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]]>La controversia, promossa dall’Associazione nazionali laureati in scienze dell’informazione e dell’informatica, aveva ad oggetto l’ interpretazione fornita dal Miur rispetto ad una circolare applicativa concernente la norma di riordino – dpr 328/2001- che ha disposto la suddivisione dell’Albo degli Ingegneri in tre settori di specializzazione, inserendo nel settore dell’informazione le attività professionali storicamente svolte dai laureati in informatica (mai contemplate prima tra quelle inerenti la professione di ingegnere). La contestata interpretazione infatti ha impedito, per dieci anni, ai laureati in informatica del vecchio ordinamento ( a differenza dei laureati in informatica di nuovo ordinamento e ai laureati in ingegneria) di sostenere gli esami per l’accesso alla sezione A dell’albo degli Ingegneri, settore dell’Informazione.
Il Tar Lazio ha bocciato l’interpretazione ministeriale sostenendo che l’entrata in vigore di un “ nuovo sistema di studio e dalla correlata possibilità di accedere a specifiche professioni deve armoniosamente raccordarsi con il sistema pregresso, e che l’esame di stato per l’abilitazione alle professioni di tipo informatico è (era, all’epoca della proposizione del ricorso) di nuova istituzione, sicché “non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all’esame stesso”.
Dunque, a parere del Giudice Amministrativo non si giustifica la rigorosa interpretazione ministeriale della norma intesa proprio a salvaguardare il “valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamenti”.
Qui il testo integrale della sentenza del TAR LAZIO. Di seguito, riportiamo la motivazione.
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Sentenza del 27 novembre 2013 numero 10163
(presidente Maria Luisa De Leoni, estensore Giulia Ferrari)
(…)
1. Il ricorso è fondato, anche alla luce delle argomentazioni espresse da una pressocché costante giurisprudenza formatasi sul punto (Tar Lazio, sez. III bis, 18 febbraio 2011, n. 155; id. 22 aprile 2010, n. 8046; Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116; Tar Lecce 19 gennaio 2004, n. 653).
L’impugnata circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica n. 2126 del 28 maggio 2002 ha interpretato l’art. 8, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (“Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento”), nel senso che “i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di stato continuano ad essere titoli validi per l’accesso allo stesso. Al contrario le lauree che, nell‘ambito del previgente ordinamento, non consentivano l’accesso agli esami di stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami “.
Osserva il Collegio che la suddetta interpretazione non risulta condivisibile alla luce del disposto del precitato art. 8, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo 11, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell‘art. 17, comma 95, l. 15 maggio 1997 n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II”.
Il tenore letterale della norma e la sua intitolazione sono già di per sé soli sufficienti ad escludere l’interpretazione che di essa ha dato il Ministero, essendo più ragionevole ritenere che il legislatore, con tale norma di salvaguardia, abbia voluto da un lato tutelare gli attuali appartenenti all’ordine degli ingegneri che, infatti, possono iscriversi all’interno della sezione A, nei settori a loro scelta, senza sostenere alcun esame (art. 49, d.P.R. n. 328 del 2001 cit.); dall’altro, dare la possibilità a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea secondo il previgente ordinamento di partecipare agli esami di stato per conseguire le abilitazioni professionali relative.
Tale norma non distingue tra lauree che in passato consentivano o meno l’accesso ad attività protette e, dunque, non si riferisce solamente a coloro che hanno conseguito o conseguiranno la “vecchia” laurea in ingegneria, ma a tutti i titoli di studio che abbiano come sbocco professionale l’esercizio di un’attività per cui attualmente viene richiesta l’abilitazione e ciò, dunque, vale anche per la laurea in Scienze dell’Informazione conseguita dai ricorrenti.
A queste considerazioni vanno aggiunge quelle espresse dal Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116, per il quale contrasta con la ratio del sistema impedire l’accesso all’esame di stato a coloro che hanno ottenuto la laurea in Informatica in base al vecchio ordinamento, considerato anche che l’esame di stato per l’abilitazione alle professioni di tipo informatico è di nuova istituzione, sicchè non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all’esame stesso.
Giova aggiungere che le conclusioni alle quali perviene il Collegio sembrano essere state recepite dallo stesso Ministero dell’istruzione che, con nota del 6 giugno 2012 n. 2100, ha affermato che l’equipollenza dei titoli di studio conseguiti secondo il vecchio ordinamento con quelli ottenuti dopo la riforma vale anche agli effetti della partecipazione all’esame di stato per l’iscrizione ai diversi Albi. Ciò in quanto è “proprio l’esame di stato il momento di verifica dell’idoneità dei candidati ad esercitare le singole professioni”. Da questa premessa il Ministero ha tratto la conclusione che “tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal d.m. 9 luglio 2009 a quelli previsti dal d.P.R. n. 328 del 2001 come validi per l’accesso alle specifiche professioni, possono essere ritenuti idonei anche per l’ammissione agli esami di stato”.
2. L’illegittimità della circolare ed il suo annullamento comportano l’annullamento, per illegittimità derivata, degli impugnati dinieghi di ammissione alla partecipazione agli esami di stato opposti dalle Università degli studi di Firenze, L’Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata.
(…)
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]]>L’articolo 45 (rubricato “Procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per I’esercizio di professioni regolamentate”) stabilisce, infatti, che una volta decorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia a tanto provveduto “si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, in tema di c.d. “silenzio-assenso”.
L’integrale rinvio che l’articolo 45 opera alla previsione di cui all’articolo 20 della l. 241, cit., comporta che esso sia riferito anche al comma 5-bis del medesimo articolo 20, per il quale “ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Di seguito il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione Sesta
Sentenza numero 1405 del 12 marzo 2012
(estensore Contessa, presidente Maruotti)
(…)
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un soggetto interessato all’iscrizione nell’Albo dei Geometri avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. il ricorso proposto avverso l’atto con cui il Consiglio direttivo del Collegio dei geometri della Provincia di Salerno ha respinto la sua istanza di iscrizione.
2. Il ricorso è meritevole di accoglimento, ritenendosi sussistente la giurisdizione del G.A.
2.1. Al riguardo, si osserva che la tesi di parte ricorrente è condivisibile laddove postula che la sussistenza della giurisdizione del G.A. nella controversia per cui è causa sia desumibile per tabulas dal combinato disposto degli articoli 45 e 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante ‘attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno’), e dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione ratione temporis rilevante.
In particolare, l’articolo 61 del d.lgs. 59 del 2010, nell’introdurre un comma 3-bis nell’ambito dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75 (‘Modifiche all’ordinamento professionale dei geometri’), ha altresì disposto che al procedimento per l’iscrizione all’albo in questione si applica l’articolo 45 del medesimo decreto n. 59.
L’articolo 45 (rubricato ‘Procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per I’esercizio di professioni regolamentate’), a sua volta, stabilisce che – una volta decorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia a tanto provveduto – “si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, in tema di c.d. ‘silenzio-assenso’.
L’integrale rinvio che l’articolo 45 opera alla previsione di cui all’articolo 20 della l. 241, cit., comporta che esso sia riferito anche al comma 5-bis del medesimo articolo 20, per il quale “ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” [si tratta di disposizione introdotta dal comma 1-sexies dell’articolo 2 del d.l. 5 agosto 2010, n. 125, come convertito nella legge 1° ottobre 2010, n. 125, poi trasfusa nell’art. 133, comma 1, lett. a bis), del Codice del processo amministrativo, come modificato dal d.lg. n. 150 del 2011).
Conseguentemente, deve rilevarsi come un’espressa disposizione di legge devolva al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia questione dell’iscrizione in albi professionali quante volte l’interessato (come nel caso di specie) prospetti che il decorso del tempo abbia determinato il perfezionarsi di un’ipotesi di silenzio significativo in proprio favore.
L’espressa previsione di legge che qualifica la giurisdizione in parola come di carattere esclusivo comporta l’infondatezza della tesi prospettata dal Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Salerno, secondo cui tale giurisdizione sarebbe da escludere in virtù della natura giuridica di diritto soggettivo della posizione soggettiva di colui che richiede l’iscrizione in albi professionali.
Al riguardo, mette appena conto richiamare la previsione di cui all’art. 103, I, Cost., secondo cui “il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.
Nella specie, non si tratta dunque di applicare il criterio di riparto basato sulla distinzione tra i diritti e gli interessi legittimi, né rileva verificare se trovi applicazione l’art. 7 del Codice del processo amministrativo (sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa di legittimità quando si tratti dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo), sussistendo la giurisdizione esclusiva in ragione della riconducibilità del procedimento alle disposizioni dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990.
2.2. Per le ragioni dinanzi esposte sub 2.1. (relative all’esistenza di una norma di legge che espressamente devolve al G.A. la giurisdizione sulla controversia per cui è causa) e per la specialità della sopravvenuta disposizione devolutiva della giurisdizione, non può trovare accoglimento la tesi prospettata dal Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Salerno, secondo cui non sussisterebbe nel caso di specie la giurisdizione del G.A., quanto – piuttosto – la speciale giurisdizione del Collegio Nazionale dei Geometri di cui all’articolo 15 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (‘Regolamento per la professione di geometra’), il che solleva il Collegio dall’esame di ogni questione relativa all’ambito di applicazione di tale disposizione e alle relative questioni problematiche.
3. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo con remissione degli atti al T.A.R. per il Lazio (art. 105, I, c.p.a.).
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 461 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo con remissione degli atti al T.A.R. per il Lazio (art. 105, I, c.p.a.).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 12 marzo 2012.
L'articolo Iscrizione albo professionali: competenza esclusiva del giudice amministrativo proviene da Giurdanella.it.
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