L'articolo CGA: legittima la revoca dell’affidamento del servizio ai fini della gestione diretta proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stata depositata il 3 aprile la sentenza 405/2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo ha definitivamente rigettato le ragioni della società partecipante a detta gara, la società Acoset, accogliendo quindi le difese degli enti locali convenzionati dell’ATO idrico di Ragusa, tra cui il Comune di Vittoria, assistito dagli avvocati Carmelo Giurdanella ed Angela Bruno.
Si chiude, quindi, una vicenda che ha visto anche l’intervento della Corte di Giustizia Europea e che è iniziata nel 2007, quando i Comuni della Provincia di Ragusa avevano proceduto all’annullamento d’ufficio della procedura di gara per la selezione del socio privato di una costituenda società mista di gestione del Servizio Idrico Integrato, optando per una diversa forma gestionale, consistente nella gestione diretta del servizio mediante un consorzio ad hoc.
Contro la delibera la società Acoset aveva presentato ricorso al Tar Catania che lo aveva rigettato, con una sentenza sostanzialmente riconfermata anche in secondo grado.
Per il CGA, la revoca della procedura di selezione del socio di minoranza è motivato per un verso a causa della temuta illegittimità comunitaria dell’affidamento diretto del servizio idrico alla costituenda società mista; ma anche dalla convinzione maturata negli enti locali coinvolti nel procedimento che la forma più adatta allo svolgimento del servizio de quo fosse in realtà quella consortile. Quest’ultima motivazione, proseguono i giudici, discende dalla scelta ampiamente discrezionale tra i vari modelli organizzativi e gestionali consentiti dalla legge, scelta la cui legittimità non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per profili di illogicità e abnormità che nella specie non sono stati rinvenuti.
Una volta chiarita la legittimità della revoca della gara disposta dalla Stazione Appaltante, il supremo consesso di giustizia amministrativa passa all’esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito dall’appellante a titolo di responsabilità precontrattuale della PA. Posto che nel caso di specie l’appellante non era in realtà neanche aggiudicataria provvisoria, il Consiglio argomenta il rigetto della domanda risarcitoria passando attraverso una ricostruzione dei presupposti fondamentali di tale tipo di responsabilità, e fonda la propria decisione su due assunti:
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza n. 405/2013 del CGA.
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