L'articolo La co-progettazione e l’IVA proviene da Giurdanella.it.
]]>All’esito della procedura, l’Ente ha approvato la proposta di co-progettazione presentata da un’ATI, composta da due cooperative sociali.
Premessi tali fatti, il Comune ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di conoscere il regime IVA dei contributi da elargire sulla base della stipulanda convenzione con l’ETS.
Al riguardo, al fine di offrire la propria soluzione interpretativa, l’Istante ha richiamato in primo luogo il Decreto del Ministero del Lavoro n. 72/2021 recante “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore)”, ove viene precisato che “le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall’art. 12 della legge n. 241/1990”.
In virtù di ciò, parrebbe dunque doversi trarre la conseguenza dell’esclusione dei contributi in parola dal campo di applicazione dell’IVA, dal momento che l’Agenzia delle Entrate, a partire dalle circolari n. 34 del 2013 e n. 20 del 2015, ha sistematicamente ribadito che le sovvenzioni erogate da enti pubblici in conformità all’art. 12 della legge 241/1990 costituiscono effettivamente dei contributi, come tali da escludere dal campo di applicazione dell’imposta, e non dei “corrispettivi” derivanti da contratti (ovvero negozi aventi natura sinallagmatica e, dunque, da assoggettare a IVA).
In effetti – aggiunge l’Istante – il ruolo di collaborazione sussidiaria svolto dagli ETS nonché le finalità solidaristiche perseguite rendono inapplicabili le previsioni del Codice dei Contratti pubblici, dovendosi invece fare riferimento alle previsioni del Codice del Terzo Settore.
Sennonché, osserva il Comune che, per altro verso, la convenzione sembra presentare i contenuti tipici di un contratto a prestazioni corrispettive, laddove è previsto che l’ATI si impegna ad effettuare una serie di attività a fronte delle risorse finanziarie erogate dall’altra parte (il Comune istante).
Sarebbe emblematica, in tale direzione, la previsione all’interno della convenzione di penali e di clausole di risoluzione per inadempimento. Simili disposizioni, secondo l’orientamento dell’Agenzia dell’Entrate espresso a partire dalla circolare 34 del 2013, costituiscono infatti “spia” di un rapporto sinallagmatico. Ciò in quanto il vincolo di effettiva corrispettività tra le somme erogate e l’attività finanziata, che riconduce l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali, è sicuramente denunciato dalla presenza in convenzione di clausole risolutive o di penalità dovute per inadempimento, strumenti tipici che regolano, in via concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti.
Infatti, la previsione di una penalità, in quanto destinata a risarcire un danno, corrisponde necessariamente a un interesse “patrimoniale” della parte in favore della quale opera.
Eppure, precisa il Comune, sono le stesse linee guida ministeriali a raccomandare l’inserimento di siffatte disposizioni nelle convenzioni con gli ETS:
“La convenzione dovrebbe disciplinare gli elementi salienti dell’esecuzione delle attività di progetto quali:
le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;” (cfr. cit. Decreto del Ministero del Lavoro n. 72/2021, pag. 14).
Dunque, la convenzione che il Comune intende stipulare conterrebbe clausole tipicamente contrattuali che, pur essendo indicate dal citato decreto ministeriale n. 72 del 2021 fra quelle tipiche della convenzione di co-progettazione, non sarebbero compatibili, per esplicita previsione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 2013, con la concessione di un contributo.
Conclusivamente, l’Istante è dell’avviso che, considerati i contenuti della stipulanda convenzione e la prassi dell’Agenzia, le sovvenzioni che verranno erogate a termini di convenzione all’ATI abbiano natura di corrispettivi riconosciuti a fronte dei servizi prestati dalla stessa ATI, e che, come tali, debbano essere assoggettati a IVA.
Di diverso avviso, invece, l’Agenzia dell’Entrate.
L’Amministrazione finanziaria, nel fornire risposta al quesito, ha in primo luogo ricordato che, in base ai documenti di prassi citati dallo stesso istante, “la qualificazione delle somme deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge (…) e che “solo qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell’erogazione specifica, si potrà fare ricorso ai criteri suppletivi richiamati nel successivo paragrafo, secondo l’ordine gerarchico indicato” (cfr. circolare n. 34/2013).
Al riguardo, la natura di contributo della somma erogata è insita nella modalità con la quale si esplica l’azione amministrativa disciplinata dall’art. 12 della legge n. 241 del 1990. Tale norma postula, infatti, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere avvenga mediante i criteri di evidenza pubblica, secondo i criteri e le modalità predeterminate, a garanzia di trasparenza ed imparzialità.
D’altro canto, come indicato al paragrafo 2 della circolare n. 34/2013, “qualora non sia riscontrabile un riferimento normativo che individui la esatta qualificazione delle erogazioni, carenza che potrebbe rilevare sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa, ma che non potrebbe comportare una diversa qualificazione sostanziale del rapporto, la natura giuridica, anche agli effetti tributari, delle somme erogate dall’amministrazione deve essere individuata caso per caso, alla luce dei criteri generali di seguito indicati, la cui applicazione, secondo l’ordine gerarchico/ sequenziale proposto, consentirà di riscontrare la sussistenza dei presupposti idonei alla qualificazione della fattispecie:
a) Acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata (o corrispettività tra elargizione di denaro ed attività finanziata)”.
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le elargizioni in esame appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante, ragione per cui tali contributi devono ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dell’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a), del decreto IVA.
Da ultimo, precisa l’Agenzia, la qualificazione delle somme in argomento come “contributi” esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA non è inficiata dalla presenza, nell’ambito degli atti che ne disciplinano l’erogazione, di clausole che prevedono la trattenuta sul contributo pubblico dovuto a titolo di risarcimento del danno, o dal richiamo alla disciplina civilistica della risoluzione.
In chiusura, avverte però l’Agenzia, resta in ogni caso impregiudicato “il potere di effettuare le attività di controllo sulla natura della erogazione nelle ipotesi in cui emergano vizi o abusi del procedimento amministrativo” attributivo di vantaggi economici.
L'articolo La co-progettazione e l’IVA proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Split payment: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>La circolare mette a fuoco la platea delle PA che devono applicare lo split payment.
I primi chiarimenti sulla disciplina dello split payment, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 nel DPR n. 633/1972 (art. 17-ter), erano stati forniti dall’Agenzia, ex multis, con le circolari n. 1/E del 9 febbraio, n. 6/E del 19 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015.
Con la nuova circolare, vengono fornite invece ulteriori indicazioni a Pubbliche amministrazioni e fornitori in materia di adempimenti, rimborsi e sanzioni alla luce delle misure introdotte dalla manovra correttiva 2017 (D.l. n. 50/2017), e, specificamente, per quanto concerne la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a far data dal 1° luglio 2017.
Riguardo i destinatari del meccanismo dello split payment, la circolare precisa che, ai sensi dell’art. 3 del D.l. n.148/2016, che ha modificato, con decorrenza 1° gennaio 2018, l’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, è stata prevista l’estensione della scissione dei pagamenti a tutte le Società controllate, in misura non inferiore al 70 per cento, dalla PA.
Si precisa che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione della disciplina che, pertanto, dal 1° gennaio 2018 riguarderà, sostanzialmente, anche le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle Pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni.
Saranno coinvolti anche gli enti di previdenza, le aziende speciali, gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento e le società, partecipate in misura non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle loro controllate.
Un’altra novità presente nella circolare n. 27/E riguarda i versamenti diretti dell’IVA che PA e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare con il meccanismo dello split payment.
Questi soggetti possono versare cumulativamente l’Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta (senza possibilità di compensazione), con un codice tributo all’uopo predisposto.
In alternativa, le PA e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto nel registro acquisti o nei registri delle fatture e dei corrispettivi.
Clicca qui per il testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate
L'articolo Split payment: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Tasse ipotecarie e tributi speciali: ecco la “marca servizi” proviene da Giurdanella.it.
]]>La nuova “marca servizi”, già in uso presso rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, potrà essere utilizzata, ad esempio, per richiedere visure catastali, ispezioni ipotecarie o altre certificazioni presso gli sportelli degli Uffici Provinciali – Territorio delle Entrate.
L’Agenzia, infatti, con il Provvedimento emanato il 28 giugno scorso, ha previsto l’introduzione di nuovi sistemi di pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, in applicazione dell’art. 7-quater, comma 36, del D.l. n. 193/2016.
Come si legge dal comunicato dell’Agenzia delle Entrate, “la nuova ‘marca servizi‘ funziona allo stesso modo della comune marca da bollo. Può essere utilizzata per i tributi relativi alle operazioni di visura, ispezione, rilascio di copie e certificazioni, nonché per le volture catastali. La marca andrà apposta sui modelli di richiesta e sulle domande di volture presentati, i cui fac-simile sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia“.
Dal 1° gennaio 2018 negli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile effettuare i pagamenti solo con modalità diverse dal contante. I cittadini potranno, quindi, utilizzare il nuovo contrassegno “marca servizi”, le carte di debito o prepagate, il modello F24 Elide o altre modalità telematiche.
Fase transitoria
In via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile continuare a utilizzare il denaro contante e i titoli al portatore, in modo da facilitare il graduale adattamento da parte dei cittadini e dell’utenza professionale.
Per il testo del Comunicato dell’Agenzia delle Entrate, CLICCA QUI
Fonte: Agenzia delle Entrate
L'articolo Tasse ipotecarie e tributi speciali: ecco la “marca servizi” proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Equitalia addio dal 1° luglio 2017: in Gazzetta il decreto legge proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Equitalia addio dal 1° luglio 2017: in Gazzetta il decreto legge proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ravvedimento operoso: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>Con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, l’Agenzia ha esposto i vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D. Lgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio.
Il documento espone i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate tardivamente e dà inoltre risposta ad alcuni quesiti: dai termini entro cui è possibile provvedere al ravvedimento operoso del modello 730 in caso di infedeltà di dichiarazione al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo.
Errore corretto entro 90 giorni dalla scadenza
In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:
1) per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento;
2) per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del D. lgs. n. 471 del 1997.
In caso di dichiarazione tardiva presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10).
Errore corretto dopo 90 giorni dalla scadenza
Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, allora:
1) per gli errori rilevabili durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;
2) per gli errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni.
Infine, l’Agenzia sottolinea la non sanabilità con il ravvedimento del caso dell’omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza, anche quando la stessa è trasmessa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Clicca qui per il testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate
L'articolo Ravvedimento operoso: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Canone RAI: dal 15 settembre 2016 si può chiedere rimborso proviene da Giurdanella.it.
]]>Si ricorda, innanzitutto, che la Legge di Stabilità 2016 ha fissato a 100 euro complessivi l’importo annuale del canone RAI, e ha introdotto una nuova modalità di pagamento mediante addebito sulle fatture dell’energia elettrica. È infatti richiesta la detenzione di un apparecchio televisivo per ogni soggetto nella cui residenza anagrafica esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica.
Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Solo per il 2016, il primo addebito del canone è stato effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016: in questa circostanza, dunque, il cittadino è stato tenuto a versare 70 euro.
I contribuenti che, invece, hanno presentato l’autocertificazione entro il 16 maggio 2016 sono stati teoricamente esonerati dal pagamento del canone RAI per tutto l’anno. In molti casi, tuttavia, le stesse, giunto a ridosso del 30 giugno 2016, non sono state registrate in tempo utile e, i pertanto, i contribuenti hanno comunque ricevuto un addebito di 70 euro.
I contribuenti ai quali l’Agenzia delle Entrate ha addebitato per errore il pagamento del canone RAI, e che sono stati costretti a saldare l’addebito in prima istanza, per riottenere la somma spesa dovranno quindi compilare il modello e inviarlo all’Agenzia. Il modello è diviso in tre parti principali: una prima relativa ai dati del dichiarante, una seconda che concerne più direttamente la richiesta di rimborso e una terza nel quale bisogna indicare la motivazione specifica della richiesta.
Nella sezione “Dati generali” devono essere forniti cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo mail del richiedente.
La richiesta di rimborso può essere presentata anche da un erede di un soggetto deceduto: in tal caso, nella relativa sezione vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto deceduto.
La sezione “Richiesta di rimborso” è quella nella quale vanno indicati l’importo totale del rimborso richiesto, il codice Pod (relativo al punto di prelievo) e le singole fatture per le quali si richiede il rimborso. L’importo totale richiesto deve coincidere con la somma dei singoli importi di ciascuna fattura.
Nella sezione “Descrizione sintetica del motivo” il contribuente deve indicare i motivi per le quali richiede il rimborso del canone RAI. Come indicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono cinque le motivazioni che danno diritto al cittadino di chiedere la restituzione dell’importo, ognuna con un suo specifico codice. La prima riguarda il caso in cui il richiedente o un altro componente della sua famiglia è un cittadino ultra 75enne con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro (codice 1); la seconda quello in cui il richiedente o un altro componente della sua famiglia è esente per effetto di convenzioni internazionali (codice 2); la terza si riferisce ai richiedenti che hanno pagato il canone per errore due volte con due modalità diverse (codice 3); la quarta si riferisce ai richiedenti che hanno pagato il canone due volte per addebito pervenuto per errore a più utenze elettriche intestate ala stessa famiglia (codice 4); la quinta, infine, si riferisce ai richiedenti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi (codice 5).
Clicca qui per le FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Modello di richiesta rimborso canone RAI
L'articolo Canone RAI: dal 15 settembre 2016 si può chiedere rimborso proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Studi di settore addio: in arrivo gli “indicatori di compliance” proviene da Giurdanella.it.
]]>“Il nuovo strumento, che consentirà il superamento degli studi di settore e l’abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo, verrà messo a punto con gradualità. Intanto l’ampliamento della sperimentazione assume priorità già da oggi”, spiega un comunicato del 7 settembre 2016 del MEF.
Si legge ancora nel Comunicato: “L’indicatore di compliance è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede oggi, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.
Il nuovo indicatore sarà articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:
– gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
– invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
– il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;
– il modello di stima coglierà l’andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);
– una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.
Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle Entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità”.
Clicca qui per il Comunicato del MEF
L'articolo Studi di settore addio: in arrivo gli “indicatori di compliance” proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Canone Tv in bolletta: nuove FAQ delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Agenzia delle Entrate ha predisposto delle nuove Faq sul pagamento del canone tv ad uso privato, disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
I 19 quesiti inediti sono focalizzati, in questa tornata, sul chiarimento di dubbi e problematiche legati alla fase di addebito del canone nelle fatture elettriche a partire dal mese di luglio.
Come avviene l’addebito in presenza di più contratti o in caso di voltura – Ad essere addebitato sarà un solo contratto di fornitura elettrica di tipo domestico residenziale. Se una persona è titolare di due utenze di questo tipo, l’Agenzia chiarisce che il canone sarà presente sul contratto più recente. Maggiore chiarezza anche sui casi di voltura dell’utenza elettrica: se si cede l’unica fornitura di cui si è titolari, le rate mancanti del canone dovranno essere versate col modello F24. Chi invece diventa titolare di un’utenza solo a seguito della voltura, troverà il canone nella prima fattura elettrica utile. Se si era in possesso di una tv già prima dell’attivazione, l’eventuale importo non addebitato deve essere pagato con F24.
Cambio del fornitore nel corso dell’anno – In caso di passaggio da un fornitore ad un altro (switch) non occorre fare nulla: le rate del canone saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di rispettiva titolarità del contratto.
Tutte le Faq divise per argomento – Con le domande di oggi, si aggiunge un nuovo capitolo alle Frequently asked questions sul canone tv ad uso privato che l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.
Al momento, sono stati pubblicati 40 quesiti, divisi in tre macro argomenti che rendono più agevole la consultazione: “chi deve pagare il canone”, “dichiarazione di non detenzione” e il nuovo capitolo “addebito del canone nelle fatture elettriche”. La dotazione sarà arricchita con una quarta sezione dopo l’emanazione del provvedimento sui rimborsi.
L'articolo Canone Tv in bolletta: nuove FAQ delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo 730 precompilato: invio dichiarazioni entro il 22 luglio proviene da Giurdanella.it.
]]>Con un comunicato del 13 luglio, l’Agenzia delle Entrate rende noto di aver messo a disposizione un nuovo servizio di assistenza dedicato alla precompilata, in vista della scadenza del 22 luglio, ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Sono state attivate, infatti, diverse postazioni web self service in molti uffici territoriali per fornire ai cittadini assistenza per l’invio della dichiarazione. La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza.
Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno confidenza con gli strumenti informatici che potranno così accedere ai servizi telematici, alla propria dichiarazione e ricevere allo stesso tempo, in caso di difficoltà, supporto da parte dei funzionari del Fisco.
Tramite le postazioni self service, il contribuente, in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con l’aiuto di un funzionario, potrà accedere alla dichiarazione precompilata, visualizzare i dati, modificarla o accettarla e inviarla. Attraverso la postazione self service il contribuente potrà accedere anche al proprio cassetto fiscale, controllare i dati della propria dichiarazione e verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia.
È sempre attivo il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it. All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione e, nella sezione delle Faq, le risposte alle domande più frequentemente poste dai contribuenti. Sul canale Youtube dell’Agenzia è disponibile anche un video tutorial all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo, tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.
Qui l’elenco degli uffici che hanno attivato le postazioni self – service.
Qui il comunicato dell’Agenzia
L'articolo 730 precompilato: invio dichiarazioni entro il 22 luglio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Fattura elettronica tra i privati: pubblicata l’applicazione delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>L’applicazione «Fatture e corrispettivi» offre servizi per:
Per utilizzare questi servizi è necessario essere autenticati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid).
Il servizio è stato realizzato dall’Agenzia delle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Mef, Sogei.
Il servizio può essere utilizzato da professioni, imprese, ditte ed artigiani sia per le fatturazioni tra privati, sia per le fatturazioni con la pubblica amministrazione.
Clicca qui per accedere al servizio
Clicca qui per il servizio di informazioni e assistenza.
L'articolo Fattura elettronica tra i privati: pubblicata l’applicazione delle Entrate proviene da Giurdanella.it.
]]>