accesso ai dati Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/accesso-ai-dati/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 04 Jul 2018 09:33:08 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Il diritto di accesso del terzo al fascicolo processuale, se non è parte https://www.giurdanella.it/2018/07/il-terzo-puo-accedere-al-documenti-del-fascicolo-del-processo-se-non-e-parte/ Wed, 04 Jul 2018 05:23:34 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=37184 Diritto di accesso: Il soggetto che non è parte in causa del giudizio può ottenere l’accesso ai soli provvedimenti del giudice, e mai agli atti di parte

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Solo per i provvedimenti del giudice è possibile un accesso da parte di chiunque vi abbia interesse. Secondo il C.G.A., il terzo intenzionato a proporre opposizione non può accedere al fascicolo relativo alla sentenza da impugnare, ma deve utilizzare gli altri strumenti predisposti dall’ordinamento: intervento “al buio”, ordine di esibizione, accesso con consenso delle parti”. (CGA, D.P. n. 32/2018)

Secondo l’orientamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, non può essere accolta l’istanza di un privato di accedere agli atti di un fascicolo relativo ad un giudizio di cui non è parte, avendo intenzione di proporre opposizione di terzo avverso la sentenza del giudice.

Secondo il Decreto Presidenziale, il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 si applica ai “documenti amministrativi” e non agli atti del processo. Pertanto, nell’ambito degli atti di un dato giudizio (e quindi dell’accesso al fascicolo) occorre distinguere, ai fini dell’accessibilità, tra atti e provvedimenti del giudice e atti di parte.

I provvedimenti sono oggetto di accesso, gli atti di parte no

Infatti il rilascio di copia degli atti del processo a “chiunque vi abbia interesse” anche senza essere parte del giudizio è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.); quanto agli atti di parte, possono avere accesso agli atti del processo solo le parti del processo medesimo – costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio – (art. 6 disp. att. c.p.a.; art. 168 c.p.c.; art. 76 disp. att. c.p.c.;).

Gli ulteriori argomenti per precludere l’accesso del terzo al fascicolo del processo

Il decreto mette poi in fila glii ulteriori argomenti esegetici militano nel senso che solo le parti del processo come sopra definite possono avere accesso al fascicolo:

1) i dati giudiziari non rientrano nella nozione di “documento amministrativo” ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990;

2) gli atti processuali di parte possono contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali, ovvero a strategie processuali della parte;

3) persino in relazione ai soli atti giudiziari divulgabili, quali sono i provvedimenti del giudice, può essere chiesta l’omissione dei dati personali (art. 52 d.lgs. n. 196/2003);

4) gli atti inerenti la strategia difensiva delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente sottratti all’accesso anche se intesi come documenti amministrativi e oggetto di richiesta di accesso

5) presso le pubbliche amministrazioni medesime (art. 53, comma 5, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016; art. 5, comma 2, d.m. n. 115/1996; art. 4, d.P.C.M. n. 763/1994; art. 2, lett. b) d.P.C.M. n. 200/1996); e.5) nell’ambito del processo amministrativo, gli atti difensivi della parte privata non sono, per definizione, documenti amministrativi, promanando da un privato;

6) gli atti difensivi della pubblica amministrazione, essendo ordinariamente formati da avvocati del libero foro, non sono “documenti amministrativi”;

7) quanto agli atti difensivi della pubblica amministrazione redatti dall’Avvocatura pubblica, segnatamente dall’Avvocatura dello Stato, gli stessi sono espressamente sottratti all’accesso (art. 2, comma 1, lett. b), d.P.C.M. n. 200/1996);

Gli strumenti legittimi per accedere: l’intervento al buio, il consenso delle parti, l’ordine del giudice.

Tale quadro normativo, volto a salvaguardare la riservatezza delle parti del processo, non si traduce, secondo il C.G.A., in una eccessiva restrizione del diritto di difesa di chi aspira a conoscere gli atti di un processo in cui non è evocato come parte.

Infatti il sistema appresta uno strumentario variegato e di agevole utilizzo, che assicura un equo bilanciamento tra diritto di difesa dei terzi e tutela della riservatezza del processo inter alios, attraverso gli istituti del contraddittorio processuale ovvero del consenso dell’avente diritto; invero, chi non è parte del processo può avere accesso agli atti di un processo inter alios attraverso i seguenti strumenti alternativi:

1) mediante un atto processuale di intervento nel processo o di impugnazione della decisione, ove essa vi sia: ove si tratti di “intervento al buio” non contenendo domande nuove, non comporta pagamento di contributo unificato;

2) mediante un ordine di esibizione del giudice conseguito a seguito di ricorso giurisdizionale in cui si dimostri lo specifico interesse a conoscere gli atti di un giudizio cui si è estranei;

3) ottenendo il previo consenso all’accesso di tutte le parti del processo ai cui atti intende accedere.

In allegato il D.P. firmato dal Presidente del C.g.a.

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Bozza Circolare FOIA: avviata consultazione pubblica https://www.giurdanella.it/2017/05/bozza-circolare-foia-avviata-consultazione-pubblica/ Fri, 12 May 2017 08:24:09 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33788 Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con l’ANAC, ha predisposto una bozza di circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, afferente all’attuazione delle norme in tema di accesso generalizzato (c.d. modello FOIA), che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli […]

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Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con l’ANAC, ha predisposto una bozza di circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, afferente all’attuazione delle norme in tema di accesso generalizzato (c.d. modello FOIA), che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ai sensi del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Dalla bozza oggetto della Consultazione si legge che la circolare è stata adottata “al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina in tema di accesso generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la presente circolare”.

Inoltre, la circolare contiene al suo interno delle raccomandazioni operativi sui seguenti profili:

– le modalità di presentazione della richiesta;

– gli uffici competenti;

– i tempi di decisione;

– i controinteressati;

– i dinieghi non consentiti;

– il dialogo con i richiedenti;

– il Registro degli accessi.

Pertanto, continua la circolare: “A seguito dell’adozione del d.lgs. n. 97/2016, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che è norma internazionale rilevante per l’ordinamento interno in forza dell’art. 117, c. 1, Cost.”.

Come chiarito nelle Linee guida ANAC, l’accesso generalizzato mira a rafforzare il carattere democratico dell’ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, il diritto di accesso generalizzato garantisce il bene “conoscenza” in via autonoma, a prescindere dalla titolarità di un interesse qualificato e differenziato. A differenza del diritto di accesso civico “semplice”, che riguarda esclusivamente le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013), il solo limite al diritto di conoscere è rappresentato dagli interessi pubblici e privati espressamente indicati dall’articolo 5-bis, con conseguente inammissibilità di un diniego fondato su altre ragioni.

Infine, si rammenta che tale bozza redatta dal Dipartimento della funzione pubblica è oggetto di consultazione pubblica a partire dall’11 maggio 2017 fino al 19 maggio 2017.

Clicca qui per il testo della bozza di Circolare FOIA

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Giustizia Amministrativa: le istruzioni sull’accesso ai giudizi pendenti https://www.giurdanella.it/2014/05/nuovo-portale-giustizia-amministrativa-modalita-accesso-ai-dati-dei-giudizi-pendenti/ Thu, 22 May 2014 05:55:24 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23070 Disponibili per tutti i dati essenziali sui giudizi pendenti, in forma anonima, digitando anno e numero di ricorso

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E’ stato pubblicato il 19 maggio, sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), un nuovo aggiornamento sulle modalità di utilizzazione del nuovo portale.

Il sito riporta che è in corso l’adeguamento delle modalità di accesso ai dati identificativi dei giudizi pendenti, contenuti nel nuovo sito web istituzionale della G.A., alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dettate anche a tutela della parte e del proprio difensore.

In particolare, chiunque vi abbia interesse può ora accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi in forma anonima. Sarà sufficiente selezionare la sede di interesse e digitare anno e numero del ricorso.

Di seguito le novità sulle modalità di accesso

TIPOLOGIE DI ACCESSO:

A) Accesso generalizzato ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti (Art.51 Codice Privacy)

Si avvisano i Sig.ri utenti che dalla data odierna chiunque vi abbia interesse potrà accedere, senza necessità di previa autenticazione, ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, di cui all’art.56 comma 1 del CAD, resi in forma anonima.

A tal fine sarà sufficiente “CLICCARE” sulla sede di interesse (visualizzabile nella sezione “Attività Istituzionale”) e digitare il relativo anno e numero del ricorso.

B) Accesso dei difensori costituiti in giudizio

Si avvisano i Sig.ri Avvocati che, a decorrere dal 25 marzo 2014, è possibile accedere ai dati completi identificativi delle questioni pendenti inerenti ai ricorsi patrocinati, alle relative informazioni e agli atti processuali (ove depositati in via informatica) nonché alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali non oscurati, attraverso il “portale dell’avvocato”. A tal fine è necessaria la previa autenticazione del difensore attraverso il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa seguendo le indicazioni ivi riportate.

I difensori, che abbiano proceduto alla richiesta di accreditamento e, per problemi vari, non riescano a portare a buon fine la procedura, devono inviare una e-mail (non PEC), all’indirizzo webmaster@giustizia-amministrativa.it, indicando il loro nominativo, la sede di preferenza, il codice fiscale e la casella pec fornita dall’ordine di appartenenza.

C) Accesso dei difensori ai dati relativi ai ricorsi depositati negli ultimi 60 giorni

Si avvisano gli avvocati difensori che, una volta accreditati sul “portale dell’avvocato”, tramite la funzione “ricorsi depositati” è’ possibile altresì accedere ai dati relativi alle questioni pendenti con riferimento a qualsiasi ricorso depositato negli ultimi 60 giorni e alle relative informazioni,comprensivo dell’identificativo delle parti. Tale accesso è in ogni caso consentito esclusivamente nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli artt.56 cad e 51 Codice privacy ed eventuali abusi sono suscettibili di sanzione secondo le vigenti disposizioni civili e penali.

D) Accesso dei difensori domiciliatari

Si avvisano i difensori che sono in corso gli adeguamenti tecnici del sistema per consentire l’accesso ai dati, relativi alle questioni pendenti pubblicati sul sito web anche agli avvocati domiciliatari ex art.25 c.p.a.

E) Accesso delle parti pubbliche e private

 Si avvisano le parti pubbliche e private che abbiano interesse all’accesso ai dati completi delle questioni pendenti ai sensi dell’art.56, comma 1, CAD, che esso sarà reso possibile quanto prima anche attraverso il sito istituzionale, previo accreditamento, con le modalità che verranno rese note sul sito web della Giustizia Amministrativa.

Nelle more, le parti pubbliche o private, che ne abbiano interesse ai sensi delle disposizioni citate, potranno utilizzare la funzione di accesso ai dati principali in forma anonima (vedi sub A) oppure richiedere le informazioni relative ai dati identificativi dei giudizi agli UURRPP o alle Segreterie delle sedi giudiziarie presso cui pende il ricorso, previa identificazione e/o delega della parte, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.

F) Visualizzazione delle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali

L’accesso alle copie uso studio dei provvedimenti giurisdizionali della Giustizia Amministrativa resi pubblici sul sito istituzionale della GA ai sensi dell’art.56 comma 2 CAD, che avviene attraverso il motore di ricerca e il link “Ufficio Studi”. Tale accesso non è sottoposto ad accreditamento ed è gratuito per l’Avvocato, il singolo cittadino e ciascun utente, limitatamente a finalità di consultazione privata e uso studio.

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