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]]>Il Regolamento, attuativo dell’art. 35 comma 1 lett. s) della L. 247/2013 (Nuovo ordinamento della professione di avvocato), istituisce e disciplina l’elenco delle Associazioni specialistiche forensi maggiormente rappresentative che parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione dei corsi per l’acquisizione del titolo di avvocato specialista, che rappresenta uno dei punti qualificanti della recente riforma forense.
Indicati i requisiti di iscrizione nell’elenco nonchè il relativo procedimento. In particolare le associazioni iscritte non dovranno avere scopo di lucro, l’attività formativa dovrà essere gratuita salva la possibilità di richiedere ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute.
Qui il testo del Regolamento n. 1/2013 del Consiglio Nazionale Forense.
Sull’argomento vedi anche: “CNF, bozza di regolamento sulla specializzazione forense: le associazioni“.
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]]>Il titolo di specialista, che ha rappresentato una delle più significative novità introdotte dalla riforma, è attribuito in via esclusiva dal Consiglio Nazionale Forense in due modi: o per effetto del superamento di percorsi formativi almeno biennali (modalità di conseguimento e caratteristiche di tali corsi devono essere definite con regolamento del Ministero della Giustizia) oppure per “comprovata esperienza nel settore di specializzazione”, ovverosia quando l’avvocato abbia un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno otto anni consecutivi, di cui almeno cinque compiuti svolgendo assidua prevalente e continuativa attività professionale in un settore di specializzazione.
Le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative iscritte nell’elenco tenuto dal CNF parteciperanno con i Consigli dell’Ordine all’organizzazione dei corsi formativi per l’acquisizione del titolo di specialista. La bozza di regolamento fissa in particolare i requisiti di iscrizione (art. 3) – tra cui un numero di iscritti significativo su base nazionale, quale espresso scopo statutario la promozione del profilo professionale specialistico, la formazione e l’aggiornamento, una sede nazionale e un organismo di coordinamento delle attività su base nazionale –, nonché il procedimento per ottenere l’inserimento nell’elenco (art.5). Il possesso dei predetti requisiti dev’essere comprovato nella documentazione allegata alla domanda e saranno oggetto di verifica con cadenza triennale, e in caso di perdita di uno di essi si darà luogo alla revoca dell’iscrizione.
L’elenco in questione verrà pubblicato nel sito del CNF, sarà costantemente aggiornato e una volta approvato in via definitiva, entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione on line.
Di seguito, si rende disponibile il testo della bozza di regolamento e il testo ufficiale della L. di riforma n. 247/2012.
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