Magistrati Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/rivista/professioni/magistrati/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 18:59:40 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Legittimo il divieto per i magistrati di fare politica nei partiti https://www.giurdanella.it/2018/07/legittimo-il-divieto-per-i-magistrati-di-fare-politica-nei-partiti/ Mon, 23 Jul 2018 08:59:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37590 A conclusione della "vicenda Emiliano", la Corte Costituzionale conferma la costituzionalità della sanzione disciplinare per i magistrati che fanno politica

L'articolo Legittimo il divieto per i magistrati di fare politica nei partiti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Nella sentenza della Corte Costituzionale 170/2018 depositata il 20 luglio 2018, si ribadisce la legittimità costituzionale della sanzione per i magistrati che fanno politica, in particolare attraverso la partecipazione in via continuativa ai partiti politici.

La Corte Costituzionale rende la sua decisione sulla cosiddetta «vicenda Emiliano», magistrato in aspettativa da 12 anni in quanto eletto con il Partito Democratico prima come sindaco di Bari, poi come Presidente della Regione Puglia.

Secondo la Consulta è prioritario tutelare il significato dei principi costituzionali di indipendenza e imparzialità quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica.

Ne consegue che l’illecito disciplinare dell’iscrizione o della partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici è un saldo presidio di questi due principi e come tale non può che riguardare ogni magistrato, in qualunque posizione si trovi.

Per i magistrati collocati temporaneamente fuori ruolo per l’esercizio di un mandato elettivo o di un incarico politico, ha aggiunto la Corte, è rimesso comunque al prudente apprezzamento della Sezione disciplinare stabilire in concreto se la loro condotta possa legittimamente incontrare la vita di un partito o se costituisca invece illecito disciplinare, meritando un’appropriata sanzione.

Di seguito il Comunicato Stampa della Corte Costituzionale:

MAGISTRATI IN POLITICA: TENERE DISTINTO L’ELETTORATO PASSIVO DALL’ORGANICO SCHIERAMENTO CON UN PARTITO

Non è contraddittorio né lesivo dei diritti politici consentire ai magistrati di partecipare, a certe condizioni, alla vita politica, candidandosi alle elezioni o ottenendo incarichi di natura politica, e al tempo stesso prevedere come illecito disciplinare la loro iscrizione a partiti politici nonché la partecipazione sistematica e continuativa all’attività di partito.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 170 (relatore Nicolò Zanon), dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla disposizione che prevede l’illecito disciplinare in questione (articolo 3, comma 1, lettera h, del decreto legislativo n. 109 del 2006). A sollevare la questione era stata la Sezione disciplinare del Csm sostenendo la violazione degli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione. Secondo la Corte, bisogna preservare il significato dei principi costituzionali di indipendenza e imparzialità quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica.

L’illecito disciplinare dell’iscrizione o della partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici è un saldo presidio di questi due principi e come tale non può che riguardare ogni magistrato, in qualunque posizione si trovi. Ciò non significa disconoscere che la rappresentanza politica, nella Costituzione repubblicana, è in linea di principio rappresentanza attraverso i partiti politici. Ma per i magistrati deve rimanere salda la distinzione tra esercizio dell’elettorato passivo e organico schieramento con una delle parti politiche in gioco.

Per i magistrati collocati temporaneamente fuori ruolo per l’esercizio di un mandato elettivo o di un incarico politico, ha aggiunto la Corte, è rimesso comunque al prudente apprezzamento della Sezione disciplinare stabilire in concreto se la loro condotta possa legittimamente incontrare la vita di un partito o se costituisca invece illecito disciplinare, meritando un’appropriata sanzione.

Nella sentenza si legge, fra l’altro, che mentre l’iscrizione al partito politico è “fattispecie rivelatrice, come si è detto, di una stabile e continuativa adesione del magistrato a un determinato partito politico”, il cui “oggettivo disvalore non è suscettibile di attenuazioni”, la valutazione sui requisiti di sistematicità e continuatività della partecipazione del magistrato alla vita di un partito “esclude ogni automatismo sanzionatorio permettendo, al contrario, soluzioni adeguate alle peculiarità dei singoli casi.

E se tale rilievo vale, in generale, per tutti i magistrati, vale particolarmente per coloro, tra di essi, che siano collocati in aspettativa per soddisfare i diritti fondamentali garantiti dall’articolo 51 della Costituzione”.

Roma, 20 luglio 2018

In allegato la sentenza della Corte Costituzionale 170/2018

L'articolo Legittimo il divieto per i magistrati di fare politica nei partiti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Retribuzione magistrati: il TAR Lazio rimette la questione alla Consulta https://www.giurdanella.it/2016/07/retribuzione-magistrati-il-tar-lazio-rimette-alla-consulta-la-discip/ Tue, 26 Jul 2016 10:11:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31747 Il TAR Lazio ha ritenuto "non manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale della legge su retribuzione e tetto retributivo dei magistrati

L'articolo Retribuzione magistrati: il TAR Lazio rimette la questione alla Consulta proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il TAR Lazio, sez. I, con ord. n. 8358 del del 21 luglio 2016 , ha ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 13, comma 1. d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. con i quali è stata prevista la riduzione della retribuzione annua nei confronti di un magistrato ordinario e sospesa la corresponsione in suo favore dell’assegno personale pensionabile dovuto per una speciale indennità di cui all’articolo 5, comma 3, della L. 121/1981.

Con l’ordinanza in questione, il TAR Lazio ha rimesso di nuovo alla Consulta la disciplina che ha introdotto il tetto retributivo per i magistrati.

Nel caso di specie si verteva sulla retribuzione di un magistrato ordinario in servizio come Procuratore aggiunto della Repubblica.

Richiamando altre ordinanze precedenti, il giudice a quo ha ravvisato come la retribuzione dell’esercizio della funzione di giudice ordinario, nella specie di Procuratore aggiunto della Repubblica, risulti fortemente ridotta con una decurtazione del trattamento di fine servizio e pensionistico tale da comportare una violazione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost. e ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro prestato, con possibile violazione dell’art. 36, comma 1, Cost.

Ad avviso dei giudici della Prima sezione, assume particolare rilievo la questione per cui, con la riduzione della retribuzione, si configurerebbe una importante compromissione della tutela assistenziale ai sensi dell’art. 38 Cost.

Infine, nell’ordinanza in questione, è stata nuovamente rilevata la possibile lesione allo status di indipendenza ed autonomia dei magistrati, con conseguente richiamo alla nota sentenza n. 223 del 2012 resa dalla Consulta, secondo cui tale indipendenza si realizza la predisposizione di una serie di garanzie nei confronti dei componenti, anche attraverso la progressione in carriera ed il trattamento retributivo.

Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.

***

N. 08358/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6647 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Franco Ionta, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini C.F. TDSFRC48A24H501P, Gianmaria Covino C.F. CVNGMR80S12H501O, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:

a) del provvedimento — di data e tenore sconosciuto — con il quale è stata disposta la riduzione del trattamento economico annuo del Dott. Franco Ionta ai sensi dell’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011;

b) del provvedimento — di data e tenore sconosciuto – con il quale è stata interrotta la corresponsione in favore del Dott. Franco Ionta dell’assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in applicazione dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, in particolare:

c.1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. del 16 aprile 2012 n. 89, avente ad oggetto il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali;

c.2) ove occorra, delle circolari n. 8/2012 e n. 3/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c.3) ove occorra, di tutti i successivi aggiornamenti del tetto ai trattamenti retributivi ex art. 23-ter del D.L n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011;

e per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico annuo nella sua interezza o — in via subordinata – nella misura ritenuta dovuta, spettantegli in virtù del proprio inquadramento nell’organico della Magistratura ordinaria e delle funzioni dallo stesso svolte, senza le riduzioni operate in pretesa applicazione dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. n. 214/2011, dell’art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in l. n. 89/2014;

con la conseguente condanna

dell’Amministrazione resistente al versamento e alla restituzione delle somme, nelle more indebitamente trattenute e/o recuperate, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e degli accantonamenti per il trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo;

nonché per la declaratoria

di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. n. 214/2011, dell’art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in l. n. 89/2014 per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 e 117 della Costituzione, anche in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto i profili sotto enunciati, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

nonché per l’annullamento del seguente atto impugnato con motivi aggiunti:

del provvedimento del 1° ottobre 2014 di cui alla nota prot. n. 48952 del 2 ottobre 2014, comunicato con nota prot. n. 66288 del 4 giugno 2015, con il quale è stata disposta l’interruzione, a decorrere dal 1° febbraio 2014, della corresponsione dell’assegno pensionabile ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto:

1 – Che il dott. Franco Ionta, odierno esponente, magistrato ordinario alla settima valutazione di professionalità attualmente in servizio come Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, rappresenta di aver diritto a percepire, oltre al trattamento economico annuale spettante ai magistrati ordinari alla suddetta valutazione di professionalità e all’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, anche la speciale indennità pensionabile di cui all’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, quest’ultima in ragione dell’incarico di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ricoperto dal ricorrente dal 4 agosto 2008 al 16 febbraio 2012.

Che con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la riduzione del trattamento economico annuo ai sensi dell’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, nonché il provvedimento con il quale è stata interrotta la corresponsione in favore del medesimo esponente dell’assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in applicazione dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; unitamente ad ogni altro atto annesso, connesso, presupposto o consequenziale.

Il ricorrente chiede inoltre l’accertamento del diritto a percepire, nella loro interezza, o – in via subordinata – nella misura ritenuta dovuta, il trattamento economico annuo spettantegli in virtù del proprio inquadramento nell’organico della Magistratura ordinaria e delle funzioni dallo stesso svolte, senza le riduzioni operate in pretesa applicazione dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. n. 214/2011, dell’art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in l. n. 89/2014, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al versamento ed alla restituzione delle somme nelle more indebitamente trattenute;

2 – Che il contenzioso in esame, avuto riguardo al primo motivo di gravame, concerne in primo luogo la vicenda applicativa conseguente all’adozione dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce, al comma 1, primo periodo, che, “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;

3 – Che, in attuazione della citata disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto 23 marzo 2012, in questa sede impugnato, il quale, all’art. 3, stabilisce che, “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza […] non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell’anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite”.

L’art. 1, commi 471 e 473, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, ha poi statuito quanto segue:

– comma 471: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo”;

– comma 473: “Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”.

Da ultimo l’art. 13 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha ridotto il tetto massimo fissato dal d.P.C.M. 23 marzo 2012, prevedendo che “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”.

4 – Che il contenzioso in esame, avuto riguardo al secondo motivo di gravame e all’atto di motivi aggiunti, riguarda la vicenda applicativa – contestuale seppure indipendente rispetto alla prima questione – conseguente all’adozione dell’art. 1, commi 458 e 459, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147 che hanno statuito quanto segue:

– comma 458: “L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”;

– comma 459: “Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

5 – Che il ricorrente afferma l’illegittimità degli atti impugnati deducendo i motivi di ricorso di seguito sintetizzati:

5.1 ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 23-TER DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO IN L. N. 214/2011, DELL’ART. 1, COMMI 458, 459, 471 E 473, DELLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147, DELL’ART. 13, COMMA 1, DEL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO IN L. N. 89/2014 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 E 117 DELLA COSTITUZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 6 DELLA CEDU:

5.1.1 L’introduzione, ad opera dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, di un prelievo obbligatorio sulle retribuzioni (avente natura di “prelievo tributario”), in quanto limitato alla sola categoria dei dipendenti pubblici, sostanzierebbe una violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, che ha ritenuto che l’imposizione di un prelievo obbligatorio, con finalità di concorso alle pubbliche spese, ad un’unica categoria di soggetti, a parità di reddito lavorativo violi il principio “della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”; a giudizio della Corte, infatti, le disposizioni del D.L. n. 78/2010 – il quale, analogamente al prelievo disposto dall’art. 23-ter in contestazione, prevedeva che a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 “i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro” – si pongono in evidente contrasto con gli articoli 3, 36 e 53 della Costituzione, in quanto “l’introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”.

Nel caso di specie, l’art. 23-ter citato presenterebbe i medesimi elementi dell’imposta tributaria che sono stati ravvisati dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata, in quanto, in particolare, tale disposizione prevederebbe una decurtazione patrimoniale a carico dei soli dipendenti pubblici interessati e di natura definitiva, non essendo previsto un termine di durata del prelievo né la restituzione ai soggetti passivi delle somme prelevate.

Inoltre, la disposizione non modificherebbe in alcun modo il rapporto sinallagmatico di lavoro che intercorre tra i dipendenti pubblici e lo Stato, i quali – stando all’attuale indirizzo della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 223/2012) – non potrebbero ridurre la loro prestazione lavorativa in proporzione alla diminuita retribuzione.

Infine, l’art. 23-ter, con lo stabilire che le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al medesimo articolo siano annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, così manifestandone la destinazione a favore dell’Erario – come confermato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2012 a termini della quale il prelievo de quo serve a raggiungere gli “obiettivi generali della finanza pubblica” – evidenzierebbe il carattere tributario della misura di cui all’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, imposta in spregio ai principi di cui agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.

5.1.2 Secondo altro profilo di censura, tale decurtazione della remunerazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione, nonché con i principi di ragionevolezza e di irretroattività dei trattamenti in pejus, in quanto verrebbe a incidere “a posteriori” illegittimamente sulle retribuzioni e sulle indennità già maturate dai pubblici dipendenti, costituenti oramai diritti quesiti, compromettendo altresì il legittimo affidamento dell’odierno esponente, e tanto, in violazione dell’art. 6 CEDU e, quindi, dell’art. 117 della Costituzione.

Ciò comporterebbe una decurtazione sia del trattamento retributivo che di quello di fine servizio e pensionistico dei dipendenti pubblici coinvolti, derivante dall’accumulo del montante contributivo, e risulterebbe irragionevole, oltrepassando i limiti previsti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, in tema di interventi legislativi idonei ad incidere su diritti quesiti quali quello alla retribuzione e al trattamento pensionistico, di cui, rispettivamente, agli artt. 36 e 38 della Costituzione, ha affermato il principio per cui “nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto” (in tal senso, sentenza n. 264/2005; in senso conforme, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009).

Anche la Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che, sebbene i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento siano di derivazione comunitaria, cionondimeno essi non impediscono ai legislatori nazionali di intervenire sulla normativa vigente per introdurvi modifiche che comportino un riassetto delle condizioni economiche proprie dei rapporti di durata, tra l’altro, precisando che spetta al giudice nazionale stabilire se le modifiche introdotte siano effettivamente non irrazionali e prevedibili (cfr. Corte di Giustizia CE, 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, punti 46 e segg.; id., 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of Technological Industries, punto 34).

Tuttavia, l’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 non rispetterebbe le condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale affinché l’intervento modificativo del legislatore possa ritenersi razionale, in quanto detta disposizione inciderebbe in termini peggiorativi su un diritto soggettivo perfetto, non costituirebbe una misura graduale e progressiva ma un taglio della retribuzione improvviso e arbitrario, e non avrebbe una finalità perequativa o armonizzatrice dei trattamenti economici toccati, applicandosi unicamente ai dipendenti pubblici.

In merito alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della suddetta questione di legittimità, soggiunge il ricorrente che questa Sezione – seppur con riferimento ai magistrati contabili – si sarebbe già espressa in senso positivo (cfr. ordinanze nn. 5715, 5716, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727 del 17 aprile 2015 e nn. 5833, 5835, 5836 e 5839 del 21 aprile 2015).

5.1.3 Sotto un terzo profilo, la citata decurtazione della remunerazione determinerebbe, oltre alla violazione del diritto al lavoro e dell’obbligo di retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto ai sensi degli artt. 4 e 36 della Costituzione, anche un vulnus ai principi di indipendenza e autonomia dei magistrati previsti dagli artt. 100, 101, 104 e 108 della Costituzione.

Anche in merito a tale censura le recenti ordinanze del TAR Lazio avrebbero prospettato analoghi dubbi e pertanto il ricorrente chiede al Collegio di sollevare la medesima questione di legittimità costituzionale anche nel caso in esame.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23-TER DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO IN L. N. 214/2011, DELL’ART. 1, COMMI 458, 459, 471 E 473, DELLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147, DELL’ART. 13, COMMA 1, DEL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO IN L. N. 89/2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 MARZO 2012, PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 16 APRILE 2012 N. 89. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 E 117 DELLA COSTITUZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 6 DELLA CEDU. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INOSSERVANZA DI CIRCOLARI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, CARENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.

Ribadita l’incostituzionalità dell’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 sotto i vari profili sopra esposti, in seconda battuta il ricorrente contesta l’erronea soppressione delle indennità retributive di sua spettanza, operata in pretesa applicazione, oltretutto retroattiva, dell’art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Tali disposizioni non sarebbero applicabili al caso di specie, giacché farebbero esclusivo riferimento agli impiegati civili dello Stato, mentre i magistrati, pur rientrando nella categoria dei dipendenti pubblici intesa in senso lato, non svolgerebbero funzioni assimilabili in tutto a qualsiasi impiegato dello stato.

Erroneamente, dunque, il Dicastero intimato avrebbe applicato l’art. 1, commi 458 e 459, cit., all’odierno esponente, equiparandone la posizione a quella degli impiegati civili rientrati in ruolo e giungendo ad eliminare l’erogazione in suo favore dell’indennità di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981, quale indennità speciale di Capo della Polizia Penitenziaria.

6 – Che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per difendere la piena legittimità e doverosità del proprio operato a termini di legge, legge le cui disposizioni vengono altresì argomentatamente ritenute scevre dai dedotti vizi di legittimità costituzionale;

7. Che con atto di motivi aggiunti, il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento del 1° ottobre 2014, con il quale è stata interrotta la corresponsione in suo favore dell’assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, riproponendo e specificando le censure svolte con il secondo motivo di ricorso;

8 – Che alla camera di consiglio convocata per l’esame della domanda cautelare, con ordinanza n. 4261/2015 dell’8 ottobre 2015, è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati; che in sede di appello cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 308 del 29 gennaio 2016, ritenute favorevolmente apprezzabili le esigenze dell’appellante, ha accolto l’appello ai fini della fissazione dell’udienza di merito e, per l’effetto, ha ordinato la trasmissione dell’ordinanza medesima a questo Tribunale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., nella quale avrebbero potuto compiutamente delibarsi le questioni di incostituzionalità prospettate che, ad un sommario esame, al giudice di seconde cure apparivano rilevanti e non manifestamente infondate;

9 – Che all’esito dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2016 il ricorso è stato quindi introitato dal Collegio per la decisione;

10 – Che, ai fini della decisione delle complesse e delicate questioni evocate dall’odierno esponente, vanno tenute distinte le due vicende portate all’attenzione del Collegio: la prima, relativa all’applicazione dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e del successivo art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 – norme che hanno, rispettivamente, introdotto e ulteriormente ridotto il nuovo tetto economico agli emolumenti a carico delle finanze pubbliche – la cui stessa legittimità costituzionale viene posta in dubbio dal ricorrente; la seconda vicenda, legata all’applicazione dell’art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, disposizione che viene sostanzialmente contestata sul solo piano dell’applicabilità al caso concreto e non anche della legittimità;

11 – Che le suddette questioni riguardano entrambe l’odierno esponente in modo diretto e personale, andando ugualmente ad incidere –in pejus – sul suo trattamento retributivo ma che tuttavia discendono da disposizioni normative logicamente indipendenti e sono quindi suscettibili di essere trattate in modo disgiunto e autonomo, di tal che nessuna delle due assume carattere di pregiudizialità o di complementarità rispetto all’altra, mentre solo la prima questione, evocando dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, può formare oggetto di scrutinio nella presente sede; e che pertanto il Collegio rinvia ad altra sede la delibazione della seconda questione, per la decisione della quale, avendo ravvisato la necessità di maggiori ragguagli in ordine al titolo dell’originaria attribuzione al dott. Ionta dell’assegno personale pensionabile e non riassorbibile e alle modalità applicative del lamentato taglio dell’indennità suddetta, con ordinanza n. 7958 del 2016 ha posto a carico delle amministrazioni intimate l’esecuzione di incombenti istruttori;

12 – Che il Collegio deve dunque esaminare le plurime questioni di possibile illegittimità costituzionale, rispettivamente, dei ripetuti art. 23-ter del d.l. n. 201/2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014 – sollevate dal ricorrente ma altresì deducibili d’ufficio e in tal senso integrate anche dal decidente – per la possibile violazione degli artt. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 e 117 della Costituzione, anche in riferimento all’art. 6 della CEDU;

13 – Che la rilevanza delle indicate questioni di legittimità costituzionale per la decisione del giudizio a quo non appare dubbia alla luce dell’esposizione dei fatti di causa, atteso che i provvedimenti impugnati con il primo motivo di ricorso trovano un’indefettibile base normativa nei citati art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, di modo che il loro eventuale annullamento per illegittimità costituzionale comporterebbe l’illegittimità derivata di quegli atti, con il conseguente accoglimento, in parte qua, del ricorso;

14 – Che ben più complesso è il vaglio della “non manifesta infondatezza” dei numerosi profili di illegittimità costituzionale sopra indicati, riservato al giudice a quo.

Non fondata appare, in primo luogo, la censura riferita al possibile profilo di illegittimità dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011 e dell’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, per violazione del principio della tutela dell’affidamento, di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione e 6 della CEDU; come già nelle precitate ordinanze della Sezione, il Collegio osserva che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia ha espressamente chiarito che questo principio è fondamentale nell’ordinamento europeo (fra le altre, la sent. CGUE, 14 settembre 2006, cause riunite C-181/04 e C-183/04, ha sancito che “i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie”), mentre sul piano interno la migliore dottrina e la giurisprudenza gli annettono una valenza costituzionale alla stregua dei principi di legalità (art. 1 Cost.), e di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) in condizioni di eguaglianza davanti alla legge (artt. 3 e 97).

Al riguardo, riconosciuta la piena operatività nel nostro ordinamento del principio di tutela della certezza giuridica e del legittimo affidamento, il Collegio tuttavia osserva che il nuovo tetto economico in esame – introdotto dall’art. 23-ter e ulteriormente ridotto dall’art. 13, comma 1, citt. – risponde agli obiettivi d’interesse pubblico generale lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati quanto al contenimento, alla trasparenza ed alla congruità della spesa pubblica, nel quadro dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione e dei principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., mentre la Corte costituzionale ha più volte chiarito che, salvi i limiti in materia penale derivanti dall’art. 25, comma 2, Cost., non è in linea di principio precluso al legislatore intervenire per mutare la disciplina dei rapporti di durata in corso, anche con disposizioni che modificano in senso sfavorevole situazioni soggettive perfette, purché nel limite del rispetto del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e del principio di affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che non appaiono violati nella fattispecie in esame (in senso conforme, Corte Cost., sentt. n. 92 del 2013, n. 166 del 2012, n. 525 del 2000, n. 211 del 1997, n. 409 del 1995).

La questione in esame si rivela pertanto, a giudizio del Collegio, non fondata.

15 – Che ugualmente non fondata – salvo quanto si dirà al numero successivo – è, per consolidata opinione del Collegio, la possibile questione di legittimità per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. riferita all’effetto delle disposizioni in esame di trattenimento forzoso di una parte (ampia) della remunerazione dell’attività lavorativa, che corrisponderebbe all’imposizione di un prelievo fiscale speciale, ovvero di un prelievo di natura tributaria perché imposto a fini di finanza pubblica e incidente in beni materiali dei percossi, ma discriminatorio in quanto gravante solo sui dipendenti pubblici, lasciando indenne la posizione di coloro che prestino servizio alle dipendenze di un datore di lavoro privato o esercitino attività libero-professionale.

Infatti, considera il Collegio che le descritte finalità di contenimento, trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica determinano, non irragionevolmente, una progressiva decurtazione, disciplinata ex lege, dei possibili ulteriori redditi al raggiungimento del tetto prefissato, indifferenziatamente applicata a tutti i compensi comunque posti a carico della finanza pubblica, senza che ciò possa generare, proprio per la sua trasversalità, indebite disparità di trattamento, divenendo quindi non rilevante, ai fini del giudizio a quo, la sua invocata qualificazione quale imposizione fiscale, che sembra comunque doversi escludere, in quanto la legge, in estrema sintesi, pone un “tetto” a regime all’erogazione a chiunque di somme a titolo retributivo (e pensionistico) poste a carico della finanza pubblica, anziché imporre un prelievo forzoso sulle somme percepite dal singolo interessato oltre il tetto prefissato.

16 – Che a conclusioni più articolate – peraltro già sviluppate da questo Tribunale nelle ripetute ordinanze nn. 5715, 5716, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727 del 17 aprile 2015 e nn. 5833, 5835, 5836 e 5839 del 21 aprile 2015 nonché, più di recente, nelle ordinanze nn. 4153/2016 e 4250/2016 – si presta la questione di possibile illegittimità dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e dell’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, per violazione degli artt. 3, 4, 36 e 38 nonché dagli artt. 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, in quanto il meccanismo del tetto massimo degli emolumenti comporta che la remunerazione dell’esercizio della funzione di giudice ordinario, nella specie il servizio come Procuratore aggiunto della Repubblica, risulti fortemente ridotta con una corrispondente decurtazione del trattamento di fine servizio e pensionistico, sì da determinare una violazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro prestato oltre che un indebolimento delle garanzie di indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

17 – Che in tal modo la scelta dello Stato, mediante le disposizioni di legge in esame, di avvalersi del pieno apporto professionale del ricorrente (nulla la norma dicendo al riguardo, salve le sue eventuali dimissioni per evitare, in applicazione delle citate norme, di prestare attività lavorativa non adeguatamente retribuita) anziché disciplinare normativamente l’ipotesi in esame (ad esempio, prevedendo una opzione per funzioni più limitate e retribuite in minor misura, oppure del tutto onorarie e gratuite) e al tempo stesso di “di auto-esonerarsi” in parte dalla sua retribuzione (non ponendo alcuna deroga al tetto a tale riguardo, malgrado l’elevatissimo standard professionale raggiunto in ragione della delicatezza e dell’impegno delle funzioni da svolgere), appare costituzionalmente irragionevole, con la conseguente possibile violazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, quanto al diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità (oltreché alla qualità) del lavoro, nonché, indirettamente, dell’articolo 38 della Costituzione, in quanto la drastica riduzione della retribuzione – e quindi della relativa contribuzione – precludono la conseguente implementazione della tutela assistenziale e previdenziale garantita dall’ordinamento;

18 – Che a giudizio del Collegio sembra potersi parimenti dedurre la violazione dagli artt. 100, 101, 104 e 108 Cost., quanto al possibile vulnus allo status di indipendenza ed autonomia dei magistrati, protetto dalle predette disposizioni costituzionali. Infatti, la Corte costituzionale, nel decidere questioni concernenti norme aventi ad oggetto la retribuzione e la disciplina dell’adeguamento retributivo dei magistrati, ha affermato che l’indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche mediante l’ “apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti concernenti, fra l’altro, la progressione in carriera ed il trattamento economico (così, fra le altre, sentenza n. 1 del 1978) che, in un assetto costituzionale dei poteri dello Stato che vede la magistratura come ordine autonomo ed indipendente, non possono esaurirsi in un mero rapporto di lavoro, in cui il contraente-datore di lavoro possa al contempo essere parte e regolatore di tale rapporto” (Corte Cost., sent. n. 223 del 2012);

19 – Che l’accertata rilevanza e non manifesta infondatezza della predetta questione incidentale di legittimità costituzionale dei citati artt. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, nei termini sopra evidenziati, determina la necessità di rimettere gli atti di causa alla Corte Costituzionale sospendendo il presente giudizio fino alla sua decisione, per la parte relativa alla vicenda applicativa conseguente all’adozione delle disposizioni predette.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6647/2015, come in epigrafe proposto, visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia nel merito e sulle spese, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, meglio evidenziata in premessa, degli artt. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011 e 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, in relazione agli articoli 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione.

Dispone la sospensione parziale del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'articolo Retribuzione magistrati: il TAR Lazio rimette la questione alla Consulta proviene da Giurdanella.it.

]]>
Riforma Magistratura ordinaria: ecco tutte le novità https://www.giurdanella.it/2016/04/riforma-magistratura-ordinaria-ecco-tutte-le-novita/ Thu, 28 Apr 2016 10:52:15 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31180 L’Assemblea della Camera dei deputati ha avviato, martedì 26 aprile 2016, la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, sulla riforma della magistratura onoraria. Il disegno di legge contiene una delega di un anno al Governo (più due anni per gli eventuali decreti correttivi), in modo da prevedere un’unica figura di giudice onorario, […]

L'articolo Riforma Magistratura ordinaria: ecco tutte le novità proviene da Giurdanella.it.

]]>
L’Assemblea della Camera dei deputati ha avviato, martedì 26 aprile 2016, la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, sulla riforma della magistratura onoraria.

Il disegno di legge contiene una delega di un anno al Governo (più due anni per gli eventuali decreti correttivi), in modo da prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica.

Sostanzialmente, per favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari si prevede che i Giudici onorari di tribunale (GOT) confluiscano nell’ufficio del giudice di pace; viene così superata la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti, che assumeranno la denominazione “giudici onorari di pace” (GOP). E’ fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all’interno del tribunale.

In relazione ai Vice Procuratori Onorari (VPO), si prevede il loro inserimento in una specifica articolazione presso le Procure della Repubblica (“ufficio dei vice procuratori onorari”) presso i tribunali ordinari.

Di seguiti i punti della riforma.

L’accesso alla magistratura onoraria

I principi e criteri direttivi enunciati riguardano: l’esigenza di disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio. Come novità, rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente su giudici di pace e GOT (quest’ultima comune a quella dei VPO), si segnala anzitutto che il titolo di studio richiesto per la nomina è la sola laurea in giurisprudenza.

In relazione ai nuovi titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario (esercizio, anche pregresso, delle funzioni giudiziarie onorarie e della professione forense o notarile; insegnamento di materie giuridiche nelle università) risultano non previsti alcuni specifici titoli preferenziali oggi stabiliti dall’ordinamento giudiziario e dalla legge 374/1991. A parità di titoli preferenziali si prevede inoltre che abbia la precedenza chi abbia maggior anzianità professionale e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Una ulteriore novità è prevista in relazione ad uno specifico motivo ostativo alla nomina a magistrato onorario: nonostante il possesso dei titoli previsti non potrà, infatti, essere nominato chi è già stato collocato in pensione.

Diversamente da quanto ora previsto, il bando di concorso per titoli per magistrato onorario è di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario.

La formazione

Per quanto concerne il necessario periodo di formazione prima di essere immessi nelle funzioni giudiziarie onorarie, il principio di delega rimette alle disposizioni adottate nell’esercizio della delega la disciplina sulla durata e le modalità di svolgimento del periodo formativo.

Sarà la sezione autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario (anziché, come attualmente, il Consiglio giudiziario) a formulare un giudizio di idoneità e a proporre al CSM una graduatoria degli idonei alla nomina a magistrato .

E’ esplicitamente escluso dal principio di delega che al magistrato onorario sia dovuta – durante il tirocinio – qualche forma di indennità.

Altro obiettivo della delega è quello di operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale A tale scopo è prevista una formazione permanente decentrata, valida per l’intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

Sono poi previste disposizioni immediatamente precettive – nelle more dell’attuazione della riforma – sulla formazione permanente decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) alle citate riunioni trimestrali organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.

Le incompatibilità

In base alla delega dovrà essere effettuata la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario. In particolare, sono individuate alcune categorie di soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario: rispetto alla normativa vigente, la riforma introduce un’incompatibilità per quanti abbiano ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi.

Ulteriori disposizioni riguardano i magistrati onorari che svolgano la professione forense. Elemento di novità rispetto alla normativa vigente è il riferimento all’esercizio della professione in forma societaria. Innovativa è la disposizione che intende consentire al magistrato onorario l’esercizio della professione forense davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

Principi di delega riguardano anche l’incompatibilità familiare e si esclude che il magistrato onorario possa assumere o mantenere incarichi affidati dall’autorità giudiziaria nell’ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.

Gli stessi contenuti di questi principi e criteri direttivi, relativi a tutti i magistrati onorari, sono formulati in termini prescrittivi dal disegno di legge, relativamente alle incompatibilità del solo giudice di pace.

Le modalità di impiego dei magistrati onorari

Il disegno di legge stabilisce le modalità di impiego dei giudici onorari di pace nei tribunali, riprendendo a grandi linee la disciplina oggi vigente ed aggiungendo – seppur con ampie cautele – la possibilità di inserire i giudici onorari anche nei collegi giudicanti civili e penali.

Il Governo dovrà esercitare la delega in modo da:

attribuire al Presidente del tribunale il compito di inserire i giudici onorari nell’ufficio per il processo;

disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio; pur escludendo l’applicazione del magistrato onorario quale componente delle sezioni specializzate, il disegno di legge consente infatti ai presidenti di tribunale di applicare i giudici onorari di pace, che abbiano già svolto 2 anni di incarico (trascorsi obbligatoriamente presso l’ufficio del processo del tribunale, quali componenti dei collegi giudicanti civili e penali. Tale applicazione, «non stabile», dovrà essere prevista in casi «tassativi, eccezionali e contingenti» e in presenza di specifici presupposti;

disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario. Anche in questo caso dovrà trattarsi di magistrati onorari che abbiano già svolto 2 anni di incarico (presso l’ufficio del processo) e il legislatore delegato è chiamato a individuare ipotesi tassative che giustifichino questa applicazione, escludendo l’applicazione di magistrati onorari nella trattazione di alcuni procedimenti, sia in materia civile sia in materia penale.

In campo civile dovrà essere ampliata, nel settore civile, la competenza del magistrato onorario, per materia e per valore, e saranno estesi, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità.

Nel settore penale, il giudice onorario di pace potrà trattare:

– contravvenzioni;

– delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

– violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;

– resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;

– oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;

– violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;

– rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

– furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;

– ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

Quanto all’impiego dei magistrati onorari all’interno delle procure della Repubblica, dovrà essere costituita all’interno della procura una struttura organizzativa nella quale inserire i vice procuratori onorari, personale di cancelleria e i tirocinanti laureati; ai vice procuratori onorari potranno essere attributi alcuni compiti, individuati dal disegno di legge. L’esclusione per alcuni compiti potrà essere superata dal legislatore delegato in relazione alla modesta offensività di specifici reati.

Durata e permanenza nell’incarico

Motivi ostativi della conferma sono individuati nell’aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’incarico o nell’essere stato condannato a più di una sanzione.

Sono, poi, indicati come elementi necessari del giudizio di idoneità per la conferma la capacità, la produttività, la diligenza e l’impegno del magistrato onorario. Sono disciplinate le conseguenze della mancata conferma, che comporterà l’impossibilità di proporre nuove domande per magistrato onorario.

Novità di rilievo è costituita dalla previsione secondo cui nei primi due anni dell’incarico, i giudici onorari di pace (cioè gli attuali GOT e giudici di pace) devono essere impiegati presso l’ufficio del processo.

La durata dell’incarico di magistrato onorario non può superare gli 8 anni. Lo svolgimento per due quadrienni delle funzioni di magistrato onorario viene riconosciuto come titolo preferenziale nei concorsi nelle amministrazioni dello Stato.

Trasferimento ad altro ufficio

Il disegno di legge detta poi principi e criteri di delega per regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio. Con tali disposizioni, che riguardano l’intera magistratura onoraria, viene demandato al legislatore delegato il compito di regolare il trasferimento a domanda del magistrato onorario, procedura attualmente possibile in riferimento al solo giudice di pace. Altra novità è che si rende possibile il trasferimento d’ufficio del magistrato onorario per “esigenze organizzative oggettive” dei tre uffici giudiziari di svolgimento dell’incarico (ufficio del giudice di pace, tribunale e Procura).

Astensione e decadenza

Sono individuati nella delega i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario. Inoltre sono stabiliti i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio. In relazione alla decadenza e dispensa si prevede l’applicazione all’intera magistratura onoraria della disciplina prevista per i giudici di pace (art. 9 della L. 374/1991). Con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie del magistrato onorario, si prevede che la dichiarazione di decadenza, dispensa e revoca dal servizio sia di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario che, previa istruttoria, la deve trasmettere al CSM affinché provveda sulla dichiarazione.

La responsabilità disciplinare

Il disegno di legge indica i principi e criteri direttivi di delega per regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione. La relativa disciplina per la magistratura onoraria viene unificata, tenendo conto delle fattispecie stabilite per la magistratura ordinaria e il procedimento disciplinare è modellato su quello previsto per il giudice di pace.

I poteri di coordinamento del Presidente del tribunale

La previsione e regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace costituisce uno dei profili di maggior rilievo del disegno di legge. Infatti, la disciplina vigente individua l’ufficio del giudice di pace come autonoma struttura sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal giudice di pace coordinatore.

La riforma prevede anzitutto l’attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace, di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) che amministrativo. In tale ambito, il presidente provvederà alla predisposizione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio onorario, che proporrà al presidente della Corte d’appello. L’assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche.

In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, è previsto che il presidente del tribunale possa avvalersi dell’ausilio di giudici professionali.

Le citate prerogative del presidente del tribunale sul coordinamento e la complessiva gestione dell’ufficio del giudice di pace sono di immediata precettività.

L’indennità e il regime previdenziale

E’ prevista, anzitutto, una doppia componente dell’indennità per tutti i magistrati onorari, costituita da una parte fissa e una parte variabile.

Tale articolazione è attualmente prevista per i soli giudici di pace, retribuiti – oltre che con una base fissa – con una parte variabile che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale.

Il Governo, in sede di attuazione, dovrà prevedere le modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell’intero personale di magistratura onoraria. Tali risorse sono individuate nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

Un criterio direttivo riguarda, infine, il regime previdenziale e assistenziale dell’intera magistratura onoraria, compatibile con la natura onoraria dell’incarico, che dovrebbe essere adottato dal legislatore delegato a costo zero per l’erario (senza oneri per la finanza pubblica).

 

I consigli giudiziari

Il Governo dovrà disciplinare, all’interno dei consigli giudiziari, una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari.

La disciplina transitoria

Per quanto riguarda la permanenza in carica dei magistrati onorari (tutti, cioè giudici di pace, GOT e VPO) in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativoovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, si prevede in particolare:

  • la possibilità di essere confermati per quattro ulteriori mandati di 4 anni;
  • che nell’ultimo quadriennio di mandato i GOT possono lavorare nell’ufficio del processo e i VPO debbano soltanto coadiuvare il sostituto procuratore nell’attività preparatoria relativa alle sue funzioni;
  • che, tuttavia, il CSM – valutate le esigenze di servizio – possa confermare il magistrato onorario per l’ultimo quadriennio destinandolo all’esercizio di funzioni giudiziarie;
  • che la disciplina indicata sia applicabile anche ai magistrati onorari che abbiano compiuto 65 anni alla scadenza di tre quadrienni, che potranno essere confermati fino al raggiungimento del limite di età;
  • che detto limite di età per l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario sia in ogni caso fissato a 68 anni (al compimento dei quali cessa quindi dall’attività); il superamento dei 65 anni di età sarà quindi possibile solo ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma.

Un autonomo criterio di delega stabilisce che, per i primi quattro anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, per la liquidazione delle indennità spettanti ai VPO, continuino ad applicarsi i criteri di liquidazione vigenti al momento della indicata data di entrata in vigore.

Ulteriori criteri direttivi stabiliscono:

  • che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto o dell’ultimo dei decreti legislativi siano regolati dalle disposizioni vigenti a tale data;
  • l’applicazione della disciplina previgente – se più favorevole – ove gli illeciti disciplinari riguardino fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi.

Per un periodo di due anni, successivi all’entrata in vigore della riforma, sarà consentito di applicare giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d’appello, anche se privi di scoperture di organico.

Si prevede poi che la riforma della magistratura onoraria prevista dalla disegno di legge delega in esame sia applicata in Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e in Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione.

L'articolo Riforma Magistratura ordinaria: ecco tutte le novità proviene da Giurdanella.it.

]]>
Concorso Magistrato: si può richiedere online copia degli elaborati https://www.giurdanella.it/2016/04/concorso-magistrato-si-puo-richiedere-online-copia-degli-elaborati/ Tue, 05 Apr 2016 11:52:11 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30980 E’ partito il 1° aprile il nuovo progetto dell’Ufficio Concorsi della Direzione Generale dei Magistrati, in collaborazione con il Sito Internet e la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, per consentire ai partecipanti al concorso per magistrato ordinario di chiedere e ottenere online la copia degli elaborati redatti in occasione delle prove scritte. Il […]

L'articolo Concorso Magistrato: si può richiedere online copia degli elaborati proviene da Giurdanella.it.

]]>
E’ partito il 1° aprile il nuovo progetto dell’Ufficio Concorsi della Direzione Generale dei Magistrati, in collaborazione con il Sito Internet e la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, per consentire ai partecipanti al concorso per magistrato ordinario di chiedere e ottenere online la copia degli elaborati redatti in occasione delle prove scritte.

Il candidato non dovrà quindi più recarsi presso i locali di via Arenula per depositare l’istanza di accesso agli atti, ma potrà collegarsi telematicamente e digitare la richiesta e ottenere sul proprio dispositivo elettronico la copia dei temi e dei verbali della seduta di correzione.

Il sistema, realizzato a costo zero con risorse interne all’amministrazione, è sperimentale, ma può essere già utilizzato per gli atti del concorso a 340 posti, indetto con D.M. 5 novembre 2014.

Il progetto rappresenta la naturale evoluzione del sistema, ideato e sperimentato dalla Direzione Generale dei Magistrati, per la ricezione interamente telematica delle domande di partecipazione ai concorsi che non necessita dell’invio di materiale cartaceo al Ministero della Giustizia.

Fonte: sito ministero della giustizia

L'articolo Concorso Magistrato: si può richiedere online copia degli elaborati proviene da Giurdanella.it.

]]>
Concorso Magistrato Ordinario: quanto costa l’accesso agli atti? https://www.giurdanella.it/2016/03/concorso-magistrato-ordinario-quanto-costa-laccesso-agli-atti/ Mon, 21 Mar 2016 13:24:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30870 Lo scorso 3 marzo sono stati pubblicati i risultati delle prove scritte del concorso di magistratura di cui al bando del 21 novembre 2014. Le prove si erano svolte nei giorni 7,8 e 10 luglio 2015 presso la Fiera di Roma ed al termine delle stesse avevano consegnato quasi 3.000 candidati; di questi solo 368 […]

L'articolo Concorso Magistrato Ordinario: quanto costa l’accesso agli atti? proviene da Giurdanella.it.

]]>
Lo scorso 3 marzo sono stati pubblicati i risultati delle prove scritte del concorso di magistratura di cui al bando del 21 novembre 2014.

Le prove si erano svolte nei giorni 7,8 e 10 luglio 2015 presso la Fiera di Roma ed al termine delle stesse avevano consegnato quasi 3.000 candidati; di questi solo 368 hanno ottenuto la sufficienza in tutti e tre i compiti (civile, penale ed amministrativo), e sono stati così ammessi all’orale.

Rispetto al numero dei candidati che hanno consegnato, ed ancor di più rispetto al numero dei partecipanti (quasi 7000) il numero di 368 idonei può apparire esiguo, ma è nota ai più la difficoltà di questo concorso e proprio tale consapevolezza, probabilmente, persuade molti candidati giudicati non idonei a desistere dall’intraprendere le vie legali per impugnare l’esito di tali prove.

Ma se tale consapevolezza non fosse sufficiente, un ulteriore disincentivo è fornito dalla stessa Amministrazione sin dalla richiesta di accesso agli atti, procedura – come noto – propedeutica per la verifica della sussistenza dei presupposti per un eventuale ricorso dinanzi all’autorità competente.

Infatti, nella sezione del sito del Ministero della Giustizia dedicata specificatamente all’accesso agli atti del concorso di magistratura, tra gli atti di cui il candidato non ammesso può richiedere copia, sono elencati, oltre agli elaborati del richiedente, al verbale della seduta di correzione degli elaborati del richiedente, etc., gli “elaborati di tutti gli ammessi alle prove orali o della metà più uno”(ndr grassetto e sottolineatura).

È quindi specificato: “Tenuto conto dell’orientamento espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere accolte le richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di tutti i candidati che siano stati ammessi alle prove orali; a richiesta dell’istante, può essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno”(ndr grassetto).

In pratica, al fine di verificare se sussistono le condizioni per far valere in giudizio eventuali motivi di doglianza avverso l’esito delle prove concorsuali, il candidato non ammesso alle prove orali è costretto a richiedere – e a pagare – copia degli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali (328 x 3!), o comunque non meno della metà più uno, per un totale, nel caso dell’odierno concorso, di 495 elaborati.

È bene evidenziare, infatti, che il rilascio della copia di tutti gli atti è subordinata al pagamento del costo di riproduzione, pari ad euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 per il rilascio da tre a quattro copie e così di seguito; parliamo, dunque, di un importo che si aggira intorno ai 1.000 euro.

Peraltro, non solo non è previsto l’invio degli atti a mezzo PEC, ma l’Ufficio Concorsi riferisce che, negli anni passati, il Ministero ha invitato gli istanti a ritirare personalmente i fascicoli contenenti le copie degli elaborati dei candidati idonei.

Non essendo rinvenibile in alcuna disposizione normativa di riferimento la previsione di un obbligo tanto gravoso, il Ministero della Giustizia rinvia ad un “orientamento espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura”e presumibilmente – stante l’assenza di specifici richiami – alla Delibera del 20 dicembre 2006, ai sensi del quale “non sono state ritenute accoglibili ex se istanze che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di un numero limitato di candidati, individualmente identificati o no, data la non configurabilità, in tale fattispecie, di alcun interesse giuridicamente rilevante che giustifichi una simile richiesta; in sede giurisdizionale, infatti, non è ammesso chiedere al giudice di rivedere o rifare la valutazione comparativa, ma solo di verificare la palese abnormità della valutazione, cosa che può desumersi da una macroscopica ed indiscutibile incongruenza tra il giudizio dato al candidato non ammesso rispetto ai comuni denominatori eventualmente individuabili tra criteri di valutazione di fatto osservati per la generalità dei candidati ammessi”.

Il CSM sostiene quindi che la corretta applicazione dei criteri di valutazione non è verificabile compito per compito, ma solo complessivamente, in virtù di “minimi comuni denominatori” nuovi ed ulteriori rispetto ai criteri di valutazione formulati dalla commissione, ma di cui non vi è traccia in alcun atto.

L’imposizione di tale onere sembrerebbe dunque giustificato da una valutazione, più o meno condivisibile – o più o meno legittima, che dir si voglia – che tuttavia non dovrebbe fare il CSM in via preventiva al momento dell’accesso agli atti, ma che dovrebbe essere lasciata all’organo competente, terzo ed imparziale, chiamato per legge a decidere in sede giurisdizionale.

Tale situazione, in definitiva, oltre a ledere palesemente il diritto all’accesso dei partecipanti, limita significativamente anche il diritto alla difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.

L'articolo Concorso Magistrato Ordinario: quanto costa l’accesso agli atti? proviene da Giurdanella.it.

]]>
Concorso Magistrato 2016: il diario delle prove https://www.giurdanella.it/2016/03/concorso-magistrato-2016-il-diario-delle-prove/ Mon, 21 Mar 2016 08:33:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30867 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 18 marzo 2016, il d.m. 18 febbraio 2016 in cui sono state stabilite le date, gli orari e la sede di svolgimento delle prove scritte e delle procedure identificative preliminari relative al concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 22 ottobre 2015. L’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la […]

L'articolo Concorso Magistrato 2016: il diario delle prove proviene da Giurdanella.it.

]]>
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 18 marzo 2016, il d.m. 18 febbraio 2016 in cui sono state stabilite le date, gli orari e la sede di svolgimento delle prove scritte e delle procedure identificative preliminari relative al concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 22 ottobre 2015.

L’espletamento delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, sarà effettuato nei giorni e negli orari seguenti:

il giorno 2 luglio 2016, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ A ” e la “ D”;
il giorno 2 luglio 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ E“ e la “ L”;
il giorno 4 luglio 2016, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ M“ e la “ R“;
il giorno 4 luglio 2016, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la “ S“ e la “ Z“;

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la Fiera Roma, Via Portuense n. 1645-1647, nei giorni 5, 6 ed 8 luglio 2016, con ingresso dei candidati nelle sale di esame alle ore 8.00.

L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.00; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi all’esame solo i candidati presenti all’interno degli stessi.

Si ricorda che è fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e che i concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli.

Clicca qui per il DM in Gazzetta 

L'articolo Concorso Magistrato 2016: il diario delle prove proviene da Giurdanella.it.

]]>
Concorso Magistratura 2015: correzione elaborati -… https://www.giurdanella.it/2015/11/concorso-magistratura-2015-correzione-elaborati-aggiornamento/ Thu, 26 Nov 2015 10:51:29 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29527 Concorso Magistratura 2015: correzione elaborati – aggiornamento Il Ministero della Giustizia rende noto che, in relazione al concorso per 340 posti a magistrato ordinario indetto il 5 novembre 2014,  alla data del 29 ottobre 2015 sono stati corretti 1273 elaborati. Sono stati valutati idonei 148 candidati. Segui lo speciale per tutti gli aggiornamenti

L'articolo Concorso Magistratura 2015: correzione elaborati -… proviene da Giurdanella.it.

]]>
Concorso Magistratura 2015: correzione elaborati – aggiornamento

Il Ministero della Giustizia rende noto che, in relazione al concorso per 340 posti a magistrato ordinario indetto il 5 novembre 2014,  alla data del 29 ottobre 2015 sono stati corretti 1273 elaborati. Sono stati valutati idonei 148 candidati.

Segui lo speciale per tutti gli aggiornamenti

L'articolo Concorso Magistratura 2015: correzione elaborati -… proviene da Giurdanella.it.

]]>
Concorso Magistratura 2016: pubblicato il bando per 350 posti https://www.giurdanella.it/2015/11/concorso-magistratura-2016-pubblicato-il-bando-per-350-posti/ Tue, 24 Nov 2015 11:03:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29502 Con d.m. del 22 ottobre 2015, il Ministero della Giustizia ha bandito il Concorso per 350 posti di magistrato ordinario. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 90 del 20 novembre 2015 – 4a serie speciale – concorsi. La scadenza per la presentazione delle domande è il 21 dicembre 2015 ore 23,59.  Può partecipare al […]

L'articolo Concorso Magistratura 2016: pubblicato il bando per 350 posti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Con d.m. del 22 ottobre 2015, il Ministero della Giustizia ha bandito il Concorso per 350 posti di magistrato ordinario.

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 90 del 20 novembre 2015 – 4a serie speciale – concorsi.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 21 dicembre 2015 ore 23,59. 

Può partecipare al concorso chi è in possesso dei requisiti previsti dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e dal comma 11 bis dell’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente e dunque chi rientra in una delle seguenti categorie:

  1. magistrati amministrativi e contabili;
  2. procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  3. dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  4. appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  5. dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  6. abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
  7. coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  8. laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
  9. laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
  10. laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
  11. laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.

Per effettuare la registrazione, occorre inserire

  • Codice fiscale
  • Posta elettronica nominativa
  • Codice di sicurezza (Password)

La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf “domanda di partecipazione”.

Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansionarla in formato pdf.

Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e.mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf “codice identificativo”. Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.

La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è irricevibile.

In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.

Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio della domanda.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da quelle suindicate.

PROVE

L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:

  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo.

Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.

La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami –, del 18 marzo 2016 e sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti.

Clicca qui per il bando

Clicca qui per accedere al portale

L'articolo Concorso Magistratura 2016: pubblicato il bando per 350 posti proviene da Giurdanella.it.

]]>
Responsabilità civile dei magistrati in vigore da… https://www.giurdanella.it/2015/03/responsabilita-civile-dei-magistrati-vigore-dal-19-marzo/ Tue, 10 Mar 2015 10:00:49 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27064 Responsabilità civile dei magistrati in vigore dal 19 marzo E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015  la LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18 recante “Disciplina della responsabilita’ civile dei magistrati”. Il provvedimento entrerà in vigore il 19 marzo 2015. Qui il testo pubblicato in Gazzetta

L'articolo Responsabilità civile dei magistrati in vigore da… proviene da Giurdanella.it.

]]>
Responsabilità civile dei magistrati in vigore dal 19 marzo

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015  la LEGGE 27 febbraio 2015, n. 18 recante “Disciplina della responsabilita’ civile dei magistrati”.

Il provvedimento entrerà in vigore il 19 marzo 2015.

Qui il testo pubblicato in Gazzetta

L'articolo Responsabilità civile dei magistrati in vigore da… proviene da Giurdanella.it.

]]>
Concorso magistratura 2015: bando illegittimo? https://www.giurdanella.it/2014/11/concorso-magistratura-2015-bando-illegittimo/ Thu, 27 Nov 2014 08:42:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25741 La pratica presso l'Avvocatura dello Stato pesa di più della pratica presso uno studio legale privato o altra avvocatura pubblica?

L'articolo Concorso magistratura 2015: bando illegittimo? proviene da Giurdanella.it.

]]>
Pubblichiamo in anteprima l’editoriale dell’avvocato Carmelo Giurdanella in uscita su LeggiOggi.it. In sintesi, si rileva l’illegittimità del bando di magistratura 2015, nella parte in cui ammette i praticanti laureati con più di 105/110 che abbiano compiuto la pratica di 18 mesi in Avvocatura dello Stato, ma li esclude se hanno compiuto la medesima pratica presso uno studio legale privato. La pratica presso l’avvocatura dello Stato pesa di più della pratica svolta presso uno studio legale privato o presso qualunque altra avvocatura pubblica?

A pochi giorni dalla pubblicazione del bando per il concorso di magistratura 2015 è possibile fare una prima valutazione delle novità da esso introdotte in merito ai requisiti necessari per potervi accedere.

In particolar modo, novità di primissimo rilievo è la possibilità che i laureati in possesso di particolari requisiti, previsti dalla legge, e che abbiano svolto per 18 mesi uno stage formativo presso gli uffici giudiziari o la pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato possano accedere, per ciò solo e senza necessità di frequentare una Scuola di specializzazione, al concorso.

Si tratta di una novità introdotta dall’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, e riservata ai soli laureati di età inferiore ai 30 anni e che abbiano conseguito un voto di laurea pari o superiore a 105 ovvero una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo.

La ratio della disposizione sembrerebbe essere quella di agevolare gli studenti più meritevoli, garantendo loro una via di accesso al concorso meno onerosa rispetto a quella ordinaria.

Tuttavia, la norma non è esente da critiche e lascia residuare molti dubbi in relazione alla disparità di trattamento che la stessa crea in relazione agli aspiranti candidati cui, pur in possesso degli stessi requisiti di merito richiesti dalla legge, viene negato l’accesso al concorso per il solo fatto di aver svolto il periodo di pratica forense presso uno studio legale privato o presso avvocatura pubblica diversa dall’avvocatura dello Stato.

Tale disparità di trattamento configura profili di illegittimità costituzionale della norma in relazione agli artt. 2 e 3 Cost., dal momento che si tratta di una violazione irragionevole del principio di uguaglianza, il quale vieta di trattare in maniera diversa situazioni analoghe: non sembra, infatti, che intercorra una differenza tale, tra i due tipi di pratica, da giustificare l’introduzione di un tale discrimine.

E’ già successo: la Corte Costituzionale ha dichiarato, nel 2010, l’illegittimità di una previsione che “attribuisce rilievo decisivo ad un requisito di ordine meramente formale (era l’iscrizione all’albo forense) del quale non si comprende l’idoneità a rivelare il possesso, in capo all’aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all’esercizio della funzione giudiziaria rispetto agli altri aspiranti solo abilitati a svolgere la professione di avvocato”.

Qui ciò che rileva è la differenza, sempre meramente formale, tra uno studio professionale pubblico (l’avvocatura dello Stato) e tutti gli altri studi professionali, sia privati che pubblici. Da ciò l’indubbia illegittimità della previsione normativa e, a cascata, del bando di concorso appena pubblicato, che esclude i praticanti provenienti da studi legali “privati” o da altri avvocature pubbliche diverse dall’avvocatura dello Stato.

Roma, 27 novembre 2014

avv. Carmelo Giurdanella
studio@giurdanella.it

–  –  –

Per restare aggiornato sulle novità in materia, lascia i tuoi recapiti qui.

L'articolo Concorso magistratura 2015: bando illegittimo? proviene da Giurdanella.it.

]]>