appalti sicilia Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/appalti_sicilia/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 13 Jan 2020 14:47:50 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Appalti di lavori in Sicilia: i motivi dell’incostituzionalità secondo il Governo https://www.giurdanella.it/2019/12/appalti-di-lavori-in-sicilia-legge-13-2019-costituzionalita/ Sun, 15 Dec 2019 07:55:38 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=52747 La legge regionale 13 del 2019 è incostituzionale secondo il Governo, perché la Regione, anche se autonoma, non può variare la disciplina del Codice Appalti

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Secondo il Governo, anche per le Regioni a Statuto Speciale vige la competenza esclusiva statale in materia di appalti, con impossibilità delle singole autonomie regionali, in questo caso la Sicilia, di prevedere delle regole diverse in materia di procedura di gara e criteri di aggiudicazione

Circolare del 26 settembre 2019 dell’Assessorato Infrastrutture Regione Sicilia

Ricorso del Governo sulla l. 13/2019 su appalti di lavori in Sicilia

Il 25 settembre 2019 è stato depositato il ricorso con il quale Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la L.r. 19 luglio 2019, n. 13 della Regione Sicilia nella parte dove ha modificato le modalità di gara ed i metodi di aggiudicazione dei lavori pubblici.

La legge regionale siciliana ha previsto negli appalti di lavori sotto soglia l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare di criterio del minor prezzo.

Inoltre la stessa legge 13/2019 detta un criterio di calcolo della soglia di aggiudicazione, al di sopra della quale le offerte sono anomale ed escluse automaticamente, diverso dalla norma nazionale di cui all’art. 97 del Codice Appalti.

Il ricorso del Governo si fonda sul principio, spesso ribadito dalla Corte Costituzionale, che la normativa del Codice degli appalti, relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, è strumentale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche la Sicilia, nella materia dei lavori pubblici, non può dettare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato.

In ogni caso con Circolare del 26 settembre 2019 il governo regionale ha chiarito che nessuna sospensione della legge regionale deriva dall’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale, per cui la norma regionale è di obbligatoria applicazione per le gare successive al 30 settembre 2019.

Il precedente della Corte Costituzionale

Non molto tempo prima una pronuncia della Corte Costituzionale,  sentenza n. 263 del 2016, aveva dichiarato illegittimi l’art. 19, comma 6, e commi 6-bis, 6-ter e 6- quater, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011, come introdotti dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 2015 che avevano per l’appunto introdotto autonomi criteri di valutazione ed esclusione rispetto alla normativa nazionale, con un meccanismo analogo alla norma della legge 13/2019.

La Consulta ha in tale occasione ribadito la propria giurisprudenza sul punto sancendo che “alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, le disposizioni impugnate, avendo disciplinato istituti afferenti alle procedure di gara in difformità dalle previsioni del codice dei contratti pubblici, sono costituzionalmente illegittime per avere violato i limiti statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei lavori pubblici”.

Il Criterio del minor prezzo e il calcolo della soglia dell’anomalia

Oggetto del ricorso dell’Avvocatura è la disposizione che stabilisce l’obbligo per le statuizioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate, la quale si porrebbe in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 95 e 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche che, viceversa, demandano alle singole stazione appaltanti l’individuazione del criterio.

Altra norma problematica è quella sulla valutazione delle offerte anomale. Sempre l’art. 4, ai commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte contrastante con la disciplina di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis, e 2-ter del decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dalla legge 147 giugno 2019, n. 55, incidendo, secondo il ricorso, su un ambito di competenza esclusiva dello Stato.

Le norme sulla tutela della concorrenza prevalgono anche per le Regioni a statuto speciale

Secondo il ricorso del Governo, seppure ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera g) dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Sicilia gode di competenza legislativa esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», detta competenza, tuttavia, deve sempre esercitarsi «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

Come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia di appalti, gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili nell’ambito della tutela della concorrenza (tra le molte, sentenze n. 45 del 2010; n. 186 del 2010; n. 221 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.

La previsione regionale in questione dunque eccederebbe dalle competenze regionali, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza.

Il ricorso alla Corte Costituzionale dell’Avvocatura di Stato

Di seguito si riporta il testo del ricorso del Governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale

(…)

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente Consiglio dei ministri patrocinato ex lege, dall’Avvocatura generale dello Stato, (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti fax 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; nei confronti della Regione Sicilia in persona del Presidente p.t. per la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della legge regionale Siciliana n. 13 del 19 luglio 2019 pubblicata nel BUR n. 29 del 26 luglio 2019 recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilita’ regionale», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 19 settembre 2019.

La legge regionale suindicata e’ costituzionalmente illegittima rispetto alle previsioni degli articoli 4, commi 1 e 2, 13, 5, 6, 12, 15, per i seguenti

Motivi

1) L’art. 4, commi 1 e 2, viola l’art. 117, II comma, lettera e) della Costituzione.

La disposizione regionale teste’ epigrafata laddove stabilisce l’obbligo per le statuizioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate, si pone in evidente contrasto con le previsioni di cui agli articoli 95 e 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche che, viceversa, demandano alle singole stazione appaltanti l’individuazione del criterio.

Sempre l’art. 4, ai commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte contrastante con la disciplina di cui all’art. 97, commi 2 e 2-bis, e 2-ter del decreto legislativo n. 50/2016, come modificato dalla legge 147 giugno 2019, n. 55, incidendo su un ambito di competenza esclusiva dello Stato, atteso che il legislatore, ai sensi del citato comma 2-ter ha attribuito espressamente allo Stato – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, la facolta’ di «procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita’ di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia», al fine di non rendere nel tempo predeterminatili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della stessa.

A tal proposito, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, la disciplina codicistica relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione e’ strumentale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche le autonomie speciali titolari di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici non possono dettare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato. Cio’ vale pure per le norme aventi ad oggetto la valutazione delle offerte anomale, anche se relative agli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

Seppure ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera g) dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Sicilia gode di competenza legislativa esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», detta competenza, tuttavia, deve sempre esercitarsi «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

Come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia di appalti, gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili nell’ambito della tutela della concorrenza (tra le molte, sentenze n. 45 del 2010; n. 186 del 2010; n. 221 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.

La previsione regionale in parola dunque eccede dalle competenze regionali, risultando invasiva della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall’art. 117, secondo comma lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza.

La distinzione poi tra appalti sotto soglia e sopra soglia non costituisce utile criterio ai fini dell’identificazione delle norme statali strumentali a garantire la tutela della concorrenza, in quanto tale finalita’ puo’ sussistere in riferimento anche ai contratti riconducibili alla prima di dette categorie e la disciplina stabilita al riguardo dal legislatore statale mira ad assicurare, tra l’altro, «il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione (in questo senso, da ultimo, nella materia in esame, Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06)» (sentenza n. 160 del 2009).

Peraltro, le suddette disposizioni dell’art. 4, commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, stabiliscono una disciplina simile a quella dettata all’art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (recante modifiche all’art. 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263 del 2016: con tale ultima sentenza codesta Suprema Corte ha ribadito che la potesta’ legislativa regionale esclusiva in materia di lavori pubblici rimane perimetrata dai limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell’ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dagli obiettivi internazionali, sicche’ la tutela della concorrenza ex art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. rende evidente la natura di parametro interposto delle norme del Codice dei contratti pubblici riempiendo di contenuto i limiti statutari alla potesta’ legislativa regionale in tema di lavori pubblici.

2) L’art. 13 viola il regolamento (CE) n. 1370/2007, art. 8, paragrafo 2, l’art. 117, comma I e II, lettera e) della Costituzione, l’art. 17 dello Statuto regionale.

La disposizione, intitolata «Proroga contratti trasporto pubblico locale», differisce di un triennio la durata delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente in essere, trascurando che, per disposizione dell’art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, la data del 3 dicembre 2019 costituira’ il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall’art. 5 in materia di gare di appalto, finalizzate all’individuazione dei gestori dei trasporto pubblico locale di passeggeri.

Entro tale data, di conseguenza, l’aggiudicazione dei contratti del trasporto locale dovra’ tassativamente avvenire con l’adozione delle modalita’ richieste dall’art. 5, paragrafo 3, del citato regolamento: «procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori» nel rispetto dei «principi di trasparenza e di non discriminazione».

La proroga per un ulteriore triennio delle concessioni attualmente in esecuzione, disposta d’autorita’ e senza l’attivazione dei prescritti bandi di selezione, ed il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019 determinano, pertanto, situazioni di palese contrasto con la vigente disciplina europea.

Un implicito riconoscimento di quanto sin qui affermato arriva, del resto, dallo stesso legislatore siciliano, il quale, in occasione della precedente proroga, disposta ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, nel riconoscere l’obbligo di indire specifiche gare di appalto per l’assegnazione di future concessioni, individuava la possibilita’ di un ultimo rinvio, che, comunque, non avrebbe potuto superare il termine perentorio del 3 dicembre 2019, fissato dalle norme europee: «Al fine di completare le attivita’ propedeutiche necessarie per l’indizione dei bandi di gara per l’aggiudicazione dei servizi minimi la scadenza dei relativi contratti e’ prorogata al termine ultimo previsto dall’art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007».

A tale riguardo, un’ulteriore proroga non e’ giustificabile nemmeno ai sensi dell’art 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo il quale: «L’autorita’ competente puo’ prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un’imposizione dell’obbligo di fornire determinati servizi pubblici… I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni».

La condizione posta dalla norma comunitaria per l’adozione di provvedimenti d’urgenza di tal sorta – da considerarsi comunque del tutto eccezionali – consiste infatti nell’accadimento di un fatto straordinario e non preventivabile, idoneo ad arrecare rilevanti ripercussioni negative sull’efficienza del trasporto pubblico locale, con notevoli danni all’utenza.

Invero, nella fattispecie della legge regionale in esame, non solo non sono ravvisabili situazioni di emergenza che autorizzino la proroga delle attuali concessioni in maniera irrituale, cioe’ senza l’indizione di apposite procedure di gara, ma anche nel caso in cui una situazione di eccezionalita’ dovesse essere individuata, la norma in questione esclude espressamente, in ogni caso, che i contratti cosi’ stipulati possano avere durata superiore a due anni. Per tutte le ragioni sopra esposte, quindi, l’art. 13 della legge in esame confligge con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007, in cio’ violando l’art. 117, comma primo, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; inoltre, non contemplando l’indizione di regolari gare d’appalto, si pone in contrasto anche con la disciplina vigente in materia di concorrenza e quindi viola l’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Al riguardo, su questione analoga si e’ pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2014: «Ugualmente, con espresso riferimento a possibilita’ di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non e’ consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneita’ e di apertura alla concorrenza – poiche’, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparita’ di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. E stata, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilita’ di proroghe automatiche dei contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011)».

Sul tema, infine, e’ opportuno richiamare l’ulteriore e specifico precedente dell’ordinanza n. 304/2008 della Corte costituzionale, emessa in data 9 luglio 2008 con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per il ritiro della norma impugnata.

La vertenza era stata originata dall’impugnazione da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana dell’art. 31, comma 2, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008 (disegno di legge n. 665-721-724), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008», che (gia’ nel 2008) disponeva la proroga dei contratti di trasporto passeggeri fino al 3 dicembre 2019 senza alcun «espletamento di procedure di evidenza pubbliche».

Infine, la disposizione regionale eccede anche dalle competenze attribuite alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale, ed in particolare dalla competenza concorrente in materia di «trasporti regionali ‘l , attribuita alla regione dall’art. 17, lettera a), dello Statuto.

Ne’ puo’ valere il richiamo della sentenza della Corte di giustizia C-350/2017 del 21 marzo 2019 effettuato dagli organi della Regione Sicilia a sostegno della conformita’ costituzionale dell’art. 13 della legge in esame.

Quanto dedotto dalla regione – secondo cui le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 diverrebbero cogenti solo a partire dalla data del 3 dicembre 2019 – sembra suffragato dal paragrafo 53 della citata pronuncia: «L’art. 5 e l’art. 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 devono essere interpretati nel senso che l’art. 5 di tale regolamento non e’ applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicche’ un’autorita’ competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non e’ tenuta a conformarsi a detto art. 5».

Per espresso riconoscimento della Corte di giustizia, quindi, il citato regolamento dovrebbe avere sul punto piena applicazione tra poco piu’ di due mesi. E’, tuttavia, evidente che le affermazioni della Corte si riferiscono a fattispecie nelle quali si sia pervenuti ad una aggiudicazione dei servizi in questione a conclusione «di una procedura di gara».

Ad ogni modo, in attesa che il predetto regolamento spieghi completamente i suoi effetti si dovrebbe continuare a fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza.

A tal riguardo, si ripropone il richiamo alla sopracitata sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2014, nella quale, al punto 2.2, vengono sintetizzate con efficacia le argomentazioni che qui interessano:

«2.2.- La disciplina delle modalita’ dell’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e’, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell’art. 117 della Costituzione, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato e “perche’ strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio” (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di legittimita’ costituzionale va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia.

2.2.1.- Anche recentemente questa Corte, con la sentenza n. 173 del 2013 dichiarando l’illegittimita’ costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni gia’ esistenti senza fissazione di un termine di durata – ha ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di liberta’ di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresi’ una disparita’ di trattamento tra operatori economici, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilita’, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza».

Ugualmente, con espresso riferimento a possibilita’ di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non e’ consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneita’ e di apertura alla concorrenza – poiche’, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparita’ di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

E’ stata, pertanto, dichiarata l’illegittimita’ costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilita’ di proroghe automatiche dei contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).

2.22.- Di conseguenza, e’ solo con l’affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si e’ piu’ volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta’ di stabilimento, nonche’ dei principi costituzionali di trasparenza e parita’ di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).

3) L’art. 5 viola l’art. 81, III comma della Costituzione.

Con detta norma il legislatore regionale autorizza il ragioniere generale a praticare finanziamenti in favore delle ritta metropolitane e dei liberi consorzi comunali. Specificamente detto ragioniere e’ autorizzato ad attivarsi per l’attualizzazione dell’importo massimo di 250 milioni di euro attribuiti alla regione dall’art. 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018, da destinare ai liberi consorzi e alle citta’ metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole. Inoltre, stabilisce che fino al 20 per cento di tali somme attribuite possa essere utilizzato per il pagamento di rate di mutui gia’ accesi. Infine, prevede che gli oneri derivanti da tale operazione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025 siano coperti a valere sulle somme di cui al citato comma 883, per il rimborso sia della quota capitale che della quota interessi «nell’esercizio finanziario 2021». Al riguardo, nel premettere che non si comprende il riferimento all’esercizio finanziario 2021, si evidenzia che la disposizione in esame contrasta con lo spirito della norma statale, volta, invece, a favorire nuovi investimenti comportando un impatto negativo sul debito e sull’indebitamento netto. Pertanto, si rileva un contrasto con l’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

3) L’art. 6 viola l’art. 117, terzo comma della Costituzione.

Con detta norma si intende perseguire la finalita’ di ridurre l’impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle norme di cui all’art. 6 della legge regionale n. 3/2016, che hanno posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell’art. 22, comma 46, della legge n. 244/2007 tra il Ministero dell’economia e la Regione siciliana, di talche’ la giunta regionale dovrebbe promuovere un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, da attuare anche mediante conferimenti a fondi immobiliari esistenti. Prevede, inoltre, che le aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscano la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attivita’ sanitarie, oggetto del predetto piano straordinario.

Si evidenzia preliminarmente che i tavoli tecnici di verifica del Piano di rientro dai deficit sanitari hanno piu’ volte rappresentato che il richiamato art. 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 non e’ coerente con l’accordo per il piano di rientro sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze il 31 luglio 2007. In tali termini l’onere corrente posto in capo al Servizio sanitario regionale per il pagamento della rata del mutuo della Regione Siciliana, al fine di non compromettere la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e’ stato sterilizzato nel periodo 2016-2018, su richiesta dei predetti tavoli tecnici, mediante il conferimento ex ante di una provvista finanziaria corrente di pari importo a valere sulla leva fiscale regionale. In tali termini, sempre ai fini della garanzia dell’erogazione dei LEA, il risultato di gestione corrente e’ stato bilanciato da un’entrata corrente di importo equivalente. Cio’ premesso, la norma in esame ha lo scopo di attenuare l’onere del mutuo posto in capo al risultato di gestione corrente mediante il conferimento di un’eventuale entrata da dismissione immobiliare del patrimonio immobiliare disponibile degli enti del Servizio sanitario regionale siciliano. Peraltro a decorrere dal 1 gennaio 2012 il decreto legislativo n. 118/2011, dispone che le vendite di patrimonio immobiliare delle aziende del SSR non possano essere portate a copertura dei disavanzi di gestione, in quanto le stesse devono essere trattate contabilmente secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo.

Pertanto, l’art. 6 si pone in contrasto con l’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011, in quanto stabilisce che il provento di tale alienazione immobiliare sia destinato a coprire un onere corrente posto in capo al Servizio sanitario regionale dalla legge n. 3/2016. In tali termini l’art. 6 si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

In via ulteriore si rappresenta che i tavoli tecnici hanno piu’ volte richiesto alla Regione Siciliana l’abrogazione dell’art. 6 della legge regionale n. 3/2016, ovvero il conferimento ex ante di una provvista finanziaria corrente tale da bilanciare l’effetto della legge regionale n. 3/2016 e non distogliere le risorse necessarie alla garanzia dei LEA, cosi’ come previste dal fabbisogno sanitario standard. I proventi derivanti da vendite immobiliari non possono essere utilizzati per garantire l’equilibrio corrente in quanto a norma di legge il provento viene obbligatoriamente iscritto in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell’esercizio.

5) L’art. 12 viola gli articoli 117, II comma lettera e) e 81 III comma della Costituzione.

Con detta disposizione che apportano modifiche all’art. 4 della legge regionale n. 21/2018 concernente «assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2010», rideterminando l’ulteriore disavanzo al 31 dicembre 2017 ed il relativo ripiano degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021.

Al riguardo, nel premettere che tale disposizione contrasta con il principio di annualita’ del bilancio, in quanto interviene sull’esercizio finanziario 2018 gia’ chiuso, si rileva quanto segue: il comma 1, lettera a), che ridetermina l’ulteriore disavanzo in euro 2.143.208.802,38, non risulta coerente con il comma 1, lettera b) e lettera c), che disciplina il relativo ripiano nell’ammontare complessivo di euro 2.202.865.575,46;

il comma 1, lettera b), prevede che il disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2017 sia recuperato negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, in attuazione della delibera della giunta regionale n. 30 del 2019, che modifica il precedente piano di rientro dal disavanzo previsto negli anni 2018, 2019 e 2020. Tale previsione risulta in contrasto con l’art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto interviene a valere sul bilancio 2021, esercizio non considerato nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato con la legge regionale di bilancio 2018;

il comma 1, lett, d), prevede la copertura di oneri mediante l’utilizzo delle maggiori risorse rese disponibili dalla rimodulazione del ripiano del disavanzo di cui alla citata delibera n. 30. Tali risorse di fatto non trovano riscontro nel bilancio in quanto correlate alla previsione di minori quote annuali di disavanzo da recuperare deliberate in contrasto con la disciplina armonizzata di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Per quanto rappresentato, l’articolo in esame e’ in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 81, terzo comma, della Costituzione.

6) L’art. 15 viola gli articoli 117, II comma lettera e) e 81, III comma della Costituzione.

Le disposizioni regionali in materia di variazione al bilancio della regione esorbitano dalle competenze statutarie previste dallo Statuto speciale, ponendosi in contrasto con gli articoli 117, II comma, lettera e) e 81, III comma della Costituzione.

E’ evidente la conseguenzialita’ delle previsioni racchiuse nell’art. 15 rispetto alle precedenti disposizioni della stessa legge censurate nel presente ricorso, per cui anche l’art. 15 non puo’ che ritenersi costituzionalmente illegittimo.

Per i cosi’ rassegnati motivi si conclude perche’ siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli articoli 4, commi 1 e 2, 13, 5, 6, 12, 15 della legge regionale siciliana, n. 13 del 19 luglio 2019.

Si produce l’attestazione delle deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019.

Roma, 23 settembre 2019

Avvocato dello Stato: Figliolia

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In Sicilia si applica il Nuovo Codice Appalti https://www.giurdanella.it/2016/05/in-sicilia-si-applica-il-nuovo-codice-appalti/ Thu, 05 May 2016 09:04:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31219 Con un comunicato stampa del 4 maggio 2016 da parte dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, la regione Siciliana ha comunicato che in Sicilia si applica il nuovo codice appalti. Così, infatti, dispone la direttiva firmata dall’assessore regionale alle  Infrastrutture e della Mobilità, Giovanni Pistorio, e dal dirigente del Dipartimento tecnico, Vincenzo Palizzolo. Pistorio afferma […]

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Con un comunicato stampa del 4 maggio 2016 da parte dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, la regione Siciliana ha comunicato che in Sicilia si applica il nuovo codice appalti.

Così, infatti, dispone la direttiva firmata dall’assessore regionale alle  Infrastrutture e della Mobilità, Giovanni Pistorio, e dal dirigente del Dipartimento tecnico, Vincenzo Palizzolo.

Pistorio afferma che si tratta di un’applicazione automatica in virtù del recepimento dinamico già operato dal legislatore siciliano con la leggere regionale 12/2011. Tutte le norme in contrasto con la nuova normativa sono dunque abrogate e tutti i riferimenti delle norme regionali al decreto legislativo 163/2006 dovranno intendersi alle nuove disposizione del decreto legislativo 50/2016.

Clicca qui per il testo del comunicato stampa

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Sicilia: abrogata la legge regionale di riforma degli appalti https://www.giurdanella.it/2016/02/sicilia-abrogata-la-legge-regionale-di-riforma-degli-appalti/ Wed, 03 Feb 2016 09:11:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30396 E’ stata abrogata la legge regionale siciliana  n.14/2015 varata lo scorso luglio all’Ars. La legge regionale aveva come riferimento giuridico una norma che il governo nazionale avrebbe dovuto mantenere nel decreto ‘Milleproroghe’ 2016. Il Governo non ha mantenuto tale norma, con l’effetto che per caduta è stata resa nulla la legge regionale. La Legge, aveva […]

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E’ stata abrogata la legge regionale siciliana  n.14/2015 varata lo scorso luglio all’Ars. La legge regionale aveva come riferimento giuridico una norma che il governo nazionale avrebbe dovuto mantenere nel decreto ‘Milleproroghe’ 2016. Il Governo non ha mantenuto tale norma, con l’effetto che per caduta è stata resa nulla la legge regionale.

La Legge, aveva stabilito che fino al 31 dicembre 2015 – termine di cui all’articolo 253, comma 20 bis, del Codice Appalti – il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale n. 12/2011 veniva sostituito dal nuovo comma 6 e dai nuovi commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.

Fino al termine di cui all’articolo 253, comma 20 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti:

“6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il crite- rio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si appli- chi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis.

6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di mag- gior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offer- ti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispet- tivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono compu- tate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offer- te ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l’artico- lo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di con- gruità dell’offerta.

6 quater. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità del- l’offerta e l’esecuzione delle opere.”

Contro tale abolizione tecnica, protestano i sindacati Cisl e Filca, che considerano un balzo indietro il ritorno alla precedente legge, che si tradurrà nell’aggiudicazione di gare con ribassi in media del 37%: “le pochissime gare per opere pubbliche che si celebrano in Sicilia verranno aggiudicate ancora col sistema del massimo ribasso, a danno del completamento effettivo dell’opera e del rispetto della sicurezza e della retribuzione dei lavoratori”, denunciano i segretari dei sindacati su citati.                   

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Regole di pubblicità dei bandi di gara in Sicilia. La circolare https://www.giurdanella.it/2015/02/regole-pubblicita-bandi-gara-sicilia-la-circolare/ Wed, 18 Feb 2015 11:50:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26678 Le regole di pubblicità per le stazioni appaltanti che operano in Sicilia raccolti in un unico documento. E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 5 del 30 gennaio 2015,  la Circolare 11 dicembre 2014 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità recante “Disciplina in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 4, comma 6, della […]

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Le regole di pubblicità per le stazioni appaltanti che operano in Sicilia raccolti in un unico documento. E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 5 del 30 gennaio 2015,  la Circolare 11 dicembre 2014 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità recante “Disciplina in materia di pubblicità ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”.

La circolare ricorda le regole di pubblicità a cui sono soggette tutte le stazioni appaltanti operanti in Sicilia.

In particolare:

  • il comma 6 dell’art. 4 legge regionale n.12/2011, obbliga le stazioni appaltanti a rendere noti mediante la pubblicazione a mezzo stampa i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo, ossia per i contratti di lavori servizi e forniture di importo superiore a 150 mila euro : a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista; b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento.
  • l’ art. 66, comma 7 del Codice dei contratti prevede che gli avvisi e i bandi devono essere, altresì, pubblicati per estratto su almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 2 a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
  • l’articolo 122, comma 5 del Codice dei contratti, prevede che per i contratti di lavori pubblici sotto soglia gli avvisi di cui al comma 3 (cioè l’avviso sui risultati della procedura di affidamento) e i bandi relativi a contratti pari o superiori a 500.000 euro sono, altresì, pubblicati a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
La circolare richiama poi le disposizioni contenute dal Decreto del Presidente della regione n. 13 del 31 gennaio 2013 recante “Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”,in particolare:
  • l’articolo 2, comma 1, prevede che i dati di cui al comma 5 su citati sono pubblicati con cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali;
  • il comma 2 specifica che i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante le procedure di affidamento previste dallo stesso decreto legislativo n. 163/2006, cui possono partecipare oltre che le singole testate anche le concessionarie di pubblicità o gli altri soggetti che di tali testate abbiano la rappresentanza;
  • il comma 3 prevede che l’Osservatorio regionale per i lavori pubblici provvede, con cadenza annuale, all’individuazione dei quotidiani aventi le caratteristiche di cui all’art. 110 del DPR n. 207/2010.

Riguardo quest’ultimo punto la circolare comunica che ad oggi non risulta costituito “l’Osservatorio regionale per i lavori pubblici” né sono reperibili con facilità di consultazione i dati di vendita dei quotidiani che ne definiscono la maggiore diffusione locale e nazionale.

Pertanto, nelle more che venga costituito il predetto Osservatorio, sono stati allegati alla presente circolare i dati di vendita dei quotidiani risultanti dall’ultima rilevazione ufficiale di ADS. Tali dati dovranno essere utilizzati  dalle stazioni appaltanti per scegliere, mediante le procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, i quotidiani sui quali pubblicare gli elenchi contenenti le informazioni quadrimestrali relative agli appalti ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 secondo le specifiche di cui all’art. 2 del D.P. n. 13/2012.

Clicca qui per il testo della circolare con i dati di vendita dei quotidiani

 

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Sicilia. il testo della nuova circolare appalti … https://www.giurdanella.it/2013/11/sicilia-il-testo-della-nuova-circolare_appalti/ Tue, 26 Nov 2013 08:40:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18543 Appalti in Sicilia. Le modifiche al codice dei contratti pubblici dopo il decreto Fare e il decreto sul pubblico impiego (DL 101/2013)

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Sicilia. il testo della nuova circolare appalti

Commento alle modifiche al codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto Fare e nel decreto sul pubblico impiego (DL 101/2013)

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Regione Sicilia
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

Circolare 14 novembre 2013 n. 3

Precisazioni sull’applicabilità delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 e della legge n. 125 del 30 ottobre 2013

Si ritiene utile ai fini della applicazione delle norme in oggetto indicate formulare direttive operative ad integrazione della circolare n. 2/2013 prot. 4127 dell’11 ottobre 2013. Al fine di dare indicazioni univoche ed al fine di razionalizzare l’attività di indirizzo amministrativa e di informazione specifica alle stazioni appaltanti, la predetta circolare è integrata e sostituita dalla presente:


Art. 26
Proroghe in materia di appalti pubblici

Comma 2. “All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis; c) al comma 20-bis le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

Il comma 20-bis dell’art. 253 dispone che “Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28”; in sostanza, fino al dicembre 2015, è possibile, nelle gare che utilizzano come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ricorrere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (con apposita previsione da inserire nel bando di gara), per gli appalti di importi inferiori alle soglie comunitarie.


Art. 26 bis
Suddivisione in lotti

1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 

“Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.
2. All’articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,” sono inserite le seguenti: “di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali”.
3. All’articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: “i dati concernenti il contenuto dei bandi” sono inserite le seguenti: “con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis”.

Risulta chiaro l’intento del legislatore di favorire la partecipazione alle gare d’appalto delle piccole e medie imprese, ed una delle modalità è quella di suddividere gli appalti in più lotti funzionali; infatti è la mancata suddivisione in lotti funzionali che dovrà essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre, pertanto la regola sembra essere (ove possibile) la suddivisione in lotti funzionali.
Tuttavia tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.”

La suddivisione in lotti cioè non può avere lo scopo di eludere le norme comunitarie applicabili agli appalti di importi superiori alle soglie stabilite dall’art. 28 del codice (cinque milioni di euro per i lavori, duecentomila euro per le forniture di beni e servizi).

La disposizione di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 non consente di frazionare arbitrariamente l’appalto e pertanto ne consegue che la suddivisione in lotti funzionali deve essere comunque riferita ad un quadro economico complessivo dell’importo dell’appalto.

Il soggetto competente all’approvazione in linea tecnica del progetto nonché il soggetto preposto all’aggiudicazione della gara d’appalto, sono individuati sulla base dell’importo complessivo del progetto.


Art. 26-ter
Anticipazione del prezzo 

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Trattasi di norma finalizzata a favorire le imprese che in questo momento storico si trovano a corto di liquidità; è chiaramente una disposizione di carattere eccezionale, non suscettibile di analogia e circoscritta nell’ambito temporale previsto dalla norma stessa.

La corresponsione dell’anticipazione deve essere “prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto”, pertanto laddove nei bandi sono disciplinate le modalità di pagamento dovrà essere inserita anche tale clausola; ovviamente l’anticipazione dovrà essere prevista anche nel capitolato speciale d’appalto.

Qualora il bando o il capitolato speciale d’appalto non dovessero contemplare la clausola dell’anticipazione, considerato il tenore della disposizione che non pone una facoltà ma un obbligo per la stazione appaltante, in applicazione del principio dell’eterointegrazione automatica della lex specialis (mutuato dall’art. 1339 cod. civ.), la norma si applica in ogni caso ai contratti di appalto il cui bando di gara sia stato pubblicato dal 21 agosto 2013 in poi; pertanto ove non sia stato già previsto, quanto sopra comporta le necessarie rettifiche ed integrazioni del capitolato speciale d’appalto con inserimento delle succitate norme in sede di stipula del contratto.
Art. 31
Semplificazioni in materia di DURC

…omissis
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;
b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidata- rio e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente artico- lo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relati- va al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di paga- mento devono essere corredati dal documento unico di re- golarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o del- l’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefìci normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
8-quater. Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento euro- peo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni. …omissis.

Tale norma, che ribadisce disposizioni in parte già previste dalla normativa vigente, ma che contiene anche rilevanti innovazioni in materia di DURC, è già stata oggetto di circolare esplicativa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 36/2013), pertanto si rinvia a quanto contenuto in tale circolare, allegata alla presente.

In questa sede ci si limita a sottolineare solo le modifiche più rilevanti:

– durata del DURC (120 giorni dalla data di rilascio);

– utilizzo dello stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, anche per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, (sempre entro i 120 giorni di validità), con esclusione del pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC;

– possibilità di utilizzare lo stesso DURC acquisito dopo la stipula del contratto anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

Appare opportuno inoltre evidenziare che la circolare ministeriale precisa che “per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (dichiarazione sulla regolarità contributiva), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.

Infine, per quanto riguarda il comma 7 dell’articolo in esame “Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico”; tale norma deve essere coordinata con la disposizione di cui al comma 14-bis dell’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, introdotto in sede di conversione, (Legge n. 106 del 12 luglio 2011), che stabilisce che “per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni pro- cedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’arti- colo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.

La citata disposizione, disciplinando un’ipotesi particolare (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro), non essendo stata espressamente abrogata dalla legge in esame ed essendo ancor più “semplificativa” rispetto a quanto previsto dall’art. 31 del “decreto del fare” (che ha per titolo appunto “Semplificazioni in materia di DURC”), si pone come lex specialis rispetto allo stesso articolo 31, pertanto solo per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro i titoli di pagamento potranno essere ancora corredati da dichiarazioni sostitutive in luogo del DURC, fatti salvi i controlli periodici sulla veridicità di tali dichiarazioni.
Art. 32, comma 7 bis
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

…Omissis
7-bis. All’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Tale norma reintroduce l’emendamento introdotto in sede di conversione del decreto sviluppo n. 70/2011 che integrava l’articolo 81 del decreto legislativo n. 163 del 2006 con un comma 3-bis, che recitava : “L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salaria- li definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Tale disposizione, allora contestatissima e che provocò addirittura un blocco delle gare d’appalto, fu presto abrogata dal decreto Monti (c.d. “Salva Italia”); in assenza di circolari interpretative, di spettanza del Ministero delle infrastrutture e che si auspica verranno emanate al più presto, al momento si evidenzia che la reintroduzione della disposizione avviene in maniera parzialmente diversa; infatti la norma viene collocata aggiungendo un comma nell’ambito dell’art.82 il cui titolo è “Criterio del prezzo più basso” mentre originariamente la disposizione era stata inserita nell’ambito dell’art. 81 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”; inoltre la norma parla di “prezzo più basso” mentre quella originaria ed abrogata faceva riferimento alla “offerta migliore”; la collocazione della disposizione nell’ambito dell’art. 82 e la dizione “prezzo più basso” sembrano non lasciar dubbi sul fatto che la norma si applichi solo al criterio del massimo ribasso e non anche a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (disciplinato dal successivo art. 83).

Si richiama l’attenzione degli enti in indirizzo che il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, adottato con decreto 27 febbraio 2013 dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute affiancando alle stesse l’incidenza della manodopera in percentuale sul prezzo in elenco, pertanto fra le somme non soggette a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza, dovranno essere previste anche le somme relative al costo della manodopera, calcolate facendo riferimento alla loro incidenza percentuale indicata nel prezzario.

Ai fini dell’applicazione, si ritiene utile sottolineare inoltre che il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. individua, in seno alla sezione IV progetto esecutivo, gli elaborati di cui si compone il progetto esecutivo, ed in particolare fra essi (articolo 33, comma 1, lettera f) il quadro di incidenza della manodopera, i cui contenuti sono meglio esplicitati nel successivo articolo 39, comma 3, con espresso richiamo al costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. All’importo che deriva da tale documento, dovrà pertanto farsi riferimento per la compilazione del quadro economico affinchè venga evidenziato il costo del personale non soggetto a ribasso. Nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo (prima denominato “appalto integrato”, ora disciplinato dall’art. 169 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010) – sempreché il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso – il progettista, nel redigere il computo metrico-estimativo del progetto definitivo ex art. 32 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, applicando l’incidenza del costo manodopera indicata nelle voci di prezzo del prezzario regionale, ne determina il relativo costo non assoggettabile a ribasso e deve scorporare dallo stesso il relativo costo del personale al netto delle spese generali e dell’utile.

Pertanto ove non sia stato già determinato l’importo a base d’asta al netto del costo del personale, di cui all’art. 32 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 si dispone di procedere alle rettifiche ed integrazioni dei bandi con inserimento delle succitate norme e rinvio della data di gara precedentemente fissata con riapertura dei termini, effettuando le relative pubblicazioni, a salvaguardia sia degli interessi delle imprese partecipanti, facendone salve le istanze di partecipazione già prodotte con possibilità di integrazioni dell’offerta, sia della legittimità dei bandi di gara (indicazione a pag. 9 del documento Itaca: “Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’art. 82 del codice dei contratti pubblici dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69/2013”).
Art. 49 ter
Semplificazione per i contratti pubblici

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L’art. 49-ter del “decreto del fare” è stato abrogato dal D.L. n. 101/2013 convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013.

Conseguentemente, l’AVCP con comunicato del 30 ottobre scorso, ha confermato che il sistema dell’AVCpass entrerà in vigore l’1 gennaio 2014.

L’Assessore: Bartolotta

 

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Appalti in Sicilia, si applica il Decreto del Fare https://www.giurdanella.it/2013/11/appalti-sicilia-si-applica-il-decreto-del/ Wed, 06 Nov 2013 09:46:49 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17716 Le norme del Decreto del fare sugli appalti trovano immediata applicazione anche in Sicilia. La circolare dell'assessorato

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L’Assessorato regionale siciliano delle infrastrutture e della mobilità ha inviato ai Comuni, agli Uffici Regionali per l’espletamento delle gare (Urega), ai Geni civili ed ai Dipartimenti regionali una circolare nella quale chiarisce che le norme previste dal “decreto del fare” trovano immediata applicazione anche in Sicilia.

Si esclude pertanto qualsiasi legge regionale di recepimento della normativa nazionale.

Secondo la recente normativa nazionale, gli appalti dovranno essere divisi in lotti funzionali, affinché anche le piccole e medie imprese possano partecipare alle procedure di gare. Tale suddivisione non dovrà ovviamente porre in essere frazionamenti elusivi delle norme comunitarie per gli appalti sopra soglia, ovvero cinque milioni per i lavori, duecentomila euro per le forniture ed i servizi.

Viene prevista altresì la possibilità di anticipazioni all’impresa aggiudicataria del 10% sull’importo contrattuale, ma solo per gli appalti pluriennali e solo se prevista dalla stazione appaltante nel bando di gara.

Altra rilevante novità che potrà dunque essere applicata anche in Sicilia sarà il c.d. Durc semplificato. Le imprese potranno infatti sostituire il documento di regolarità contributiva con una dichiarazione dell’imprenditore, almeno per contratti di forniture e servizi per importi inferiori a ventimila euro.

Infine, per le gare da aggiudicare al massimo ribasso, tra le somme incomprimibili dovranno essere previste, oltre che gli oneri per la sicurezza, anche i costi per la manodopera.

 

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Appalti in Sicilia, arriva la nuova circolare antimafia https://www.giurdanella.it/2013/01/appalti-sicilia-arriva-la-nuova-circolare-antimafia/ Thu, 31 Jan 2013 09:57:22 +0000 E' dell' 8 gennaio 2013 la Deliberazione n. 5, recante "Disposizioni applicative connesse all'attuazione della normativa antimafia", redatta e firmata dal Presidente Crocetta e dalla sua Giunta. Il provvedimento, che mira al contrasto del fenomeno mafioso negli appalti pubblici, incide in maniera importante sullo svolgimento delle procedure di appalto in cui la Regione Siciliana è stazione appaltante, aggiungendo alla procedure attualmente vigenti alcuni sub procedimenti integrativi.

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E’ dell’ 8 gennaio 2013 la Deliberazione n. 5, recante “Disposizioni applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia“, redatta e firmata dal Presidente Crocetta e dalla sua Giunta.

Il provvedimento, che mira al contrasto del fenomeno mafioso negli appalti pubblici, incide in maniera importante sullo svolgimento delle procedure di appalto in cui la Regione Siciliana è stazione appaltante, aggiungendo alla procedure attualmente vigenti alcuni sub procedimenti integrativi.

La necessità – si legge nel provvedimento – è quella di “impartire ulteriori disposizioni in materia … in considerazione della notevole permeabilità del sistema economico siciliano rispetto alle aggressioni della criminalità organizzata di stampo mafioso, a danno anche della libera concorrenza”.

Ecco, dunque, tutte le innovazioni introdotte.

1) Tutte le nomine di competenza regionale dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla dichiarazione antimafia e dalla dichiarazione relativa a carichi pendenti.

2) L’amministrazione regionale dovrà acquisire sempre le informative antimafia anche nei casi previsti dal decreto legislativo n. 159/2011, di regola esclusi. Tale obbligo riguarda non solo la regione Siciliana ma anche le Società partecipate dalla Regione stessa.

3) Ove si acquisiscano informative tipiche, si dovrà procedere comunque all’immediata revoca dei rapporti secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

4) La prima innovazione di rilievo è quella secondo cui per i contratti pluriennali l’Amministrazione regionale dovrà acquisire le informative con cadenza semestrale, ed in ogni caso di modifica della compagine sociale dei contraenti. Si tratta certamente di un’integrazione che merita un plauso: un lievissimo aggravio nell’esecuzione dei contratti pluriennali, che però garantisce in tempo reale il controllo della Regione sull’estraneità ai fatti di mafia degli operatori economici con essa contraenti.

5) La novità principale è senza dubbio il sub procedimento di revoca di aggiudicazione in caso di acquisizione di un’informativa cd. atipica, che tra l’altro “vale anche per gli affidamenti in essere” alla data del 8 gennaio.

In tali ipotesi, infatti, i Dipartimenti regionali in qualità di stazioni appaltanti, “dovranno avviare obbligatoriamente il procedimento per l’eventuale revoca del contratto, assegnando alla ditta il termine di 15 giorni per eventuale presentazione di memorie e/o controdeduzioni”. La novità è costituita dunque dall’obbligatorietà del contraddittorio, che prima delibera in commento, l’amministrazione regionale – come ogni altra stazione appaltante – avrebbe potuto scegliere se attivare o meno, risultando invero obbligatoria solo la specifica valutazione in concreto circa gli effetti dell’informativa atipica sul singolo appalto.

Nessuna novità sul passaggio successivo: decorso il suddetto termine e valutate le eventuali osservazioni presentate, i Dipartimenti adotteranno gli eventuali provvedimenti di revoca dell’aggiudicazione.

Ulteriore novità – forse la più importante sotto il profilo dei suoi effetti concreti – è la seguente: qualora il Dipartimento regionale appaltante, alla luce del predetto contraddittorio, decida di confermare l’aggiudicazione malgrado l’informativa atipica, l’Assessore sarà obbligato a sottoporre tale intendimento alla Giunta regionale.

Quest’ultimo step, così formulato, rischia di ritardare la stipula dei relativi contratti, sia perchè la delibera non chiarisce quale debba essere la modalità di sottoposizione della conferma alla Giunta (trasmissione di tutti gli atti del procedimento o della sola delibera di conferma dell’aggiudicazione?), sia soprattutto perché non vengono specificati i relativi termini, né quello entro il quale l’Assessore dovrà effettuare la suddetta trasmissione, sia – ancor più pericoloso – il termine entro il quale la Giunta dovrà pronunciarsi.

Ora, ferme le prioritarie esigenze di contrasto alla mafia, sarebbe forse opportuno fissare termini più precisi e stringenti, atteso che la celerità delle procedure di gara costituisce un valore assoluto, ormai codificato dalla legge nazionale e comunitario, ai fini di un’effettiva tutela dell’interesse pubblico.

Giustamente dure, infine, le conseguenze di eventuali inadempimenti: nel caso in cui siano disattese le suddette deliberazioni, sarà avviato il procedimento disciplinare per la decadenza nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente competente.
Qui il provvedimento integrale.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 30 gennaio 2013, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2013/01/30/appalti-pubblici-e-mafia-nuovo-giro-di-vite-sicilia/

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Appalti Sicilia, la relazione annuale 2011 https://www.giurdanella.it/2012/10/appalti-sicilia-la-relazione-annuale-2011/ Thu, 04 Oct 2012 13:08:42 +0000 E' stata pubblicata la relazione annuale, relativa all'anno 2011, sull’andamento del settore dei contratti e degli appalti pubblici in Sicilia. Il documento è stato redatto dall’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell’assessorato delle infrastrutture e della mobilità della regione siciliana. Nella relazione è riservato ampio spazio al c.d. protocollo di legalità, adottato […]

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E' stata pubblicata la relazione annuale, relativa all'anno 2011, sull’andamento del settore dei contratti e degli appalti pubblici in Sicilia. Il documento è stato redatto dall’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell’assessorato delle infrastrutture e della mobilità della regione siciliana.

Nella relazione è riservato ampio spazio al c.d. protocollo di legalità, adottato da 145 enti pubblici siciliani e sottoscritto nel 2005 tra Regione, Ministero dell’interno e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per prevenire i tentativi di infiltrazioni della malavita organizzata nella fase di aggiudicazione degli appalti pubblici e nel controllo degli investimenti pubblici.

Qui il testo integrale della relazione

 

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