Vita urbana Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/categoria/vita-urbana/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 09 Oct 2024 14:31:17 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 I droni del Comune tra privacy e sicurezza https://www.giurdanella.it/2024/09/i-droni-del-comune-tra-privacy-e-sicurezza/ Fri, 13 Sep 2024 12:22:24 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57129 Le esigenze di sicurezza pubblica non prevalgono sulla tutela della riservatezza dei cittadini. Questo è quanto emerge dal provvedimento n. 405/2024 del Garante della Privacy, reso a seguito di un’istruttoria che ha interessato la città di Treviso. Il Comune veneto, nel 2022, ha introdotto l’uso di droni per la prevenzione della commissione di reati (prevalentemente […]

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Le esigenze di sicurezza pubblica non prevalgono sulla tutela della riservatezza dei cittadini.

Questo è quanto emerge dal provvedimento n. 405/2024 del Garante della Privacy, reso a seguito di un’istruttoria che ha interessato la città di Treviso.

Il Comune veneto, nel 2022, ha introdotto l’uso di droni per la prevenzione della commissione di reati (prevalentemente furti in abitazioni) e per consentire ai cittadini di effettuare segnalazioni alla polizia locale della città mediante un’applicazione informatica fruibile dal proprio dispositivo personale.

Sennonché, il Garante ha avviato un procedimento da cui sono emersi numerosi punti di criticità.

Tra tutte, il comune avrebbe errato nella qualificazione dei ruoli in materia di protezione dei dati personali in quanto ha assunto il ruolo di responsabile del trattamento dei dati nel rapporto con la società fornitrice dell’applicazione, qualificatasi come titolare del trattamento.

L’Autorità ha altresì rilevato “che il Comune, in quanto titolare del trattamento, ha omesso di stipulare un accordo sulla protezione dei dati personali con il predetto fornitore, quale responsabile del trattamento.”

Peraltro, l’amministrazione comunale ha omesso di dotarsi di misure interne per garantire la protezione dei dati dei cittadini né sono state messe in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire che venissero trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica.

Il Garante ha, dunque, accertato l’illiceità del trattamento dei dati e ha condannato il comune al pagamento di una sanzione amministrativa.

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Strisce blu e bianche secondo la Cassazione https://www.giurdanella.it/2024/09/strisce-blu-e-bianche-secondo-la-cassazione/ Mon, 09 Sep 2024 16:24:39 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57114 La Cassazione, con ordinanza n. 20293/2024, si è recentemente pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 7, comma 8, del Codice della Strada. La disposizione prevede l’obbligo per il Comune che assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di garantire, nella […]

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La Cassazione, con ordinanza n. 20293/2024, si è recentemente pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 7, comma 8, del Codice della Strada.

La disposizione prevede l’obbligo per il Comune che assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di garantire, nella stessa zona o in aree circostanti, una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Tuttavia, il predetto obbligo viene meno nelle zone pedonali, in quelle a traffico limitato e nelle aree rientranti nella categoria “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta di aree in cui insistono edifici di particolare rilievo storico-culturale, “e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”

 

Rispetto a quest’ultima ipotesi, ossia alle zone di particolare rilevanza urbanistica, qualora il Comune scelga di derogare all’obbligo genericamente previsto dall’articolo 7, comma 8, prima parte, c.d.s., dovrà provvedere a fornire adeguata motivazione basata sulle particolari condizioni del traffico.

Nel caso concreto posto all’attenzione della Corte di Cassazione, un automobilista, sanzionato per aver lasciato in sosta la propria automobile senza esporre il ticket, aveva impugnato la multa innanzi al Giudice di pace, lamentando il numero limitato di stalli liberi nelle vicinanze.

Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso, il quale è stato successivamente accolto dal Giudice d’appello che ha ritenuto esistente l’obbligo di motivare la scelta di non prevedere stalli liberi in numero adeguato.

La vicenda giudiziaria si è conclusa innanzi ai Giudici di legittimità.

La Corte ha sottolineato che l’automobilista multato aveva posteggiato in zona rientrante nella categoria “A” secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444; rispetto a questa tipologia di aree non sussiste, invero, alcun obbligo motivazionale, poiché “il requisito delle esigenze particolari è considerato ontologicamente esistente in ragione delle peculiari caratteristiche di esse, essendo a queste già attribuito ex lege per scelta legislativa, sicchè è sufficiente la loro inclusione nelle relative zone per esonerare il comune da responsabilità in caso di mancata previsione di zone di libera sosta…”.

Dunque, la Cassazione ha chiarito che l’obbligo motivazionale sussiste solo rispetto alle zone di particolare rilevanza urbanistica, per le quali la Giunta comunale, per far valere la deroga all’obbligo ex articolo 7, comma 8, c.d.s., deve prevedere adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui tali zone sono contraddistinte da particolari esigenze e da peculiari condizioni di traffico.

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“Decreto autovelox”: il Garante della privacy esprime parere favorevole https://www.giurdanella.it/2024/04/decreto-autovelox-il-garante-della-privacy-esprime-parere-favorevole/ Wed, 03 Apr 2024 14:56:10 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=56583 In data 11 gennaio 2024 il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale concernente l’individuazione delle modalità di collocazione e uso degli autovelox. L’obiettivo è quello di colmare un vulnus normativo protrattosi per ben quattordici anni. Infatti, l’art. 25, comma 2 della l. 120/2010 aveva demandato la fissazione della disciplina […]

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In data 11 gennaio 2024 il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale concernente l’individuazione delle modalità di collocazione e uso degli autovelox. L’obiettivo è quello di colmare un vulnus normativo protrattosi per ben quattordici anni.

Infatti, l’art. 25, comma 2 della l. 120/2010 aveva demandato la fissazione della disciplina di dettaglio sul tema ad un (futuro) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, la cui emanazione è stata tuttavia ripetutamente disattesa.

In verità, le principali criticità che ne hanno sin qui impedito l’adozione non sono riconducibili agli aspetti – di natura squisitamente tecnica – della funzionalità e taratura dei dispositivi in questione (profili questi per lo più già compiutamente definiti dal decreto MIT n. 282 del 13 giugno 2017), bensì alle esigenze di tutela e protezione dei dati personali.

È pacifico, infatti, che la disciplina sub-primaria in materia di installazione delle apparecchiature deputate al rilevamento a distanza degli eccessi di velocità ex art. 142 del C.d.s., involgendo in più punti il diritto alla privacy degli automobilisti, deve essere resa conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Per tali motivi si rendeva necessario un intervento del Garante della Privacy, finalizzato a chiarire in che modo il funzionamento degli autovelox potesse (possa) avvenire nel pieno rispetto della privacy di ogni Interessato e senza per ciò solo sacrificare l’esigenza principale sottesa all’installazione stessa di simili apparecchiature, ossia la prevenzione di sinistri stradali.

Ebbene, all’esito di un’accurata istruttoria, il Garante ha ritenuto che le previsioni dell’Allegato B della bozza di decreto pervenutagli sanciscano tutta una serie di condizioni funzionali ad un efficace contemperamento delle due opposte esigenze (da una parte la sicurezza stradale, dall’altra, per l’appunto, la tutela della privacy). In particolare, viene ivi previsto che:

a) i sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo possono essere impiegati solo se dotati di un server che oscuri automaticamente le immagini relative alle persone che vi si trovano a bordo;

b) quanto ai tempi di conservazione delle foto e dei video raccolti dagli organi di polizia stradale competenti ad applicare le sanzioni, viene stabilito che l’autovelox, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, può memorizzare le immagini solo in caso di infrazione e conservarle per un lasso temporale strettamente necessario all’irrogazione delle multe ed alla definizione dell’eventuale contenzioso;

c) non devono più essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo, unitamente al verbale di contestazione della violazione del C.d.s., le fonti di prova fotografiche della violazione medesima;

d) l’accesso alla documentazione video-fotografica è consentito su richiesta del destinatario del verbale, con modalità tali da garantire, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi non riconoscibili i soggetti terzi e le targhe di eventuali altri veicoli ripresi.

e) l’affidamento a soggetti terzi di attività meramente manuali e sussidiarie alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori è possibile solo previa stipula di un accordo sulla protezione dei dati con il soggetto affidatario.

Infine, merita un breve cenno anche l’allegato A dello schema di decreto che indica le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo fisse e mobili sulle strade extraurbane e urbane.

Tra queste, figurano, ad esempio, l’elevato livello di incidentalità e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata, per ragioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. Anche con riguardo a questa sezione del decreto, l’Autorità, in sede consultiva, ha dato un riscontro ampiamente favorevole.

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