L'articolo La riforma del voto di condotta a scuola proviene da Giurdanella.it.
]]>Le novità riguardano principalmente l’aspetto del procedimento cioè in che modo la valutazione sulla condotta si inserisce nella carriera scolastica.
Il contenuto, cioè quali sono i comportamenti che l’ordinamento esige dagli studenti, è stato rimesso all’adozione di futuri regolamenti nonché alla modifica di quello finora vigente di cui al d.P.R. n. 249/1998 (statuto degli studenti) e a quello sulla valutazione della carriera di cui al d.P.R. n. 122/2009.
Menziono il disegno di legge perché ancora la legge non è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Con effetto immediato sono state apportate le seguenti modifiche sulla valutazione della condotta:
valutazione da parte dei docenti del comportamento con un giudizio sintetico (scuola primaria) e con decimi (scuola secondaria di primo grado); prima non era prevista la valutazione con voti;
nella scuola secondaria di primo grado: non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo con meno di sei decimi in condotta; prima era una misura di carattere davvero eccezionale (art. 4, comma 9-bis, del citato d.P.R. n. 249/1998 del quale tratterò più avanti);
ammissione all’esame di Stato conclusivo della scuola media di secondo grado: con il voto di sei decimi è prevista una sorta di compito di riparazione da trattare nel colloquio conclusivo dell’esame; con meno di sei decimi non ammissione all’esame di Stato;
per la scuola secondaria di secondo grado: non può essere attribuito il punteggio di più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico se il volto di condotta non è almeno nove decimi.
La normativa ha poi previsto l’emanazione di uno o più regolamenti di modifica e adeguamento dei precedenti di cui al d.P.R. n. 249/1998 e al d.P.R. n. 122/2009 al nuovo corso governativo. Sono stati delineati i seguenti contenuti generali della nuova regolamentazione tra cui:
principi generali da attuare attraverso i regolamenti;
maggiore peso al voto di condotta;
nella scuola media di secondo grado: esame di riparazione con sei decimi; mancata ammissione alla classe successiva con meno di sei decimi;
tipizzazione dei comportamenti da cui consegue un voto inferiore a sei decimi.
Il complesso dell’intervento governativo segna un sostanziale ribaltamento dell’impostazione precedente che era stata seguita nel citato d.P.R. n. 249/1998.
Infatti, in modo esattamente opposto all’attuale, l’art. 4 di tale d.P.R. prevedeva che “Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto” (comma 3).
Tale disposizione è da ritenersi implicitamente abrogata dalla legge con riferimento alla scuola primaria e secondaria di primo grado perché il voto di condotta entra nella valutazione e può anche precludere la promozione alla classe superiore; inoltre condiziona subito l’attribuzione dei crediti.
Analogamente il regolamento prevedeva la mancata promozione o la mancata ammissione all’esame conclusivo per ragioni disciplinari solo nei casi di reati che violavano la dignità e il rispetto della persona umana o vi fosse pericolo per l’incolumità delle persone, inoltre solo se in tali casi pur gravi si riscontrassero recidiva, atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non fossero esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico (art. 4, comma 9-bis).
Ora, invece, la mancata promozione o ammissione all’esame conseguono in modo vincolato all’attribuzione di un voto di condotta inferiore a sei decimi.
Come accennato, la normativa definisce i contenuti generali dei futuri ulteriori regolamenti sulla disciplina.
Essi dovranno ispirarsi agli scopi di “ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico”.
Per confronto, l’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 249/1998 in atto prevede che: “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”.
Analogamente, l’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 122/2009 ha finora previsto che: “La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all’articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni”.
Si coglie bene la differenza della gerarchia dei valori: prima il rispetto degli studenti era il riflesso di quello da loro richiesto; da ora in poi si esigerà il rispetto senza rapporto verso i diritti degli studenti: varrà appunto la “cultura del rispetto” cioè un atteggiamento generale (e direi generalizzato) che conformerà i rapporti all’interno delle scuole.
Ne sarà inevitabilmente compresso l’esercizio delle liberà costituzionali dentro le scuole.
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]]>L'articolo Indagine Antitrust sul mercato dei libri scolastici proviene da Giurdanella.it.
]]>In questa indagine non deve essere verificata la tutela della concorrenza nei confronti dei comportamenti delle imprese ma anche di interessi pubblici in conflitto.
La deliberazione che l’ha avviato è del 10 settembre scorso e si può trovare qui:
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2024/9/IC57
L’indagine è stata avviata in base alla previsione dell’art. 12 comma 2, l. n. 287/1990 che appunto attribuisce all’Autorità il potere di svolgere indagini conoscitive di natura generale quando le circostanze facciano presumere “che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata”. Nel corso dell’indagine l’Autorità può esercitare poteri d’intervento nei confronti delle imprese, come da comunicazione n. 31190, che attua l’art. 1, comma 5, d.l. n. 104/2023. La comunicazione è consultabile qui:
Avvalendosi di una facoltà, la delibera ha ammesso la partecipazione al procedimento “di ogni soggetto interessato” quindi non solo delle imprese del settore.
Le criticità che hanno indotto l’Autorità ad avviare l’indagine si sono fondate innanzitutto sulla considerazione che nel mercato dei libri scolastici “chi sceglie i libri (docente) non ne sostiene i costi, chi li paga (famiglie e/o amministrazioni pubbliche) non li usa, mentre chi li usa (studenti) non li sceglie né li paga, secondo un modello di fatto assimilabile a quello dei medicinali soggetti a prescrizione”.
Certamente questa struttura elimina dall’origine ogni conflitto di interesse tra acquirente e venditore quindi manca l’effettiva spinta alla riduzione del prezzo da parte del secondo. (Lo stesso schema è una delle critiche al cosiddetto superbonus edilizio (https://lavoce.info/archives/91831/un-superbonus-distorsivo-e-poco-sostenibile/)
Tornando alle criticità rilevate dall’Autorità, c’è che Il mercato consiste in quattro grandi gruppi perlopiù presenti sia nel segmento dei libri per la scuola primaria che in quelli dei libri per le scuole secondarie di primo e secondo grado. L’Autorità ha anche rilevato che: “L’intermediazione della domanda comporta, inoltre, che i libri vengano promossi nei confronti dei docenti da informatori editoriali, spesso organizzati in forma di agenzie indipendenti ma fortemente condizionate dai rapporti intercorrenti con gli editori”.
Rileva anche la criticità del “susseguirsi di edizioni rinnovate di un medesimo titolo che rende più difficile la rivendita dei libri usati”.
Per quanto riguarda la distribuzione l’Autorità intende approfondire l’apporto degli operatori della grande distribuzione organizzata e delle piattaforme digitali.
A quest’ultimo proposito l’ordinamento ha fissato un importante limite alla concorrenza.
L’art. 2, comma 2, l n. 128/2011 (come sostituito dall’art. 8, comma 2, l. n. 15/2020) ha limitato al 15 per cento lo sconto massimo sul prezzo dei libri scolastici fissati dall’editore; anzi per tutti gli altri libri il limite dello sconto è ora fissato nel 5 per cento.
Per l’ipotesi di violazione di tale limite la normativa prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie e anche, nel caso di recidiva, la sospensione dell’esercizio commerciale (comma 8).
La fissazione del limite di sconto, in verità, risponde a uno scopo che è generalmente considerato di interesse generale e cioè salvaguardare l’attività delle librerie, che sono ritenute dei presidi culturali sul territorio. È chiaro che la GDO e soprattutto le piattaforme informatiche potrebbero applicare sconti ben più consistenti mantenendo notevoli margini di profitto ma con la conseguente drastica riduzione dei prezzi le librerie non riuscirebbero a resistere.
Si coglie quindi il contrasto, probabilmente irrisolvibile, tra due interessi che l’ordinamento ritiene di grande interesse sociale: la tutela della distribuzione attraverso le librerie e la tutela della concorrenza per la vendita dei libri scolastici, perché in definitiva i prezzi alti possono scoraggiare le famiglie a fare proseguire gli studi oppure gravare sul bilancio statale.
In questa indagine, quindi, l’Autorità non dovrà solo conoscere gli interessi pubblici eventualmente confliggenti con quelli privati, ma anche armonizzare gli interessi pubblici confliggenti tra loro.
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]]>L'articolo Le nuove linee guida sull’educazione civica proviene da Giurdanella.it.
]]>La polemica ha riguardato le scelte ideologiche che trasparivano dallo schema di linee guida, confrontate con il parere.
Il 7 settembre il Ministro ha comunque adottato le linee guida, recependo solo alcune indicazioni marginali del parere. Tale parere, peraltro, era obbligatorio ma non vincolante.
Qui ci limiteremo ad alcune osservazioni di portata strettamente giuridica.
L’insegnamento dell’Educazione civica è stato regolato dalla legge n. 92/2019: esso mira alla condivisione e promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute, al benessere della persona, al risparmio e all’investimento, all’educazione finanziaria e assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro, alle nuove forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d’impresa (art. 1, comma 2).
Il successivo art. 3, comma 1, definisce le nove tematiche che vanno approfondite appunto dalle linee guida ministeriali: sono nove e spaziano dalla Costituzione alla protezione civile, passando per il contrasto alle mafie e l’educazione ambientale. Spetta a tale atto la fissazione di traguardi per l’insegnamento.
Delle nove tematiche le linee guida ne hanno trattate tre: Costituzione, sviluppo economico e sostenibilità, cittadinanza digitale; poi hanno fissato otto traguardi.
Tra le premesse le linee guida sottolineano “il carattere personalistico della nostra Costituzione” da cui “discende la necessità di sottolineare la centralità della persona umana”.
In verità la Costituzione italiana recepisce le diverse visioni della società e dei rapporti sociali che erano proprie delle tre principali forze politiche partecipanti all’assemblea costituente: comunisti, democristiani e liberali.
Il carattere personalistico è certamente di origine cattolica ma la Costituzione è ispirata anche dalla solidarietà sociale e dalla promozione dell’intervento statale per attuarla; ispirazione introdotta dalle forze di sinistra.
Nel noto discorso del 28 gennaio 1955 Piero Calamandrei, illustre giurista e costituente, osservò che: “c’è una parte della nostra costituzione che è una polemica contro il presente, contro la società presente. Perché quando l’articolo 3 vi dice: ‘È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana’, riconosce che questi ostacoli oggi vi sono di fatto e che bisogna rimuoverli. Dà un giudizio, la costituzione, un giudizio polemico, un giudizio negativo contro l’ordinamento sociale attuale, che bisogna modificare attraverso questo strumento di legalità, di trasformazione graduale, che la costituzione ha messo a disposizione dei cittadini italiani”.
Tale prospettiva si pone in tensione dialettica rispetto alla considerazione isolata della persona umana.
Dal punto di vista strettamente giuridico, dunque, si può concludere che le linee guida hanno fatto una scelta di campo molto netta, circoscrivendo l’ispirazione al personalismo e tralasciando l’impegno solidaristico.
E infatti il parere osserva che: “si rileva la mancanza di un riferimento alla relazione sociale tra individuo e collettività, che trova significato e centralità nel pieno sviluppo della persona umana che la Costituzione riconosce nella seconda parte dell’art. 3”.
Tra i traguardi che sono indicati dalle linee guida, si nota il numero 5 che comprende tra l’altro: “Conoscere le condizioni della crescita economica. Comprenderne l’importanza per il miglioramento della qualità della vita e ai fini della lotta alla povertà”.
In proposito il parere osserva: “la competenza n. 5 e i connessi obiettivi di apprendimento andrebbero riformulati, per essere rispondenti al dettato della L. n. 92/2019, che non prevede alcun riferimento al tema della crescita economica, del lavoro e dello sviluppo economico, quanto piuttosto allo sviluppo sostenibile collegato all’Agenda 2030”.
Noi possiamo notare che l’art. 41 della Costituzione riconosce sì la libertà d’impresa (primo comma), ma vieta che possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (secondo comma) e prevede che essa sia inserita in programmi e controlli opportuni affinché possa essere coordinata a fini sociali e ambientali.
Le linee guida sembrano ispirate esclusivamente dal primo comma dell’art. 41, escludendo implicitamente che faccia parte dell’Educazione civica anche la considerazione di eventuali programmi e coordinamenti dell’attività imprenditoriale perché ritiene che quest’ultima lasciata libera porti benefici anche sociali.
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]]>L'articolo Il CdS sull’inclusione scolastica dei minori con disabilità proviene da Giurdanella.it.
]]>Il caso concreto riguardava le censure mosse da due genitori alla scelta del Comune di ridurre le ore di assistenza scolastica a favore della figlia (affetta da disabilità) rispetto a quelle previste per il precedente anno scolastico.
La pronuncia, preliminarmente, si incentra sulla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, prendendo le mosse dalla Convenzione Onu sulle persone con disabilità approvata in data 12 dicembre 2006 e ratificata poi dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18; la convenzione ha introdotto il concetto di “accomodamento ragionevole” in base al quale gli Stati sono tenuti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone affette da disabilità e, in particolar modo, devono consentire loro l’accesso all’istruzione a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e su base di pari opportunità.
Anche l’ordinamento italiano garantisce l’effettività del diritto all’istruzione ai soggetti con disabilità, prevedendo una distinzione tra funzioni di assistenza scolastica di cui è responsabile l’istituto scolastico e attività di assistenza finalizzate ad aumentare l’autonomia e migliorare la comunicazione, di cui sono responsabili gli enti locali ( come previsto dall’articolo 13, L. 104/1992).
Un sistema così articolato richiede strumenti di raccordo tra le diverse istituzioni coinvolti, quali gli accordi di programma.
Con specifico riguardo al settore dell’istruzione, la disciplina di riferimento è senz’altro il d.lgs. 66/2017, il quale detta regole dettagliate in materia di piano educativo individualizzato (di seguito, PEI).
Il predetto documento è elaborato dal cd. GLO (gruppo di lavoro operativo per l’inclusione), composto da docenti, soggetti specializzati, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il minore interessato; tale gruppo lavora con l’obiettivo di esaminare e predisporre tutti gli elementi essenziali dell’attività scolastica del minore: dalle modalità di valutazione alle misure igienico-sanitarie da adottare.
Una volta predisposto il PEI, sarà il Dirigente scolastico a stabilire effettivamente le misure di sostegno e, conseguentemente, a richiedere le risorse necessarie all’Ufficio regionale scolastico (URS); con riguardo, invece, alle misure di sostegno diverse da quelle didattiche – come già detto – la loro predisposizione sarà compito degli Enti locali.
Il caso concreto all’attenzione del Consiglio di Stato era tutto incentrato sul valore vincolante o meno del contenuto del PEI.
In particolare, per gli appellanti, tanto il Dirigente scolastico, quanto il Comune sarebbero vincolati al PEI nel predisporre le misure di sostegno scolastiche e non.
Il Collegio, tuttavia, non ha sposato questa impostazione, rilevando che la normativa di settore lascia intendere che il contenuto del PEI ha valore di mera proposta che dovrà successivamente essere vagliata dal Dirigente scolastico e dall’Ente locale competente.
Dunque, con riferimento alle censure specificamente mosse alla nota comunale dagli appellanti, il Consiglio di Stato ha stabilito che “residua in capo all’Amministrazione comunale un irriducibile margine di apprezzamento discrezionale da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica: le concrete modalità di conformazione della prestazione risentono, da un lato, del limite complessivo delle risorse disponibili (beninteso, limite operante rispetto all’insieme complessivo delle misure richieste) e, dall’altro, delle specifiche modalità attuative nonché degli standard qualitativi previsti dal menzionato Accordo in sede di Conferenza unificata.”
Il Collegio ha ritenuto, dunque, che dalla lettura della normativa in materia, e in particolar modo dalla lettera dell’articolo 3, comma 5, d.lgs. 66/2017, emerga la facoltà del Comune di predisporre le misure di sostegno, anche discostandosi dal PEI, tenendo conto di plurimi fattori, tra cui la disponibilità di sufficienti risorse economiche.
Del resto, così come chiarito dal Consiglio di Stato, il diritto all’inclusione scolastica, pur rientrando nel novero dei diritti fondamentali della persona, si caratterizza per essere finanziariamente condizionato, così come quello alla salute.
Da ciò discenderebbe la natura discrezionale del provvedimento dell’Amministrazione comunale, la quale è chiamata a contemperare esigenze eterogenee tra di loro.
La decisione è sicuramente destinata a far parlare di sé, come sta già accadendo, poiché ha delle ricadute concrete di non poco momento.
Parlare di diritto finanziariamente condizionate rischia di legittimare l’idea che la realizzazione dell’inclusione scolastica dei soggetti con disabilità dipenda esclusivamente dal luogo in cui si trovano e dalle sue disponibilità finanziarie, il che equivarrebbe ad ammettere che un diritto, pur rientrando nel novero di quelli fondamentali, abbia applicazione disomogenea sul territorio nazionale.
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]]>L'articolo Vaccinazione e privacy nelle scuole: la linea del Garante proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ quanto si evince da un comunicato pubblicato pochi giorni fa dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale avvisa di aver provveduto a trasmettere una espressa nota al Ministero dell’Istruzione (il cui testo integrale non è però stato reso noto) con riferimento al delicato rapporto tra tutela della privacy e avvenuta (o non avvenuta) vaccinazione.
Secondo l’Authority, in ambito scolastico, deve dunque sempre prevalere l’esigenza di tutela della riservatezza di studenti e genitori in materia, ed anche le esigenze organizzative e di prevenzione del contagio devono essere perseguite nell’assoluto rispetto dei principi in tema di privacy.
La scelta di inoltrare una specifica nota di sensibilizzazione al Ministero è stata conseguenza di una serie di segnalazioni – pervenute al Garante – in ordine ad alcune specifiche domande rivolte dai docenti ai propri alunni, finalizzate ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, tanto degli studenti quanto dei membri delle rispettive famiglie.
Ebbene, la raccomandazione dell’Autorità è quella di evitare in ogni modo l’acquisizione, sia pure indiretta, di simili informazioni, pena la violazione del diritto alla riservatezza dei destinatari delle richieste.
La “condanna” è peraltro estesa non solo alle esplicite domande dei docenti, ma altresì ad ogni comportamento del docente o del personale dell’istituto che sia tale da consentire l’indebita acquisizione delle suddette informazioni.
Ciò che il Garante chiede al Ministero è proprio di sensibilizzare tutte le scuole “sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari”, invitando a prestare elevata attenzione “sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative”.
Così richiamata la posizione dell’Autorità, pare dunque che sia fortemente auspicata una messa al bando dell’argomento vaccinazione all’interno delle aule scolastiche, posto che il solo affrontare la questione potrebbe costituire una condotta censurabile, oltre a ingenerare possibili effetti dannosi, sotto il profilo educativo, sugli studenti.
Il comunicato del Garante è altresì utile a chiarire alcuni importanti aspetti sulla normativa specifica che regola l’attività scolastica nell’attuale periodo pandemico.
Con riferimento alle informazioni relative agli studenti, il Garante ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione; a questi stessi studenti non può essere in alcun modo richiesto il possesso del green pass come condizione per l’accesso alla struttura (a differenza di quanto disposto per gli studenti universitari, che sono viceversa tenuti a esibire il certificato verde per accedere ai locali dell’ateneo).
Analogo discorso può essere fatto con riferimento ai genitori – o comunque ai familiari – degli studenti; anche riguardo ad essi, gli istituti non possono mai acquisire o trattare dati o informazioni relativi al loro stato vaccinale. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto per gli studenti, ai familiari è richiesto il possesso del green pass per accedere ai locali della scuola, da verificarsi ad opera del personale all’uopo autorizzato.
Infine, il Garante affronta la peculiare questione relativa alla facoltà di derogare all’obbligo della mascherina in aula per quelle classi i cui studenti abbiano tutti completato il ciclo vaccinale ovvero siano in possesso di un certificato di guarigione in corso di validità (le c.d. classi all vax). Sul punto, l’Autorità non si spinge ad individuare una precisa soluzione organizzativa, promettendo però la sua piena collaborazione al Ministero per l’individuazione di “misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali”.
Di seguito, il link al sito del Garante privacy con il comunicato completo.
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]]>L'articolo Insegnanti diplomati, niente inserimento in graduatoria proviene da Giurdanella.it.
]]>Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 4
Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 5
Il Consiglio di Stato, (Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 4 e Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 5) si pronuncia sull’ordinanza della Sesta Sezione la quale, non convinta dell’orientamento assunto dall’Adunanza Plenaria con sentenza 20 dicembre 2017, n. 11 sull’impossibilita’ di inserimento dei diplomati magistrali (ove il diploma sia conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) nelle graduatorie ad esaurimento.
Le due sentenze gemelle hanno l’art. 26, comma 6, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e l’art. 4, decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non hanno superato il principio già espresso dall’Adunanza Plenaria 11 del 2017.
Pertanto l possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’Adunanza Plenaria chiarisce il tema degli effetti derivanti dalla sentenza della Sesta Sezione n. 1973 del 2015 che ha annullato il d.m. n. 235 del 2014, accogliendo il ricorso proposto da alcuni diplomati magistrali (ante a.s. 2001/2002) ai fini dell’inserimento nelle GAE.
Questa sentenza non ha prodotto effetti erga omnes, perché è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell’annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso.
Lo stesso deve dirsi delle sei sentenze che hanno dato seguito all’indirizzo inaugurato dalla pronuncia n. 1973 del 2015, e hanno sempre, in dispositivo, annullato il d.m. n. 235 del 2014, e sempre specificando che l’annullamento era circoscritto ai ricorrenti.
Peraltro le (sette) sentenze del Consiglio di Stato che hanno accolto i ricorsi contro il d.m. n. 235 del 2014, sebbene rechino un dispositivo formalmente di annullamento, in realtà non annullano alcunché, ma accertano la pretesa dei ricorrenti all’inserimento nelle GAE, con i conseguenti effetti conformativi nei confronti del MIUR.
Si tratta, secondo l’Adunanza Plenaria, di sentenze non propriamente caducatorie, ma additive/ordinatorie, fondate sull’accertamento della fondatezza della pretesa di ottenere l’iscrizione in graduatoria.
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]]>L'articolo Codice appalti pubblici e scuole, la guida del MIUR proviene da Giurdanella.it.
]]>Le linee guida del Ministero dell’istruzione sugli Appalti Pubblici servono a orientare le istituzioni scolastiche nelle fasi di ideazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
Nella guida si spiega che in aggiunta alla disciplina generale prevista dal Codice Appalti e dalle varie disposizioni attuative, per le Istituzioni Scolastiche trova applicazione anche la normativa speciale di settore, contenuta principalmente nel recentissimo Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in G.U.R.I. GU n. 267 del 16 novembre 2018 (a seguire, anche il “Regolamento”), che tiene conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole Istituzioni, nonché delle specificità e delle peculiarità delle funzioni esercitate dalle medesime.
In particolare, ai sensi dell’art. 55 del D.I. 129/2018, le previsioni relative agli acquisti contenute nel Regolamento si applicheranno alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (cfr. 17 novembre 2018), ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
La guida rileva che la gran parte degli affidamenti delle Istituzioni riguardano forniture e/o servizi, pertanto, nelle presenti Linee guida si forniranno prevalentemente istruzioni per questa tipologia di appalti, mentre i contratti d’opera intellettuale saranno oggetto di successiva pubblicazione.
Per ciò che concerne i lavori, si precisa la differenza tra i lavori in edifici di proprietà degli enti locali e quelli in edifici acquisiti dalle istituzioni scolastiche.
Con riferimento agli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali:
– compete agli Enti Locali provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, comma 4°, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23);
– le Istituzioni Scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4°, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (art. 39, comma 1° del Regolamento);
– le Istituzioni Scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le Istituzioni Scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso (art. 39, comma 2° del Regolamento).
Con riferimento agli edifici scolastici acquisiti dalle Istituzioni Scolastiche con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni, le medesime Istituzioni procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili (art. 39, comma 3° del Regolamento).
In allegato la Guida integrale del Miur agli appalti pubblici.
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]]>L'articolo La bocciatura in caso di Disturbo Specifico dell’Apprendimento proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Tar Lazio si pronuncia sulla bocciatura di un alunno affetto di DSA, senza che la scuola abbia mai adottato strumenti compensativi (Tar Lazio, sez. III bis, 3 ottobre 2018, n. 9720).
Nel caso in esame, erano state prodotte e comunicate alla scuola i documenti sull’esigenza specifica e particolare di attenzione ai bisogni e ai processi formativi dell’alunno. E tuttavia, da un lato, risultava assoluta assenza di valutazione e considerazione della condizione – certificata tempestivamente – della minore ai fini dell’ammissione alla successiva classe di riferimento. E inoltre, dall’altro lato, nessuna iniziativa è stata assunta dalla scuola per adottare misure compensative a favore dell’alunna con DSA.
L’art. 6 del D.M. n. 5669/2011 impone che le istituzioni scolastiche adottino modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare.
Il Tar ha anche precisato come non possa l’istituzione scolastica trincerarsi onde giustificare l’omessa adozione di misure compensative del disagio nell’apprendimento, dietro una presunta carente indicazione da parte della struttura sanitaria specialistica di rimedi e strumenti utili all’allestimenti di strategie di recupero, atteso che l’individuazione di siffatte misure rientra nella sfera di competenza dell’amministrazione scolastica, la quale può in ipotesi, anche avvalersi di consulenti da essa prescelti ma non può certo demandare ai sanitari che abbiano diagnosticato il deficit nell’apprendimento, l’individuazione delle misure di contrasto alla patologia riscontrata in un alunno.
E infatti l’art. 5, co. 2 della l. n. 170/2010 stabilisce invero che “Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali”.
Ne consegue, secondo la sentenza, che se la scuola è venuta meno al delineato obbligo, ciò determina l’illegittimità del provvedimento finale di riprovazione dell’alunna, con conseguente necessità di annullamento della bocciatura.
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]]>Tre sono i punti fondamentali che, a parere del Consiglio di Stato, sono rilevanti ai fini della questione di legittimità. Si legge infatti dall’ordinanza:
“La giurisprudenza di codesta Corte interpreta il requisito del “pubblico concorso” di cui all’art. 97 comma 4 nel senso che esso sia rispettato ove l’accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, fra le molte, C. cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n. 293.
In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.
In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti.
Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire”.
Il Collegio ha ritenuto, pertanto, non adeguata al contesto una procedura di reclutamento così ristretta in quanto limita in modo irragioanevole la possibilità di accesso dall’esterno.
Pertanto, il Consiglio di Stato, sempre richiamando la sentenza n. 293 del 2009, ha affermato che tali limitazioni possono trovare giustificazione solo attraverso una “specifica necessità funzionale” dell’ amministrazione o in virtù di “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”, cosa che nel caso di specie non è avvenuta in quanto “non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l’esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti”.
Clicca qui per il testo della sentenza.
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]]>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 – S.O. n. 23 il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta
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