assicurazione professionale Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/assicurazione-professionale/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 16 Dec 2015 11:32:44 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Esame Avvocato 2015: soluzione parere assicurazione professionale https://www.giurdanella.it/2015/12/esame-avvocato-2015-soluzione-parere-assicurazione-professionale/ Tue, 15 Dec 2015 15:12:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29814 Ecco una possibile soluzione alla traccia sull’assicurazione professionale (Qui il testo) proposta dalla nostra redazione. Per i riferimenti normativi clicca qui. Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove.  La redazione degli articoli […]

L'articolo Esame Avvocato 2015: soluzione parere assicurazione professionale proviene da Giurdanella.it.

]]>
Ecco una possibile soluzione alla traccia sull’assicurazione professionale (Qui il testo) proposta dalla nostra redazione. Per i riferimenti normativi clicca qui.

Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove.  La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.

***

La questione sottoposta alla nostra attenzione riguarda la stipulazione di un contratto di assicurazione professionale, con copertura per gli illeciti civili derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, stipulato da Tizio, commercialista, con un agente della società di assicurazioni Alfa, contenente, in particolare, una clausola che prevede la copertura degli illeciti la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta durante il periodo assicurativo anche per fatti anteriori alla stipula del contratto di assicurazione. 

Per meglio comprendere la questione in esame, è necessario riepilogare che successivamente alla stipula del contratto,  Tizio riceva da Caio, una domanda giudiziale di risarcimento danni derivanti da presunto illecito professionale di epoca anteriore alla stipulazione del contratto di assicurazione. Tizio costituitosi in giudizio e avendo contestato la fondatezza della pretesa chiede ed ottiene la chiamata in causa della compagnia assicurativa Alfa. Il giudice dichiara la sussistenza dell’illecito professionale e condanna Tizio, ma rifiuta la chiamata in garanzia della compagnia Alfa, giustificando il diniego con la nullità della clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa per un evento anteriore alla nascita del rapporto assicurativo, in quanto contrastante con il principio secondo cui l’alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.

Di fondamentale rilievo è che Tizio al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza di aver commesso l’illecito né che ci fosse un terzo danneggiato che volesse agire per il risarcimento del danno.

Prima di affrontare la questione a noi sottoposta, è opportuno soffermarsi sull’analisi delle caratteristiche del contratto aleatorio.

Innanzittutto va precisato che il contratto assicurativo si definisce per natura contratto aleatorio. Questa particolare categoria di atti negoziali è caratterizzata dal fatto che l’entità e l’esistenza stessa della prestazione sia collegata ad un elemento incerto. Il rischio contrattuale in quest’ipotesi assume una portata maggiore rispetto ad un normale rapporto sinallagmatico e per questo motivo assume rilevanza causale. I contraenti, infatti, ricollegano all’evento incerto gli effetti del contratto.

Nel Codice Civile non sono presenti delle norme che identifichino i contatti aleatori, tuttavia sono presenti riferimenti normativi volti a disciplinare tale categoria contrattuale, che si inserisce comunque nella più ampia categoria dei contratti sinallagmatici, e che, proprio in considerazione della loro natura ,escludono l’applicabilità di rimedi quali quelli previsti agli art. 1448 e 1469 c.c.. In un contratto altamente rischioso, come è appunto il contratto aleatorio, la sproporzione che si dovesse eventualmente realizzare tra le due prestazioni non lascia spazio ad ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità o rescissione per lesione poiché l’ammontare delle prestazioni è determinato dell’evento incerto. Le parti sono consapevoli del rischio, causa del sinallagma, pertanto i loro giudizi soggettivi circa l’evoluzione futura del rapporto contrattuale restano del tutto personali e irrilevanti ai fini risolubilità o rescindibilità dello stesso. A questo proposito bisogna precisare che il contratto aleatorio è nullo per mancanza di causa se manca l’elemento della bilateralità soggettiva dell’alea, così come si configura ipotesi di nullità per mancanza dell’oggetto quando manca il rischio.

Dall’analisi del contratto di assicurazione tra la società di assicurazione Alfa e Tizio, si evince in modo chiaro ed evidente che si tratta di un’ipotesi di contratto con clausola “claim’s made”. Tale clausola, letteralmente a “richiesta fatta”, è una clausola derogatoria del disposto del primo comma dell’art. 1917 c.c. che nel disciplinare il contratto di assicurazione, prevede che “…l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione , deve pagare ad un terzo…”.

La clausola in questione prevede invece ,nelle ipotesi di assicurazione professionale, una copertura assicurativa che si estenda anche agli illeciti compiuti in epoca antecedente alla stipula del contratto purchè la richiesta di risarcimento del danno sia avanzata dal terzo danneggiato in epoca di vigenza del contratto assicurativo e comunque successivamente alla sua stipula. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella sent. n. 2872/2015, tale clausola è valida ed efficace, salvo una valutazione di merito del giudice sulla sua vessatorietà o meno. La Corte di Cassazione in una precedente pronuncia, n. 7273/2013 aveva precisato che l’inserimento della clausola “claim’s made”, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917 c.c. fa si che il contratto di assicurazione si configuri come un contratto atipico, ma non per questo invalido per inesistenza dell’alea, dal momento che, come precisato da Cass. 3622/2014, l’alea è presente e riguarda i comportamenti passati, non nella loro materialità ma nella consapevolezza che si ha di questi solo al momento della richiesta risarcitoria. Inoltre i giudici dalla Suprema Corte hanno ritenuto che il contratto cosi stipulato, in deroga a quanto previsto dall’art. 1917 c.c., sia valido in quanto persegue interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c..

Deve pertanto ritenersi che il contratto stipulato da Tizio e la compagnia di assicurazioni Alfa, sia valido e idoneo a produrre gli effetti di garanzia nei confronti di Tizio a cui era preordinato. Il vaglio del giudice potrebbe quindi riguardare unicamente la vessatorietà della clausola. Anche tale questione verrebbe meno qualora la clausola fosse sottoscritta espressamente e separatamente dalla sottoscrizione delle condizioni generali del contratto, cosi come previsto dall’art. 1341 del c.c.

Si ritiene infine che la questione presenti gli estremi per proporre appello alla sentenza del giudice di primo grado, per ottenere l’accettazione della chiamata in garanzia della società di assicurazione Alfa.

L'articolo Esame Avvocato 2015: soluzione parere assicurazione professionale proviene da Giurdanella.it.

]]>
Esame Avvocato 2015: riferimenti normativi traccia assicurazione professionale https://www.giurdanella.it/2015/12/esame-avvocato-2015-riferimenti-normativi-traccia-assicurazione-professionale/ Tue, 15 Dec 2015 13:09:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29806 Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali per risolvere la seconda traccia del parere di diritto civile sulla responsabilità professionale ed assicurazione (QUI IL TESTO). Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove. […]

L'articolo Esame Avvocato 2015: riferimenti normativi traccia assicurazione professionale proviene da Giurdanella.it.

]]>
Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali per risolvere la seconda traccia del parere di diritto civile sulla responsabilità professionale ed assicurazione (QUI IL TESTO).

Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l’uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove.  La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all’esercitazione e rientra nell’attività scientifica della rivista.

Articoli di riferimento

Art. 1341 cc. (Condizioni generali di contratto)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’ altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’ esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’ altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’ autorità giudiziaria.

art. 1892 cc (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

art. 1983 cc. (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)

Se il contraente ha agito senza doloo colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1917 cc ( Assicurazione della responsabilità civile)

Nell’assicurazione della responsabilità civile (1)l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

Sentenze di riferimento:

Cass. civ. sentenza n. 2872/2015

La clausola cosiddetta “a richiesta fatta” (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Cass. civ. sentenza n. 7273/2013

La clausola cosiddetta “a richiesta fatta”, se inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, a condizione che la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia pervenuta durante il periodo di validità del contratto, è pienamente valida ed efficace, rendendo il giudice protagonista di una valutazione nel merito per verificare se quella clausola è vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.”.

La clausola claims made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell’assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all’alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell’assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono essere coperti da assicurazione comportamenti dell’assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto”

Cass. civ. sentenza n. 3622/2014

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola “claims made”) non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l’assicurato) ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.

 

A breve una possibile soluzione della traccia.

 

L'articolo Esame Avvocato 2015: riferimenti normativi traccia assicurazione professionale proviene da Giurdanella.it.

]]>
Ddl Concorrenza: le novità su assicurazioni e fondi pensione https://www.giurdanella.it/2015/09/ddl-concorrenza-le-novita-su-assicurazioni-e-fondi-pensione/ Tue, 22 Sep 2015 10:00:51 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28656 Il 21 settembre 2015 l’Assemblea della Camera ha avviato l’esame del primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati, di iniziativa governativa, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori. Dopo aver esaminato le novità per i professionisti, analizziamo […]

L'articolo Ddl Concorrenza: le novità su assicurazioni e fondi pensione proviene da Giurdanella.it.

]]>
Il 21 settembre 2015 l’Assemblea della Camera ha avviato l’esame del primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati, di iniziativa governativa, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori.

Dopo aver esaminato le novità per i professionisti, analizziamo le misure che interesseranno il settore delle assicurazioni e dei fondi pensione.

Il Capo II del disegno di legge reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensione. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell’AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione.

Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell’obbligo a contrarre (in materia di RC Auto): se dalla verifica dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (articolo 2). Nel corso dell’esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre.

Sono previsti specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto. Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto del prezzo della polizza che non può essere inferiore a una percentuale determinata dall’IVASS entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame. La percentuale di sconto è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Tali condizioni riguardano: l’ispezione del veicolo; l’installazione della scatola nera; l’installazione di un meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente. E’ prevista una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva (articolo 3). Si affida altresì all’IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (cd. “scatola nera”). La percentuale di sconto minima deve essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media dei soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale (comma 2 dell’articolo 6-bis).

Nel corso dell’esame parlamentare sono state soppresse le ulteriori condizioni riguardanti la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, le quali devono fornire documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni.

Con le modifiche apportate in sede referente i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell’impresa di assicurazione, mentre nel testo originario erano a carico dell’assicurato . Nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantital’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. In caso di violazione, da parte delle compagnie, delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy. In caso di manomissione della scatola nera, l’assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8).

Nel caso di clausola bonus-malus, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4). Nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l’assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5).

Sono introdotte norme volte a contrastare la prassi dei cd. testimoni di comodo: è stata soppressa l’originaria disposizione che prevedeva che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine della denuncia di sinistro. Si prevede, invece, che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione, dall’invito alla stipula della negoziazione assistita, ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell’assicurazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro (articolo 6).

Il nuovo articolo 6-bis affida all’IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell’apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l’omogeneità dei criteri di trattamento; l’IVASS deve altresì redigere apposita relazione all’esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze.

È ribadita la necessità che il Governo emani tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni. Le Commissioni hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L’ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. In sede referente è stato previsto che, con riferimento alla tabella delle macrolesioni, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento ed è limitata al solo danno biologico. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (modifica apportata in sede referente) (articolo 7).

Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall’archivio informatico integrato dell’IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9).

In caso di cessione del credito all’impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura (articolo 10).

Il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11).

Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l’assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12).

Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cuiautobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario.

Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l’IVASS, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame, proceda allarevisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.

L’archivio informatico integrato dell’IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata dalle Commissioni, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L’archivio potrà essereconsultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13).

L’articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Nel corso dell’esame parlamentare è stata soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Sono abbreviati i termini per l’anticipo dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, che sono erogabili in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con unanticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso dell’esame parlamentare l’anticipo massimo è stato riportato da 10 a 5 anni, come attualmente previsto dalla legislazione vigente.

In merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell’attività lavorativa, dall’invalidità permanente o dalla morte dell’iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento del T.F.R. maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro alla forma pensionistica prescelta non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

Vai al testo del disegno di legge

Vai alle novità per i professionisti

L'articolo Ddl Concorrenza: le novità su assicurazioni e fondi pensione proviene da Giurdanella.it.

]]>