L'articolo Nuovo regolamento ANAC sulle modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Tutti i bandi e gli avvisi ad oggetto di pubblicazione disciplinati nella Delibera sono elencati nell’Allegato I della delibera QUI consultabile.
Passiamo all’analisi del contenuto del provvedimento.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione. I medesimi termini e modalità, secondo quanto stabilito dal quinto articolo della Delibera n. 263, si applicano anche in materia di affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo.
Per quanto concerne le modalità di trasmissione degli atti oggetti ad obbligo di pubblicazione, l’ANAC fa un rimando al provvedimento adottato con la Delibera n. 261 del 2023 di cui ci siamo già occupati in QUESTA SEDE. La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sul sito Tenders Electronic Daily (la versione web del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea), il giorno stesso della data di presa in carico.
A livello nazionale, invece, la pubblicità degli atti è assicurata mediante la pubblicazione nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti.
Per quanto concerne la pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea questa viene garantita attraverso la pubblicazione nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La pubblicazione avviene in forma di estratto attraverso un collegamento ipertestuale previsto dall’art. 85, comma 4, del Codice degli appalti (le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all’esecuzione del contratto).
Similmente a quanto già disposto per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, l’ANAC opera nuovamente un rimando alla Delibera n. 261 del 2023 per quanto concerne le modalità di trasmissione dei bandi e degli avvisi alla BDNCP da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato.
Gli effetti giuridici degli atti finora analizzati iniziano a decorrere dalla data di pubblicazione nella BDNCP. Inoltre, da tale momento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale” che abbiamo precedentemente menzionato, comunicato alla BDNCP, “garantendone l’accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto”.
L’art. 6 della Delibera n. 263 stabilisce che la BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati:
“a. nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;
b. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
c. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
d. nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni”.
Infine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione.
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]]>La Delibera n. 261 del 2023 dell’Autorità si occupa proprio di tali adempimenti. Il provvedimento è entrato in vigore il primo luglio del 2023 ma avrà efficacia solo dal primo gennaio del 2024.
Innanzitutto, è necessario fare chiarezza sulle funzioni e sulla struttura della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’art. 2 della Delibera n. 261 individua le sezioni nelle quali si articola la BDNCP, ovvero l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti, il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), il Casellario Informatico e, infine, l’Anagrafe degli operatori economici.
La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale e non aderiscono alla PDND interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.
L’art. 3 della Delibera n. 261 individua L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti come “l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012”. L’anagrafe opera secondo il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 63 del Codice. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC. I dati dell’AUSA sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale “per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.
L’ANAC si è riservata di “aggiornare le modalità di funzionamento dell’Anagrafe, i dati che la stessa acquisisce e le regole per l’aggiornamento degli stessi” attraverso dei successivi provvedimenti.
La Piattaforma Contratti Pubblici è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
L’art. 5 della Delibera n. 261 afferma che “la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice è garantita dalla Piattaforma per la pubblicità legale con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea”. Le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti sono state regolate dal provvedimento pubblicato nella Delibera n. 263 del 2023 dell’ANAC.
Il FVOE raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare “a comprova dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 e all’allegato II.12, per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici” (art. 6 Delibera ANAC n. 261/2023). Il funzionamento del FVOE è regolato dalla Delibera n. 262 del 30 giugno del 2023 dell’ANAC.
L’Anagrafe degli operatori economici censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. Gli operatori economici così individuati si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC. Egualmente a quanto già stabilito per l’AUSA, i dati dell’Anagrafe degli operatori economici sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale “per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono certificate dall’AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall’ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.
L’art. 8 della Delibera n. 261 individua le funzioni delle PAD. Attraverso esse le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “svolgono digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici; assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti; assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC di cui all’articolo 222, comma 9, del Codice; assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; garantiscono l’accesso agli atti di cui all’articolo 35 del Codice secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; inseriscono le notizie utili nel Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del Codice; utilizzano il FVOE con le modalità individuate nel provvedimento di cui all’articolo 24 del Codice”.
Nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono annotate “le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice”. I dati del Casellario confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti con riferimento alle notizie, alle informazioni e ai dati in esso annotati.
La Delibera n. 261 individua all’art. 10 le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP.
Si tratta delle informazioni che riguardano:
a) programmazione:
b) progettazione e pubblicazione:
c) affidamento:
d) esecuzione:
e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.
L’omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine, l’ANAC effettua apposita segnalazione all’AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti.
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]]>L'articolo Cybersicurezza: le novità in tema di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e di acquisti ICT proviene da Giurdanella.it.
]]>Già da qualche anno il legislatore ha introdotto numerose norme in materia di Cybersicurezza, tra cui quelle che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e della sua disciplina, un iter iniziato con il d.l. 105/2019 e recentemente terminato con il d.lgs. 82/2021, modificato con l. 109 del 4 agosto 2021.
Nonostante il completamento della disciplina sul PSNC, il percorso intrapreso dal legislatore, tra nuovi testi normativi e istituzione di particolari strutture dedicate alla cybersicurezza nazionale, non si è mai arrestato, anzi l’impegno delle istituzioni nazionali ed europee sul tema sta diventando sempre più intenso.
Per mettere finalmente in pratica quanto previsto dalle norme in materia, la sicurezza cibernetica è stata compresa tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021; il PNRR prevede al riguardo un piano di investimenti e riforme finalizzati allo scopo di mettere l’Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026 (cd. Italia Digitale 2026).
All’investimento, volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese e alla completa attuazione della disciplina prevista dal PSNC, sono destinati circa 620 milioni di euro di cui: 241 per la creazione di una infrastruttura per la cybersicurezza; 231 per il rafforzamento delle principali strutture operative del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica PNSC; 15 per il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica presso il ministero dell’Interno, Difesa, Guardia di Finanza, Giustizia e Consiglio di Stato.
Importanti novità riguardano anche le organizzazioni incaricate di attuare la disciplina sulla sicurezza cibernetica e di svolgere le funzioni previste dalla stessa, tra le quali l’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza: dopo l’emanazione del d.l. 82/2021, convertito con L. 109/2021, con cui sono state definite nel dettaglio le sue funzioni e i suoi poteri di controllo, negli ultimi mesi del 2021 sono state messe in atto le operazioni necessarie alla sua messa in opera, tra cui la nomina del direttore generale (prof. Roberto Baldoni) e del vice direttore generale (dott.ssa Nunzia Ciardi), l’emanazione dei regolamenti interni, nonché il recente avvio della collaborazione con l’Autorità Garante per la privacy per lo scambio di informazioni e la promozione di buone pratiche di sicurezza cibernetica.
L’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza svolge inoltre un ruolo fondamentale riguardo il percorso di adozione del cloud da parte delle amministrazioni italiane: lo scorso 18 gennaio 2022, infatti l’Agenzia ha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, gli atti che definiscono le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi pubblici e i requisiti per le tipologie di qualificazione dei servizi cloud della PA.
Infine, entro febbraio 2022 è previsto l’assorbimento da parte dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza delle funzioni già svolte da AgID e dal Ministero per lo Sviluppo Economico.
Tra le più importanti funzioni che verranno trasferite vi sono quelle svolte dal CERT-PA, cioè la struttura responsabile per la conduzione e gestione delle attività operative e per il monitoraggio dello spazio cibernetico delle Pubbliche Amministrazioni.
Le ultime introduzioni normative non potevano non investire le procedure di acquisto di servizi ICT per la PA: in particolare l’art. 53 del d.l. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni-bis”), rubricato “semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici”, prevede la semplificazione e l’accelerazione dei processi di approvvigionamento attraverso la creazione di una “white list” di fornitori certificati, la creazione di un percorso di “fast track”, adottando un approccio semplificato per gli acquisti in ambito PNRR, e la creazione di un servizio che consenta una selezione/comparazione veloce e intuitiva tra i fornitori certificati.
Ci troviamo dunque in un periodo particolarmente ricco di novità in tema di sicurezza cibernetica, in cui è fondamentale approfondire le conoscenze tecniche e normative in materia, in modo da poter seguire “dal vivo” la messa in atto delle stesse, soprattutto in vista delle prossime scadenze previste dal PNRR.
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L’obbligo del NSO era già in vigore, per le forniture di beni in sanità, dall’1 febbraio 2020.
Il sistema NSO è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017). Viene prevista, ai commi da 411 a 415 dell’art. 1, “al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione” la forma elettronica per “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti”.
Successivamente, è stato emanato il decreto ministeriale, a cui la legge rimanda per l’entrata a regime del nuovo sistema: il decreto ministeriale 7 dicembre 2018, poi modificato dal D.M. 27 dicembre 2019, prevede infatti le decorrenze dell’obbligo di effettuare le ordinazioni esclusivamente tramite NSO e rinvia ad apposite Linee guida e Regole Tecniche redatte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per le modalità tecniche di attuazione del sistema.
Questo particolare sistema di ordinazioni tende ad attuare nel settore della sanità pubblica il modello più generale del SIOPE, finalizzato al controllo sui pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni.
Inoltre trae ispirazione dal modello di eProcurement europeo PEPPOL, di cui utilizza le modalità (tra le altre previste dalle linee guida) di trasmissione dei documenti.
Nella pratica, il sistema di NSO può schematizzarsi come un flusso di informazioni (l’Ordine) tra cliente e fornitore in cui al centro si pone il nucleo di smistamento, che si occupa di controllare e vidimare l’operazione, tramite l’emissione di un particolare codice identificativo, in modo da permetterne il pagamento con l’inserimento in fattura.
Il decreto ministeriale 7 dicembre 2018 aveva previsto una decorrenza unica per l’obbligo di ordinazioni tramite NSO fissato al 1 ottobre 2019. Successivamente tale decreto è stato modificato dal D.M. 27 dicembre 2019 che ha previsto decorrenze diversificate sulla base dei tipo di ordinazione e della fase della stessa.
Infatti il decreto prevede le seguenti date di decorrenza per i beni:
– dal 1° febbraio 2020, l’ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di NSO (articolo 3, comma 2);
– dal 1° gennaio 2021 non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO (articolo 3, comma 4);
Per i servizi invece sono previste date diverse e cioè:
– dal 1° gennaio 2021, l’ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di NSO (articolo 3, comma 2);
– dal 1° gennaio 2022 non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO (articolo 3, comma 4).
I soggetti destinatari di tale obbligo sono, al momento, soltanto gli enti del servizio sanitario nazionale (quindi Regioni, Asl, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie convenzionate con il SSN e Istituti di ricovero), ma non si esclude che tale sistema possa essere esteso ad altri settori della Pubblica Amministrazione.
Inoltre il cliente e/o il fornitore possono farsi assistere nelle operazioni da intermediari: in questa ipotesi saranno quest’ultimi a comunicare direttamente con il NSO e a dover utilizzare le modalità prescritte.
Dal punto di vista oggettivo, invece, sono sottoposti al sistema NSO le cessione di beni e le prestazioni di servizi, così come definite dal T.U. IVA.
Il sistema prevede 3 tipi diversi di ordinazione, differenziati anche il base al tipo di rapporto intercorrente tra cliente e fornitore:
Per quanto riguarda invece le modalità di trasmissione degli ordini, il sistema NSO, perseguendo lo scopo di informatizzare le procedure di ordinazione, prevede 4 diverse modalità di trasmissione:
Gli operatori possono scegliere liberamente la modalità da utilizzare (tranne il portale web che può essere utilizzato solo in presenza dei requisiti richiesti); inoltre la scelta prescinde anche dalla modalità utilizzata dall’altro operatore della stessa operazione, essendo possibile usare diverse modalità per la stessa ordinazione.
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