L'articolo Diniego di autorizzazione paesaggistica: il CdS sull’impugnabilità del parere negativo presupposto proviene da Giurdanella.it.
]]>Così il Collegio: “Sulla base dei consolidati principi processuali da tempo affermati da questo Consiglio, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere – ancorché esso sia vincolante – quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento. Tal principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice approvato con il D. lg. 42/2004 (Cons. St., VI, 18 luglio 2017, n. 3523).
I giudici di Palazzo Spada hanno concluso nel senso che tale principio comporta che – nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – vi è l’onere di impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il parere negativo presupposto (con il versamento per una sola volta del contributo unificato), mentre non vi è l’onere di impugnare immediatamente il parere negativo e successivamente l’atto conclusivo del procedimento (il che comporterebbe, in ipotesi, il versamento per due volte del C.U. stesso).
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 18/09/2017
N. 04369/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 2792/2012, proposto dalla signora Gerarda Gagliardo, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Speranza e Tullio Mautone, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso l’avv. Placidi,
contro
– il Comune di Centola-Palinuro (SA), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nel presente giudizio e
– la Soprintendenza BAP per le province di Salerno e di Avellino, in persona del Soprintendente pro tempore, ed il Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo – MIBACT, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR per la Campania – Sezione di Salerno, sez. I, n. 1575/2011, resa tra le parti ed inerente al parere negativo sul rilascio del permesso di costruire, per l’esecuzione di opere di adeguamento funzionale e per la sistemazione esterna di un fabbricato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 15 giugno 2017 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, l’Avvocato Vincenzo Speranza e l’Avvocato dello Stato Caselli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – La sig. Gerarda Gagliardo dichiara d’esser proprietaria d’un fabbricato ex-rurale sito in Centola (SA), fraz. Palinuro, loc. Piano Faracchio, e ricadente in zona E5 (agricola) di PRG, che a suo tempo fu edificato in base alla concessione edilizia n. 228 del 2 ottobre 1991.
Per tal fabbricato, la proprietaria ottenne, anzitutto ed in forza del permesso di costruire n. 4 del 24 gennaio 2005, il condono edilizio ex l. 23 dicembre 1994, n. 724 (previo parere positivo della Soprintendenza BAP n. 7416 del 25 febbraio 2002), richiesto nel 1995 per sanare alcuni aumenti di superfici e di cubatura con cambio di destinazione d’uso da rurale a civile abitazione, in difformità dalla CE n. 228/91.
Ella ottenne poi il rilascio del permesso di costruire n. 33 del 22 giugno 2006, con cui intese realizzare i lavori per il completamento dell’edificio stesso, la sistemazione delle aree esterne ed un piano di copertura a quattro falde.
Anche su tale permesso la Soprintendenza rilasciò il parere favorevole n. 6848 del 27 febbraio 2006, non ritenendo sussistenti i presupposti per annullare il nulla osta comunale del precedente 17 gennaio.
2. – In sede d’esecuzione di tale ultimo permesso di costruire, la sig. Gagliardo propose un nuovo progetto per poter completare l’edificio, onde il Comune di Centola, con la nota n. 269 del 13 gennaio 2011 e previo parere favorevole della commissione edilizia integrata, ne trasmise l’istanza alla Soprintendenza BAP.
Quest’ultima, con nota n. 6359 dell’11 marzo 2011, diede motivato parere negativo all’ulteriore intervento di trasformazione del territorio, non ritenendo sussistenti i presupposti per assentirlo in modo favorevole, ai sensi dell’art. 146 del Dlg 22 gennaio 2004, n. 42.
Avverso l’atto della Soprintendenza n. 6359 dell’11 marzo 2011, la sig. Gagliardo ha proposto innanzi al TAR Salerno il ricorso NRG 1189/2011, deducendo:
a) l’assenza dell’affermato aumento della massa edilizia rispetto a quanto assentito col permesso di costruire n. 33/2005;
b) l’assenza di difformità e l’irrilevanza della mancata ultimazione dell’edificio rispetto a tal permesso di costruire;
c) l’errore di fatto ed il difetto dei presupposti circa il contrasto di quest’ultimo con le norme vincolistiche ed il contesto paesaggistico;
d) il difetto d’istruttoria (ché allo stato sarebbe stato l’edificio non ultimato a costituire l’elemento di degrado paesaggistico);
e) l’illegittimo riferimento della Soprintendenza alle norme urbanistico – edilizie;
f) la mancanza del contraddittorio e l’assenza della garanzia procedimentale ex art. 146, comma 9, del Dlg 42/2004.
3. – L’adito TAR, con la sentenza n. 1575 del 16 settembre 2011, respinse tutte le questioni di merito, ma non pronunciò su quelle procedimentali.
Ha appellato quindi la sig. Gagliardo, col ricorso in epigrafe, facendo riemergere i motivi assorbiti o non trattati e contestando i vari capi della sentenza impugnata. Resistono in giudizio il MIBACT e la Soprintendenza BAP, concludendo per l’infondatezza dell’appello.
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2017, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
4. – Quanto al VI e al VII motivo del ricorso di primo grado (con cui è stata dedotta l’assenza delle garanzie procedimentali), rileva la Sezione che effettivamente essi non son stati esaminati dal TAR.
4.1. In applicazione dell’art. 105 del codice del processo amministrativo, le relative censure – come riproposte con l’atto d’appello – vanno esaminate in questa sede.
Infatti, la mancata pronuncia di una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale non comporta l’annullamento dell’impugnata sentenza con il contestuale rinvio della controversia al TAR, ma un vizio che, per l’effetto devolutivo proprio del secondo grado di giudizio, abilita il Consiglio di Stato a valutare ex novo ogni domanda riproposta, modificando o integrando la motivazione, ove necessario e, comunque, definendo nel merito la causa (cfr., ex plurimis Cons. St., VI, 7 giugno 2011, n. 3429; id., 5 maggio 2016, n. 3047; id., IV, 29 novembre 2016, n. 5016; id., 20 marzo 2017, n. 1230).
4.2. Ciò posto, va altresì rilevato che con il ricorso di primo grado è stato impugnato unicamente il parere negativo vincolante, emesso dalla Soprintendenza in data 15 marzo 2011, e non anche l’atto conclusivo del procedimento (la cui emanazione nemmeno risulta).
La Sezione rileva che, sulla base dei consolidati principi processuali da tempo affermati da questo Consiglio, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere – ancorché esso sia vincolante – quando non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento. Tal principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice approvato con il Dlg 42/2004 (Cons. St., VI, 18 luglio 2017, n. 3523, § 6).
Infatti, costituisce uno ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, la disposizione che, in deroga al principio generale, preveda l’immediata impugnabilità di un parere, come previsto ad es. dall’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017 (Cons. St., VI, 12 settembre 2017, n. 4315, § 8.2.).
Il suesposto principio comporta che – nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – vi è l’onere di impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il parere negativo presupposto (con il versamento per una sola volta del contributo unificato), mentre non vi è l’onere di impugnare immediatamente il parere negativo e successivamente l’atto conclusivo del procedimento (il che comporterebbe, in ipotesi, il versamento per due volte del CU stesso);
Peraltro, in questa sede non si possono trarre le conseguenze processuali della inammissibilità del ricorso di primo grado (in quanto proposto unicamente avverso il parere della Soprintendenza): poiché il TAR ha respinto il ricorso perché infondato, vi è stata una statuizione implicita della sua ammissibilità, avverso la quale non è stato proposto sul punto un formale appello incidentale da parte ell’Amministrazione statale (in termini, Cons. St., VI, 12 settembre 2017, n. 4315; id., 18 luglio 2017, n. 3523, § 6).
4.3. Passando all’esame delle censure non esaminate in primo grado, come riproposte con l’atto d’appello, va rilevato che, nella specie, il parere negativo della Soprintendenza è stato emanato il 15 marzo 2011.
Si applica allora, ratione temporis, l’art. 146, comma 8, del Dlg 42/2004, nel testo vigente dal 24 aprile 2008 al 12 luglio 2011, che va interpretato nel senso che l’obbligo di inviare il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o della stessa sottoposizione d’un progetto o di un intervento alla autorizzazione paesaggistica grava sulla Regione o sull’ente subdelegato e non anche sulla Soprintendenza (cfr. Cons. St., VI, 28 dicembre 2015 n. 5844).
Alla data di emanazione dell’atto impugnato in primo grado, non era invece in vigore il nuovo testo dell’art. 146, comma 8, del codice n. 42 del 2004 (come modificato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106), per il quale «il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241».
Peraltro, la Sezione rileva che lo stesso parere del 2011, che riguardò un progetto nuovo ed alquanto diverso da quello che il Comune di Centola assentì all’appellante col permesso di costruire n. 33/2006, ha precisato che la nota comunale n. 269/2011, con cui fu chiesto il parere della Soprintendenza su tale progetto, diede «comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo», in coerenza con l’art. 146, comma 7, del Dlg 42/2004.
L’appellante, dunque, ha avuto anche in concreto la possibilità di partecipare al procedimento.
4.4. Sotto il profilo sostanziale, pur se l’edificio è stato realizzato con continue aggiunte nel tempo e specifici titoli edilizi e paesaggistici, va rimarcato che i precedenti pareri favorevoli hanno riguardato solo le opere progettuali prese in considerazione e sono di per sé irrilevanti per la valutazione delle vicende successive.
Ogni trasformazione del territorio implica, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, un giudizio di compatibilità del nuovo assetto con i valori che esso intende proteggere e mantenere. Non basta asserire che, in fondo, una ulteriore trasformazione sarebbe migliorativa o poco impattante, poiché spetta alla P.A. preposta verificarne se, come e in qual misura le ulteriori opere vadano ad incidere sugli interessi pubblici coinvolti, dovendosi evitare ogni deturpazione ulteriore. L’obiettivo è allora, nell’esercizio della funzione di tutela, di difendere, mercé un giudizio di comparazione, il contesto vincolato nel quale si collochi l’opera, tenendo sì presenti le effettive e reali condizioni dell’area d’intervento (arg. ex Cons. St., VI, 29 dicembre 2010 n. 9578; id., 14 giugno 2011 n. 4418), ma pure se l’eventuale sovraccarico di plurimi interventi in situ non abbia raggiunto un livello di saturazione incompatibile col vincolo.
Del resto, la Soprintendenza, nell’esercitare la sua funzione di tutela del paesaggio, non può attenuare la tutela del bene alla cui cura è preposta, mercé il bilanciamento o la comparazione con altri interessi, ancorché pubblici.
Infatti, il parere reso sulla compatibilità del manufatto al paesaggio è espressione non di discrezionalità amministrativa (onde la P.A., traendo spunto dai precedenti assensi, possa “scegliere” di sorvolare sull’ultima compromissione), bensì di discrezionalità tecnica, che non implica alcuna forma di comparazione e di valutazione di interessi eterogenei.
Sicché esso si deve sostanziare nella valutazione tecnico-professionale di compatibilità dell’intervento sul territorio con il tutelato interesse pubblico paesaggistico, mentre ogni altra simile o pregressa questione sul medesimo contesto non può che risultare autonoma (arg. ex Cons. St., Sez. VI, 23 luglio 2015 n. 3652).
5. – Quanto agli aspetti della motivazione del contestato parere, ritiene la Sezione che non sussistano i vizi dedotti dall’appellante, sicché va confermata la sentenza impugnata.
La Soprintendenza, con la nota n. 6359 del 2011, rese noto che:
I) l’area d’intervento ricadeva in zona vincolata ai fini paesaggistici con il decreto ministeriale di data 2 novembre 1968 ed all’interno della perimetrazione del Parco del Cilento e Vallo Diano, oltre ad esser compresa all’interno del PTP Cilento costiero;
II) l’edificio de quo non era stato ancora completato rispetto al permesso di costruire n. 33/2005 e, anzi, risultavano talune difformità;
III) il progetto da ultimo proposto previde ulteriori opere aggiuntive, tra cui una copertura (non più a quattro, ma) a tre falde con altezza al colmo di m 2,80, un corpo scala esterno di collegamento tra i vari livelli, un ulteriore pergolato oltre il portico esistente e varie sistemazioni esterne ed opere di pavimentazione;
IV) il manufatto ricadeva in un lotto, in zona agricola, di circa mq 2765;
V) l’ambito coinvolto, ancorché in varia guisa antropizzato, era tuttora meritevole di particolare tutela paesaggistica (per il ben noto principio per cui la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, a più forte ragione impone che nuove costruzioni non alterino maggiormente l’ambito protetto);
VI) le opere proposte erano tali da incrementare vieppiù i volumi edilizi e l’impatto dell’edificio, in evidente contrasto con le regole di conservazione e di tutela del vincolo paesaggistico, tale da non consentire il rilascio di un parere favorevole ex art. 146 del Dlg 42/2004.
Non risultano dunque condivisibili le deduzioni dell’appellante sia sul riferimento puntuale al provvedimento di vincolo, sia sul contenuto (reputato migliorativo, sol perché non è stato previsto l’aumento della cubatura assentita) di tale ultima trasformazione rispetto al permesso di costruire n. 33/2006 (trattandosi d’una doglianza in parte di merito circa il preteso miglior impatto estetico del fabbricato, in parte su aspetti soltanto edilizi in sé irrilevanti in questa sede, dovendosi comunque tenere conto del contenuto delle previsioni progettuali, delle modiche di sagoma e del rilievo del pergolato).
E’ altresì infondata la censura sulla pretesa estraneità logico-giuridica della mancata ultimazione del progetto assentito col precedente permesso di costruire, cui fa specifico richiamo la Soprintendenza, e che dimostra piuttosto come la richiesta dell’interessata implicasse una trasformazione in aggiunta dell’opera realizzata.
Del tutto ragionevolmente, in sostanza la Soprintendenza ha ritenuto che vi sarebbe stato un peggioramento qualitativo del contesto paesaggistico, e non l’ultimazione dell’opera come da progetto del 2006.
L’osservazione dell’appellante, secondo cui il mancato assenso paesaggistico a siffatte aggiunte lascerebbe l’edificio incompiuto e, per l’effetto, fonte di maggior degrado per il paesaggio dell’area, non è giuridicamente rilevante.
Inoltre, del tutto ragionevolmente la Soprintendenza ha tenuto conto di quanto riguardò l’edificio in questione (che, rispetto alla concessione edilizia n. 228/91, è stato oggetto di modifiche di ogni sorta, compreso il cambio di destinazione d’uso a civile abitazione, tanto da dover richiedere il condono del 1994), potendo valutare che le ultime aggiunte, lungi dal riqualificare alcunché, hanno solo previsto il peggioramento dell’estetica ed hanno superato il limite di compatibilità, in base ad un giudizio in sé ragionevole e non manifestamente erroneo.
6. – In definitiva, l’appello è da rigettare.
Le spese del secondo grado di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 2792/2012 in epigrafe), lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, a favore delle Amministrazioni statali appellate, delle spese del secondo grado del giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 7.000,00 (Euro settemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 giugno 2017, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Silvestro Maria Russo | Luigi Maruotti | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Diniego di autorizzazione paesaggistica: il CdS sull’impugnabilità del parere negativo presupposto proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Autorizzazione paesaggistica: il CdS sul termine fissato alla soprintendenza per l’annullamento proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dalla sentenza: “Secondo un consolidato orientamento (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006 n. 1261; Id, sez. VI, 29 dicembre 2008, n.6586), il termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, è sufficiente che l’atto sia adottato nel rispetto del termine, non rientrando evidentemente in esso il momento in cui è necessario renderlo conoscibile ai suoi destinatari.
Infine, il Collegio ha richiamato una sentenza dell’Adunanza Plenaria, la quale ha affermato che “la ratio del divisato orientamento riposa sulla natura non recettizia dell’atto tutorio, qualificandosi come espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9)”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 23/05/2017
N. 02435/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2011, proposto da:
Gianni Sarto, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Pinnellini C.F. PNNCLD59S30C377M, Raffaello Astorri C.F. STRRFL73M07D612D, con domicilio eletto presso Ornella Manfredini in Roma, via G. Avezzana 1;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni C.F. SNSNDR54H14B509X, Francesca De Santis C.F. DSNFNC70B47D612E, Annalisa Minucci C.F. MNCNLS65R70D612B, con domicilio eletto presso Annalisa Minucci in Firenze, Annalisa.Minucci@Firenze.Pecavvocat;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE III n. 01454/2010, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio di concessione in sanatoria edilizia – annullamento autorizzazione paesaggistica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Raffaello Astori, Francesca De Santis, Maria Romana Ciliutti in delega dell’avv. Annalisa Minucci e Sergio Fiorentino dell’avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del T.A.R. Toscana, sez. III n. 01454/2010, che, sui ricorsi riuniti (sub. R. G. n. 1450/96 e 2479/2000) proposti dal sig. Gianni Sarto – aventi rispettivamente ad oggetto il parere espresso dalla Commissione edilizia integrata sulla domanda di condono di un box in lamiera grecata realizzato nel resede tergale in via B. Umiliana 19 ed il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di annullamento della determinazione con la quale il Comune di Firenze aveva espresso, in sede di riesame d’ufficio, parere favorevole al rilascio di concessione in sanatoria per il predetto box in lamiera – ha dichiarato l’uno improcedibile e l’altro infondato.
2. Avverso la sentenza, l’appellante ha censurato con un primo ordine di motivi la declaratoria d’improcedibilità del primo ricorso sul rilievo che la reiezione per ragioni procedimentali (di forma) del secondo ricorso, proposto avverso l’atto ministeriale di annullamento del parere favorevole delle CEI avente ad oggetto l’intervento edilizio, non avrebbe inciso sulla questione di merito (e quindi di sostanza) afferente la compatibilità ambientale del manufatto.
3. Con un secondo ordine di motivi d’appello, aventi ad oggetto la pronuncia d’infondatezza del secondo gravame, il sig. Gianni Sarto ha dedotto la plurima e concorrente violazione degli artt. 7 e 21 octies l. n. 241/90 e degli artt. 4 d.m. 13 giugno 1994 e 2 d.m. 19 giugno 2002 n. 165.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Firenze instando congiuntamente per l’infondatezza dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 13.04.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Sono infondati i motivi dedotti avverso il capo della sentenza appellata declaratoria d’improcedibilità
5.1 Il diniego di condono (n. 224 del 1996) opposto da Comune, oggetto del primo ricorso, motivato sul rilievo che la commissione edilizia integrata aveva espresso parere contrario “in quanto i materiali e le caratteristiche costruttive aventi natura di temporaneità e prive di ogni intento di decoro sono incompatibili con la tutela dei valori estetici e tradizionali del luogo”, è stato superato dal parere positivo della C.E.I. n. 518 del 14.06.1999.
Oggetto, a sua volta, d’annullamento con decreto n. 3548 del 2.11.1999 del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Firenze, Pistoia e Prato, autonomamente impugnato con il secondo ricorso.
5.2 Nessun concreto vantaggio deriverebbe al ricorrente appellante dall’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento comunale del 1996, anche in considerazione del fatto che, proprio alla stregua dei criteri previsti dalla delibera della Giunta comunale (n. 3578 del 14.11.1997) sopravvenuti al primo diniego, la CEI, in difformità dal precedente parere negativo, aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica del manufatto.
5.3 In definitiva l’annullamento del provvedimento tutorio ministeriale, autonomamente impugnato, radica e circoscrive l’interesse al ricorso e all’appello del (relativo) capo di sentenza reiettivo.
6. Con un primo ordine di motivi, l’appellante lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la doverosità della comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame della domanda di condono e del procedimento di controllo da parte del Ministero.
7. Il motivo è infondato.
7.1 Mette conto rilevare la ragione che fonda l’annullamento ministeriale del parere favorevole: la Commissione, contraddicendo il proprio precedente parere negativo avente ad oggetto il medesimo intervento abusivo realizzato in area tutelata da vincolo paesaggistico imposto con d.m., s’è “limitata ad affermare che l’intervento è compatibile con il contesto vincolato richiamandosi ad una delibera della Giunta non citata testualmente né allegata”.
Di fatto, la Commissione non ha affatto assolto al proprio compito di valutare in concreto non solo la compatibilità paesaggistica ma il rispetto sostanziale dei valori tutelati dal vincolo sulle colline di Bellosguardo, Marignolle e adiacenze.
Apprezzamento – va sottolineato – non surrogabile, contrariamente a quanto dedotto con un secondo ordine di motivi d’appello, con una motivazione per relationem di astratti criteri di compatibilità dettati una tantum dalla Giunta, organo oltretutto di estrazione politica e non tecnica.
7.2 La radicalità del vizio, inficiante ab imis il parere, depone nel senso che, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90, la comunicazione d’avvio del procedimento e con essa la partecipazione al procedimento non avrebbero avuto alcuna sostanziale efficienza causale nella determinazione di un provvedimento finale di segno opposto rispetto a quello adottato.
8. Con ulteriore motivo, l’appellante si duole dell’omesso esame da parte dei giudici di prime cure della censura afferente la tardività dell’annullamento ministeriale, comunicatogli oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal giorno di ricevimento della documentazione inviata dal Comune.
Il motivo è infondato.
9. Il motivo è infondato.
9.1 Secondo un consolidato orientamento (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006 n. 1261; Id, sez. VI, 29 dicembre 2008, n.6586), il termine fissato alla soprintendenza competente per l’eventuale annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione (ovvero dall’ente subdelegato), per quanto di natura perentoria, è previsto dalla legge soltanto ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di annullamento e non anche per la sua comunicazione ai soggetti interessati.
Perché possa dirsi rispettato il suddetto termine è sufficiente che l’atto sia adottato nel termine per provvedere, non dovendosi ricomprendere nel computo di esso l’attività successiva di partecipazione di conoscenza dell’atto ai suoi destinatari.
9.2 La ratio del divisato orientamento riposa sulla natura non recettizia dell’atto tutorio, qualificandosi come espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico (cfr., Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9).
9.3 Sicché, ai fini della sua validità, è ininfluente la comunicazione ai diretti interessati nell’arco temporale fissato dalla legge per l’adozione del provvedimento tutorio.
10. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
11. Sussistono giustificati motivi, individuabili nella controvertibilità in fatto delle questioni dedotte in causa, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Oreste Mario Caputo | Sergio Santoro | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Autorizzazione paesaggistica: il CdS sul termine fissato alla soprintendenza per l’annullamento proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica: il decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 6 aprile 2017.
L’art. 2 del D.P.R. è rubricato “Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, demandando all'”Allegato A” la specificazione puntuale degli stessi.
A tal proposito, ecco alcuni tra i principali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
– opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
– interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purchè eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
– interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici;
– interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm;
– installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne oppure installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
– installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
– opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purchè eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
– opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice dei beni culturali;
– interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
– sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purchè tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
– realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
– installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
– installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
– installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici.
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]]>Il decreto si propone di diminuire il peso degli oneri di natura burocratica che gravano sulle iniziative di privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all’azione amministrativa in un ambito,come quello della tutela paesaggistica, particolarmente significativo, vista la rilevanza costituzionale della materia alla luce degli interessi pubblici coinvolti.
Il Consiglio di Stato, tra le osservazioni formulate, ha ravvisato che qualora occorrano sia un’autorizzazione paesaggistica che un permesso di costruzione e vi sia contrasto tra le amministrazioni rispettivamente competenti, viene convocata una conferenza di servizi; e che in ogni caso è fatta salva, ove necessario, la distinta autorizzazione da rilasciare a tutela dei beni di interesse storico, artistico o archeologico.
Infine il Consiglio di Stato ha osservato che anche per gli interventi c.d. “liberalizzati”, le disposizioni del decreto trovano immediata applicazione per le regioni a statuto ordinario, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno l’obbligo di darvi attuazione con proprie disposizioni, provvedendovi secondo i principi fissati dai propri statuti.
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]]>Di seguito la relazione illustrativa sugli articoli di maggiore interesse:
Articolo 3 (Modifica all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
La norma in esame consente di rinnovare l’iniziativa del Governo in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell’art. 34 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera del CIPE del 2 agosto 2002 – Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).
Articolo 5 (Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)
Con le disposizioni che si propongono si intende semplificare ed accelerare l’iter di alcuni procedimenti autorizzatoci in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (art. 104) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (art. 109), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che “il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale…. ”
Le disposizioni in questione hanno quindi lo scopo di evitare che per una stessa attività da autorizzare, per la quale sia prevista l’acquisizione della valutazione d’impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti. Con riferimento, in particolare, al procedimento concernente la movimentazione dei fondali marini si elimina la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa “lo sportello unico” per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, a normazione vigente, l’autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l’interferenza con eventuali SIC o ZPS costieri e marini,per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.
Articolo 6 (Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali)
La presente norma deriva dalla recente modifica che il d. lgs. 128/2010 ha introdotto nella disciplina dei rapporti reciproci tra VIA ed AIA, come regolati dall ‘originario d.lgs. 152/2006. Nella prima formulazione (presente anche nel D.Lgs. 59/2005 sull ‘AIA) la VIA costituiva un presupposto di legittimità per la favorevole conclusione del procedimento di AIA, nei casi nei quali la legge richiedeva l’attivazione di ambedue i procedimenti. La loro autonomia procedimentale era fondata sulla cura di interessi pubblici connotati da diversa posizione funzionale nell’ordinamento settoriale (valutazione preliminare alla localizzazione, per la VIA – giudizio di conformità alle BAT attinenti alla gestione dell’impianto, per l’AIA).
Il decreto legislativo 128/2010 ha disposto che la VIA tenga luogo dell ‘AIA nei procedimenti nei quali sono necessari ambedue i provvedimenti ai fini della costruzione e dell’esercizio dell ‘impianto. E dunque, gli stessi vengono rilasciati (o negati) all ‘esito di un procedimento unitario, destinato ad affrontare congiuntamente sia i profili localizzativi e di impatto ambientale di un nuovo progetto, sia quelli attinenti alla gestione dell’impianto da realizzare. In questa prospettiva funzionale di concentrazione del procedimento amministrativo di consenso, non sembra conservare sufficiente giustificazione la presenza di due Commissioni istruttorie distinte, l’una per la VIA e l’altra per l’AIA. Al contempo, la necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti. Con il medesimo intervento normativo si provvede, inoltre, a potenziare gli strumenti consultivi disponibili, a legislazione vigente, nell’ambito delle valutazioni ambientali, adeguando l’azione della Commissione allo svolgimento del dibattito pubblico preventivo.
L’articolazione della Commissione nelle Sottocommissioni garantisce inoltre il mantenimento delle specificità delle diverse procedure, pure in una visione integrata. In particolare per quanto riguarda la VIA Speciale si confermano le fasi della valutazione preliminare, verifica di ottemperanza – valutazione definitiva e verifica di attuazione, per la VAS la valutazione ex ante e in itinere e per l’AIA l’autorizzazione e la verifica. A ciascuna commissione è preposto un coordinatore.
Il potere di nomina della Commissione, la scelta dei componenti secondo i principi dell’ottimale corrispondenza tra esperienza e capacità professionale ed attività da svolgere e dell’equilibrio di genere, è confermato al Ministro dell’Ambiente. Il Direttore Generale per le Valutazioni ambientali partecipa alla programmazione dei lavori e verifica del corretto funzionamento della Commissione, nell’ambito di un apposito Comitato insieme ai 4 coordinatori, ferma restando l’autonomia degli esperti nelle attività valutative.
E’ anche confermata la potestà del Ministro di definire con proprio decreto le modalità di funzionamento della Commissione. Allo scopo di evitare una fase di discontinuità nell ‘esercizio delle funzioni istruttorie affidate alle due Commissioni, le stesse continuano a svolgere i loro compiti istituzionali fino al momento della nomina dei nuovi componenti e del loro insediamento.
Articolo 7 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
L ‘emendamento proposto all’art. 25, comma 11 quater della legge 98/2013 aggiunge una tipologia di sorgente sonora per certi versi assimilabile alle aviosuperfici, ovverosia gli eliporti. Trattasi di argomenti che meritano di essere disciplinati in maniera specifica e idonea, essendo queste sorgenti sonore particolarmente critiche. Pertanto, nella proposta emendativa si mantiene, integrandola, la modifica alla Legge 447/95 (art. 11) per la previsione di un regolamento specifico per le aviosuperfici, per gli eliporti e attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. Il restante testo del comma 11 quater della legge 98/2013 va abrogato per le seguenti motivazioni:
– il riferimento all’art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, che dopo le parole: “di autodromi,” inserisce le seguenti: “aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,” tende ad assimilare le aviosuperfici agli autodromi, applicando alle aviosuperfici regole e deroghe specifiche per gare e manifestazioni di auto e moto sportive, che male si applicano o risultano incongruenti se riferite a diverse tipologie di sorgenti sonore quali appunto le aviosuperfici e le attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile;
– la modifica all ‘art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 ° dicembre 1997, a cui il comma 11 quater dell ‘art. 25 della 1.98/2013 apporta dopo la parola: “aeroportuali” le parole “, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile “, condurrebbe alla disapplicazione indiscriminata del criterio differenziale a tutte le attività legate alle aviosuperfici e alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, comportando di fatto l’esclusione in maniera troppo netta di un limite introdotto dalla Legge quadro 447/95 a tutela della popolazione esposta a tali sorgenti di rumore. Al fine di regolamentare in maniera specifica e puntuale tali sorgenti sonore, secondo le indicazioni dello stesso comma 3 dell’articolo 4 del DPCM 14/11/1997, il regolamento introdotto dall’emendamento all’art. 11 della 447/95 contenuto nel testo proposto provvederà a disciplinare in maniera più idonea e coerente con la Legge quadro l’esclusione dall ‘applicazione del cd criterio differenziale;
– il riferimento all’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, in cui il comma 11 quater della 1.98/2013 inserisce le parole: nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile “, comporterebbe la grande complicazione di prevedere anche per le aviosuperfici l’istituzione delle commissioni aeroportuali e la definizione di procedure antirumore – difficilmente applicabili alle aviosuperfici in quanto anche di competenza di ENAV e ENAC, ed inapplicabili alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.
Articolo 8 (Casi di esclusione da valutazione ambientale strategica nel caso di piani di gestione del rischio)
La modifica è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al Sistema di allentamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 con particolare riferimento al governo delle piene, di cui all’articolo 7, comma 3 lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 49/2010, atteso che i contenuti del piano di cui alla lettera b) predisposto dalle Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile riguarda aspetti di pianificazione di protezione civile e di emergenza per i quali, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 è prevista l’esclusione dalla VAS
Articolo 9 (Modifiche agli Allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
In fase di conversione in legge del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, è stato approvato alla Camera dei Deputati l’emendamento parlamentare 41.011, che introducendo l’art. 41 ter, esenta dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera una serie di impianti ad inquinamento scarsamente significativo.
L ‘innovazione per tale serie di impianti è intervenuta nel momento in cui il MATTM stava provvedendo, con diversi schemi di decreto Ministeriale, volti ad integrare l’allegato IV del decreto legislativo 152/2006, e in tal modo, a definire la tipologia degli impianti ed attività da esentare dall’obbligo autorizzativo in questione (linee di trattamento fanghi, essiccatoi agricoli e cantine), caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.
L ‘elenco risultante dall ‘approvazione dell’emendamento anzidetto, risulta più ampio, per numero e tipologia, rispetto a quello proposto dal MATTM, elaborato all ‘esito di una apposita ed approfondita istruttoria condotta con le autorità regionali e le associazioni di categoria, che ha permesso di selezionare gli impianti effettivamente caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.
Il testo normativo risultante dall ‘emendamento approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, nel rendere vano il lavoro condotto dal MATTM con il concorso dei soggetti innanzi richiamati, esenta dall’obbligo di autorizzazione e dai valori limite di emissione una serie di impianti molto più ampia rispetto al dovuto, e potrà avere effetti negativi sulla qualità dell’aria e sul rispetto dei relativi valori limite comunitari (attualmente oggetto di una procedura di precontenzioso da parte della Commissione europea), specialmente in alcune aree (come il bacino padano) caratterizzate sia da gravi criticità sul piano della qualità dell’aria, sia da una diffusa presenza di impianti come gli essiccatoi. La possibilità di un conflitto con la normativa europea delle disposizioni derivanti dall’approvazione dell’emendamento in questione, è stata del resto evidenziata anche dal Servizio Bilancio del Senato nella relazione n. 13 del luglio 2013. La presente proposta, pur accogliendo le esigenze degli operatori, definisce in modo più corretto, nel senso in precedenza illustrato, le esenzioni.
Articolo 12 (Impianti termici civili)
Le norme proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall’entrata in vigore della disciplina introdotta con l’art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l’art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell ‘obbligo di trasmettere la dichiarazione di istallazione degli impianti termici civili all ‘autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l’integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell’impianto.
Articolo 13 (Disposizioni per agevolare il ricorso agli “appalti verdi”)
La disposizione del comma 1 mira a introdurre un incentivo per gli operatori economici che partecipano ad appalti pubblici e sono muniti di registrazione EMAS (che certifica la qualità ambientale dell’organizzazione aziendale), o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di “prodotti”, comprensivi di beni e servizi).
Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, comma 7, codice appalti.
In virtù del rinvio operato dall’art. 113, codice appalti, all’art. 75, comma 7, tale beneficio si estende alla garanzia di esecuzione, prestata dall’aggiudicatario.
La disposizione del comma 2 mira a introdurre tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche il criterio, per i contratti aventi ad oggetto beni o servizi, che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 introducono tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dall’art. 67 della bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.
Articolo 14 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi)
Tra le questioni ambientali più rilevanti che l’Italia (e l’intero pianeta) deve affrontare vi sono quelle legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili (con la conseguente emissione di CO2) e quelle legate alla produzione di rifiuti (quest’ultima di particolare rilevanza per molte zone del nostro Paese).
Per entrambe le problematiche ambientali anzidette, rendere obbligatorio il riferimento ai criteri ambientali per gli acquisti pubblici (il cosidetto GPP) può contribuire in maniera rilevante alla loro soluzione, con ricadute positive anche sotto il profilo economico. A tal riguardo occorre rilevare che anche la nuova direttiva comunitaria in tema di appalti (in via di adozione), sottolinea, all’articolo 67, come il tema del costo dei prodotti e dei servizi debba essere riferito non tanto al prezzo di acquisto ma al costo che il bene ha durante il suo ciclo di vita (il cosiddetto Life cycle costing).
A questo fine si propongono le disposizioni in questione che riguardano gli acquisti della pubblica amministrazione relativi ai prodotti che hanno maggiore relazione con il consumo di energia e con la produzione di rifiuti.
Si è deciso di inserire anche gli acquisti relativi al settore “cibo “, considerato a livello europeo il principale settore di impatto ambientale con il 31% degli impatti totali dei consumi (prima del settore abitazioni 23% e del settore trasporti 18,5%). Gli impatti ambientali del settore “cibo” riguardano sia il consumo di energia (produzione fertilizzanti, fitofarmaci, ecc), sia l’emissione di numerose sostanza inquinanti, sia, infine, la produzione di rifiuti.
A quest’ultimo proposito va sottolineato un elemento di estrema gravità e contraddizione: numerose ricerche indicano che oltre il 30% del cibo prodotto viene sprecato e contribuisce ad aumentare la quantità di rifiuti prodotta. Ciò avviene, sia lungo la catena di distribuzione del cibo, sia per preparazioni (mense ed altro) che eccedono la reale esigenza di consumo. Questo fatto, oltre ad essere un problema dal punto di vista della produzione di rifiuti, rappresenta anche un problema di ordine etico.
Diventa quindi indispensabile rafforzare quelle iniziative che permettono di ridurre tale increscioso problema.
Si tratta sostanzialmente di operare a più livelli, introducendo – accanto allo strumento degli accordi volontari con i grandi attori della distribuzione (in particolare la grande distribuzione) per razionalizzare la catena di distribuzione e la gestione dei cibi vicino alla scadenza che possono essere devoluti a associazioni che li distribuiscono a chi ne ha bisogno – anche strumenti obbligatori che premiano quegli operatori che, nella gestione della ristorazione collettiva o della fornitura delle derrate alimentari, si attivano nella direzione illustrata.
A questo proposito appare opportuno rendere obbligatorio per gli appalti delle Pubbliche amministrazioni il riferimento alle indicazioni contenute nel DM 25 luglio 2011 (G. U. n. 220 del 21 settembre 2011) che ha adottato i “Criteri ambientali minimi” per “Il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari “, dove, oltre ad altri criteri ambientali, ai punti 5.4.3 e 5.5.1, riguardanti i criteri premianti, si fa riferimento alla gestione e alla destinazione del cibo non somministrato per contenere gli sprechi alimentari.
Articolo 15 (Procedure semplificate di recupero)
Le modifiche apportate dalla presente disposizione all’art. 216 del d. lgs. n. 152 del 2006 hanno lo scopo di inquadrare, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, le procedure autorizzative concernenti le attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.
Inoltre, disposizioni di modifica, consentono di individuare in modo certo e chiaro l ‘iter procedimentale affinché 1 ‘impiantistica esistente, e dunque autorizzata al trattamento finalizzato alla produzione di materia prima secondaria dai rifiuti di cui ai decreti ministeriali di seguito citati, possano conformarsi ai requisiti disciplinati dai regolamenti comunitari.
Al riguardo, le Regioni hanno rappresentato le criticità nell’attuazione di detti regolamenti ed, in particolare, la procedura autorizzativa da applicare nel caso specifico anche per quanto concerne l’impiantistica che svolge la propria attività secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate dalle norme tecniche stabilite dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
Gli interventi proposti definiscono il regime autorizzativo individuato nelle procedure semplificate di cui al capo V della parte IV del D.lgs 152/2006 nonché i tempi di adeguamento, previsti in sei mesi, alle disposizioni comunitarie.
E’ stata prevista una norma transitoria che prevede che fino alla scadenza di detto termine è consentito l’esercizio dell’attività in essere nel rispetto delle disposizioni di cui ai succitati decreti ministeriali.
Inoltre, le modifiche apportate confermano le quantità massime stabilite da detti decreti ministeriali al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni di cui all ‘articolo 216, comma 1, per quanto concerne la comunicazione di inizio attività decorsi 90 giorni da tale comunicazione alla Provincia territorialmente competente.
L'articolo Ambiente e Green economy, il ddl collegato alla Legge Stabilità 2014 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Autorizzazione Unica Ambientale, il testo in G.U.
… proviene da Giurdanella.it.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio scorso il Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (G.U. n. 124, Supplemento Ordinario n. 42). Approvato con d.P.R. 13 marzo 2013 in attuazione della delega contenuta nell’art. 23 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35), ed in vigore dal prossimo 13 giugno, il Regolamento si applica a tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e si propone di semplificare, per essi, le pratiche di autorizzazione. Viene infatti introdotta un’autorizzazione ambientale unica (AUA), della durata di 15 anni.
Qui il testo del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
L'articolo Autorizzazione Unica Ambientale, il testo in G.U.
… proviene da Giurdanella.it.
L'articolo Il Consiglio di Stato e il potere delle Soprintendenze sulle autorizzazioni paesaggistiche proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il Consiglio di Stato e il potere delle Soprintendenze sulle autorizzazioni paesaggistiche proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo CdS: via libera al Regolamento sull’Autorizzazione paesaggistica semplificata proviene da Giurdanella.it.
]]>Il regolamento in questione, che contempla sei articoli, andrà a modificare e ad integrare l’attuale DPR 9 luglio 2010, n. 139, emesso in attuazione dell’art. 146 comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs n. 42/2004), consentendo l’applicazione del regime semplificato a tutti gli interventi di lieve entità, indipendentemente dalla tipologia di vincolo al quale è assoggettata l’area sulla quale deve essere realizzato l’intervento. Dal regime autorizzatorio semplificato saranno escluse solo ipotesi eccezionali, gli interventi di maggiore impatto nonché l’autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte a vincolo.
Il parere favorevole però contempla anche significativi rilievi critici allo schema di regolamento, di cui legislatore dovrà tenere conto in sede di approvazione definitiva.
In primo luogo si evidenzia come, mentre l’art. 44 DL n. 52012, conv. in L. n. 35/2012, demanda ad un DPR la definizione delle “ipotesi di interventi di lieve entità” e delle “ulteriori semplificazioni procedimentali”, l’art. 1 comma 2 dello schema di regolamento invece rimette a sua volta ad un DM l’adozione di “specificazioni e rettificazioni dell’elenco” degli interventi di lieve entità “fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell’autorizzazione”, finendo di fatto per attribuire il potere di normazione secondaria ad un organo diverso da quello voluto dal legislatore. Oltre a tale incongruenza, le ulteriori perplessità del Consiglio di Stato sono riferite al fatto che non sono forniti dettagli sufficienti ad esempio sull’installazione di insegne, sul concetto di piccole dimensioni delle tende da sole e sulla definizione del dies a quo per le occupazioni temporanee fino a 30 giorni, ipotesi nelle quali il regolamento prevede l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica.
A seguire si allega il testo integrale in pdf del parere in commento.
L'articolo CdS: via libera al Regolamento sull’Autorizzazione paesaggistica semplificata proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Autorizzazione paesaggistica, Anci: sì al rilascio semplificato proviene da Giurdanella.it.
]]>A quasi un anno di distanza dall'approvazione del testo, lo scorso 22 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha iniziato a lavorare alla delega, approvando in via preliminare uno schema di Dpr recante la modifica del Dpr 139/2010, proprio allo scopo di aggiornare e razionalizzare i procedimenti semplificati di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Il nuovo regolamento è stato accolto positivamente dell'Anci in sede di Conferenza Unificata, in quanto chiarisce e migliora il regolamento del 2010, ed elimina alcuni aspetti che avevano dato luogo a problemi applicativi. In particolare si precisa l’ambito applicativo della semplificazione e si individua con maggior dettaglio le tipologie di interventi di lieve entità che godono della procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
In una nota, l'Anci ricorda che il nuovo provvedimento “è frutto dell’operatività del gruppo di lavoro Anci, Regioni e Ministero dei Beni culturali, costituito con DM del 14.06.2012, che nell’arco di soli sei mesi ha modificato il testo del D.P.R. per rendere più agevole l’individuazione e il ricorso all’iter semplificato da parte del privato interessato e l’attività di controllo delle amministrazioni preposte, evitando il più possibile interpretazioni soggettive e limitanti”.
L'Associazione dei Comuni italiani ha espresso la raccomandazione di “dare al più presto continuità all’attività del gruppo di lavoro Mibac-Regioni-Anci per completare l’aggiornamento e la razionalizzazione delle disposizioni riferite ai procedimenti paesaggistici, con particolare riferimento agli artt. 146, 149, 167 e 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, intervenendo quindi anche sulla parte sanzionatoria giudicata, a volte, oggettivamente eccessiva”.
L'articolo Autorizzazione paesaggistica, Anci: sì al rilascio semplificato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Piano paesaggistico, il CGA respinge il ricorso dei Comuni iblei proviene da Giurdanella.it.
]]>I sette comuni direttamente interessati dal piano, insieme all’amministrazione provinciale, avevano proposto il ricorso perché, nella loro valutazione, il piano paesaggistico degli Iblei avrebbe bloccato lo sviluppo dell’agricoltura ostacolando qualsiasi tipo di insediamento all’interno del territorio delimitato dal piano paesaggistico.
Il Cga ha respinto nel merito il ricorso, così come aveva fatto con quello presentato dal comune di Sortino. Nella sentenza si legge: «I piani paesaggistici non sono strumenti urbanistici, cioè non dettano norme dirette di gestione territoriale e quindi non devono essere sottoposti a VAS (Valutazione ambientale strategica) perchè non determinano alcun impatto sull’ambiente (anzi lo proteggono)».
L'articolo Piano paesaggistico, il CGA respinge il ricorso dei Comuni iblei proviene da Giurdanella.it.
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