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]]>Tuttavia, molti sono ancora i dubbi sulla concreta attuazione di alcune norme contenute nel nuovo Codice. Menzione particolare merita la nuova disciplina relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, intesa come realizzazione di un sistema di qualità, con la funzione, da un lato, di garantire una migliore performance e una maggiore professionalità delle stazioni appaltanti, dall’altro di far sì che alla gara partecipino solo operatori in grado di assicurare alla PA un’esecuzione qualificata del contratto.
Tale disciplina, contenuta all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016, prevede l’istituzione presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.
Chi ha il compito di definire i requisiti tecnico-organizzativi necessari per l’iscrizione nell’elenco?
Quanto ai requisiti tecnico-organizzativi necessari per l’iscrizione nell’elenco, essi vengono definiti, ex art. 38, comma 2, del D. Lgs. cit., con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice (e quindi entro luglio 2016), tenuto conto dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. Tuttavia tale Decreto ad oggi non è stato ancora adottato.
Qual è il complesso delle attività che formano oggetto della qualificazione delle stazioni appaltanti?
La qualificazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, ha ad oggetto il complesso delle attivita’ che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacita’ di programmazione e progettazione; b) capacita’ di affidamento; c) capacita’ di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
In assenza del DPCM di definizione dei requisiti tecnico-organizzativi di qualificazione delle stazioni appaltanti, quale disciplina si applica?
E’ attualmente prevista una disciplina transitoria contenuta nell’art. 216, comma 10, D. Lgs. cit, il quale stabilisce: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221″.
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A seguito della messa a disposizione dei nuovi servizi per il rilascio e la verifica dell’Attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e per la ricerca delle informazioni sulle Stazioni Appaltanti iscritte, ai sensi del comunicato del 16 maggio 2013 del Presidente dell’Autorità, è stato pubblicato un set di FAQ a supporto dell’operatività degli Utenti.
FAQ AUSA
D1. Chi può generare l’Attestato provvisorio di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti?
R1. L’Attestato provvisorio può essere generato da ciascun RUP abilitato all’accesso ai servizi dell’Autorità, indipendentemente dal centro di costo al quale è associato.
D2. Tutti i RUP abilitati all’accesso ai servizi dell’Autorità sono tenuti a generare l’Attestato provvisorio di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti?
R2. No, è sufficiente che lo faccia un solo RUP. L’Attestato ha validità per tutta la Stazione Appaltante, indipendentemente dalla grandezza della stessa e dal numero di centri costo che ad essa ineriscono.
D3. Cosa fare quando l’Attestato provvisorio di iscrizione contiene informazioni errate o non aggiornate relativamente ai dati della Stazione Appaltante?
R3. Occorre invitare l’Utente ad inoltrare al fax n° 06.36723007 una richiesta di variazione del dato errato o da aggiornare (con in allegato idonea documentazione che comprova tale variazione e un documento di identità del soggetto richiedente). Nella richiesta vanno altresì indicati il codice fiscale della Stazione Appaltante per cui si richiede la variazione e il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la richiesta. Dopo che l’Autorità avrà variato i dati, inserendo quelli corretti, la Stazione Appaltante genererà nuovamente l’Attestato.
D4. Cosa comunicare all’Utente quando, in fase di acquisizione dell’Attestato provvisorio di iscrizione alla AUSA, il sistema rilascia il seguente messaggio: “Il codice AUSA è mancante”?
R4. Tale messaggio appare quando il profilo del RUP che tenta di generare l’Attestato è in fase di validazione. Va, pertanto, comunicato di attendere la validazione del profilo di RUP prima di generare l’Attestato o di procedere a generare l’Attestato utilizzando un profilo di un RUP già attivo.
D5. Cosa accade se più RUP di una medesima Stazione Appaltante procedono alla generazione dell’Attestato di iscrizione alla AUSA? E’ normale che ogni Attestato generato per una medesima Stazione Appaltante abbia un diverso codice anticontraffazione?
R.5 Non si verifica alcun problema se più RUP di una medesima Stazione Appaltante procedono a generare l’Attestato provvisorio. Infatti, tutti gli Attestati generati per una medesima Stazione Appaltante hanno la stessa validità e chiaramente sono contraddistinti da codici anticontraffazione uno diverso dall’altro.
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]]>Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del Comunicato AVCP del 16 maggio 2013.
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