L'articolo Responsabilità solidale appalti: l’eliminazione della preventiva escussione del datore di lavoro proviene da Giurdanella.it.
]]>Il decreto legge numero 25/2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 di venerdì 17 marzo ed è entrato in vigore in pari data.
Il nuovo testo della norma cancella, di fatto, il “beneficio della preventiva escussione” del datore di lavoro: i lavoratori potranno scegliere di rivolgersi anche ad imprese diverse dalla propria, e sempre che queste siano solvibili, per ottenere il versamento di salari e contributi non ricevuti dal proprio datore di lavoro. Il vincolo di solidarietà può essere sciolto una volta trascorso il termine di due anni dalla conclusione dell’appalto.
Questo significa che la chiamata a rispondere in solido può arrivare anche molto tempo dopo dal termine del cantiere, quando ormai le garanzie richieste dai titolari dell’appalto nei confronti dei subappaltatori sono generalmente estinte. Il decreto ripristina totalmente la responsabilità solidale tra committente-imprenditore e appaltatore, eliminando, quindi, l’obbligo di aggredire il patrimonio dell’impresa inadempiente, prima di rivolgersi alle altre aziende obbligate dal vincolo di solidarietà.
Perplessità sono state palesate dall’ANCE, la quale ha espresso una posizione assai sfavorevole sul decreto e sull’eliminazione del beneficio della preventiva escussione, con penalizzazione per tutte le imprese della filiera produttiva e non direttamente per il debitore principale, che in questo modo viene di fatto ulteriormente deresponsabilizzato , con un sostanziale passo indietro che danneggia le imprese corrette, determinandosi così un rafforzamento del ruolo delle parti sociali nell’individuare in sede contrattuale strumenti più rigorosi di controllo.
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]]>L'articolo Nuovo Codice Appalti: calo delle gare. Ance e Anci chiedono più tempo proviene da Giurdanella.it.
]]>A parere di Cantone, si tratta di un calo fisiologico dovute alle novità apportate dal nuovo codice, e soprattutto dovuto alle preoccupazioni delle pubbliche amministrazioni.
Cantone comunque ha affermato che in realtà il calo ha avuto inizio prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, e precisamente da novembre 2015.
Preoccupati per il calo degli appalti, sono i costruttori edili. L’Ance, infatti, lancia l’allarme evidenziando che a giugno, le gare bandite dai comuni, sono diminuite del 34,9 per cento in numero e di oltre il 60 per cento in valore (rispetto al maggio 2015 addirittura del 75), mentre ad aprile, invece, la corsa a fare in fretta per bandire gare con le vecchie regole aveva spinto gli appalti a più 50 per cento in valore.
Ad avviso dell’Ance il crollo degli appalti è strettamente collegato all’entrata in vigore del nuovo testo, avvenuta senza periodo transitorio per rispettare i tempi previsti da Bruxelles per l’attuazione delle direttive europee.
Per questi motivi, sia l’Ance (costruttori edili) che l’Anci (comuni italiani) chiedono al Governo di riaprire i tempi prevedendo una fase di transizione.
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]]>L'articolo ANCE: Nuovo Codice Appalti e DEF mettono a rischio gli investimenti proviene da Giurdanella.it.
]]>“La riforma della contabilità degli Enti locali e il superamento del Patto di stabilità interno, mostra possibilità di accelerazione della spesa per nuovi investimenti ben superiori al miliardo stimato nel Def. Occorre, però, tenere anche in considerazione i rischi di un forte rallentamento di tale spesa dovuto alle modifiche alla normativa sui contratti pubblici, in corso di pubblicazione, venendo a determinare un pericoloso shock da innovazione, soprattutto con riguardo alle procedure di messa in gara non soggette a periodo transitorio”.
Per tali motivi, l’Ance ha chiesto la costituzione di una “task force”, che comprenda i principali membri del partenariato economico e sociale coinvolti, per monitorare l’andamento degli investimenti e il varo di misure per promuovere la riqualificazione urbana e edilizia.
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]]>L'articolo Internazionalizzazione PMI: la guida dell’Ance proviene da Giurdanella.it.
]]>Gerardo Biancofiore, Presidente Gruppo PMI Internazionale, spiega i motivi per cui è stata realizzata la guida:
“Due sono le motivazioni principali. La prima, ormai ricorrente e ineludibile in quasi tutti i settori economici, è la globalizzazione, con i relativi effetti. Il fatturato estero delle imprese di costruzioni italiane, in meno di un decennio, si è più che triplicato. Nel nostro paese il dato acquisisce ancora maggiore rilevanza, a fronte della perdurante crisi del mercato interno, generale e non solo limitata al comparto. Per quanto riguarda le costruzioni, emergono dati ancora negativi riduzione nei primi 9 mesi 2014 del 6,9% (il dato precedente registrava una flessione del 7,2% nel periodo gennaio luglio 2014 rispetto allo stesso periodo 2013).
L’estero, insomma, nelle circostanze date, è una necessità, non una semplice opzione. Ma la proiezione verso i mercati d’oltre confine non può limitarsi alle imprese di maggiore dimensione e struttura. Deve coinvolgere appieno, e non da comparse e per iniziative episodiche, l’universo delle PMI.
È qui che si rinviene il secondo motivo che ha spinto l’Ance a produrre uno strumento di lavoro per chi intenda operare sui mercati internazionali. Buona parte dei ricavi esteri che hanno determinato la performance nazionale nel campo delle costruzioni è riconducibile a qualche decina di grandi aziende. La spinta verso il mercato globale ha,sì,accresciuto notevolmente il numero di chi si è affacciato al di là della dimensione nazionale, ma è rimasta in parte velleitaria.
Le missioni all’estero fanno registrare presenze corpose, dalle 50 alle 80 imprese. Il problema è che una quota tra un quarto e un terzo dei loro rappresentanti, alla prova dei fatti, manifesta una insufficiente consapevolezza di quali siano le attività da porre in essere, le relazioni da intrecciare, le verifiche normative, politiche, sociali, da effettuare per potere dare corso a un business nel paese esplorato.
È un problema culturale, originato da informazioni approssimative, spesso dovute alla modesta dimensione d’azienda. Si tratta di un ostacolo da rimuovere assolutamente. Se è vero che non si vive di solo export, ai nostri tempi senza export si muore!
C’è bisogno di maggiore comunicazione di quanto fanno le imprese italiane all’estero. L’Ance ha deciso di produrre un primo vademecum che tenga conto dei neofiti, che parta dall’abc. Ma non intendiamo fermarci qui. L’obiettivo è di continuare a realizzare libretti e opuscoli di supporto agli imprenditori edili che muovano in direzione dei mercati globali, approfondendo tematiche, tenendo conto di trend evolutivi, selezionando priorità tra i paesi di sbocco che facciano registrare le maggiori potenzialità, in termini di profitti e solidità delle operazioni realizzabili. Siamo consapevoli della crescente, forte domanda delle piccole imprese. Il Gruppo Pmi estero dell’Ance è in crescita, e, da indagini sul campo, risulta che altre 1200 Pmi siano interessate a farne parte. Sappiamo anche che, dalle reti, ai consorzi, alle altre modalità di collaborazione e cooperazione tra le imprese, è decisivo uno sforzo per superare limiti strutturali altrimenti invalicabili, se si intende cogliere opportunità concrete oltre i confini nazionali.
È peraltro notorio che, accanto alle dinamiche attivabili all’interno del mondo delle imprese, occorrono politiche di contesto.
La competizione internazionale richiede velocità, elasticità, flessibilità di azione. Il sistema Italia, per come si è configurato in decenni di immobilismo o di passi all’indietro, ha frenato, anziché accelerare, la crescita delle nostre imprese. Burocrazia, fisco, credito, continuano a rappresentare criticità tali da imporre riforme urgenti per ripristinare regole del gioco che ci mettano in condizioni di concorrere alla pari con i nostri competitor.
La politica, le istituzioni, in altri paesi sono al fianco di chi investe e produce, nel manifatturiero, nelle costruzioni, nei servizi. Da noi non è così, malgrado annunci e speranze di cambiamento. È necessario svoltare incisivamente e farlo in tempi rapidi. Come Ance, come Gruppo PMI estero, faremo la nostra parte per sensibilizzare le istituzioni, con richieste concrete e proposte puntuali”.
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]]>L'articolo Split payment: è legittimo? proviene da Giurdanella.it.
]]>Premessa: lo “split payment”
Il comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) ha introdotto un nuovo meccanismo di versamento dell’IVA applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le CCIAA, le università, le ASL e gli enti ospedalieri , gli enti di previdenza, etc.
La finalità della misura è quella di garantire all’Erario la riscossione dell’IVA sulle prestazioni fatturate attraverso il “versamento diretto” del tributo a cura dell’Ente cessionario (o committente). Lo strumento, inoltre, evita il coinvolgimento della Pubblica amministrazione in meccanismi di frode ai fini IVA.
L’istituto rappresenta una deroga al funzionamento ordinario dell’IVA e, pertanto, è stata inoltrata all’Unione Europea la richiesta di autorizzazione ad adottare la citata misura.
Dal punto di vista operativo lo “split payment” prevede le seguenti fasi:
Per approfondimenti, specie sull’ambito di applicazione dello “split payment”, si rinvia alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 1/E del 09.02.2015.
La sua criticità
Il meccanismo dello “split payment”, oltre a introdurre un’ulteriore complicazione dal punto di vista amministrativo, presenta una forte criticità rappresentata anche dall’ANCE. Gli operatori economici che operano con le P.A. interessate si troveranno, sovente, a vantare un credito IVA. Tali soggetti, infatti, non potranno recuperare l’IVA assolta sulle fatture d’acquisto attraverso la compensazione con il tributo addebitato nelle fatture emesse. Gli effetti dei tempi lunghi previsti in Italia per il pagamento delle fatture da parte della P.A. e per l’ottenimento dei rimborsi IVA comporteranno, pertanto, un’ulteriore aggravamento dello stato di tensione finanziaria delle imprese italiane
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]]>L'articolo Sicurezza sul lavoro, il commento dell’ANCE…
… proviene da Giurdanella.it.
]]>Alla luce delle recenti modifiche apportate al D. Lgs. 81/08, cosiddetto testo unico in materia di sicurezza, dal Decreto Fare, l’Ance ha predisposto il seguente focus sulle principali novità che riguardano il settore edile.
Articolo 32 della Legge 9 agosto 2013 n. 98
L'articolo Sicurezza sul lavoro, il commento dell’ANCE…
… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Codice delle leggi antimafia: i dubbi e le critiche dell’Ance proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, il testo del dossier:
“Verifica antimafia e verifica sul concorrente in fase di gara ai sensi dell’articolo 38 del codice appalti
Un primo punto da chiarire riguarda l’ambito di applicazione della comunicazione antimafia, considerato che si crea spesso confusione tra questo momento di verifica e quello riguardante i requisiti generali di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) del codice dei contratti pubblici; infatti, i due accertamenti presentano un contenuto similare, riguardando sostanzialmente la sussistenza delle cause ostative o interdittive a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 67 del codice antimafia.
Va evidenziato che si tratta di due tipologie di verifica che intervengono in momenti diversi del procedimento di affidamento dell’appalto. Più in particolare, la verifica ai sensi dell’articolo 38, viene attuata in fase di gara ed è funzionale a comprovare i requisiti generali dichiarati dai concorrenti, mentre l’acquisizione della comunicazione antimafia riguarda il momento immediatamente antecedente alla stipula del contratto e, quindi, è sempre limitata al solo aggiudicatario.
La diversità dei momenti della verifica giustifica il diverso ambito di applicazione soggettivo degli accertamenti, che è più ristretto nel momento della partecipazione alla gara e più ampio rispetto all’aggiudicatario contraente.
Infatti, la verifica da effettuare ai sensi dell’articolo 38, lettera b) riguarda unicamente i soggetti ivi menzionati e cioè, oltre al direttore tecnico: il titolare, per le imprese individuali; i soci, per le società in nome collettivo; i soci accomandatari, per le società in accomandita semplice; gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Viceversa, l’acquisizione della comunicazione antimafia, oltre ai soggetti sopra menzionati, riguarda, ai sensi dell’articolo 85 del codice antimafia, necessariamente anche:
– per le società di capitali, tutti i componenti l’organo di amministrazione, il socio di maggioranza, anche nel caso di società con un numero di soci pari a quattro, e il socio unico, senza la specificazione presente nell’articolo 38 che si tratti di persona fisica;
– per tutti i tipi di società, anche i membri del collegio sindacale o il sindaco unico nonché i soggetti che svolgono compiti di vigilanza, di cui alla legge n. 231/2001.
Va, infine, evidenziato anche il diverso ambito oggettivo dei due momenti di verifica.
Infatti, ai sensi dell’articolo 38, lettera b), non rileva soltanto l’esistenza di un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, come si verifica per la comunicazione antimafia, ma anche la semplice pendenza del procedimento diretto all’irrogazione di quella misura che, dunque, le stazioni appaltanti dovranno verificare, rivolgendo apposita domanda alle cancellerie dei tribunali competenti.
La verifica nel caso di socio di maggioranza o socio unico persona giuridica
Come sopra detto, il codice antimafia prevede che tra i soggetti da verificare ci siano anche il socio di maggioranza o il socio unico, senza alcuna precisazione in relazione alla qualità di persona fisica o giuridica.
L’assenza di tale indicazione porta a ritenere che la verifica debba riguardare anche la persona giuridica.
In tal caso, se si tratta di società, la platea di soggetti da verificare si identifica con quella individuata dall’articolo 85 del codice antimafia. Nell’ipotesi, poi, che sussista una struttura di partecipazioni societarie a catena, tale circostanza potrebbe dar luogo ad un sistema di controlli particolarmente ampio, non essendo chiaro se sia possibile fermare gli accertamenti al primo livello della compagine societaria.
Ciò, peraltro, potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso sia per le imprese ma soprattutto per le Prefetture, in particolare fino a quando non sarà operativa la Banca dati.
Si evidenzia che segnaleremo la questione all’Autorità di Vigilanza nell’ambito del documento di consultazione propedeutico all’emanazione dei bandi-tipo, affinché la stessa possa valutare l’opportunità di suggerire un’interpretazione che consenta di limitare il riferimento al solo socio persona fisica e non anche all’eventuale socio persona giuridica, in linea con quanto già precisato per l’articolo 38, comma 1, lettera c); in alternativa, si potrebbe precisare che gli accertamenti, da effettuarsi anche sui soci persone giuridiche, si debbano fermare al primo livello di controllo societario.
In attesa che intervenga un chiarimento da parte dell’Autorità di Vigilanza, si ritiene opportuno suggerire una linea cautelativa per le imprese, rispondendo positivamente alla richiesta dell’Amministrazione di dichiarare la composizione azionaria della società nonché, in caso di informazione prefettizia, l’elenco dei conviventi per tutti i soggetti da verificare rispetto ad ogni livello societario.
La verifica sui soggetti conviventi
Nella precedente circolare Ance si è precisato che la verifica antimafia sui familiari conviventi va effettuata sia nel caso della comunicazione che della informazione prefettizia. Tale indicazione necessita, tuttavia, di una precisazione, avendo dato luogo ad interpretazioni equivoche.
Per quanto riguarda la comunicazione antimafia, occorre tener conto del contenuto dell’articolo 67, comma 4, del codice antimafia, ai sensi del quale il Tribunale può disporre una misura di divieto o decadenza a contrarre con la pubblica amministrazione, anche nei confronti di chiunque conviva con persona sottoposta a misura di prevenzione antimafia.
Tale indicazione normativa viene talvolta interpretata dalle stazioni appaltanti nel senso di dover richiedere all’aggiudicatario contraente di indicare i familiari conviventi, al fine di acquisire la comunicazione prefettizia anche nei loro confronti.
In realtà tale richiesta non è necessaria, in quanto l’eventuale provvedimento giudiziario che estende il divieto dal convivente al soggetto interessato a contrarre con la pubblica amministrazione, è emesso a carico di quest’ultimo e, quindi, risulta dalla verifica che la Prefettura compie direttamente nei confronti di quest’ultimo, ai fini del rilascio della comunicazione a lui relativa.
Peraltro, la verifica prefettizia sul convivente potrebbe essere fuorviante: si pensi al caso in cui il convivente dell’aggiudicatario contraente sia destinatario di misure di prevenzione, ma il Tribunale non abbia ritenuto di estendere il provvedimento interdittivo anche a quest’ultimo.
Pertanto, la verifica antimafia finalizzata al rilascio della comunicazione prefettizia va effettuata con esclusivo riferimento all’aggiudicatario interessato, rilevando unicamente i provvedimenti interdittivi emessi a suo carico. Di conseguenza, nei casi in cui l’Amministrazione richieda all’aggiudicatario l’autocertificazione della comunicazione prefettizia, ai sensi dell’articolo 89 del codice antimafia, sussistendo ragioni di urgenza, questa non deve essere resa con riferimento ai familiari conviventi.
Si evidenzia che anche tale questione sarà segnalata all’Autorità di Vigilanza nell’ambito del documento di consultazione propedeutico all’emanazione dei bandi-tipo, al fine di fare chiarezza sulla documentazione che le Amministrazioni devono richiedere all’aggiudicatario contraente per la verifica antimafia.
Diverso discorso va fatto, invece, con riferimento all’informazione prefettizia.
In tale ambito, infatti, l’articolo 85, comma 3, del codice antimafia, prevede espressamente la necessità di estendere la verifica anche ai familiari conviventi. Ciò si giustifica in relazione al particolare contenuto dell’informazione prefettizia che, rispetto alla comunicazione, attesta anche la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa, il quale si desume da un’indagine complessa che tiene conto di diversi elementi indizianti, tra i quali rileva anche il comportamento dei conviventi.
Un’ulteriore precisazione si ritiene utile con riferimento alla nozione di “familiare convivente”. Infatti, la circolare del Ministro dell’Interno del 19 aprile 2013, ha precisato che in tale categoria deve ritenersi incluso chiunque conviva con la persona sottoposta ad accertamento.
Pertanto, è da ritenere che l’acquisizione dell’informazione prefettizia debba effettuarsi rispetto a tutti i soggetti che figurino nel certificato attestante lo stato di famiglia dell’aggiudicatario contraente, al di là della sussistenza di un vero rapporto di parentela, coniugio o affinità tra gli stessi.
La verifica antimafia in caso di subappalto
L’articolo 91, comma 1, lettera c) del codice antimafia, dispone che l’acquisizione dell’informazione prefettizia è necessaria per l’autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro.
Pertanto, con riferimento ai contratti di subappalto di lavori pubblici, la disposizione del codice antimafia sembrerebbe limitare l’obbligo di effettuare la verifica antimafia soltanto ai casi in cui il subappalto abbia un importo superiore a 150.000 euro.
In realtà tale norma va coordinata con la previsione di cui all’articolo 118, comma 1, n. 4 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, ai fini dell’autorizzazione al subappalto, occorre sempre dimostrare che non sussista nei confronti dell’affidatario dello stesso alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del codice antimafia), ciò che corrisponde al contenuto della comunicazione antimafia.
Pertanto, dalla lettura combinata delle due norme sopra richiamate, sembra potersi ritenere che, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto, per importi compresi fino a 150.000 euro, l’amministrazione appaltante debba acquisire la comunicazione prefettizia. Per quanto riguarda, invece, i subappalti di importo superiore ai 150.000 euro, la stazione appaltante dovrà acquisire l’informazione prefettizia.
La documentazione antimafia nei rapporti tra i privati
Un problema fortemente segnalato dalle imprese riguarda l’impossibilità di attestare la regolarità della posizione antimafia nell’ambito dei rapporti tra privati, al fine di cautelarsi, in via di autoregolamentazione, dal rischio di interagire con controparti inaffidabili.
Infatti, il codice antimafia ha eliminato ogni possibilità per i privati di rivolgersi alle Prefetture per richiedere la documentazione antimafia. Tale fatto è peraltro ulteriormente aggravato dalla circostanza che è contestualmente venuta meno la possibilità per le Camere di Commercio di rilasciare il certificato camerale con la dicitura antimafia.
Si pone, dunque, il problema di individuare una soluzione alternativa che, da un punto di vista pratico, abbia gli stessi effetti del vecchio certificato camerale. A tal proposito non potrebbe, infatti, essere utilizzato il certificato del casellario giudiziale che, nella formulazione rilasciata al privato, omette di indicare i provvedimenti per l’irrogazione di una misura di prevenzione.
Una soluzione potrebbe essere quella di richiedere la visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 33 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. delle disposizioni in materia di casellario giudiziale).
Infatti, tale documento, pur non avendo efficacia certificativa, riporta tutte le iscrizioni contenute nel casellario giudiziale, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati rilasciati al privato. Al fine di avere una completa conoscenza dei provvedimenti a carico del soggetto, la visura dovrebbe essere accompagnata dal certificato dei carichi pendenti, che attesta l’eventuale sussistenza di sentenze di condanna anche non definitive.
Infatti, attraverso questi due documenti si potrebbe avere una verifica analoga a quella scaturente dalla comunicazione prefettizia, che attesta l’insussistenza di provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o di sentenze di condanna, non definitive ma confermate in grado di appello, per i delitti menzionati nell’articolo 67 del codice antimafia.
Tuttavia, anche questa soluzione non risulta praticabile, dal momento che la parte della visura che viene rilasciata all’interessato non contiene l’indicazione delle generalità dello stesso.
Si segnala, comunque, che le Camere di Commercio sono incluse tra i soggetti abilitati a consultare la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ai sensi dell’articolo 97 del codice antimafia. Pertanto, una volta che tale Banca Dati sarà operativa, è ipotizzabile che queste possano riemettere certificati camerali analoghi a quelli con dicitura antimafia. Affinché questo possa avvenire è, tuttavia, necessaria una specifica modifica normativa, che potrebbe essere contenuta in uno dei decreti correttivi del codice antimafia, che possono essere adottati entro due anni dall’entrata in vigore del codice stesso.
Su tale questione, abbiamo formulato un’apposita segnalazione al Ministero dell’Interno.
Tipologie di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa e White list
Si ricorda che il codice antimafia, all’articolo 91 comma 7, demanda ad uno specifico Regolamento, ancora da adottarsi, l’individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa, per le quali è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione antimafia, indipendentemente dal valore del contratto o del subcontratto.
Questa norma costituisce il raccordo tra la disciplina del codice antimafia e quella delle “white list” contenuta nella legge 6 novembre 2012, n.190 (legge anticorruzione), che è ora divenuta operativa a seguito della pubblicazione sulla G.U. del 15 luglio 2013, n.164, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 contenente le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi, presso le prefetture, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Infatti, l’articolo 1, commi da 52 a 57 della legge anticorruzione, prevede, per la prima volta in maniera organica ed in via generale, gli elenchi, da istituire presso le prefetture, di imprese operanti in settori di attività particolarmente esposte all’azione della malavita organizzata, da sottoporre a controlli periodici da parte delle prefetture medesime.
In questo caso è la norma stessa ad indicare i settori economici considerati maggiormente a rischio, elencandoli in modo tassativo. Si tratta delle seguenti attività, che si pongono tutte “a valle” dell’aggiudicazione degli appalti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto terzi;
i) guardiania dei cantieri.
L’elencazione sopra indicata può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con quelli della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Economia e Finanze.
E’ auspicabile che il Regolamento che sarà adottato ai sensi dell’articolo 91, comma 7 del codice antimafia confermi, quali settori di attività soggetti a particolare rischio di infiltrazione mafiosa, le stesse tipologie indicate nella legge anticorruzione, per le quali le “White list” sono divenute operative. Ciò sembra essenziale al fine di garantire una complessiva coerenza al meccanismo dei controlli antimafia”.
L'articolo Codice delle leggi antimafia: i dubbi e le critiche dell’Ance proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Valutazione ambientale strategica: dall’ANCE un raffronto delle normative regionali proviene da Giurdanella.it.
]]>Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo del dossier ANCE, pubblicato il 12 aprile 2013.
L'articolo Valutazione ambientale strategica: dall’ANCE un raffronto delle normative regionali proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ance: operativa dal 13 giugno l’Autorizzazione Unica Ambientale proviene da Giurdanella.it.
]]>L’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) in una recente nota ricorda che l’AUA riunirà, e quindi sostituirà, fino a sette titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dalle normative di settore ed in inoltre quattro dei sette titoli abilitativi elencati all’art. 3 del dpr 59/2013 che hanno attinenza con il settore edile. I soggetti interessati, ai sensi dell’art.1 del citato dpr, presenteranno domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettate al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
1) autorizzazione agli scarichi (attinenza con il settore edile);
2) comunicazione preventiva per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 112 del Codice dell’Ambiente (nessuna attinenza con il settore edile);
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (attinenza con i cantieri edili di grandi dimensioni);
4) autorizzazione generale per impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico (scarsa attinenza con il settore edile);
5) comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico (attinenza con il settore edile);
6) autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione (nessuna attinenza con il settore edile);
7) comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi (attinenza con il settore edile).
L’Ance evidenza che “il nuovo procedimento per l’AUA comporterà una semplificazione notevole in termini di riduzione dei tempi burocratici nonché di riduzione delle spese istruttorie”.
La domanda di AUA diventerà obbligatoria solo ove il soggetto che ne faccia richiesta necessiti di uno o più tra i titoli abilitativi ambientali sopra elencati.
L’autorizzazione unica ambientale, precisa l’Ance, “si applicherà alle categorie di imprese definite PMI ai sensi del art. 2 DM attività produttive 18/4/2005 (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) e agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006) e ne resteranno esclusi, invece, i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale”.
Con un decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, sarà adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione di questo decreto, le domande dovranno essere presentate nel rispetto delle attuali procedure.
Il referente unico per l’AUA sarà lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) competente per territorio che raccoglie la domanda e la documentazione richiesta e trasmette tutto all’autorità competente (di regola la Provincia) e ai soggetti competenti in materia ambientale (altre p.a. o soggetti pubblici) come previsto dalle specifiche normative di settore.
L’autorizzazione in esame avrà una durata di 15 anni dalla data del rilascio, mentre alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA avranno una durata inferiore.
Il procedimento durerà dai 90 ai 120 giorni con la possibilità, in alcuni casi l’obbligo, di convocare la conferenza di servizi.
I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei relativi procedimenti, tuttavia l’AUA potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
In conclusione, l’Ance precisa che “gli oneri istruttori saranno posti a carico dell’interessato. A tal fine si applicheranno le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall’AUA. Tuttavia, la misura complessiva degli oneri non potrà superare quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del Regolamento (n. 59/2013) per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall’AUA”.
Per ulteriori approfondimenti si rendono disponibili il testo del dpr n.59/2013 e della nota dell’Ance.
L'articolo Ance: operativa dal 13 giugno l’Autorizzazione Unica Ambientale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Responsabilità solidale appalti, a breve l’abolizione proviene da Giurdanella.it.
]]>Sono queste le misure al quale il governo sta pensando, in vista di un nuovo imminente pacchetto di semplificazione fiscale, che conterrebbe anche indicazioni sulla crescita e sul lavoro.
Sembra dunque tramontare l’avventura di uno degli istituti più discussi del mondo degli appalti. Se confermata, l’abolizione riguarderà tutte le norme che prevedono il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni realizzate con il contratto di subappalto. L’istituto nato con l’idea di contrastare il lavoro in nero e l’evasione fiscale si è rivelato invece un vero tormento per amministrazioni ed imprese a causa dei numerosi oneri che imponeva e della poca chiarezza delle norme.
Un respiro di sollievo, dunque, per le imprese che spesso si vedono bloccare i pagamenti da appaltatori e committenti fino all’esibizione della documentazione di correttezza dei pagamenti fiscali.
Tra le nuove misure di semplificazione fiscale, anche la cancellazione dell’obbligo di trasmissione mensile in via telematica del modello 770 per le comunicazioni al fisco su retribuzioni, ritenute e conguagli. Il Governo inoltre pensa ad un versamento unico a titolo definitivo per quanto riguarda l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, mentre per agenti di commercio ed intermediari prevista una riduzione degli adempimenti di comunicazione. Modifiche riguarderanno anche le spese delle imprese di rappresentanza.
Anche in ambito lavoro e previdenza vi sono modifiche di rilievo, a partire dalla riduzione degli adempimenti per la sicurezza in presenza di lavoratori assunti con contratto inferiore ai 50 giorni.
Nulla in confronto alla notizia più sorprendente, l’abolizione della responsabilità solidale fra committente e subappaltatore, appunto. Un istituto che fin dalla nascita ha conosciuto un percorso assai travagliato.
Introdotta con il decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012), modificata poi dal decreto crescita (Dl 83/2012),la responsabilità solidale è da subito apparsa poco chiara e oggetto di continue discussioni. Anche , l’Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, era intervenuta attraverso un vademecum schematico e riassuntivo per cercare di aiutare i soggetti interessati a destreggiarsi nella giungla delle disposizioni normative. Mentre Confindustria ha pensato di ricorrere qualche mese fa alla Commissione europea, sostenendo l’incompatibilità con il diritto comunitario delle regole che riguardano nello specifico la responsabilità solidale dell’appaltatore per quanto riguarda il versamento all’Erario dell’Iva dovuta dal subappaltatore. Ma a quanto pare non sarà necessaria attendere la risposta dall’Europa.
Oggi ci sarà vertice di maggioranza e la riunione preconsiglio in cui verrà deciso che strada intraprendere per le varie misure da adottare in vista del prossimo consiglio dei ministri in programma entro fine settimana. Si discute di un provvedimento d’urgenza e un disegno di legge da consegnare all’esame delle Camere. Non è tuttavia esclusa la possibilità che si tratterà di un decreto legge unico.
Articolo pubblicato su LeggiOggi.it l’11 giugno 2013
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