibera di resistere in giudizio conferendo l’incarico ad un avvocato del libero foro.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune di Alfa, rediga memoria di costituzione in giudizio, facendo valere le ragioni del proprio assistito in punto sia di giurisdizione sia di merito.

 

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Esame Avvocato 2017: ecco la traccia dell’atto di penale https://www.giurdanella.it/2017/12/esame-avvocato-2017-la-traccia-dellatto-penale/ Thu, 14 Dec 2017 10:43:52 +0000 http://www.giurdanella.it?p=34759&preview=true&preview_id=34759 Dai vari forum on line sembrerebbe questa la traccia dell’atto di penale dell’esame avvocato 2017 in corso di svolgimento. All’uscita di una discoteca Tizio, già condannato con sentenza irrevocabile per delitti di rapina aggravata commessi nel 2009 e di furto commesso nel 2015, urta involontariamente Caio che, per tutta risposta, reagisce colpendolo al viso. Ne […]

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Dai vari forum on line sembrerebbe questa la traccia dell’atto di penale dell’esame avvocato 2017 in corso di svolgimento.

All’uscita di una discoteca Tizio, già condannato con sentenza irrevocabile per delitti di rapina aggravata commessi nel 2009 e di furto commesso nel 2015, urta involontariamente Caio che, per tutta risposta, reagisce colpendolo al viso. Ne nasce tra i due una violenta colluttazione nel corso della quale Tizio, afferrato all’improvviso un tubo di ferro rinvenuto casualmente a terra, colpisce Caio più volte alla testa. Caio si accascia a terra privo di sensi cominciando a perdere molto sangue, mentre Tizio si allontana per andarsi a sedere poco più in là.
Trasportati entrambi al più vicino nosocomio, mentre a Tizio vengono diagnosticate plurime ecchimosi, a Caio vengono diagnosticate, oltre a plurime ecchimosi, anche una ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra nonché la frattura dell’avambraccio destro e del setto nasale, con prognosi riservata.
Sottoposto a procedimento penale, Tizio viene condannato per il delitto di tentato omicidio con recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 15 così determinata: pena base anni 9, aumentata di anni 6 per la recidiva.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto di appello avverso la sentenza di condanna.

 

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Esame Avvocato 2017: ecco la traccia dell’atto di civile https://www.giurdanella.it/2017/12/esame-avvocato-2017-la-traccia-dellatto-civile/ Thu, 14 Dec 2017 10:35:49 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34757 Dai vari forum on line sembrerebbe questa la traccia dell’atto di civile dell’esame avvocato 2017 in corso di svolgimento. Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. Nel settembre del 2015, l’associato, Tizio, agendo in nome dell’associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso […]

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Dai vari forum on line sembrerebbe questa la traccia dell’atto di civile dell’esame avvocato 2017 in corso di svolgimento.

Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. Nel settembre del 2015, l’associato, Tizio, agendo in nome dell’associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso l’abitazione del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l’attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre.
Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all’associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l’importo concordato di euro 8.000,00. Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie contro l’associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l’udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.

 

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