autorità energia Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/autorita_energia/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 11 Nov 2016 11:29:18 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Riforma tariffe elettriche: online le FAQ dell’Autorità per l’energia https://www.giurdanella.it/2016/11/riforma-tariffe-elettriche-online-le-faq-dellautorita-per-lenergia/ Fri, 11 Nov 2016 11:29:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32195 L’Autorità per l’energia ha pubblicato online sul proprio sito le Faq sulla riforma delle tariffe elettriche, partita dal 1° gennaio 2016 per quasi 30 milioni di famiglie italiane. Si legge sul sito: “Al termine di questo processo, che si concluderà il 1° gennaio 2018, la tariffa per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore (cioè […]

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L’Autorità per l’energia ha pubblicato online sul proprio sito le Faq sulla riforma delle tariffe elettriche, partita dal 1° gennaio 2016 per quasi 30 milioni di famiglie italiane.

Si legge sul sito: “Al termine di questo processo, che si concluderà il 1° gennaio 2018, la tariffa per il trasporto dell’energia e la gestione del contatore (cioè quella parte dei costi della nostra bolletta con cui paghiamo i servizi per misurare e far arrivare nelle nostre case l’energia elettrica) e per gli oneri di sistema (cioè i costi per sostenere attività di interesse generale per il sistema elettrico), in totale circa il 40% della nostra bolletta, saranno uguali per ogni livello di consumo, abbandonando la cosiddetta ‘struttura progressiva’, cioè con prezzi di ogni singolo kWh crescenti al crescere dei consumi. In questo modo le famiglie andranno a pagare un corrispettivo meglio commisurato al servizio che utilizzano e più aderente ai costi effettivi”.

La Riforma delle tariffe di rete si applica alle utenze domestiche, residenti e non residenti, è partita il 1° gennaio 2016 e, con ampia gradualità, andrà a regime dal 1° gennaio 2018.

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Tar Milano: non più sospesi rincari di luce e gas https://www.giurdanella.it/2016/09/tar-milano-non-piu-sospesi-rincari-di-luce-e-gas/ Mon, 19 Sep 2016 13:38:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31937 Il TAR Milano, sez. II, con l’ordinanza n. 1185 del 16 settembre 2016 è tornato a pronunciarsi  sulla questione della conferma della sospensione cautelare della deliberazione dell’Autorità 354/2016/R/eel recante “Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela” (provvisoriamente sospesa con decreto cautelare […]

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Il TAR Milano, sez. II, con l’ordinanza n. 1185 del 16 settembre 2016 è tornato a pronunciarsi  sulla questione della conferma della sospensione cautelare della deliberazione dell’Autorità 354/2016/R/eel recante “Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela” (provvisoriamente sospesa con decreto cautelare monocratico n. 911 del Tar Lombardia del 19 luglio 2016, confermato con successivo decreto monocratico n.982 del 28 luglio 2016 a seguito dell’istanza di revoca presentata dall’Autorità).

Nell’ordinanza i giudici della Seconda Sezione, in seduta collegiale, hanno considerato come il ricorso presenti profili di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito, ritenendo pertanto, di “dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia, assicurando altresì adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di accoglimento del ricorso (nel merito)”.

Allo stesso tempo hanno “ritenuto che quest’ultima finalità debba essere conseguita contemperando equamente l’interesse dei clienti finali con quello, ad esso contrapposto, all’integrale copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica”, precisando inoltre che, in linea di principio, il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi del servizio, tra cui i costi connessi al servizio pubblico di dispacciamento.

Hanno pertanto ritenuto necessario “disporre una misura cautelare atipica, idonea a soddisfare nella sostanza quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti, ordinando all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati – di adottare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso (nel merito), con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia“, ritenendo di dover fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017.

Il TAR Lombardia (Sezione Seconda) quindi ha accolto l’istanza cautelare ma nei limiti e secondo le modalità motivate nell’ordinanza. Risulta quindi non più sospesa la deliberazione 354/2016/R/eel, pur in attesa della prevista trattazione di merito.

Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.

***

Pubblicato il 16/09/2016

N. 01185/2016 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2016, proposto da:

Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I, Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M e Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Maria Donzelli in Milano, Viale Abruzzi n. 83;

Comitas – Coordinamento microimprese per la tutela e l’assistenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I e Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Maria Donzelli in Milano, Viale Abruzzi n. 83;

contro

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia n. 1;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich C.F. CLRMCL57L21B885P e Giuliano Fonderico C.F. FNDGLN73R20H501D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Papi Rossi in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12;
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini C.F. ZPPNDR65P15H501F, Francesca Covone C.F. CVNFNC70M63A783X, Daniela Carria C.F. CRRDNL69M47G478M e Giorgio Vercillo C.F. VRCGRG83A19H501N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Annalaura Giannelli in Milano, Viale Bianca Maria n. 45;
Acea Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Api Nova Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Comandè C.F. CMNCRL73B25G273O, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, Via Festa del Perdono n. 10;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Enel Servizio Elettrico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco C.F. GRCGDU46S18C351B, Manuela Muscardini C.F. MSCMNL54L46B615Y e Paolo Provenzano C.F. PRVPLA83P15G273J, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, P.le Lavater n. 5;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

– della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico del 28 giugno 2016, n. 354/2016/R/eel, recante “Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela”;

– della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico del 24 giugno 2016, n. 342/2016/E/eel, recante “Avvio di procedimento per l’adozione tempestiva di misure prescrittive e la valutazione d potenziali abusi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, ai sensi del regolamento (UE) 1227/2011 – REMIT”;

nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti agli epigrafati connessi e/o collegati, ancorché di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di Acquirente Unico s.p.a., di Terna s.p.a. e di Api Nova Energia s.r.l.;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Enel Servizio Elettrico s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, a un primo sommario esame, che – in linea di principio – il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi, tra i quali rientrano quelli connessi al servizio pubblico di dispacciamento;

Considerato, tuttavia, che il ricorso presenta profili di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito;

Ritenuto, pertanto, di dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia, assicurando altresì adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di accoglimento del ricorso;

Ritenuto che quest’ultima finalità debba essere conseguita contemperando equamente l’interesse dei clienti finali con quello, ad esso contrapposto, all’integrale copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica;

Ritenuto pertanto necessario disporre una misura cautelare atipica, idonea a soddisfare nella sostanza quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti, ordinando all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati – di adottare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso, con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia;

Ritenuto di dover fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017;

Ritenuto che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare, nei limiti e secondo le modalità di cui in motivazione, disponendo l’adozione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico della misura ivi specificata.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro Mario Mosconi

IL SEGRETARIO

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Tar Milano: sospesi gli aumenti di luce e gas https://www.giurdanella.it/2016/07/tar-milano-sospesi-gli-aumenti-di-luce-e-gas/ Fri, 22 Jul 2016 08:32:33 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31709 Il Tar Milano, con il decreto cautelare n. 911 del 19 luglio 2016 ha sospeso l’efficacia della deliberazione AEEGSI n. 354/2016/R/EEL del 28 giugno 2016, recante Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela, che ha predisposto degli aumenti delle bollette di luce […]

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Il Tar Milano, con il decreto cautelare n. 911 del 19 luglio 2016 ha sospeso l’efficacia della deliberazione AEEGSI n. 354/2016/R/EEL del 28 giugno 2016, recante Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela, che ha predisposto degli aumenti delle bollette di luce e gas a partire dal 1° luglio 2016.

Ad avviso del Tar, le emanande singole fatture potrebbero causare un immanente danno grave ed irreparabile soprattutto per la vastissima platea che compone i singoli utenti finali (per lo piè famiglie ed utenti non gestori di attività produttive, percettori di bassi redditi) e d’altro canto, i relativi aumenti se dimostrati legittimi, potranno essere agevolmente recuperati nell’ambito degli ulteriori sistemi di fatturazione attraverso idonee ed eque modalità di prelievo.

Per tali motivi, il Tar ha sospeso la delibera  e ha rinviato la trattazione in sede collegiale della detta istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 settembre 2016.

Intanto l’Autorità ha reso noto che proporrà, attraverso l’Avvocatura dello Stato, immediata istanza di revoca del decreto, in quanto si basa su un ricorso che presenta un’erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto.

Si riporta di seguito il testo del decreto.

***

N. 00911/2016 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2016, proposto da:
Codacons, Comitas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I, Gino Giuliano C.F. GLNGNI65A02D636M, con domicilio eletto presso Marco Maria Donzelli in Milano, viale Abruzzi 83;

contro

Autorita’ Per L’Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, Acquirente Unico Spa, Ministero dello Sviluppo Economico non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Terna Spa, Acea Distribuzione Spa, Enel Distribuzione Spa non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della deliberazione dell’Autorità del 28 giugno 2016 n. 354/2016/R/EEL;

– della deliberazione dell’Autorità del 24 giugno 2016 n. 342/2016/E/EEL;

nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti agli epigrafati connessi e/o collegati, ancorché di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, pure alla stregua di quanto enunciato in atti impugnati dall’Autorità convenuta sembra ragionevolmente emergere l’ascrivibilità del nuovo prezzo unitario dell’Energia Elettrica a carico dell’utente finale a comportamenti economicamente non lineari posti in essere da vari operatori nell’ambito del servizio del dispacciamento dell’energia elettrica stessa e che, proprio alla stregua di ciò, la medesima Autorità ha dato avvio (delibera 342/2016/E/EEL del 24 giugno 2016) ad un procedimento, in relazione ai detti casi di non linearità commerciale ed economica, che risulta volto all’adozione di idonee misure prescrittive alla luce anche della possibile insistenza di potenziali abusi nel relativo mercato;

Rilevato che tale procedura è in corso e che perciò sembra opportuno che solo alle relative conclusioni possano essere ridefiniti quegli aumenti percentuali già posti a carico dell’utente finale a decorrere dall’1 luglio del c.a. – intervenuti questi come rideterminazione del citato nuovo prezzo unitario a carico di quest’ultimo – senza conoscere, alla data del 28 giugno 2016, se effettivamente i relativi aumenti percentuali possano essere legittimamente ascritti all’utente finale stesso;

Osservato che, allo stato, tutto ciò determina, in relazione alle emanande singole fatture, un immanente danno grave ed irreparabile soprattutto per la vastissima platea che compone i singoli utenti finali (per lo piè famiglie ed utenti non gestori di attività produttive, percettori di bassi redditi) e che, d’altro canto, i relativi aumenti se dimostrati legittimi, potranno essere agevolmente recuperati nell’ambito degli ulteriori sistemi di fatturazione attraverso idonee ed eque modalità di prelievo;

Riservate al Collegiale le questioni istruttorie, di accesso e di rito;

Spese compensate.

P.Q.M.

Accoglie e per l’effetto sospende l’efficacia della deliberazione AEEGSI n. 354/2016/R/EEL del 28 giugno 2016. Manda la trattazione in sede collegiale della detta istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 settembre 2016

Spese compensate.

La segreteria che legge per conoscenza notificherà copia della presente direttamente alla detta Autorità

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 19 luglio 2016.

Il Presidente
Mario Mosconi

IL SEGRETARIO

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Legge Stabilità 2014, Energia e Ambiente. Le novità https://www.giurdanella.it/2013/12/legge-stabilita-2014-energia-ambiente-le-novita/ Fri, 20 Dec 2013 07:15:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19460 Il dossier della Camera con la sintesi dei principali contenuti

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Il Servizio Studi della Camera dei Deputati – Dipartimento bilancio ha pubblicato il dossier con le sintesi del contenuto delle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la c.d. Legge di stabilità 2014.

Di seguito, la parte riguardante l’Ambiente, il Territorio e l’Energia.

Nel disegno di legge di stabilità le politiche in materia ambientale sono volte, da un lato, al sostegno alla messa in sicurezza del territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali pregressi, e, dall’altro, a interventi concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Una serie di misure è destinata, inoltre, ai territori colpiti da eventi sismici nel corso degli anni, al fine della prosecuzione e del completamento degli interventi di ricostruzione. Un numero circoscritto di disposizioni riguarda, infine, anche le fonti energetiche. Di rilievo in tale ambito le misure per la riqualificazione energetica, il recupero edilizio e l’adeguamento antisismico degli edifici per le quali il disegno di legge reca una proroga dei regimi di incentivazione vigenti.

Ambiente e messa in sicurezza del territorio

In sintesi il provvedimento in esame:

– reca un’articolata disciplina volta, per un verso, a destinare risorse già esistenti o allo scopo finalizzate a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili e, per l’altro, a recare uno stanziamento e a definire una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma differisce, inoltre, il termine entro il quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (comma 66);

– istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (comma 67);

– istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione europea. Il Fondo ammonta a 60 milioni di euro per il biennio 2014-2015 (comma 68);

– prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l’anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o avverrà nel corso del 2014 e individua, in fase di prima attuazione, gli interventi finanziati dal Fondo (commi 220-221).

Ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici

In sintesi il provvedimento in esame:

– disciplina l’erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 (comma 163) e prevede l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2014, nel limite complessivo di 31 milioni di euro, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (comma 224);

– autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata disponendo, nel contempo, l’esclusione dal patto di stabilità interno dei relativi pagamenti (comma 164). In relazione al medesimo sisma del 26 ottobre 2012 prevede l’estensione, fino al 31 dicembre 2014 e nel limite di spesa di 1 milione di euro, dei contributi per agevolare l’autonoma sistemazione dei cittadini, la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero (comma 225);

– stabilisce le modalità di calcolo, per l’anno 2014, del complesso delle spese complessive per la regione Molise, ai fini dell’applicazione del patto di stabilità interno, al fine di escludere, dalla somma delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dal consuntivo, quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002. L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l’anno 2014 (comma 226);

– con riguardo alle zone (nei territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) colpite dagli eventi sismici del maggio 2012: reca un allentamento e incide sulla disciplina dell’esclusione delle spese dal patto di stabilità interno (commi 227-228); posticipa, fino al termine del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati (comma 229); consente l’estensione degli interventi previsti per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai comuni limitrofi alle zone medesime, come definite dalle disposizioni vigenti, in cui deve essere accertata l’esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici (comma 230); estende l’applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari (comma 231); autorizza l’impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa (comma 232); differisce dal 31 marzo 2013 al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma (comma 233); modifica la disciplina dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione delle zone colpite, esentandoli dagli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e estendendone l’ambito di operatività (commi 234 e 235); autorizza la proroga per il 2015 della deroga già prevista per il triennio 2012-2014 ai fini dell’assunzione di personale, attraverso contratti di lavoro flessibile (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014), per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma (comma 236) esenta le università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma, dal divieto, per l’anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 237) disciplina la predisposizione di piani organici, da parte dei comuni, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione delle zone dei centri storici e dei centri urbani dei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo danneggiati dagli eventi sismici (commi 238-242);

– prevede che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza. Il subentro riguarda non solo la chiusura delle gestioni commissariali, già disposta per interventi emergenziali di protezione civile, ma anche i rapporti derivanti dalle dichiarazioni relative ai grandi eventi (comma 281).

Misure di incentivazione per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica

Nel provvedimento in esame, in sintesi:

– il comma 87 prevede una proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 50 per cento. Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 30 giugno 2015 la detrazione al 65 per cento, prevedendo altresì che una detrazione del 50 per cento nei 12 mesi successivi. Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per una spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione al 50 per cento, mentre per il 2015 si prevede una detrazione del 40 per cento. Con riferimento agli interventi antisismici, viene prorogata di 31 dicembre 2014 la detrazione al 65 per cento, stabilendo una detrazione del 50 per cento per il 2015. Con riferimento all’acquisto di mobili viene specificato il termine finale (31 dicembre 2014) entro cui devono essere sostenute le relative spese. Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro).

Fonti energetiche

In sintesi il provvedimento in esame:

– reca una norma di interpretazione autentica che esclude le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW realizzate dal 10 febbraio 2002 in poi, dall’obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione (commi 74 e 75);

– demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’individuazione della modalità di integrazione della remunerazione della disponibilità di capacità di produzione di energia elettrica (capacity payment transitorio), con effetto dal 2014. Si tratta, in pratica, di un indennizzo previsto per le centrali termoelettriche per la flessibilità che esse garantiscono alla sicurezza del sistema elettrico, lavorando a ritmo ridotto quando è alta la produzione da fonti rinnovabili (che hanno priorità di ritiro), e compensando i fabbisogni nei momenti in cui la produzione da fonti rinnovabili si riduce. Per gli oneri derivanti dall’integrazione di tale corrispettivo la norma prevede la partecipazione delle diverse fonti energetiche (incluse, dunque, le fonti rinnovabili) ai costi del mantenimento della sicurezza del sistema elettrico (comma 99);

– proroga di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge il termine per l’entrata in funzione degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o terreni della pubblica amministrazione già iscritti nel registro del Gse ai fini degli incentivi del quinto Conto energia da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013 (comma 100).

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Energia, dall’UE fondi per 250 progetti “PIC” https://www.giurdanella.it/2013/10/energia-dallue-fondi-250-progetti/ Tue, 22 Oct 2013 09:59:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17433 La Commissione europea ha ha approvato 250 importanti progetti di infrastrutture energetiche. Sono i “progetti di interesse comune” (PIC)

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La Commissione europea ha adottato un elenco di circa 250 importanti progetti di infrastrutture energetiche.  Si tratta dei c.d. “progetti di interesse comune” (PIC).

Di seguito il comunicato stampa della Commissione Europea:

“Questi progetti beneficeranno di procedure accelerate per il rilascio delle licenze e di condizioni più vantaggiose del quadro regolamentare e avranno accesso al sostegno finanziario proveniente dal “meccanismo per collegare l’Europa”, dotato di uno stanziamento di 5,85 miliardi di euro destinato alle infrastrutture energetiche transeuropee per il periodo 2014-2020. Questo finanziamento consentirà di realizzare i progetti più rapidamente e nel contempo rafforzerà la loro attrattiva per gli investitori. Una volta completati, i progetti contribuiranno all’integrazione dei mercati energetici degli Stati membri, consentendo loro di diversificare le loro fonti energetiche e ponendo fine all’isolamento energetico di alcuni Stati membri. Consentiranno inoltre alla rete di assorbire quote crescenti di energie rinnovabili e dunque di contribuire a ridurre le emissioni di CO2.

Günther Oettinger, Commissario per l’Energia, ha dichiarato: “Dobbiamo garantire che i nostri finanziamenti limitati siano utilizzati con oculatezza e che il denaro dell’UE vada dove può apportare il maggior beneficio possibile ai consumatori europei. Con questo elenco di progetti di infrastrutture energetiche e i benefici che ne derivano speriamo anche di destare l’interesse di un maggior numero di investitori.”

L’elenco comprende 140 progetti nel settore della trasmissione e dello stoccaggio dell’elettricità, circa 100 progetti nel settore della trasmissione e dello stoccaggio del gas e del GNL e numerosi progetti concernenti il petrolio e le reti intelligenti. I progetti beneficeranno di una serie di vantaggi:

– procedure accelerate per la pianificazione e il rilascio delle autorizzazioni (termine vincolante di tre anni e mezzo);

– un’unica autorità nazionale competente fungerà da sportello unico per le procedure di rilascio delle autorizzazioni;

– meno costi amministrativi per i promotori di progetto e le autorità grazie a procedure più snelle di valutazione ambientale, nel rispetto del diritto dell’Unione;

– maggiore trasparenza e maggiore partecipazione del pubblico;

– maggiore visibilità e attrattiva per gli investitori grazie ad un quadro regolamentare più solido dove i costi sono a carico dei paesi che beneficiano maggiormente del progetto portato a termine;

– possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa. Tutto ciò sarà cruciale ai fini dell’attivazione dei finanziamenti pubblici e privati necessari: i primi finanziamenti potranno essere disponibili già nel 2014.

Per essere ripreso nell’elenco un progetto doveva offrire vantaggi considerevoli ad almeno due Stati membri; contribuire all’integrazione del mercato e al rafforzamento della concorrenza; rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e ridurre le emissioni di CO2.

La Commissione monitorerà da vicino l’attuazione delle misure concernenti il rilascio delle autorizzazioni e la realizzazione dei progetti. Infine, l’elenco di progetti di interesse comune sarà aggiornato ogni due anni al fine di integrare nuovi progetti utili e eliminare quelli obsoleti.

Contesto

L’ingente fabbisogno di investimenti nelle infrastrutture energetiche è alla base della proposta di regolamento del 2011 concernente gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (orientamenti per la TEN-E). Questi orientamenti istituiscono un quadro strategico per la visione di lungo periodo nel settore delle infrastrutture energetiche dell’Unione europea e introducono il concetto di “progetti di interesse comune”. Essi identificano nove corridoi strategici prioritari per le infrastrutture nei settori dell’elettricità, del gas e del petrolio, e tre aree prioritarie di infrastrutture a livello UE per le autostrade dell’elettricità, le reti intelligenti e le reti di trasporto di anidride carbonica.

L’approvazione dell’elenco finale da parte della Commissione è il frutto di un accurato processo di scelta e valutazione. Dodici gruppi di lavoro regionali ad hoc, uno per ogni area o corridoio prioritario strategico, hanno valutato i progetti proposti e hanno elaborato un elenco regionale dei PIC nel luglio 2013. In questo processo sono stati consultati anche il pubblico e le parti interessate, comprese le ONG attive nel settore ambientale, sulle principali strozzature infrastrutturali e sul progetto di elenco di potenziali PIC. Alla stesura dell’elenco definitivo hanno partecipato – in qualità di membri dei gruppi regionali – rappresentanti degli Stati membri, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica e il gas (REGST-E e REGST-G), i gestori nazionali dei sistemi di trasmissione e i promotori di progetti, le autorità nazionali di regolamentazione e l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)”.

Qui l’elenco completo dei progetti  degli Stati interessati

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Autorizzazione unica per la realizzazione di elettrodotti di rilevanza nazionale https://www.giurdanella.it/2013/07/autorizzazione-unica-per-la-realizzazione-di-elettrodotti-di-rilevanza-nazionale/ Mon, 01 Jul 2013 06:30:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14598 E' illegittima l'autorizzazione unica delle opere progettate che non sia conforme agli strumenti urbanistici comunali

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.3205 dello scorso 10 giugno, approfondisce la disciplina prevista dall’art. 1 sexies del d.l. n. 239 del 2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica).

L’art. 1-sexies del d.l n. 239 del 2003, come sostituito in sede di conversione dalla legge n. 239 del 2004, e successivamente modificato dall’articolo 27, comma 24, lettera a), della legge n.99 del 2009, prevede che le funzioni in merito alla realizzazione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono di competenza dello Stato. Inoltre, dispone che l’autorizzazione unica per la realizzazione di elettrodotti di rilevanza nazionale sostituisce qualunque atto d’assenso e costituisce titolo per la realizzazione del progetto e che l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 dell’art. 1-sexies del medesimo decreto legge prevede, ulteriormente, che l’autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare al quale “partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere”. Corollario di tale disposizione è la necessaria partecipazione al procedimento della Regione e dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto. A questi non spetta, peraltro, l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi di cui è esclusivamente competente lo Stato, ma solo l’espressione di un parere.

Nel caso in cui l’autorizzazione unica delle opere progettate non dovesse essere conforme agli strumenti urbanistici comunali, ciò non comporterebbe l’illegittimità dell’autorizzazione stessa.

Nel caso in esame, i giudici di Palazzo Spada si soffermano, in particolare su un altro tema rilevante, quello attinente la compatibilità del progetto di un elettrodotto con i valori paesaggistici e ambientali, presidiato dal procedimento di valutazione di impatto ambientale previsto dall’art. 29 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. I giudici ritengono illegittima la determinazione ministeriale che reca giudizio positivo di compatibilità, superando un precedente decreto in cui si evidenziava l’opportunità di “considerare l’opzione cavo interrato, al fine di non interferire con l’ambito paesaggistico ambientale”. In altri termini, la Via positiva rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, va annullata per difetto di motivazione dell’assenso paesaggistico espresso senza aver adeguatamente valutato l’effettiva praticabilità di soluzioni alternative di tracciato e la possibilità di parziale interramento della linea elettrica, al fine di evitare l’inevitabile compromissione del patrimonio ambientale.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 3205 del 10 giugno 2013.

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Giovagnoli, sindacato sulle Autorità indipendenti… https://www.giurdanella.it/2013/03/11478/ Sat, 30 Mar 2013 09:29:08 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11478 Giovagnoli, sindacato sulle Autorità indipendenti . . . Roberto Giovagnoli (Consigliere di Stato) Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale Sommario 1. Le tecniche di tutela risentono del potere esercitato. Necessità di operare una preliminare distinzione tra funzione di regolazione e funzione sanzionatoria. 2. Il sindacato sugli atti di regolazione. 2.1. Il controllo sulla c.d. […]

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Giovagnoli, sindacato sulle Autorità indipendenti

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Roberto Giovagnoli
(Consigliere di Stato)

Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale

Sommario

1. Le tecniche di tutela risentono del potere esercitato. Necessità di operare una preliminare distinzione tra funzione di regolazione e funzione sanzionatoria.
2. Il sindacato sugli atti di regolazione.
2.1. Il controllo sulla c.d. legalità procedimentale.
2.2. Sul piano sostanziale: il ridimensionamento della violazione di legge e la valorizzazione dell’eccesso di potere.
3. Il sindacato giurisdizionale sulla funzione sanzionatoria.
3.1. Il tema antico del sindacato sulla discrezionalità tecnica.
3.2. Le peculiarità della discrezionalità tecnica esercitata dalle AI nell’esercizio del potere sanzionatorio.
3.3. Le suggestioni volte a circoscrivere il sindacato: il c.d. sindacato giurisdizionale “deferente”.
3.4. Le suggestioni che, valorizzando la natura quasi giurisdizionale della potestà sanzionatoria, propongono una sindacato pieno.
3.4.1. Le pecualiarità della potestà sanzionatoria e del giudizio di impugnazione delle sanzioni.
3.5. Il sindacato “pieno” sulle sanzioni delle Autorità indipendenti. La sentenza della CEDU nel caso Menarini.
3.6. Il sindacato sugli atti sanzionatori delle Autorità nella giurisprudenza amministrativa italiana

Qui il testo integrale dell’articolo di Roberto Giovagnoli, pubblicato sul sito www.giustizia-amministrativa.it

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Tariffa Servizio Idrico, Consiglio di Stato: l’Authority proceda al rimborso https://www.giurdanella.it/2013/02/tariffa-servizio-idrico-consiglio-di-stato-lauthority-proceda-al-rimborso/ Thu, 07 Feb 2013 14:15:56 +0000 E' illegittimo, e quindi deve essere rimborsato, il pagamento remunerativo del capitale investito, pari al 7%, inserito nelle tariffe del servizio idrico integrato all'indomani dell'esito del referendum del 12/13 giugno 2011.E' quanto afferma il Consiglio di Stato sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267, reso su richiesta dell'Autorità per i servizi idrici ed energetici.

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E' illegittimo il pagamento remunerativo del capitale investito, pari al 7%, inserito nelle tariffe del servizio idrico integrato all'indomani dell'esito del referendum del 12/13 giugno 2011.
E' quanto afferma il Consiglio di Stato sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267, reso su richiesta dell'Autorità per i servizi idrici ed energetici.

L'Autorità per l'energia, il 23 ottobre 2012, aveva infatti consultato per un parere il Consiglio di Stato circa il decorso temporale delle funzioni di regolazione tariffaria servizi idrici. La consultazione scaturiva da divergenti pareri sulla titolarità dell'Autorità ad intervenire in periodi antecedenti il trasferimento delle funzioni di regolazione del settore.

Il Consiglio di Stato ha sciolto ogni dubbio ed ha affermato che "il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l'Autorità – fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi – terrà conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari”.

Subito dopo la pronuncia dell'organo di vertice della giustizia amministrativa, l’Autorità dell’energia ha preparato un documento volto alla ridefinizione dei criteri di calcolo per la restituzione agli utenti delle quote percepite indebitamente nel periodo dal 21 luglio al 31 dicembre 2011. Al fine di individuare la quota da restituire l’Autorità utilizzerà il sistema già sperimentato per definizione del c.d. Metodo Tariffario Transitorio che copre il biennio 2012-2013 già includente gli effetti abrogativi del referendum popolare.

In ottemperanza a quanto indicato dai giudici di Palazzo Spada, l'Authority ha diffuso una nota in cui fa sapere che rispetterà il principio del “pieno recupero del costo”. Su indicazioni dell’Autorità, infatti, gli Enti d’Ambito provvederanno a conteggiare, sulle quote da loro stabilite e saldate dagli utenti nel 2011, le somme da stornare e restituire. L'Authority provvederà inoltre ad indicare il modo, il come nonché la verifica e approvazione delle decisioni degli Enti d’Ambito assicurando il concreto risarcimento delle somme percepite in eccedenza.
Responsabile del procedimento sarà l'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità dei Servizi Idrici, che dovrà procedere all'assunzione di informazioni e di tutti i documenti utili. E' previsto altresì un potere sanzionatorio qualora dovessero sorgere problemi, ritardi o omissioni. 

Qui il fac simile della domanda per chiedere il rimborso

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