Segnalazioni Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/segnalazioni/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 21 Jul 2023 10:32:54 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Nuovo regolamento ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici https://www.giurdanella.it/2023/07/nuovo-regolamento-anac-sullesercizio-del-potere-sanzionatorio-dellautorita-in-materia-di-contratti-pubblici/ Fri, 21 Jul 2023 10:30:50 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56122 L’ANAC ha emanato in data 20 giugno 2023 la Delibera n. 271, contenente il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, entrato in vigore il primo luglio del 2023. 1. Oggetto e fattispecie sanzionate L’art. 2 della Delibera, al quale si fa rimando per visionare l’elenco completo delle fattispecie, contiene un’elencazione […]

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L’ANAC ha emanato in data 20 giugno 2023 la Delibera n. 271, contenente il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, entrato in vigore il primo luglio del 2023.

1. Oggetto e fattispecie sanzionate

L’art. 2 della Delibera, al quale si fa rimando per visionare l’elenco completo delle fattispecie, contiene un’elencazione dei casi in cui l’Autorità esercita il proprio potere sanzionatorio per l’irrogazione di sanzioni amministrative di tipo interdittivo e pecuniario.

Tra le fattispecie elencate particolare importanza rivestono le violazioni degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità, le false dichiarazioni o esibizione di documenti non veritieri, Violazione da parte delle Società o Organismi di Attestazione e le violazioni accertate nell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della Delibera, ai quali si rimanda, illustrano nel dettaglio le fattispecie pocanzi elencate.

2. Il procedimento sanzionatorio

2.1 Segnalazioni e attività di vigilanza

La Delibera disciplina l’inizio del procedimento sanzionatorio all’art. 10. Il procedimento ha inizio attraverso una segnalazione che potrà essere effettuata, segnatamente, da parte:

“a) di qualunque ufficio dell’Autorità che verifichi l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità.

b) dell’ufficio dell’Autorità competente ad accertare l’inadempimento delle Stazioni Appaltanti e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all’art. 222, comma 9 del codice;

c) di una Stazione Appaltante o un ente concedente che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. l), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;

d) di una Società o Organismo di Attestazione (S.O.A.) che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei Certificato di Esecuzione dei Lavori, ovvero l’esibizione di documenti non veritieri;

e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice.”

Le segnalazioni devono essere formulate “attraverso le modalità previste per l’integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici” o attraverso la compilazione degli appositi moduli digitali presenti sul sito dell’ANAC. Tali moduli dovranno essere corredati da tutta la documentazione richiesta dall’ANAC ed inviati entro il termine “di 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione o, in mancanza, dalla sua piena ed effettiva conoscenza. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità avvia, ai sensi dell’art. 222, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo”.

Nelle richieste di cui alle lettere sub a), b) e c), è assegnato ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l’adempimento alla richiesta di “documenti e informazioni e contengono l’espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell’Autorità, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art. 222, comma 13, codice degli appalti”.

Inoltre, qualora l’Autorità non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell’avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all’originale ovvero in originale o copia conforme;

c) le modalità di presentazione dell’integrazione;

d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento.

Decorso 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa si potranno avere due differenti fattispecie. Un’archiviazione motivata ai sensi dell’art. 12 della Delibera o l’avvio del procedimento di contestazione dell’addebito ex art. 13.

2.2 La contestazione dell’addebito e la fase istruttoria

L’art. 13 della Delibera disciplina le modalità e la forma della contestazione dell’addebito. Essa “è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e p) del codice, anche nei confronti del legale rappresentante dell’ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, L. n. 689/1981”. Nell’atto di contestazione devono essere presenti una serie di dati e informazioni meglio specificati nell’art. 13.

I soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell’addebito possono partecipare alla fase istruttoria. Essi hanno la facoltà di accedere ai documenti del procedimento e di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, “memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento”. L’ANAC, nella persona del dirigente dell’ufficio competente, potrà a sua volta “richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle Stazioni Appaltanti, agli enti concedenti, alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell’istruttoria”.

Tale richiesta deve essere formulata per iscritto e deve indicare, ex art. 14:

“a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;

b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;

c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A. o all’ente concedente;

d) l’indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni;

e) la data dell’eventuale audizione dinanzi all’ufficio competente”.

Infine, il dirigente può d’ufficio o su istanza di parte, ex art. 15, convocare in audizione i soggetti destinatari della contestazione dell’addebito. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata.

Conclusa la fase istruttoria il dirigente predispone una comunicazione delle risultanze e assegna un termine di 20 giorni per eventuali controdeduzioni. Le parti potranno nuovamente richiedere un’audizione ex art. 15 “laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell’istruttoria”

2.3 Conclusione del procedimento

A questo punto il dirigente sottopone la questione al Consiglio dell’ANAC il quale, ai sensi dell’art. 18 della Delibera, può:

“a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

c) adottare il provvedimento finale”

Il provvedimento finale del Consiglio può avere i seguenti contenuti:

“a) l’archiviazione;

b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria;

c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;

d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;

e) la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta e la successiva cancellazione dall’elenco, con relativa decadenza dell’attestazione di qualificazione, decorsi i termini per l’impugnazione del provvedimento, ovvero in caso di rigetto del ricorso con sentenza passata in giudicato;

f) l’attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice e di mancata applicazione della sospensione/decadenza dell’attestazione di cui alla lett. e)”.

Il procedimento per falsa dichiarazione delle S.O.A. e il procedimento nei confronti delle S.O.A. hanno delle peculiarità descritte agli artt. 19 e 20 della Delibera n. 271 ai quali si rimanda.

Altri articoli sui nuovi regolamenti ANAC:

  1. Nuovo regolamento ANAC sull’esercizio dei poteri di impugnazione di cui all’articolo 220 del Codice degli appalti
  2. Nuovo regolamento ANAC sui pareri di precontenzioso

  3. Nuovo regolamento ANAC per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata

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Contributi all’editoria: il D.P.C.M. in Gazzetta … https://www.giurdanella.it/2017/09/34330/ Mon, 18 Sep 2017 08:32:02 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34330 Contributi all’editoria: il D.P.C.M. in Gazzetta E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017 il D.P.C.M. del 28 luglio 2017 recante “Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”. Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta

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Contributi all’editoria: il D.P.C.M. in Gazzetta

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017 il D.P.C.M. del 28 luglio 2017 recante “Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.

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Contrasto al cyberbullismo: il testo della legge i… https://www.giurdanella.it/2017/06/33981/ Mon, 05 Jun 2017 08:10:26 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33981 Contrasto al cyberbullismo: il testo della legge in G.U. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017 la Legge n. 71 del 29 maggio 2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Il provvedimento entrerà in vigore dal 18 giugno 2017. Clicca qui […]

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Contrasto al cyberbullismo: il testo della legge in G.U.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017 la Legge n. 71 del 29 maggio 2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Il provvedimento entrerà in vigore dal 18 giugno 2017.

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Ddl concorrenza: forse oggi il via libera del Sen… https://www.giurdanella.it/2017/05/33686/ Wed, 03 May 2017 08:24:24 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33686 Ddl concorrenza: forse oggi il via libera del Senato E’ prevista forse nella giornata di oggi l’approvazione in Senato, in seconda lettura, del “Ddl concorrenza”. Sul testo il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia.

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Ddl concorrenza: forse oggi il via libera del Senato

E’ prevista forse nella giornata di oggi l’approvazione in Senato, in seconda lettura, del “Ddl concorrenza”. Sul testo il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia.

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Abolizione voucher: in Gazzetta il decreto-legge … https://www.giurdanella.it/2017/03/33088/ Sat, 18 Mar 2017 09:17:51 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33088 Abolizione voucher: in Gazzetta il decreto-legge E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 il d.l. n. 25 del 17 marzo 2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche’ per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita’ solidale in materia di appalti”. Clicca qui per il […]

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Abolizione voucher: in Gazzetta il decreto-legge

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 il d.l. n. 25 del 17 marzo 2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche’ per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita’ solidale in materia di appalti”.

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Riforma del codice e del processo penale: sì del … https://www.giurdanella.it/2017/03/33065/ Thu, 16 Mar 2017 10:03:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33065 Riforma del codice e del processo penale: sì del Senato Nella seduta di ieri 15 marzo 2017 il Senato ha approvato, con 156 voti favorevoli, 121 voti contrari e un astenuto, il disegno di legge di riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario. Sul disegno di legge il Governo aveva posto […]

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Riforma del codice e del processo penale: sì del Senato

Nella seduta di ieri 15 marzo 2017 il Senato ha approvato, con 156 voti favorevoli, 121 voti contrari e un astenuto, il disegno di legge di riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario.

Sul disegno di legge il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il provvedimento, che era già stato approvato in una versione differente alla Camera il 23 settembre 2015, prima del via libera definitivo, passa alla Camera.

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Milleproroghe 2017: in G.U. la legge di conversion… https://www.giurdanella.it/2017/03/32971/ Wed, 01 Mar 2017 10:30:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32971 Milleproroghe 2017: in G.U. la legge di conversione E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2017. Clicca qui per il testo in Gazzetta

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Milleproroghe 2017: in G.U. la legge di conversione

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 la legge di conversione del decreto Milleproroghe 2017.

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Giudizio MUOS: depositate le memorie in vista dell’udienza https://www.giurdanella.it/2016/02/30598/ Fri, 19 Feb 2016 11:00:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30598 Lo scorso 15 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle memorie difensive in vista della prossima udienza davanti al CGA, che porrà fine alla questione MUOS. Le memorie hanno rappresentato, per i difensori delle parti costituite e degli intervenienti, lo strumento per rispondere alle osservazioni riportate dal Collegio di verificazione nella Relazione finale […]

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Lo scorso 15 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle memorie difensive in vista della prossima udienza davanti al CGA, che porrà fine alla questione MUOS. Le memorie hanno rappresentato, per i difensori delle parti costituite e degli intervenienti, lo strumento per rispondere alle osservazioni riportate dal Collegio di verificazione nella Relazione finale depositata lo scorso 29 gennaio.

I giudici del CGA, dunque, dovranno pronunciarsi sul merito della questione e sull’istanza cautelare, tenendo in considerazione, da un lato la Relazione finale del Collegio, quale adempimento alle richieste istruttorie formulate nella sentenza non definitiva, dall’altro lato, delle osservazioni dei tecnici di parte.

Nello specifico, hanno depositato memorie difensive: il Comune di Niscemi, i Comuni di Modica, Gela, Vittoria insieme alle Associazioni NO MUOS, LEGAMBIENTE, WWF ITALIA, il Comune di Ragusa rappresentato anche dall’Avv. Giurdanella, e il Ministero della Difesa.

I difensori hanno rilevato taluni aspetti problematici della Relazione, tra cui:

-l’insufficienza delle operazioni di verificazione svolte, dovuta alla mancata realizzazione delle misurazioni che erano state preventivate e che sono state, successivamente, bloccate dall’intervento della Prefettura di Caltanissetta;

-la rilevanza del principio di precauzione, che deve prevalere sulle conclusioni del Collegio in merito all’assenza di specifici riferimenti, nella normativa sul sito di interesse comunitario, alle radiazioni elettromagnetiche;

-il vizio di composizione del Collegio di verificazione, composto da tre Ministri e due esperti della comunità scientifica, che finisce, inevitabilmente, per inficiare la Relazione stessa;

-il mancato rispetto dei termini di deposito delle memorie e dei documenti in vista dell’udienza di discussione, quali previsti dall’art. 73 cpa.

Da ultimo, sono stati riscontrate talune incongruenze tecniche specifiche nella Relazione, che compromettono l’idoneità della Relazione a soddisfare le esigenze istruttorie rilevate in sentenza dal CGA.

Dal canto suo, il ministero della Difesa si è allineato sulle conclusioni del Collegio di verificazione, dal momento che la relazione ha rilevato l’assenza di criticità alcuna del rapporto tra l’ impianto MUOS e i rischi paventati per la salute umana, il traffico aereo, la tutela dell’ambiente.

Sarà solo la decisione dei giudici del CGA a chiarire se le considerazioni avanzate dai tecnici di parte saranno state sufficienti a ribaltare le sorti che la sentenza parziale di settembre ha in gran parte già preannunciato.

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