appalti sanità Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/appalti_sanita/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 19:04:07 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 NSO: la disciplina per gli acquisti informatici del SSN https://www.giurdanella.it/2021/03/nso-la-disciplina-per-gli-acquisti-informatici-del-ssn/ Fri, 12 Mar 2021 09:10:59 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=54308 Il nuovo obbligo di effettuare gli ordini tramite NSO ha generato perplessità sulla qualificazione giuridica di alcuni tipi di ordinazione e, di conseguenza, sulla decorrenza dell'obbligo in base all'oggetto dell'ordine, in particolare per quanto riguarda gli acquisti informatici

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La recente entrata in vigore dell’obbligo per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare le ordinazioni tramite il sistema NSO ha sollevato non pochi dubbi e incertezze nell’applicazione del sistema, soprattutto per alcune categorie di forniture (leggi qui il nostro articolo generale sul NSO).

Uno dei settori più problematici riguarda gli acquisti informatici, in quanto sempre più spesso anche gli enti della sanità pubblica necessitano di acquistare hardware e software per svolgere le loro funzioni e, con l’entrata in scena del NSO, sono sorti dubbi sulla natura e sulla qualificazione delle operazioni. 

Le linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui fa espresso rinvio il D.M. 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, per delimitare l’ambito oggettivo del NSO rinviano alla normativa in materia di IVA, stabilendone i criteri per l’individuazione.

Secondo il MEF le ordinazioni che devono essere sottoposte al Nucleo Smistamento Ordini sono quelle espressamente previste dal D.P.R. n. 633/1972, e cioè cessione di beni e prestazioni di servizi: per l’acquisto della parte hardware non vi sono particolari dubbi, essendo gli acquisti equiparati alla cessione di beni ex art. 2, comma 1, D.P.R. 633/1972; per l’acquisto dei software, invece, sono necessarie particolari precisazioni, che andranno ovviamente ad influire sulla stessa decorrenza dell’obbligo, visto che è diversa in base alla natura dell’operazione (1 febbraio 2020 per la cessione di beni e 1 gennaio 2021 per la fornitura di servizi).

Ai fini IVA non sempre la cessione dei software equivale ad una prestazione di servizi: infatti, si distingue generalmente tra software standardizzato, rientrante nella categoria della cessione di beni, e software personalizzato, che rappresenta una prestazione di servizi, ma tale distinzione generica non basta. 

L’acquisto di un software standardizzato può confluire nella diversa categoria della prestazione di servizi in due ipotesi:

  • se la consegna avviene attraverso un canale telematico;
  • se viene trasferita anche la licenza d’uso del software personalizzato a seguito di lavori di adattamento. 

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, ai fini IVA, la realizzazione di un software funzionale alle esigenze del committente, attraverso operazioni di adattamento sul software standardizzato rappresenta una “consulenza tecnica”, e per tale caratteristica confluisce nella categoria delle prestazioni di servizi (con obbligo di effettuare le operazioni tramite NSO dal 1 gennaio 2021).

Questa modalità di distinzione tra i due tipi di operazioni è emersa dalla risoluzione n. 456/E/2008, che ha recepito l’orientamento della Corte di giustizia nella causa C-41/04 del 27 ottobre 2005.

Nel caso di acquisto di un software standardizzato non elaborato si configura, invece, una cessione di bene, trattandosi del trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale (e quindi l’obbligo di ordinare tramite NSO decorre dal 1 febbraio 2020).

Infine un diverso criterio di distinzione si rinviene nel caso in cui il fornitore sia di un altro Paese membro dell’Unione Europea.

In tale ipotesi il criterio di qualificazione è rappresentato dalle modalità di consegna del software: se la consegna avviene tramite l’utilizzo di dispositivi fisici, l’operazione viene catalogata come cessione di beni; se, invece, il trasferimento avviene tramite canali elettronici la vendita viene qualificata come prestazione di servizi. 

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Il Consiglio di Stato sull’applicazione delle clausole sociali nelle gare di appalto https://www.giurdanella.it/2013/06/il-consiglio-di-stato-sullapplicazione-delle-clausole-sociali-nelle-gare-di-appalto/ https://www.giurdanella.it/2013/06/il-consiglio-di-stato-sullapplicazione-delle-clausole-sociali-nelle-gare-di-appalto/#comments Tue, 11 Jun 2013 06:00:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14105 La clausola sociale sarà inderogabile unicamente quando il servizio è organizzato dal nuovo gestore con le stesse sostanziali modalità con le quali era organizzato dal gestore uscente

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Con sentenza n. 2533 del 10 maggio 2013, il Consiglio di Stato ha precisato condizioni e modalità di applicazione delle clausole sociali nell’ambito di una gara d’appalto per l’affidamento di un servizio di call center (nella fattispecie, per consentire prenotazioni e disdette telefoniche per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La clausola sociale che veniva in rilievo – di cui all’art. 37 del CCNL per le cooperative sociali e contenuta nell’art. 6 del Disciplinare di gara -, imponeva l’obbligo di continuare il rapporto di lavoro con tutti i lavoratori già addetti al servizio. Secondo la tesi prospettata dal ricorrente, secondo classificato, siffatto obbligo doveva ritenersi sussistente in tutti i casi in cui le prestazioni richieste al nuovo gestore fossero invariate rispetto a quelle precedentemente demandate al vecchio gestore del servizio, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della RTI, prima classificata, il cui progetto tecnico aveva disatteso le prescrizioni imposte dalla clausola sociale in questione.
Orbene.
I giudici di Palazzo Spada, condividendo le valutazioni del giudice di primo grado, hanno precisato come in questi casi l’esigenza di mantenimento dei livelli occupazionali, che sta dietro alla previsione della clausola sociale, debba trovare un giusto contemperamento con le contrapposte esigenze di consentire, ove possibile, risparmi di spesa pubblica e di rispetto della libertà di organizzazione del lavoro dell’impresa. Considerato ciò, “l’esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali (…) non può impedire all’imprenditore di «organizzare la propria impresa nella maniera ritenuta maggiormente efficiente». L’amministrazione quindi non può ritenersi «vincolata in maniera indefinita» ad utilizzare un servizio con «un numero di addetti variabile solo in aumento», nonostante l’evoluzione tecnologica consenta la realizzazione del servizio con un numero minore» (di addetti), «con corrispondente risparmio di spesa pubblica»”.
La clausola sociale quindi sarà inderogabile unicamente quando il servizio è organizzato dal nuovo gestore con le stesse sostanziali modalità con le quali era organizzato dal gestore uscente, e non nel diverso caso in cui il ricorso a nuovi strumenti tecnici o informatici consenta una diversa organizzazione del lavoro che produca significativi risparmi di spesa, come riscontrato nel caso di specie.
In ogni caso, conclude il Collegio, “Per evitare che la clausola possa essere (illegittimamente) elusa l’amministrazione deve comunque verificare che effettivamente il mutamento tecnico organizzativo del servizio non renda più necessario l’impiego di tutto il personale precedentemente utilizzato per il servizio”.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della pronuncia in commento (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2533 del 10 maggio 2013).

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Appalti pubblici Sanità, facciamo chiarezza sul 5% https://www.giurdanella.it/2012/09/appalti-pubblici-sanita-facciamo-chiarezza-sul-5-0/ Mon, 24 Sep 2012 12:21:45 +0000 Nascosta tra le numerose norme della Spending review, ovvero del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”) convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, c’è una disposizione che in queste settimane sta rischiando di rimettere in discussione tutti i contratti […]

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Nascosta tra le numerose norme della Spending review, ovvero del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”) convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, c’è una disposizione che in queste settimane sta rischiando di rimettere in discussione tutti i contratti d’appalto già stipulati nel settore della sanità, rendendo impossibile in tantissimi casi proseguirne l’esecuzione.
Ci riferiamo all’art. 15, comma 13, lettera a), secondo cui “… gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulate da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012”.
Occorre chiarire da subito che la riduzione imposta dal legislatore non può che intendersi riferita alla “valutazione aggregata” dei costi e delle connesse prestazioni dei contratti posti in essere dalle amministrazioni sanitarie con i singoli fornitori; è il valore complessivo dei contratti il parametro di riferimento per la applicazione della riduzione in parola.
I soggetti destinatari della norma non sono i fornitori privati, ma le pubbliche amministrazioni, alle quali il legislatore impone di adottare prassi di risparmio per contenere la spesa pubblica, attraverso la riduzione del valore di un capitolo di bilancio: quello relativo agli acquisti di beni e servizi, anche riducendo i quantitativi di beni e servizi già ordinati.
È questa la ratio della norma: contenere la spesa delle amministrazioni sanitarie, tagliando del 5% i budget relativi al complesso dei contratti d’appalto di fornitura di beni e servizi.
Non solo.
La norma non può neppure ritenersi automaticamente applicabile, in quanto impone alle amministrazioni committenti un preventivo procedimento di selezione dei contratti suscettibili di riduzione, a cui seguirà, un procedimento di rideterminazione delle prestazioni oggetto del contratto che si è scelto di ridurre, posto in essere in contraddittorio con le imprese interessate, alle quali dovrà essere comunicato l’avvio del procedimento, prima dell’adozione degli atti finali, al fine di consentire di presentare osservazioni e controdeduzioni.
Errano dunque le aziende sanitarie che, all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Legge, con un’interpretazione sbrigativa, pretendono dai propri fornitori uno sconto coatto del 5% sui prezzi pattuiti all’esito dell’aggiudicazione degli appalti.
Data la confusione che sta regnando sul punto, è auspicabile che il Governo intervenga con una circolare interpretativa nella quale spieghi chiaramente, una volta per tutte, che tocca alle amministrazioni risparmiare, senza pretendere sconti ma rinegoziando, nella misura in cui è possibile, i contratti “prescelti”, per il raggiungimento dello scopo finale della norma, ovvero il risparmio di spesa. Per questo ho fatto redigere una segnalazione, qui allegata, che le imprese, o le associazioni di imprese, potranno far pervenire al Ministro dello Sviluppo Economico Passera, affinché intervenga con la massima urgenza.

 

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 18 settembre 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/18/spending-review-per-un-5-piu-o-meno/

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