L'articolo Intervento delle associazioni di categoria e rinvio alla Corte di Giustizia proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel giudizio dal quale è scaturita la questione della legittimità comunitaria del rito superaccelerato appalti, si è discusso della legittimità dell’intervento di diverse associazioni di categoria, che hanno proposto atto di intervento dopo l’emissione dell’Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia, e quindi durante la sospensione del processo, durante la quale in teoria non sarebbero ammessi ulteriori atti.
Gli articoli 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia contemplano la astratta possibilità della sopravvenienza di nuove parti nel giudizio in seguito alla sospensione del processo disposta dal giudice del rinvio e, in attuazione del principio di autonomia procedurale, rimettono ad esso la individuazione delle stesse secondo le norme di procedura nazionali.
Tuttavia, in apparente contrasto, nell’ordinamento interno l’articolo 79, comma 1, del c.p.a. disciplina la sospensione del processo mediante rinvio al codice di procedura civile il quale, all’articolo 298, dispone che “durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento”. E’ prevista solamente l’eccezione degli atti che il giudice ritiene urgenti, che possono essere ammessi durante la sospensione.
Il Tar Torino, pur ritenendo che non ci si trovi dinnanzi a una situazione di “urgenza”, ha ritenuto che la disciplina generale processual-civilistica deve essere, tuttavia, interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività della tutela, dell’effetto utile e della leale cooperazione tra i soggetti: da ciò il superamento del dato letterale la cui rigida interpretazione condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità di intervenire.
L’interpretazione letterale dell’articolo 298 c.p.c. sarebbe, infatti, priva di effetto utile dal momento che l’esigenza per le associazioni di categoria di intervenire nel giudizio si manifesta proprio a causa del rinvio pregiudiziale che ha dato origine alla sospensione del processo.
Ne consegue, secondo l’Ordinanza, la possibilità di interventi di ulteriori parti anche dopo la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, durante la sospensione del processo.
Passando alla questione della legittimazione all’intervento delle associazioni di categoria in rappresentanza degli avvocati amministrativisti, il Collegio richiama i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015.
Secondo quest’ultima, la legittimazione delle associazioni di categoria richiede, in primo luogo, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e che l’intervento tuteli un interesse comune a tutti gli appartenenti alla categoria.
Il Tar Torino, a questo proposito, ha ritenuto che queste associazioni abbiano un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contribuire, in virtù del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno che investe direttamente, “i fondamentali principi di efficacia, celerità, non discriminazione ed accessibilità” della tutela (così come posto in luce dall’ordinanza di rimessione alla Corte del T.A.R. Piemonte del 17 gennaio 2018, n. 88).
Da questo punto di vista, il Tar ha riconosciuto che le associazioni esponenziali dell’interesse della categoria degli avvocati amministrativisti rivestano un ruolo di primaria importanza nella elaborazione delle buone regole per la predisposizione di un ricorso efficace nella materia dei contratti pubblici.
Secondo l’Ordinanza del Tar Torino, questione sollevata dal giudice a quo ed oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia ha delle ricadute concrete e potenzialmente pregiudizievoli sull’esercizio della professione forense ed interferisce con il diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione:
“La previsione di un termine così esiguo, quale quello di cui all’articolo 120, comma 2 bis, c.p.a. per elaborare una difesa tecnicamente complessa, senza l’ausilio di tutta la documentazione utile e per la tutela di un interesse procedimentale del singolo operatore economico alla corretta formazione ed alla certezza della platea dei concorrenti, in una fase prodromica in cui non è stata ancora definita la loro posizione in graduatoria per cui lo stesso potrebbe non concretizzarsi mai nell’interesse legittimo ad ottenere l’aggiudicazione, contribuisce a rendere più oneroso l’accesso alla giustizia promosso dall’articolo 47 C.D.F.U.E. e dagli articoli 6, 13 e 35 C.E.D.U..”
Pertanto il Tar Torino ha ammesso l’intervento delle associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti – tra le quali Amministrativisti.it – in un procedimento laddove era stata sollevata in precedenza la questione di pregiudiziale compatibilità comunitaria in materia di rito appalti, e del rito superaccelerato in particolare.
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]]>L'articolo PAT: domani al TAR la terza edizione di “Conversazioni di diritto amministrativo” proviene da Giurdanella.it.
]]>Questa volta si parlerà del processo amministrativo telematico, la cui entrata in vigore è ormai imminente (1 gennaio 2017), e che proprio in queste settimane sta vivendo l’ultima fase di sperimentazione massiva prima della sua piena operatività.
L’incontro è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Catania ai fini della formazione continua, e parteciparvi darà diritto a due crediti formativi.
Sarà il Presidente del TAR Catania Antonio Vinciguerra a introdurre l’incontro, nel corso del quale si susseguiranno l’intervento dell’avv. Elio Guarnaccia, il question time, che vedrà anche la partecipazione di Andrea Lo Niglio, responsabile informatico del TAR Catania, e l’intervento conclusivo di Francesco Brugaletta, Presidente della II sezione del TAR Catania.
Modera l’avv. Carmelo Giurdanella, Presidente di Amministrativisti.it.
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]]>L'articolo Congresso UNAA, Genova 1-2 Luglio proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella giornata di venerdì si svolgerà presso la Sala del Maggior Consiglio-Palazzo Ducale, il convegno dal tema “Giustizia amministrativa ed Economia. Il difficile rapporto tra governo del mercato, garanzia ed efficienza”. Il convegno, presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, affronterà le tematiche relative al ruolo del giudice amministrativo come custode di valori e garante delle regole del mercato e alla Giustizia amministrativa come servizio, passando per un focus sulla riforma Madia, sul nuovo codice degli appalti pubblici e sulla tutela della concorrenza nell’UE. Interverranno Giancarlo Montedoro, Umberto Fantigrossi, Bernardo Mattarella, Luisa Torchia, Marcello Clarich.
Nel pomeriggio del venerdì invece si svolgerà un confronto sul tema “Il processo amministrativo telematico: il punto di vista dell’avvocato e del magistrato”(con gli interventi di Daniela Anselmi e Silvana Bini), programmato in vista della concomitante entrata in vigore del PAT, prevista per il 1 luglio 2016 e che ricordiamo essere stata prorogata al 1 gennaio 2017 ai sensi del d.l. 30 giugno 2016 n. 117, emanato dal Governo ieri in serata.
Nella giornata di domenica 2 luglio, presso la Sala Conferenze del Gruppo Carige, si svolgerà invece, l’Assemblea UNAA nell’ambito della quale è prevista la discussione pubblica delle mozioni di indirizzo. L’evento rappresenterà il punto di svolta per UNAA, dal momento che si passerà all’assetto definitivo dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti.
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]]>L'articolo Amministrativisti.it ed UNAEP: comunicato elezioni forensi proviene da Giurdanella.it.
]]>Il primo, relativo al ruolo spesso marginale riservato agli avvocati amministrativisti nel panorama della giustizia italiana, pone i riflettori sull’importanza del fatto che le elezioni forensi siano un’opportunità per garantire maggiore rappresentanza delle istanze della pubblica amministrazione all’interno dei Consigli degli Ordini, perché essa realizzi a pieno quei principi che la Costituzione, all’art. 97, le correla direttamente.
Il secondo, importantissimo, legato al fatto che tale fine riguardi non solo le avvocature pubbliche, ma anche gli avvocati del libero Foro: con tale presa di posizione le due associazioni segnano un’importante inversione di rotta in un contesto, quale quello attuale, in cui si è creato un confine ideale, spesso invalicabile, tra gli avvocati pubblici e privati, come se i primi difendessero l’amministrazione dai danni che i secondi potrebbero arrecarle.
Un comunicato, dunque, che dimostra come sia possibile che avvocati pubblici e avvocati privati cooperino per salvaguardare l’interesse dell’amministrazione pubblica, operando con correttezza e trasparenza, nel rispetto della legge, garantendo i primi la tutela dell’amministrazione contro le pretese infondate, i secondi la tutela dell’interesse pubblico alla legalità dell’azione amministrativa, che poi non è altro che l’interesse dell’Amministrazione stessa a che la propria attività sia sempre conforme alle leggi che ne regolano l’espletamento.
Auspichiamo, pertanto, che sempre più spesso possa assistersi alla lodevole cooperazione tra le due avvocature, di cui questo comunicato costituisce, insieme, manifesto e punto di partenza.
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