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]]>Tale disegno attribuiva immediato valore abilitante al conseguimento della laurea per determinati corsi accademici, tematica poi inserita tra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea dal governo Draghi.
Invero, la questione non era del tutto nuova, in quanto già il Decreto “Cura Italia”, poi convertito in legge n. 27/2020, aveva introdotto questa possibilità per i laureati in medicina e chirurgia per contrastare l’emergenza sanitaria, introducendo la laurea abilitante all’art. 102; ciò col chiaro intento di far fronte alla contingente esigenza di personale sanitario, la cui carenza – piaga indiscussa da decenni – si era resa ancora più evidente nell’acme della fase pandemica.
Ora il predetto disegno ha ricevuto l’approvazione definitiva dalle Camere, nella seduta dello scorso 28 ottobre (seppure la legge non sia ancora stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).
Tra le novità di questa “rivoluzione universitaria” vi è senz’altro quella di aver allargato il campo d’azione, estendendo la predetta possibilità, già concessa ai laureati in medicina e chirurgia, agli studenti di altri corsi che potranno così conseguire – contestualmente al titolo – anche la relativa abilitazione all’esercizio della professione.
Attenzione: la riforma normativa non eliminerà l’Esame di Stato ma lo anticiperà al momento del conseguimento del titolo.
I CDL interessati, oltre medicina e chirurgia, saranno:
– medicina veterinaria;
– odontoiatria;
– farmacia e farmacia industriale;
– psicologia.
Tanti i buoni propositi sottesi all’approvazione di questa legge già figlia, come si è detto, del Decreto Cura Italia.
La prima e più importante novità introdotta è quella di aver semplificato e velocizzato l’accesso all’esercizio delle professioni regolamentate, anticipando l’esame abilitativo direttamente al momento del conseguimento della laurea.
Innegabili, poi, le conseguenze che a partire dalla sua emanazione si riverberanno in tutto il sistema universitario e, perché no, anche concorsuale.
Difatti, oltre all’accesso immediato al mercato del lavoro, un dato da non poco conto sarà quello del notevole risparmio finanziario per lo Stato, non più costretto a bandire maxi procedure concorsuali.
Ma v’è di più.
Sotto un primo profilo, la novità non riguarderà solo il sistema sanitario.
Difatti la legge renderà abilitanti anche alcune lauree c.d. professionalizzanti, come quelle relative ai ruoli di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, etc.
D’altro canto, l’effetto abilitante anticipato non riguarderà solo i titoli di laurea.
La legge prevede infatti che potranno essere resi abilitanti anche i titoli universitari per l’accesso alle professioni di fisico, chimico e biologo, sulle quali gli ordini di riferimento si erano già espressi: laddove, infatti, venga fatta richiesta dai consigli dei rispettivi ordini o collegi professionali, potranno anch’essi essere ritenuti abilitanti con provvedimento del MIUR, senza necessità alcuna di un nuovo intervento legislativo.
Tutto quanto sopra mostra l’intenzione di privilegiare l’aspetto pratico ed empirico della professione a discapito della teoria, che spesso ha ancorato la formazione accademica nel sistema universitario italiano.
Verrà infatti valorizzato il tirocinio curriculare, il cui buon esito sarà comunque presupposto per accedere all’esame di laurea con una prova tecnico- pratica per analizzare le competenze acquisite negli anni.
Si pone quindi in risalto l’esperienza, concetto spesso trascurato dall’offerta formativa e, per contro, sempre più richiesto nel mercato del lavoro da dove quotidianamente migliaia di neo laureati si affacciano, spesso, totalmente impreparati.
Al seguente link, si rende disponibile il testo del DDL approvato in via definitiva dal Senato.
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]]>Il Tar Catania esamina le diverse problematiche di una prova orale per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, valutando i diversi profili che ne possono determinare l’illegittimità (Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2018, n. 1875)
La bocciatura all’orale per l’esercizio della professione di avvocato veniva contestata perché l’esame non era stato preceduto dalla previa estrazione a sorte delle domande da rivolgere al candidato.
Sotto questo profilo, il Tar Catania decide di superare i propri precedenti giurisprudenziali, e concludere che la regola del previo sorteggio delle domande di esame, che pure è obbligatoria per i concorsi pubblici, non trova applicazione agli esami di abilitazione, come quello di avvocato.
E questo in particolare perché concorsi pubblici ed esami di abilitazione hanno ratio diverse: la prova concorsuale è, infatti, volta alla selezione dei migliori tra i candidati in relazione ad un numero definito di posti messi a concorso; la prova di abilitazione, come quella alla professione forense, è destinata alla selezione di professionisti per l’esercizio di una libera professione in modo che il livello di professionalità accertato sia idoneo a tutelare gli utenti nell’ambito di un mercato in cui viene in rilievo l’esercizio di diritti tutelati dalla Costituzione, come l’agire e il difendersi in giudizi
Secondo il Tar è irrilevante che la Commissione Centrale esami Avvocato abbia suggerito di predisporre “ un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto di prova” per poi fare estrarre le domande al candidato.
Infatti è sempre possibile per gli organi di amministrazione attiva discostarsi motivatamente dalle indicazioni di una preesistente direttiva – ovvero e con più specifico riferimento alla materia di che trattasi, appunto per il loro “carattere non vincolante”, dai “suggerimenti” relativi alle modalità di svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato”.
In allegato la sentenza integrale Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 2 ottobre 2018, n. 1875
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]]>TRACCIA
Tizio, particolarmente alterato, si mette alla guida della propria autovettura mantenendo una velocità superiore ai limiti consentiti. Dopo poche centinaia di metri, omettendo di rispettare le indicazioni semaforiche, investe due motociclisti a bordo di un ciclomotore. Intuendo la gravità della situazione, e preso dal panico, si allontana dal luogo del fatto.
Tizio viene individuato ed identificato quale autore del fatto. Dalle sommarie informazioni e dagli esiti delle indagini tecniche si riteneva certo il superamento dei limiti di velocità consentiti in quel tratto e l’aver impegnato l’incrocio, ove avvenuto l’incidente, nonostante il semaforo mostrasse la luce rossa.
I motociclisti spirano nel corso del trasporto in autoambulanza verso il vicino ospedale.
Tizio, destinatario dell’accusa di omicidio volontario, si rivolge ad un legale per officiarlo della sua difesa.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga motivato parere, premettendo brevi cenni in relazione alle caratteristiche del c.d. dolo eventuale ed ai criteri di differenziazione rispetto alla colpa cosciente.
Schema di svolgimento
INDIVIDUAZIONE ARTICOLI RIFERIMENTO:
Codice penale
Art. 43 – Elemento psicologico del reato.
Il delitto:
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogniqualvolta per queste la legge faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
Art. 575 – Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Art. 589 – Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) Soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2 lett c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) Soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Nei casi di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
QUESTIONE PROBLEMATICA:
Tizio risponde di omicidio volontario, sub specie di dolo eventuale, o di omicidio colposo, con previsione dell’evento?
INDICAZIONE MASSIME
Norma di riferimento: art. 43 c.p.
La categoria del dolo eventuale richiede la volontà dell’evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale categoria non può essere snaturata nella pratica attraverso una scorciatoia normativa, per superare le difficoltà probatorie che talora si incontrano nell’accertamento della volontà dell’evento. Cass., S.U., 15 dicembre 1992, n. 1095
Sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente qualora l’agente non solo si sia rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell’evento ma lo abbia anche accettato, nel senso che si sia determinato ad agire anche a costo di cagionarlo. Cass. pen. Sez V, 1 dicembre 2008,n. 44712
Il dolo va qualificato come eventuale quando l’agente si rappresenta la probabilità, o anche la semplice possibilità, che l’eventi si verifichi come conseguenza della sua condotta e accetti l’eventualità di tale verificazione. Cass.pen., sez II, 20 gennaio 2009, n. 2399
Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talchè, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza,non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2009, n.13083
Il reato colposo non cessa di essere tale quando l’agente abbia preveduto l’evento…, id est solo perché ha preveduto l’evento; è necessario un qualche cosa in più perché, a partire dalla previsione dell’evento, sia attinta la soglia del dolo, sia pure nella forma del dolo eventuale, giacchè il dolo eventuale, in quanto pure sempre, e innanzitutto, dolo, non cessa di richiedere la volontà dell’evento, che nel dolo significa, appunto, prevedere ed accettare che questo possa verificarsi. Anche l’elevato grado di colpa non si traduce di per sé nella prova che l’agente abbia voluto uccidere: diversamente il solo, pur nella sua forma eventuale, sarebbe ravvisabile in re ipsa “ per il solo fatto di una condotta rimproverabile”, o altamente rimproverabile, laddove, in effetti, la gravitò della colpa è elemento che dispiega i suoi effetti, quanto all’elemento psicologico del reato, ancora sul versante e nell’ambito di una condotta colposa, non ancora, solo per questo dolosa; il grado della colpa non vale ad individuare una soglia oltre la quale la colpa trasmodi in dolo. Cass. pen., sez IV, 18 febbraio 2010, n. 11222.
Il dolo eventuale presuppone che l’agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un vento non direttamente voluto, ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell’evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi; la colpa con previsione ( o colpa cosciente) sussiste quando l’agente , pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi. Cass. pen., sez. I, 1 agosto 2011,n. 30472
Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quanto il primo consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio (e, quindi, volizione) di esso, mentre la seconda consiste nella astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quindi, non volizione). Ciò che è necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza del dolo eventuale è la rappresentazione, nell’agente, anche della sola possibilità positiva del prodursi di un fatto di reato lesivo di un interesse tutelato dal diritto; lo stato di dubbio sulla possibilità che la condotta posta in essere esiti in un fatto di reato non esclude il dolo, poiché comunque suppone la rappresentazione dell’evento e l’accettazione del relativo rischio. Nella c.d. colpa cosciente, invece, il giudizio dubitativo sulla possibilità del verificarsi di un reato si conclude nel giudizio assertivo che il reato, pur previsto, non si verificherà per peculiari circostanze concrete, quali, ad esempio, la particolare perizia acquisita dall’agente in una certa attività. Cass. , pen., sez. I, 1 agosto 2012, n. 31449
CONCLUSIONI:
Sulla scorta di quanto esposto, è ragionevole prospettare a Tizio la concreta possibilità di essere condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
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]]>Il Collegio infatti ha censurato l’operato della commissione giudicatrice in relazione a due importanti profili:
Un primo relativo al fatto che, pur avendo la commissione formalmente recepito i criteri di valutazione redatti dalla Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, ne ha omesso l’applicazione; la stessa infatti non ha esaminato i candidati sulla base di domande predeterminate con anticipo dalla commissione ed estratte a sorte dal candidato stesso, con grave vulnus dei principi di imparzialità e trasparenza.
Un secondo legato al fatto che nel verbale d’esame la commissione utilizza una frase prestampata per dare atto dell’avvenuta illustrazione delle prove scritte: gli esaminatori invece avrebbero dovuto motivare su tale imprescindibile fase dell’esame, che è necessaria anche al fine di agevolare il candidato sul piano psicologico.
Si riporta il testo integrale della sentenza:
N. 01994/2013 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2747 del 2012, proposto da:
——–, rappresentata e difesa dall’avv. ——-, con domicilio eletto presso ——————-;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato c/o Corte d’Appello di Catania Anno 2011, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
– del verbale del 24 settembre 2012 redatto dalla 3^ sottocommissione per gli esami di avvocato sessione 2011 istituita presso la Corte d’Appello di Catania, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea all’esercizio della professione di avvocato;
– di tutti gli atti prodromici, endoprocedimentali e di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione per l’Esame di Abilitazione alla Professione di Avvocato c/o Corte d’Appello di Catania Anno 2011;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n.50/13 di rigetto della domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che a sostegno del ricorso si deducono i motivi seguenti :
-) ” Violazione dell’art.12 D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, perché al fine dello svolgimento della prova orale non sono state formulate le domande sulla base di quesiti predeterminati ed estratti a sorte. Violazione delle direttive elaborate dalla commissione centrale il 05/12/2011 ed integralmente recepite dalla commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania sessione 2011, nelle sedute del 04- 09 luglio 2012. Violazione del principio d’imparzialità e trasparenza “.
-) ” Violazione dell’art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n.37 del 1934 perché in ordine all’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase d’esame e di esprimere una valutazione in merito “.
Ritenuto che sono condivisibili entrambi tali motivi in quanto:
-) il mancato previo sorteggio tra domande preparate dalla Commissione, oltre a violare l’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali ( Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2011, n.6001 );
-) sussiste la dedotta violazione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n. 37 del 1934 e s.m.i., qualora, come accaduto nella specie, benché nel verbale delle operazioni d’esame si affermi con frase prestampata l’avvenuta illustrazione delle prove scritte, la Commissione ha omesso di motivare sullo svolgimento di tale fase dell’esame e di esprimere una valutazione in merito: infatti, la preventiva discussione delle prove scritte costituisce un momento necessario e imprescindibile nello svolgimento delle prove orali, agevolando il candidato sul piano psicologico ( T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 31 gennaio 2012 n. 99 ).
-) la Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione del 2011, ha previsto tra i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali che : ” Con riferimento alle prove orali, ferma restando l’obbligatorietà dell’illustrazione delle prove scritte…che i componenti di ciascuna Sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste “. Detta delibera del 05/12/2011, risulta interamente recepita dalla Sottocommissione di esami presso la Corte d’Appello di Catania, ma in concreto non attuata nella fattispecie in quanto non si evince dagli atti che sia stato effettuato né il prescritto sorteggio delle domande, nell’ulteriore adempimento relativo alla prova scritta.
Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e va accolto, col conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato e la statuizione dell’obbligo della Sottocommissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente la ricorrente alla prova d’esame orale, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedurali.
Ritenuto che si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con la conseguente statuizione di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore
Francesco Brugaletta, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA l’11/07/2013.
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]]>2) La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
Corte di Giustizia (Quarta Sezione)
Sentenza del 22 dicembre 2010
(presidente Bonichot, relatore Bay Larsen)
[procedimento C‑118/09 – Koller]
(…)
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/48 modificata»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Koller e la Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht Graz (commissione competente in ordine all’esame di accesso alla professione di avvocato della Corte di appello di Graz) in merito al rifiuto opposto dal presidente di quest’ultima di autorizzarlo a sostenere la prova attitudinale ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Austria o di dispensarlo dal sostenere tale esame.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Ai termini dell’art. 1, lett. a), b) e g), della direttiva 89/48 modificata:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità (…).
È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;
(…)
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.
(…)».
4 L’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 modificata così prevede:
«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro (…)».
5 L’art. 4, nn. 1 e 2, di detta direttiva dispone quanto segue:
«L’articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede un’esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell’articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante (…)
(…)
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:
– quando la formazione ricevuta conformemente all’articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,
– quando, nel caso di cui all’articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure
(…)
Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività. (…)
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1».
La normativa nazionale
6 Il capitolo 3 della legge federale sulla libera circolazione di servizi e sullo stabilimento di avvocati europei in Austria (Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwälten in Österreich, BGBl. I, 27/2000, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 59/2004; in prosieguo: l’«EuRAG») contiene, inter alia, gli artt. 24‑29 di tale legge. L’art. 24 dell’EuRAG sancisce quanto segue:
«1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (…) che abbiano ottenuto un diploma da cui risulti che il titolare dispone dei requisiti professionali necessari per l’accesso immediato ad una delle professioni elencate nell’allegato alla presente legge devono essere iscritti, su domanda, nell’albo degli avvocati (…) qualora abbiano sostenuto con successo una prova attitudinale.
2. Costituiscono diplomi ai sensi del n. 1 i diplomi, i certificati o gli altri titoli ai sensi della direttiva [89/48] (…)».
7 L’art. 25 dell’EuRAG ha il seguente tenore:
«La prova attitudinale è un esame nazionale riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del candidato e diretto a valutare la sua capacità ad esercitare la professione forense in Austria. La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il candidato dispone, in uno Stato membro dell’Unione europea, di una qualifica professionale per l’esercizio della professione forense».
8 L’art. 27 dell’EuRAG così prevede:
«Sull’ammissione alla prova attitudinale decide, su domanda del candidato, il presidente della commissione d’esame, di concerto con l’ordine degli avvocati presso la sede dell’Oberlandesgericht entro quattro mesi dalla presentazione di tutti i documenti da parte del candidato medesimo».
9 L’art. 29 dell’EuRAG dispone quanto segue:
«Il presidente della commissione d’esame, di concerto con l’ordine degli avvocati competente ai sensi dell’art. 26, deve accordare al candidato che ne faccia domanda una dispensa dalle prove nelle materie per le quali questi dimostri che, nel corso della sua precedente formazione o attività professionale, ha acquisito le conoscenze di diritto sostanziale e procedurale austriaco necessarie per l’esercizio della professione forense in Austria».
10 L’art. 1 del regolamento sulla professione forense (Rechtsanwaltsordnung, RGBl. 96/1868, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 128/2004; in prosieguo: la «RAO») è così redatto:
«1. Per l’esercizio della professione forense [in Austria] non occorre una nomina da parte dell’autorità ma solo la prova del soddisfacimento dei seguenti requisiti e dell’iscrizione all’albo degli avvocati (…).
2. Tali requisiti sono:
(…)
d) il tirocinio nei tempi e modi stabiliti dalla legge;
e) il superamento dell’esame di avvocato;
(…)».
11 In forza dell’art. 2, n. 2, della RAO, il tirocinio deve avere durata pari a cinque anni, di cui almeno 9 mesi presso un giudice o un pubblico ministero e almeno tre anni presso un avvocato che eserciti in Austria.
Causa principale e questioni pregiudiziali
12 Il 25 novembre 2002 il sig. Koller, cittadino austriaco, conseguiva presso l’Università di Graz (Austria) il titolo di «Magister der Rechtswissenschaften», ossia un diploma che sancisce un ciclo di studi universitari in giurisprudenza di durata pari ad almeno otto semestri.
13 Con decisione 10 novembre 2004 il Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo riconosceva l’equivalenza del titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» con quello di «Licenciado en Derecho», in quanto il richiedente aveva seguito corsi all’Università di Madrid (Spagna) ed aveva superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione prevista dall’ordinamento interno spagnolo.
14 Il 14 marzo 2005 l’ordine degli avvocati di Madrid, avendo rilevato che il sig. Koller deteneva il titolo di «Licenciado en Derecho», lo autorizzava ad avvalersi del titolo di «abogado».
15 Il 5 aprile 2005 il sig. Koller chiedeva alla Rechtsanwaltsprüfungskommission presso l’Oberlandesgericht Graz l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale alla professione forense. Al contempo, il medesimo presentava domanda di dispensa ex art. 29 dell’EuRAG per tutte le materie oggetto della prova attitudinale.
16 Con decisione 11 agosto 2005 il presidente della Rechtsanwaltsprüfungskommission respingeva, in base all’art. 27 dell’EuRAG, la domanda di autorizzazione a sostenere la prova attitudinale. All’epoca il sig. Koller esercitava la professione di avvocato in Spagna. Questi interponeva appello avverso tale decisione dinanzi all’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (commissione superiore disciplinare degli avvocati; in prosieguo: l’«OBDK»).
17 Con decisione 31 gennaio 2006 l’OBDK respingeva le richieste del richiedente. Tale commissione si è fondata, in primo luogo, sul fatto che, in Spagna, a differenza di quanto prescritto dalla normativa applicabile in Austria, non è necessario effettuare un tirocinio per esercitare la professione di avvocato. L’OBDK ne ha concluso che la domanda del signor Koller aveva l’obiettivo di aggirare l’obbligo di tirocinio di cinque anni richiesto da tale normativa.
18 In secondo luogo, a giudizio dell’OBDK il titolo di «Licenciado en Derecho» non può essere sufficiente per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale, in conformità del capitolo 3 dell’EuRAG. A tale proposito, l’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48 modificata distinguerebbe tra il fatto di seguire con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni e la formazione professionale richiesta oltre a tale ciclo di studi. Ciò premesso, si dovrebbe ritenere che la prova attitudinale richiesta dall’EuRAG sia un esame destinato esclusivamente a valutare le conoscenze professionali del richiedente. Ad avviso dell’OBDK, dato che non dispone di alcuna conoscenza professionale, il sig. Koller non può essere ammesso a sostenere la prova attitudinale. Infine, la concomitanza tra la domanda dell’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale e la richiesta di dispensa mirerebbe, in realtà, ad aggirare intenzionalmente la normativa austriaca.
19 Con sentenza 13 marzo 2008, su ricorso del sig. Koller, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) annullava la suddetta decisione di rigetto rilevando, segnatamente, il difetto di elementi che evidenziassero un abuso da parte del richiedente. Di conseguenza, l’OBDK deve nuovamente pronunciarsi sulla domanda del sig. Koller diretta ad ottenere l’ammissione alla prova attitudinale per la professione di avvocato.
20 Ciò premesso, l’OBDK ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva 89/48/(…) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest’ultimo:
a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di “Magister der Rechtswissenschaften”,
b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per l’Educazione e la Scienza [spagnolo], in seguito al superamento di esami integrativi presso un’università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo – equivalente al titolo austriaco – di “Licenciado en Derecho”;
c) abbia ottenuto, con l’iscrizione presso l’ordine degli avvocati di Madrid, l’autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di “abogado” e abbia effettivamente esercitato la professione forense in Spagna, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque mesi.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se sia compatibile con la direttiva 89/48/(…) l’interpretazione dell’art. 24 dell’EuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma in giurisprudenza austriaco, nonché l’autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di “Licenciado en Derecho”, ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un’università spagnola nel corso di un periodo di tempo inferiore a tre anni, non siano sufficienti ai fini dell’ammissione alla prova attitudinale in Austria, ai sensi dell’art. 24, n. 1, dell’EuRAG, in mancanza di prova dell’esperienza pratica richiesta dal diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), anche qualora il richiedente sia abilitato in Spagna all’esercizio della professione di “abogado”, senza un’equivalente obbligo di esperienza pratica, e ivi abbia esercitato tale professione per tre settimane prima della presentazione della domanda e, rispetto alla data della decisione di primo grado, per un periodo pari, al massimo, a cinque mesi».
Sulla competenza della Corte
21 In via preliminare si deve verificare se l’OBDK sia una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e se, di conseguenza, la Corte sia competente a pronunciarsi sulle questioni ad essa sottoposte da detta commissione.
22 Al riguardo va rammentato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234 CE, questione che appartiene unicamente al diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C‑54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I‑4961, punto 23; 31 maggio 2005, causa C‑53/03, Syfait e a., Racc. pag. I‑4609, punto 29, nonché 14 giugno 2007, causa C‑246/05, Häupl, Racc. pag. I‑4673, punto 16).
23 Orbene, l’OBDK, della cui giurisdizione è pacifica l’obbligatorietà, presenta, come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, tutti gli elementi necessari per poter essere qualificata quale giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE.
24 La Corte è pertanto competente a risolvere le questioni sollevate dal giudice del rinvio.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Con la prima questione, in sostanza, il giudice del rinvio chiede se, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possano essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
26 Si deve rammentare che la nozione di «diploma», definita dall’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore previsto da tale direttiva (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 2008, Commissione/Spagna, causa C‑286/06, Racc. pag. I‑8025, punto 53).
27 Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4 della direttiva 89/48 modificata, l’art. 3, primo comma, lett. a), di quest’ultima riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma», ai sensi di detta direttiva, che gli consenta di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 54).
28 Quanto alle qualifiche come quelle fatte valere dal sig. Koller, occorre precisare che il «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, può essere costituito da un insieme di titoli.
29 Riguardo alla condizione di cui all’art. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 89/48 modificata, va rilevato che, nella causa sfociata nella sentenza 29 gennaio 2009, causa C‑311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Racc. pag. I‑415), la Corte ha avuto modo di dichiarare, al punto 48 di tale sentenza, che detta condizione era soddisfatta in ordine ai titoli fatti valere da una persona che aveva chiesto l’iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia, atteso che ciascuno di tali titoli era stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, italiane e spagnole. Detta condizione risulta del pari soddisfatta per quanto attiene a titoli come quelli presentati dal sig. Koller, dato che ciascuno di essi è stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole.
30 Per quanto concerne il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48 modificata, si deve necessariamente rilevare che una persona quale il sig. Koller, come ha altresì dichiarato la Corte al punto 49 della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito della persona di cui alla causa all’origine di tale sentenza, soddisfa la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un’università. Tale circostanza, difatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato dall’Università di Graz all’interessato.
31 Per quanto riguarda il requisito di cui all’art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48 modificata, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo e, in ogni caso, dall’iscrizione del sig. Koller all’ordine degli avvocati di Madrid risulta che quest’ultimo è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 50).
32 Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all’origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell’ambito del sistema d’istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l’acquisizione da parte di quest’ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria.
33 Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.
34 Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza a questo riguardo. Infatti, l’art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.
35 Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz’altro titolare di un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata.
36 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione dichiarando che, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possono essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
Sulla seconda questione
37 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 89/48 modificata debba essere interpretata nel senso che essa osti a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale di ammissione alla professione forense in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa dello Stato membro medesimo.
38 In quanto titolare di un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, una persona, quale il sig. Koller, beneficia, conformemente all’art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva, dell’accesso alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante.
39 Tuttavia, trattandosi di una professione il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nella quale la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività, l’art. 3 della direttiva 89/48 modificata non osta, in applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), di questa, a che lo Stato membro ospitante esiga che il richiedente si sottoponga ad una prova attitudinale, purché tale Stato verifichi preliminarmente se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale siano tali da colmare, in tutto o in parte, la differenza sostanziale di cui al primo comma di quest’ultima disposizione.
40 Orbene, dal momento che il richiedente è soggetto, nello Stato membro ospitante, ad una prova attitudinale che ha specificamente lo scopo di consentire la verifica della sua idoneità ad esercitare la professione regolamentata in tale Stato membro, quest’ultimo non può, in forza dell’art. 4 della direttiva 89/48 modificata, negare ad una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale l’autorizzazione a sostenere siffatta prova in ragione del fatto che questi non abbia effettuato il tirocinio richiesto dalla normativa di detto Stato membro.
41 Di conseguenza, la seconda questione va risolta dichiarando che la direttiva 89/48 modificata deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
2) La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
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