L'articolo L’ “accelerazione” dei procedimenti amministrativi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>Tale iter emergenziale, integralmente confermato dalla legge di conversione n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è strettamente connesso al percorso di digitalizzazione e decentramento che, negli ultimi anni, sta gradatamente investendo la P.A.
La norma suindicata investe, però, questioni di rilevanza costituzionale, perché prevede un corpus di misure che incidono su diritti civili e sociali “essenziali” riconosciuti dall’art. 117 comma 2 lett. m) e, pertanto, hanno il pregio di prevalere su ogni disciplina regionale.
Di seguito, i vari punti toccati dell’art. 264.
1. I procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto erogazione di benefici economici (art. 264 primo comma lett. a)
L’articolo 264 investe l’affannosa questione dei procedimenti su istanza del cittadino aventi ad oggetto l’erogazione da parte di pubbliche amministrazioni di benefici economici in relazione all’emergenza COVID-19.
Sul punto la norma espressamente dispone che per le erogazioni economiche (indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà siano in grado di sostituire ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti di volta in volta dalla normativa di riferimento, nel rispetto chiaramente del codice antimafia e delle misure di prevenzione.
Ciò fa sì che alle Amministrazioni non sia più concesso richiedere documenti e informazioni già in qualche modo in loro possesso, anche tramite controlli incrociati. E per questo è << nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti in possesso dell’amministrazione procedente o di altra P.A.>>
Si badi che, in ogni caso, per tali erogazioni è fatta salva la possibilità di ricorrere alla revoca ex. art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ma solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.
In particolare le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni suindicate nei casi in cui vi sia un ragionevole dubbio in relazione al rischio e all’entità del beneficio, anche in fase successiva all’erogazione.
Sul punto, è bene precisare che la dichiarazione mendace conduce alla revoca di eventuali benefici già erogati nonché al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall’atto di decadenza, salvo necessità di interventi a favore dei minori o in caso di situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
2. L’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi
L’articolo in commento ha il merito di aver ridotto il termine previsto per l’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi quando adottati in relazione all’emergenza COVID-19.
Questi ultimi infatti possono essere annullati d’ufficio, sussistendo ragioni di interesse pubblico, entro tre mesi, in deroga, dunque, al “termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi” previsto all’art. 21 nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Tale termine decorre:
– dall’adozione del provvedimento quando questo è espresso;
– dalla formazione del silenzio assenso in caso contrario;
– dalla scadenza del termine per l’adozione se si tratta di provvedimento soggetto a S.C.I.A.
Tuttavia, la predetta annullabilità è possibile anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base:
– di false rappresentazioni dei fatti;
– di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
3. Conclusione del procedimento in ipotesi di silenzio assenso
L’iter di semplificazione dei procedimenti amministrativi de quo non poteva non avere un occhio di riguardo anche alle ipotesi di silenzio c.d. assenso intercorrente tra amministrazioni pubbliche e tra queste ultime e gestori di beni o servizi pubblici, per le quali in luogo al consueto termine di 45 giorni ( ad eccezione dei provvedimenti per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o tutela della salute dei cittadini per i quali si parla di 90 giorni), la norma prevedere che il responsabile del procedimento sia tenuto ad adottare il provvedimento espresso conclusivo entro il termine ridotto di 30 giorni dal silenzio assenso.
4. Interventi edilizi
Infine, merita attenzione il modo in cui la copertura normativa emergenziale ha investito anche gli interventi in materia edilizia necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID- 19.
Premesso che detti interventi consistono in opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, essi devono essere realizzati secondo i seguenti criteri:
– il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio,
– la previa comunicazione di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione attestante la finalità di opere necessarie per far fronte all’emergenza COVID-19.
E’ comunque possibile per l’interessato richiedere il rilascio di permessi, autorizzazioni o atti di assenso. Quanto detto non ricorre se si versa in attività edilizia libera. Ciò non toglie che il cittadino possa richiedere l’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020.
Al netto di quanto su esposto, è evidente come le Istituzioni abbiano voluto mettere su “carta” un processo di snellimento dell’operato della P.A in rapporto diretto col cittadino, iniziato da qualche anno, e che, tuttavia, ad oggi va a rilento.
L’art. 264 potrebbe, dunque, fare da apripista. Non resta dunque che attendere con la speranza che tale eccezione necessitata dalla circostanza di far fronte all’emergenza COVID-19, possa diventare un domani la regola del buon andamento della P.A di cui all’art. 97 della nostra Costituzione.
L'articolo L’ “accelerazione” dei procedimenti amministrativi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Conformità edilizia: la proposizione di istanza non inficia l’ordinanza di demolizione proviene da Giurdanella.it.
]]>Infatti, in caso di interventi compiuti in parziale difformità dal permesso di costruire, la presentazione di istanza ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 non può rappresentare un motivo di doglianza in grado di togliere validità alla legittimità dell’ordinanza di demolizione. Va detto che nel caso in questione si trattava di un’istanza non ancora valutata dall’Amministrazione Comunale.
In particolare, il secondo comma dell’art. 34 citato prevede che “quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo, l’Amministrazione procedente applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla Legge n. 392/1978, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
Tale sentenza conferma, quindi, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 va applicato nel senso che “la valutazione circa la rilevanza dell’abuso, con possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, deve essere effettuata nel momento in cui, non essendo stato spontaneamente ottemperato dal privato l’ordine di demolizione, viene emanato il conseguente ordine di esecuzione in danno“.
Pertanto, soltanto a seguito dell’espletamento di tale fase successiva, può considerarsi priva di valore l’ingiunzione a demolire scevra da qualsiasi valutazione relativa all’entità degli abusi commessi e alla eventuale sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 04/08/2016
N. 01811/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2015, proposto da:
Carmela Quaranta, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Anzalone e Antonio Greco, con domicilio eletto in Salerno, Via Fieravecchia, n. 3 c/o Marinaro;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lullo, con domicilio d’ufficio c/o Segreteria T.A.R. Sa;
Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Battipaglia, Responsabile Capo Settore Servizi e Controlli Edilizi del Comune di Battipaglia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento ordinanza di demolizione prot. n. 27685 del 23.04.2015 del Comune di Battipaglia, emesso dal Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Battipaglia e dal responsabile APO Servizio Controlli Edilizi, con il quale stante “l’avvio del procedimento teso alla rimozione e/o demolizione delle opere realizzate in assenza di titoli abilitativi ed il ripristino dello stato dei luoghi in conformità ai titoli edilizi rilasciati ai sensi dell’art. 34 DPR n. 380/2001 n. 380, accertato che le opere descritte in premessa sono state eseguite in assenza e/o difformità ai titoli edilizi rilasciati”; ritenuto necessario ordinare la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza e/o difformità ai titoli edilizi rilasciati: ritenuto necessario ordinare la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza e/o difformità ai titoli edilizi rilasciati; ritenuto necessario ordinare la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza e/o difformità ai titoli rilasciati:…Ordina alla sig.ra Quaranta Carmela, per le motivazioni innanzi rese – di provvedere alla demolizione delle opere realizzate in assenza e/o difformità ai titoli edilizi rilasciati ed il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente…”;
b) della relazione del Comando di Polizia Municipale prot. n. 61631 del 22.09.2014;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale anche di quelli ad oggi non ancora conosciuti, con riserva di impugnativa degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2016 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 26 giugno 2015 e ritualmente depositato il 23 luglio successivo, la sig.ra Carmela Quaranta, rappresentata e difesa come in atti, impugna l’ordinanza di demolizione, meglio distinta in epigrafe, invocandone l’annullamento.
Premette che, nell’anno 2011, acquistava un immobile ferroviario dalla società Ferrovie dello Stato Italiane SpA, consistente in un appartamento per civile abitazione posto al piano primo, che, per le sua condizioni fatiscenti, richiedeva un complessivo intervento di ristrutturazione. Conseguiva, pertanto, il permesso di costruire n. 104/12 del 24.05.2012, successivamente annullato parzialmente in autotutela dal Comune di Battipaglia per motivi condominiali. Eseguiti i lavori, la Polizia Municipale ha effettuato sopralluogo dal quale è scaturita l’ordinanza epigrafata, che parte ricorrente, dopo aver evidenziato l’avvenuta demolizione della veranda pure contestata, impugna per i seguenti motivi:
1) travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà. Carenza assoluta di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere-Perplessità-Violazione di legge D.P.R. 380/2001, in quanto, dalla stessa relazione di servizio della P.M., emergerebbe l’insussistenza della contestata violazione urbanistica, per essere l’altezza del solaio, a lavori finiti, pari a soli mt. 3,00;
2) Travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà. Carenza assoluta di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere. Perplessità – Violazione di legge D.P.R. 380/2001, in quanto non vi sarebbe corrispondenza tra l’accertamento dei VV.UU. (prot. n. 61631 del 22.09.2014) e la successiva ordinanza demolitoria;
3) in via subordinata e per eccesso di zelo difensivo istanza ex art. 34 dpr 380/2001, presentata al Comune ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva.
Conclude per l’annullamento, previa sospensiva, dell’impugnata ordinanza.
Si costituisce il Comune di Battipaglia, al fine di resistere.
Alla camera di consiglio del 23 settembre 2015, la domanda di sospensiva è accolta.
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2016, sulle reiterate conclusioni delle parti, il ricorso è trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
1. Va premesso che, come documentato dalla difesa resistente (v. verbale dell’Area Tecnica prot. n. 49186 del 20/07/2015), la veranda contestata con l’avversata ordinanza non risulta rimossa; ne consegue che, contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, persiste l’interesse ad impugnare, in parte qua, l’atto sanzionatorio in questione, in mancanza tuttavia di censure articolate riguardo a tale opera.
2. In ordine alla parte del provvedimento con il quale si contesta la difformità “circa l’altezza utile del primo piano in m. 3,56 anziché m. 3,20 come da permesso di costruire rilasciato”, parte ricorrente non ha dedotto censure in grado di compromettere la legittimità dell’atto impugnato. La contestazione formulata dall’Ufficio attiene all’innalzamento del piano di imposta del solaio di copertura del manufatto, rispetto al quale parte ricorrente si limita ad evidenziare che, dalla stessa relazione dei VV.UU. a base dell’atto impugnato, risulta quanto segue “L’altezza utile del primo piano è di mt. 3,56, mentre quella allo stato finito è di mt. 3,00 per la presenza di una controsoffittatura coibente; il progetto approvato con il P. di C. 104/1…riporta un’altezza utile, sia nello stato di fatto che in quello di progetto- riferita allo stato finito ad opere ultimate, di mt. 3,20, per cui non coerente con quanto assentito”. La rilevata presenza di materiale isolante non incide, infatti, sulla consistenza strutturale del solaio di copertura dell’abitazione, risultata (mt. 3,56) ben superiore a quella assentita (mt. 3,20), come descritto nell’impugnata ordinanza. Né possono assumere rilievo viziante, le deduzioni tecniche – articolate con relazione peritale all’uopo allegata al ricorso – con le quali si è rappresentata la necessità di rispettare la cordolatura esistente per esigenze statiche, in quanto tale variazione apportata al programma costruttivo costituisce implicita conferma della contestata difformità strutturale. Ne consegue l’infondatezza sia della prima censura che, di conserva, della seconda doglianza articolata, non rilevandosi alcuna dissonanza tra l’atto impugnato e il previo accertamento posto a suo fondamento.
3. Per quanto attiene alla deduzione sub 3), la circostanza evidenziata dalla ricorrente, della presentazione di istanza ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ancora inesitata, non si traduce in un motivo di doglianza in grado di inficiare la legittimità dell’atto impugnato. Va ad ogni modo ribadito il costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Genova, sez. I, 17 settembre 2015, n. 737), secondo cui, in applicazione dell’art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la valutazione circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria deve essere effettuata nel momento in cui, non essendo stato spontaneamente ottemperato dal privato l’ordine di demolizione, viene emanato il conseguente ordine di esecuzione in danno. Soltanto nella seconda fase, pertanto, non può essere ritenuta legittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione relativa all’entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria.
4. Tanto premesso, il ricorso è del tutto infondato e pertanto va respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1643/2015, proposto da Carmela Quaranta, lo respinge, come da motivazione.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Battipaglia, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
| Giovanni Sabbato | ||
IL SEGRETARIO
L'articolo Conformità edilizia: la proposizione di istanza non inficia l’ordinanza di demolizione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Riforma PA, l’inizio di attività con la SCIA proviene da Giurdanella.it.
]]>La relazione governativa al disegno di legge chiarisce l’intendimento di “rendere più chiari i casi di silenzio assenso in materia di segnalazione certificata di inizio attività, istituti per i quali – a seguito di successivi interventi normativi che hanno introdotto riferimenti ad ampie materie e a clausole generali – l’ambito di applicazione è alquanto incerto e, quindi, il funzionamento limitato“.
Cos’è la Scia?
Con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il cui basilare riferimento normativo è la presente versione dell’articolo 19 della legge 241/1990, come risultante dalle significative modificazioni recate ad esso nel corso del tempo, soprattutto dall’articolo 9 della legge n. 69 del 2009 e dall’articolo 49 del decreto-legge n. 78 del 2010) una segnalazione dell’interessato sostituisce, in linea generale, gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta (comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.
Sono però esclusi dal perimetro di applicazione della SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nonché gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e quelli imposti dalla normativa comunitaria (di nuovo, legge 241/1990, articolo 19, comma 1). Inoltre, la SCIA non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario (legge 241/1990, articolo 19, comma 4-bis).
Quanto al silenzio assenso riferito alla Scia, principale suo riferimento normativo è l’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivalga a provvedimento di accoglimento della domanda, ovvero ad assenso, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato il proprio diniego nel termine di conclusione di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, ovvero non indice entro quel termine una conferenza dei servizi. L’amministrazione può, in via di autotutela, annullare d’ufficio – purché entro un termine ragionevole – o revocare l’atto implicito di assenso (cfr. gli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990).
Il perimetro di applicazione del principio di silenzio-assenso tracciato dal comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990 viene ristretto dal successivo comma 3; sono esclusi, infatti, gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, i casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, gli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché i casi in cui la legge, all’opposto, qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza.
Cosa prevede la delega al Governo di cui all’art. 4 del ddl Riforma Pa?
Il comma 1 contiene la delega in senso stretto, prevedendo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.
Il comma 2 specifica che decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Il comma 3 prevede infine che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
Clicca qui per consultare il testo del ddl Riforma Pa
Ritorna allo Speciale Guida alla Riforma PA Renzi
L'articolo Riforma PA, l’inizio di attività con la SCIA proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo DURC: validità ridotta nei lavori edili per soggetti privati proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel messaggio si evidenzia che l’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.
Con nota del 5.03.2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.
Al riguardo, l’Inps comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.
In allegato la nota del 5 marzo 2015 del Ministero del Lavoro.
Di seguito il testo del messaggio
***
Msg n.1894 del 16 marzo 2015
Direzione Centrale Entrate
Oggetto: Validità di 90 giorni del Documento Unico di Regolarità Contributiva per lavori privati edili. Adeguamento Sportello unico previdenziale.
Alle Strutture Centrali e periferiche
L’art. 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al comma 5 ha fissato la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva in 120 giorni ed ha disposto, al comma 8-sexies, che fino al 31 dicembre 2014 tale validità si applichi anche ai “lavori edili per i soggetti privati”.
Con l’allegata nota del 5.03.2015, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, decorso il termine citato e in attesa dell’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 4, c. 1, del D.L. n. 34/2014, la validità del DURC riferito ai lavori edili per i soggetti privati torna ad essere di 90 giorni con effetto dal 1° gennaio 2015.
Al riguardo, si comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità dei DURC relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.
Il Direttore Centrale
Gabriella Di Michele
L'articolo DURC: validità ridotta nei lavori edili per soggetti privati proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Disciplina dell’attività edilizia: la guida del notariato proviene da Giurdanella.it.
]]>Lo studio è la versione aggiornata – a seguito dell’entrata in vigore del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134 e del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98 – del precedente studio 325-2011/C approvato dalla Commissione studi civilistici l’8 giugno 2011 “ La disciplina dell’attività edilizia dopo il decreto sullo sviluppo 2011”.
Scopo della presente Guida è fare il punto della situazione con riguardo alla legislazione nazionale in materia edilizia. Ovviamente la normativa nazionale dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa emanata a livello regionale, in virtù della competenza concorrente in materia di “ governo del territorio ” riconosciuta alle Regioni dall’art. 117 Costituzion
Di seguito l’indice dello Studio
Sommario: 1. Premessa; 2. Lo sportello unico per l’edilizia (SUE); 3. l’attività edilizia libera; 3.1. L’attività edilizia totalmente libera; 3.2. L’attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori; 4. L’attività edilizia soggetta a permesso di costruire; 4.1. Caratteristiche del permesso di costruire; 4.2. Efficacia temporale del permesso di costruire; 4.3. Onerosità del permesso di costruire; 4.4. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire; 5. L’attività edilizia soggetta a S.C.I.A. o a super-D.I.A.; 5.1. L’ambito applicativo della S.C.I.A.; 5.2 L’ambito applicativo della super-D.I.A.; 5.3. La disciplina applicabile alla S.C.I.A. ed alla super- D.I.A.; 5.4. La S.C.I.A. e la super-D.I.A. e l’incidenza sulla commerciabilità dei fabbricati; 6. La demolizione e successiva ricostruzione; 7. La sanatoria ex lege delle difformità marginali; 8. L’agibilità; 8.1. La funzione del certificato di agibilità; 8.2. Il procedimento di rilascio del certificato di agibilità; 8.3. La dichiarazione di agibilità “parziale”; 8.4. La dichiarazione “alternativa” di conformità ed agibilità; 8.5. Il certificato di agibilità e riflessi sulla circolazione immobiliare9. Il piano nazionale per le città; 10. Il piano casa.
Clicca qui per visionare la Guida
L'articolo Disciplina dell’attività edilizia: la guida del notariato proviene da Giurdanella.it.
]]>