appalti architettura ingegneria Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/appalti-architettura-ingegneria/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 03 Jun 2019 07:40:42 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Equo compenso e affidamento di appalti ai professionisti: le Linee Guida ANAC https://www.giurdanella.it/2019/06/equo-compenso-le-linee-guida-n-1anac/ Mon, 03 Jun 2019 08:15:43 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=50778 L'ANAC chiarisce che, al fine di garantire il principio dell’equo compenso, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara

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L’ANAC aggiorna le Linee Guida n. 1 (“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”), in particolare per inserire una serie di chiarimenti sull’equo compenso dei professionisti

Linea guida n. 1 Aggiornate al 2019

Aggiornamento Linee Guida n. 1 – Relazione illustrativa

Le Linee Guida n. 1 aggiornate entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare si inserisce nelle Linee Guida n. 1, oltre alle altre modifiche, la regola secondo la quale “Al fine di garantire il principio dell’equo compenso (…) al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”.

Di seguito si riporta un estratto della relazione illustrativa, che introduce le modifiche sull’equo compenso e le altre.

***

PREMESSA

Accogliendo il suggerimento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 2698 del 22.12.2017, l’Autorità ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni volte a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione del principio dell’equo compenso ad opera dell’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Per esigenze di organicità della materia, si è ritenuto di integrare le indicazioni inerenti il rispetto del principio dell’equo compenso nelle Linee guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – di cui alla Delibera n. 138 del 21.2.2018, procedendo, quindi, ad un nuovo aggiornamento delle stesse.

(…)

Le indicazioni aggiuntive fornite nelle Linee guida n. 1 con riferimento al principio dell’equo compenso sono di natura strettamente interpretativa; esse non prevedono nuovi obblighi ma si limitano ad interpretare e a fornire suggerimenti in relazione all’applicazione di norme primarie sulle quali l’Autorità non ha alcun potere di intervento.

(…)

EQUO COMPENSO

L’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con l’inserimento dell’articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il medesimo articolo, riferito alle prestazioni professionali degli avvocati, ha definito equo il compenso proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6».

La trasposizione di tale previsione agli incarichi inerenti i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura porterebbe a ritenere equo il corrispettivo che “tiene conto” dei parametri previsti dal decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Tuttavia, i corrispettivi determinati sulla base del predetto decreto sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, come base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento del servizio.

Appare evidente che i corrispettivi di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 non possono essere sia emolumento per il professionista per le prestazioni svolte sia importo a base di gara dell’affidamento; verrebbe meno il principio base delle procedure ad evidenza pubblica del confronto competitivo tra gli operatori economici basato anche sull’elemento prezzo.

Partendo, quindi, dal presupposto che il concorrente presenta in sede di offerta un ribasso sull’importo a base di gara, determinato sulla base dei corrispettivi di cui al citato decreto del Ministero della giustizia, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici, si pone il problema di definire quale sia il “compenso equo” ai sensi dell’articolo 19-quaterdecies, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, tenuto conto che si potrebbe verificare l’ipotesi che il ribasso offerto sia così elevato da rendere non equo il corrispettivo per l’attività professionale, seppur derivante da una libera scelta dell’operatore economico e non da un’imposizione della stazione appaltante.

Per ovviare all’ipotesi di cui sopra, la soluzione più scontata sarebbe quella di imporre un tetto massimo al ribasso offerto ma non è apparsa ritenersi percorribile in quanto, nella sostanza, comporterebbe la pre-determinazione del prezzo di aggiudicazione in quanto tutti i concorrenti, pur di aggiudicarsi l’appalto, offrirebbero il ribasso massimo, snaturando così uno degli elementi base del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ampiamente affermato nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Una soluzione apparsa più appropriata, nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è quella di agire sulla formula per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo; partendo dal presupposto che la formula classica dell’interpolazione lineare, come evidenziato nelle Linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti, è stato suggerito il ricorso alla formula bilineare.

Come noto, la funzione bilineare, ove il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolata ad esempio come media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo limitato, ha proprio il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto.

Ciò, unitamente all’attribuzione di un punteggio elevato al punto di flesso, disincentiva i concorrenti a presentare offerte oltre la media di mercato e il prezzo di aggiudicazione potrebbe ritenersi equo proprio perché tiene conto della media di mercato.

Si è ritenuto, altresì, opportuno specificare che per garantire l’equità del compenso non possono essere richieste, durante l’esecuzione del contratto, prestazioni ulteriori non quantificate nel corrispettivo posto a base di gara.

Con riferimento alla determinazione del corrispettivo a base di gara, diversi stakeholders hanno segnalato in sede di consultazione la necessità di una revisione delle tariffe previste nel decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) per adeguarle alle nuove prestazioni in materia di metodi e strumenti elettronici.

Non avendo l’Autorità competenze in merito all’eventuale attività di revisione delle tariffe professionali, non è stata introdotta alcuna modifica al riguardo.

ULTERIORI MODIFICHE

Le Linee guida n. 1 sono state modificate anche per garantire un maggior coordinamento con il Bando tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, con riferimento al criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta, di cui alla Parte VI, punto 1.1, lett. a).

Il punto in questione era stato oggetto di modifica in sede di aggiornamento delle Linee guida n. 1 al decreto legislativo n. 56/2017, con l’inserimento del riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa.

Le indicazioni in esso contenute sono state riprese nel documento di consultazione del Bando tipo n. 3, pubblicato in data 14.5.2018.

Nell’ambito della predetta consultazione, gli operatori del settore hanno contestato la previsione inserita ritenendola limitativa della partecipazione alle procedure di gara alla luce della crisi che ha investito il settore negli ultimi anni, con una sensibile riduzione degli affidamenti.

Preso atto di ciò e nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione alle procedure di gara, il Bando tipo n. 3 ha accolto la richiesta degli stakeholders, eliminando il riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa.

Al fine di garantire il necessario coordinamento degli atti, è stata, quindi, modificata la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee guida n. 1, nel senso già indicato dal Bando tipo n. 3. Ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale.

Un’ulteriore modifica alle Linee guida n. 1 è stata introdotta per porre rimedio a un’applicazione distorta, da parte di alcune stazioni appaltanti, della previsione di cui alla Parte IV, punto 2.2.3.1. secondo la quale «La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti», segnalata da alcune associazioni di categoria.

In particolare, è stato evidenziato che le stazioni appaltanti rilevano il requisito richiesto della mandataria in termini assoluti, comparandolo a quello degli altri componenti il costituendo RTP, ritenendo, quindi, che il ruolo di mandataria può essere assunto solo dall’operatore economico in possesso, in valore assoluto e non in relazione alla specifica gara, dei requisiti di qualificazione in misura maggioritaria.

Oltre al chiarimento al Bando tipo n. 3, già pubblicato sul sito dell’Autorità in data 19.11.2018, si è ritenuto opportuno modificare la previsione di cui Parte IV, punto 2.2.3.1, specificando che la mandataria, indipendentemente dal fatturato globale/specifico posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, deve dimostrare i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

Ciò al fine di evitare di cristallizzare situazioni per le quali è sempre l’impresa di dimensioni maggiori a svolgere il ruolo di mandataria, indipendentemente dai requisiti richiesti per la specifica gara, e di ribadire la possibilità che anche l’impresa di dimensioni minori nell’ambito del raggruppamento possa assumere il ruolo di mandataria se in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla specifica gara in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese.

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Appalti. Dossier sulle novità per Avvalimento e Progettazione https://www.giurdanella.it/2014/11/avvalimento-incarichi-progettazione-i-dossier-legge-europea-2013-bis/ Mon, 17 Nov 2014 07:00:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25366 Il 25 novembre entrerà in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”. Come abbiamo visto la Legge modifica il Codice dei Contratti Pubblici  intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del […]

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Il 25 novembre entrerà in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.

Come abbiamo visto la Legge modifica il Codice dei Contratti Pubblici  intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del codice, ammettendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie). (QUI IL TESTO DEGLI ARTICOLI IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE)

Riportiamo di seguito gli stralci dei dossier della Camera e del Senato durante l’iter di approvazione delle Legge Europea 2013 bis

Dossier  n° 99/1 – Elementi per l’esame in Assemblea (prima lettura Camera – aprile 2014)

Articolo 20

L’articolo 20, non modificato in Commissione (articolo 18 nel testo iniziale), è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.

Articolo 21

L’articolo 21, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

L’articolo in esame appare volto alla tutela del principio della concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese negli appalti; in base a questi principi, esso sostituisce ed adegua la normativa nazionale, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/UE, la disposizione nazionale stabilita dall’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei Contratti), che vieta, in via generale, alle imprese che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.
In effetti, l’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006, che disciplina la procedura del cosiddetto avvalimento nelle gare per gli appalti pubblici, dispone, in via generale, che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e, in via eccezionale, che il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.

La disposizione in commento, oltre a consentire l’avvalimento di più imprese ausiliarie e a sopprimere pertanto il ricorso eccezionalmente ammesso all’avvalimento plurimo in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, mantiene fermo per i lavori il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti nella
singola categoria di qualificazione, ossia il divieto di cumulare i requisiti tra concorrente ed impresa ausiliaria per i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (cd. avvalimento frazionato).

L’avvalimento nelle gare per appalti pubblici è stato oggetto di un comunicato dell’Autorità sui contratti pubblici (AVCP) che ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti, in seguito alla citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013.
L’Autorità, tra l’altro, ha ribadito un principio contenuto nella sentenza della Corte secondo cui, nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori,
l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici; tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara

Dossier Servizio Studi Senato n. 151 (giugno 2014)

Articolo 20

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT)

L’articolo 20, non modificato dalla Camera dei deputati (articolo 18 nel testo iniziale) è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.

Articolo 21

(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento – Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12)

L’articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).

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Avvalimento e incarichi di progettazione. Cosa cambia dal 25 novembre https://www.giurdanella.it/2014/11/avvalimento-incarichi-progettazione-cambia-dal-25-novembre/ Wed, 12 Nov 2014 08:24:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25352 Mentre il disegno di legge di riforma degli appalti pubblici e di recepimento delle nuove direttive appalti segue il suo iter (qui tutte le novità), la legge comunitaria cambia da subito gli articoli 49 e 90 del codice dei contratti. La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia […]

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Mentre il disegno di legge di riforma degli appalti pubblici e di recepimento delle nuove direttive appalti segue il suo iter (qui tutte le novità), la legge comunitaria cambia da subito gli articoli 49 e 90 del codice dei contratti.

La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014, modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del codice, ammettendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie).

Riportiamo di seguito il testo delle modifiche al codice dei contratti introdotte dalla legge europea, in vigore dal 25 novembre (qui i Dossier parlamentari di commento alle modifiche).

.    .    .

Legge 30 ottobre 2014 n. 161

(…)

Articolo 20
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK.

1. All’articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

Art. 21
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12.

1. All’articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria».

 

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Appalto lavori rete idrica del Comune, Tar Lecce: sì agli ingegneri, esclusi gli architetti https://www.giurdanella.it/2013/07/appalto-lavori-rete-idrica-del-comune-tar-lecce-si-agli-ingegneri-esclusi-gli-architetti/ https://www.giurdanella.it/2013/07/appalto-lavori-rete-idrica-del-comune-tar-lecce-si-agli-ingegneri-esclusi-gli-architetti/#comments Tue, 23 Jul 2013 06:08:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15026 Il d.lgs 129/92 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri sulla progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile, tra cui le opere idrauliche

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La direzione dei lavori per l’adeguamento della rete idrica del Comune, rientrante tra le opere idrauliche, non può essere aggiudicata ad un architetto, bensì ad un ingegnere. La rete idrica non fa parte infatti della c.d. edilizia civile, che prevede la partecipazione degli architetti.

E’ quanto afferma il Tar Puglia – Lecce, con la sentenza n. 1270/2013, accogliendo il ricorso dell‘Ordine degli Ingegneri che erano stati esclusi dall’appalto.

I magistrati amministrativi precisano come i lavori sugli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell’acqua costituiscano una vera e propria opera idraulica, non rientrante nel concetto di “edilizia civile”. In quest’ultimo invece vanno ricomprese tutte quelle opere anche connesse ed accessorie, ma che riguardino pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.

E’ infatti la legge stessa a disciplinare tale distinzione, ed in particolare  il d.lgs. 129/92, che agli articoli 1 e 2 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri sulla progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile; una riserva che nessun regolamento del Comune può derogare.

Qui il testo integrale della sentenza n. 1270/2013 del Tar Puglia.

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Reti di Impresa: l’Avcp ufficializza la Determinazione n. 3/2013. Ecco come partecipare alle gare https://www.giurdanella.it/2013/05/reti-di-impresa-lavcp-ufficializza-la-determinazione-n-32013-ecco-come-partecipare-alle-gare/ https://www.giurdanella.it/2013/05/reti-di-impresa-lavcp-ufficializza-la-determinazione-n-32013-ecco-come-partecipare-alle-gare/#comments Fri, 17 May 2013 06:10:12 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=13375 Forma, requisiti e responsabilità del contratto di rete

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Diventano finalmente definitive le indicazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici  sulle modalità con cui le reti di impresa possono partecipare alle gare di appalti pubblici.

L’Avcp ha infatti definitivamente adottato, dopo averne diffuso una bozza sottoposta a consultazione on line con gli operatori del mercato e le amministrazioni pubbliche coinvolte, la Determinazione n. 3/2013, contenente alcune prime indicazioni concrete. Tra queste, le più rilevanti consistono senz’altro:

  1. nella possibilità prevista, per le reti prive di soggettività giuridica, di poter partecipare alle gare con maggiore snellezza;
  2. nella sufficienza di un mandato semplificato nei confronti dell’impresa capogruppo per rendere la rete idonea alla partecipazione, senza ulteriori formalità;
  3. nella non necessarietà della partecipazione alla gara da parte di tutte le imprese aderenti alla rete.

Un intervento, quello dell’Avcp, molto atteso a seguito delle recenti modifiche normative, sollecitate dalla stessa Autorità, introdotte con il d.l. 18 ottobre, 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (meglio noto come decreto Crescita bis). Il provvedimento normativo ha recepito infatti integralmente l’atto di segnalazione dell’Avcp inviato a Governo e Parlamento nel settembre scorso.

Il Decreto Crescita bis, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pone in essere alcune modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006), al fine di incentivare una più ampia diffusione delle reti di impresa e di agevolare la partecipazione delle stesse alle gare d’appalto.

In primis viene modificato l’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del Codice, che nell’attuale formulazione prevede la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33”. Lo stesso articolo prevede inoltre che alle reti di impresa si applichino le disposizioni dell’articolo 37 del Codice Contratti.

E proprio nell’art. 37 viene inserito il nuovo comma 15-bis, che prevede: “le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis)”.

Nella determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, l’Autorità è chiara nel sottolineare come la procedura di partecipazione alle gare d’appalto delle reti di impresa debba essere improntata alle particolari caratteristiche del contratto di rete. Quest’ultimo infatti non nasce con l’intenzione di dare vita ad un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma ha come ratio la realizzazione di una collaborazione organizzata di più operatori economici e di uno scambio reciproco di informazioni e prestazioni, nonché l’esercizio in comune di determinate attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

L’Avcp suggerisce pertanto una valutazione particolarmente attenta della volontà negoziale delle parti contraenti. Il contratto di rete infatti deve contemplare espressamente nel suo oggetto la partecipazione congiunta alle procedure di gara da parte delle imprese aderenti. In tal senso il contratto di rete può essere annoverato tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo, per espressa previsione dell’art. 3, comma 4-ter, lett. d) del d.l. n. 5/2009. Ma non solo. Il contratto di rete deve prevedere anche una durata dello stesso che sia commisurata agli obiettivi programmatici e ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Si fa notare inoltre come il contratto di rete permetta una modulazione dell’assetto interno della rete pienamente adattabile alle finalità e alle funzioni per le quali viene stipulato. Il vincolo contrattuale sarà pertanto più o meno rigido a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo soprattutto all’oggetto della specifica gara.

Il decreto Crescita bis, sottolinea l’Autorità, ha da un alto confermato la possibilità per le reti aderenti di dotarsi di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, ma ha anche introdotto, in questi casi, la non necessarietà di soggettività giuridica delle rete “salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”. Quest’ultimo comma dispone che, se la rete ha previsto di dotarsi di un fondo comune, possa iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con tale iscrizione “la rete acquista soggettività giuridica”. Ovviamente, per dotarsi di soggettività giuridica, il decreto prevede che “il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

Ampia libertà delle imprese aderenti al contratto di rete in merito alla soggettività giuridica, dunque.

Ma attenzione!

L’Avcp fa notare come una rete di imprese priva di soggettività giuridica, non solo guadagni in termini di snellezza ed elasticità del vincolo, ma abbia anche ripercussioni positive ai fini della partecipazione alle gare d’appalto: il contratto di rete infatti non potrebbe infatti parzialmente sovrapporsi con altre fattispecie già disciplinate e previste dal Codice Contratti, come le forme consortili. Per l’Autorità, infatti, il contratto di rete, a prescindere o meno della soggettività giuridica, rimane comunque preferibile rispetto ai consorzi, sotto il profilo della flessibilità (non sarebbe necessario infatti lo scopo mutualistico proprio delle forme consortili, o i vincoli organizzativi e patrimoniali che gravano sulle società).

Sulla possibilità di dotarsi o meno di un organo comune, L’Avcp osserva come quest’ultimo, anche se rende più stringente il vincolo contrattuale per le imprese aderenti, tuttavia garantisce una maggiore stabilità del rapporto associativo. In questo caso infatti sarà l’organo comune ad agire in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica o, in assenza, in rappresentanza degli imprenditori individuali partecipanti al contratto, “nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni”.

Passando alla qualificazione delle imprese, l’Authority ribadisce come sia necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara debbano essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice Contratti e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Per quanto riguarda poi i requisiti speciali di partecipazione, poiché la nuova disciplina assimila il contratto di rete al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dall’art. 37 del Codice e dagli artt. 92 e 275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per gli appalti di lavori, servizi e forniture; dall’art. 90, comma 1, lett. g) del Codice e dall’art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformità alle disposizioni dell’articolo 37 del Codice.

L’Avcp ricorda anche come, in linea generale, sussista il divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano alla stessa con la rete, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice.

Altro aspetto toccato dall’Autorità, è quello della forma assunta dal contratto di rete: quest’ultimo può, infatti, essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice della amministrazione digitale, CAD) e deve essere iscritto nel registro delle imprese presso le Camere di commercio. Nel caso di acquisto della soggettività giuridica, è esclusa la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale ai sensi dell’art. 24 del citato d.lgs. n. 82/2005 (cfr. art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, d.l. n. 5/2009).

L’ultimo aspetto delle reti di impresa toccato dall’Autorità è quello della loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice.

L’Avcp precisa come per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ma resta ferma la responsabilità solidale dell’impresa che svolge il ruolo di mandataria. La responsabilità pertanto non si estende a quei soggetti che, seppur sottoscrittori del contratto di rete, non abbiano partecipato alla specifica procedura di gara tramite l’aggregazione. A parere dell’Authority l’art. 37, comma 5, va interpretato come norma speciale prevalente su pattuizioni o norme volte a limitare detta responsabilità nei confronti della stazione appaltante.

Con riguardo all’eventuale recesso o estromissione dal contratto di rete, in fase di partecipazione, l’Authority richiama la propria precedente determinazione n. 4/2012 e ritiene applicabile la disciplina generale dettata dal combinato disposto dei commi 9, 18 e 19 dell’art. 37 del Codice Contratti. In ogni caso l’eventuale recesso o l’estromissione dal contratto di rete non possono, in alcun caso, essere opposti alla stazione appaltante, in quanto elementi non idonei ad alterare i vincoli formalizzati nel contratto d’appalto.

Vai allo speciale Reti di Impresa, con tutti i documenti utili e i pareri raccolti dall’Avcp

 

L'articolo Reti di Impresa: l’Avcp ufficializza la Determinazione n. 3/2013. Ecco come partecipare alle gare proviene da Giurdanella.it.

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Decreto Sviluppo, tariffe professionali temporaneamente ancora valide https://www.giurdanella.it/2012/06/decreto-sviluppo-tariffe-professionali-temporaneamente-ancora-valide/ Thu, 21 Jun 2012 10:22:57 +0000 Dopo le prime indicazione fornite dall’Avcp con la deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012, atte a superare le difficoltà delle stazioni appaltanti a seguito delle disposizioni del decreto liberalizzazioni, arriva una temporanea soluzione al problema, dal decreto sviluppo varato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso. L‘art. 5, infatti, prevede che le tariffe professionali e la […]

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Dopo le prime indicazione fornite dall’Avcp con la deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012, atte a superare le difficoltà delle stazioni appaltanti a seguito delle disposizioni del decreto liberalizzazioni, arriva una temporanea soluzione al problema, dal decreto sviluppo varato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso. L‘art. 5, infatti, prevede che le tariffe professionali e la classificazione delle prestazioni di cui all’art. 14 della legge 143/49, potranno ancora essere utilizzate per determinare il corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria e per individuare le prestazioni professionali.

Trattasi di un ritorno temporaneo alle tariffe minime per il calcolo dei corrispettivi per le attività di progettazione oggetto di gara, per superare quella situazione di indeterminatezza venutasi a creare con  ripercussioni negative sulla qualità delle prestazioni e sul rispetto della concorrenza. Infatti, a seguito delle abrogazione delle tariffe professionali, le stazioni appaltanti sono rimaste prive di riferimenti da utilizzare per stabilire l’importo da porre a base di gara, così come a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 legge 143/49,  che stabiliva la classificazione per l’individuazione delle prestazioni professionali, è divenuto impossibile per esse procedere alla individuazione delle prestazioni oggetto degli appalti ai fini della richiesta dei requisiti di partecipazione alle gare che i professionisti devono dimostrare di possedere.

Il decreto sviluppo ha previsto come soluzione, che i parametri stabiliti dall’imminente decreto del Ministero della Giustizia per la liquidazione giudiziale dei compensi, in corso di emanazione, siano utilizzati come criteri di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di gara nell’ambito dei contratti pubblici dei servizi di ingegneria ed architettura; altresì prevede che il medesimo decreto stabilisca anche la classificazione delle prestazioni per individuare la prestazione professionale.

Frattanto, fino all’emanazione del decreto ministeriale, ai sensi del decreto sviluppo, dovranno continuare ad applicarsi, come parametri, le tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto Liberalizzazioni e la classificazione contenuta nell’art. 14 della legge 143/49.

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I servizi tecnici e di ingegneria negli enti locali https://www.giurdanella.it/2003/10/i-servizi-tecnici-e-di-ingegneria-negli-enti-locali/ Mon, 13 Oct 2003 00:00:00 +0000 Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici Istruzioni per la compilazione dei bandi di gara di affidamento di servizi tecnici (settembre 2003)   “L’Autorità – nell’ambito del compito di favorire la “formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate” (art. 4, comma 16, lett. g) […]

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Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici

Istruzioni per la compilazione dei bandi di gara di affidamento di
servizi tecnici

(settembre 2003)

 

“L’Autorità
– nell’ambito del compito di favorire la “formazione
di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate”
(art.
4, comma 16, lett. g) della legge 109/94 e s m. in prosieguo chiamata
legge quadro
) – tenuto conto che l’affidamento
con procedure ad evidenza pubblica dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata ed agli
altri servizi tecnici
(art. 17, comma 1, della legge
quadro
e art. 50, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. in
prosieguo chiamato regolamento generale
) all’esterno
dell’organico delle stazioni appaltanti, costituisce uno dei
problemi più nuovi e in parte anche più complessi tra
tutti quelli che la nuova normativa pone in quanto nel passato questo
avveniva, sostanzialmente, su base fiduciaria, ha deliberato di
fornire in ordine a tale aspetto un modello di bando di gara
che possa servire da linee-guida per le stazioni appaltanti. 

L’Autorità,
prima della pubblicazione del modello sulla Gazzetta
Ufficiale, ritiene opportuna la sua diffusione sul proprio sito web
per raccogliere dalle stazioni appaltanti e dalle associazioni
imprenditoriali eventuali suggerimenti di modifiche o integrazioni
che possano rendere il modello più completo e
più chiaro. 

Al
fine di comprendere le indicazioni di questo modello va, in primo
luogo, ricordato che l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata ed agli
altri servizi tecnici
è disciplinato (articolo 17,
commi da 10 a 14-septies, della legge quadro
) in tre modi
diversi a seconda dell’importo dei relativi corrispettivi:
inferiore a euro 100.000, pari o superiore a euro 100.000 ed
inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi (euro …………………
controvalore in euro di 200.000 DSP) e pari o superiore alla detta
soglia. E’ stabilito che gli affidamenti per la prima
fascia
possono essere aggiudicati su base fiduciaria (oltre
evidentemente con le regole previste per la seconda fascia),
mentre per la seconda fascia e terza fascia
impiegando la procedura del pubblico incanto ovvero,
con la terminologia comunitaria, la procedura aperta
oppure la procedura della licitazione privata, ovvero,
con la terminologia comunitaria, la procedura ristretta. 

Le
specifiche regole da applicare sono previste dal regolamento
generale
: quelle per la prima fascia
nell’articolo 62, comma 1, del D.P.R. n. 554/99; quelle per la
seconda fascia negli articoli 62, commi da 2 a 10, 63 e
64 nonché negli allegati A, D, E, G ed H del D.P.R. n. 554/99;
quelle per la terza fascia nel d.lgs. 157/95, negli
articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 nonché negli allegati F, G ed
H del D.P.R. n. 554/99. 

Il
modello di bando di gara cui si riferiscono le presenti istruzioni è
unico ed stato predisposto sulla base dei modelli di formulari
nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche

(d.lgs. 67/03 – Attuazione della direttiva 2001/78/CE).
Il modello contiene le diverse opzioni necessarie
perché possa essere impiegato in più tipi di bandi.
Esse sono indicate in carattere corsivo ed in grassetto e sono anche
evidenziate con colore grigio. Le parti che devono essere definite
dalle stazioni appaltanti sono, invece, vuote. In parentesi ed in
corsivo sono fornite opportune indicazioni e suggerimenti per il
completamento di tali parti. 

Le
opzioni riguardano:

a)
la procedura che può
essere: pubblico incanto oppure licitazione
privata
;

b)
l’oggetto dell’appalto
che può consistere: nella progettazione e direzione dei
lavori
oppure nella sola progettazione oppure
nella sola direzione dei lavori;

c)
la classe e la categoria
dell’intervento individuate secondo l’elencazione della
tariffa professionale (art. 14 della legge n. 143/49 e s. m.)
che possono essere una sola classe ed una sola categoria
oppure più classi e più categorie;

d)
il corrispettivo che può
essere di importo: pari o superiore ad euro 100.000 ed
inferiore alla soglia comunitaria
in materia di appalti di
servizi oppure pari o superiore alla detta soglia;

e)
il criterio di aggiudicazione
che può essere: il ribasso massimo (ovvero il prezzo più
basso)
oppure l’offerta economicamente più
vantaggiosa
.

Va
precisato che:

a)
l’alternativa di cui
alla lettera c) è conseguenza del fatto che le tariffe
professionali stabiliscono le misure delle percentuali in base alle
quali determinare il corrispettivo di spettanza dei tecnici in modo
diverso per l’importo degli interventi progettati
e per le classi e le categorie di appartenenza degli
interventi;

b)
l’alternativa di cui
alla lettera d) è conseguenza del fatto che i concorrenti
devono possedere requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi differenti nelle due ipotesi
(art.
63, comma 1, lettera o), e art. 66 del regolamento generale
).

Il
modello di bando qualora impiegato per indire un
pubblico incanto è accompagnato da un
disciplinare di gara e da un modello di domanda
di ammissione alla gara e di dichiarazione a corredo dell’offerta
;
qualora impiegato per indire una licitazione privata è
accompagnato da un modello di lettera di invito, da un
modello di domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a
corredo della domanda
e da un modello di dichiarazione
a corredo dell’offerta
. Anche questi modelli prevedono
opzioni collegate con quelle previste nel modello di bando di gara e
sono stati predisposti tenendo conto che ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s. m. il possesso dei requisiti generali e speciali può
essere attestato con dichiarazione sostitutiva. Ciò ha
comportato la necessità di prevedere nella procedura di gara,
sia nel caso del pubblico incanto e sia nel caso della licitazione
privata, una fase di verifica a campione e, comunque, per
l’aggiudicatario e per il secondo in graduatoria, della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai
concorrenti. 

Va
anche rilevato che il modello di bando è stato
predisposto tenendo conto che:

a)
per quanto riguarda le regole di
determinazione dei corrispettivi non vi è alcuna differenza
nelle tre fasce:

b)
gli affidamenti a qualsiasi fascia
appartengano – a differenza di quanto
avveniva nel passato – comportano la
stipula fra stazione appaltante ed aggiudicatario di un contratto con
allegati disciplinari tecnici e ciò produce come conseguenza
che, prima della stipula del contratto, devono essere individuati
tutti gli elementi, in particolare quelli necessari per determinare a
prestazione effettuate i corrispettivi, da inserire nello stesso;

c)
l’individuazione degli elementi di
cui alla precedente lettera b) deve avvenire, in caso di affidamento
con procedure ad evidenza pubblica, in sede di gara.

Le
norme non prevedono, come gia rilevato, che per l’affidamento dei
servizi di importo rientrante nella prima fascia debba
essere seguita obbligatoriamente una procedura ad evidenza pubblica.
Deve soltanto essere data adeguata pubblicità della esigenza
di acquisire la relativa prestazione e deve essere reso noto
l’affidamento e le motivazioni della scelta (articolo 17, commi 8,
14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge quadro e
articolo 62, comma 1, del regolamento generale
). 

Va precisato a tal proposito
che sono vincolanti anche in questo caso le prescrizioni riguardanti
i minimi tariffari e la presenza nell’affidatario di soggetti con
particolare professionalità quali ad esempio il coordinatore
per la sicurezza ed il geologo qualora l’intervento richieda tali
capacità tecniche (articolo 17, comma 14-quinquies della
legge quadro
) 

La
predisposizione del modello di bando è stata
condotta tenendo conto delle considerazioni, osservazioni ed
indicazioni contenute nelle determinazioni
dell’Autorità:

a)
del 16 luglio 2002, n. 16 (Modalità
di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per gli appalti di servizi in materia di architettura,
ingegneria, ed altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della
CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta
nell’allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria
);

b)
del 16 ottobre 2002, n. 27 (Prime
indicazioni sulla applicazione della legge 1 agosto 2002, n. 166
);

c)
del 13 novembre 2002, n. 30 (Affidamento
di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate
dalla legge 1° agosto 2002, n. 166
);

Nelle
suddette determinazioni l’Autorità ha, fra
l’altro, osservato che:

a)
le prestazioni che costituiscono i
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
anche integrata ed agli altri servizi tecnici
(articolo
50, comma 3, del regolamento generale
) sono di tre
tipi: normali, speciali e accessorie;

b)
i corrispettivi dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata
ed agli altri servizi tecnici
relativi a prestazioni
normali
e speciali devono essere determinati
(articolo 17, comma 14-quater della legge quadro e articolo
62, commi 3, 4, 5, del regolamento generale
) applicando le
vigenti tariffe professionali;

c)
i corrispettivi dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata
ed agli altri servizi tecnici
relativi alla prestazioni
accessorie
sono determinati con riferimento ai correnti
prezzi di mercato (articolo 63, comma 1, lettera e) del
regolamento generale
).

d)
i corrispettivi determinati applicando le
tariffe professionali sono considerati minimi inderogabili (articolo
17, comma 14-quater della legge quadro
);

e)
il principio del minimo inderogabile
delle tariffe comporta che le gare non possono
svolgersi sulla base di un prestabilito corrispettivo da
sottoporre a ribasso
, in quanto il corrispettivo dipende
dalla classe e categoria dell’intervento o dalle classi e
categorie degli interventi e dall’importo dell’intervento o
dagli importi degli interventi e questi importi saranno conosciuti
soltanto a prestazioni effettuate e, ciò comporta che il
corrispettivo prestabilito, fra l’altro sottoposto a ribasso, a
prestazioni effettuate, potrebbe risultare inferiore al suddetto
minimo;

f)
dalla precedente osservazione ne consegue
che la gara si deve svolgere sulla base di un sistema che permetta da
una parte una corretta concorrenza e trasparenza e dall’altro di
determinare con certezza, a servizi espletati, il
corrispettivo da pagare ai prestatori degli stessi.

Nelle
suddette determinazioni è stato anche rilevato
che al fine di individuare l’entità delle risorse
necessarie all’acquisizione dei servizi nonché di
stabilire a quale fascia di corrispettivo appartenga l’appalto,
è necessario che la stazione appaltante determini
–
sulla base del presumibile importo dell’intervento (nel caso
di una sola classe
ed una sola categoria) o dei
presumibili importi degli interventi (nel caso di più
classi e più categorie
), e delle disposizioni prima
ricordate – quale sarebbe il costo da
corrispondere per lo svolgimento delle prestazioni qualora, in gara,
non vi fosse alcun ribasso e l’importo dell’intervento o
gli importi degli interventi a prestazione effettuate fossero quelli
presunti in sede di gara. Questo comporta sia la necessità che
la stazione appaltante elabori una ipotesi di parcella e sia la
indicazione nel bando (articolo 63, comma 1, lettera d) del
regolamento generale
) fra l’altro:

a)
dell’importo complessivo
e degli eventuali importi parziali stimati di costi di
costruzione dell’intervento;

b)
delle classi e categorie
dell’intervento;

c)
dell’ammontare presumibile
del totale del corrispettivo dei servizi determinato sommando quello
per le prestazioni normali e speciali,
calcolato sulla base della tariffa professionale, e quello per le
prestazioni accessorie preventivato sulla base dei
correnti prezzi di mercato.

A tal fine il
modello di bando contiene al punto II.2.1) una tabella nella
quale andranno riportati le suddette informazioni. 

In
merito alle indicazioni riportate nel punto III.1.2) va
chiarito che combinando la prescrizione che prevede che l’offerta
economica deve essere costituita da un unico ribasso da applicare
alle percentuali indicate nel punto si ottiene che l’effettiva
percentuale da applicare in sede di determinazione del corrispettivo
a consuntivo può essere ottenuto in due modi:

a)
detraendo dalla percentuale stabilita nel
bando di gara la stessa percentuale dopo averla moltiplicata per il
ribasso offerto;

b)
moltiplicando la percentuale stabilita
nel bando di gara per il complemento ad 1,00 della percentuale del
ribasso offerto.

Se per esempio
la percentuale di rimborso spese stabilita nel bando è
pari al 40% ed il ribasso offerto è pari al 50%
il rimborso da applicare sarebbe pari al 20% [40%-(0,5*40%) oppure
40%*(1,00-0,50)], qualora invece il ribasso offerto fosse pari
al 30% il rimborso da applicare sarebbe pari al 28%
[40%-(0,3*40%)
oppure 40%*(1,00-0,30)], qualora
invece il ribasso fosse pari al 100% il rimborso da applicare
sarebbe pari allo 0,00% [40%-(1,00*40%) oppure
40%*(1,00-1,00)]. Così anche per la riduzione di cui
all’articolo 4, comma 12-bis, del d.l. 65/89 convertito con
modificazioni dalla legge 155/89 e s. m. Nel caso che il bando
preveda il 20% (percentuale massima che è possibile
indicare
) qualora il ribasso offerto fosse pari al 40% la
riduzione da applicare sarebbe pari al 12% [20%-(0,4*20%) oppure
20%*(1,00-0,40]
, qualora il ribasso offerto fosse pari al 100% la
riduzione da applicare sarebbe pari al 0,00% [20%-(1,00*20%)
oppure 40%*(1,00-1,00)]. Va rilevato che il ribasso
offerto pari al 100%, applicato alla percentuale del rimborso
spese, agli incrementi delle aliquote della tabella B e alla
riduzione prevista dalla legge comporta che questi elementi siano
pari a zero. Gli effetti sul rimborso spese e sugli incrementi e
quello sulla riduzione sono diversi; il primo è favorevole
alla stazione appaltante il secondo sfavorevole. L’equilibrio
fra i due effetti si ottiene in gara. 

Va,
inoltre, ricordato che:

a)
per la partecipazione alle gare della
seconda fascia, è previsto (articolo 63,
comma 1, lettera o), del regolamento generale
) che i
concorrenti abbiano svolto, nel decennio anteriore alla
data di pubblicazione del bando, servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata
relativi
a interventi, appartenenti ad ognuna delle classi e
delle categorie di cui al bando di gara, la
cui somma degli importi sia almeno pari ad un
prefissato importo minimo (da stabilire tra tre e cinque volte
l’importo complessivo dell’intervento, nel caso di una sola
classe e categoria, oppure gli importi parziali dell’intervento,
nel caso di più classi e più categorie
);

b)
per la partecipazione alle gare della
terza fascia è previsto (articolo 66,
comma 1, lettere a), b), c) e d) e articolo 67, comma 2, del
regolamento generale
) che i concorrenti abbiano:

1)
conseguito, negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando, un fatturato
globale
– per la prestazione di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
anche integrata
– pari ad almeno
un prefissato importo minimo (da stabilire tra tre e sei
volte l’ammontare presumibile dei corrispettivi posto a base di
gara)
;

2)
espletato, negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata
relativi ad interventi –
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al bando di
gara – la cui somma
degli importi
sia almeno pari ad un prefissato importo minimo
(da stabilire tra due e quattro volte l’importo complessivo
dell’intervento, nel caso di una sola classe e categoria, oppure
gli importi parziali dell’intervento, nel caso di più
classi e più categorie)
;

3)
espletato, negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata
, relativi ad interventi –
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al bando di
gara – la cui somma
degli importi sia pari ad un prefissato minimo (da
stabilire tra 0,40 e 0,80 volte l’importo complessivo
dell’intervento, nel caso di una sola classe e categoria, oppure
gli importi parziali dell’intervento, nel caso di più
classi e più categorie)

4)
impiegato, negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del band, un numero medio
annuo di personale tecnico
pari ad almeno un prefissato
numero (da stabilire tra due e tre volte le unità stimate
nel bando come necessarie per l’espletamento dei servizi)
;

Nel
caso che la procedura di gara sia la licitazione privata i soggetti
da invitare a presentare offerta è previsto che debbano
essere:

a)
nel caso di appalti della seconda
fascia
,
selezionati, nel numero prefissato nel bando di gara
(da stabilire tra dieci e venti), fra quelli in possesso del
requisito di cui alla precedente lettera a), applicando la procedura
prevista dalle norme (allegato D al regolamento generale);

b)
nel caso di appalti della terza
fascia,
individuati e selezionati fra
quelli in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera b)
rispettivamente per metà del numero prefissato nel bando di
gara (da stabilire tra cinque e venti),
arrotondata per eccesso, tramite sorteggio pubblico e per l’altra
metà, arrotondata per difetto, mediante la procedura prevista
dalle norme (art. 67 ed allegato F del regolamento generale).

Le
suddette disposizioni comportano la necessità di prevedere nel
bando che i concorrenti alleghino alla domanda di partecipazione alla
gara l’elenco dei lavori per i quali hanno svolto servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata
nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando e attestino nella dichiarazione sostitutiva allegata alla
domanda l’indicazione del numero medio annuo di unità
(comprendente soci attivi, dipendenti e consulenti con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
)
impiegate nell’espletamento dei servizi negli ultimi tre
esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando.

 

Va
inoltre tenuto presente che la disposizione che prescrive che, nel
caso di servizi iniziati in epoca antecedente al decennio che precede
la data di pubblicazione nel bando, va considerato solo la parte
ultimata nel decennio (articolo 63, comma 7, del regolamento
generale
) va intesa nel senso che i lavori cui essi si
riferiscono possono contribuire ai requisiti in misura proporzionale
alla quota dei servizi che rientra nel decennio presumendo uno
svolgimento dei servizi con avanzamento lineare. 

Va
infine considerato che i lavori cui si riferiscono i servizi
contribuiscono a dimostrare il possesso dei requisiti
indipendentemente se sono stati già stati realizzati, sono in
corso di realizzazione o non sono ancora iniziati. 

In
ordine alla selezione dei concorrenti da invitare a presentare
l’offerta nel caso di appalti indetti con la procedura della
licitazione privata, va rilevato che per quelli della seconda
fascia
la selezione avviene sulla base di una graduatoria dei
concorrenti costruita impiegando quattro indici ognuno
dei quali contribuisce alla graduatoria in misura uguale. Il primo
indice
stabilisce l’assegnazione del massimo punteggio
(25 punti) al concorrente la cui media degli importi dei
lavori che ha elencato è la più elevata ed agli altri
concorrenti punteggi minori in proporzione lineare alla media degli
importi dei lavori da loro elencati. Il secondo indice
stabilisce l’assegnazione del punteggio in proporzione lineare
degli scarti (differenza) determinati, concorrente per
concorrente, tra la media degli importi dei lavori che il concorrente
ha elencato e l’importo dei lavori da progettare; la formula
indicata prevede che all’eventuale scarto di valore zero è
assegnato il massimo punteggio (25 punti) ed allo scarto di
valore massimo punteggio zero. Il terzo indice
stabilisce l’assegnazione del massimo punteggio (25 punti)
al concorrente che ha elencato il massimo numero di progetti ed agli
altri concorrenti punteggi minori in proporzione lineare al numero di
progetti elencati. Il quarto indice prevede
l’assegnazione del punteggio in proporzione lineare degli scarti
(differenza) determinati, concorrente per concorrente, fra l’importo
minimo e l’importo massimo dei lavori elencati; la formula
indicata assegna il massimo punteggio (25 punti) al
concorrente il cui scarto fosse uguale alla media gli scarti di tutti
i concorrenti ed punteggio zero allo scarto di valore zero ed allo
scarto di massimo valore.  

Come
può rilevarsi i quattro indici evitano che la
scelta sia precostituita o precostituibile e comunque è
costruita in modo tale da non favorire né i soggetti di
maggiore dimensione economica o di maggiore esperienza professionale,
né quelli di minore dimensione economica o di minore
esperienza professionale. Infatti, per esempio, mentre il primo
indice
favorisce i concorrenti con la più alta media
dei lavori progettati, il che potrebbe suggerire di non elencare i
lavori di importo limitato, il terzo indice favorisce i
concorrenti con il più elevato numero di lavori. il che
sconsiglia di non elencare i lavori di importo limitato. Così
anche il secondo indice favorisce i concorrenti la cui
media dei lavori è la più vicina all’importo dei
lavori da progettare mentre il quarto indice favorisce
i concorrenti che hanno una differenza di importi di lavori la più
vicina alla media delle differenze di tutti i concorrenti. Va
sottolineato, inoltre, che tutti i concorrenti da selezionare sono in
possesso del requisito tecnico-organizzativo ritenuto dalla stazione
appaltante garanzia di adeguata professionalità 

Anche
la selezione dei concorrenti per gli appalti indetti con la procedura
della licitazione privata rientranti nella terza fascia
avviene sulla base di quattro indici. Essi però sono diversi
da quelli della seconda fascia ed in qualche misura comportano la
scelta dei soggetti di maggiore dimensione e di maggiore
professionalità. I quattro indici sono:

a)
il rapporto tra il fatturato
globale
conseguito dal concorrente per la prestazione di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
anche integrata
, espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando, ed il fatturato
globale
stabilito come requisito minimo nel bando di gara;

b)
il rapporto tra l’importo
dei lavori
– appartenenti alla
classe e alla categoria o alle classi e alle categorie di cui al
bando di gara – per i quali il concorrente
ha espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata,

e l’importo dei lavori stabilito come requisito
minimo
nel bando di gara;

c)
il rapporto tra l’importo dei
lavori –
appartenenti alla classe
e alla categoria o alle classi e alle categorie di cui al bando di
gara – per i quali il concorrente ha
espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, due servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria anche integrata,
e
l’importo dei lavori stabilito come requisito
minimo
nel bando di gara;

d)
il rapporto tra il numero medio
annuo di personale tecnico
utilizzato dal concorrente negli
ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando ed
il numero medio annuo stabilito come requisito
minimo
nel bando di gara.

Gli indici sono
assunti pari a zero nel caso che i rapporti sono pari ad uno e
assunti pari a dieci nel caso di rapporti pari o superiore a quattro.
Ciò significa che la disposizione non intende favorire del
tutto i concorrenti con i più alti requisiti. 

Va
rilevato che nel caso che l’intervento cui si riferisce il bando
appartiene ad una sola classe e categoria
la procedura di selezione deve essere applicata una sola volta e
fornisce direttamente la graduatoria dei concorrenti in base alla
quale si procede a scegliere quelli a cui inviare la lettera di
invito a presentare l’offerta. Nel caso, invece, l’intervento
cui si riferisce il bando appartiene a più di una classe
e categoria la procedura di selezione deve essere
applicata con riferimento ad ognuna delle classi e
categorie e la graduatoria definitiva si ottiene
sommando i punti assegnati con riferimento ad ognuna delle classi
e categorie dopo averli moltiplicati per i rapporti fra
gli importi dei lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie, e l’importo complessivo dell’intervento.  

Al
fine di contribuire a dare chiarezza alle suddette disposizioni
legislative e regolamentari sono stati predisposti ed allegati alle
presenti istruzioni:

a)
un modello (allegato A)
per la indicazione dei lavori cui si riferiscono i servizi prestati
nel decennio antecedente il bando di gara (articolo 63, comma
1, lettera o) del regolamento generale
);

b)
un modello (allegato B)
per l’applicazione della procedura di selezione dei soggetti cui
spedire l’invito a presentare l’offerta nel caso la gara
sia indetta con la procedura della licitazione privata ed il
corrispettivo sia inferiore alla soglia comunitaria (articolo 63,
comma 1, lettera p) ed allegato D del regolamento generale
);

c)
un modello (allegato C)
per l’applicazione della procedura di selezione dei soggetti cui
spedire l’invito a presentare l’offerta nel caso la gara
sia indetta con la procedura della licitazione privata ed il
corrispettivo sia pari o superiore alla soglia comunitaria (articolo
67, comma 5, ed allegato F del regolamento generale)
;

d)
un modello (allegato D)
per la compilazione della graduatoria nel caso l’intervento
rientri in più classi e categorie della elencazione contenuta
nella tariffa professionale.

Altro aspetto per il quale è
necessario dare indicazioni è quello dell’affidamento a
gruppi di tecnici. L’Autorità si è già
espressa sul tale problema precisando che è soltanto uno il
soggetto controparte delle stazioni appaltante (determinazione
n. 13 dell’ 8 marzo 2000
). E’ stato rilevato che “affidamenti
collettivi a più professionisti di un unico incarico sono
consentiti nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad
una società, ovvero  ad un raggruppamento, o comunque
abbiano realizzato una forma di associazione del tipo previsto
dall’articolo 1 della legge 1815/1939 …….. A tale
conclusione si.perviene sulla base, innanzitutto, del criterio
letterale di interpretazione, non potendosi ritenersi espletato da
singoli professionisti un incarico conferito congiuntamente ad una
pluralità di essi
.” L’affidamento deve, quindi,
intendersi non riferito ai singoli soggetti ma ad un raggruppamento
temporaneo costituito dagli stessi. E’ stato anche sottolineato
che al raggruppamento può essere dato vita successivamente
alla presentazione dell’offerta e, comunque, prima della stipula
del contratto.  

Un
altro problema posto dalle disposizioni in materia di affidamenti di
servizi di architettura e di ingegneria riguarda la
possibilità di affidarne all’esterno solo una parte. La
necessità di un affidamento parziale può infatti
presentarsi, ad esempio, per un’amministrazione che abbia
bisogno del progetto di una scuola e che abbia in organico i
progettisti della parte architettonica ma non quelli delle strutture
o degli impianti.  

Una
lettura della normativa condotta in modo organico e coordinato induce
a ritenere che la soppressione delle parole parte del progetto
avvenuta nell’ultima versione della legge quadro
non comporta il divieto di integrare il gruppo di progettazione
interno con esperti esterni, quanto piuttosto che è vietato
affidare la progettazione delle strutture o degli impianti
contemporaneamente a progettisti interni ed esterni. Quindi, poiché
la progettazione esecutiva di un intervento è un unico
progetto ma composto da più documenti progettuali ognuno
relativo a singoli aspetti (architettonici, strutturali,
impiantistici, sicurezza, manutenzione
) è possibile
comporre il gruppo di progettazione con soggetti interni ed esterni
(chiamati progettisti veri e propri o anche solo consulenti) purché
questi soggetti siano scelti a norma di legge e di regolamento. 

Questa
indicazione non contrasta con il divieto (articolo 62, comma 10,
del regolamento generale
) di frazionamento degli
incarichi. L’impedimento, infatti, non può riguardare
singoli aspetti di un progetto ma il progetto nel suo insieme. Non
può, cioè, riguardare gli interventi puntuali ma quelli
a rete (articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del regolamento
generale
). Solo in questo caso l’intervento potrebbe
essere suddiviso in tronchi e gli affidamenti riguardare i singoli
tronchi. Va infine ricordato che l’Autorità si è
già espressa su tale aspetto (determinazione n.8 dell’8
novembre 1999
) ricordando quali sono i presupposti che permettono
il frazionamento di un affidamento. 

All’interno
del tema del divieto un aspetto particolare è quello
dell’affidamento del servizio di direzione dei lavori. In tal
caso si pone il problema del coordinamento delle disposizioni
(articoli 17, comma 4, e 27, comma 2, della legge quadro)
che prevedono il diritto del soggetto che ha redatto il progetto a
vedersi affidare il servizio di direzione dei lavori, con la
disposizione comunitaria che invece prevede l’affidamento di
tale prestazione tramite gare d’appalto. L’Autorità
è gia intervenuta su tale aspetto (determinazione n.10 del
17 febbraio 2000)
stabilendo che “all’affidamento
diretto si può procedere soltanto nell’ipotesi in cui lo
stesso sia stato esplicitamente previsto nel bando di gara di
progettazione. Nella definizione della relativa procedura dovrà
tenersi,comunque, conto, ai sensi dell’articolo 17, comma 12-bis
e 14 della legge 109/94, dell’importo totale delle competenze di
progettazione e direzione dei lavori.
” 

Si
precisa inoltre che il modello di bando di gara prevede che la
stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte
economicamente più vantaggiose con la procedura ed i criteri
previsti dall’articolo 64, comma 6, del DPR 554/1999 e
successive modificazioni.  

Come è noto l’offerta
economicamente più vantaggiosa
è determinata
sulla base di una combinazione di punteggi per il prezzo e di
punteggi per gli altri elementi di valutazione che si possono
definire qualitativi.Qualsiasi sia il metodo di determinazione della
migliore offerta è sempre previsto che al prezzo più
basso corrisponda il punteggio più alto ed alla qualità
più alta corrisponda il punteggio più alto. Il
regolamento generale considera in sospetto di anomalia l’offerta
che prevede un prezzo basso ed una qualità alta, offerta alla
quale, cioè, è assegnato un punteggio alto per il
prezzo ed un punteggio alto per la qualità. Il concorrente
deve dimostrare come sia possibile coniugare una offerta di qualità
con un prezzo contenuto. La disposizione prevede che se il punteggio
assegnato al concorrente per il prezzo è pari o superiore ai
4/5 del punteggio massimo fissato dal bando e contemporaneamente il
punteggio assegnato allo stesso concorrente per gli altri elementi è
pari o superiore ai 4/5 della somma dei punteggi massimi previsti nel
bando, la stazione appaltante può sottoporre a verifica la
compatibilità del ribasso e della qualità che sono
stati offerti. Per esempio: se al prezzo possono essere assegnati al
massimo 40 punti e, di conseguenza, agli altri elementi al massimo 60
punti, nel caso che un’offerta riporti 32 o più punti per
il prezzo e – contemporaneamente – 48 o più punti
per gli altri elementi, la stazione appaltante può sottoporre
a verifica l’offerta, se lo abbia previsto nel bando di gara.  

Va,
infine, rilevato che la normativa sugli affidamenti dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche
integrata
comporta la preliminare individuazione della fascia
in cui l’affidamento è compreso e ciò comporta la
preventiva valutazione del relativo corrispettivo. Il divieto di
frazionamento degli affidamenti prima ricordato impone che tale
valutazione sia effettuata con riferimento all’importo massimo
raggiungibile dai corrispettivi e, quindi, a quello corrispondente al
massimo livello progettuale (progetto esecutivo), a tutte le
necessarie prestazioni accessorie nonché alla direzione dei
lavori. Possono fare eccezione a tale prescrizione soltanto i casi in
cui si procederà alla realizzazione dell’intervento
tramite l’appalto concorso o l’appalto integrato: In questi
casi si può limitare la valutazione del corrispettivo anche a
parte delle prestazioni prima indicate in quanto si è nella
certezza che l’affidamento non è stato frazionato e,
quindi, non si è violata la norma”.

(Settembre
2003)

L'articolo I servizi tecnici e di ingegneria negli enti locali proviene da Giurdanella.it.

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la partecipazione alle gare d’appalto di servizi https://www.giurdanella.it/2000/11/la-partecipazione-alle-gare-dappalto-di-servizi/ Wed, 01 Nov 2000 00:00:00 +0000 (art.3 c.2 direttiva 92/50 CEE)

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Autorità di vigilanza sui lavori pubblici

Determinazione 17 febbraio 2000, n. 3

“Clausole di riserva ai professionisti residenti contenute nei bandi ovvero in pubblici avvisi per progettazione di opere pubbliche”

E’ possibile che le regioni istituiscano propri albi di collaudatori. E tuttavia, non è consentito limitare l’iscrizione negli albi regionali indicati ai soli professionisti residenti nell’ambito territoriale della regione.

Una clausola limitativa nei sensi indicati contrasta con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all’art. 3 della Costituzione. E’ precluso, inoltre, dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori (art. 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE).

Questo contrasto porta a valutazioni di invalidità della clausola in tali sensi inserita in un provvedimento amministrativo, salvo che questa clausola trovi supporto in una norma regionale, perché la questione allora attiene a livello di illegittimità costituzionale, da far valere in giudizio innanzi al giudice competente.

(…)

In fatto e in diritto

Il Consiglio nazionale degli ingegneri, con nota dell’8 novembre 1999, ha denunciato che in un bando di gara per un concorso di idee, pubblicato dall’azienda multi servizi comunali di Gallarate, era inserita una clausola in base alla quale la partecipazione era riservata ai soli professionisti residenti nella regione Lombardia. L’Azienda comunale, richiesta di informazioni, giustificava la limitazione con il rilievo che trattavasi di procedura afferente ad un concorso non assimilabile ad un incarico di progettazione di cui all’art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n.109.

Analoga limitazione veniva segnalata dalla Sezione regionale siciliana del Sindacato nazionale ingegneri libero professionisti italiani (Snilpi Sicilia), con riferimento ad un avviso pubblicato dalla regione Toscana per l’aggiornamento dell’albo dei liberi professionisti tecnici, ingegneri ed architetti interessati ad effettuare collaudi tecnico-amministrativi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.Anche tale avviso, infatti, riguardava i soli ingegneri ed architetti iscritti ai rispettivi albi professionali della Toscana da più di dieci anni e senza, peraltro, alcuna indicazione in ordine ai criteri per la valutazione del rispettivo curriculum .

In entrambe le indicate ipotesi occorre, pertanto, verificare la legittimità di clausole contenute in bandi ovvero in pubblici avvisi, che preludono al conferimento di premi ovvero ad affidamenti di incarichi professionali da parte di amministrazioni pubbliche, che limitino la partecipazione a soggetti residenti in determinati ambiti territoriali. La particolarità delle due fattispecie scaturisce dal fatto che la prima attiene ad un concorso di idee non assimilabile, secondo il comune di Gallarate, ad un incarico di progettazione per il quale soltanto sussisterebbe il divieto di imporre discriminazioni di tipo territoriale; la seconda, invece, inerisce all’aggiornamento di un albo di collaudatori, distinto da quello nazionale e fatto predisporre da una regione nell’esercizio delle sue competenze istituzionali.

Quanto al primo caso, devesi rilevare che al concorso di idee, oltre che al concorso di progettazione, fa riferimento il comma 13 dell’art. 17 della legge 109/94. Il ricorso alla relativa procedura è consentito, in base alla norma indicata, quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico. La norma non definisce la natura ed il contenuto della due procedure stabilendo che alle stesse, tuttavia, si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12 dello stesso art. 17. Analogamente, il regolamento di attuazione della legge quadro in corso di definizione contiene due articoli (57 e 58) relativi al concorso di idea e tre articoli (59, 60 e 61) relativi al concorso di progettazione, che disciplinano solo le concernenti modalità di espletamento e senza indicazioni riguardanti la sostanza dei due istituti.

Per definire la natura ed il contenuto del concorso di idee occorre, pertanto, fare riferimento al D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 che per primo lo ha previsto e che lo qualifica come una sottospecie di concorso di progettazione cui si ricorre quando occorre acquisire progetti preliminari che attengano allo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilità di impostazione, per cui i concorrenti sono chiamati a presentare idee o proposte mediante una relazione, corredata da disegni sommari o schizzi (art.3). Trattandosi, quindi, di una specie di concorso di progettazione deve anche richiamarsi il disposto di cui all’art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva comunitaria 92/50 CEE, che, riproducendone il contenuto, definisce lo stesso come una procedura intesa a fornire alla amministrazione o al soggetto aggiudicatore un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

E’ evidente allora che il concorso di progettazione ed il concorso di idee, che ne è una sottospecie, si distinguono nettamente dall’appalto di progettazione, meglio definito come appalto di servizi di architettura o di ingegneria. I primi identificano, infatti, una offerta al pubblico con la quale l’amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un’idea progettuale, ovvero un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuti i migliori, sul piano qualitativo ed economico, da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza. Si può dire, quindi, che la procedura relativa al concorso di idee o di progettazione si conclude con una compravendita di un prodotto dell’ingegno e cioè di un progetto. Laddove, invece, nell’appalto di progettazione oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla redazione di un progetto, per cui la procedura tende alla selezione del relativo progettista. Tale diversità di natura e di contenuto del concorso di progettazione rispetto all’appalto di progettazione costituisce la ragione per la quale l’allegato n. 6 al decreto legislativo 157/1995 indicato, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva comunitaria 92/50 CEE, non prevede l’indicazione di particolari requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che devono essere posseduti dai concorrenti, escluso quello professionale. Si tratta, infatti, di procedura intesa ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti indipendentemente dalle loro capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative.

Da sottolineare anche che siffatta previsione si giustifica, tuttavia, soltanto con riferimento al concorso di progettazione che non sia inserito in un procedimento di appalto che comprenda anche e successivamente un servizio di ingegneria o di architettura; atteso che, in tale ipotesi, i concorrenti, potendo essere aggiudicatari anche dell’appalto, devono possedere altresì i necessari indicati ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Pur trattandosi, tuttavia, di istituti diversi, non è possibile ugualmente aderire alla tesi prospettata dal comune di Gallarate circa la possibilità di prevedere una clausola del bando che limiti la partecipazione ad un concorso di idee dei soli soggetti residenti nella regione. E tanto per l’assorbente rilievo che una tale possibilità è tassativamente esclusa dal disposto del comma 7 dell’indicato art. 26 del decreto legislativo n. 157/1995 secondo il quale “l’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione (e quindi a quelli di idee che ne sono una fattispecie) non può essere limitata al territorio nazionale o parte di esso”.

Quanto alla seconda questione riguardante la formazione di albi di collaudatori regionali, va rilevato, in primo luogo, che, a differenza di quanto previsto per gli incarichi di progettazione, l’art. 28 della legge-quadro non contiene disposizioni specifiche relative alla selezione dei collaudatori esterni, limitandosi a stabilire (al comma 4) che i tecnici collaudatori sono nominati dalle amministrazioni appaltanti nell’ambito della propria struttura, “salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento”. L’emanando regolamento di attuazione della legge-quadro, a sua volta, prevede, all’art.188, che, ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni all’organico delle stazioni appaltanti, sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome elenchi di collaudatori (comma 8).

Dal che sembra consentito dedurre che, stante anche l’esplicita previsione regolamentare, sia, in primo luogo, possibile che le regioni istituiscano propri albi di collaudatori. Stante, inoltre, la mancanza di vincoli normativi in ordine alla individuazione, nell’ambito degli albi, dei collaudatori cui affidare gli specifici incarichi, sembra anche legittima la mancata indicazione nel bando dei criteri per la valutazione dei singoli curricula.

Non pare, invece, consentito limitare l’iscrizione negli albi regionali indicati ai soli professionisti residenti nell’ambito territoriale della regione.

Un’eventuale clausola limitativa nei sensi indicati inserita in avviso per l’aggiornamento dell’albo regionale dei collaudatori contrasta, infatti, con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all’art. 3 della Costituzione. E’ precluso, inoltre, dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori (art. 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE).

Questo contrasto porta a valutazioni di invalidità della clausola in tali sensi inserita in provvedimento amministrativo, salvo che questa clausola trovi supporto in una norma regionale, perché la questione allora attiene a livello di illegittimità costituzionale, da far valere in giudizio innanzi al giudice competente.

Roma, 17 febbraio 2000

L'articolo la partecipazione alle gare d’appalto di servizi proviene da Giurdanella.it.

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