L'articolo Appalti. Dossier sulle novità per Avvalimento e Progettazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il 25 novembre entrerà in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.
Come abbiamo visto la Legge modifica il Codice dei Contratti Pubblici intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del codice, ammettendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie). (QUI IL TESTO DEGLI ARTICOLI IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE)
Riportiamo di seguito gli stralci dei dossier della Camera e del Senato durante l’iter di approvazione delle Legge Europea 2013 bis
Dossier n° 99/1 – Elementi per l’esame in Assemblea (prima lettura Camera – aprile 2014)
Articolo 20
L’articolo 20, non modificato in Commissione (articolo 18 nel testo iniziale), è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.
Articolo 21
L’articolo 21, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).
L’articolo in esame appare volto alla tutela del principio della concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese negli appalti; in base a questi principi, esso sostituisce ed adegua la normativa nazionale, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/UE, la disposizione nazionale stabilita dall’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei Contratti), che vieta, in via generale, alle imprese che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.
In effetti, l’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006, che disciplina la procedura del cosiddetto avvalimento nelle gare per gli appalti pubblici, dispone, in via generale, che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e, in via eccezionale, che il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.
La disposizione in commento, oltre a consentire l’avvalimento di più imprese ausiliarie e a sopprimere pertanto il ricorso eccezionalmente ammesso all’avvalimento plurimo in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, mantiene fermo per i lavori il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti nella
singola categoria di qualificazione, ossia il divieto di cumulare i requisiti tra concorrente ed impresa ausiliaria per i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (cd. avvalimento frazionato).
L’avvalimento nelle gare per appalti pubblici è stato oggetto di un comunicato dell’Autorità sui contratti pubblici (AVCP) che ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti, in seguito alla citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013.
L’Autorità, tra l’altro, ha ribadito un principio contenuto nella sentenza della Corte secondo cui, nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori,
l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici; tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara
Dossier Servizio Studi Senato n. 151 (giugno 2014)
Articolo 20
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT)
L’articolo 20, non modificato dalla Camera dei deputati (articolo 18 nel testo iniziale) è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.
Articolo 21
(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento – Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12)
L’articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).
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]]>L'articolo Avvalimento e incarichi di progettazione. Cosa cambia dal 25 novembre proviene da Giurdanella.it.
]]>La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014, modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del codice, ammettendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie).
Riportiamo di seguito il testo delle modifiche al codice dei contratti introdotte dalla legge europea, in vigore dal 25 novembre (qui i Dossier parlamentari di commento alle modifiche).
. . .
Legge 30 ottobre 2014 n. 161
(…)
Articolo 20
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK.
1. All’articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».
Art. 21
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12.
1. All’articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria».
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]]>L'articolo Pos professionisti: presentato ricorso al TAR Lazio proviene da Giurdanella.it.
]]>Non viene infatti ritenuta corretta la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 4, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012 che prevede l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi anche professionali di accettare pagamenti anche attraverso carte di credito, bancomat.
Gli architetti dichiarano di non poter accettare “una imposizione meramente vessatoria per tutti i professionisti italiani che nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità e di trasparenza dei movimenti di denaro, realizzabili attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico. Si tratta, invece, di una vera e propria gabella dal vago sapore medioevale del tutto ingiustamente ed ingiustificatamente pagata alle banche“.
“Il Governo – continuano – scandalosamente sordo ai nostri inviti a rimuovere l’obbligo di utilizzo del Pos dalla disciplina attuativa del Decreto Sviluppo, sembra proprio non voler comprendere la difficile situazione in cui si trovano i professionisti italiani costretti ora a dover sostenere ulteriori costi”.
“Il peso dell’imposizione fiscale e previdenziale sulle attività professionali, che nel nostro Paese è tra le più altre al mondo, da un lato, e, dall’altro, l’interruzione del credito da parte delle banche, stanno mettendo letteralmente in ginocchio il mondo professionale sul quale, invece, si dovrebbe puntare per perseguire l’obiettivo di agganciare la ripresa ed uscire dalla crisi: ecco perché siamo costretti a questo passo, certi come siamo che la Magistratura amministrativa saprà riconoscere la validità delle nostre argomentazioni”.
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]]>L'articolo Appalto lavori rete idrica del Comune, Tar Lecce: sì agli ingegneri, esclusi gli architetti proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ quanto afferma il Tar Puglia – Lecce, con la sentenza n. 1270/2013, accogliendo il ricorso dell‘Ordine degli Ingegneri che erano stati esclusi dall’appalto.
I magistrati amministrativi precisano come i lavori sugli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell’acqua costituiscano una vera e propria opera idraulica, non rientrante nel concetto di “edilizia civile”. In quest’ultimo invece vanno ricomprese tutte quelle opere anche connesse ed accessorie, ma che riguardino pertinenze al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi.
E’ infatti la legge stessa a disciplinare tale distinzione, ed in particolare il d.lgs. 129/92, che agli articoli 1 e 2 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri sulla progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile; una riserva che nessun regolamento del Comune può derogare.
Qui il testo integrale della sentenza n. 1270/2013 del Tar Puglia.
L'articolo Appalto lavori rete idrica del Comune, Tar Lecce: sì agli ingegneri, esclusi gli architetti proviene da Giurdanella.it.
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