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]]>Tar Calabria – Reggio Calabria, 24 agosto 2019, n. 513
I giudici amministrativi tornano sulla questione del legittimo affidamento del proprietario di un edificio abusivo, chiarendo i casi eccezionali in cui un manufatto abusivo non può essere oggetto di provvedimenti sanzionatori e demolitori, in particolari situazioni di legittimo affidamento del proprietario.
Obbligano a una rigorosa motivazione sul pubblico interesse alla demolizione, secondo il T.A.R. Calabrese, l’esistenza di un abuso di ridotta consistenza materiale, la sua risalenza nel tempo e un implicita acquiescenza della P.A. all’opera abusiva.
Nel caso di specie, l’amministrazione comunale aveva avuto contezza della natura abusiva dell’opera dal 1991, anno nel quale aveva peraltro permesso un’attività di ristrutturazione, e inoltre si trattava di un manufatto di modeste dimensioni, ricadente in un cortile di proprietà esclusiva del privato, intercluso alla pubblica via e destinato a vano cucina.
Il principio generale è quello ribadito dalla sentenza n. 9 del 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato concernente il rapporto tra ordine di demolizione e tutela di affidamento del privato: il decorso anche di un lungo tempo non è idoneo a far perdere il potere dell’amministrazione di provvedere in quanto, se così fosse, si realizzerebbe una sorta di sanatoria “extra ordinem”, non potendo la distanza temporale tra l’abuso e la sua repressione giustificare la formazione di un legittimo affidamento.
Tuttavia, secondo i giudici amministrativi, occorre tenere conto delle recenti precisazioni giurisprudenziali sul tema del rapporto tra ordine di demolizione e legittimo affidamento.
In particolare, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3372 del 4 giugno 2018 ha dato qualche ulteriore elemento chiarificatore, affermando che la risalenza nel tempo dell’abuso contestato, l’affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio del locale integrano, complessivamente considerati, altrettanti parametri oggettivi di riferimento prima d’adottare la misura sanzionatoria: decenni di inattività devono indurre il Comune a fornire adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale al ripristino dello stato dei luoghi.
Secondo la sentenza, l’incolpevole affidamento del privato deve essere valorizzato se è eccezionalmente caratterizzato dalla piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della P.A. e dall’implicita attività di controllo dalla stessa effettuato in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto in questione.
In casi del genere sussiste una sproporzione tra il sacrificio imposto al privato e l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata, ove sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio
In questi casi il Comune dovrebbe ricorrere ad un’adeguata motivazione su quello che era il concreto ed attuale l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, comparandolo con l’interesse oppositivo del privato a conservare l’integrità dell’assetto edilizio minacciato.
A tal proposito assume rilevanza anche la concreta dimensione dell’abuso, dato che la preminenza dell’interesse pubblico deve essere posta in relazione all’entità e alla destinazione dell’opera da demolire.
E ciò anche alla luce delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo sull’ordine di demolizione. La Corte che vigila sull’applicazione della CEDU ha sottolineato che il giudice nazionale deve sempre verificare se l’Amministrazione abbia esercitato i propri poteri valutando “caso per caso” se l’esecuzione dell’ordine possa incidere, in violazione del principio di proporzionalità, sul diritto all’abitazione, richiedendo in tal caso un obbligo particolare di motivazione (cfr. Corte eur.dir.uomo, 21 aprile 2016, ric.n.46577/15).
Di seguito si riporta un estratto della sentenza del TAR Calabria
(…)
Va premesso che il Collegio non intende rimettere qui in discussione il condivisibile approdo giurisprudenziale raggiunto dalla sentenza n. 9 del 2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato concernente il rapporto tra ordine di demolizione e tutela di affidamento del privato.
Come è noto, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che il decorso anche di un lungo tempo non è idoneo a far perdere il potere dell’amministrazione di provvedere in quanto, se così fosse, si realizzerebbe una sorta di sanatoria “extra ordinem”, non potendo la distanza temporale tra l’abuso e la sua repressione giustificare la formazione di un legittimo affidamento.
Questi esiti, condivisi anche dalla recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.St. sez. II, 24.6.19 n.4315), devono rimanere fermi anche nell’ipotesi, come quella in decisione, in cui l’attuale proprietaria dell’immobile non sia responsabile dell’abuso.
Bisogna tuttavia dar conto che, in epoca relativamente recente, la giurisprudenza amministrativa ha apportato significative precisazioni sul tema del rapporto tra ordine di demolizione e legittimo affidamento, attualizzando la portata interpretativa della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 che si era limitata a ribadire l’esistenza dell’istituto (al paragrafo 7.3, si riconosce che: “(…) l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole (…)”, senza peraltro ancora chiarire quando in concreto esso rivestisse portata “scriminante” nei confronti del responsabile dell’abuso.
Il TAR Napoli, ad esempio, con sentenza n. 5473 del 20.11.2017, anch’essa successiva all’arresto dell’A.P. n. 9/2017, puntualmente richiamata, e più recentemente, con sentenze n. 184 del 10.1.2018, n. 685 del 31.1.2018, n. 1273 del 26.2.2018 e n. 1493 del 8.3.2018 ha stabilito “come di affidamento meritevole di tutela si possa parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente ed in senso compiuto reso nota la propria posizione all’Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa Amministrazione a ritenere come legittimo il suo operato non già nel caso, come quello di specie, in cui si commetta un illecito a tutta insaputa della stessa (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5509)”.
Affrontando una vicenda simile a quella che deve essere qui decisa, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3372 del 4 giugno 2018 ha aggiunto qualche ulteriore elemento chiarificatore, affermando che “La risalenza nel tempo dell’abuso contestato, l’affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio del locale (tecnico-deposito poi utilizzato come) garage, integrano, complessivamente considerati, altrettanti parametri oggettivi di riferimento da valutare, decorsi oltre quaranta anni dalla realizzazione dell’abuso, prima d’adottare la misura ripristinatoria ovvero da dover indurre il Comune a fornire adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale al ripristino dello stato dei luoghi”.
Vero che qui il Comune di Reggio Calabria non ha rimosso alcun titolo edificatorio in precedenza rilasciato alla ricorrente o al suo dante causa e che quindi non si può applicare a un fatto illecito – quale è, si ribadisce, l’abuso edilizio – il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell’interesse pubblico, è stato enucleato per il ben diverso ordine di presupposti su cui si fonda l’istituto dell’autotutela decisoria, ma è altrettanto vero che la stessa Amministrazione resistente, come pacificamente emerso in corso di causa (v. perizia giurata all.5 parte ricorrente, depositata il 9.11.18) ha avuto o poteva avere certamente contezza della natura abusiva del vano cucina in contestazione fin dal 1991, epoca in cui lo stesso Comune resistente ne ha permesso la ristrutturazione attraverso la ridistribuzione degli spazi disponibili.
Più precisamente, il riferimento corre alla comunicazione di inizio lavori datata 1.8.1991, a seguito della quale la ricorrente ha realizzato sull’immobile per cui è causa opere di ristrutturazione interna ai sensi dell’art. 26 della Legge n.47 del 28.02.1985, comportanti una nuova distribuzione degli spazi interni, destinando il vano di cui oggi si è ingiunta la demolizione al solo angolo cottura e lo spazio occupato originariamente dalla cucina a soggiorno.
In quell’occasione, come puntualmente evidenziato dalla difesa della ricorrente, l’Amministrazione comunale non ha posto alcuna obiezione né sulla regolarità dei lavori da eseguire né tanto meno sul carattere abusivo o meno del vano ripostiglio all’interno del quale essi furono realizzati né sulla sua destinazione d’uso rimasta peraltro immutata.
10. A fronte di siffatto contesto fattuale, è opinione del Collegio che l’incolpevole affidamento del privato possa dirsi positivamente, ancorchè eccezionalmente, caratterizzato dalla piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte della P.A. e dall’implicita attività di controllo dalla stessa effettuato in merito alla regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto in questione, discendendone sul piano giuridico due decisive considerazioni.
La prima è che, come annotato da attenta giurisprudenza (cfr.TAR Napoli sez. VII, 3.5.18 n.2972), “ove sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, l’Amministrazione è tenuta a specificare la sussistenza dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’opera realizzata o, addirittura, a indicare le ragioni della sua prolungata inerzia, atteso che si sarebbe ingenerato un affidamento in capo al privato, solo in caso di situazioni assolutamente eccezionali nelle quali risulti evidente la sproporzione tra il sacrificio imposto al privato e l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata”.
La seconda è che il Comune, per superare le smagliature della contraddittoria azione amministrativa posta in essere, avrebbe dovuto ricorrere ad una adeguata motivazione su quello che era il concreto ed attuale l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, comparandolo con l’interesse oppositivo del privato a conservare l’integrità dell’assetto edilizio minacciato.
Sotto questo profilo-evidenzia il Collegio-ciò di cui si va discorrendo è un manufatto di modeste dimensioni ricadente in un cortile di proprietà esclusiva della ricorrente, intercluso alla pubblica via e destinato a vano cucina.
In casi analoghi, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittimo “ il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in relazione a un abuso edilizio (accertato 54 anni dopo la realizzazione) nel caso in cui lo stesso si traduca in una modifica di lieve entità, con sostanziale assenza di un pregiudizio all’interesse pubblico urbanistico e, pertanto, in mancanza di“ offensività” per l’interesse pubblico tutelato. Ciò che viene a mancare è proprio l’esistenza di un abuso rilevante, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione edilizia” (cfr. Cons. St. sez. VI 28.5.18 n. 2237).
Quanto illustrato conferma, pertanto, il convincimento che l’Amministrazione resistente debba necessariamente rivalutare, prima di riadottare una nuova ed eventuale misura demolitoria, il tempo trascorso, l’attività di controllo già implicitamente posta in essere quasi trent’anni fa e la preminenza dell’interesse pubblico in relazione all’entità e alla destinazione dell’opera da demolire.
Del resto, anche la giurisprudenza della Corte europea, intervenendo sulla compatibilità dell’ordine di demolizione con la CEDU, non ha mancato di sottolineare che il giudice nazionale deve sempre verificare se l’Amministrazione abbia esercitato i propri poteri valutando “caso per caso” se l’esecuzione dell’ordine possa incidere, in violazione del principio di proporzionalità, sul diritto all’abitazione, richiedendo in tal caso un obbligo particolare di motivazione (cfr. Corte eur.dir.uomo, 21 aprile 2016, ric.n.46577/15).
Ordinanza di demolizione di edifici abusivi e affidamento del privato
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]]>Tar Palermo, sez. III, 25 febbraio 2019, n. 553
Il Tar Sicilia -Palermo si pronuncia sulla natura e sul funzionamento dell’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, già disciplinato dall’art. 13 della l. n. 47 del 1985.
L’accertamento di conformità è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono.
Da questo punto di vista occorre avere riguardo sia alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di conformità (c.d. doppia conformità).
La conseguenza è che si esclude la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che solo successivamente, in applicazione della c. d. sanatoria giurisprudenziale, o impropria, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l’autorità procedente valutare l’assentibilità dell’opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente, in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma.
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]]>Il Consiglio di Stato, con la sentenza 6983/2018, si pronuncia sulla questione del privato che subiva un’ordinanza di demolizione dopo un lungo lasso di tempo dalla realizzazione di un abuso edilizio, e in presenza di un comportamento contraddittorio del Comune, che aveva in precedenza riconosciuto l’esistenza del manufatto (con un titolo edilizio “condizionato”).
Per prima cosa il Consiglio di Stato enuncia la regola in materia di illeciti urbanistici.
Vale a dire che di norma l’adozione dell’ordinanza di demolizione non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d’interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (così, “ex multis”, Cons. di Stato, sez. VI, nn. 13 del 2015, 5792 del 2014 e 6702 del 2012).
Nondimeno, nel caso in cui, oltre alla situazione consolidatasi nel tempo, s’aggiunga – come nel caso di specie – il legittimo affidamento sulla permanenza ed utilizzazione della res abusiva ingenerato dal comportamento tenuto dall’amministrazione o dal rilascio di un titolo edilizio ancorché atipico, deve trovare applicazione il principio dettato da Cons. Stato, ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 8.
Quest’ultimo indirizzo vuole che in questi casi l’ordine di demolizione necessiti di una ponderata motivazione che dia conto della valutazione degli opposti interessi: quello del titolare del bene alla conservazione ed utilizzazione della res, risalente nel tempo e fatta oggetto di un provvedimento autorizzativo mai rimosso, con quello dell’amministrazione al ripristino illico et immediate dell’assetto del territorio compromesso dalla permanenza in loco dell’abuso.
In casi di questo tipo, continua la sentenza, la sanzione della demolizione deve qualificarsi quale “extrema ratio” da bilanciare con altri interessi ed esigenze, nel caso in cui la demolizione del manufatto abusivo non costituisca affatto l’unico rimedio concretamente idoneo a soddisfare le esigenze di tutela del territorio sottese alla normativa di riferimento.
Dal punto di vista degli interessi coinvolti, in particolare, la demolizione della struttura abusiva, strumentale all’attività d’impresa, andrebbe dovuto essere valutato nella prospettiva della possibile compromissione dell’attività economica svolta.
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]]>Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, 29 maggio 2018, Sez. V, n. 3212) chiarisce la natura del rapporto che esiste tra autorizzazioni commerciali e il rispetto della conformità edilizia dei locali dove l’attività è svolta.
A parere del Consiglio di Stato, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato, come nella fattispecie, su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene svolta (Cons. Stato, IV, 14 ottobre 2011 n. 5537 e id., V, 8 maggio 2012, n. 5590).
Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere.
Ne consegue il potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale (cfr. Cons. Stato, VI, 23 ottobre 2015, n. 4880).
La sentenza in commento dà atto che è stato superato il precedente indirizzo giurisprudenziale che affermava l’illegittimità del diniego di autorizzazione commerciale (o di ampliamento o di trasferimento dell’esercizio) per ragioni di ordine urbanistico, sul presupposto che l’interesse pubblico nella materia del commercio fosse di diversa natura ed implicasse perciò criteri valutativi differenti (cfr. Cons. Stato, V, 21 aprile 1997, n. 380).
Tale revirement giurisprudenziale si fonda su un criterio di ragionevolezza e sul principio costituzionale di buona amministrazione per cui non è tollerabile l’esercizio dissociato, addirittura contrastante, dei poteri che fanno capo allo stesso ente per la tutela di interessi pubblici distinti, specie quando tra questi interessi sussista un obiettivo collegamento, come è per le materie dell’urbanistica e del commercio.
Il Collegio conclude pertanto per confermare la regolarità urbanistico edilizia dell’opera condiziona l’esercizio dell’attività commerciale al suo interno anche perché ritenere il contrario comporterebbe elusione delle sanzioni previste per gli illeciti edilizi.
Così si è affermato che la stretta connessione tra materie del commercio e dell’urbanistica ha indotto il legislatore a indicare il medesimo fatto quale presupposto per l’esercizio di poteri propri sia della materia dell’urbanistica, sia di quella del commercio, con la conseguente inibizione, per l’autorità amministrativa, di assentire l’attività nel caso di non conformità della stessa alla disciplina urbanistico – edilizia (Cons. Stato, V, 17 ottobre 2002, n. 5656 e 28 giugno 2000, n. 3639).
Tale affermazione, conclude il Collegio, trova del resto riscontro nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e succ. mod., il cui art. 7, relativo agli esercizi di vicinato impone al soggetto interessato il rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, oltre che di quelle relative alle destinazioni d’uso.
Alla luce di quanto sopra, i giudici amministrativi sanciscono che la carenza di permesso di costruire impedisce che i locali che si trovano all’interno dell’immobile interessato dal provvedimento di annullamento del titolo abilitativo edilizio siano adibiti ad attività commerciali.
In allegato Cons. Stato, 29 maggio 2018, Sez. V, n. 3212
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]]>L'articolo Abusi edilizi in Sicilia, verso una nuova sanatoria? Ecco il testo del ddl “amazzasanatorie” proviene da Giurdanella.it.
]]>La circolare recepisce il parere n. 291 del Consiglio di Giustizia Amministrativa reso nell’adunanza del 31 gennaio 2012, con il quale, in riferimento ad un ricorso straordinario presentato per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale 29.4.2008 n. 46 del Comune di Milazzo (con cui è stata respinta l’istanza di condono e ordinata la demolizione delle opere realizzate senza aver prima richiesto alla competente amministrazione regionale il nulla osta dell’autorità preposta al vincolo), l’organo di vertice della giustizia amministrativa in Sicilia accoglie il ricorso e rende possibile la sanatoria nelle aree vincolate.
Nel parere il CGA, dopo un’ampia e approfondita ricognizione della normativa siciliana in materia, ha riconosciuto la “…potenziale applicabilità del c.d. terzo condono anche agli abusi realizzati in aree soggette a vincoli relativi di inedificabilità, alle condizioni previste dall’art. 32-33 della legge n. 47/1985, per quale recepita e modificata in Sicilia dall’art. 23 della L.R. n. 37/1985”.
In un presunto “recepimento” del parere del Consiglio di Giustizia amministrativa, qualche giorno fa è stato presentato al Consiglio comunale di Palermo un ordine del giorno che consente la riapertura di istanze di sanatoria rigettate. E un atto analogo è stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana dall’ex presidente Francesco Cascio, al fine di estendere la “sanatoria selvaggia” in tutta la Sicilia.
Per impedire il riesame delle pratiche respinte relative ad abusi edilizi commessi in Sicilia in aree vincolate e per scongiurare il pericolo di sanatoria, il 31 gennaio scorso il Movimento 5 Stelle ha presentato il disegno di legge n. 696, primo firmatario Giampiero Trizzino, che sarà trattato, con la necessaria urgenza, in commissione Ambiente nei prossimi giorni.
Il disegno di legge presentato, di pochi articoli, mira a sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità interpretativa, e allontana una volta e per tutte il pericolo di colpi di spugna sugli abusi edilizi in Sicilia. Non per nulla è stato definito ddl “ammazzasanatorie”.
“La legge – afferma Trizzino – servirà a rimetterci in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e con quanto ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione del 2009, che escludeva da sanatoria tutti quegli immobili costruiti ex novo, non solo nelle aree in cui insiste un vincolo di inedificabilità assoluta, ma anche in quelle aree in cui grava un vincolo di inedificabilità relativa. La pronuncia dei giudici cassazionisti ha inoltre precisato che per queste ultime gli unici interventi sanabili sono quelli edilizi di minore rilevanza, quali il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria”.
In esclusiva, il testo integrale del disegno di legge.
Leggi anche il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa n. 291/2012, e la Circolare regionale n. 2 prot. 2302 del 31/1/2014
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]]>Il caso in questione riguarda il vincolo gravante sui territori costieri, compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia, il quale implica un regime di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 33 legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Detto vincolo è stato per la prima volta imposto con d.m. 21 settembre 1984 (recante Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici), poi seguito dalle norme primarie di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, assorbito poi dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n, 490. E’ ora disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Sull’argomento occorre rammentare che, in base alle conclusioni raggiunte dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 luglio 1999. n. 20 circa la disciplina del condono edilizio della legge n. 47 del 1985 e delle connesse questioni (poste dall’art. 33) relative ai procedimenti di condono riguardanti territori con vincoli di inedificabilità relativa, si deve avere riguardo al regime vincolistico sussistente alla data di esame della domanda di sanatoria, secondo il principio tempus regit actum.
Quanto ai vincoli di in edificabilità assoluta, invece, il Consiglio di Stato ha più volte chiarito che “se è vero che alla stregua dell’art. 33 l. n. 47 del 1985 il vincolo di inedificabilità assoluta non può operare in modo retroattivo, tuttavia non si può considerare inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione”.
Pertanto, se il vincolo di inedificabilità assoluto sopravvenuto non può considerarsi sic et simpliciter inesistente, ne discende che gli va applicato lo stesso regime della previsione generale dell’art. 32, comma 1, della stessa legge n. 47 del 1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.
Articolo pubblicato su LeggiOggi.it il 23 maggio 2013
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]]>L'articolo La natura dei vincoli paesaggistici: conformativi ed espropriativi proviene da Giurdanella.it.
]]>a) quelli preordinati all’espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l’imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta;
b) quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l’esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi;
c) quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell’ambito dell’art. 42 Cost.
La destinazione di “area a verde pubblico – verde urbano” costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo indeterminato (nella specie le N.T.A. del Comune – si trattava del Comune di Bari – prevedevano che su tali aree potevano essere ubicate attrezzature per lo svago, chioschi, bar, teatri all’aperto, impianti sportivi per allenamento e spettacolo, e simili, nonché biblioteche e giochi per bambini, e consentivano, altresì, la costruzione di edifici ed impianti previa approvazione di piano particolareggiato o di progetto planovolumetrico; di conseguenza, secondo la sentenza in rassegna, essendo consentita, anche ad iniziativa del proprietario, la realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento del verde, era da escludere, ex se, la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà, permanendo comunque la utilizzabilità dell’area rispetto alla sua destinazione naturale, con la conseguenza che non era ravvisabile alcun vincolo preordinato all’espropriazione ovvero comportante inedificabilità, né era configurabile un obbligo di nuova tipizzazione).
Il divieto di edificazione nella fascia costiera di cui all’art. 51, lett. f, l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 non rappresenta una misura di di salvaguardia, ma un vincolo d’inedificabilità assoluta preclusivo del rilascio della concessione edilizia fino all’adozione del piano territoriale.
L’art. 51, lett. f), l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n.56 vieta qualsiasi edificazione entro la fascia costiera di trecento metri, per cui è legittimo il diniego di sanatoria espresso dal Comune per abusi edilizi realizzati entro tale fascia, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abitativi, atteso che in forza dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980 cit. non è possibile formare varianti per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 l. 28 febbraio 1985, n. 47“.
E’quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 2116 del 13 aprile 2012.
Per il testo della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200004832/Provvedimenti/201202116_11.XML
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]]>Di seguito il testo della sentenza.
…
Consiglio di Stato, Sezione quinta
Sentanza numero 1260 del 6 marzo 2012
(estensore Taormina, presidente Trotta)
(…)
DIRITTO
1.Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti rese edotte della possibilità di immediata definizione della causa, la controversia può essere decisa nel merito tenuto conto della palese inammissibilità e comunque infondatezza dell’appello.
1.1. Va premesso che l’appellante non ha impugnato – neppure formalmente- il capo dell’impugnata decisione dichiarativo della perenzione del ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione mentre ha formalmente gravato unicamente il capo della sentenza reiettivo del ricorso avverso il provvedimento emesso in data 6 ottobre 2008 con cui il Comune (sulla base dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 8 del 2006) aveva disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio dell’immobile e della annessa area di sedime.
1.2.Il proposto appello, tuttavia, non prospetta alcuna critica alla motivazione reiettiva resa dal primo giudice, ma si limita a ripercorrere la vicenda sotto il profilo cronologico (anche con riferimento al parallelo procedimento penale celebratosi a carico dell’appellante) ed a richiamare le norme di legge regolatrici della fattispecie.
Le censure proposte, infatti, costituiscono integrale ed acritico richiamo delle norme di legge, nell’ambito delle quali nessuna seppur embrionale argomentazione critica ha attinto la motivazione della impugnata decisione.
L’appellante è così venuto meno all’onere di specifica argomentazione delle censure.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa, già antecedentemente alle positive prescrizioni contenute nel codice del processo amministrativo ha avuto modo costantemente di rilevare che “nonostante l’appello nel processo amministrativo sia un mezzo di impugnazione a critica libera, occorre comunque che esso contenga una critica della sentenza gravata e, dunque, specifiche censure avverso la stessa, essendo insufficiente la mera proposizione di motivi, eccezioni, argomenti, sollevati in prime cure e disattesi dalla sentenza di primo grado. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono, ragion per cui, alla “parte volitiva” dell’appello deve sempre accompagnarsi una “parte argomentativa” che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto, è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.”(Consiglio Stato , sez. VI, 15 dicembre 2010 , n. 8932).
Ancora di recente, questa Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che “è inammissibile l’appello fondato sulla semplice riesposizione delle censure svolte in primo grado, senza specifica e concreta impugnativa dei diversi capi della sentenza gravata, atteso che l’appello ha carattere impugnatorio, sicché le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in particolare, precisare i motivi, per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare.” (Consiglio Stato , sez. IV, 12 marzo 2009 , n. 1473).
Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale condivisibile approdo ermeneutico, dal che discende la declaratoria di inammissibilità del primo e del terzo motivo dell’appello.
1.2. Quanto alla censura secondo cui il Comune avrebbe dovuto emettere una nuova ordinanza di demolizione e di acquisizione che tenesse conto degli (ulteriori ed abusivi) manufatti medio tempore edificati dall’appellante in spregio ai procedimenti già avviati ed al sequestro penale insistente sull’immobile, essa costituisce censura nuova, in quanto non proposta in primo grado, e come tale, violando il precetto di cui all’art. 345 del codice di procedura civile (oggi: art. 104 del codice del processo amministrativo) è del pari inammissibile.
2. Per completezza rileva il Collegio che comunque il gravame è del tutto infondato.
2.1. Premesso che il Collegio ribadisce il proprio convincimento in ordine alla circostanza che nello schema giuridico delineato dall’art. 31 del d.P.R. n. 80/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione; e, pertanto, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull’attività edilizia (cfr Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529) nessuna delle censure appare persuasiva.
2.2. Non lo è certamente quella fondata sulla asserita impossibilità per l’appellante di procedere alla demolizione stante la pendenza di un sequestro penale sul manufatto (che egli violò più volte, violando anche i sigilli, il che gli valse l’adozione di una misura cautelare coercitiva a carico).
Si rammenta in proposito il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione penale – dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi- secondo cui “in tema di tutela penale del territorio, l’esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune (art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). (In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisato che il sequestro non rientra tra gli “impedimenti assoluti” che non consentono di dare esecuzione all’ingiunzione, stante il disposto dell’art. 85 disp. att. c.p.p.).”(Cassazione penale , sez. III, 14 gennaio 2009 , n. 9186)
2.3. Eguale sorte segue la seconda censura proposta: secondo tale originale tesi, la circostanza che – in spregio ai provvedimenti amministrativi ed a quelli penali- l’appellante avesse proseguito i lavori abusivi, determinava (in dipendenza della circostanza che il manufatto era divenuto “ diverso” da quello descritto nella ordinanza di ingiunzione alla demolizione del 26 luglio 2006) determinava la conseguenza che il comune avrebbe avuto l’obbligo di “sostituire” la detta ordinanza (divenuta “inattuale”), con altra che desse conto dello stato effettivo del manufatto.
La detta tesi, portata alle estreme conseguenze, implicherebbe che una pervicace azione contraria ai provvedimenti penali ed amministrativi, ove protratta nel tempo con successivi e “nuovi” interventi, (seppur eventualmente modesti) sul manufatto, impedisca sine die l’adozione dei prescritti provvedimenti repressivi: la reiterazione delle violazioni edilizie, insomma, finirebbe con il produrre un effetto “premiale” sul reo (e di volta in volta dovrebbero essere rispettati i termini tra la emissione dell’ordinanza di demolizione “nuova” e l’accertamento dell’inottemperanza ovviamente).
La inconsistenza della detta prospettazione è palese; un simile incombente non è prescritto ex lege e si rivela peraltro illogico e, pertanto, la censura va respinta, unitamente a quella (peraltro formulata in termini poco chiari, della asserita preclusione alla demolizione discendente dalla pendenza di appello avverso la sentenza penale di condanna pronunciata a carico dell’appellante).
2.4. Quanto all’ultima censura, la circostanza che sull’area esista un numero spropositato di immobili abusivi non può essere invocata né quale esimente né quale segno di disparità di trattamento, ma semmai comune utile stimolo ad accertare e reprimere, ove sussistenti, detti abusi: di certo nessuna illegittimità discende sul procedimento in esame.
3. Conclusivamente, deve essere dichiarata la inammissibilità dell’appello, che è comunque infondato.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, e pertanto l’appellante deve essere condannato al pagamento delle medesime in favore dell’appellata amministrazione, in misura che appare equo quantificare in Euro tremila (€ 3000,00) oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, numero di registro generale 8627 del 2010 come in epigrafe proposto,lo respinge nei termini di cui alla motivazione.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata amministrazione comunale, nella misura di Euro tremila (€ 3000,00) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 6 marzo 2012.
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