L'articolo Per gli appalti sotto i mille euro nessun obbligo di procedura elettronica proviene da Giurdanella.it.
]]>Tuttavia, per quanto riguarda le procedure sotto-soglia e in particolare le procedure per gli acquisti inferiori ai 1000 euro, nessun obbligo di procedura elettronica.
L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296., non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.
In allegato il Comunicato del presidente dell’ANAC
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]]>L'articolo Obbligo di gare elettroniche: la nota dell’ANCI proviene da Giurdanella.it.
]]>Da questa data infatti tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti.
Per chiarire le conseguenze pratiche del nuovo obbligo per i Comuni, l’ANCI ha pubblicato delle indicazioni operative, per individuare quali sono le “comunicazioni elettroniche obbligatorie” e come è possibile adempiere agli obblighi normativi per le stazioni appaltanti.
In allegato la indicazioni operative dell’ANCI.
Come noto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.
Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3).
Dunque, l’oggetto della disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara. Tuttavia, una completa disamina della disciplina, impone un collegamento dell’articolo 40, comma 2, con quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. Il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
L’art. 52 inoltre, , con riferimento alla presentazione dell’offerta, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle seguenti ipotesi derogatorie:
Il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e con l’articolo art. 44, che rimanda ad un D.M., contenente le “modalità di digitalizzazione delle procedure”, la cui adozione al momento, non risulta avvenuta (si ricorda che per questo, ANCI, aveva presentato un emendamento al decreto milleproroghe per il rinvio del termine del 18 ottobre).
2. Utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione
In questo quadro normativo, alquanto incerto e frammentato, sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Cuc, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento, che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.
3. Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, e strumenti di comunicazione digitali
Se l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, come sopra descritte, soddisfa pienamente l’adempimento dell’obbligo de quo, ad avviso di ANCI, è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, di cui all’art. 58, dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali di cui all’articolo 40.
In particolare, si ritiene che dal 18 ottobre u.s. ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all’art. 58.
Il ragionamento logico-giuridico alla base di tale affermazione, si base sulla motivazione dell’articolo 52 della direttiva Ue n. 24/2014, in base alla quale «il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato».
Ciò peraltro risulta confermato dall’ articolo 37 comma 2, del Codice degli Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.
Pertanto, si ritiene che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD (es. e-notification: pubblicazione elettronica dei bandi di gara; e-access: accesso elettronico ai documenti di gara; e-submission: presentazione elettronica delle offerte; e-Certis sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d’appalto).
4. Altre modalità operative in deroga e nelle more delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure
Si ritiene infine che, in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori), ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.
Come già ricordato infatti, non risulta adottato il D.M. di cui all’articolo 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni. Non esiste dunque, nell’attuale quadro ordinamentale della materia, una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara.
Nelle more dunque del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui al succitato articolo 52, in quanto costituiscono eccezioni all’obbligo di richiedere mezzi di comunicazione elettronici.
In particolare, l’art. 52, con riferimento alla “procedura di presentazione dell’offerta”, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e).
Il comma 5 dell’articolo 52, chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l’invio mediante posta elettronica certificata, perché se è vero che la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e strumento di scambio di informazioni), garantisce l’integrità dei dati, di certo non può garantire la riservatezza e l’apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte.
Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre u.s., resti comunque possibile, per la presentazione dell’offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica ( comma 3 dell’articolo 52).
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]]>L'articolo Diritto amministrativo Elettronico: dieci anni di DAE proviene da Giurdanella.it.
]]>Da allora, il DAE non si è più fermato. E’ cresciuto, fino a diventare un momento di incontro nevralgico per l’evoluzione tecnologica della pubblica amministrazione italiana.
Ci siamo riuniti presso le più belle sale congressi di Catania, per poi approdare a Roma: alla Camera, al Senato, al Consiglio di Stato.
Abbiamo ragionato sulle (tantissime) idee delle (pochissime) Università italiane che da tempo studiano l’amministrazione digitale.
Abbiamo analizzato le (pochissime) esperienze delle (tantissime) Istituzioni italiane a vario titolo competenti in materia.
Abbiamo ascoltato gli esperti del Consiglio d’Europa, e persino quelli del Sudamerica.
Abbiamo creduto in giovani giuristi rampanti, adesso riconosciuti esperti a livello internazionale.
Con molti di questi, sono nate forti amicizie e sodalizi proficui.
Abbiamo coniato nuovi istituti giuridici, ormai divenuti norme di legge.
Oggi, a più di dieci anni dall’avvio di questo progetto ambizioso, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli della decima edizione del DAE, che, con veste grafica rinnovata, si terrà a Roma, presso il TAR Lazio, il prossimo 12 dicembre 2013.
Ragioneremo concentrandoci su quattro macroaree: appalti pubblici, processo amministrativo telematico, codice dell’amministrazione digitale e procedimento, implementazione dell’agenda digitale per la PA.
Una festa, per celebrare uomini e amicizie, idee e progetti.
Una festa, sì. Ma non solo.
Come ogni volta, anche questa volta il DAE sarà occasione per discutere a 360 gradi dell’evoluzione digitale della nostra pubblica amministrazione, per dirci cosa va bene e cosa non va bene, dove abbiamo fatto passi avanti e dove invece si deve fare ancora molto. E, come sempre, per ideare e proporre insieme nuove soluzioni.
Una festa, sì, ma anche un’occasione.
Per approfondire, in quattro focus, con l’aiuto dei più esperti del settore – ma anche con chiunque abbia voglia di dire la sua – alcuni temi attualissimi, troppo sottovalutati ed a volte pure ostacolati dai nostri governanti, forse per paura verso le nuove tecnologie, forse perché non all’altezza di modernizzare il paese.
I focus, per essere precisi, saranno quattro:
– l’uso degli strumenti informatici nelle procedure ordinarie di gara ad evidenza pubblica;
– patologie e criticità del processo telematico: verso strategie di business continuity?;
– l’impatto del “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. 33/2013) sulla gestione digitale del procedimento amministrativo;
– il “sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale” come strumento chiave di attuazione dell’Agenda.
Una festa, sì, ma anche un raduno.
Per tutti quelli che hanno voglia di esserci, di sentirsi parte di una grande ambizioso progetto, di contribuire, ognuno a suo modo, ad una rinascita della Pubblica Amministrazione Italiana.
Perchè siamo convinti – oggi ancor più di quanto lo fossimo dieci anni fa – che diritto e informatica sono gli strumenti chiave per una gestione efficiente ed economica della res publicae, in definitiva, per la crescita del nostro Paese.
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]]>L'articolo Notifiche via PEC nel processo amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>il nuovo art. 3, comma 3-bis prevede adesso che “la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico”;
il nuovo art. 5 comma 1, per le ipotesi in cui il destinatario sia altro avvocato, “l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Sull’argomento consulta l’articolo dell’avv. Elio Guarnaccia su https://www.leggioggi.it/2012/02/01/le-notifiche-via-pec-nel-processo-amministrativo/
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]]>L'articolo Beauty Contest: sospesa procedura di assegnazione delle frequenze DTT proviene da Giurdanella.it.
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Per il testo del decreto
L'articolo Beauty Contest: sospesa procedura di assegnazione delle frequenze DTT proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il DPCM su Modalità, limiti e tempi di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Codice dell’Amministrazione digitale, decreto legislativo 82/2005, nel testo vigente dopo il decreto correttivo 235/2010 (entrato in vigore lo scorso 25 gennaio), prevede, all’art. 2 comma 6, che il C.A.D. non trovi applicazione “limitatamente all’esercizio delle attivita’ e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali”. Con le modifiche apportate da ultimo, si è previsto che “con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalita’, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ all’Amministrazione economico-finanziaria”.
Il Dpcm, recante la data del 9 febbraio, è stato ora pubblicato in Gazzetta.
. . . .
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011
Modalita’, limiti e tempi di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale
(Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2011)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 2, comma 6, ultimo periodo, introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 235 del 2010, secondo il quale «tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni» con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti «le modalita’, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni» del Codice alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ all’Amministrazione economico-finanziaria»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Verificata , ai sensi del citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005, la parziale compatibilita’ delle norme del Codice dell’amministrazione digitale con le esigenze derivanti dalla natura delle particolari funzioni istituzionali attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta l’esigenza di dare applicazione al citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, riservando ad uno o piu’ ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione circa le modalita’, i limiti ed i tempi di applicazione di specifiche norme del Codice dell’amministrazione digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, a seguito di apposito monitoraggio e verifica, risultino non compatibili con il particolare assetto organizzativo e con le funzioni istituzionali;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito «Codice dell’amministrazione digitale», introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, le modalita’, i limiti ed i tempi di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale, le disposizioni del medesimo Codice non si applicano alle attivita’ ed alle funzioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferite, direttamente o indirettamente, agli atti di alta amministrazione, alla sicurezza nazionale od eseguibili con speciali misure di sicurezza ed individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 2
Limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale
1. Gli articoli 15, comma 2-ter, 17, 54, comma 2-quater, e 58 del Codice dell’amministrazione digitale, come modificati dagli articoli 11, 12, 37 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, nonche’ l’art. 57, comma 5, del medesimo decreto n. 235 del 2010, si applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 5-bis, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale sono individuate specifiche modalita’ di applicazione della disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 5-bis alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
Attuazione di talune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale mediante il decreto previsto dall’art. 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150
1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per l’attuazione dei titoli secondo e terzo dello stesso decreto legislativo, sono stabiliti le modalita’ e i limiti di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni previste dai seguenti articoli del Codice dell’amministrazione digitale:
a) art. 12, commi 1-bis e 1-ter, come modificati dall’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
b) art. 54, comma 1-bis, terzo periodo, come modificato dall’art. 37 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
c) art. 57, comma 2, secondo periodo, come modificato dall’art. 39 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
d) art. 57-bis, comma 3, secondo periodo.
Art. 4
Applicabilita’ del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e ferma restando la disposizione di cui all’art. 57, comma 20, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, tutte le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto legislativo n. 235 del 2005, si applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'articolo Il DPCM su Modalità, limiti e tempi di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale proviene da Giurdanella.it.
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