L'articolo APE sociale: i chiarimenti dell’INPS proviene da Giurdanella.it.
]]>L’INPS ha precisato che in caso di stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, di dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante.
Si legge dalla nota INPS: “Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica. A tale fine è stata predisposta una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
Clicca qui per il testo della nota INPS
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]]>L'articolo APE sociale e prepensionamento lavoratori “precoci… proviene da Giurdanella.it.
]]>Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017 il D.P.C.M. n. 87 del 23 maggio 2017 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci” e il D.P.C.M. n. 88 del 23 maggio 2017 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale”.
I provvedimenti sono in vigore dal 17 giugno 2017.
Per il testo del D.P.C.M. n. 87 in Gazzetta, CLICCA QUI
Per il testo del D.P.C.M. n. 88 in Gazzetta, CLICCA QUI
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]]>L'articolo Schema di regolamento APE sociale: il parere del CdS proviene da Giurdanella.it.
]]>Queste alcune delle conclusioni emerse dal parere:
“Questa Commissione speciale, per evitare che il ritardo nell’adozione del regolamento (che non potrà, comunque, rispettare il termine del 1° maggio 2017) possa tradursi nel sacrificio di posizioni giuridiche riconosciute a lavoratori in condizioni di particolare disagio, ha inteso suggerire, attraverso il presente parere, una serie di modifiche volte, comunque, ad assicurare l’immediata operatività della riforma e il rispetto, almeno a livello sostanziale, del termine del 1° maggio 2017.
A tal fine, come si illustrerà con maggiore dettaglio nel prosieguo, si rappresenta sin da ora la duplice esigenza: a) da un lato, di inserire una norma che chiarisca che, una volta accertata la sussistenza delle condizioni previste, l’indennità spetti, comunque, dalla data di maturazione dei relativi requisiti (o, se anteriore, a far data comunque dal 1° maggio 2017); b) dall’altro lato, di assicurare la piena operatività della riforma (e la conseguenziale possibilità per i soggetti interessati di presentare le domande) contestualmente all’entrata in vigore del regolamento, anche prima e a prescindere dal tempo necessario per l’adozione degli ulteriori adempimenti previsti dallo schema di regolamento in esame”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, in particolare, inoltre non è stata inserita alcuna “copertura legislativa” per quel che concerne l’estensione dell’APE sociale anche agli operai agricoli e ai disoccupati. Infatti, l’articolo 2 dello schema di regolamento amplia, in particolare, la categoria dei soggetti beneficiari includendovi anche coloro che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti e gli operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione.
Si legge ancora dal parere: “Sotto questo profilo, questa Commissione speciale, pur condividendo, anche sul piano dell’opportunità, le ragioni esplicitate nella relazione illustrativa a sostegno di tale ampliamento, sottolinea, tuttavia, la necessità di intervenire sulla fonte primaria, introducendo una norma ad hoc che chiarisca l’inclusione anche di coloro che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione e degli operai agricoli”.
Secondo il Consiglio di Stato, va rivista la data del 30 giugno, termine entro il quale i soggetti beneficiari dovrebbero presentare domanda. Pertanto, considerato il ritardo del DPCM, la tempistica è divenuta “irragionevolmente breve”, ragione per cui è stato suggerito uno spostamento del termine almeno al 31 luglio 2017.
Clicca qui per il testo del parere del Consiglio di Stato
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