Apertura plichi Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/apertura_plichi/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 22 Jul 2013 13:29:13 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Consiglio di Stato: la spending review sana violazione obbligo pubblicità apertura plichi https://www.giurdanella.it/2013/07/consiglio-di-stato-appalti-la-spending-review-sana-violazione-obbligo-pubblicita-apertura-plichi/ Wed, 24 Jul 2013 06:00:39 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15016 L'obbligo di apertura dei plichi in seduta pubblica si applica anche alle gare indette prima del 9 maggio 2012, data di entrata in vigore della spending review

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L’articolo 12 del Dl 52/2012, meglio noto come Spending Review, che in materia di appalti prevede l‘obbligo di aprire i plichi contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica, ha natura “sanante” e si applica anche alle gare indette prima della sua entrata in vigore, ovvero il 9 maggio 2012.

E’ quanto afferma l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2013, richiamando la precedente sentenza n. 8/2013.

Per i giudici di Palazzo Spada, questa è l’unica interpretazione possibile dell’art. 12 al fine di contenere gli oneri amministrativi ed economici che deriverebbero dell’altrimenti inevitabile  annullamento di centinaia di gare. Se così non fosse, infatti, molte procedure risulterebbero viziate per la violazione di un mero canone formale, e cioè l’obbligo di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, pur in mancanza di indizi circa la manomissione o l’occultamento delle buste da parte dell’amministrazione.

Di seguito, il testo integrale della sentenza

N. 00016/2013REG.PROV.COLL.

N. 00016/2013 REG.RIC.A.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 di A.P. del 2013, proposto da:
Cofely Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Mereu e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Bruno in Roma, via Savoia, 31, int. 2;

contro

Olicar S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons. Coop., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via di Ripetta, 142;
RTI – Cons Coop;

nei confronti di

Provincia Di Cagliari, rappresentato e difeso dall’avv. Simonetta Garbati, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE I, n. 00332/2012, resa tra le parti, concernente affidamento appalto per la gestione degli impianti termici degli edifici scolastici di proprietà della provincia di Cagliari.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Olicar Spa in Proprio E Quale Mandataria Rti e di Provincia Di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Mereu, Rossi, Ferrari e Andrea Manzi per delega di Garbati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso dinanzi al T.a.r. Sardegna, Olicar s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del R.t.i. con Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Conscoop, domandava l’annullamento degli atti del procedimento di gara indetto dalla Provincia di Cagliari per l’affidamento del “Servizio Energia: gestione degli impianti termici degli edifici scolastici di proprietà e competenza della Provincia di Cagliari”, unitamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio a favore di Cofely Italia s.p.a.

Tra i motivi di censura formulati, per quanto qui di interesse, la ricorrente in primo grado lamentava la violazione del principio di pubblicità della seduta dedicata all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Nel giudizio di prime cure Cofely Italia s.p.a. depositava memoria difensiva con contestuale ricorso incidentale.

In particolare, preso atto dell’assoluta mancanza di norme di riferimento nel D.Lgs. n. 163/2006, Cofely rilevava come l’obbligo di pubblicità riguardasse solo ed esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica, giammai quella di apertura e valutazione delle offerte tecniche.

Con sentenza n. 332 depositata il 28 marzo 2012, il T.a.r. Sardegna rigettava il ricorso incidentale e accoglieva l’impugnazione principale di Olicar s.p.a..

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, quanto al ricorso incidentale, che il servizio di c.d. “gestione calore”, oggetto dell’affidamento alla Cofely Italia S.p.A. da parte del Comune di Rivoli, deve qualificarsi come un appalto di servizio strumentale all’ente affidante, non già come servizio pubblico locale destinato all’utenza, con la conseguenza che esso non costituisce presupposto per l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 23-bis del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e delle preclusioni ivi previste.

Passando al ricorso principale, il TAR evidenziava che doveva essere accolto il primo motivo del ricorso introduttivo, proposto in via subordinata dalla ricorrente in primo grado, con il quale si deduceva la violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara dedicate alle operazioni di verifica del contenuto delle buste relative alle offerte tecniche presentate dai concorrenti; infatti, dal verbale di gara n. 1 della seduta svoltasi il 20 aprile 2011, in forma pubblica, risulta che la commissione di gara si è limitata a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi, nonché la correttezza formale del confezionamento delle buste interne contenenti l’offerta tecnica, mentre le successive sedute dedicate alla apertura ed esame delle offerte tecniche si sono svolte in forma riservata.

Con ricorso in data 29 maggio 2012, Cofely Italia s.p.a. interponeva appello avverso l’anzidetta sentenza del Tribunale (iscritto al numero r.g. 4183/2012), riproponendo nella sostanza le tesi del ricorso incidentale proposto in primo grado e confutando le argomentazioni relative all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica avvenuta non in seduta pubblica.

Si costituivano l’Amministrazione intimata ed la controinteressata Olicar, chiedendo il rigetto dell’appello; la controinteressata riproponeva le domande non esaminate in primo grado ex art. 101, comma 2, c.p.a..

All’esito dell’udienza pubblica del 22 marzo 2013, la Quinta Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 1976 depositata l’11 aprile 2013, dopo aver rigettato il primo motivo d’appello, con cui l’appellante ha censurato la sentenza del TAR nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso incidentale dalla stessa formulato, volto a lamentare l’illegittimità della condotta serbata dalla Commissione di gara in quanto non ha disposto l’esclusione dell’ATI appellata per violazione dell’art. 23-bis, comma 9, D.L. n. 112/2008 e dell’art 113, comma 6, d.lgs. n. 267/2000, ritenendo che “il TAR sardo ha del tutto correttamente ed esaustivamente rigettato il motivo di diritto brevemente richiamato, rilevando la non applicabilità della previsione citata al caso di specie in ragione della non qualificabilità in termini di servizio pubblico locale degli affidamenti di cui le società odierne appellate sono destinatarie (servizio di gestione degli impianti termici degli edifici scolastici)”, ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione relativa alla pubblicità nell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, formulando i seguenti quesiti:

“ 1) se l’obbligo di apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche sia operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell’art. 12, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, ovvero se tale regola è applicabile anche per le gare indette prima di tale data;

2) se il citato art. 12 abbia salvaguardato, e quindi sanato, gli effetti delle procedure già concluse alla data del 9 maggio 2012 e di quelle, ancora pendenti alla detta data, nelle quali si sia già proceduto, prima della medesima data, all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche non in seduta pubblica;

3) se il principio positivizzato dall’Adunanza Plenaria n. 13/2011 (obbligo di apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche) si applichi solo ai plichi aperti dopo il 28 luglio 2011, data della sua pubblicazione”.

Le parti hanno depositato memorie e la causa, discussa all’udienza pubblica del 17 giugno 2013, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con l’ordinanza di rimessione questo Consiglio è tornato ad occuparsi della questione riguardante l’obbligo di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e, in particolare, l’eventualità che tale obbligo vada ritenuto operativo solo per le gare indette dopo l’entrata in vigore dell’art. 12, D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 2012 n. 94, ovvero se debba ritenersi applicabile anche per la gare indette prima di tale data.

Trattasi di un problema che tocca diversi ambiti, come il principio di pubblicità e trasparenza della pubblica amministrazione, la conoscibilità della regola di diritto e la ragionevole prevedibilità della sua applicazione, la buona fede e l’affidamento incolpevole, fino ad abbracciare problematiche di più ampio respiro, quali la funzione (meramente dichiarativa o concorrentemente creativa) riconosciuta alla giurisprudenza e, ancora più a monte, il discrimen tra modificazione del contenuto della norma per via interpretativa ed il novum ius, visto che il legislatore ha sentito l’esigenza di disciplinare gli effetti del mutamento sui procedimenti di gara ancora in corso.

Tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione 11 aprile 2013 si è pronunciata sul medesimo tema questa Adunanza Plenaria, con sentenza n. 8, pubblicata in data 22 aprile 2013, la quale, nell’esaminare analoga controversia, l’ha risolta nei seguenti termini:

«L’Adunanza plenaria condivide … le conclusioni già definite da questo Consiglio, secondo cui il sopra citato art. 12 non ha portata ricognitiva del principio affermato con la pronuncia n. 13 del 2011 ma ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si sia proceduto all’apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure (Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978 e giurisprudenza ivi citata).

Ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:

– il principio di pubblicità, pur di derivazione comunitaria, non è direttamente cogente ma ha un contenuto programmatico, restando perciò agli Stati membri la sua concreta declinazione in coerenza con altri valori, a cominciare da quello dell’affidamento incolpevole da parte dell’aggiudicataria che abbia confidato sulla vigenza di determinate regole procedimentali che, nella specie, nella maggior parte dei casi, prevedevano l’apertura dei plichi in seduta riservata;

– con il citato art. 12, di conseguenza, è stata normata la regola di diritto definita dall’Adunanza plenaria ma è stato al contempo precisato che l’obbligo della seduta pubblica decorre dal 9 maggio 2012, confermando per il passato l’inesistenza di una disposizione cogente di tale contenuto;

– questa disciplina transitoria ha lo scopo di evitare il travolgimento di numerosissime gare in corso, con i conseguenti oneri economici e amministrativi particolarmente gravosi nella presente fase di crisi economica;

– né appare logico, si deve concludere, attribuire alla norma altra ratio; non vi sarebbe ragione infatti per un intervento normativo che obbliga all’apertura pubblica dei plichi soltanto a partire da una certa data “anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti”, se non allo scopo di tenere esente dall’obbligo l’intervenuta antecedente apertura dei plichi >>.

Tali principi, a ben vedere, trovano piena applicazione nella vicenda qui in esame, dato che:

– la gara d’appalto in questione è stata indetta dalla Provincia di Cagliari con bando spedito per la pubblicazione in data 29 dicembre 2010;

– la commissione ha eseguito la verifica dell’integrità dei plichi in seduta pubblica in data 20 aprile 2011;

– l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica è avvenuta in data 31 maggio 2011;

– il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore di Cofely Italia s.p.a. risale al giorno 22 settembre 2011.

Pertanto, essendosi il procedimento di gara concluso ben prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 52/2012, alla luce delle considerazioni che precedono, l’apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche deve ritenersi perfettamente valida ed efficace.

In conclusione, questa Adunanza Plenaria, nel pronunciarsi sulla portata dell’art. 12 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, non può che aderire al percorso argomentativo già tracciato dal proprio precedente di cui alla sentenza n. 8 del 2013: del resto, l’orientamento volto a riconoscere la natura sanante dell’art. 12 è diretto a contenere gli oneri amministrativi ed economici che deriverebbero della caducazione, altrimenti inevitabile, di centinaia di gare che, diversamente, sarebbero di fatto travolte per il mero mancato rispetto dei canoni di pubblicità dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, in assenza di qualsivoglia indizio circa la manomissione o l’occultamento degli stessi da parte dell’amministrazione.

Non può, invero, non riconoscersi a tale tesi un’utilità non trascurabile dal punto di vista della deflazione del contenzioso amministrativo e del rispetto del principio di affidamento e buona fede, da riferire tanto alla stazione appaltante, quanto all’impresa aggiudicataria della gara, che legittimamente può avere confidato sulla vigenza di determinate regole procedimentali.

Pertanto, sulla base dei principi di diritto, qui espressamente richiamati e ribaditi, enunciati dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2013, il motivo di appello relativo all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica va accolto.

Rimangono, dunque, a questo punto da esaminare le domande, non esaminate dal giudice di primo grado e riproposte da Olicar s.p.a. ai sensi dell’art. 101, comma secondo, c.p.a., relative alla (asserita) illegittimità degli atti impugnati per violazione dei principi di segretezza, intangibilità e non conoscibilità delle offerte, per avere la commissione di gara omesso di verbalizzare le cautele osservate ai fini della conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche successivamente all’apertura delle relative buste.

Tuttavia, sul punto, l’Adunanza Plenaria ritiene di dover rinviare alla Sezione remittente per la decisione pronuncia su tali residue questioni controverse fra le parti, ai sensi dell’art. 99, comma quarto, c.p.a., peraltro già in corso di decisione da parte di questa medesima Adunanza plenaria.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), parzialmente pronunciando sull’appello, di cui in epigrafe, accoglie il motivo di appello proposto da Cofely Italia s.p.a. nei sensi di cui in motivazione.

Rinvia alla Sezione remittente per la decisione sulle residue questioni controverse fra le parti.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

 

Giorgio Giovannini, Presidente

Riccardo Virgilio, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Carmine Volpe, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere, Estensore

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Il 27/06/2013

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il Dirigente della Sezione

 

 

 

 

 

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L’Ad. Plen. Consiglio di Stato sulla pubblicità delle operazioni di gara https://www.giurdanella.it/2013/05/ad-plen-cons-stato-e-il-principio-di-pubblicita-delle-operazioni-di-gara/ https://www.giurdanella.it/2013/05/ad-plen-cons-stato-e-il-principio-di-pubblicita-delle-operazioni-di-gara/#comments Mon, 13 May 2013 06:00:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12617 L'obbligo della seduta pubblica di apertura dei plichi decorre solo ed unicamente dal 9 maggio 2012

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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 22 aprile 2013 torna sulle implicazioni del principio di pubblicità delle gare d’appalto, con particolare riferimento alle ipotesi di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta non pubblica ma bensì riservata.
Solo a partire dal 7 luglio 2012 infatti, ovverosia con l’entrata in vigore dell’art. 12 del DL n. 52/2012 (conv in L. n. 94/2012) è stato normativamente affermato il principio di apertura in seduta pubblica dei plichi delle offerte tecniche, a fronte di una disciplina previgente che invece solitamente contemplava il principio opposto nelle clausole dei bandi di gara. Naturalmente, si è posto il problema della disciplina transitoria applicabile a tutte quelle procedure di gara in corso nel momento di entrata in vigore della citata disposizione, problema che lo stesso art. 12 risolve, affermando che il nuovo principio di pubblicità si debba applicare immediatamente solo a tutte quelle gare nelle quali non siano stati già aperti i plichi contenenti le offerte alla data del 9 maggio 2012.
La questione è: si può fare applicazione retroattiva della citata disposizione anche con riguardo alle gare le cui offerte erano già state visionate alla data del 9 maggio 2012, in virtù del fatto che tale principio di pubblicità era già stato in precedenza affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 13/2011)?
La risposta fornita dai giudici di Palazzo Spada è negativa: “il sopra citato art. 12 non ha portata ricognitiva del principio affermato con la pronuncia n. 13 del 2011 ma ha la specifica funzione transitoria di salvaguardare gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012, nelle quali si sia proceduto all’apertura dei plichi in seduta riservata, recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure (Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sebbene cioè con l’art. 12 DL cit. sia stata normata la regola di diritto già definita in sede giurisprudenziale dall’Adunanza Plenaria, contemporaneamente è stato precisato che l’obbligo della seduta pubblica di apertura dei plichi decorre solo ed unicamente dal 9 maggio 2012, onde evitare che venissero travolte le numerosissime gare in corso, con tutte le ricadute economiche del caso.
D’altra parte, ricorda il Consiglio di Stato, il principio di pubblicità delle gare, benché di derivazione comunitaria, non è direttamente cogente ma ha natura programmatica, restando quindi rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale l’individuazione di tempi, casi e modalità di applicazione del principio.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della pronuncia in commento (Ad. Plen. Cons. Stato sentenza n. 8 del 22 aprile 2013).

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Apertura plichi offerte, solo dalla Commissione e solo in seduta pubblica https://www.giurdanella.it/2012/06/apertura-plichi-offerte-solo-dalla-commissione-e-solo-seduta-pubblica/ Thu, 14 Jun 2012 10:08:13 +0000 La seconda sezione del Tar Liguria, con la sentenza n. 746/2012, ha accolto il ricorso presentato da una società cooperativa,  classificatasi quarta in una procedura di gara ristretta secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, che chiedeva l'annullamento degli atti di gara. La cooperativa lamentava l'irregolarità delle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerti economiche, […]

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La seconda sezione del Tar Liguria, con la sentenza n. 746/2012, ha accolto il ricorso presentato da una società cooperativa,  classificatasi quarta in una procedura di gara ristretta secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, che chiedeva l'annullamento degli atti di gara.

La cooperativa lamentava l'irregolarità delle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerti economiche, in quanto tale operazione era stata effettuata dai funzionari del comune appaltante anziché dalla Commissione.

I giudici amministrativi di primo grado hanno accolto il ricorso annullando gli atti di gara, ricordando che  l'art. 84 D.Lgs. n.163/2006 demanda la totalità delle operazioni di gara relative all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla Commissione giudicatrice, non già ai funzionari incardinati nell’organigramma della stazione appaltante.

Inoltre, dagli atti del verbale di gara, si evinceva che i funzionari comunali avevano proceduto alla verifica dell'integrità e all'apertura dei plichi contenenti anche le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione alla gara. Operazione, che ad avviso dei giudici amministrativi, è propedeutica ed essenziale per la procedura di gara e che deve essere effettuata rigorosamente dalla Commissione, in qualità di organo terzo ed  imparziale appositamente costituito da membri in possesso delle competenze tecniche specifiche relative all'oggetto dell'appalto.

Il Tar Liguria evidenzia altresì che l'apertura dei plichi non è avvenuta in seduta pubblica, come stabilito di recente dall'art. 12 d.l. 7 maggio 2012 n. 52 integrativo dell’art. 120, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.  La recente normativa ha ribadito infatti che la pubblicità delle sedute, posta a presidio dei principi di correttezza e imparzialità, va osservata per tutte le fasi in cui s’articola la procedura di gara specie se conformata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Così motivando, i giudici amministrativi liguri hanno accolto il ricorso della cooperativa ricorrente annullando gli atti di gara impugnati.

Di seguito, il testo integrale dellla sentenza Tar Liguria, nr. 746 del 24/05/2012

N. 00746/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2012, proposto da: 
Cooperativa Sociale Coopselios Societa' Cooperativa, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Marcello Bolognesi, Elisa Codeluppi, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, via Corsica,21/18-20; 

contro

Comune di La Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Puliga, Ettore Furia, Stefano Carrabba, con domicilio eletto presso Marcello Puliga in Genova, c/o Segr. T.A.R.; Comune di Lerici, Comune di Porto Venere; 

nei confronti di

Kcs Caregier Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Di Ienno, con domicilio eletto presso Andrea Barra in Genova, via Macaggi, 21/5; Quadrifoglio Cooperativa Sociale, Ancora Cooperativa Sociale, Elleuno Cooperativa Sociale; 
per l'annullamento della determinazione avente ad oggetto “approvazione verbali gara di aggiudicazione servizio assistenza domiciliare” nonché degli atti di gara.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di La Spezia e di Kcs Caregier Cooperativa Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La Cooperativa ricorrente, già affidataria del servizio, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura ristretta di gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dal comune di La Spezia per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare nei comuni di La Spezia, Lerici e Porto Venere.
Alla cui durata contrattuale, di anni cinque suscettibile di ulteriore prolungamento per due anni, è ragguagliato il corrispettivo per l’importo complessivo di 8.173.360,00 (di 11.487.573,32 in caso di proroga biennale).
La violazione delle regole e dei principi che disciplinano le modalità di svolgimento delle operazioni di gara inficerebbe, ad avviso della ricorrente, classificatasi al quarto posto nella graduatoria finale delle offerenti, la procedura, segnatamente:
l’apertura dei plichi contenenti le offerte è stata effettuata da funzionari del Comune anziché dalla Commissione;
la composizione della Commissione è mutata nel corso delle operazioni;
le operazioni di valutazione delle offerte da parte della Commissione non avrebbero osservato il principio di continuità delle relative sedute;
durante l’iter delle operazioni non sarebbero state adottate misure idonee ad assicurare la segretezza e l’integrità degli atti di gara.
Inoltre, la lex specialis, lamenta ancora la ricorrente, avrebbe operato l’illegittima commistione fra elementi di valutazione dell’offerta e requisiti soggettivi dell’offerente: il requisito degli operatori stabili avrebbe dovuto essere esclusivamente riferito ai requisiti soggettivi dell’impresa offerente non già, come invece avvenuto, al profilo qualitativo dell’offerta tecnica.
Conseguenti le censure rubricate nella plurima e concorrente violazione dei principi d’imparzialità e correttezza delle operazioni di gara e degli artt. 27, 83 e 84 d.Lgs. n. 163/2006.
Il comune di La Spezia e la cooperativa aggiudicataria si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 10.05.2012, deputata alla cognizione della domanda incidentale di tutela cautelare, la causa, previa declaratoria di possibile definizione con sentenza immediata, nulla le parti opponendo, è stata trattenuta in decisione.

 

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Risulta per tabulas, ossia dagli atti di gara depositati in giudizio, che l’apertura delle offerte, avvenuta il 20.09.2011, è stata effettuata da tre funzionari comunali, prima dell’insediamento e della costituzione della Commissione di gara di cui alla deliberazione del 14.11.2011.
Vero è che la relativa seduta concerneva l’esame delle richieste d’invito formulate dalle imprese aspiranti, nondimeno l’art. 84 d.Lgs. n.163/2006 demanda la totalità delle operazioni di gara, relative all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione giudicatrice, non già ai funzionari incardinati nell’organigramma della stazione appaltante (cfr., Cons. St., sez. V, 13 ottobre 2010 n. 7470; Tar Piemonte, sez. I, 9 aprile 2009 n. 986).
Del resto, sulla scorta del verbale della seduta, s’evince che i funzionari hanno proceduto alla verifica dell’integrità ed all’apertura dei plichi contenti, oltre la richiesta d’invito, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara.
Ossia un’attività propedeutica ed essenziale della procedura di gara non solo non è stata effettuata dalla Commissione, vale a dire da organo terzo ed imparziale appositamente costituito nella composizione necessaria ad assicurare il possesso delle competenze tecniche richieste in capo ai singoli membri, ma , per quel che più rileva, non è avvenuta in seduta pubblica.
L’omessa pubblicità delle operazioni si pone in radicale antitesi all’indirizzo giurisprudenziale, da ultimo recepito dal diritto positivo (art. 12 d.l. 7 maggio 2012 n. 52 integrativo dell’art. 120, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) che, per un verso, ha esteso la pubblicità delle operazioni della Commissione all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche; e, per l’altro, ha ribadito che la pubblicità delle sedute, posta a presidio dei principi di correttezza e imparzialità, va osservata per tutte le fasi in cui s’articola la procedura di gara specie se conformata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiungasi, venendo ad altra censura che s’appunta sulle modalità di esecuzione delle operazioni, riferita all’ulteriore iter della gara, che la Commissione non ha adottato alcuna misura idonea ad assicurare la segretezza e l’integrità degli atti di gara.
La generica affermazione del presidente della Commissione, riprodotta nei verbali delle sedute, che “la segreteria tecnica è incaricata della custodia”, non garantisce affatto l’adozione di specifiche cautele idonee ex ante ed in astratto (cfr., sul criterio de quo, perspicuamente, Tar Liguria, sez. II, 22 ottobre 2009 n. 2955) ad evitare la manomissione dei plichi (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 28 marzo 2012 n. 1862).
In definitiva la sussistenza dei due vizi richiamati inficia alla base le operazioni di gara: comporta il conseguente assorbimento dei residui motivi di censura e l’annullamento degli atti impugnati.
La natura dei vizi denunciati e la posizione assunta dalla ricorrente nella graduatoria finale di gara giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai sensi della motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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