acquisti in economia Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/acquisti-in-economia/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 04 Jun 2013 11:24:50 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 La Corte di Conti chiarisce l’obbligo delle centrali di committenza per i mini-Comuni https://www.giurdanella.it/2013/05/la-corte-di-conti-chiarisce-lobbligo-delle-centrali-di-committenza-per-i-mini-comuni/ https://www.giurdanella.it/2013/05/la-corte-di-conti-chiarisce-lobbligo-delle-centrali-di-committenza-per-i-mini-comuni/#comments Thu, 30 May 2013 06:00:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13358 In caso di acquisizione mediante amministrazione diretta non può ritenersi sussistente l'obbligo del ricorso alla centrale unica di committenza

L'articolo La Corte di Conti chiarisce l’obbligo delle centrali di committenza per i mini-Comuni proviene da Giurdanella.it.

]]>
Con deliberazione n. 165 del 6 maggio 2013, la sezione della Lombardia della Corte dei Conti, in risposta ad una richiesta di chiarimenti, ha chiarito la portata dell’art. 33 comma 3-bis del Dlgs n. 163/2006, recante l’obbligo di ricorrere ad un’unica Centrale di Committenza per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, considerata anche la possibilità alternativa di tali enti di ricorrere ad altri sistemi di approvvigionamento mediante il MePA (mercato elettronico).
La definizione dell’esatto ambito operativo dell’art. 33 comma 3-bis ha dato luogo ad incertezze applicative in quanto l’art. 23 comma 5 L. n. 241/2011 (che ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici) stabilisce che il citato obbligo di ricorrere ad un’unica centrale di committenza opera solo per le “gare bandite” successivamente al 31 marzo 2013. I piccoli Comuni si sono quindi chiesti se possa o meno restare in capo al Comune la competenza per lavori, servizi e forniture realizzati mediante acquisizioni in economia (art. 125 Codice dei contratti), cioè mediante cottimo fiduciario o amministrazione diretta, nella misura in cui si tratti di procedure che non richiedono il previo esperimento di una “gara” tra potenziali aggiudicatori.
La soluzione del quesito, già fornita dalla magistratura contabile con la deliberazione della Sezione Regionale Piemonte n. 271/2012, passa attraverso la distinzione tra amministrazione diretta e cottimo fiduciario (che è una procedura negoziata).
Nel primo caso, le acquisizioni sono effettuate con mezzi, materiali e personale della stazione appaltante, per cui non essendo previsto alcun tipo di gara pubblica non può ritenersi sussistente l’obbligo del ricorso alla centrale unica di committenza; nel secondo caso invece occorre distinguere a seconda dell’importo di lavori, servizi o forniture. Se si tratta di cottimo fiduciario semplificato (cioè per importi inferiori a 40.000 euro) non occorre alcuna procedura comparativa, per cui varranno le stesse considerazioni valide per le ipotesi di amministrazione diretta, mentre se si tratta di cottimo fiduciario di importo pari o superiore ai 40.000 euro, sebbene non sia prevista la pubblicazione di un bando, troverà ugualmente applicazione l’obbligo del ricorso alla centrale unica di committenza poiché si tratta di fattispecie per le quali i commi 8 e 11 dell’art. 125 Codice prescrivono il “rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento” e la “previa consultazione di almeno cinque operatori economici”.
Pertanto, conclude la sezione controllo Lombardia della Corte dei Conti, “il ricorso ad un’unica centrale di committenza ex art. 33, co. 3-bis, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è obbligatorio per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli mediante amministrazione diretta”. Per questi ultimi acquisti, non ricompresi nell’art. 33, co. 3-bis, cit., trova, comunque, applicazione l’obbligo di ricorso alle forme di mercato elettronico.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della deliberazione n. 165 del 6 maggio 2013 della sezione  regionale di controllo della Lombardia della Corte dei Conti.

L'articolo La Corte di Conti chiarisce l’obbligo delle centrali di committenza per i mini-Comuni proviene da Giurdanella.it.

]]>
https://www.giurdanella.it/2013/05/la-corte-di-conti-chiarisce-lobbligo-delle-centrali-di-committenza-per-i-mini-comuni/feed/ 1
Anche gli acquisti in economia devono effettuarsi all’interno dei mercati elettronici https://www.giurdanella.it/2013/04/anche-gli-acquisti-in-economia-devono-effettuarsi-allinterno-dei-mercati-elettronici/ Thu, 18 Apr 2013 06:30:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11603 In mancanza, sarà nullo il contratto di acquisto di beni e servizi con modalità diverse

L'articolo Anche gli acquisti in economia devono effettuarsi all’interno dei mercati elettronici proviene da Giurdanella.it.

]]>
Con parere n. 92 del 18 marzo 2013 la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha fornito delucidazioni sulla normativa relativa all‘obbligatorietà del ricorso ai mercati elettronici per l’acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L’art. 1 comma 450 della L. 296/96, così come risultante dalle ultime modifiche apportate dalla L. n. 228/2012, prevede un obbligo incondizionato di ricorso al MePA o ad altro mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia a decorrere dal 1°luglio 2007 per tutte le amministrazioni statali (esclusi solo gli istituti scolastici educativi o universitari), mentre dal 9 maggio 2012 per tutte le altre amministrazioni, ivi inclusi gli enti locali.

La domanda è: tale obbligo si estende anche alle acquisizioni in economia di cui all’art. 125 del Codice dei contratti pubblici?

L’art. 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, al comma 4 lett. b), prevede expressis verbis tale possibilità, purchè entro i limiti di prezzo e quantità previsti dalle norme e dall’amministrazione interessata. Nessun dubbio quindi sull’estensione dell’obbligo di acquisto mediante mercati elettronici anche ai vecchi acquisti in economia.

L’unica ipotesi eccezionale in cui le PA possono ricorrere alle procedure di acquisto in economia al di fuori dei mercati elettronici si ha quando non siano reperibili i beni e servizi necessitati nel mercato elettronico o quando questi, pur disponibili, siano inidonei a soddisfare le specifiche necessità dell’amministrazione procedente per mancanza di qualità essenziali. In tal caso sarà onere della PA interessata procedere ad una verifica sulla non equipollenza con altri beni e servizi presenti nel mercato elettronico ed indicare nella determinazione a contrarre le caratteristiche tecniche del bene che si vuole acquistare, motivando specificamente in punto di non reperibilità e sostituibilità con i beni acquisibili secondo la normale procedura.

In mancanza, sarà nullo il contratto di acquisto di beni e servizi con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 1 comma 450 della L. 296/96, oltre a costituire illecito disciplinare e contabile per il funzionario, ai sensi dell’art. 1 del DL n. 95/2012 (conv. In L. n. 135/2012).

Si allega il testo integrale del parere n. 92/2013 della Corte dei Conti in commento.  

L'articolo Anche gli acquisti in economia devono effettuarsi all’interno dei mercati elettronici proviene da Giurdanella.it.

]]>