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]]>Il Tar Catania esamina le diverse problematiche di una prova orale per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, valutando i diversi profili che ne possono determinare l’illegittimità (Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2018, n. 1875)
La bocciatura all’orale per l’esercizio della professione di avvocato veniva contestata perché l’esame non era stato preceduto dalla previa estrazione a sorte delle domande da rivolgere al candidato.
Sotto questo profilo, il Tar Catania decide di superare i propri precedenti giurisprudenziali, e concludere che la regola del previo sorteggio delle domande di esame, che pure è obbligatoria per i concorsi pubblici, non trova applicazione agli esami di abilitazione, come quello di avvocato.
E questo in particolare perché concorsi pubblici ed esami di abilitazione hanno ratio diverse: la prova concorsuale è, infatti, volta alla selezione dei migliori tra i candidati in relazione ad un numero definito di posti messi a concorso; la prova di abilitazione, come quella alla professione forense, è destinata alla selezione di professionisti per l’esercizio di una libera professione in modo che il livello di professionalità accertato sia idoneo a tutelare gli utenti nell’ambito di un mercato in cui viene in rilievo l’esercizio di diritti tutelati dalla Costituzione, come l’agire e il difendersi in giudizi
Secondo il Tar è irrilevante che la Commissione Centrale esami Avvocato abbia suggerito di predisporre “ un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto di prova” per poi fare estrarre le domande al candidato.
Infatti è sempre possibile per gli organi di amministrazione attiva discostarsi motivatamente dalle indicazioni di una preesistente direttiva – ovvero e con più specifico riferimento alla materia di che trattasi, appunto per il loro “carattere non vincolante”, dai “suggerimenti” relativi alle modalità di svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato”.
In allegato la sentenza integrale Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2018, n. 1875
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]]>Non fa eccezione il T.A.R. Catania, che, con ordinanza depositata il 27 marzo dai giudici della IV Sezione, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento con il quale una delle Sottocommissioni di Catania per l’esame di abilitazione forense ha valutato come non idonea la prova orale di una candidata, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati dello studio legale Giurdanella&Partners. Pertanto, in forza di tale ordinanza, la ricorrente sarà sottoposta nuovamente all’esame orale da parte della stessa Sottocommissione, in diversa composizione.
Il ricorso contesta, in particolare, la mancata osservanza, da parte della Sottocommissione esaminatrice, senza motivazione alcuna, dei criteri espressi dalla Commissione Centrale con delibera del 2 dicembre 2013, nella parte in cui, in relazione alla prova orale, essa ha stabilito l’obbligo di predisporre, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia oggetto della prova, da sottoporre ai candidati.
I giudici, infatti, richiamando le precedenti pronunce della stessa Sezione, hanno ritenuto sussistenti i requisiti del fumus boni iuris, palesandosi il ricorso fondato, e del periculum in mora, essendo grave ed irreparabile il danno cui la ricorrente sarebbe esposta nel caso in cui, privata della possibilità di poter sostenere l’esame dinanzi alla Sottocommissione, ne venisse paralizzato l’accesso alla professione.
Non resta che attendere quali saranno i nuovi sviluppi di una vicenda che è stata – e continua ad essere – oggetto di diverse contestazioni, nell’attesa che le Commissioni si adeguino finalmente ai criteri predeterminati, di volta in volta, dalla Commissione Centrale, garantendo così maggiore uniformità e trasparenza nell’esame dei vari candidati.
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]]>E’ buona norma suddividere il lavoro in 4 fasi:
PRIMA FASE
Inquadramento della tematica generale
La redazione del parere inizia con una breve introduzione in grado di condurre il lettore ad individuare gli aspetti fondamentali del problema prospettato. Normalmente è la stessa traccia ad indicare espressamente la tematica generale da esaminare tramite la richiesta di “ premessi sommari cenni in tema di …” o “premessi cenni”.
Tale premessa consiste in un riassunto della vicenda che, lungi dal rappresentare una mera parafrasi della traccia, è lo strumento mediante il quale si rielaborano personalmente gli elementi contenuti nella traccia che si intendono valorizzare.
La traccia va analizzata nella sua interezza, soffermandosi adeguatamente su ogni singolo elemento della stessa.
SECONDA FASE
Cenni/ brevi cenni introduttivi
Occorre assolutamente attenersi alla specifica indicazione della traccia e limitare l’analisi ai profili che potranno tornare utili nelle conclusioni da rassegnare al termine.
Bisogna, altresì, rispondere esattamente alle richieste della traccia anche in relazione all’ampiezza dei cenni richiesti. Ed infatti, è la stessa traccia che la suggerisce, ad esempio, per il tramite della richiesta di “ brevi” o “brevissimi” cenni.
In tale fase vanno inseriti, rectius valorizzati, gli elementi di fatto della traccia che si reputano rilevanti ai fini dell’analisi della questione. Non è mai opportuno introdurre nella traccia elementi fantasiosi o circostanze non espressamente contemplate, ma è opportuno attenersi esclusivamente a quanto detto dalla traccia.
TERZA FASE
Analisi dell’evoluzione giurisprudenziale
1) esposizione della tesi giurisprudenziale maggioritaria (con particolare riferimento alla giurisprudenza di legittimità).
Ricerca ed esplicitazione dei fondamenti sottesi anche alla luce, se necessario, della dottrina più rilevante. Una possibile tecnica di redazione del parere può essere rappresentata dalla individuazione, già in questa fase, delle possibili conseguenze derivanti dalla eventuale adesione all’indirizzo giurisprudenziale appena esposto;
2) Esposizione della tesi giurisprudenziale minoritaria o isolata. ( Anche in tale caso valgono i suggerimenti di cui al punto 1).
3) Esposizione della tesi preferibile (alla luce anche della posizione del proprio assistito) avendo particolare riguardo all’eventuale soluzione proposta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La presenza di una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite fornisce la soluzione alla questione prospettata dalla traccia. Tuttavia, in mancanza di questa, si dovrà prospettare come verosimile l’adesione da parte del giudicante all’orientamento prevalente ( per il maggior numero di pronunce concordi) o più recente.
QUARTA FASE
Conclusioni
Esposizione delle conseguenze derivanti dall’applicazione dei principi giurisprudenziali al caso concreto (generalmente il soggetto che richiede il parere trova un conforto alle sue richieste; in caso contrario, occorre prospettare al proprio assistito tutti gli scenari possibili).
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]]>Il Collegio infatti ha censurato l’operato della commissione giudicatrice in relazione a due importanti profili:
Un primo relativo al fatto che, pur avendo la commissione formalmente recepito i criteri di valutazione redatti dalla Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ne ha omesso l’applicazione; la stessa infatti non ha esaminato i candidati sulla base di domande predeterminate con anticipo dalla commissione ed estratte a sorte dal candidato stesso, con grave vulnus dei principi di imparzialità e trasparenza.
Un secondo legato al fatto che nel verbale d’esame la commissione utilizza una frase prestampata per dare atto dell’avvenuta illustrazione delle prove scritte: gli esaminatori invece avrebbero dovuto motivare su tale imprescindibile fase dell’esame, che è necessaria anche al fine di agevolare il candidato sul piano psicologico.
Si riporta il testo integrale della sentenza:
N. 01994/2013 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2747 del 2012, proposto da:
——–, rappresentata e difesa dall’avv. ——-, con domicilio eletto presso ——————-;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato c/o Corte d’Appello di Catania Anno 2011, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
– del verbale del 24 settembre 2012 redatto dalla 3^ sottocommissione per gli esami di avvocato sessione 2011 istituita presso la Corte d’Appello di Catania, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea all’esercizio della professione di avvocato;
– di tutti gli atti prodromici, endoprocedimentali e di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato c/o Corte d’Appello di Catania Anno 2011;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n.50/13 di rigetto della domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che a sostegno del ricorso si deducono i motivi seguenti :
-) ” Violazione dell’art.12 D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, perché al fine dello svolgimento della prova orale non sono state formulate le domande sulla base di quesiti predeterminati ed estratti a sorte. Violazione delle direttive elaborate dalla commissione centrale il 05/12/2011 ed integralmente recepite dalla commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania sessione 2011, nelle sedute del 04- 09 luglio 2012. Violazione del principio d’imparzialità e trasparenza “.
-) ” Violazione dell’art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n.37 del 1934 perché in ordine all’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase d’esame e di esprimere una valutazione in merito “.
Ritenuto che sono condivisibili entrambi tali motivi in quanto:
-) il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali ( Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, n.6001 );
-) sussiste la dedotta violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n. 37 del 1934 e s.m.i., qualora, come accaduto nella specie, benché nel verbale delle operazioni d’esame si affermi con frase prestampata l’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame e di esprimere una valutazione in merito: infatti, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico ( T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 31 gennaio 2012 n. 99 ).
-) la Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione del 2011, ha previsto tra i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali che : ” Con riferimento alle prove orali, ferma restando l’obbligatorietà dell’illustrazione delle prove scritte…che i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste “. Detta delibera del 05/12/2011, risulta interamente recepita dalla Sottocommissione di esami presso la Corte d’Appello di Catania, ma in concreto non attuata nella fattispecie in quanto non si evince dagli atti che sia stato effettuato né il prescritto sorteggio delle domande, nell’ulteriore adempimento relativo alla prova scritta.
Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto, col conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato e la statuizione dell’obbligo della Sottocommissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente la ricorrente alla prova d’esame orale, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedurali.
Ritenuto che si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con la conseguente statuizione di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore
Francesco Brugaletta, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA l’11/07/2013.
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