L'articolo Intelligenza Artificiale (IA): l’impatto sull’economia globale secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale proviene da Giurdanella.it.
]]>Lo rende noto Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, a pochi giorni dal World Economic Forum 2024, l’incontro annuale che riunisce nella cittadina svizzera di Davos top manager da tutto il mondo e capi di Stato per discutere dei temi caldi al centro del dibattito mondiale.
Tra le questioni più discusse nell’edizione di quest’anno, tenutasi dal 15 al 19 gennaio, vi è stata quella dell’intelligenza artificiale e dei relativi impatti sull’economia globale. Si tratta infatti di un tema ormai di importanza mediatica, specialmente dall’avvento di piattaforme come ChatGPT, le quali hanno messo a disposizione di chiunque il potenziale rivoluzionario dell’AI, con i conseguenti preoccupanti interrogativi circa i riflessi di tale tecnologia sul mercato del lavoro.
Stando alle analisi condotte dal Fondo Monetario Internazionale, l’impatto dell’IA sarà particolarmente prorompente nelle economie più avanzate, alla luce della forte prevalenza dei lavori di tipo intellettuale che le caratterizza. Infatti, occorre considerare che lo sviluppo dell’IA impatta anche sui lavoratori più qualificati e che vantano i salari più alti. Ciò a differenza di quanto avvenuto con le precedenti ondate di automazione, che hanno inciso soltanto sui lavoratori poco qualificati e su mansioni per lo più manuali.
Secondo lo studio condotto dal FMI, nei Paesi ad economia avanzata, l’IA arriverà ad incidere su quasi il 60% dei posti di lavoro. Di questi, soltanto la metà beneficerà dell’implementazione dell’IA, vedendo aumentare la propria produttività e i redditi. Per l’altra metà dei posti di lavoro, l’IA potrebbe eseguire attività rilevanti, attualmente di competenza degli uomini, sostituendosi a quest’ultimi. Questo darà luogo una riduzione della domanda di lavoro, conducendo a salari più bassi e diminuendo le assunzioni. Negli scenari più estremi una parte di questi posti di lavoro potrebbe completamente scomparire.
Il rischio è dunque un ulteriore aggravamento delle già preoccupanti disuguaglianze economiche tra le diverse fasce di reddito della popolazione globale. L’IA potrebbe infatti allargare ulteriormente il divario di reddito, dividendo i lavoratori in due categorie: chi potrà sfruttare le potenzialità dell’IA integrandola nel proprio lavoro in un’ottica di complementarità e aumentando la propria produttività, e chi invece resterà indietro, vedendo le proprie mansioni interamente automatizzate.
Allerta infatti il Fondo Monetario Internazionale che “nella maggior parte degli scenari, l’IA verosimilmente peggiorerà la complessiva disuguaglianza economica, una tendenza problematica che i responsabili politici devono proattivamente affrontare per evitare che la tecnologia alimenti ulteriormente le tensioni sociali. È cruciale che gli Stati istituiscano reti di sicurezza sociale complete e offrano programmi di riqualificazione per i lavoratori vulnerabili. In tal modo, possiamo rendere la transizione dell’IA più inclusiva, tutelando le condizioni di vita e frenando la disuguaglianza”.
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]]>L'articolo Decreto 90/2014: le novità su assunzioni e mobilità proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, alcune novità in tema di lavoro pubblico:
Turn over
Le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore. In questo modo, si semplifica il processo di assunzione, perché rimane solo il vincolo finanziario e viene meno quello relativo al numero di dipendenti.
Mobilità
E’ semplificato il ricorso alla mobilità, in quanto per quella volontaria, tra le amministrazioni centrali dello Stato, non è più previsto l’assenso dell’amministrazione di provenienza. L’unico criterio posto è che l’amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni, entro il quale il dipendente può essere adibito a qualsiasi amministrazione o sede.
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]]>L'articolo Legge Stabilità 2014, tra incentivi ed esodati. Come cambia il mercato del lavoro proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, la parte riguardante il Mercato del Lavoro.
Nel disegno di legge gli interventi a favore del mercato del lavoro sono rivolti in primo luogo alla proroga di determinati strumenti di sostegno al reddito e di incentivazione al lavoro, anche in favore dei giovani, incrementando altresì le misure a favore dei lavoratori cd. esodati. Oltre a ciò sono previste una serie di misure agevolative in materia fiscale e contributiva e specifiche misure di razionalizzazione della spesa.
Misure fiscali e contributive per il lavoro
In sintesi il provvedimento in esame:
§ rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate. Per effetto dell’esame presso il Senato, rispetto alle norme vigenti è stato innalzato l’importo della detrazione spettante per i redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano (comma 76);
§ prevede la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell’I.N.A.I.L. (comma 77);
§ riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall’I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013 (comma 78);
§ reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro (comma 79);
§ reca disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, prorogando di sei mesi i tempi previsti dalla normativa vigente per il periodo transitorio (commi 81 ed 82);
§ prevede, a decorrere dal 2014, l’integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato (comma 83);
§ sopprime la riduzione, prevista dalla normativa vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 4 per cento al 2,6 per cento, della misura dell’aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (comma 84);
§ l’istituzione di un Fondo per l’incentivazione di iniziative per partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani diazionariato per lavoratori dipendenti (comma 120).
Misure di sostegno al lavoro
In sintesi il provvedimento in esame:
§ interviene per finanziare, relativamente all’anno 2014, ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria(commi 122 e 123);
§ proroga al 2017 l’agevolazione, consistente nell’erogazione di un trattamento economico pari all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori con organico superiore a 1.800 unità lavorative nei settori della sanità privata (comma 125);
§ in materia di esodati in primo luogo incrementa di 6.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica. Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale a seguito di apposita conferenza di servizi (commi 126 e 127);
§ ai fini del potenziamento di misure e iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, prevede che l’incentivo straordinario volto all’assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome. Inoltre si prevede laproroga di determinate fattispecie contrattuali (strettamente indispensabili per l’attività di gestione dei fondi strutturali europei) da parte delle province, in vista dell’avvio della cd. Youth Guarantee e per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego (comma 135);
§ a favore dei lavori socialmente utili, autorizza una spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti (comma 132).
Misure di razionalizzazione della spesa
In sintesi il provvedimento in esame:
§ riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali (comma 271);
§ riduce di 95 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure per la detassazione dei contratti di produttività(comma 272);
§ concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza. La norma consente che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010 (comma 276).
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]]>L'articolo Assunzioni nella scuola, in Gazzetta il DPR
I… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Ministero dell’istruzione e’ stato autorizzato, per l’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato 672 dirigenti scolastici, compresi i trattenimenti in servizio, e 11.268 insegnanti.
Di seguito, il testo del Decreto del Presidente della Repubblica.
. . . .
Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013
Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2013/2014, n. 672 unita’ di dirigenti scolastici, comprensive dei trattenimenti in servizio, e n. 11.268 unita’ di personale docente ed educativo.
(G.U. del 21 novembre 2013)
Il Presidente della Repubblica;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, comma 3-bis;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l’art. 1, comma 101, che prevede l’esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, per il medesimo comparto, l’assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalita’ e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l’art. 1, comma 523, il quale nell’elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e, in particolare, l’ art. 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività’ economica, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’art. 9 che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;
Visto l’art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facolta’ assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed, in particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica e, in particolare, il comma 7, secondo cui «A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’art. 64 citato»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale e’ stata definita, ai sensi dell’art. 9, comma 17 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la programmazione triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero massimo di 22.000 unita’ di personale docente ed educativo e di 7.000 unita’ di personale ATA, previa verifica da parte del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, della concreta fattibili’ del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e’ stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto l’art. 399 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, il comma 1 secondo cui l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui al successivo art. 401 del medesimo decreto legislativo;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10 luglio 2013, n. 7090, concernente la richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2013/2014, all’assunzione di n. 564 dirigenti scolastici, nonche’ al trattenimento in servizio di n. 112 dirigenti scolastici;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – Direzione generale per il personale scolastico, del 17 luglio 2013, n. 7382, concernente la richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2013/2014, al trattenimento in servizio di ulteriori n. 3 dirigenti scolastici;
Considerato che, come comunicato con la citata nota n. 7382 del 17 luglio 2013, sulla base dei dati forniti da parte degli Uffici scolastici regionali alla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, risulta che i posti dirigenziali vacanti e disponibili al 1° settembre 2013 sono quantificati in n. 1.124 unita’;
Preso atto che alle carenze di organico rappresentate si e’ dovuto sopperire mediante l’attribuzione di una notevole quantita’ di reggenze e incarichi di presidenza;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia- del 21 agosto 2013, n. 10592, con la quale viene espresso parere favorevole in merito all’assunzione e al trattenimento in servizio di un numero complessivo di n. 672 unita’ di dirigenti scolastici, precisando che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha, in ragione dell’urgenza, inviato il proprio parere favorevole con nota del 12 agosto 2013, n. 68642;
Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17 luglio 2013, n. 7360, concernente la richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2013/2014, all’assunzione di n. 11.268 unita’ di personale docente ed educativo e di n. 3.730 unita’ di personale ATA, corrispondenti alle reali cessazioni dal servizio, ribadendo, altresi’, la precedente richiesta di autorizzazione ad assumere le unita’ il personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo Economia – del 21 agosto 2013, n. 10587, con la quale viene espresso parere favorevole all’assunzione delle sole n. 11.268 unita’ di personale docente ed educativo richieste, mentre per il personale ATA, vengono richiesti ulteriori elementi informativi circa la disponibilita’ effettiva, al netto di esuberi, dei posti e la loro distribuzione territoriale e professionale;
Visto l’art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come modificato dall’art. 9, comma 19, del sopra richiamato decreto-legge n. 70 del 2011, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di aderire ai citati pareri espressi dal Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione al Ministro senza portafoglio On.le Gianpiero D’Alia»;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili:
n. 672 unita’ di dirigenti scolastici, comprensive dei trattenimenti in servizio;
n. 11.268 unita’ di personale docente ed educativo.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addi’ 7 ottobre 2013
Napolitano
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
D’Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell’economia e finanze
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 328
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I… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Deroghe al blocco assunzioni: il testo del decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>– Tabella 1,
– Tabelle 2/3,
– Tabella 4
A seguire, il testo del DPCM.
. . .
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2013
Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e a trattenere
in servizio unita’ di personale per le esigenze dell’Avvocatura generale
dello Stato, del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
dell’Istituto superiore della sanita’ e del Ministero dell’interno.
(G.U. del 21.10.2013)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l’art. 1, comma 47, che
disciplina la mobilita’ tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2011);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2012);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2013);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n.
122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita’ economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia ed in particolare l’art. 58,
comma 1, lettera b);
Visto l’art. 1, comma 523, della succitata legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni ed integrazioni, che individua i seguenti
destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’art. 70 del
d.lgs. n. 165 del 2001;
Visto l’art. 3, comma 102, della predetta legge n. 244 del 2007, e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per
il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui al predetto art.
1, comma 523, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di
quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni
caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita’ cessate
nell’anno precedente;
Visto il citato decreto-legge n. 112 del 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 66, comma 14,
il quale prevede che «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento
delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell’anno precedente, purche’ entro il limite del
20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La
predetta facolta’ assunzionale e’ fissata nella misura del 50 per
cento per gli anni 2014 e 2015 e del 100 per cento a decorrere
dall’anno 2016.»;
Visto l’art. 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge
27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» che
stabilisce che «Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalita’ applicative delle
disposizioni di cui al comma 14 dell’ art. 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneita’ di
computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo
assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si
tiene conto del maturato economico»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca del 10 agosto 2011 adottato, in attuazione dell’art.
35, comma 3, del citato decreto-legge n. 207 del 2008, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;
Visto l’art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010
il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di
riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle
predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell’ambito delle facolta’ assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie.» A tal fine le risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in
misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai
trattenimenti in servizio;
Visto l’art. 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 78 del
2010 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino
al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo’
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed e’, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;
Visto l’art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita’ di cui
all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto l’art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita’
di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri;
Visto l’art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del
31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche ed integrazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che, a
decorrere dall’anno 2008, le disposizioni sulle modalita’ di
autorizzazione ad assumere di cui al citato art. 1, comma 536, primo
periodo, della predetta legge n. 296 del 2006, si applicano anche
agli enti di ricerca pubblici di cui all’art. 1, comma 643, della
medesima legge;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l’ art. 35, comma 4, che prevede come modalita’ di
autorizzazione l’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare
l’art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le
dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca, nonche’ degli enti pubblici di cui
all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita’ previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici
dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di
quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi.»;
Visto l’art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012,
secondo e terzo periodo, che dispone: «Le riduzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell’applicazione dell’art. 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le
amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si
prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla
normativa vigente. Al personale dell’amministrazione civile
dell’interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano all’esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province di cui all’art. 17, e comunque entro
il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle
suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente
articolo»;
Visto l’art. 1, comma 115, ultimo periodo, della citata legge n.
228 del 2012 secondo cui «Fino al 31 dicembre 2013 e’ sospesa
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche’ di quelle di cui all’art.
2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
gennaio 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2013,
che, in attuazione dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 95 del
2012, riduce le dotazioni organiche di cinquanta amministrazioni
pubbliche;
Visto l’art. 2, comma 7, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012,
secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e
il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, il personale di magistratura.»;
Vista la nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P, con la quale
l’Avvocatura generale dello Stato rimette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi l’interpretazione da dare all’art. 2 del decreto-legge n.
95 del 2012, fornendo fondate argomentazioni a sostegno
dell’applicazione alla stessa della deroga prevista dal comma 7 del
citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del 4 febbraio
2013, n. 203, nella quale si esprime, con ampia motivazione, la
condivisione delle argomentazioni svolte dall’Avvocato generale dello
Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;
Vista la nota del Capo dell’Ufficio legislativo – economia del
Ministero dell’economia e delle finanze del 6 febbraio 2013, n. 3359,
nella quale si, concorda, con altrettanta ampia motivazione, con le
conclusioni a cui e’ pervenuto l’Avvocato generale dello Stato nella
citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;
Ritenuto che le riduzioni delle dotazioni organiche previste
dall’art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 non sono applicabili
all’Avvocatura generale dello Stato;
Visto l’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell’individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta’ di personale,
anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012 che fissa al
30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi
giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla predetta legge;
Visto il successivo comma 394 dello stesso art. 1 della suddetta
legge n. 228 del 2012 secondo cui «Con uno o piu’ decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta
l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30
giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393»;
Vista nella tabella 2 allegata alla legge n. 228 del 2012, la
seguente disposizione normativa il cui termine di scadenza del 31
dicembre 2012 e’ stato prorogato al 30 giugno 2013 dal citato art. 1,
comma 388, della medesima legge: art. 1, comma 2, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2013, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in base
al quale, in applicazione dell’articolo 1, comma 394, della citata
legge n. 228 del 2012, viene prorogato al 31 dicembre 2013 il termine
di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle
disposizioni di legge, gia’ prorogate al 30 giugno 2013 dall’art. 1,
comma 388, della medesima legge;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2011-2013;
Vista la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con la quale
il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito, d’intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a favore degli
enti di ricerca, linee guida per la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013,
registro n. 3 foglio 31, con il quale l’Avvocatura generale dello
Stato e’ stata autorizzata a procedere a n. 2 trattenimenti in
servizio, per la durata di due anni, a valere sul budget per l’anno
2013 – cessazioni 2012;
Vista la nota del 18 marzo 2013, n. 121937, con la quale
l’Avvocatura generale dello Stato, chiede l’autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato ulteriori 3 unita’ di personale
contrattualizzato, sempre a valere sul budget assunzionale per l’anno
2013, rideterminato e riasseverato dal competente organo di
controllo, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica
dimostrazione, delle ulteriori cessazioni avvenute nell’anno 2012 e
delle nuove risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Vista la nota del 29 marzo 2013, n. 143154, con la quale
l’Avvocatura generale dello Stato, chiede l’autorizzazione ad
assumere 2 unita’ di procuratore dello Stato a valere sul budget
assunzionale per l’anno 2013, asseverato dal competente organo di
controllo con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica
dimostrazione, delle cessazioni avvenute nell’anno 2012 e delle
risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Viste le note in data 24 giugno 2013, n. 10171, e in data 27 giugno
2013, n. 10345, con le quali il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, chiede l’autorizzazione a
trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un biennio, 1
dirigente di prima fascia, fornendo la specifica degli oneri da
sostenere dando dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno
2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Vista la nota del 19 febbraio 2013, n. 5764, con la quale
l’Istituto Superiore di Sanita’ chiede l’autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato n. 10 unita’ di personale di varie qualifiche;
Vista la nota del 29 maggio 2013 n. 20846, ad integrazione della
precedente nota del 19 febbraio 2013, n. 5764, con la quale
l’Istituto superiore di sanita’ chiede l’autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato ulteriori n. 29 unita’ di personale sul budget
assunzionale 2012 asseverato dal competente organo di controllo, con
specifica degli oneri da sostenere, dando dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell’anno 2011 e delle risorse finanziarie che si
rendono disponibili;
Vista la nota del 29 maggio 2013, n. 20847, con la quale l’Istituto
superiore di sanita’ chiede l’autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato n. 11 unita’ di personale sul budget assunzionale 2013,
asseverato dal competente organo di controllo, con specifica degli
oneri da sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell’anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono
disponibili;
Vista la nota del 28 maggio 2013, n. 16928, con la quale il
Ministero dell’interno chiede l’autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato n. 80 unita’ di personale di cui 5 trattenimenti in
servizio sulle cessazioni dell’anno 2011, budget assunzionale 2012,
nonche’ n. 31 unita’ di personale di cui 4 trattenimenti in servizio
sulle cessazioni dell’anno 2012, budget assunzionale 2013, asseverati
dal competente organo di controllo, con specifica degli oneri da
sostenere, dando dimostrazione delle cessazioni avvenute su entrambe
le annualita’ e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;
Ritenuto di accogliere le predette richieste assunzionali;
Ritenuto che le amministrazioni debbono fornire, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione On. Avv. Giampiero
D’Alia;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
1. L’Avvocatura generale dello Stato e’ autorizzata a procedere
all’assunzione delle unita’ di personale appartenenti al personale
amministrativo indicate nella Tabella 1 allegata, che e’ parte
integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni
ed integrazioni. Per la stessa amministrazione e’, altresi’, indicato
il limite massimo delle unita’ di personale assumibile e
dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni
riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi
nell’anno 2012, rideterminate e riasseverate.
2. L’Avvocatura generale dello Stato e’ autorizzata a procedere
all’assunzione delle unita’ di personale appartenenti alla qualifica
di Procuratore dello stato indicate nella Tabella 1 allegata, che e’
parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modificazioni ed integrazioni. Per la stessa amministrazione e’,
altresi’, indicato il limite massimo delle unita’ di personale
assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni
verificatesi nell’anno 2012.
3. L’Avvocatura generale dello Stato e’ tenuta a trasmettere, entro
e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le
condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio della stessa
Avvocatura.
Art. 2
1. Il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca e’
autorizzato a trattenere in servizio dal 1° dicembre 2013 per un
biennio, ai sensi dell’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche’
dell’art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
l’unita’ di personale indicata nella Tabella 2 allegata, che e’ parte
integrante del presente provvedimento. Per la stessa amministrazione
e’, altresi’, indicato il limite massimo delle unita’ di personale
assumibile e dell’ammontare delle risorse disponibili per le
assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle cessazioni
verificatesi nell’anno 2012.
2. Il Ministero dell’Istruzione, universita’ e ricerca e’ tenuto a
trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il
reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle
pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i
dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
3. All’onere derivante dai trattenimenti di cui al comma 1 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio dello stesso
Ministero.
Art. 3
1. L’Istituto superiore di sanita’ e’ autorizzato a procedere alle
assunzioni, delle unita’ di personale indicate nella Tabella 3
allegata, che e’ parte integrante del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente e’,
altresi’, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse
disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2012, sulla base
delle cessazioni verificatesi nell’anno 2011.
2. L’Istituto superiore di sanita’ e’ autorizzato a procedere alle
assunzioni, delle unita’ di personale indicate nella Tabella 3
allegata, che e’ parte integrante del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni. Per lo stesso ente e’,
altresi’, indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse
disponibili per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base
delle cessazioni verificatesi nell’anno 2012.
3. L’Istituto superiore di sanita’ e’ tenuto a trasmettere, entro e
non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le
condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di
assunzione va altresi’ fornita da parte dell’amministrazione
dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si
provvede nell’ambito delle disponibilita’ di bilancio dell’Istituto
Superiore di Sanita’.
Art. 4
1. Il Ministero dell’interno e’ autorizzato a procedere alle
assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell’art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ dell’art. 9, comma 31, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unita’ di personale
indicate nella Tabella 4 allegata, che e’ parte integrante del
presente provvedimento. Per la stessa amministrazione e’, altresi’,
indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili
per le assunzioni riguardanti l’anno 2012, sulla base delle
cessazioni verificatesi nell’anno 2011.
2. Il Ministero dell’interno e’ autorizzato a procedere alle
assunzioni e ai trattenimenti in servizio, ai sensi dell’art. 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche’ dell’art. 9, comma 31, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le unita’ di personale
indicate nella Tabella 4 allegata, che e’ parte integrante del
presente provvedimento. Per la stessa amministrazione e’, altresi’,
indicato il limite massimo dell’ammontare delle risorse disponibili
per le assunzioni riguardanti l’anno 2013, sulla base delle
cessazioni verificatesi nell’anno 2012.
3. Il Ministero dell’interno e’ tenuto a trasmettere, entro e non
oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di
lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi’
fornita da parte dell’amministrazione dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
4. All’onere derivante dalle assunzioni e dai trattenimenti di cui
ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle disponibilita’ di
bilancio del Ministero dell’interno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 agosto 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D’Alia
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 58
Allegati:
L'articolo Deroghe al blocco assunzioni: il testo del decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Inps, incentivo assunzioni dall’1 ottobre.
Dall… proviene da Giurdanella.it.
]]>Dalle ore 15.00 del 1° ottobre 2013, é accessibile sul sito istituzionale dell’Inps il modulo telematico con il quale inviare le domande preliminari di ammissione al beneficio dell’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età.
E’ quanto si precisa nella circolare Inps n. 138 del 27 settembre 2013.
Il modulo telematico per la domanda (76-2013) è disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
Vi si accede dal menu: Servizi on line > Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Servizi per le aziende e consulenti (autenticazione con codice fiscale e pin) > “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Viene in tal modo data applicazione all’articolo 1 del decreto legge 76/2013, che prevede un incentivo economico pari a un terzo della retribuzione – e comunque nella misura mensile massima di 650 euro – per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo spetta per 18 mesi, ma in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, spetta per 12 mesi. L’incentivo può essere autorizzato fino all’esaurimento delle risorse specificamente stanziate.
Con la precedente circolare n. 131 del 17 settembre 2013, l’Inps aveva già fornito le precisazioni normative e le indicazioni operative per l’ammissione all’incentivo e per la sua fruizione.
L'articolo Inps, incentivo assunzioni dall’1 ottobre.
Dall… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Proroga dei termini in materia di assunzioni proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito si riporta il testo dell’articolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di
garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009 e
nell’anno 2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66,
commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012 e le
relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere
concesse entro il 31 luglio 2012.
3. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, le parole: “Per il triennio
2009-2011″ sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio
2009-2012″. Al medesimo comma e’ soppresso il sesto periodo.
4. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 31 dicembre 2005, e’ prorogata fino al 31 dicembre
2012. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011,
previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e’ prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e’ considerato il
limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.
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