aua Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/aua/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 05 Dec 2014 00:05:18 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Prima circolare sulla Autorizzazione Unica Ambientale https://www.giurdanella.it/2013/11/prima-circolare-autorizzazione-unica-ambientale/ Wed, 13 Nov 2013 07:30:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17923 Il Ministero dell’Ambiente ha finalmente chiarito alcune questioni di carattere generale relative all’applicazione del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013

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Con circolare dello scorso 7 novembre, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha finalmente chiarito alcune questioni di carattere generale relative all’applicazione del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

1.- L’ambito di applicazione

La prima delle questioni affrontate è stata individuare l’ambito di applicazione del predetto decreto: se, cioè, i soggetti destinatari della disciplina ivi contenuta siano solo le piccole e medie imprese non soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) o anche tutti gli impianti non soggetti ad AIA.

Dall’analisi dell’art. 1, comma 1 del decreto, nonché dalla lettura dell’art. 23, comma 1, del Decreto Legge n. 5/2012 (che ne costituisce base normativa), si evince che il nuovo procedimento autorizzatorio si applica ad entrambe le categorie e, quindi, “a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore”, con la conseguenza che “un impianto produttivo non soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche quando il gestore sia una grande impresa”.

2.- La natura dell’AUA

Altro problema è chiarire la natura dell’AUA, se facoltativa o, piuttosto, obbligatoria.

Benchè l’art. 10, comma 2 del regolamento disponga che “l’autorizzazione unica ambientale può  – e non deve – essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”, in base al combinato disposto con l’art. 3, comma 1, del decreto (che pone l’obbligo di richiedere l’AUA ogni volta che l’impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi in elenco), il Ministero chiarisce che “la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1”, salvo che ricorra una delle seguenti eccezioni:

– l’impianto è soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (art. 3, comma 3, del D.P.R.);

– il gestore aderisce alle autorizzazioni generali alle emissioni (art. 7, comma 1, del D.P.R.).

La richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1, anche nell’ipotesi in cui l’impianto sia soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore.

Diversamente accade, invece, nell’ipotesi di attività soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, oppure, congiuntamente a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale: in tali ipotesi, infatti, il gestore ha la facoltà – e non l’obbligo – di richiedere l’AUA.

3.- Il termine di presentazione

L’ultima delle questioni affrontate dalla circolare riguarda il termine entro il quale debba essere presentata la prima domanda di AUA: se allo scadere del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10, comma 2 del regolamento) o al termine indicato dalle specifiche norme settoriali.

Secondo il Ministero “appare utile…rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA”.

4.- Il testo

Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla lettura del testo integrale della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 (in PDF)

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Ance: operativa dal 13 giugno l’Autorizzazione Unica Ambientale https://www.giurdanella.it/2013/06/ance-operativa-dal-13-giugno-lautorizzazione-unica-ambientale/ Tue, 18 Jun 2013 06:00:07 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14455 Entrato in vigore lo scorso giovedì il nuovo procedimento per richiedere l'Autorizzazione unica ambientale

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Lo scorso 13 giugno è entrato in vigore il nuovo procedimento per richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 emanato in attuazione dell’art. 23 del D.l. n.5 del 2012 (c.d. “semplificazioni”).

L’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) in una recente nota ricorda che l’AUA riunirà, e quindi sostituirà, fino a sette titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dalle normative di settore ed in inoltre quattro dei sette titoli abilitativi elencati all’art. 3 del dpr 59/2013 che hanno attinenza con il settore edile. I soggetti interessati, ai sensi dell’art.1 del citato dpr, presenteranno domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettate al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

1) autorizzazione agli scarichi  (attinenza con il settore edile);

2) comunicazione preventiva per l’uso agronomico di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 112 del Codice dell’Ambiente  (nessuna attinenza con il settore edile);

3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera  (attinenza con i cantieri edili di grandi dimensioni);

4) autorizzazione generale per impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico  (scarsa attinenza con il settore edile);

5) comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico (attinenza con il settore edile);

6) autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi di depurazione (nessuna attinenza con il settore edile);

7) comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi  (attinenza con il settore edile).

L’Ance evidenza che “il nuovo procedimento per l’AUA comporterà una semplificazione notevole in termini di riduzione dei tempi burocratici nonché di riduzione delle spese istruttorie”.

La domanda di AUA diventerà obbligatoria solo ove il soggetto che ne faccia richiesta necessiti di uno o più tra i titoli abilitativi ambientali sopra elencati.

L’autorizzazione unica ambientale, precisa l’Ance, “si applicherà alle categorie di imprese definite PMI ai sensi del art. 2 DM attività produttive 18/4/2005 (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) e agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006) e ne resteranno esclusi, invece, i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale allorquando tale valutazione (per espressa previsione della normativa statale o regionale) comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale”.

Con un decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, sarà adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all’adozione di questo decreto, le domande dovranno essere presentate nel rispetto delle attuali procedure.

Il referente unico per l’AUA sarà lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) competente per territorio che raccoglie la domanda e la documentazione richiesta e trasmette tutto all’autorità competente (di regola la Provincia) e ai soggetti competenti in materia ambientale (altre p.a. o soggetti pubblici) come previsto dalle specifiche normative di settore.

L’autorizzazione in esame avrà una durata di 15 anni dalla data del rilascio, mentre alcune delle autorizzazioni sostituite dall’AUA avranno una durata inferiore.

Il procedimento durerà dai 90 ai 120 giorni con la possibilità, in alcuni casi l’obbligo, di convocare la conferenza di servizi.

I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei relativi procedimenti, tuttavia l’AUA potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

In conclusione, l’Ance precisa che “gli oneri istruttori saranno posti a carico dell’interessato. A tal fine si applicheranno le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall’AUA. Tuttavia, la misura complessiva degli oneri non potrà superare quella complessivamente posta a carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del Regolamento (n. 59/2013) per i singoli procedimenti relativi ai titoli sostituiti dall’AUA”.

Per ulteriori approfondimenti si rendono disponibili il testo del dpr n.59/2013 e della nota dell’Ance.

 

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Autorizzazione unica ambientale: pubblicato in GU il nuovo regolamento https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-pubblicato-in-gu-il-nuovo-regolamento/ https://www.giurdanella.it/2013/06/autorizzazione-unica-ambientale-pubblicato-in-gu-il-nuovo-regolamento/#comments Tue, 11 Jun 2013 06:30:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14110 L'AUA sostituirà una serie di atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 124 del 29 maggio 2013 – S.O. n. 42) il d.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), la semplificazione di atti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Il provvedimento, costituito da 12 articoli e da un corposo allegato, era già stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 febbraio 2013, successivamente all’acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

L’Autorizzazione unica ambientale rappresenta un importante strumento di semplificazione, in quanto sostituirà una serie di atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale. Inoltre l’AUA è rilasciata da un unico ente mediante un procedimento improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività e senza che ciò comporti maggiori oneri a carico delle imprese.

La nuova disciplina si applica a tutte le PMI ossia, in base a quanto disposto dall’art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese che abbiano meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o in alternativa un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro). Il regolamento riguarda anche agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, mentre la sua applicabilità è espressamente esclusa per i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando, in base alla normativa statale o regionale, il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli atti di assenso in materia ambientale.

L’AUA può sostituire fino a sette tipologie di titoli abilitativi, tra cui l’autorizzazione agli scarichi, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’autorizzazione generale per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico o le comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre il regolamento consente alle Regioni di individuare ulteriori atti da ricomprendere nell’AUA.

L’Autorizzazione unica ambientale deve essere richiesta allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), il quale diviene l’interlocutore unico per le imprese; sarà infatti lo stesso SUAP ad interagire con le varie autorità competenti al rilascio dei vari atti, acquisendo i pareri e gli atti di assenso necessari. L’obiettivo di semplificazione è perseguito anche tramite la previsione di rilevanti poteri sostitutivi in caso di inerzia di uno degli enti coinvolti.

L’AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovata mediante invio di un’istanza all’autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento entrerà in vigore il 13 giugno, mentre i procedimenti avviati prima di tale data saranno conclusi ai sensi delle norme attualmente vigenti.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 (Supplemento Ordinario n. 42).

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